Le impronte digitali mentono



La terza sezione penale della Corte d’Appello, facendo giurisprudenza, ha assolto un imputato per rapina a mano armata perché l’impronta digitale che avrebbe dovuto incastrarlo non dava certezza scientifica sull’identità dell’autore del reato. Una sentenza innovativa, che, senz’altro aggiunge dubbi, sulla garanzia del valore scientifico attribuito alla dattiloscopia.

I FATTI: Un muratore pregiudicato di Bagheria, Michele Achille Allonato, 51 anni, difeso dagli Avv. Raffadale e Calandra viene accusato di aver rapinato, il 2 agosto 1997, quattro milioni e una collana di perle ad una coppia di anziani di Sferracavallo. L’operaio era stato identificato e finito in carcere per mesi perché, secondo la Polizia Scientifica, il frammento di una impronta digitale rilevata sul luogo del delitto apparteneva al pollice della sua mano destra. A questa conclusione si era giunti comparando il frammento con l’impronta del cartellino fotosegnaletico dell’imputato. La difesa si rivolse alla sottoscritta, che dopo la perizia di parte concluse che il “frammento di impronta era inutilizzabile perché insufficiente a stabilire con certezza la corrispondenza con le impronte del cartellino segnaletico”. Dal frammento recuperato in casa delle vittime non era possibile identificare le caratteristiche generali (figura di insieme) da cui iniziare la successiva comparazione dei punti di identità (minutiae) con l’impronta dell’imputato (punti che secondo la Cassazione devono essere 16-17). Per capire questa affermazione si deve tener presente che le impronte sono formate da tre sistemi di linee papillari a diverso sviluppo (basale, marginale e centrale) e, a seconda delle figure, sono classificate in quattro tipi fondamentali (secondo Galton): adelta, monodelta, bidelta e composta. Se non si riesce a risalire a quali di questi quattro tipi appartiene un’impronta è impossibile attribuire la stessa a una determinato individuo.

La Polizia scientifica, procedendo, come fino ad ora per tutti i casi di identificazione giudiziaria, sbagliando, comparò il frammento ma senza risalire al tipo fondamentale di figura apparteneva (ricerca propedeutica). In tal modo i responsabili del delitto avrebbero potuto essere tanti, perché con quelle stesse linee, senza la classificazione delle caratteristiche generali possono esistere numerose persone. I periti del Tribunale giunsero alla stessa conclusione. L’imputato fu assolto il 4 marzo 1999. Il procuratore della Repubblica ricorse in appello, sostenendo che da un’ulteriore esame (AFIS) risultava l’esistenza di ben 22 punti di coincidenza fra le due impronte e quindi la loro piena conformità. La III Sezione della Corte d’Appello di Palermo investita del processo di secondo grado, incaricò altri due periti che in un primo momento (12 febbraio 2001) sostennero che il confronto dell’impronta di Allonato e quella prelevata anni prima aveva permesso di individuare 15 punti e una difformità di 3. In una seconda udienza (il 15 marzo 2002) gli stessi periti cambiando idea dichiararono che il reperto prelevato corrispondeva all’impronta dell’imputato presa nel 1995 (20 punti rilevati). La Corte “dovendo ragionare in termini di certezza scientifica” giudicò “imprudente utilizzare il frammento di impronta rilevata sul luogo del delitto, in quanto non affidabile, perché priva della caratteristiche generali e perché l’indagine è stata mirata solo alla ricerca delle minutiae”. Pertanto, in conclusione, “ogni comparazione successiva non potrà mai consentire di pervenire a un giudizio di certezza sull’appartenenza del frammento di impronta all’Allonato”.

E’ proprio su questo punto che la sentenza è innovativa perché da oggi a meno che non vengano repertati frammenti di impronta da cui è possibile risalire alle caratteristiche generali non potrà essere eseguita una comparazione giudiziaria per identificare il responsabile di un reato.

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