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Art.
1_ Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in
ossequio a quanto previsto dal Codice Civile, art.36 e seguenti, ? costituita,
con sede a Cabras, un?associazione sportiva non commerciale operante nel
settore sportivo dilettantistico, ricreativo e culturale, che assume la
denominazione di Associazione Sportiva Dilettantistica ?Compagnia Arcieri
Tharros? (abbreviata A.S.D.C. Arcieri Tharros e di seguito definita
Associazione). Essa aderisce alla FITARCO (Federazione Italiana di Tiro con
l?Arco) aderente al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e relative
strutture periferiche. Con delibera dell?assemblea e del Consiglio Direttivo
potr? aderire ad altre associazioni e potr? affiliarsi ad Enti di promozione
sportiva, alle leghe Sportive e simili, sia nazionali che locali.
La durata della Associazione ? a tempo indeterminato. Art.
3_
L?Associazione si propone di: a) promuovere e sviluppare l?attivit?
sportiva dilettantistica del tiro con l?arco e delle attivit? sportive di
supporto all?attivit? principale; b) gestire impianti propri e di terzi,
adibiti a palestre, campi e strutture di vario genere; c) organizzare squadre
sportive o singoli atleti per la partecipazione a campionati, gare,
manifestazioni ed iniziative di tiro con l?arco e altre discipline sportive;
d) indire corsi di avviamento allo sport, attivit? motoria e di mantenimento,
corsi di formazione di qualificazione per operatori sportivi. Inoltre
l?Associazione mediante specifiche deliberazioni, potr?: a) attivare rapporti
e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici o privati per gestire impianti
sportivi ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo
svolgimento di manifestazioni ed iniziative sportive ed organizzarle lei stessa;
b) organizzare attivit? ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo
del tempo libero degli associati. La Associazione ammette le seguenti categorie di
Soci: A) SOCI ORDINARI La qualifica di Socio Ordinario si acquisisce su
richiesta scritta e dietro pagamento del contributo associativo e/o delle quote
mensili stabilita per l'anno in corso ed ? subordinata alla accettazione da
parte del Consiglio Direttivo. I Soci Ordinari hanno il diritto ad usufruire degli
impianti sportivi in uso o di propriet? dell?Associazione,, entro i limiti
stabiliti dai Regolamenti Interni, nonch? a partecipare a qualsiasi gara o
concorso nell'ambito della FITARCO e della FITA, compatibilmente con le norme
della stessa, o della Societ?, o ancora in manifestazioni sportive a livello
promozionale che condividano con l?Associazione stessa l?oggetto sociale,
vestendo la divisa con i colori sociali. Tra i Soci Ordinari, in base allo statuto FITARCO,
nella quale l?Associazione si rispecchia, sono riconosciute le sotto-categorie
degli Atleti, ossia tutti i Soci Ordinari che svolgono attivit? sportiva come
concorrenti, dei Tecnici, ossia tutti i Soci Ordinari regolarmente iscritti
all?albo dei Tecnici FITARCO, degli Ufficiali di Gara, ossia tutti i Soci
Ordinari regolarmente iscritti all?albo degli Ufficiali di Gara FITARCO.
L?Associazione si impegna a garantire lo svolgimento di assemblee separate tra
i Soci Ordinari Atleti e i Soci Ordinari Tecnici, al fine di nominare i loro
rappresentanti con diritto di voto nelle Assemblee Federali (sia centrali sia
periferiche), e che faranno parte del Consiglio Direttivo dell?Associazione. B)
ASPIRANTI SOCI Sono Aspiranti Soci coloro che richiedono
l'iscrizione all?Associazione per la prima volta. L'Aspirante Socio diviene tale su richiesta scritta
e dietro pagamento del contributo associativo stabilito
per l'anno in corso. L'Aspirante Socio sar? confermato Socio Ordinario
al termine di un periodo di tirocinio di mesi tre, salvo eventuale dispensa a
discrezione del Consiglio Direttivo. Durante il periodo di tirocinio il richiedente dovr?
frequentare l?Associazione, potr? fruire degli impianti sportivi e
partecipare alle sole gare e concorsi nell'ambito dell'Associazione (gare
sociali), senza indossare la divisa con i colori sociali; potr? presenziare
alle riunioni, prendendo parte alla vita dell?Associazione ed assistendo a
tutti i suoi atti. Il periodo di
tirocinio deve permettere una pi? approfondita conoscenza delle nobili
tradizioni che sono il vero spirito dell'arciere, tradizioni che la Societ?
intende custodire e diffondere nella loro intera essenza, nella forma e nel
profondo valore. L'Aspirante dovr? dimostrare sicura moralit?,
profondo senso di unione e lealt? e verso i compagni di squadra, dedizione agli
intenti che l?Associazione si prefigge. L'Aspirante non avr? in nessun caso diritto al
voto, come pure non avr? alcun diritto al rimborso del contributo associativo
nel caso la sua iscrizione come Socio Ordinario venga respinta dal Consiglio
Direttivo al termine del periodo di tirocinio. In tal caso l?Aspirante Socio
potr? appellarsi all?assemblea generale dei soci dell?Associazione nella
sua prima seduta dopo il provvedimento. C) SOCI BENEMERITI Sono Soci Benemeriti i Soci Ordinari che non
frequentano pi? l?attivit? primaria dell?Associazione ma che si siano
distinti in passato all?interno dell?Associazione stessa per meriti
speciali. La qualifica ? data per
voto unanime del Consiglio Direttivo. D) SOCI ONORARI L'Associazione pu? conferire la qualifica di Socio
Onorario per voto unanime del Consiglio Direttivo, a persone esterne alla stessa
ma che contribuiscono alla sua crescita sia in termini materiali, sia in termini
morali e di prestigio. E) SOCI SOSTENITORI Divengono Soci Sostenitori le persone che versano
una libera quota di iscrizione e/o sostengono materialmente la Compagnia nella
sua attivit?. Il Socio Sostenitore gode di tutti i diritti del Socio Ordinario,
con l'esclusione della utilizzazione delle attrezzature sportive specifiche per
lo svolgimento del tiro con l?arco di propriet? o in uso dell?Associazione e
della partecipazione alle attivit? sportive in qualit? di concorrente. Il
Socio Sostenitore gode del diritto di voto solo nel caso in cui la quota da lui
versata sia al minimo equivalente a quella dei Soci Ordinari. Ogni Socio dell?Associazione, con la possibile
eccezione dei Soci Benemeriti e dei Soci Onorari, deve anche essere tesserato
FITARCO ed ? tenuto al versamento della relativa quota di iscrizione per l'anno
in corso, che non ? in alcun caso inclusa in quella alla Associazione. Il
mancato tesseramento alla FITARCO fa decadere automaticamente la qualifica di
Socio Ordinario o di Socio Sostenitore. Art.
9_
Il fondo comune ? indivisibile ed ? costituito da contributi
associativi, da eventuali ablazioni, contributi o liberalit? che pervenissero
all?associazione per un migliore conseguimento degli scopi sociali, da
eventuali avanzi di gestione. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni
acquistati con gli introiti di cui sopra. ? vietato distribuire agli associati,
anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonch? fondi, riserve o
capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla
legge. Art.
10_
L?esercizio sociale va dal 1? Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Art.
12_ Le assemblee possono essere
ordinarie e straordinarie. L?Assemblea rappresenta l?universalit? degli
associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i
soci, anche se non intervenuti o dissenzienti. La loro convocazione deve
effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede
dell?Associazione e dei luoghi dell?allenamento, almeno otto cinque giorni
prima dell?adunanza, contenente l?ordine del giorno, il luogo di
svolgimento, la data e l?orario di prima e seconda convocazione. All?atto
dell?affissione della convocazione dovr? essere fatta contestuale
comunicazione a tutti i soci a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o
telegramma, o comunicazione telefonica. Art.
13_ L?assemblea ordinaria: a)
approva il bilancio consuntivo; b) procede alla nomina del Consiglio Direttivo;
c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla sua competenza dal
presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo; d) approva
discute gli eventuali regolamenti e ne delibera la modifica in base ad
emendamenti proposti dai soci. Essa ha luogo almeno una volta l?anno entro i
quattro mesi successivi alla chiusura dell?esercizio sociale. Insieme alla
convocazione dell?Assemblea ordinaria che riporta nell?ordine del giorno
l?approvazione del rendiconto economico, deve essere messo a disposizione di
tutti gli associati, copia del rendiconto stesso. L?assemblea, inoltre, si
riunisce quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia
fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da
almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto. In questi caso la convocazione
deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. Le votazioni in Assemblea avvengono generalmente
per alzata di mano o per appello nominale; le votazioni elettive avvengono a
scrutinio segreto. Nelle votazioni elettive, ciascun Socio avente diritto al
voto potr? esprimere un numero di preferenze pari al numero dei candidati da
eleggere. Art.
14_ L?assemblea, di norma, ?
considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni
dello Statuto e sullo scioglimento dell?Associazione. Art.
15_ In prima convocazione
l?assemblea, sia ordinaria che straordinaria, ? regolarmente costituita
quando siano presenti la met? pi? uno dei soci aventi diritto al voto, deleghe
escluse. In seconda convocazione, l?assemblea, sia ordinaria che
straordinaria, ? costituita qualunque sia il numero dei voti dei soci aventi
diritto al voto presenti deleghe comprese. Nelle assemblee hanno diritto di voto
i soci maggiorenni in base a quanto previsto dall?art. 6 del presente Statuto.
Le deliberazioni delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti
presenti, su tutti gli oggetti posti all?ordine del giorno, salvo sullo
scioglimento della Compagnia per il quale occorrer? l?unanimit? tra i voti
presenti, che devono comunque essere almeno i quattro quinti dei soci
aventi diritto di voto. I voti possono essere espressi, oltre che
per partecipazione diretta alla Assemblea, anche per delega, tranne nella
Assemblea Straordinaria che delibera sullo scioglimento dell?Associazione,
dove non ? prevista nessuna delega. In tutte le altre assemblee, ogni
socio non pu? rappresentare per delega pi? di un altro socio. Art.
16_ L?assemblea ? presieduta dal
Presidente dell?Associazione ed in
sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall?Assemblea
stessa. La nomina del segretario ? fatta dal Presidente dell?Assemblea.
L?Assemblea inoltre nomina, nelle votazioni elettive, due scrutatori.
Nell?Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche
sociali, ? fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori,
i candidati alle medesime cariche. L?Assemblea nomina sempre un segretario, su
proposta del Presidente dell?Assemblea, che dovr? redigere apposito verbale,
che dovr? essere firmato da lui stesso, dal Presidente dell?Assemblea e dal
Presidente dell?Associazione, se diverso. Copia dello stesso verbale
deve essere messo a disposizione di tutti i soci che ne fanno richiesta. Art.
17_
Possono ricoprire cariche sociali i soli soci aventi diritto di voto, in
base all?art. 6 del presente Statuto, per l?anno in corso, che siano
maggiorenni, non ricoprano la medesima carica sociale in altre societ? o
associazioni sportive dilettantistiche nell?ambito della FITARCO, che siano
incensurati, e non siano stati
assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle Federazioni sportive
nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi
complessivamente intesi superiori ad un anno. I Membri del Consiglio Direttivo vengono
eletti democraticamente dalla Assemblea Ordinaria dei soci.
Il numero dei Membri del Consiglio Direttivo da eleggere ? il 10% (dieci
percento) del numero dei Soci Ordinari, Benemeriti e Sostenitori tesserati
FITARCO per l'anno in corso arrotondato alla unit? inferiore, e non sar?
comunque mai inferiore a due e superiore ad sei; fanno parte del Consiglio
Direttivo anche un rappresentante eletto dai tecnici e un rappresentante eletto
dagli atleti. Tutti
gli incarichi sociali s?intendono a titolo gratuito. I componenti del
Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il
Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Vicepresidente, il Dirigente
Responsabile con mansioni di Segreteria, il Tesoriere e il Consigliere. Il
Presidente fa parte di diritto del Consiglio Direttivo e ne presiede le
riunioni. Il Consiglio Direttivo ? convocato dal
Presidente tutte le volte che vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne
sia fatta domanda da almeno la met? dei componenti. La convocazione avviene
senza formalit?, per accordi tra i componenti. Le sedute sono valide quando vi
intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a
maggioranza assoluta dei voti, in caso di parit? prevarr? il voto del
Presidente, o, in sua assenza, del Dirigente Responsabile; in caso di assenza o
impedimento anche di quest?ultimo, prevarr? il voto del Vicepresidente. Il
Consiglio Direttivo ? investito dei pi? ampi poteri per la gestione
dell?Associazione. Spetta, pertanto, fra l?altro a titolo esemplificativo,
al Consiglio Direttivo: a) curare l?esecuzione delle delibere assembleari; b)
redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre
all?approvazione assembleare; c) compilare i regolamenti interni; d) stipulare
tutti gli atti e contratti inerenti l?attivit? dell?Associazione; e)
deliberare circa l?ammissione, il recesso e l?esclusione dei soci; f)
nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attivit?
in cui si articola la vita della Compagnia; g) compiere tutti gli atti e le
operazioni per la corretta amministrazione della Compagnia; h) vagliare le
domande di ammissione a socio; i) conferire
la qualifica di Socio Onorario e/o Socio Benemerito a persone meritevoli. Art.
18_
In caso di mancanza di uno o pi? componenti il Consiglio Direttivo
provvede a sostituirli, tramite cooptazione, con deliberazione del Consiglio
Direttivo stesso. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in
carica provvederanno alla sostituzione dei mancanti. Art.
19_
Il Presidente, che viene eletto dall?Assemblea elettiva in una
votazione separata da quella per i membri del Consiglio Direttivo, ha la
rappresentanza e la firma legale dell?Associazione. Al Presidente ?
attribuito in via autonoma il potere di ordinaria e straordinaria
amministrazione. In caso di assenza o impedimento, le sue mansioni vengono
esercitate dal Dirigente Responsabile. Il Presidente convoca l?Assemblea dei
soci, dopo aver ascoltato le motivazioni della convocazione presentate dal
Consiglio Direttivo, o per far approvare il bilancio annuale. Il Presidente
assume, in casi d?urgenza, provvedimenti indifferibili che sottopone alla
ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. Il Presidente
rappresenta l?Associazione nelle Assemblee degli affiliati FITARCO, e in tutte
le sedi in cui l?Associazione debba esprimere la propria opinione o
preferenza. Art.
20_
Lo scioglimento dell?Associazione ? deliberato dall?Assemblea
Straordinaria dei Soci nelle modalit? previste dall?art.15 del presente
Statuto. In caso di scioglimento dell?Associazione, tutti i beni saranno
devoluti, al fine di perseguire finalit? di utilit? generale, ad Enti o
Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell?attivit?
sportiva, e non potranno in nessun caso essere suddivisi anche parzialmente o
indirettamente tra i soci.
In caso di scioglimento, la
Assemblea che lo avr? deliberato designer? tre membri con l?incarico della
liquidazione dei beni della Associazione. Art.
21_
Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono,
in quanto applicabili, le norme della FITARCO, del Codice Civile e le
disposizioni di legge vigenti e il regolamento interno dell?Associazione. Approvato
dall?Assemblea dei soci in data 17
dicembre 2005 |
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