Statuto dell’Associazione denominata

ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUMORI ANIMALI (A.N.T.A.)

 

Art. 1 – Costituzione – Denominazione

E’ costituita l’Associazione scientifico-culturale denominata "Associazione Nazionale Tumori Animali".

Essa viene indicata con la sigla " A.N.T.A. "

Art. 2 – Sede

L’Associazione ha sede in Roma, viale delle Medaglie d’Oro 374.

Art. 3 – Durata

L’associazione ha durata illimitata.

Art. 4 – Oggetto sociale

L’associazione non ha scopo di lucro ed è apolitica, libera e volontaria.

L’Associazione ha come scopo quello di aiutare il paziente ammalato ed i suoi proprietari ad affrontare la malattia con maggiore serenità possibile, cercando di rendere più efficaci i rapporti tra i proprietari di animali colpiti da tumore ed i medici che li curano, fornendo maggiori informazioni possibili sulla malattia e sul possibile decorso.

Approfondire le conoscenze sull’evoluzione e la distribuzione delle malattie tumorali degli animali domestici.

Incrementare le possibilità di diagnosi e terapia nei pazienti colpiti da tumore, allungando i tempi di sopravvivenza e cosa più importante migliorando la qualità di vita del paziente.

L’associazione cercherà di acquistare o prendere in uso attrezzature medico-scientifiche che potranno essere utilizzate dai soci per la diagnosi precoce e la terapia di malattie tumorali.

Cercare di individuare e definire il ruolo dei fattori ambientali ed alimentari che possono predisporre all’insorgenza delle patologie tumorali, per poter instaurare dei protocolli di prevenzione durante tutto l’arco della vita del paziente.

L’associazione pertanto promuoverà seminari, convegni, corsi di formazione, pubblicazioni, ricerche, sperimentazioni i cui destinatari sono Medici Veterinari, operatori sanitari, operatori sociali.

L’associazione per il conseguimento dell’oggetto sociale potrà collaborare con Università, Scuole, Cattedre sia italiane che straniere e quanto altro è necessario per lo scopo associativo.

L’associazione potrà affiliarsi ad altre associazioni e/o aggregazioni o centri di studi aventi come scopo lo studio e la prevenzione dei tumori.

Art. 5 – Soci

Possono essere soci dell’ A.N.T.A. tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età, italiani e stranieri, che condividono le finalità dell’Associazione e contribuiscano al raggiungimento delle medesime.

I soci si distinguono in :

Soci fondatori: sono Soci fondatori le persone che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione.

Soci Ordinari : sono Soci Ordinari i laureati in Medicina Veterinaria, Medicina e Chirurgia e Biologia, iscritti ai rispettivi Albi Professionali.

Soci Aderenti: sono Soci Aderenti le persone che condividono gli scopi dell’Associazione, ne sostengono le iniziative o partecipano alle attività formative e culturali da essa promosse;

Soci Onorari: Sono Soci Onorari le persone, Italiane o straniere, cooptate dal Consiglio Direttivo perché di particolare rilievo e competenza per i loro studi e la loro spiccata attenzione verso gli animali e la loro salute.

Tutti i Soci, eccetto i Soci Onorari, sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, nella misura ogni volta fissata dal Consiglio Direttivo.

Tutti i Soci di cui al presente articolo hanno diritto di partecipare all’Assemblea dei soci e agli atti che le competono, compresa la nomina degli organi sociali.

Art. 6 – Ammissione – Recessione – Decadenza Esclusione

Possono diventare Soci, di cui alle lettere b), e), d) del precedente art. 5, coloro che, avendo i requisiti richiesti, inoltrano domanda scritta al Consiglio Direttivo dell’Associazione, il Quale decide in merito e provvede a darne comunicazione agli interessati ed all’iscrizione al Libro dei Soci.

Ogni Socio è libero di recedere dall’Associazione, inoltrando le dimissioni al Consiglio Direttivo della medesima.

Sono dichiarati decaduti i Soci che non risultano in regola con la quota associativa da almeno tre anni.

L’esclusione di un Socio, nel caso si ravvisi un comportamento in contrasto con le finalità dell’Associazione di cui al precedente art. 4, avviene con delibera del Consiglio Direttivo e dopo aver dato modo al soggetto interessato di conoscere l’addebito e di produrre una memoria giustificativa per iscritto.

Il Socio recedente, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 7 – Organi Sociali

Sono Organi Sociali dell’Associazione: 

L’Assemblea dei Soci

Il Consiglio Direttivo

Il Presidente

Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito.

Art. 8 – Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei Soci è l’organo supremo dell’Associazione e hanno diritto di intervenirvi tutti gli Associati che risultano in regola con il versamento della quota associativa.

L’assemblea dei Soci può essere Ordinaria e Straordinaria.

L’assemblea Ordinaria viene convocata dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, almeno una volta all’anno o su richiesta di almeno un quinto dei soci. Ad essa spetta:

definire le scelte programmatiche e i piani di attività dell’Associazione;

eleggere i componenti del Consiglio direttivo;

esaminare e votare la relazione annuale del Presidente;

esaminare e votare il bilancio finanziario preventivo e consuntivo annuale.

L’assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli Associati e in seconda convocazione qualunque sia il loro numero.

L’assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente con le medesime prescrizioni dell’Assemblea Ordinaria e può deliberare solo sui seguenti punti:

modifiche dello statuto

scioglimento dell’Associazione, nomina dei liquidatori e devoluzione del patrimonio sociale.

L’assemblea Straordinaria è validamente costituita e delibera sia in prima che in seconda convocazione o con la presenza di almeno due terzi dei Soci in carica o tramite delega.

La convocazione dell’Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria viene fatta mediante avviso pubblicato sull’eventuale rivista dell’Associazione o inviato per lettera agli Associati almeno trenta giorni prima della data fissata per l’adunanza.

L’avviso di convocazione deve indicare il luogo, l’ordine del giorno, il giorno e l’ora sia della prima che dell’eventuale seconda convocazione. Questa potrà essere fissata nel medesimo giorno, trascorsa mezz’ora da quella indicata per la prima.

Ogni Socio ha la facoltà di farsi rappresentare da un altro Socio a mezzo delega.

L’Assemblea Ordinaria o Straordinaria è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, essendo egli impedito, dal Vice-Presidente o da un Socio eletto dall’Assemblea e chiama a fungere da Segretario uno dei Soci e, dove occorra, nomina due o più scrutatori tra gli associati medesimi.

Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare di un verbale sottoscritto dal presidente e dal Segretario. L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria, delibera a maggioranza dei presenti o rappresentanti.

Sono considerati validi, ma esclusi dai compiti, i voti nulli, gli astenuti e le schede bianche.

Le modalità delle votazioni saranno decise dall’Assemblea Ordinaria.

Spetta all’Assemblea Ordinaria deliberare tutti gli argomenti che non sono riservati all’Assemblea Straordinaria per Statuto o per legge.

Art. 9 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri eletti dall’Assemblea tra i Soci Fondatori e tra i Soci Ordinari.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

In caso di vacanza di uno o più seggi del Consiglio Direttivo, per qualsiasi ragione verificatasi, i componenti in carica provvedono immediatamente alla sostituzione del componente o dei componenti del Consiglio cooptando chi, tra i non eletti, ha ricevuo il maggior numero di voti. I nuovi componenti restano in carica fino alla scadenza del mandato dell’intero Consiglio Direttivo.

Il consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all’anno, oppure su convocazione del Presidente dell’Associazione, nonché su richiesta di un terzo dei suoi membri.

Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice dei suoi membri, prevalendo in caso di parità, il voto del Presidente o, in sua assenza del Vice-Presidente.

Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione ed è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione medesima.

In particolare, spetta al Consiglio Direttivo: 

eleggere al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente e il tesoriere;

nominare i Soci Onorari, ottemperando ai criteri di cui alla lettera e) del precedente art.5;

accettare le domande di ammissione come Soci Ordinari o Soci Aderenti di coloro che sono in possesso dei rispettivi requisiti richiesti;

approvare e modificare il Regolamento interno all’Associazione;

deliberare in merito all’esclusione dei Soci, nei casi e con le modalità indicate al precedente art. 6;

fissare eventuali compensi o emolumenti per i collaboratori alla gestione tecnico-amministrativa dell’Associazione;

determinare la quota associativa annuale;

promuovere l’Associazione a livello culturale, operativo ed organizzativo con indirizzi, direttive, norme, iniziative e programmi, in armonia con le finalità di cui al precedente art. 4;

esaminare ed eventualmente integrare la relazione annuale sullo stato dell’Associazione, redatta dal Presidente a norma della lettera f) dell’art. 10;

redigere il rendiconto annuale da sottoporre alla relazione dell’Assemblea.

Il consiglio direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad altri Organi o strutture dell’Associazione, determinandone i limiti di delega.

Art. 10 – Presidente

Il presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica sei anni e può essere rieletto.

Il presidente rappresenta legalmente l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente:

convocare e presiedere l’Assemblea e il Consiglio Direttivo;

approvare il programma di attività e l’impostazione della linea opertaiva dell’Associazione;

nominare il Segretario dell’Assemblea e i collaboratori alla gestione tecnico-amministrativa dell’Associazione;

rilasciare procure per singoli atti o categorie di atti;

rilasciare gli attestati di appartenenza all’Associazione con la qualifica posseduta all’interno della stessa;

redigere la relazione annuale sullo stato dell’Associazione da sottoporre all’esame del Consiglio Direttivo a norma della lettera i) dell’art. 9, in vista dell’approvazione da parte dell’Assemblea, prevista dalla lettera c) dell’art. 8.

Il Presidente in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vice-Presidente e può delegare, al medesimo o ad altri membri del Consiglio Direttivo, parte delle sue funzioni ordinarie.

Art. 11 –Esercizio Sociale

L’esercizio sociale e finanziario annuale dell’Associazione coincide con l’anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 12 – Patrimonio Sociale

Il Patrimonio sociale dell’Associazione è costituito dalle quote associative annuali, da contributi, donazioni e somme erogate da parte di soggetti Pubblici o Privati.