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Ordinanza TAR Toscana del 28 Aprile 98
Corte Costituzionale - Ordinanze (Boll. n 12 del 23/04/1999, parte Prima
, SEZIONE III )
Ordinanza emessa il 28 aprile 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale
il 17 marzo 1999) dal TAR per la Toscana
sul ricorso proposto da Crescenzi Angela ed altri c/ Regione Toscana.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA TOSCANA 3 SEZIONE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso n. 356/93 proposto da Crescenzi
dott.ssa Angela,
Fabrini dott. Luigi, Nocentini dott.
Gianfranco, Bartalucci
dott.ssa Laura, Farruggio dott. Fabrizio, Quattrucci dott. Marco,
Nuvoli dott.ssa Stefania e Musetti
dott. Nicola tutti
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Domenico Iaria, Giulio Padoa
e Vittorio Chierroni ed elettivamente domiciliati
presso gli
stessi in Firenze, via de’ Rondinelli, 2
CONTRO
la Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore
della
Giunta Regionale, costituitasi in giudizio,
rappresentata e
difesa dall’Avv. Calogero Narese ed elettivamente
domiciliata
presso lo stesso in Firenze, via dell’Oriuolo, 20
PER L’ANNULLAMENTO
in parte quo della delibera della Giunta Regionale
Toscana n.
9186 del 9.11.1992, recante la nomina in ruolo dei ricorrenti
-
quali "divulgatori agricoli polivalenti" - nella
VII anziche’
nell’VIII qualifica funzionale, nonche’ di ogni atto
connesso,
presupposto o conseguenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle
proprie
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 13 febbraio 1998
il relatore
Cons. D.ssa Gabriella De Michele;
Uditi, altresi’ gli avv. V. Chierroni e D. Benussi,
delegato
dall’avv. C. Narese;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
Attraverso il ricorso in esame, notificato il 20.1.1993,
alcuni
divulgatori agricoli - reclutati a seguito di bando di
concorso
n. 63 del 21.11.1990 - contestano il proprio inquadramento nella
VII anziche’ nell’VIII qualifica funzionale,
a seguito di
delibera di GR n. 9186 del 9.11.92, vistata in sede di controllo
il 25.11.1992.
Detto inquadramento, in effetti, risulta conforme
al disposto
degli articoli 1 e 2 della legge regionale Toscana 2.9.92, n. 44,
di modo che l’unica prospettazione difensiva,
contenuta nel
ricorso, concerne la conformita’ della citata legge agli articoli
3, 36 e 97 della Costituzione (ovvero l’applicabilita’
della
stessa, in rapporto alla normativa comunitaria).
Osservano i ricorrenti, infatti,
che la "formazione dei
Divulgatori Agricoli in Italia ha luogo in
attuazione di un
piano-quadro nazionale di divulgazione agricola, approvato
dal
Ministero dell’Agricoltura e Foreste e dalla stessa CEE,
presso
cinque centri interregionali di formazione
(C.I.F.D.A.): la
Toscana, unitamente all’Umbria, alle Marche
e al Lazio fa
riferimento al CIFDA con sede in Foligno".
Presso i centri in questione si svolgono corsi
formativi, cui
vengono ammessi - previo concorso pubblico nazionale -
laureati
in scienze agrarie, scienze forestali, scienze della produzione
animale veterinaria, ovvero periti agrari o
agro/tecnici con
documentata esperienza biennale specifica.
Al termine dei corsi, previo esame, vengono rilasciati attestati
di idoneita’ all’esercizio della
professione, utilizzabili
nell’intero territorio nazionale - a
vantaggio del sistema
agricolo - con percezione da parte della Regione di un contributo
sia comunitario che dello stato per ciascun addetto.
Normalmente, le Regioni attingono alle graduatorie dei predetti
centri per l’assunzione di divulgatori agricoli,
come avvenuto
nel caso di specie; in mancanza, tuttavia,
di una normativa
nazionale concernente l’assunzione del personale in
questione,
ogni Regione ha legiferato autonomamente, per l’inquadramento
in
ruolo del medesimo.
Numerose Regioni (come Abruzzo, Lazio,
Lombardia, Liguria,
Campania, e Calabria) hanno previsto al riguardo l’inquadramento
nell’VIII qualifica funzionale, in considerazione del titolo
di
studio e dell’ulteriore titolo di specializzazione conseguito; la
legge della Regione Toscana gia’ sopra citata, invece,
dispone
l’inquadramento nel VII livello,
secondo i ricorrenti in
violazione dei principi costituzionali, dettati in
materia di
uguaglianza, retribuzione commisurata alla quantita’ e
qualita’
del lavoro svolto, nonche’ di buona amministrazione.
La Regione Toscana, costituitasi
in giudizio, chiede che
impugnativa sia dichiarata inammissibile o infondata.
DIRITTO
Il Collegio e’ chiamato a
valutare, in via preliminare,
l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso, i cui
propositori
avrebbero prestato acquiescenza all’inquadramento
nella VII
qualifica funzionale, come risulta dalle rispettive
domande di
assunzione (che a detta qualifica
- prevista dalla legge
regionale 2.9.92, n. 44 - fanno appunto riferimento).
L’eccezione non puo’ essere condivisa, essendo
l’acquiescenza
istituto riferibile solo a fatti concludenti, spontanei
e non
equivoci di accettazione di un provvedimento
amministrativo
(cons. St., sez. VI 14.3.75, n. 105; Cons.Giust.Amm.Sic. 12.12.73
n. 292 e successiva giurisprudenza pacifica).
Quando, come nel caso di specie, la volonta’ sia orientata ad una
finalita’ diversa (nella situazione in esame: l’acquisizione
di
un posto di lavoro), l’obbligato riferimento
a contenuti o
modalita’ vincolanti, pur ritenuti
illegittimi, non puo’
implicare rinuncia dell’interessato ad avvalersi -
nei tempi e
nei modi previsti - dei rimedi giurisdizionali esperibili,
nei
confronti dei particolari aspetti del successivo provvedimento,
che il medesimo ritenga lesivi.
Ancora in via preliminare, il Collegio stesso non
condivide la
prospettazione dei ricorrenti, secondo cui la legge regionale
-
che prescrive l’inquadramento dei divulgatori agricoli nella
VII
qualifica funzionale - potrebbe essere disapplicata, essendo
le
mansioni, proprie della qualifica
anzidetta, oggetto di
dettagliata specificazione a livello comunitario (regolamento CEE
n. 270/79).
E’ vero, in effetti, che la categoria professionale in questione
si inquadra nei
programmi di "armonico
sviluppo
dell’agricoltura", di cui ai titoli I, II e
III del citato
regolamento, e che la relativa introduzione nei ruoli
organici
regionali viene incentivata, tramite l’erogazione
di appositi
finanziamenti; il Consiglio delle Comunita’ Europee,
tuttavia,
non si occupa del trattamento giuridico ed economico
di tale
personale non essendo lo status dei pubblici
dipendenti, in
generale, oggetto di disciplina comunitaria.
Non puo’ ritenersi pertanto che - nel caso
di specie - il
contestato inquadramento nella VII qualifica funzionale si ponga
in diretto contrasto con detta disciplina comunitaria, e che
sia
di conseguenza possibile disapplicare, sul punto, le prescrizioni
della ricordata legge regionale.
Posto, dunque, che sul piano amministrativo l’Ente
datore di
lavoro ha agito correttamente, resta da valutare la rispondenza
della normativa applicata ai parametri costituzionali.
A quest’ultimo riguardo, i ricorrenti ritengono che
il citato
art. 2 l. reg. n. 44/92 contrasti con gli articoli
3, 36 e 97
della Costituzione, in quanto - a differenza di quanto
previsto
nella maggioranza delle altre Regioni - i divulgatori
agricoli
toscani non possono essere inquadrati
nella VIII qualifica
funzionale, che si assume corrispondente
alla specifica
professionalita’ dei medesimi.
Su tale argomentazione poggia in via pressoche’
esclusiva il
ricorso, di modo che la rilevanza
della questione di
costituzionalita’ appare indubbia.
Il Collegio ritiene, peraltro, che la questione stessa
non sia
manifestamente infondata, per le ragioni di seguito esposte.
La figura professionale di cui trattasi si inquadra
nel piano
nazionale sui servizi di sviluppo agricolo, avviato
all’inizio
del ’90 dal Ministero dell’Agricoltura, di
concerto con le
Regioni, con la specifica
finalita’ di promuovere la
partecipazione degli imprenditori agricoli,
in ordine alla
identificazione ed alla soluzione di problemi, inerenti
l’avvio
di piani di sviluppo previsti e promossi dall’Unione Europea
(il
cui regolamento al riguardo risale al 1979).
La formazione dei divulgatori - per il profilo che qui interessa
- richiede diploma di laurea e superamento
di un corso di
specializzazione (cui si accede per concorso
pubblico) della
durata di nove mesi, presso uno degli esistenti
cinque centri
interregionali di formazione (C.I.F.D.A.).
L’istituzione di tali centri, l’impiego dei divulgatori
per la
realizzazione di programmi di sviluppo
agricolo, in una
situazione di grave carenza, nonche’ il riferimento ad un "piano-
quadro ..", al riguardo "elaborato dalla Repubblica
Italiana"
sono dati previsionali contenuti nel gia’ citato regolamento
CEE
n. 270/79, che si propone una "equilibrata
attuazione della
politica agricola comune ...", in quanto "... l’istituzione
in
Italia di un efficace dispositivo di
divulgazione agricola
riveste interesse comunitario, e contribuisce alla realizzazione
degli obiettivi definiti all’art. 39, paragrafo 1, lettera a) del
trattato" - (con conseguenti incentivazioni finanziarie).
Sulla base di quanto sopra, la figura del divulgatore agricolo e’
stata assimilata a quella di un agente promotore dello sviluppo",
nell’ambito di un sistema complesso, le cui componenti - tecniche
ed economiche - debbono interagire, al fin di
fornire servizi
alle imprese agricole e di promuovere l’idoneita’
di queste
ultime al soddisfacimento degli obiettivi comunitari; funzioni
e
contesti operativi coinvolgono - in vista di
quanto sopra -
compiti di analisi, programmazione, gestione,
controllo ed
elaborazione di linee previsionali (cfr. proposto
di profilo
professionale del divulgatore agricolo, allegata agli atti).
Per tale figura di esperto e’ previsto l’inquadramento nella VIII
qualifica nelle Regioni Abruzzo, Calabria,
Campania, Lazio,
Liguria e Lombardia; oltre alla
Toscana, prevedono invece
inquadramento nella VII qualifica le Regioni Marche e Umbria.
Circa l’opportunita’ di un quadro normativo che - in accordo con
le Regioni - rendesse omogenee le condizioni contrattuali
del
personale di cui trattasi, in tutto il territorio nazionale,
era
stata adottata una risoluzione (che in tal senso
impegnava il
Governo) dalla tredicesima Commissione Permanente della
Camera
dei Deputati, nella
seduta del 20.1.1988.
Nessun, coordinamento, tuttavia, e’ stato poi effettuato,
e -
secondo l’attuale parte resistente -, le
Regioni potrebbero
disciplinare "in modo autonomo e differenziato l’inquadramento
dei divulgatori ... in relazione ai propri ordinamenti
e alle
proprie esigenze organizzative".
Ad avviso del Collegio, un superamento dei limiti dell’autonomia
regionale appare viceversa ipotizzabile - in
termini di non
manifesta infondatezza, tali da giustificare
la proposizione
della questione di costituzionalita’ davanti alla Suprema Corte)
in rapporto ai parametri comunitari, che identificano i
profili
essenziali della professionalita’ del
divulgatore agricolo:
quest’ultimo infatti e’ figura presente su tutto
il territorio
nazionale, con compiti necessariamente
omogenei, stante
l’identita’ degli obiettivi, peraltro di portata sovra-nazionale.
D’altra parte, se e’ vero che la Regione possiede piena autonomia
legislativa in materia di ordinamento dei propri
uffici (cfr.
Corte Cost. nn. 217/98, 10/90; 369/90) e’ anche
vero che la
disciplina dell’inquadramento del personale e’ riservata
alla
legislazione statale (Corte Cost., n. 1061/88), in
rapporto ai
principi generali che la predetta legislazione detta per comparti
di personale, che richiedono disciplina unitaria (Corte Cost., n.
1061/88 e n. 296/94; TRGA Trentino Alto Adige, n. 1/88; Corte dei
Conti, Sez. Controllo Stato n. 1756/87.
La Regione, dunque, puo’ certamente dettare
disposizioni in
materia di inquadramento, ma - ex art. 117 della Costituzione
-
nel rispetto dei principi fondamentali
della legislazione
statale, desumibili dalla legge-quadro sul pubblico
impiego n.
93/83 e dal DPR n. 68/86 (nonche’, successivamente, dal D.lgs
n.
29/93)
Nel rispetto dell’articolo 97 della Costituzione, peraltro,
per
il trattamento dei pubblici
dipendenti debbono essere
salvaguardati i principi della omogeneizzazione delle posizioni
giuridiche, della perequazione e della trasparenza retributiva,
quali fattori influenti anche sull’efficienza dei
servizi resi
(cf. art. 4 l. quadro).
Nella Regione Toscana i principi fondamentali di cui
trattasi
sono recepiti ed esplicitati - per la materia che qui interessa -
nella legge regionale 21.8.89, n. 51, che negli articoli 11 e
12
si occupa della declaratoria professionale
della settima e
dell’ottava qualifica funzionale.
Tenuto conto dei compiti - gia’ in
precedenza descritti -
affidati ai divulgatori dal regolamento comunitario, in effetti,
la prospettazione difensiva dei ricorrenti non appare illogica,
essendo ascritta all’ottava qualifica mansioni -
cui i compiti
anzidetti sembrano assimilabili
- che implichino
"specializzazione professionale, controllo dei
risultati ...
autonomia operativa ed iniziativa
.... nell’ambito degli
obiettivi e degli indirizzi generali ... piena responsabilita’
dell’attivita’ direttamente svolta, delle istruzioni impartite,
nonche’ del conseguimento degli obiettivi previsti dai programmi
di lavoro".
In tale ottica, l’art. 2 della legge regionale
n. 44/92, che
impone l’inquadramento nella settima qualifica dei
divulgatori
stessi appare di dubbia conformita’ ai
richiamati principi
generali di livello statale, recepiti
in via di mera
specificazione attuativa nella legge regionale n. 51/89.
Non puo’ non essere spunto
di riflessione, al riguardo,
l’ascrizione della categoria lavorativa in questione alla ottava
qualifica in base a leggi (in gran parte antecedenti) emanate
da
numerose Regioni, con ulteriore
profilo di disparita’ di
trattamento. Non puo’ condividersi, infatti,
l’assunto della
parte resistente, secondo cui ogni Regione potrebbe rapportare la
posizione dei divulgatori alle proprie
specifiche esigenze
organizzative, in quanto - come gia’ in precedenza ricordato - la
figura professionale in questione
e’ concepita per il
perseguimento di identiche finalita’,
ritenute d’interesse
comunitario, e si inserisce in un unico contesto programmatorio,
elaborato a livello nazionale.
Consegue a quanto sopra l’erogazione di finanziamenti comunitari
alle Regioni, finanziamenti che non risultano differenziati
in
rapporto alle pretese diversita’ delle esigenze
organizzative
delle medesime, e che postulano risultati omogenei.
Se, dunque, in alcune Regioni si attribuissero ai
divulgatori
mansioni di minor peso che in altre, non potrebbe non derivarne
uno scoordinamento nel settore, in violazione del
regolamento
dell’Unione Europea, nonche’ con lesione del principio
di buon
andamento, di cui all’art. 97 della Costituzione.
Ove le mansioni fossero identiche, emergerebbero invece con piu’
evidenza la violazione dell’art. 3 e dell’art. 36 della medesima
carta costituzionale, in quanto il piu’ volte citato regolamento
CEE n. 270/79 inserisce la figura professionale in questione
in
un medesimo comparto, di livello interregionale, con conseguente
irrazionalita’ di divergenze organizzative
interne, non
giustificate da disparita’ di competenze
ne’ di obiettivi
perseguiti; a pari quantita’ e qualita’ di lavoro
prestato nel
comparto, inoltre, non puo’ non corrispondere pari retribuzione,
inscindibile dalla identita’ di inquadramento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, Sezione 3a,
Visti gli articoli 134 della Costituzione, 1 l. cost. 9.2.1948,
n. 1, 23 e seguenti l. 11.3.1953, n. 87,
Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata - in relazione
agli articoli 3, 36, 97 e 117 della Costituzione - la questione
di costituzionalita’ dell’art. 2 della
legge della Regione
Toscana 2.9.92, n. 44, nella parte in cui prevede l’inquadramento
dei divulgatori agricoli nella settima - anziche’ nell’ottava
-
qualifica funzionale:
DISPONE
la trasmissione della presente
ordinanza alla Corte
Costituzionale e
SOSPENDE
in attesa della decisione, il presente giudizio;
ORDINA
alla Segreteria della Sezione di notificare la presente ordinanza
alle parti nonche’ al Presidente della Regione
Toscana e al
Presidente del Consiglio Regionale della medesima Regione.
Cosi’ deciso in Firenze, il 13 febbraio 1998,
dal Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio,
con l’intervento dei Signori:
Dott. Vincenzo Antonio Borea - Presidente
D.ssa Gabriella De Michele - Consigliere, est.
Dott. Raffaele Potenza - Consigliere
Direttore della Segreteria
Depositata in segreteria il 28 aprile 1998
Firenze, li 28 aprile 1998
Il Direttore della Segreteria