Come si liberalizzano le avancarica già detenute
Con costi contenuti e la produzione di un minimo di documenti che possono essere spediti, è possibile ottenere dal Banco Nazionale di Prova la certificazione che una replica a colpo singolo di arma antica ad avancarica di modello anteriore al 1890 è conforme alla nuova legge che ne liberalizza la detenzione

di P.T.

L’art. 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ha modificato l’art. 2 della nota legge n. 110/1975 in modo che le repliche a colpo singolo di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890 non siano più considerate “armi comuni da sparo”. Il relativo regolamento (Decreto del Ministero dell’Interno 9 agosto 2001, n. 362, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2001) precisa ulteriormente che tali armi devono utilizzare per il funzionamento munizioni costituite da polvere nera (o equivalente) e palla o pallini di piombo; il tutto deve essere introdotto dalla volata o dalla parte anteriore della camera di scoppio. Il sistema di accensione può essere a miccia e/o a pietra e/o a capsula; si precisa ulteriormente che debbono essere armi portatili.
Sulle repliche a colpo singolo di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890 prodotte in Italia devono essere impressi la sigla od il marchio idonei ad identificarle nonché il numero progressivo di matricola. Il Banco Nazionale di Prova di Gardone Valtrompia accerta che le armi rechino le indicazioni prescritte e imprime uno speciale contrassegno con l’emblema della Repubblica italiana e la sigla di identificazione del Banco o della sezione. Inoltre, il Banco verifica anche che il funzionamento delle repliche a colpo singolo di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890 sia conforme alle prescrizioni contenute nell’articolo 12 del regolamento.
Chi possiede una replica a colpo singolo di arma antica ad avancarica di modello anteriore al 1890 prodotta o importata prima del nuovo regime detiene ? in forza di una denuncia o di una licenza di collezione ? un’arma comune da sparo, magari classificata per uso sportivo oppure “da caccia”. Che fare per equipararla, dal punto di vista giuridico, alle armi gemelle che beneficiano del nuovo regime “liberatorio”?
Premesso che le repliche a colpo singolo di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890 attualmente detenute come armi comuni da sparo devono già recare la sigla o il marchio idonei a identificarle, il numero progressivo di matricola nonché il punzone di un Banco riconosciuto (è uno dei requisiti posti dal regolamento), esse debbono essere sottoposte alla verifica per controllare che il funzionamento sia conforme alle prescrizioni contenute nell’articolo 12 del regolamento che, come sappiamo, spetta al Banco Nazionale di Prova.
Con diligenza (virtù non troppo comune fra gli enti pubblici), il Banco ha stabilito una chiara procedura, che pubblichiamo in forma integrale, in base alla quale il detentore di una replica a colpo singolo di arma antica ad avancarica di modello anteriore al 1890 già detenuta come “arma comune da sparo” può ottenere la certificazione ufficiale che l’arma in questione è conforme ai dettami della nuova norma. Anche se bisogna produrre della documentazione, è però interessante notare che non è necessario recarsi al Banco per ottenere la certificazione, che sarà spedita a casa, e il pagamento degli oneri relativi (15 euro) sarà corrisposto direttamente al postino.
Ottenuta tale certificazione, riteniamo che non ci siano poi problemi a farsi “depennare” l’arma in questione dalla denuncia recandosi presso l’autorità presso cui ne è stato comunicato il possesso.

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