LEGGE 18 marzo 1968, n. 337

Disposizioni in materia di circhi equestri e spettacolo viaggiante.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Art. 1. Lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante. Pertanto sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore.

Art. 2. Sono considerati "spettacoli viaggianti" le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti anche se in maniera stabile.

Sono esclusi dalla disciplina di cui alla presente legge gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento.

Art. 3. (soppresso dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650)

Art. 4. È istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, con l'indicazione delle particolarità tecnico costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione.

Dall'elenco di cui al precedente comma sono esclusi gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'elenco è redatto ed approvato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Ministro per l'interno, su conforme parere della commissione di cui all'articolo precedente. Il Ministero per il turismo e lo spettacolo provvederà periodicamente all'aggiornamento dell'elenco.

Art. 5. Nel concedere la licenza prevista dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza l'autorità di pubblica sicurezza controlla altresì che sia rilasciata l'autorizzazione di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge.

Art. 6. (Abrogato dall'art. 12 D.P.R. 21 aprile 1994 n. 394)

Art. 7. (Abrogato dall'art. 12 D.P.R. 21 aprile 1994 n. 394)

Art. 8. (Abrogato dall'art. 12 D.P.R. 21 aprile 1994 n. 394)

TITOLO II

Art. 9. Le amministrazioni comunali devono compilare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge un elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento. L'elenco delle aree disponibili deve essere aggiornato almeno una volta all'anno.

La concessione delle aree comunali deve essere fatta direttamente agli esercenti muniti dell'autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, senza ricorso ad esperimento di asta.

È vietata la concessione di aree non incluse nell'elenco di cui al primo comma e la subconcessione, sotto qualsiasi forma, delle aree stesse.

Le modalità di concessione delle aree saranno determinate con regolamento determinato dalle amministrazioni comunali, sentite le organizzazioni sindacali e di categoria.

Per la concessione delle aree demaniali si applica il dispositivo di cui al terzo comma del presente articolo.

Art. 10. (Abrogato dal d. lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

Art. 11. Per le installazioni degli impianti dei circhi e dello spettacolo viaggiante sul suolo demaniale si applicano le tariffe previste per le occupazioni di suolo pubblico comunale.

Art. 12. L'aliquota dei diritti erariali per le attività circensi e dello spettacolo viaggiante, indicate ai numeri 2 e 6 della tabella A, allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1109, è ridotta al 5 per cento.

Art. 13. Non sono dovuti sugli spettacoli, trattenimenti ed attrazioni offerte dagli esercenti dei circhi e dello spettacolo viaggiante, le speciali contribuzioni previste dallo articolo 15 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, modificato dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968.

Art. 14. L'energia elettrica comunque impiegata per l'esercizio dei circhi equestri e per le attività dello spettacolo viaggiante è considerata ad ogni effetto, anche tributario, energia per uso industriale.

Art. 15. (Abrogato al d. lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

Art. 16. Per le carni destinate al consumo negli zoo dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante la tariffa massima dell'imposta di consumo prevista dall'articolo 95 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modifiche, è ridotta al 50 per cento del valore.

Art. 17. Per i veicoli non considerati rimorchi, impiegati dai circhi equestri e dallo spettacolo viaggiante rapporto tra il peso complessivo a pieno carico del veicolo stesso ed il peso complessivo a pieno carico della motrice non deve superare il valore di uno.

Art. 18. Gli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante sono compresi fra i soggetti indicati all'articolo 1, penultimo comma, della legge 27 novembre 1960, n. 1397.

Agli esercenti di cui al primo comma vengono estese, ai fini dell'assicurazione per invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, le disposizioni della legge 22 luglio 1966, n. 613.

Art. 19. Nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo è stanziato annualmente, a partire dall'esercizio finanziario 1968, un fondo di lire 200 milioni per la concessione di contributi straordinari agli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante, a titolo di concorso nelle spese di ricostituzione, con gli eventuali ammodernamenti, degli impianti distrutti o danneggiati per effetto di eventi fortuiti, nonché per particolari accertate difficoltà di gestione.

Sul fondo di cui al comma precedente gravano gli oneri relativi alle facilitazioni tariffarie per i trasporti degli esercenti, degli artisti, dei tecnici e del personale ausiliario, nonché dei materiali e delle attrezzature da impiegare nell'allestimento degli impianti, secondo convenzioni da stipulare annualmente con Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

Eventuali residui del fondo potranno essere erogati a favore di iniziative assistenziali od educative o che, comunque, concorrano al consolidamento e allo sviluppo del settore.

I contributi straordinari sono assegnati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la commissione consultiva prevista dall'articolo 3. All'onere di lire 200 milioni, previsto dal primo comma del presente articolo, si provvede, per l'anno finanziario 1968, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 20. La presente legge si applica alle imprese di nazionalità italiana salvo il rispetto delle norme della Comunità economica europea per la libertà di stabilimento, la libera prestazione dei servizi e la libera circolazione dei lavoratori del settore, allorché le restrizioni relative siano state soppresse negli Stati membri in applicazione delle disposizioni del trattato istitutivo di tale comunità.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1968

SARAGAT

MORO - CORONA - TAVIANI - PRETI - COLOMBO - SCALFARO - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli Reale


             legge 37/68 legge 337 337\68 Legge 18 marzo 1968, n. 337

 
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