ASSOCIAZIONE
DELLA PROPRIETA' EDILIZIA

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Blocco sfratti

Camera Arbitrale Immobiliare
Banche dati
Legge n.431/98
Contratti regolamentati

"Città pulite"

 

BLOCCO SFRATTI 1.1.2001 - 30.6.2003
(Legge 23.12.2000, n. 388 - Decreto legge 2.7.2001, n. 247, convertito dalla legge 4.8.2001, n. 332 - Decreto legge 27.12.2001, n. 450, convertito dalla legge 27.2.2002, n. 14 - Decreto legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito dalla legge 1.8.2002, n. 185)

 

 VADEMECUM

 Dove è previsto
 Art. 80, comma 22, legge 23.12.2000, n. 388 (Finanziaria 2001) in relazione ai commi 20 e 21 stessa norma di legge - Decreto legge 2.7.2001, n. 247, convertito dalla legge 4.8.2001, n. 332 - Decreto legge 27.12.2001, n. 450, convertito dalla legge 27.2.2002, n. 14 - Decreto legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito dalla legge 1.8.2002, n. 185
 In che cosa consiste
 Sono bloccati gli sfratti abitativi "iniziati" (alla data - 1.1.2001 - di entrata in vigore della legge n. 388/'00, si deve ritenere) e per i quali - quindi - si sia già avuto, precedentemente all'anzidetta data, l'accesso all'immobile da parte dell'Ufficiale giudiziario procedente.
Sulla base della dizione di legge dell'ultimo D.L. gli sfratti per morosità sono espressamente esclusi dalla sospensione. Ne deriva che gli sfratti di questo tipo (che qualche Tribunale - ad esempio Firenze e Palermo - aveva ritenuto soggetti alla sospensione) devono ora riprendere a seguito di istanza del locatore, da proporsi in forme differenti a seconda di come (e da chi) sia stato adottato il provvedimento di applicazione delle sospensione.
 Dove si applica
Nei soli Comuni ad alta tensione abitativa
 Quanto dura
Dall'1.1.2001 al 30.6.2003.
 Condizioni necessarie
Presenza nel nucleo familiare soggetto a sfratto, alla data dell'1.1.2001, di un handicappato grave o di un ultrasessantacinquenne.
Nessun componente del nucleo familiare doveva - né deve - avere poi la disponibilità - attuale - di altra (idonea) abitazione (o dei relativi mezzi patrimoniali sufficienti ad acquistarla, deve ritenersi) così come l'intero nucleo familiare non doveva - né deve - disporre di reddito sufficiente ad accedere all'affitto di una nuova casa. Per l'individuazione del reddito in questione (ad opera del Giudice) il riferimento è alle condizioni del mercato locale della locazione, non operando la legge alcun rinvio a criteri predeterminati, di qualsiasi natura. Non è certo cogente per l'Autorità giudiziaria il riferimento ai requisiti economici di accesso all'edilizia economica e popolare di cui alla Circolare 23.2.2001 del Ministero dei lavori pubblici. In questo senso, cfr Tribunale di Firenze 10.7.2002, in questo sito, nella sezione "Varie di giurisprudenza".
 Chi accerta la sussistenza delle condizioni
Il Giudice dell'Esecuzione, che deve essere adito dall'inquilino interessato con azione di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.. Di conseguenza, l'Ufficiale giudiziario può sospendere lo sfratto solo a seguito di un provvedimento in questo senso del Giudice.
In caso di difformi comportamenti, il Giudice - si ritiene - può essere adito dalla parte interessata ex art. 610 cod. proc. civ.. La relativa decisione è appellabile (Cass. 23.7.92, in Archivio locazioni 1993, 89).
Sul fatto che, allorché il locatore si opponga alla concessione della proroga, sia il conduttore a doversi rivolgere al Giudice dell'Esecuzione proponendo un'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. e chiedendo che venga accertata la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per fruire della proroga, cfr. Paolo Canevacci, Responsabile Dipartimento legale Sunia di Roma, in Confedilizia notizie n. 9/2001.
Il D.L. 20 giugno 2002, n. 122, prende peraltro atto della prassi degli Ufficiali giudiziari (a tenore della sopra citata Circolare Ministro Nesi 23.2.2001 - in S.O. n. 64 alla G.U. n. 75 del 30.3.2001) di sospendere - o rinviare a dopo la scadenza del blocco - le esecuzioni di rilascio, a seguito della presentazione da parte dei conduttori di autocertificazioni attestanti il possesso di tutti i requisiti richiesti per beneficiare della sospensione e predispone allora (come richiesto dalla Confedilizia) un meccanismo di garanzia per il locatore, che potrà infatti - senza inversione alcuna dell'onere della prova, all'evidenza - ricorrere al Giudice dell'Esecuzione per contestare la sussistenza in capo al conduttore dei requisiti di legge, nei modi di cui al D.L. stesso e norme in esso richiamate. Rimane in ogni caso fermo quanto infra si dice a proposito di autocertificazione e quanto sopra detto a proposito del comportamento degli Ufficiali giudiziari (il cui illegittimo comportamento - con conseguente responsabilità per danni - potrà ora essere facilmente accertato, a seguito del nuovo meccanismo previsto di ricorso al Giudice da parte del locatore, a fronte di qualsiasi provvedimento - di sospensione dell'Esecuzione o di rinvio - adottato dall'Ufficiale giudiziario e motivato sulla base del provvedimento governativo di sospensione delle esecuzioni). Il meccanismo di garanzia per la proprietà previsto dal nuovo D.L. può comunque essere azionato anche in via preventiva, come già ritenuto dal Tribunale di Firenze nel sopra citato provvedimento.
 Prova della sussistenza delle condizioni
 La composizione del nucleo familiare è provata dalla relativa certificazione anagrafica, con riferimento alla data di legge.
Lo stato di "handicappato grave" - definito dall'art. 3, comma 3, legge 5.2.1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) - è provato dalla documentazione redatta a termini dell'art. 4 precitata legge.
 Indennità dovuta dall'inquilino
 Durante il periodo di blocco dello sfratto l'inquilino deve corrispondere al proprietario - oltre agli oneri accessori - una somma mensile pari all'ammontare del canone aggiornato, maggiorato del 20 per cento. In caso di inadempimento, decade dal beneficio della sospensione dello sfratto (art. 6 legge 9.12.1998, n. 431).
 Avvertenza finale
 Il nuovo blocco prescinde totalmente dall'avvenuta presentazione o meno di istanze di differimento degli sfratti sulla base della legge 431/'98 così come dalla loro reiezione o dal loro accoglimento (salvo casi di sovrapposizione).

  (A CURA DELL'UFFICIO LEGALE DELLA CONFEDILIZIA)

 

 Il testo  dell'ultimo decreto legge sfratti

 

 

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