Ill.mo  SIGNOR SINDACO ed Ill.mi SIGNORI CONSIGLIERI

del Comune di Malesco,

Ill.mi SIGNORI CONSIGLIERI PROVINCIALI

della Provincia di Novara.

Muzio cav. Vittorio, residente in Torino (via Fabro, n°2), esecutore testamentario del dottore cav. Giacomo Pollini, e

procuratore generale dei di costui eredi, Leone ed Eugenio fratelli Pollini fu Carlo, residenti a Parigi, in virtù di procura generale 4 dicembre 1902, rogato dal notaio Aimone di Torino;  

Cerutti Vittorio fu Carlo Alberto,  proprietario residente a Malesco, presidente della Congregazione di Carità di Malesco;

Cassani sacerdote don Natale, arciprete di Malesco;

anche quali membri designati dalla erigenda « Pia Fondazione Pollini »,


   
Compiono il dovere di invitare le SS. VV. Ill.me ad esprimere il vostro parere come prescrive l'art . 51 della vigente legge di beneficenza pubblica 7 maggio 1890 numero 6972, per la costituzione in corpo morale della « Pia Fondazione Pollini », disposta dal compianto dottore cavaliere Giacomo Pollini fu Maurizio, deceduto in Torino il 19 ottobre 1902, nei suoi testamenti olografi 3 aprile e 30 giugno 1900, che erano stati preceduti da tavole di fondazione dettate fin dal 1° maggio 1870 (depositati e pubblicati quelli e queste per atto 24 ottobre 1902 del notaio Aimone di Torino) col lascito di  L. 20.000 di rendita, pagabile tre anni dopo il suo decesso senza alcun interesse (art. 1 e 25 dei testamenti 3 aprile e 30 giugno del 1900).

    Il compianto benefattore nelle tavole di fondazione o statuti del 1° maggio 1870 ha dimostrato che questo Pio Istituto, destinato a migliorare i servizi di beneficenza e di educazione, ad aiutare l'introduzione e lo sviluppo di novelle industrie nelle natie sue vallate, era disegno antico della sua mente. Per attuarlo egli ha dettato appunto quelle tavole, frutto di lunga elaborazione del benefico pensiero, composto di 112 articoli, in cui sono indicati con  minuziosa particolarità quale deve essere lo svolgimento organico della Pia Fondazione, quali le finalità cui deve tendere, quali i mezzi per raggiungerle,  e quali le persone sotto la cui gestione e sorveglianza il suo pensiero deve ricevere attuazione. 

    Per assicurare poi la fedele esecuzione della sua  voloontà, e per dotare di patrimonio conveniente il nuovo ente, scrisse l'art. primo del testamento 3 aprile 1900, che giova qui riferire: 

< Alla Congregazione di Carità di Malesco nell'Ossola lascio una rendita annua, a perpetuità  inalienabile, di lire ventimila, < consolidato italiano 5%, allo scopo di fondare ivi un'Opera Pia a favore, da principio, della Val Vigezzo, e dopo, col   

< tempo, dell'Ossola intiera e dell'attuale Mandamento di Canobbio; la quale si costituirà in ente morale indipendente e sarà   <denominata Pia Fondazione Pollini. 

<L'opera Pia ossia Istituzione, da fondarsi ed erigersi sarà retta dalle tavole di fondazione, fatte e sottoscritte in fine da me,

<alla data di Torino, 1° maggio 1870, consistenti in 112 articoli, e che si troveranno annesse ed unite a questo mio <testamento, le quali intendo che facciano parte integrale e sostanziale di esso, nello stesso modo come se io le avessi qui <di parola in parola trascritte e ripetute e letteralmente trasfuse. Per conseguenza  questa donazione la faccio sotto le <condizioni espresse in dette tavole. le quali dovranno eseguirsi ed osservarsi pienamente e solamente secondo il <contenuto delle medesime. 

    Questa disposizione, specialmente nella parte finale e condizionale di essa, non è che la sintesi della volontà ripetutamente e chiaramente espressa nel paragrafo 1° delle tavole in questi termini: 

<Questa Opera Pia da fondarsi, sarà poi retta dalle tavole di fondazione fatte, scritte e sottoscritte in fine da me, e solamente <secondo il contenuto delle medesime, perciò ecco quanto ho disposto:

  La precisa volontà del benefattore nel senso che la pia opera da esso disposta debba essere governata dalle sue tavole, è ivi replicatamente affermta e munita di sanzione di decadenza negli articoli 5, 13, 17, 18, 19, 83 n 2, 84, 97, 102, 111, l12. 

    Il benefico testatore ha ammesso che si declini dalla sua volontà per due sole ragioni:  per l'osservanza scrupolosa delle vigenti leggi dello Stato (art. 92), e pel bisogno, che col tempo potesse sorgere di regolamenti generali e speciali (art. 94): 

    <Art. 92. Intendo che l'amministrazione della mia  fondazione, sebbene eretta in ente morale affatto indipendente, sia però <soggetta a tutte le cautele e sindacati prescritti dalle leggi vigenti dello Stato. Per quanto poi non è stato da me provveduto, si <regolerà secondo le leggi e decreti delle Opere Pie.. 

    <Art. 94. - A suo tempo il Consiglio dovrà compilare un regolamento generale in esecuzione di queste tavole, in cui si <conterranno inoltre quelle disposizioni necessarie al buon andamento di quest' Opera e che fossero state da me omesse. In <armonia col regolamento generale, saranno compilati regolamenti speciali, quando occorreranno, per le varie parti <dell'amministrazione e per il conseguimento compiuto del fine di questa mia Fondazione. 

    <Tanto il regolamento generale quanto i regolamenti speciali potranno essere modificati ogni qual volta l'esperienza avrà <fatto conoscere i miglioramenti che vi si potrebbero introdurre.

 

    Questi rilievi preliminari servono a dimostrare che l'erigenda Opera Pia deve essere e non può altrimenti essere retta che dagli statuti o tavole di fondazione elaborate e dettate da chi la ideò, la istituì e le diede i mezzi di sussistenza. 

    Il dottor Pollini ha fatto di quegli statuti una condizione dell'esistenza dell'Opera stessa collo stabilire all'articolo 112, ultimo di quelle tavole, che i suoi parenti e i loro discendenti, in qualunque grado e in qualunque tempo, ed in loro mancanza o in caso di abbandono dei loro diritti, qualunque stabilimento di pubblica beneficenza della Provincia di Novara o i Comuni di Domodossola e di Cannobio possano domandare la devoluzione in loro favore del patrimonio, di cui l'erigenda Opera Pia è stata dotata, qualora quegli statuti non siano osservati. 

    Neppure il consenso degli eredi odierni e di tutta la parentela Pollini potrebbe legittimare una deroga qualsiasi a quelle tavole; occorrerebbe l'intervento e l'adesione di tutti gli enti, che hanno diritto di subentrare ai membri della famiglia Pollini, intervento e adesione non facile, nè sicuri da ottenere. 

    Del resto, perchè vivo si mantenga nei privati il sentimento della beneficenza, la legge italiana di beneficenza del 1890, monumento di sapienza invidiato ed imitato da altri Stati, ha, per principio fondamentale ed organico, il rispetto rigoroso della volontà e delle tavole di fondazione dei benefattori fino a che sono compatibili colle leggi dello Stato. Esempio ne porgono gli art. 4, 5, 11, 32 ed altri della legge suddetta. 

    I sottosc ritti pertanto, anche a salvaguarlia della istituzione stessa, hanno l'obbligo di attenersi rigorosamente alla volontà del testotore e non scostarsene se non nei casi da esso prevèduti e in quello di conflitto cole vigenti leggi di beneficenza, cui il testatore stesso intese di uniformarsi. 

    Perciò essi vi domandano puire clie esprimiate precisamente e recisamente il vostro avviso nel senso che 1'Opera Pia erigenda sia riconosciuta, costituita e retta in conformità alle tavole di fondazione dettate dal testatore e dalle medesime governata come statuti suoi proprii, salva l'osservanza delle vigenti leggi.

 

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