STATUTO: COME DIVENTARE SOCI

 

STRALCIO DALLO STATUTO

TITOLO II

( SOCI )

CAPO I

( Categorie di soci. Acquisto e perdita della qualità di socio.

Diritti e doveri dei soci )

Art.3

( Categorie dei soci )

   1) L'Associazione è composta da soci ordinari, onorari, benemeriti e simpatizzanti.

   2) Sono soci ordinari tutti coloro, compresi gli allievi degli istituti di istruzione del Corpo, che con qualsiasi grado hanno fatto parte della Guardia di Finanza, nonchè i militari in servizio di ogni grado, le vedove e gli orfani maggiorenni di soci dell'Associazione.

   3) Sono soci onorari i comandanti generali e i comandanti in seconda della Guardia di Finanza, il Capo di Stato Maggiore del Comando Generale, i generali delle altre Forze armate in servizio nel Corpo, le personalità pubbliche e gli appartenenti al ministero ecclesiale, di grado eminente, che sono nominati su proposta del Presidente Nazionale dell'Associazione con l'approvazione del Consiglio Nazionale. Possono essere nominati soci onorari i generali ed i colonnelli in servizio e quelli iscritti all'Associazione che acquisiscono particolari benemerenze, nonchè i membri del Consiglio Nazionale, dopo la cessazione della carica, previa proposta motivata del Comitato Esecutivo Nazionale votata all'unanimità e ratificata dal Consiglio Nazionale.

   4) Sono soci benemeriti i finanzieri in congedo ed in servizio di ogni grado, nonchè, gli estranei al Corpo che hanno ben meritato per concrete opere e servizi resi a favore dell'Associazione. Essi sono nominati dal Comitato Esecutivo Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale, nonchè dal Consiglio di Sezione, tramite i competenti Consiglieri Nazionali.

   5) Sono soci simpatizzanti i congiunti maggiorenni dei finanzieri in congedo ed in servizio di ogni grado, nonchè i militari in congedo delle Forze armate e di polizia, gli estranei al Corpo incensurati che, per esimia personalità morale e civica, godono della stima della cittadinanza. Essi sono nominati dai consigli di sezione.

   6) Acquisiscono la qualifica aggiuntiva di soci sostenitori, i soci ordinari, simpatizzanti e benemeriti che versano la quota annuale in misura non inferiore al doppio di quella normale.

 

Art. 4

( Acquisto della qualità di socio )

   1) Acquistano la qualità di socio ordinario o di socio simpatizzante coloro che, in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e, comunque, non annoverando alcun motivo di esclusione previsti dall'articolo 5, ne fanno domanda, su apposito modello, conforme a quello approvato dalla Presidenza Nazionale dell'Associazione, alla sezione del Comune di residenza o, in mancanza, alla sezione più vicina o a quella di gradimento, previa la deliberazione favorevole del Consiglio di Sezione e il pagamento della quota associativa.

   2) Le notizie personali e la certificazione dei requisiti possono essere attestati con dichiarazioni sostitutive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 Ottobre 1998, n. 403.

   3) L'iscrizione decorre dalla data stabilita dalla deliberazione del Consiglio di Sezione.

   4) Contro la deliberazione che respinge la domanda di iscrizione è ammesso ricorso, entro trenta giorni della data della ricezione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Comitato Esecutivo Nazionale. La decisione del Comitato è definitiva e, se lo stesso accoglie il ricorso, stabilisce la decorrenza dell'iscrizione.

Art. 5

( Cause di esclusione della qualità di socio )

   1) Non possono fare parte dell'Associazione coloro che:

a. hanno riportato condanna per delitto doloso

b. sono cessati dal servizio nel Corpo per provvedimento autoritativo di espulsione o per diniego di rafferma;

c. non hanno comunque mantenuto una buona condotta morale o civile o dimostrino di non essere degni di appartenervi per qualsiasi motivo;

d. sono stai espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici o dimessi da istituti di istruzione militare, per ragioni morali, disciplinari o per inettitudine alla vita militare.

   2) Per gli stessi motivi, coloro che sono già iscritti all'Associazione sono soggetti alla perdita della qualità di socio a decorrere dalla data della deliberazione del Comitato Esecutivo Nazionale o del Consiglio Nazionale ovvero dalla sentenza di primo grado. Il provvedimento è notificato all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento a cura della sezione di appartenenza.

   3) Il socio escluso o sospeso deve astenersi da qualsiasi attività associativa e deve restituire alla sezione la tessera dell'Associazione.

Art. 6

( Doveri e diritti dei soci )

   1) Il socio ha il dovere di:

a. versare la quota annuale associativa entro il termine stabilito;

b. Partecipare alla vita e alle attività dell'Associazione e cooperare al suo potenziamento morale e materiale;

c. mantenere un comportamento leale e dignitoso che non contraddica gli scopi del sodalizio, che non leda l'onorabilità ed il prestigio della Guardia di Finanza, dell'Associazione e degli organi sociali, e che sia riguardoso verso gli altri soci.

   2) Il socio ha il diritto di:

a. ricevere la tessera sociale comprovante la qualità di socio;

b. collaborare alla realizzazione degli scopi dell'Associazione;

c. godere dei benefici previsti.

   3) Per l'elezione delle cariche sociali centrali e periferiche hanno diritto all'elettorato attivo e passivo solamente i soci ordinari e i soci benemeriti, entrambi se finanzieri in congedo.

   4) Possono ricoprire cariche sociali centrali e periferiche i soci ordinari e i soci benemeriti, entrambi se finanzieri in congedo, iscritti all'Associazione da almeno un anno alla data in cui sono indette le elezioni. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai soci che hanno ricoperto o ricoprono una carica sociale.

   5) Il requisito del periodo di iscrizione all'Associazione non si richiede per coprire le cariche sociali delle nuove sezioni.

   6)  militari in congedo soci onorari dell'Associazione possono esercitare l'elettorato attivo e passivo dopo un anno dalla nomina.

   7) Le prestazioni dei soci non sono retribuite;sono però rimborsabili ai singoli soci le spese sostenute e documentate; Coloro che prestano opera necessaria per il funzionamento degli organi centrali e periferici possono ottenere un contributo a titolo di rimborso spese nella misura stabilita dai rispettivi consigli.

Art. 7

( Perdita e sospensione della qualità di socio )

   1) La qualità di socio si perde per:

a. dimissioni;

b. mancato pagamento senza giustificato motivo della quota associativa entro il 31 marzo dell'anno di competenza;

c. sopravvenuta mancanza dei requisiti per la qualità di socio;

d. motivi penali, morali e disciplinari.

   2) Il socio non in regola con le quote annuali per causa di forza maggiore ha facoltà di essere riammesso, entro l'anno, dopo il pagamento relativo. Il tardivo pagamento oltre tale termine è considerato come nuova iscrizione, perdendo l'anzianità aquisita.

   3) L'assunzione della qualità di imputato in un procedimento penale per delitto doloso, la sospensione dall'impiego o dal grado comportano la sospensione della qualità di socio.

   4) La perdita e la sospensione  della qualità di socio non danno diritto alla restituzione delle quote sociali versate.

   5) La perdita della qualità di socio nei casi previsti dal comma 1, lettere c) d) e la sospensione della qualità di socio, sono deliberate dal Comitato Esecutivo Nazionale su relazione del competente Consiglio di Sezione e del Consigliere Nazionale competente e ratificata dal Consiglio Nazionale. Nei casi urgenti provvede il Presidente Nazionale con successiva ratifica del Consiglio Nazionale.

   6) I provvedimenti del presente articolo nei confronti dei presidenti si sezione e dei componenti del Consiglio Nazionale, indipendentemente dall'incarico, sono deliberati dal Consiglio Nazionale con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Nei casi urgenti provvede il Comitato Esecutivo Nazionale, sempre con successiva ratifica del Consiglio Nazionale.

   7) Contro i provvedimenti del presente articolo è ammesso ricorso, ai sensi delle disposizioni del capo III, entro trenta giorni dalla data dell'avvenuta notifica della relativa comunicazione.

 

 

 

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