La
legge in questione tutela la quiete pubblica contro le grandi fonti
rumorose. La stessa, però, pur trattando il problema del rumore e delle
fonti rumorose, non conferisce ai privati strumenti sempre adatti per
difendersi da determinati attacchi contro la quiete domestica, quali il
vicino di casa che effettua incessantemente interventi edilizi, la
signora dell'appartamento sovrastante che passeggia in tacchi durante la
notte, l'andirivieni senza fine e rumoroso dei clienti di un bar o di un
ristorante sito proprio sotto le finestre della camera da letto. Le
norme contro l'inquinamento acustico non sono sufficienti per cautelarsi
contro l'utilizzo incessante dell'ascensore, né idonei strumenti di
difesa vengono forniti dai successivi decreti attuativi della legge 447
citata, in primis quello del 5 dicembre 1997, che determina i requisiti
acustici passivi degli edifici. Infatti la normativa anzidetta mira a
difendere il cittadino dalle grandi fonti rumorose (quali gli aereoporti,
le autostrade, le attività industriali), tutelando soprattutto la
quiete pubblica e non quella domestica, e quindi non è applicabile ad
alcune controversie sulla tutela della proprietà immobiliare privata;
insomma la legge quadro non è applicabile ai rapporti tra privati
(Cassazione civile, 4 aprile 2001, n. 4963).
L'articolo
844 c.c.
Il
codice civile detta con questa norma una tutela contro i rumori che
disturbano la quiete domestica, soprattutto nei confronti delle attività
rumorose che spesso provengono dagli altri appartamenti. Con l'articolo
844 si può agire nei confronti del vicino qualora dal suo
"fondo" provengano immissioni rumorose illecite e cioè quelle
considerate tali alla luce di due criteri: la normale tollerabilità ed
il contemperamento delle ragioni dei diversi proprietari, cui può
aggiungersi anche il criterio della priorità d'uso. In merito è bene
ricordare che il Giudice adito ex art. 844 c.c. per la determinazione
dei limiti massimi di esposizione al rumore, può utilizzare criteri più
rigorosi di quelli previsti dal D.P.C.M. del 1 ° marzo 1991 il quale ha
stabilito, per i rapporti tra privati e pubblica amministrazione, la
misura da non superare per le zone non industriali (3 decibel in periodo
notturno e 5 decibel in periodo diurno).
L'articolo
700 c.p.c.
Quando,
a fronte di un rumore ritenuto intollerabile, si rischia un grave danno
alla salute, il singolo cittadino può chiedere al Giudice un
provvedimento d'urgenza attivando la speciale procedura prevista
dall'articolo 700 del codice di procedura civile.
L'articolo
659 c.p.
Quando
gli schiamazzi o i rumori (nonché le attività elencate nell'articolo
citato) disturbano il riposo e le occupazione delle persone, gli autori
di questi comportamenti possono essere puniti con l'arresto fino a tre
mesi o con l'ammenda fino a 310 €. E' importante rilevare che con
sentenza 27 maggio 2003, n. 23362, la Corte di Cassazione ha stabilito
che, ad integrare l'ipotesi contravvenzionale di cui all'articolo 659,
comma 1, codice penale, necessita "che l'attività di rumori o
clamori vietata abbia - ben prima che un effetto - una potenzialità
dannosa diffusa e cioè la capacità di ledere il bene protetto
costituito dalla tutela delle occupazione e del riposo di un numero
indeterminato di persone, restando quindi esclusa la sua configurabilità
le volte in cui, per la intensità dell'immissione, per la conformazione
dei luoghi o per la inesistenza della pluralità di soggetti
potenzialmente esposti alla fonte nociva, venga ad essere
necessariamente interessato dalla immissione un solo soggetto".
I
regolamenti condominiali e le clausole a tutela della quiete domestica.
Nel
condominio può ottenersi una maggiore tutela di quella raggiungibile
attraverso l'articolo 844 c.c., mediante la stipula di regolamenti
condominiali contenenti clausole ad hoc (per esempio prevedendo il
divieto di svolgere nelle unità immobiliari private determinate attività
rumorose, quali pub, ristoranti, tipografie, studi professionali ecc.).
L'approvazione di un regolamento siffatto - con clausola di natura
contrattuale - deve essere deliberata all'unanimità dei partecipanti al
condominio e può essere validamente fatta valere anche nei confronti
dei successivi proprietari con la trascrizione o l'esplicita e costante
accettazione del regolamento negli atti di compravendita. Il
Coordinamento condominiale della Confedilizia ha recentemente
predisposto un testo di regolamento-tipo condominiale che può essere
utilizzato come modello ed in cui è prevista anche una clausola a
"tutela della quiete domestica". Utili informazioni in merito
possono chiedersi alle Associazioni territoriali della Confedilizia, i
cui indirizzi sono reperibili sul questo sito.
I
lavori da eseguire in casa.
Per
quanto concerne, invece, una possibile soluzione per difendersi dai
rumori esterni si potrebbe optare per installare nell'abitazione doppi
infissi, che "fermano" il rumore molto più del montaggio di
doppi vetri. Però questa soluzione, anche se tecnicamente valida, deve
essere presa considerando due fattori essenziali: il primo, che con
questo lavoro si può andare a modificare la facciata condominiale e
quindi, per evitare scontri e liti giudiziali lunghe e costose, è
opportuno chiedere la preventiva autorizzazione all'assemblea. Il
secondo elemento da considerare è legato al clima della città dove si
abita: infatti i doppi infissi aumentano la tenuta del calore, con tutte
le conseguenze che ne derivano.