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ECCO IL NOSTRO STATUTO

 STATUTO DELL' AMA (ASSOCIAZIONE MILANESE DEGLI ANDREOLESI)

ART. 1. DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita in Milano la AMA (Associazione Milanese degli Andreolesi) che non ha fini di lucro, centro di vita associativa, autonoma, apartitica , a carattere volontario, denominata

A.M.A.

ASSOCIAZIONE MILANESE DEGLI ANDREOLESI

Essa ha sede in Milano, in Viale Monza n° 196.

ART. 2. FINALITA'

L' associazione si propone lo scopo di valorizzare la cultura e le tradizioni del paese di Sant' Andrea Apostolo dello Jonio in provincia di Catanzaro

1. L' Associazione persegue finalita sociali, culturali e ricreative.

2. Promuove attività che mirano alla riscioperta, valorizzazione e conservazione delle proprie matrici culturali.

3. Promuove scambi culturali con la comunità milanese, con la comunità di origine, tra le associazioni di andreolesi nel mondo e con altre associazioni.

4. Organizza manifestazioni culturali e ricreative (religiose, folcloristiche per il tempo libero, ecc.).

ART. 3. SOCI

1. Il numero dei soci è illimitato e può diventare socio chiunque, persona fisica o ente, si riconosca nello statuto e, se persona fisica, abbia compiuto il diciottesimo anno di età. Possono far parte dell' Associazione le persone che possiedono adeguati requisiti morali, culturali giuridici e sono interessate a sostenere, a sviluppare gli scopi dell' Associazione, senza esclusione per motivo di origine, provenienza o razza. I minori di diciotto anni possono assumere il titolo di socio solo previo consenso scritto dei genitori e non godono, fino al raggiungimento della maggiore età, del diritto di voto.

2. Gli aspiranti soci devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, contenente le proprie generalità con espressa accettazione dello statuto, dell' eventuale regolamento interno e delle deliberazioni degli organi dirigenti dell'Associazione.

Entro trenta giorni dalla data di presentazione, il Consiglio Direttivo prenderà in esame la domanda di ammissione e, verificato il possesso dei requisiti richiesti, provvederà a convalidare o meno l' iscrizione; trascorsa inutilmente tale data, l' aspirante diverrà, previo versamento della quota sociale, socio a tutti gli effetti.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l' aspirante socio può, entro i 30 giorni successivi alla data della comunicazione, rivolgere, richiesta di revisione al Collegio dei Probiviri e, in seconda e definitiva istanza, alla prima e/o successiva assemblea dei soci.

3. I soci con l' accettazione dello statuto si impegnano alla accettazione della clausola compromissoria di cui al precedente comma.

4. Tutti i soci hanno diritto a:

a) frequentare i locali dell'associazione ed a partecipare a tutte le iniziative ed alle manifestazioni;

b) ad eleggere o ad essere eletti alla carica di componente degli organi sociali.

Tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale hanno diritto di parola e di voto in assemblea .

Ad ogni socio è attribuito un voto. I soci in regola con il versamento della quota associativa, che non partecipano alle assemblee, possono conferire delega scritta ad altri soci. Il socio partecipante all'assemblea di cui sopra non può comunque ricevere più di 2 (due) deleghe.

5. La qualifica di socio si perde per:

a) dimissioni, da presentare in forma scritta al Consiglio Direttivo;

b) mancato rinnovo e/o pagamento della quota associativa;

c) espulsione e/o radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo, in caso di violazione delle norme dello Statuto ed in altri casi di particolare gravita disciplinati dal Regolamento. La delibera di esclusione deve essere ratificata dall'Assemblea Generale.

6. Le eventuali prestazioni che i soci forniscono in favore dell' associazione sono a titolo gratuito. Possono essere rimborsate le spese connesse con l' attività sociale ed il lavoro di ufficio.

Le quote non possono essere cedute a nessun titolo e non sono ammesse partecipaziani alla Associazione a carattere temporaneo

7. Non esiste distinzione alcuna tra i soci.

ART. 4. ORGANI

1) Gli organi dell' Associazione sono:

l' Assemblea Generale;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

il Collegio dei Revisori dei Conti;

il Collegio dei Probiviri.

ART. 5. CARICHE ELETTIVE ED ELEZIONE DEGLI ORGANI

1. Sono eleggibili i soci in regola con il pagamento della quota associativa ed ion possesso dei requisiti richiesti nel precedente articolo 3.

2. L' Assemblea elegge i componenti degli organi dell' Associazione.

3. Le cariche di componente del Consiglio Direttivo, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti e di componente del Collegio dei Probiviri sono tra loro incompatibili

4. La durata delle cariche elettive è di un anni; tutti i componenti degli organi dell' Associazione possono essere rieletti al termine di ogni loro mandato.

5. Tutte le cariche dei membri degli organi del' Associazione sono gratuite.Possono essere rimborsate le spese connesse con l'attività sociale ed il lavoro di ufficio.

ART. 6. ASSEMBLEA GENERALE

1. E' costituita dai soci in regola con il versamento delle quote sociali e rappresenta il massimo organo deliberativo dell' Associazione.

2. L' Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all' anno su convocazione del Presidente. Può essere inoltre convocata in seduta straordinaria su richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 dei soci, su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti e tutte le volte che il Presidente o il Consiglio lo ritengono necessario per questioni di particolare importanza. L' avviso di convocazione, con l' ordine del giorno, del luogo e dell' ora, mediante lettera deve avvenire almeno 15 giorni prima della data di svolgimento dell' Assemblea.

3. Affinchè l'Assemblea sia valida in prima convocazione è necessario che sia presente almeno il 50% dei Soci in regola con il versamento della quota associativa. In seconda convocazione l' Assemblea si riunisce e delibera qualunque sia il numero dei Soci presenti.

4. Compete all'Assemblea Generale:

a) approvare le eventuali modifiche dello Statuto;

b) determinare l'ammontare delle quote associative;

c) eleggere il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri;

d) approvare il bilancio preventivo ed il programma delle attività;

e) approvare il bilancio consuntivo ed il resoconto delle attività svolte l'anno precedente;

f) approvare l' eventuiale regolamento.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea stessa.

6. L'Assemblea ordinaria è convocata entro il trenta aprile per discutere e deliberare sugli argomenti di cui alle lettere b), d) ed e) del precedente comma 4 e sulle questioni attinenti la gestione dell'Associazione con particolare riguardo a quelle economiche e patrimoniali.

ART. 7 CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea e risulta composto da un numero variabile di membri, da tre a sette, che sono tenuti a partecipare alle riunioni.

Il consigliere che, senza un giustificato motivo non partecipa a tre riunioni o rimane continuamente assente per sei mesi, decade dall'incarico.

Il consigliere che rinuncia alla carica deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo ed in tal caso subentra il candidato primo non eletto. Qualora con i membri supplenti non si completi il numero prefissato dal presente Statuto, dovrà essere convocata l'Assemblea per il rinnovo delle cariche.

2. Il Consiglio Direttivo su indicazione del Presidente, elegge nel suo seno il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e tutte le cariche necessarie per l'assolvimento delle sue funzioni. Per l' esercizio delle sue funzioni può avvalersi per compiti operativi o di consulenza, della collaborazione di particolari commissioni, per le quali fissa all'atto della loro istituzione, la composizione, i limiti di azione e di tempo. Può inoltre avvalersi della collaborazione volontaria di soci e di cittadini non soci in grado, per le competenze specifiche, di contribuire allo svolgimento di particolari attività.

3. I compiti del Consiglio Direttivo sono i seguenti:

a) applicare e far applicare le decisioni dell'Assemblea;

b) formulare i programmi di attività sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

c) predisporre il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo;

d) relazionare sulle attività svolte;

e) decidere sull'ammissione di aspiranti soci;

f) deliberare sanzioni disciplinari a carico di soci e/o propri componenti per palese violazione delle sancite dal presente Statuto su indicazione del collegio dei Probiviri;

g) decidere sulle modalità di partecipazione sulle attività organizzate da terzi.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola una volta ogni 2 mesi e, in via straordinaria, su invito del Presidente, tutte le volte che questioni di particolare urgenza o importanza lo richiedano. La convocazione straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza semplice dei Consiglieri con lettera o fax, almeno sette giorni prima della data di convocazione, specificando l'ordine del giorno.

5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi membri. Il consiglio delibera a maggioranza dei presenti, ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

ART. 8. IL PRESIDENTE

1. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione.

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, firma gli atti sociali, risponde dell'operato dell'associazione e, congiuntamente al Tesoriere, decide in merito ai provvedimenti finanziari.

3. Il Presidente convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria secondo le modalità stabilite nel precedente articolo 6.

4. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vicepresidente al quale possono essere delegate dal Presidente funzioni di sua competenza.

ART. 9. SEGRETARIO

1. Il Segretario è nominato nel suo seno dal Consiglio Direttivo.

2. Il Segretario è responsabile:

a) della redazione degli atti del Presidente e del Consiglio Direttivo;

b) della redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo;

c) della tenuta del registro dei soci e degli altri libri sociali non contabili;

c) della corrispondenza.

3. Il Segretario nello svolgimento dei compiti assegnatigli può avvalersi della collaborazione di altri soci.

ART. 10. TESORIERE

1. Il Tesoriere è nominato nel suo seno dal Consiglio Direttivo e:

a) cura l'amministrazione dell'Associazione e ne tiene il bilancio;

b) firma congiuntamente al Presidente o al Vicepresidente a ciò delegato, i provvedimenti in materia finanziaria;

c) si incarica delle riscossioni e delle entrate e della tenuta dei libri sociali contabili;

d) provvede alla conservazione dei beni dell'Associazione ed alle spese, da effettuare su mandato del Consiglio Direttivo.

e) predispone il bilancio annuale preventivo e consuntivo e li sottopone all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti;

f) presenta i bilanci vistati dal Collegio dei revisori dei Conti all'Assemblea, accompagnandoli con una relazione.

ART. 11. COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. I Probiviri sono eletti a maggioranza di voti, ogni anno, dall'Assemblea generale, in numero di tre membri effettivi e due supplenti scelti fra i soci.

2. Compete al Collegio dei Probiviri dirimere le controversie che insorgono tra gli appartenenti all'Associazione e tra questa e i soci e segnalare al Consiglio Direttivo provvedimenti disciplinari a carico dei soci rei di violazioni palesi delle norme statutarie.

3. Al Collegio sono demandati più ampi poteri istruttori e decisionali ed il verdetto può essere appellato in seconda e definitiva istanza con ricorso all'Assemblea Generale, che decide a maggioranza assoluta degli associati.

ART. 12. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. I Revisori dei Conti sono eletti fra i soci a maggioranza di voti, ogni anno, dall'Assemblea Generale, in numero di tre membri effettivi e due supplenti.

2. Il Collegio esamina i bilanci dell'Associazione e ne attesta, vistandoli la regolarità. Può essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo ed esprime parere consultivo in merito alle operazioni finanziarie dell'Associazione.

3. In caso di riscontrate e documentate irregolarità nell'amministrazione dell'Associazione ha il potere di convocare l'Assemblea generale straordinaria. La deliberazione di convocazione dell'Assemblea deve essere assunta all'unanimità dei membri effettivi.

ART. 13. GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

a) beni mobili ed immobili di proprietà;

b) contributi, erogazioni, quote associative, donazioni e lasciti diversi.

c) rimborsi versati per le attività sociali straordinarie svolte dall'Associazione;

2. L'anno finanziario dell'Associazione coincide con quello solare.

3. Il bilancio deve essere presentato in Assemblea non oltre il 30 aprile dell'anno successivo al quale si riferisce. Non possono in nessun caso essere distribuiti anche in modo indiretto ai soci utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell' Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 14 MODIFICA DELLO STATUTO

1. La proposta di modifica dello statuto può seere richiesta dal Consiglio Direttivo oppure da almeno un quinto dei soci aventi diritto la voto all' atto della richiesta.

2. Nell' Assemblea che deve esprimersi sulla proposta di modifica dello statuto è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei voti validi e la votazione favorevole di almeno i tre quinti dei voti validi presenti

ART. 15. DURATA SCIOGLIMENTO O ESTINZIONE

1. La durata dell'Associazione è illimitata. ù

2. Lo scioglimento dell' Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e/o da almeno i due quinti dei Soci aventi diritto di voto all' atto della richiesta.

3. L'approvazione dello scioglimento dell' Associazione deve essere deliberato dall' Assemblea con la presenza dei quattro quinti dei voti validi e con la maggioranza assoluta dei voti degli associati.

4. In caso di estinzione e di scioglimento dell'Associazione i beni della stessa verranno devoluti ad altra Associazione o Enti, scelti dall'Assemblea Generale, che abbiano fini analoghi a quelli dell'Associazione, ovvero ai fini di pubblica utilità ai sensi della legge n° 460/1997.

ART. 16. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile in materia di Associazioni non riconosciute.

Letto approvato e sottoscritto. Milano 25 giugno 1998

 

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