Disegno di legge Senato 3366
Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche (
Stralcio degli articoli da 2 a 20 del disegno di legge C0169, deliberato dall' Assemblea
nella seduta del 17 giugno 1998)
Testi disponibili:
Disegno di legge Senato 3366 (testo
trasmesso dall'altro Ramo)
Testo
approvato dal Senato
Informazioni sul progetto di legge
Presentato da:
Dep. CORLEONE FRANCO (Misto)
Situazione del progetto di legge:
Senato: Alla data del 25 Novembre 1999 approvato definitivamente, non
ancora pubblicato
Numeri assunti dal progetto di legge nel suo iter parlamentare (S=Senato,
C=Camera):
C. 169-BIS (Stralciato da C. 169) (Assorbe C. 300 , C. 300-BIS , C. 396 , C. 396-BIS , C. 918 , C. 918-BIS , C. 1867 , C. 1867-BIS , C. 2086 , C. 2086-BIS , C. 2973 , C. 2973-BIS ) / S. 3366
(Assorbe S. 424 , S. 1207 , S. 2082 , S. 2332 , S. 3037 , S. 3426 ) .
Classificazione per materia (sistema
TeSeO)
MINORANZE LINGUISTICHE
SENATO DELLA REPUBBLICA

13 LEGISLATURA
N. 3366
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati CORLEONE, BOATO e RUFFINO
(V. Stampato Camera n. 169 )
approvato dalla Camera dei deputati il 17 giugno 1998
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 giugno 1998
Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche
Senato - Disegno di legge 3366 (testo trasmesso
dall"altro ramo)

" Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche
storiche"
(Testo approvato in via definitiva dal
Senato della Repubblica il 25 novembre 1999, non ancora promulgato o pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale)
Art. 1.
1. La lingua ufficiale della Repubblica é l'italiano.
2. La Repubblica, che valorizza il patrimonio linguistico e culturale della lingua
italiana, promuove altresķ la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla
presente legge.
Art. 2.
1. In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i princķpi
generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la
lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e
croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino,
l'occitano e il sardo.
Art. 3.
1. La delimitazione dell'ambito territoriale e subcomunale in cui si applicano le
disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche previste dalla presente legge
é adottata dal consiglio provinciale, sentiti i comuni interessati, su richiesta di
almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei
comuni stessi, ovvero di un terzo dei consiglieri comunali dei medesimi comuni.
2. Nel caso in cui non sussista alcuna delle due condizioni di cui al comma 1 e qualora
sul territorio comunale insista comunque una minoranza linguistica ricompresa nell'elenco
di cui all'articolo 2, il procedimento inizia qualora si pronunci fa vorevolmente la
popolazione residente, attraverso apposita consultazione promossa dai soggetti aventi
titolo e con le modalitą previste dai rispettivi statuti e regolamenti comunali.
3. Quando le minoranze linguistiche di cui all'articolo 2 si trovano distribuite su
territori provinciali o regionali diversi, esse possono costituire organismi di
coordinamento e di proposta, che gli enti locali interessati hanno facoltą di
riconoscere.
Art. 4.
1. Nelle scuole materne dei comuni di cui all'articolo 3, l'educazione linguistica
prevede, accanto all'uso della lingua italiana, anche l'uso della lingua della minoranza
per lo svolgimento delle attivitą educative. Nelle scuole elementari e nelle scuole
secondarie di primo grado é previsto l'uso anche della lingua della minoranza come
strumento di insegnamento.
2. Le istituzioni scolastiche elementari e secondarie di primo grado, in conformitą a
quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, nell'esercizio
dell'autonomia organizzativa e didattica di cui all'articolo 21, commi 8 e 9, della legge
15 marzo 1997, n. 59, nei limiti dell'orario curriculare complessivo definito a livello
nazionale e nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio dei docenti previsti dai
contratti collettivi, al fine di assicurare l'apprendimento della lingua della minoranza,
deliberano, anche sulla base delle richieste dei genitori degli alunni, le modalitą di
svolgimento delle attivitą di insegnamento della lingua e delle tradizioni culturali
delle comunitą locali, stabilendone i tempi e le metodologie, nonché stabilendo i
criteri di valutazione degli alunni e le modalitą di impiego di docenti qualificati.
3. Le medesime istituzioni scolastiche di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 21, comma
10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sia singolarmente sia in forma associata, possono
realizzare ampliamenti dell'offerta formativa in favore degli adulti. Nell'esercizio
dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di cui al citato articolo 21, comma
10, le istituzioni scolastiche adottano, anche attraverso forme associate, iniziative nel
campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una
minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge e
perseguono attivitą di formazione e aggiornamento degli insegnanti addetti alle medesime
discipline. A tale scopo le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ai sensi
dell'articolo 21, comma 12, della citata legge n. 59 del 1997.
4. Le iniziative previste dai commi 2 e 3 sono realizzate dalle medesime istituzioni
scolastiche avvalendosi delle risorse umane a disposizione, della dotazione finanziaria
attribuita ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché
delle risorse aggiuntive reperibili con convenzioni, prevedendo tra le prioritą stabilite
dal medesimo comma 5 quelle di cui alla presente legge. Nella ripartizione delle risorse
di cui al citato comma 5 dell'articolo 21 della legge n. 59 del 1997, si tiene conto delle
prioritą aggiuntive di cui al presente comma.
5. Al momento della preiscrizione i genitori comunicano alla istituzione scolastica
interessata se intendono avvalersi per i propri figli dell'insegnamento della lingua della
minoranza.
Art. 5.
1. Il Ministro della pubblica istruzione, con propri decreti, indica i criteri generali
per l'attuazione delle misure contenute nell'articolo 4 e puó promuovere e realizzare
progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni
culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli
articoli 2 e 3 della presente legge. Per la realizzazione dei progetti é autorizzata la
spesa di lire 2 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999.
2. Gli schemi di decreto di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione
del parere delle competenti Commissioni permanenti, che possono esprimersi entro sessanta
giorni.
Art. 6.
1. Ai sensi degli articoli 6 e 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le universitą
delle regioni interessate, nell'ambito della loro autonomia e degli ordinari stanziamenti
di bilancio, assumono ogni iniziativa, ivi compresa l'istituzione di corsi di lingua e
cultura delle lingue di cui all'articolo 2, finalizzata ad agevolare la ricerca
scientifica e le attivitą culturali e formative a sostegno delle finalitą della presente
legge.
Art. 7.
1. Nei comuni di cui all'articolo 3, i membri dei consigli comunali e degli altri
organi a struttura collegiale dell'amministrazione possono usare, nell'attivitą degli
organismi medesimi, la lingua ammessa a tutela.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresķ ai consiglieri delle comunitą
montane, delle province e delle regioni, i cui territori ricomprendano comuni nei quali é
riconosciuta la lingua ammessa a tutela, che complessivamente costituiscano almeno il 15
per cento della popolazione interessata.
3. Qualora uno o piś componenti degli organi collegiali di cui ai commi 1 e 2 dichiarino
di non conoscere la lingua ammessa a tutela, deve essere garantita una immediata
traduzione in lingua italiana.
4. Qualora gli atti destinati ad uso pubblico siano redatti nelle due lingue, producono
effetti giuridici solo gli atti e le deliberazioni redatti in lingua italiana.
Art. 8.
1. Nei comuni di cui all'articolo 3, il consiglio comunale puó provvedere, con oneri a
carico del bilancio del comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a questo
fine, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato,
delle regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici non territoriali, fermo
restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto in lingua italiana.
Art. 9.
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, nei comuni di cui all'articolo 3 é
consentito, negli uffici delle amministrazioni pubbliche, l'uso orale e scritto della
lingua ammessa a tutela. Dall'applicazione del presente comma sono escluse le forze armate
e le forze di polizia dello Stato.
2. Per rendere effettivo l'esercizio delle facoltą di cui al comma 1, le pubbliche
amministrazioni provvedono, anche attraverso convenzioni con altri enti, a garantire la
presenza di personale che sia in grado di rispondere alle richieste del pubblico usando la
lingua ammessa a tutela. A tal fine é istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per gli affari regionali, un Fondo nazionale per la tutela delle
minoranze linguistiche con una dotazione finanziaria annua di lire 9.800.000.000 a
decorrere dal 1999. Tali risorse, da considerare quale limite massimo di spesa, sono
ripartite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le
amministrazioni interessate.
3. Nei procedimenti davanti al giudice di pace é consentito l'uso della lingua ammessa a
tutela. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 109 del codice di procedura
penale.
Art. 10.
1. Nei comuni di cui all'articolo 3, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli
comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi
locali.
Art. 11.
1. I cittadini che fanno parte di una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli
articoli 2 e 3 e residenti nei comuni di cui al medesimo articolo 3, i cognomi o i nomi
dei quali siano stati modificati prima della data di entrata in vigore della presente
legge o ai quali sia stato impedito in passato di apporre il nome di battesimo nella
lingua della minoranza, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione,
il ripristino degli stessi in forma originaria. Il ripristino del cognome ha effetto anche
per i discendenti degli interessati che non siano maggiorenni o che, se maggiorenni,
abbiano prestato il loro consenso.
2. Nei casi di cui al comma 1 la domanda deve indicare il nome o il cognome che si intende
assumere ed é presentata al sindaco del comune di residenza del richiedente, il quale
provvede d'ufficio a trasmetterla al prefetto, corredandola di un estratto dell'atto di
nascita. Il prefetto, qualora ricorrano i presupposti previsti dal comma 1, emana il
decreto di ripristino del nome o del cognome. Per i membri della stessa famiglia il
prefetto puó provvedere con un unico decreto. Nel caso di reiezione della domanda, il
relativo provvedimento puó essere impugnato, entro trenta giorni dalla comunicazione, con
ricorso al Ministro di grazia e giustizia, che decide previo parere del Consiglio di
Stato. Il procedimento é esente da spese e deve essere concluso entro novanta giorni
dalla richiesta.
3. Gli uffici dello stato civile dei comuni interessati provvedono alle annotazioni
conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Tutti gli altri
registri, tutti gli elenchi e ruoli nominativi sono rettificati d'ufficio dal comune e
dalle altre amministrazioni competenti.
Art. 12.
1. Nella convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la societą concessionaria
del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio sono
assicurate condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di
appartenenza.
2. Le regioni interessate possono altresķ stipulare apposite convenzioni con la societą
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per trasmissioni giornalistiche o
programmi nelle lingue ammesse a tutela, nell'ambito delle programmazioni radiofoniche e
televisive regionali della medesima societą concessionaria; per le stesse finalitą le
regioni possono stipulare appositi accordi con emittenti locali.
3. La tutela delle minoranze linguistiche nell'ambito del sistema delle comunicazioni di
massa é di competenza dell'Autoritą per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla
legge 31 luglio 1997, n. 249, fatte salve le funzioni di indirizzo della Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
Art. 13.
1. Le regioni a statuto ordinario, nelle materie di loro competenza, adeguano la
propria legislazione ai princķpi stabiliti dalla presente legge, fatte salve le
disposizioni legislative regionali vigenti che prevedano condizioni piś favorevoli per le
minoranze linguistiche.
Art. 14.
1. Nell'ambito delle proprie disponibilitą di bilancio le regioni e le province in cui
siano presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 2 nonché i comuni ricompresi
nelle suddette province possono determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per
l'editoria, per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere
privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela, nonché per le associazioni
riconosciute e radicate nel territorio che abbiano come finalitą la salvaguardia delle
minoranze linguistiche.
Art. 15.
1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 5, comma 1, e 9, comma 2, le spese sostenute
dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge sono
poste a carico del bilancio statale entro il limite massimo complessivo annuo di lire
8.700.000.000 a decorrere dal 1999.
2. L'iscrizione nei bilanci degli enti locali delle previsioni di spesa per le esigenze di
cui al comma 1 é subordinata alla previa ripartizione delle risorse di cui al medesimo
comma 1 tra gli enti locali interessati, da effettuare con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri.
3. L'erogazione delle somme ripartite ai sensi del comma 2 avviene sulla base di una
appropriata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con indicazione dei
motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruitą della spesa.
Art. 16.
1. Le regioni e le province possono provvedere, a carico delle proprie disponibilitą
di bilancio, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni
linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge, ovvero
favoriscono la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali gią
esistenti.
Art. 17.
1. Le norme regolamentari di attuazione della presente legge sono adottate entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, sentite le regioni interessate.
Art. 18.
1. Nelle regioni a statuto speciale l'applicazione delle disposizioni piś favorevoli
previste dalla presente legge é disciplinata con norme di attuazione dei rispettivi
statuti. Restano ferme le norme di tutela esistenti nelle medesime regioni a statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Fino all'entrata in vigore delle norme di attuazione di cui al comma 1, nelle regioni a
statuto speciale il cui ordinamento non preveda norme di tutela si applicano le
disposizioni di cui alla presente legge.
Art. 19.
1. La Repubblica promuove, nei modi e nelle forme che saranno di caso in caso previsti
in apposite convenzioni e perseguendo condizioni di reciprocitą con gli Stati esteri, lo
sviluppo delle lingue e delle culture di cui all'articolo 2 diffuse all'estero, nei casi
in cui i cittadini delle relative comunitą abbiano mantenuto e sviluppato l'identitą
socio-culturale e linguistica d'origine.
2. Il Ministero degli affari esteri promuove le opportune intese con altri Stati, al fine
di assicurare condizioni favorevoli per le comunitą di lingua italiana presenti sul loro
territorio e di diffondere all'estero la lingua e la cultura italiane. La Repubblica
favorisce la cooperazione transfrontaliera e interregionale anche nell'ambito dei
programmi dell'Unione europea.
3. Il Governo presenta annualmente al Parlamento una relazione in merito allo sta to di
attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo.
Art. 20.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire
20.500.000.000 a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000,
nell'ambito dell'unitą previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire
18.500.000.000, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e,
quanto a lire 2.000.000.000, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica
istruzione.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica é autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
COMUNI CON POPOLAZIONI DI LINGUA E CULTURA ALBANESE |
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ACQUAFORMOSA |
CS |
ANDALI |
CZ |
CARAFFA DI
CATANZARO |
CZ |
CARFIZZI |
KR |
CASTROREGIO |
CS |
LAMEZIA TERME
(FRAZ. ZANGARONA) |
CZ |
CERZETO |
CS |
CIVITA |
CS |
FALCONARA
ALBANESE |
CS |
CERVICATI |
CS |
FRASCINETO |
CS |
MARCEDUSA |
CZ |
MONGRASSANO |
CS |
SAN BASILE |
CS |
LUNGRO |
CS |
SAN COSMO
ALBANESE |
CS |
FIRMO |
CS |
MAIDA (FRAZ.
VENA) |
CZ |
PALLAGORIO |
KR |
SAN MARTINO DI
FINITA |
CS |
PLATACI |
CS |
SANTA CATERINA
ALBANESE |
CS |
S. BENEDETTO
ULLANO |
CS |
SPEZZANO
ALBANESE |
CS |
SAN DEMETRIO
CORONE |
CS |
SAN NICOLA
DELLALTO |
KR |
SANTA SOFIA
DEPIRO |
CS |
VACCARIZZO
ALBANESE |
CS |
SAN GIORGIO
ALBANESE |
CS |
CORIGLIANO
CALABRO(FRAZ.CANTINELLA) |
CS |
COMUNI CON POPOLAZIONE DI LINGUA E CULTURA GRECANICA |
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BOVA SUPERIORE |
RC |
BOVA MARINA |
RC |
ROCCAFORTE DEL GRECO |
RC |
CONDOFURI |
RC |
ROGHUDI |
RC |
|
|
COMUNI CON POPOLAZIONE DI LINGUA E CULTURA OCCITANICA |
|
GUARDIA PIEMONTESE |
CS |
|
|
|

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