STATUTO

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Art. 9

Art. 10

Art. 11

Art. 12

Art. 13

Art. 14

Costituzione, denominazione e sede

Scopi e finalità

Risorse economiche

Soci o membri dell'Associazione

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

Doveri e diritti degli associati

Organi dell'Associazione

L'Assemblea

Il Consiglio Direttivo

Il Direttore

Gratuità delle cariche associative

Distribuzione degli utili

Norma finale

Rinvio

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, in Pozzo d'Adda, l'Associazione denominata:

"GRUPPO ARCHEOLOGICO EST MILANESE SERGIO PESSANI (GAEM)", organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), senza fini di lucro, apartitica, aconfessionale e democratica, con sede in Pozzo d'Adda (MI).

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione, denominata "GAEM", fa parte dell'Associazione Nazionale "Gruppi Archeologici d'Italia" (G.A.I.), di cui usa il  "logo".

Art. 2 - Scopi e finalità  

L'Associazione si prefigge come scopo di individuare, tutelare e valorizzare il patrimonio dei Beni Culturali ed Ambientali (archeologici, architettonici, ambientali, artistici, storici, archivistici, librari, demo-etno-antropologici e geologici) collaborando con le Autorità preposte.

In tale ambito, l'Associazione persegue fini solidaristici, erogando con continuità prestazioni dirette alla generalità della popolazione e, in modo particolare, agli associati, agli scolari ed agli  anziani,  avvalendosi in modo determinante e prevalente delle attività personali, volontarie e gratuite dei Soci.

L’associazione non può svolgere attività diverse dalle suddette, salvo che non siano attività direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse (turismo sociale e giovanile in campo archeologico, pubblicazione di notiziari, monografie, relazioni di ricerca, fotografie e disegni di interesse archeologico).

Art. 3 - Risorse economiche  

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

  • contributi degli aderenti

  • contributi da privati

  • contributi dallo Stato, da Enti e da Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti

  • donazioni e lasciti testamentari

  • rimborsi derivanti da convenzioni

  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il mese di Gennaio.

Art. 4 - Soci o membri dell'Associazione  

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i Soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Tutti i Soci sono coperti da assicurazione stipulata dai "G.A.I.".

 

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci  

L'ammissione a Socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria oppure dal Consiglio Direttivo stesso.

Sull'eventuale reiezione di domanda, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea oppure il Consiglio Direttivo.

La qualità di Socio si perde:

  • per recesso

  • per mancato versamento della quota associativa

  • per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione

  • per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

L'esclusione dei Soci viene deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

Il Socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

  Art. 6 - Doveri e diritti degli associati  

L’associazione garantisce le pari opportunità tra uomo e donna e il rispetto dei diritti inviolabili della persona.

I Soci sono obbligati a:

  • osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi

  • mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione

  • versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

I Soci hanno diritto a:

  • partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione

  • partecipare all'Assemblea con diritto di voto

  • accedere alle cariche associative

  • prendere visione di tutti gli atti e registri dell’associazione.

Art. 7 - Organi dell'Associazione  

Sono considerati Organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei Soci

  • il Consiglio Direttivo

  • il Direttore

  • il Vice Direttore.

Art. 8 - L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i Soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, con delega scritta.

L'assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione; inoltre:

  • approva il bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni esercizio, entro il 31 Gennaio

  • nomina i componenti il Consiglio Direttivo

  • delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni

  • stabilisce l'entità della quota associativa annuale

  • delibera la esclusione dei soci dall'Associazione

  • si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto o su un eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Direttore del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Direttore e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione, saranno egualmente valide le adunanze cui parteciperanno, di persona o per delega, tutti i Soci e l'intero Consiglio Direttivo.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione, che può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante l'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

 

 Art. 9 - Il Consiglio direttivo  

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 11 nominati dall'Assemblea dei Soci.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l'atto costitutivo.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti, che rimarrà in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Al Consiglio direttivo spetta di:

  • curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea

  • predisporre il bilancio preventivo e consuntivo

  • nominare il Direttore, il Vice Direttore,  il Tesoriere e i responsabili di tutti i settori operativi del GAEM

  • deliberare sulle domande di nuove adesioni

  • provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione, che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Direttore o, in caso di sua assenza, dal Vice Direttore e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

Il Consiglio direttivo viene convocato ogni qualvolta il Direttore o, in sua vece, il Vice Direttore lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo vengono conservati agli atti.

 

Art. 10 - Il Direttore

Il Direttore, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei Soci.

Al Direttore è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice Direttore, anch'egli nominato dal Consiglio direttivo.

Il Direttore cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

 Art. 11 - Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, salvo i rimborsi previsti per gli associati, di cui al precedente art. 2.  

 Art. 12 - Distribuzione degli utili

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo. Agli aderenti possono essere rimborsate dall'Associazione, solo le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata per conto dell’associazione, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei Soci.

L'Associazione non ha scopo di lucro ed eventuali proventi non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati anche in forme indirette, ma utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 13 - Norma finale

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto all'Associazione Nazionale "Gruppi Archeologici d'Italia".

 

Art. 14 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto, si fa riferimento allo Statuto Nazionale dei G.A.I., nonché al Codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.