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LE
TASSE SUL CANONE CONTRATTUALE SI PAGANO
SOLO FINCHE' E' IN ESSERE IL CONTRATTO DI LOCAZIONE
Con sentenza in data 26.7.2000, la Corte Costituzionale ha stabilito che il pagamento delle imposte deve essere effettuato sulla base del canone contrattuale solo fino a quando il contratto di locazione rimane in essere di pieno diritto.
Le imposte non devono quindi essere corrisposte sulla base del canone stabilito in contratto dopo lo spirare del termine finale di quest'ultimo.
Le imposte non sono dovute nemmeno in caso di morosit dell'inquilino a decorrere dal 16° giorno successivo alla notifica allo stesso della diffida ad adempiere nel termine di 15 giorni di cui all'art. 1454 cod. civ., ovvero dal giorno successivo alla notifica al medesimo inquilino della dichiarazione (ex art. 1456 cod.civ.) di volersi avvalere della clausola risolutiva del contratto in mancanza di pagamento, contenuta in tutti i contratti-tipo diffusi dalla Confedilizia.
La sentenza della Corte è giunta a seguito di una causa partita da Piacenza e del conseguente giudizio di costituzionalità(seguito alla Consulta dalla Confedilizia).
Con essa i Giudici costituzionali hanno stabilito che la normativa tributaria deve essere interpretata nel senso che le imposte vanno corrisposte sulla base del canone contrattuale solo fino a che il contratto di locazione perduri a tutti gli effetti.
Il principio espresso dalla Corte si applica sia per i contratti di locazione ad uso abitativo che per quelli ad uso diverso ed è, addirittura, più favorevole di quanto stabilito dalla stessa legge n.431 del '98, con la quale la Confedilizia era riuscita ad ottenere che fosse sancito - sia pure limitatamente all'uso abitativo, al quale solo tale legge si riferiva - il principio che le imposte non fossero più dovute sulla base del canone contrattuale a partire perlomeno dal momento dell'accertamento giudiziale della morosità (cioè dalla convalida dello sfratto).
Confedilizia aveva tuttavia sempre sostenuto la tesi ora avallata dalla Corte, che ha fissato in un momento anteriore allo stesso accertamento giudiziale il venir meno del criterio del pagamento delle imposte sulla base del canone contrattuale.
Detrazioni per inquilini titolari di contratti di locazione "agevolati" (Finanziaria 2001)
Aumentano le detrazioni riconosciute agli inquilini titolari di contratti di locazione "convenzionati"; le nuove misure, applicabili già dal 2000, sono:
Con decorrenza 2001 gli importi delle detrazioni saranno raddoppiati (L. 1.920.000 e L. 960.000) in caso di cambio di residenza per esigenze di lavoro.L. 960.000 se il reddito complessivo non è superiore a 30 milioni di lire;
L. 480.000 se il reddito complessivo è compreso tra i 30 e 60 milioni di lire;
INTERESSE LEGALE AL 3,5%
Con decreto del ministero del tesoro dell'11.12.2000, in G.U. n. 292 del 15.12.2000, è stato elevato il tasso di interesse legale dal 2,5% al 3,5%.
Il nuovo tasso decorre dal 1° gennaio 2001.
Elenco dei Comuni ad alta tensione abitativa del Veneto
| L'elenco che segue coincide con quello reso noto in data 23 febbraio 2001 dal Ministero dei Lavori Pubblici, che ha condiviso i criteri seguiti dalla Confedilizia per la predisposizione del proprio elenco |
| VENETO |
| Belluno |
| BELLUNO |
| Padova |
| ABANO TERME ALBIGNASEGO CADONEGHE LEGNARO LIMENA NOVENTA PADOVANA PADOVA PIAZZOLA SUL BRENTA PONTE SAN NICOLO' RUBANO SAONARA SELVAZZANO DENTRO VIGODARZERE VIGONZA VILLAFRANCA PADOVANA |
| Rovigo |
| ROVIGO |
| Treviso |
| CARBONERA CASIER MOGLIANO VENETO PAESE PONZANO VENETO PREGANZIOL QUINTO DI TREVISO SILEA TREVISO VILLORBA ZERO BRANCO |
| Venezia |
| CAMPAGNA LUPIA CHIOGGIA ERACLEA JESOLO MARCON MARTELLAGO MIRA MIRANO MUSILE DI PIAVE NOALE QUARTO D'ALTINO SAN DONA' DI PIAVE SCORZE' SPINEA VENEZIA VIGONOVO |
| Verona |
| BUSSOLENGO BUTTAPIETRA CASTEL D'AZZANO GREZZANA MEZZANE DI SOTTO NEGRAR PESCANTINA ROVERE' VERONESE SAN GIOVANNI LUPATOTO SAN MARTINO BUON ALBERGO SAN MAURO DI SALINE SAN PIETRO IN CARIANO SOMMACAMPAGNA SONA TREGNAGO VERONA VILLAFRANCA DI VERONA |
| Vicenza |
| ALTAVILLA VICENTINA ARCUGNANO BOLZANO VICENTINO CALDOGNO COSTABISSARA CREAZZO DUEVILLE LONGARE MONTEVIALE MONTICELLO CONTE OTTO QUINTO VICENTINO TORRI DI QUARTESOLO VICENZA |
Fonte: Centro Studi Confedilizia |
Interpello candidati alle elezioni
1) La Regione Lazio ha approvato una legge regionale sulla bonifica - riscontrata favorevolmente dal Governo - in cui si prevede: "I proprietari degli immobili ricadenti in zone urbane, facenti parte dei comprensori di bonifica e soggetti all'obbligo di versamento della tariffa dovuta per il servizio di pubblica fognatura, ai sensi dell'art. 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono esentati dal pagamento del contributo di bonifica, riferito al servizio di raccolta, collettamento ed allontanamento delle acque meteoriche".
E' favorevole all'introduzione di una disposizione del genere nel nostro ordinamento giuridico statale?
SI' ____ NO _____
(segnare la risposta prescelta)
2) Secondo la Cassazione, la competenza a giudicare circa la debenza o meno dei contributi di bonifica in relazione ai singoli immobili (a seconda, quindi, che traggano o meno beneficio da un'opera di bonifica) è del Tribunale, anche per contributi dii minimo importo. Poichè ciò si risolve - pressochè nella generalità dei casi - in una denegata giustizia, è favorevole ad attribuire la competenza a giudicare in materia secondo gli ordinari criteri per valore della controversia, e quindi anche ai Giudici di Pace?
SI' ____ NO _____
(segnare la risposta prescelta)
3) La Confedilizia si batte per l'introduzione nel nostro ordinamento tributario di un'unica imposta sugli immobili, reddituale e comunale.
E' favorevole alla posizione della Confedilizia?
SI' ____ NO _____
(segnare la risposta prescelta)
4) Il disegno di legge n. 4339-bis, di cui il Senato aveva iniziato l'esame nella scorsa legislatura, prevedeva l'obbligatoria introduzione del fascicolo del fabbricato per tutti gli immobili con più di due piani fuori terra. La Confedilizia ritiene invece che debbano essere gli enti locali ad individuare i singoli immobili che presentino oggettive condizioni di necessità di controlli.
E' favorevole alla posizione della Confedilizia?
SI' ____ NO _____
(segnare la risposta prescelta)
data __________ nome e cognome del candidato _______________________
telefono __________________________________________
firma ____________________________________________
collegio o lista proporzionale _________________________
Niente Blocco sfratti per inquilini morosi
Prima decisione di un Tribunale sull'applicabilità o meno del blocco degli sfratti stabilito nell'ultima Finanziaria anche agli inquilini morosi. L'ha emessa il Tribunale di Milano, che si è pronunciato in senso negativo. Nello stesso senso, tempo fa, si era espresso anche il Ministero dei lavori pubblici, superando in via interpretativa il letterale dettato della normativa. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile un'istanza di sospensione dell'esecuzione di rilascio presentata da un'inquilina il cui sfratto era stato convalidato per morosità della stessa nel pagamento del canone ritenendo che "la disciplina della finanziaria 2001 deve ritenersi applicabile esclusivamente alle ipotesi di sfratto per finita locazione e ciò sia per il richiamo testuale alla legge 9.12.98 n. 431 sia per il riferimento sostanziale alla possibilità per i Comuni di destinare fino al 10% delle somme ad essi attribuite sul Fondo di cui all'art. 11 della medesima legge (che sicuramente trova applicazione solo nelle ipotesi di sfratto per finita locazione) agli inquilini assoggettati a procedure esecutive di rilascio e che si trovino nelle condizioni di cui alla suindicata normativa della finanziaria". 21 maggio 2001![]()