Blocco sfratti
Camera
Arbitrale Immobiliare
Banche dati
Legge n.431/98
"Città pulite"
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BLOCCO SFRATTI 1.1.2001 -
30.6.2003
(Legge 23.12.2000, n. 388 - Decreto legge 2.7.2001, n. 247, convertito dalla
legge 4.8.2001, n. 332 - Decreto legge 27.12.2001, n. 450, convertito dalla
legge 27.2.2002, n. 14 - Decreto legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito
dalla legge 1.8.2002, n. 185)
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VADEMECUM
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| Dove
è previsto |
 | Art. 80, comma 22, legge 23.12.2000, n.
388 (Finanziaria 2001) in relazione ai commi 20 e 21 stessa norma di legge
- Decreto legge 2.7.2001, n. 247, convertito dalla legge 4.8.2001, n. 332
- Decreto legge 27.12.2001, n. 450, convertito dalla legge 27.2.2002, n.
14 - Decreto legge 20 giugno 2002,
n. 122, convertito dalla legge 1.8.2002, n. 185 |
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| In che
cosa consiste |
 | Sono bloccati gli sfratti abitativi
"iniziati" (alla data - 1.1.2001 - di entrata in vigore della legge n.
388/'00, si deve ritenere) e per i quali - quindi - si sia già avuto,
precedentemente all'anzidetta data, l'accesso all'immobile da parte
dell'Ufficiale giudiziario procedente. |
 | Sulla base della dizione di legge
dell'ultimo D.L. gli sfratti per morosità sono espressamente
esclusi dalla sospensione. Ne deriva che gli sfratti di questo tipo (che
qualche Tribunale - ad esempio Firenze e Palermo - aveva ritenuto soggetti
alla sospensione) devono ora riprendere a seguito di istanza del locatore,
da proporsi in forme differenti a seconda di come (e da chi) sia stato
adottato il provvedimento di applicazione delle sospensione. |
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| Dove si
applica |
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| Quanto
dura |
 | Dall'1.1.2001 al 30.6.2003. |
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| Condizioni
necessarie |
 | Presenza nel nucleo familiare soggetto a
sfratto, alla data dell'1.1.2001, di un handicappato grave o di un
ultrasessantacinquenne.
Nessun componente del nucleo familiare doveva
- né deve - avere poi la disponibilità - attuale - di altra (idonea)
abitazione (o dei relativi mezzi patrimoniali sufficienti ad acquistarla,
deve ritenersi) così come l'intero nucleo familiare non doveva - né deve -
disporre di reddito sufficiente ad accedere all'affitto di una nuova casa.
Per l'individuazione del reddito in questione (ad opera del Giudice) il
riferimento è alle condizioni del mercato locale della locazione, non
operando la legge alcun rinvio a criteri predeterminati, di qualsiasi
natura. Non è certo cogente per l'Autorità giudiziaria il riferimento ai
requisiti economici di accesso all'edilizia economica e popolare di cui
alla Circolare 23.2.2001 del Ministero dei lavori pubblici. In questo
senso, cfr
Tribunale di Firenze 10.7.2002, in questo sito, nella sezione "Varie
di giurisprudenza". |
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| Chi
accerta la sussistenza delle condizioni |
 | Il Giudice dell'Esecuzione, che deve
essere adito dall'inquilino interessato con azione di opposizione
all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.. Di conseguenza, l'Ufficiale
giudiziario può sospendere lo sfratto solo a seguito di un provvedimento
in questo senso del Giudice.
In caso di difformi comportamenti, il Giudice - si ritiene - può essere
adito dalla parte interessata ex art. 610 cod. proc. civ.. La relativa
decisione è appellabile (Cass. 23.7.92, in Archivio locazioni 1993,
89).
Sul fatto che, allorché il locatore si opponga alla concessione della
proroga, sia il conduttore a doversi rivolgere al Giudice dell'Esecuzione
proponendo un'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. e chiedendo che
venga accertata la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per
fruire della proroga, cfr. Paolo Canevacci, Responsabile Dipartimento
legale Sunia di Roma, in Confedilizia notizie n. 9/2001.
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 | Il D.L. 20 giugno 2002,
n. 122, prende peraltro atto della
prassi degli Ufficiali giudiziari (a tenore della sopra citata Circolare
Ministro Nesi 23.2.2001 - in S.O. n. 64 alla G.U. n. 75 del 30.3.2001) di
sospendere - o rinviare a dopo la scadenza del blocco - le esecuzioni di
rilascio, a seguito della presentazione da parte dei conduttori di
autocertificazioni attestanti il possesso di tutti i requisiti richiesti
per beneficiare della sospensione e predispone allora (come richiesto
dalla Confedilizia) un meccanismo di garanzia per il locatore, che potrà
infatti - senza inversione alcuna dell'onere della prova, all'evidenza -
ricorrere al Giudice dell'Esecuzione per contestare la sussistenza in capo
al conduttore dei requisiti di legge, nei modi di cui al D.L. stesso e
norme in esso richiamate. Rimane in ogni caso fermo quanto infra si
dice a proposito di autocertificazione e quanto sopra detto a proposito
del comportamento degli Ufficiali giudiziari (il cui illegittimo
comportamento - con conseguente responsabilità per danni - potrà ora
essere facilmente accertato, a seguito del nuovo meccanismo previsto di
ricorso al Giudice da parte del locatore, a fronte di qualsiasi
provvedimento - di sospensione dell'Esecuzione o di rinvio - adottato
dall'Ufficiale giudiziario e motivato sulla base del provvedimento
governativo di sospensione delle esecuzioni). Il meccanismo di garanzia
per la proprietà previsto dal nuovo D.L. può comunque essere azionato
anche in via preventiva, come già ritenuto dal Tribunale di Firenze nel
sopra citato provvedimento. |
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| Prova
della sussistenza delle condizioni |
 | La composizione del nucleo familiare è
provata dalla relativa certificazione anagrafica, con riferimento alla
data di legge. |
 | Lo stato di "handicappato grave" -
definito dall'art. 3, comma 3, legge 5.2.1992, n. 104 (Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate) - è provato dalla documentazione redatta a termini dell'art.
4 precitata legge. |
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| Indennità
dovuta dall'inquilino |
 | Durante il periodo di blocco dello
sfratto l'inquilino deve corrispondere al proprietario - oltre agli oneri
accessori - una somma mensile pari all'ammontare del canone aggiornato,
maggiorato del 20 per cento. In caso di inadempimento, decade dal
beneficio della sospensione dello sfratto (art. 6 legge 9.12.1998, n.
431). |
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| Avvertenza
finale |
 | Il nuovo blocco prescinde totalmente
dall'avvenuta presentazione o meno di istanze di differimento degli
sfratti sulla base della legge 431/'98 così come dalla loro reiezione o
dal loro accoglimento (salvo casi di sovrapposizione). |
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(A
CURA DELL'UFFICIO LEGALE DELLA CONFEDILIZIA) |
Il
testo dell'ultimo decreto legge sfratti
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