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                           STATUTO DI ASSOCIAZIONE

 

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ART. 1

 

SCOPO SOCIALE

 

1.1.E' costituita l'Associazione Socio-Culturale "ARTISTI-KA - CENTRO SOLIDALE DI ARTI LIBERE". L'Associazione è libera, autonoma, di utilità sociale. Non ha scopo di lucro.

Può avere Agenzie o altre sedi di rappresentanza sia in Italia che all'Estero.

 

1.2.L'Associazione ha lo scopo di contribuire all'unione delle persone, alla crescita dell'umanità e della solidarietà, mediante l'informazione, le arti, la cultura, lo spettacolo, lo sport, l'artigianato, la cooperazione culturale. In particolare l'Associazione tende al recupero e all'inserimento dei giovani socialmente disagiati, dei portatori di handicap nonché al reinserimento degli anziani.

 

1.3.L'Associazione ha carattere federale. Promuove e sostiene il coordinamento di Persone e Associazioni le quali siano effettivamente interessate alla realizzazione ed allo sviluppo dello scopo sociale. Pertanto riconosce "la funzione sociale della cooperazione"(Cost. Italiana, art. 45), promuovendo e sostenendo in particolare il metodo e le idealità della "cooperazione culturale", soprattutto a livello di creazione di arte non passiva, ma svolta in prima persona.

L'Associazione può aderire ad altre Istituzioni, in qualunque parte del mondo dislocate, le quali abbiano scopi non incompatibili con il presente Statuto.

 

1.4. L'Associazione "ARTISTI-KA - CENTRO SOLIDALE DI ARTI LIBERE" si propone come centro socio-culturale, promozionale, organizzativo e formativo, divulgativo e progettuale nei campi delle arti e della cultura in genere, viste entrambe come manifestazioni basilari per lo sviluppo del territorio d'origine.

La promozione e la realizzazione delle iniziative socio-artistico-culturali sono da ritenersi d'interesse collettivo e di pubblica utilità non solo relative al territorio del litorale romano compresa tutta l'area della XIII circoscrizione ma estese a un più ampio orizzonte che comprende la città di Roma e altre aree del territorio nazionale ed estero, purché conformi allo spirito statutario dell'associazione.

E' da ritenersi di fondamentale importanza accogliere sensibilizzare, valorizzare le culture dei vari paesi del mondo rispondenti al principio di eguaglianza, libertà e fratellanza tra i popoli. L'Associazione si adopererà quindi ad instaurare rapporti di scambio artistico-culturale con tutti quei paesi del mondo che avranno affinità coi suoi principi.

L'Associazione è impegnata ad operare sulle tematiche esistenziali, intese nelle loro totalità fisiche, psichiche e spirituali.

 

1.5. "ARTISTI-KA - CENTRO SOLIDALE DI ARTI LIBERE"intende svolgere le seguenti funzioni:

 

-divulgare le arti e la cultura con interventi formativi ed educativi anche con la cooperazione di strutture scolastiche già esistenti e con ogni forma e modalità attuale, in fieri e futura, riconoscendo alla creatività il merito di contribuire allo sviluppo di un corretto e sano equilibrio psicofisico;

-promuovere, formare, realizzare e produrre l'arte in tutte le sue forme, antiche e moderne, come ad esempio spettacoli teatrali, film, musica, canto, danza, libri, video, cd, cassette, mostre di pittura, scultura, fotografia, rivolgendo particolare attenzione per gli esordienti;

-organizzare dibattiti, manifestazioni, diffusione di prodotti radiofonici, televisivi e multimediali.

-organizzazioni di viaggi e soggiorni, attività sportive e curative in genere, orientate per la salute e il benessere psicofisico dell'individuo, attingendo alle esperienze sia occidentali che orientali.

Tali attività non sono da intendersi come iniziative di sola aggregazione con la finalità di svago e di riposo per gl'iscritti, ma incisivi, proponimenti di arricchimento del bagaglio culturale, spirituale ed emozionale, mirato verso un effettivo riconoscimento da parte degli organi competenti sia pubblici che privati.

 

ART. 2. IL PATRIMONIO

 

2.1.IL patrimonio dell'Associazione è costituito:

a)da beni mobili o immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;

b)da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

2.2. Le entrate dell'associazione sono costituite:

 

a)dalle quote sociali;

b)dall'utile derivante da manifestazioni fisiche, festival, concorsi, films, attività teatrali e altre sopra indicate o partecipazione alle stesse;

c)da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.

2.3. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

 

ART. 3. ORGANI ASSOCIATIVI

 

Gli organi dell'associazione sono: i Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Aderenti, l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente.

 

ART. 4. I SOCI

 

I Soci Fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione.

I Soci Ordinari sono coloro che a richiesta, per via fisica o per via internet, vengono ammessi a far parte dell'associazione, col fine di collaborare al raggiungimento degli scopi associativi. La loro ammissione è adottata a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo ed è sempre subordinata all'accettazione senza riserve del presente statuto e delle prescrizioni fissate dal Consiglio Direttivo.

I Soci Fondatori e Ordinari in riunione congiunta costituiscono l'Assemblea. I soci fondatori e ordinari hanno diritto di partecipare all'assemblea con diritto di voto.

I Soci Aderenti sono soci che collaborano al raggiungimento degli scopi dell'associazione. La loro ammissione è adottata a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo; non hanno diritto di voto in assemblea per partecipare alla quale devono richiedere autorizzazione al Consiglio Direttivo; nell'assemblea hanno funzione solo consultiva.

I Soci di qualsiasi ordine possono essere persona giuridica.

 

ART. 5. L'ASSEMBLEA

 

L'assemblea viene convocata almeno una volta l'anno dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

 

Le competenze dell'Assemblea sono: l'elezione del Consiglio Direttivo, eventuali modifiche da apportare allo statuto, eventuali proposte dei soci, approvazione di bilanci.

L'Assemblea viene convocata mediante invito affisso nella sede sociale almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La stessa sarà ritenuta valida qualunque sia il numero dei partecipanti. Il Consiglio Direttivo stabilirà gli ordini del giorno.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea saranno perse a maggioranza semplice dei soci presenti.

 

ART. 6. IL PRESIDENTE

 

Il presidente ha la rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale; è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, somme di qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria o quietanza.

Presiede l'assemblea; rappresenta l'associazione nei confronti dei terzi; può essere sostituito, per delega o a causa di forza maggiore, qualora impossibilitato, da un membro del Consiglio Direttivo, e prima di tutto dal Vicepresidente.Dura in carica fino a revoca o rinuncia.

 

ART. 7. IL CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Il Consiglio direttivo è composto da dodici membri, e cioè dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario Generale e da nove Consiglieri; i membri durano in carica fino al 31/12/2006 sempre che non sia intervenuta revoca o rinuncia; almeno un membro del Consiglio direttivo deve essere scelto tra i soci finché ciò sia possibile.

Al Consiglio direttivo competono: l'elezione del presidente, l'amministrazione ordinaria dei fondi dell'associazione, la preparazione dei bilanci, il compito di giudicare il comportamento di tutti i soci e risolvere le eventuali controversie tra gli associati.

La quota sociale sarà stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo in carica.

Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo occorre la presenza di almeno tre membri; le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti. In caso di votazione con esito di parità prevale il parere del Presidente.

Il Consiglio Direttivo può decidere in ogni momento l'espulsione di qualsiasi socio aderente che si comporti in modo indegno, o che contravvenga ai fini dell'associazione, senza che il socio colpito dal provvedimento possa vantare diritti di alcun genere nei confronti dell'Associazione.

 

ART. 8. IL SEGRETARIO GENERALE

 

Il segretario generale cura la tenuta dei Verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, assiste il Presidente nella organizzazione delle attività sociali e dirige il lavoro di segreteria.

Cura l'Amministrazione contabile e provvede al pagamento dei mandati preventivamente vistati dal Presidente.

 

ART. 9. IL PRESIDENTE ONORARIO

 

Viene attribuita la carica di Presidente Onorario al dottor Gennaro Francione.

 

ART. 10. CONTROVERSIE

 

Non sono possibili controversie aventi ad oggetto l'intero Consiglio Direttivo; i soci si obbligano a non adire le vie legali per la risoluzione di qualsiasi controversia con l'associazione; tutte le controversie saranno rimesse all'esclusivo giudizio del Consiglio Direttivo.

 

ART. 11. DURATA E SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

 

11.1.L'Associazione ha durata al 31/12/3000.

11.2.LO scioglimento dell'Associazione su richiesta del Comitato Direttivo è deliberato dall'Assemblea.

 

ART. 12. DISPOSIZIONI FINALI

 

13. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni in materia di associazione.