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EDITORIALE
 
 

Dott Domenico Lo Vecchio

Dirigente Medico-Legale ASL RM-G
Studio: Via Casilina 20 C
Ferentino 0775- 395307

Sarò breve…….davvero.

I sapienti interventi che mi hanno preceduto,nell'illustrare compiutamente il progetto di P.A.D. (public acces defibrillation) per contrastare la morte improvvisa da fibrillazione ventricolare,hanno fatto anche emergere ,dunque , l'importanza estrema che ricopre la tempestività dell'intervento nell'attivazione della defibrillazione semiautomatica.
Tale imprescindibile urgenza di attivazione ( come si sa , dunque , entro i primi cinque minuti dall'arresto cardiaco) rende ragione della necessità di istruire personale anche non dell'arte (infermieri, vigili urbani, addetti alla sicurezza, organizzazioni di soccorso, forze dell'ordine, volontari della protezione civile, etc.) per renderlo capace di procedere alla defibrillazione semiautomatica.
A me resta il compito , e di questo sono lusingato e grato agli organizzatori, di esporre qualche considerazione di carattere medico- legale sulla liceità dell'esecuzione delle manovre di defibrillazione da parte di personale non medico.
Preliminarmente devo dire che non concordo su quanto asserito da alcuni, e che , cioè, la defibrillazione semiautomatica non vada interpretata come atto medico in senso stretto alla luce della capacità della macchina stessa di fornire vocalmente e/o visivamente i dati guida diagnostici e terapeutici. Non bisogna dimenticare, a tale riguardo, che l'intervento viene attuato solo a condizione che sia stata preliminarmente rilevata da parte del soccorritore, umano - medico o non - ,
l'assenza di parametri vitali. E che solo successivamente a tale rilievo, non meramente meccanico dunque, vengono applicati gli elettrodi e viene attivata la procedura per l'elettroschok cardiaco.
Il progetto che è qui stato proposto, e che in verosimile ipotesi di attuazione renderebbe vero lustro alla città di Colleferro, vuole che tali soccorritori siano adeguatamente addestrati, ma può anche accadere che il soccorso di specie, alla luce della già richiamata urgenza, venga attivato da altra persona non istruita ma , in compenso, munita di presenza di spirito, di senso civico e …di coraggio.
Sia nell'un caso che nell'altro, il mio parere è che vada ammessa l'assoluta liceità della condotta di chi, pure " non medico" , attui la procedura di defibrillazione semiautomatica.
Tale liceità trova inequivoco fondamento nell'articolo 593 del C.P. laddove si recita che "chi trova un corpo che sia o sembri inanimato o comunque un persona in pericolo, ed ometta di prestare assistenza, risponde del reato di omissione di soccorso".
Non può revocarsi in dubbio, a tale riguardo, che una persona in arresto cardiaco sia in pericolo( e che genere di pericolo!) e che l'attivazione di un defibrillatore semiautomatico rappresenti in quei frangenti la forma elettiva di assistenza.
E, ancor più, tale liceità trova suffragio nell'articolo 54 del C.P. ove si recita che un comportamento antigiuridico - quale si configurerebbe con il compimento di un atto medico da parte di chi medico non è, concretizzando così l'esercizio abusivo della professione previsto e punito dall'art. 348 C.P.- non è punibile se commesso per salvare sé o altri da un pericolo attuale di danno grave alla persona.
E non mi pare che sia revocabile in dubbio che un arresto cardiaco rappresenti " limen mortis" che più di ogni altro concretizza il pericolo detto.
D'altronde, e non da ultimo per la tranquillità di tutti ipotetici operatori ed ipotetici fruitori dell'assistenza di urgenza, è da sottolinearsi che i defibrillatori in questione sono macchine "intelligenti" , che non si attivano se non viene riconosciuta meccanicamente l'indicazione all'erogazione di scarica elettrica.
Né ancora è paventabile, quand'anche ipotizzabile, un'azione di responsabilità civile avverso l'operatore non dell'arte - o anche medico -, stante l'improponibilità di una modificazione peggiorativa dello stato anteriore (requisito imprescindibile dell'emergenza del danno biologico) posto che già la condizione iniziale era rappresentata da una morte clinica, per assenza di parametri vitali.
Del pari non è paventabile la carenza di acquisizione di consenso informato stante l'incontrovertibile stato di incapacità naturale( ovviamente inidonea ad esprimere consenso alcuno) di chi soggiace ad un arresto cardiaco.

Dr. Domenico Lovecchio

 

 
 
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