Come si
liberalizzano le avancarica già detenute
Con costi contenuti e la produzione di
un minimo di documenti che possono essere spediti, è possibile ottenere
dal Banco Nazionale di Prova la certificazione che una replica a colpo
singolo di arma antica ad avancarica di modello anteriore al 1890 è
conforme alla nuova legge che ne liberalizza la detenzione
L’art. 11 della legge 21 dicembre 1999, n.
526, ha modificato l’art. 2 della nota legge n. 110/1975 in modo che le
repliche a colpo singolo di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori
al 1890 non siano più considerate “armi comuni da sparo”. Il relativo
regolamento (Decreto del Ministero dell’Interno 9 agosto 2001, n. 362,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2001) precisa
ulteriormente che tali armi devono utilizzare per il funzionamento munizioni
costituite da polvere nera (o equivalente) e palla o pallini di piombo;
il tutto deve essere introdotto dalla volata o dalla parte anteriore della
camera di scoppio. Il sistema di accensione può essere a miccia
e/o a pietra e/o a capsula; si precisa ulteriormente che debbono essere
armi portatili.
Sulle repliche a colpo singolo di armi antiche
ad avancarica di modelli anteriori al 1890 prodotte in Italia devono essere
impressi la sigla od il marchio idonei ad identificarle nonché il
numero progressivo di matricola. Il Banco Nazionale di Prova di Gardone
Valtrompia accerta che le armi rechino le indicazioni prescritte e imprime
uno speciale contrassegno con l’emblema della Repubblica italiana e la
sigla di identificazione del Banco o della sezione. Inoltre, il Banco verifica
anche che il funzionamento delle repliche a colpo singolo di armi antiche
ad avancarica di modelli anteriori al 1890 sia conforme alle prescrizioni
contenute nell’articolo 12 del regolamento.
Chi possiede una replica a colpo singolo di
arma antica ad avancarica di modello anteriore al 1890 prodotta o importata
prima del nuovo regime detiene ? in forza di una denuncia o di una licenza
di collezione ? un’arma comune da sparo, magari classificata per uso sportivo
oppure “da caccia”. Che fare per equipararla, dal punto di vista giuridico,
alle armi gemelle che beneficiano del nuovo regime “liberatorio”?
Premesso che le repliche a colpo singolo di
armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890 attualmente detenute
come armi comuni da sparo devono già recare la sigla o il marchio
idonei a identificarle, il numero progressivo di matricola nonché
il punzone di un Banco riconosciuto (è uno dei requisiti posti dal
regolamento), esse debbono essere sottoposte alla verifica per controllare
che il funzionamento sia conforme alle prescrizioni contenute nell’articolo
12 del regolamento che, come sappiamo, spetta al Banco Nazionale di Prova.
Con diligenza (virtù non troppo comune
fra gli enti pubblici), il Banco ha stabilito una chiara procedura, che
pubblichiamo in forma integrale, in base alla quale il detentore di una
replica a colpo singolo di arma antica ad avancarica di modello anteriore
al 1890 già detenuta come “arma comune da sparo” può ottenere
la certificazione ufficiale che l’arma in questione è conforme ai
dettami della nuova norma. Anche se bisogna produrre della documentazione,
è però interessante notare che non è necessario recarsi
al Banco per ottenere la certificazione, che sarà spedita a casa,
e il pagamento degli oneri relativi (15 euro) sarà corrisposto direttamente
al postino.
Ottenuta tale certificazione, riteniamo che
non ci siano poi problemi a farsi “depennare” l’arma in questione dalla
denuncia recandosi presso l’autorità presso cui ne è stato
comunicato il possesso.