Statuto

 

 

Home

 

 

Art. 1_  Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dal Codice Civile, art.36 e seguenti, ? costituita, con sede a Cabras, un?associazione sportiva non commerciale operante nel settore sportivo dilettantistico, ricreativo e culturale, che assume la denominazione di Associazione Sportiva Dilettantistica ?Compagnia Arcieri Tharros? (abbreviata A.S.D.C. Arcieri Tharros e di seguito definita Associazione). Essa aderisce alla FITARCO (Federazione Italiana di Tiro con l?Arco) aderente al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e relative strutture periferiche. Con delibera dell?assemblea e del Consiglio Direttivo potr? aderire ad altre associazioni e potr? affiliarsi ad Enti di promozione sportiva, alle leghe Sportive e simili, sia nazionali che locali. La durata della Associazione ? a tempo indeterminato.

 Art. 2_  L?Associazione ? un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, la cui attivit? ? espressione di partecipazione, solidariet? e pluralismo. L?Associazione ? apolitica e non ha alcun fine di lucro e opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per l?esclusivo soddisfacimento degli interessi collettivi. L?oggetto sociale ? la pratica del tiro con l?arco con riferimento all?organizzazione di attivit? sportive dilettantistiche, compresa l?attivit? didattica, rispettando i regolamenti della FITARCO e degli organismi gerarchicamente superiori.

Art. 3_  L?Associazione si propone di: a) promuovere e sviluppare l?attivit? sportiva dilettantistica del tiro con l?arco e delle attivit? sportive di supporto all?attivit? principale; b) gestire impianti propri e di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture di vario genere; c) organizzare squadre sportive o singoli atleti per la partecipazione a campionati, gare, manifestazioni ed iniziative di tiro con l?arco e altre discipline sportive; d) indire corsi di avviamento allo sport, attivit? motoria e di mantenimento, corsi di formazione di qualificazione per operatori sportivi. Inoltre l?Associazione mediante specifiche deliberazioni, potr?: a) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici o privati per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative sportive ed organizzarle lei stessa; b) organizzare attivit? ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero degli associati.

 Art. 4_  Il numero dei soci ? illimitato. Possono far parte dell?Associazione, in qualit? di soci le persone fisiche che ne fanno richiesta e che siano dotate di un?irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealt?, della probit? e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all?attivit? sportiva, con l?obbligo di astenersi da ogni forma d?illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignit?, del decoro e del prestigio dell?Associazione, della FITARCO e dei suoi organi. Inoltre gli Aspiranti Soci dovranno dimostrare di condividere lo scopo dell?Associazione ed impegnarsi a realizzarlo.

La Associazione ammette le seguenti categorie di Soci:

A) SOCI ORDINARI

La qualifica di Socio Ordinario si acquisisce su richiesta scritta e dietro pagamento del contributo associativo e/o delle quote mensili stabilita per l'anno in corso ed ? subordinata alla accettazione da parte del Consiglio Direttivo.

I Soci Ordinari hanno il diritto ad usufruire degli impianti sportivi in uso o di propriet? dell?Associazione,, entro i limiti stabiliti dai Regolamenti Interni, nonch? a partecipare a qualsiasi gara o concorso nell'ambito della FITARCO e della FITA, compatibilmente con le norme della stessa, o della Societ?, o ancora in manifestazioni sportive a livello promozionale che condividano con l?Associazione stessa l?oggetto sociale, vestendo la divisa con i colori sociali.

Tra i Soci Ordinari, in base allo statuto FITARCO, nella quale l?Associazione si rispecchia, sono riconosciute le sotto-categorie degli Atleti, ossia tutti i Soci Ordinari che svolgono attivit? sportiva come concorrenti, dei Tecnici, ossia tutti i Soci Ordinari regolarmente iscritti all?albo dei Tecnici FITARCO, degli Ufficiali di Gara, ossia tutti i Soci Ordinari regolarmente iscritti all?albo degli Ufficiali di Gara FITARCO. L?Associazione si impegna a garantire lo svolgimento di assemblee separate tra i Soci Ordinari Atleti e i Soci Ordinari Tecnici, al fine di nominare i loro rappresentanti con diritto di voto nelle Assemblee Federali (sia centrali sia periferiche), e che faranno parte del Consiglio Direttivo dell?Associazione.

 B) ASPIRANTI SOCI

Sono Aspiranti Soci coloro che richiedono l'iscrizione all?Associazione per la prima volta.

L'Aspirante Socio diviene tale su richiesta scritta e dietro pagamento del contributo associativo  stabilito per l'anno in corso.

L'Aspirante Socio sar? confermato Socio Ordinario al termine di un periodo di tirocinio di mesi tre, salvo eventuale dispensa a discrezione del Consiglio Direttivo.

Durante il periodo di tirocinio il richiedente dovr? frequentare l?Associazione, potr? fruire degli impianti sportivi e partecipare alle sole gare e concorsi nell'ambito dell'Associazione (gare sociali), senza indossare la divisa con i colori sociali; potr? presenziare alle riunioni, prendendo parte alla vita dell?Associazione ed assistendo a tutti i suoi atti.  Il periodo di tirocinio deve permettere una pi? approfondita conoscenza delle nobili tradizioni che sono il vero spirito dell'arciere, tradizioni che la Societ? intende custodire e diffondere nella loro intera essenza, nella forma e nel profondo valore.

L'Aspirante dovr? dimostrare sicura moralit?, profondo senso di unione e lealt? e verso i compagni di squadra, dedizione agli intenti che l?Associazione si prefigge.

L'Aspirante non avr? in nessun caso diritto al voto, come pure non avr? alcun diritto al rimborso del contributo associativo nel caso la sua iscrizione come Socio Ordinario venga respinta dal Consiglio Direttivo al termine del periodo di tirocinio. In tal caso l?Aspirante Socio potr? appellarsi all?assemblea generale dei soci dell?Associazione nella sua prima seduta dopo il provvedimento.

C) SOCI BENEMERITI

Sono Soci Benemeriti i Soci Ordinari che non frequentano pi? l?attivit? primaria dell?Associazione ma che si siano distinti in passato all?interno dell?Associazione stessa per meriti speciali. La qualifica ? data  per voto unanime del Consiglio Direttivo.

D) SOCI ONORARI

L'Associazione pu? conferire la qualifica di Socio Onorario per voto unanime del Consiglio Direttivo, a persone esterne alla stessa ma che contribuiscono alla sua crescita sia in termini materiali, sia in termini morali e di prestigio.

E) SOCI SOSTENITORI

Divengono Soci Sostenitori le persone che versano una libera quota di iscrizione e/o sostengono materialmente la Compagnia nella sua attivit?. Il Socio Sostenitore gode di tutti i diritti del Socio Ordinario, con l'esclusione della utilizzazione delle attrezzature sportive specifiche per lo svolgimento del tiro con l?arco di propriet? o in uso dell?Associazione  e della partecipazione alle attivit? sportive in qualit? di concorrente. Il Socio Sostenitore gode del diritto di voto solo nel caso in cui la quota da lui versata sia al minimo equivalente a quella dei Soci Ordinari.

Ogni Socio dell?Associazione, con la possibile eccezione dei Soci Benemeriti e dei Soci Onorari, deve anche essere tesserato FITARCO ed ? tenuto al versamento della relativa quota di iscrizione per l'anno in corso, che non ? in alcun caso inclusa in quella alla Associazione. Il mancato tesseramento alla FITARCO fa decadere automaticamente la qualifica di Socio Ordinario o di Socio Sostenitore.

 Art. 5_  Chi intende essere ammesso come socio all?Associazione, dovr? farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell?Associazione. In caso di domanda d?ammissione a socio presentata da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall?esercente la potest? parentale. L?esercente patria potest? che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell?Associazione rispondendo verso la stessa per tutte le obbligazioni del socio minorenne. All?atto dell?accettazione da parte del Consiglio Direttivo, il richiedente acquisir? ad ogni effetto la qualifica di Socio Ordinario. In caso di diniego, questo deve essere sempre motivato e contro la cui decisione ? ammesso appello all?Assemblea generale in seduta ordinaria.

 Art. 6_  La qualifica di socio da diritto: a) a partecipare a tutte le attivit? promosse dall?Associazione; b) a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all?approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti; c) a partecipare all?elezione degli organi direttivi. Hanno diritto di voto i Soci Ordinari in regola con i termini di iscrizione per l'anno in corso ed aventi compiuto il diciottesimo anno di et? alla data dell'Assemblea.  Hanno pure diritto al voto i Soci Sostenitori, Onorari e Benemeriti  maggiorenni nel caso in cui versino un contributo associativo che sia al minimo uguale a quello dei Soci Ordinari e siano tesserati FITARCO. Tutti i Soci aventi diritto di voto godono del diritto di partecipazione nelle assemblee. Tale diritto sar? automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile che si svolger? dopo il raggiungimento della maggiore et?. Agli stessi aventi diritto di voto ? altres? riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all?interno dell?Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti previsti dall?art.17 del presente Statuto. I soci sono tenuti: a) all?osservanza dello statuto sociale, dei regolamenti FITARCO e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali; b) al pagamento delle somme annualmente previste dal Consiglio Direttivo per le diverse categorie di Soci; c) a partecipare alle attivit? promosse, salvo giustificati impedimenti.

 Art. 7_  I soci sono tenuti a versare il contributo associativo e/o le quote mensili stabilite in funzione dei programmi di attivit? dal Consiglio Direttivo. Il contributo associativo e/o le quote mensili saranno determinati annualmente, per l?anno successivo, con deliberazione del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potranno mai essere restituiti. Le quote mensili e i contributi associativi annuali sono incedibili e non rivalutabili. I soci sono inoltre tenuti a rispettare il ?Codice Deontologico? contenuto nel Regolamento Interno, che impegna ciascuno dei soci a comportamenti rispettosi e non lesivi per l?Associazione.

 Art. 8_  La qualifica di socio si perde per recesso volontario, esclusione o per causa di morte. L?esclusione sar? deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio: a) che si renda moroso del versamento del contributo associativo annuale e/o delle quote mensili (nel solo caso del Socio Ordinario), e della quota relativa al tesseramento FITARCO; b) che svolga o tenti di svolgere attivit? contrarie agli interessi dell?associazione in base a quanto previsto dal Regolamento Interno; c) che eserciti un atteggiamento non leale e rispettoso verso gli altri soci e atleti e non educativo verso i soci e atleti di minore et? in base a quanto previsto dal Regolamento Interno; d) che, in qualunque modo, arrechi gravi danni, anche morali, all?associazione in base a quanto previsto dal Regolamento Interno. L?esclusione diventa operante dal giorno della delibera da parte del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata.

Art. 9_  Il fondo comune ? indivisibile ed ? costituito da contributi associativi, da eventuali ablazioni, contributi o liberalit? che pervenissero all?associazione per un migliore conseguimento degli scopi sociali, da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. ? vietato distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonch? fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Art. 10_  L?esercizio sociale va dal 1? Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 11_  Sono organi dell?Associazione: a) l?assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente.

Art. 12_ Le assemblee possono essere ordinarie e straordinarie. L?Assemblea rappresenta l?universalit? degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede dell?Associazione e dei luoghi dell?allenamento, almeno otto cinque giorni prima dell?adunanza, contenente l?ordine del giorno, il luogo di svolgimento, la data e l?orario di prima e seconda convocazione. All?atto dell?affissione della convocazione dovr? essere fatta contestuale comunicazione a tutti i soci a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma, o comunicazione telefonica.

Art. 13_ L?assemblea ordinaria: a) approva il bilancio consuntivo; b) procede alla nomina del Consiglio Direttivo; c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo; d) approva discute gli eventuali regolamenti e ne delibera la modifica in base ad emendamenti proposti dai soci. Essa ha luogo almeno una volta l?anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell?esercizio sociale. Insieme alla convocazione dell?Assemblea ordinaria che riporta nell?ordine del giorno l?approvazione del rendiconto economico, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del rendiconto stesso. L?assemblea, inoltre, si riunisce quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto. In questi caso la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. Le votazioni in Assemblea avvengono generalmente per alzata di mano o per appello nominale; le votazioni elettive avvengono a scrutinio segreto. Nelle votazioni elettive, ciascun Socio avente diritto al voto potr? esprimere un numero di preferenze pari al numero dei candidati da eleggere.

Art. 14_ L?assemblea, di norma, ? considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell?Associazione.

Art. 15_ In prima convocazione l?assemblea, sia ordinaria che straordinaria, ? regolarmente costituita quando siano presenti la met? pi? uno dei soci aventi diritto al voto, deleghe escluse. In seconda convocazione, l?assemblea, sia ordinaria che straordinaria, ? costituita qualunque sia il numero dei voti dei soci aventi diritto al voto presenti deleghe comprese. Nelle assemblee hanno diritto di voto i soci maggiorenni in base a quanto previsto dall?art. 6 del presente Statuto. Le deliberazioni delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti presenti, su tutti gli oggetti posti all?ordine del giorno, salvo sullo scioglimento della Compagnia per il quale occorrer? l?unanimit? tra i voti  presenti, che devono comunque essere almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto di voto. I voti possono essere espressi, oltre che per partecipazione diretta alla Assemblea, anche per delega, tranne nella Assemblea Straordinaria che delibera sullo scioglimento dell?Associazione, dove non ? prevista nessuna delega. In tutte le altre assemblee,  ogni socio non pu? rappresentare per delega pi? di un altro socio.

Art. 16_ L?assemblea ? presieduta dal Presidente dell?Associazione  ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall?Assemblea stessa. La nomina del segretario ? fatta dal Presidente dell?Assemblea. L?Assemblea inoltre nomina, nelle votazioni elettive, due scrutatori. Nell?Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, ? fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche. L?Assemblea nomina sempre un segretario, su proposta del Presidente dell?Assemblea, che dovr? redigere apposito verbale, che dovr? essere firmato da lui stesso, dal Presidente dell?Assemblea e dal Presidente dell?Associazione, se diverso. Copia dello stesso verbale  deve essere messo a disposizione di tutti i soci che ne fanno richiesta.

Art. 17_  Possono ricoprire cariche sociali i soli soci aventi diritto di voto, in base all?art. 6 del presente Statuto, per l?anno in corso, che siano maggiorenni, non ricoprano la medesima carica sociale in altre societ? o associazioni sportive dilettantistiche nell?ambito della FITARCO, che siano incensurati, e  non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno. I Membri del Consiglio Direttivo vengono eletti democraticamente dalla Assemblea Ordinaria dei soci.  Il numero dei Membri del Consiglio Direttivo da eleggere ? il 10% (dieci percento) del numero dei Soci Ordinari, Benemeriti e Sostenitori tesserati FITARCO per l'anno in corso arrotondato alla unit? inferiore, e non sar? comunque mai inferiore a due e superiore ad sei; fanno parte del Consiglio Direttivo anche un rappresentante eletto dai tecnici e un rappresentante eletto dagli atleti.  Tutti gli incarichi sociali s?intendono a titolo gratuito. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Vicepresidente, il Dirigente Responsabile con mansioni di Segreteria, il Tesoriere e il Consigliere. Il Presidente fa parte di diritto del Consiglio Direttivo e ne presiede le riunioni.

Il Consiglio Direttivo ? convocato dal Presidente tutte le volte che vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la met? dei componenti. La convocazione avviene senza formalit?, per accordi tra i componenti. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti, in caso di parit? prevarr? il voto del Presidente, o, in sua assenza, del Dirigente Responsabile; in caso di assenza o impedimento anche di quest?ultimo, prevarr? il voto del Vicepresidente. Il Consiglio Direttivo ? investito dei pi? ampi poteri per la gestione dell?Associazione. Spetta, pertanto, fra l?altro a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo: a) curare l?esecuzione delle delibere assembleari; b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all?approvazione assembleare; c) compilare i regolamenti interni; d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l?attivit? dell?Associazione; e) deliberare circa l?ammissione, il recesso e l?esclusione dei soci; f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attivit? in cui si articola la vita della Compagnia; g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione della Compagnia; h) vagliare le domande di ammissione a socio; i) conferire la qualifica di Socio Onorario e/o Socio Benemerito a persone meritevoli.

Art. 18_  In caso di mancanza di uno o pi? componenti il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, tramite cooptazione, con deliberazione del Consiglio Direttivo stesso. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica provvederanno alla sostituzione dei mancanti.

Art. 19_  Il Presidente, che viene eletto dall?Assemblea elettiva in una votazione separata da quella per i membri del Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell?Associazione. Al Presidente ? attribuito in via autonoma il potere di ordinaria e straordinaria amministrazione. In caso di assenza o impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Dirigente Responsabile. Il Presidente convoca l?Assemblea dei soci, dopo aver ascoltato le motivazioni della convocazione presentate dal Consiglio Direttivo, o per far approvare il bilancio annuale. Il Presidente assume, in casi d?urgenza, provvedimenti indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. Il Presidente rappresenta l?Associazione nelle Assemblee degli affiliati FITARCO, e in tutte le sedi in cui l?Associazione debba esprimere la propria opinione o preferenza.

Art. 20_  Lo scioglimento dell?Associazione ? deliberato dall?Assemblea Straordinaria dei Soci nelle modalit? previste dall?art.15 del presente Statuto. In caso di scioglimento dell?Associazione, tutti i beni saranno devoluti, al fine di perseguire finalit? di utilit? generale, ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell?attivit? sportiva, e non potranno in nessun caso essere suddivisi anche parzialmente o indirettamente tra i soci. In caso di scioglimento,  la Assemblea che lo avr? deliberato designer? tre membri con l?incarico della liquidazione dei beni della Associazione.

Art. 21_  Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme della FITARCO, del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti e il regolamento interno dell?Associazione.

 

Approvato dall?Assemblea dei soci in data  17 dicembre 2005

 

Home Su Contatti Novità nel Sito Link

Informazioni generali: arcieri.tharros@tiscali.it