Lo scopo di questo prontuario è quello di fornire delle indicazioni il più possibile chiare e semplici a quelle persone che intendono avvicinarsi al mondo delle armi o che già hanno avuto degli approcci ma che necessitano di maggiori informazioni. Spesso si sente dire che non è possibile ad un privato cittadino acquistare un'arma o che per andare a sparare al poligono è necessario avere il porto d'armi: queste sono grossolane imprecisioni. Con questa premessa vogliamo spiegare che nel campo delle armi, così come accade in molti altri settori, le leggi sono poco chiare: nel limite del possibile abbiamo tentato di riassumerle con chiarezza. Proprio siccome le norme non sempre sono ben chiare anche agli addetti ai lavori, esistano differenze nell'applicarle: può accadere che una Questura richieda certi documenti, mentre quella della provincia confinante non lo fa. È ovvio che è impossibile conoscere tutte queste sfaccettature nell'interpretazione delle norme e pertanto abbiamo fatto riferimento alla prassi più generalmente applicata. Questo lavoro non ha la pretesa di essere un trattatello giuridico e proprio per renderlo accessibile a chi è digiuno della materia legale abbiamo evitato di inserire nel testo riferimenti a leggi o ad altre norme. D'altra parte accade che, ad esempio, acquistiamo o cediamo un'auto ed effettuiamo tranquillamente tali operazioni secondo precise norme di legge che, nella stragrande maggioranza dei casi, ci sono perfettamente ignote. Sempre nello spirito di questo scritto, improntato alla semplicità e al desiderio di soddisfare le curiosità e i dubbi che si manifestano più di frequente, i suoi contenuti sono volutamente limitati e contemplano i casi d’interesse più comune e generale.
a cura di Paolo Tagini,
vicedirettore della
rivista ARMI MAGAZINE
sommario
1. L’acquisto
1.1. L’acquisto di armi comuni
da sparo
1.1.1. Il nullaosta
1.1.2. Le licenze di porto d’armi
1.1.3. La dichiarazione di vendita
1.2. L’acquisto delle armi antiche
L’acquisto delle munizioni e delle polveri
da lancio
L’acquisto di armi ad aria o a gas compressi,
sia lunghe sia corte, i cui proiettili sono dotati di un’energia cinetica
non superiore a 7,5 joule e delle repliche a colpo singolo di armi antiche
ad avancarica di modelli anteriori al 1890
1.5. L’acquisto di bossoli, inneschi,
palle
1.6. L’acquisto di armi disattivate
2. La detenzione
2.1. La denuncia
2.2. La detenzione delle
armi comuni da sparo
2.2.1. Le armi da caccia
2.2.2. Le armi classificate per uso
sportivo
2.2.3. Le altre armi comuni da
sparo
2.2.4. Le armi ad aria o a gas compressi,
sia lunghe sia corte, i cui proiettili
sono dotati di un’energia cinetica non superiore
a 7,5 joule e le
repliche a colpo singolo di armi antiche ad
avancarica di modelli
anteriori al 1890
2.3. La licenza di collezione
2.4. La detenzione delle armi
antiche
2.5. La detenzione di munizioni
e polveri
La vendita di un’arma
La custodia delle armi
Le alterazioni delle armi
Le munizioni
3. Porto e trasporto delle armi
da sparo
3.0.1. La licenza di porto di
fucile per lo sport del tiro a volo
3.0.2. La licenza di porto di
fucile per uso di caccia
3.0.3. La licenza di porto di
pistola o rivoltella per difesa personale
3.0.4. La carta di riconoscimento
per trasporto armi (carta verde)
3.0.5. Il permesso di trasporto
per armi sportive
3.1. Porto e trasporto delle armi
ad aria o a gas compressi, sia lunghe sia
corte, i cui proiettili sono dotati di un’energia
cinetica non superiore a
7,5 joule
3.2. Porto e trasporto delle repliche
a colpo singolo di armi antiche ad
avancarica di modelli anteriori al 1890
3.3. Il comodato
Introduzione
Lo scopo di questo prontuario, aggiornato
e ampliato rispetto alle precedenti stesure, è quello di fornire
delle indicazioni il più possibile chiare e semplici a quelle persone
che intendono avvicinarsi al mondo delle armi o che già hanno avuto
degli approcci ma che necessitano di maggiori informazioni. Spesso si sente
dire che non è possibile ad un privato cittadino acquistare un’arma
o che per andare a sparare al poligono è necessario avere il porto
d’armi: queste sono grossolane imprecisioni.
Con questa premessa vogliamo spiegare che
nel campo delle armi, così come accade in molti altri settori, le
leggi sono poco chiare: nel limite del possibile abbiamo tentato di riassumerle
con chiarezza. Proprio siccome le norme non sempre sono ben chiare anche
agli addetti ai lavori, esistano differenze nell’applicarle: può
accadere che una Questura richieda certi documenti, mentre quella della
provincia confinante non lo fa. È ovvio che è impossibile
conoscere tutte queste sfaccettature nell'interpretazione delle norme e
pertanto abbiamo fatto riferimento alla prassi più generalmente
applicata.
Questo lavoro non ha la pretesa di essere
un trattatello giuridico e proprio per renderlo accessibile a chi è
digiuno della materia legale abbiamo evitato di inserire nel testo riferimenti
a leggi o ad altre norme. D’altra parte accade che, ad esempio, acquistiamo
o cediamo un’auto ed effettuiamo tranquillamente tali operazioni secondo
precise norme di legge che, nella stragrande maggioranza dei casi, ci sono
perfettamente ignote.
Sempre nello spirito di questo scritto, improntato
alla semplicità e al desiderio di soddisfare le curiosità
e i dubbi che si manifestano più di frequente, i suoi contenuti
sono volutamente limitati e contemplano i casi d’interesse più comune
e generale.
Abbreviazioni
c.d. = cosiddetta
cfr. = confronta
p.es. = per esempio
v. = vedere
§ = paragrafo
1. L’acquisto
L’acquisizione di un’arma da sparo presuppone
che l’acquirente sia in possesso di un’autorizzazione rilasciata dalla
polizia.
Questa norma di carattere generale contempla
due importanti eccezioni, che riguardano:
- le armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe
sia corte, i cui proiettili sono dotati di un’energia cinetica non superiore
a 7,5 joule;
- le repliche a colpo singolo di armi antiche
ad avancarica di modelli anteriori al 1890.
Per l’acquisto di armi appartenenti a queste
due ultime categorie non si richiede alcuna autorizzazione di polizia.
1.1. L’acquisto di armi comuni da sparo
L’ordinamento prevede due grandi categorie
di armi: quelle da guerra e quelle comuni da sparo. Per le prime le possibilità
di acquisizione e detenzione da parte del privato cittadino sono ridotte
a rarissimi e ben particolari casi, mentre le seconde sono quelle normalmente
destinate al mercato civile e quindi, in definitiva, sono quelle che c’interessano
maggiormente. Esse sono:
- i fucili con una o più canne ad anima
liscia a ripetizione manuale o semiautomatica (non a ripetizione automatica,
cioè capaci di tiro a raffica);
- i fucili con due canne ad anima rigata (c.d.
fucili Express);
- i fucili con due o tre canne miste ad anime
lisce o rigate (c.d. fucili combinati);
- i fucili, le carabine, i moschetti con canna
ad anima rigata a ripetizione manuale o semiautomatica (non a ripetizione
automatica, vale a dire capaci di tiro a raffica);
- i revolver;
- le pistole (monocolpo o semiautomatiche);
- le armi ad aria compressa, sia lunghe sia
corte, di potenza superiore a 7,5 joule;
- le repliche di armi antiche ad avancarica
di modelli anteriori al 1890, fatta eccezione per quelle a colpo singolo.
1.1.1. Il nullaosta
Per acquistare una delle armi comuni da sparo
che abbiamo elencato in § 1.1. è necessario possedere un titolo
d’acquisto; chi non è in possesso di un porto d’armi (v. §
1.1.2.) dovrà munirsi di un nullaosta all’acquisto. Questo documento
è rilasciato dall’autorità di polizia e per averlo occorre
recarsi, secondo i casi, alla Stazione dei Carabinieri, al Commissariato
della Polizia di Stato o alla Questura competente per territorio in base
al luogo di residenza dell’interessato. Per ottenere il nullaosta è
necessario compilare una domanda in carta libera nella quale il richiedente,
che deve avere compiuto la maggiore età e non deve essere stato
obiettore di coscienza, specifica obbligatoriamente il motivo dell’acquisto
(p. es.: difesa abitativa, pratica dello sport del tiro a segno eccetera).
Solitamente occorre accompagnare alla domanda per ottenere il nullaosta
un certificato medico; la firma del richiedente deve essere autenticata.
Trascorso un certo periodo (solitamente qualche
settimana) il nullaosta è pronto e deve essere ritirato presso l’ufficio
ove era stato richiesto; può anche accadere che sia spedito direttamente
a casa.
Il nullaosta vale, su tutto il territorio
nazionale, per trenta giorni ma può essere rinnovato per uguale
periodo.
In pratica, una volta ottenuto il nullaosta
è finalmente possibile acquistare l’arma; il passo successivo sarà
la compilazione della dichiarazione di vendita (v. § 1.1.3.)
1.1.2. Le licenze di porto d'armi
Mentre il nullaosta è un titolo d’acquisto
occasionale (serve per effettuare un solo acquisto, anche se di più
armi), le licenze di porto d’armi sono invece dei titoli d’acquisto permanenti,
ossia possono essere utilizzate per acquistare armi più volte, fintanto
che sono in corso di validità.
Le licenze di porto d’armi sono di tre tipi:
- licenza di porto di fucile per lo sport
del tiro a volo (v. § 3.1.);
- licenza di porto di fucile per uso di caccia
(v. § 3.2.);
- licenza di porto di pistola o rivoltella
per difesa personale (v. § 3.3.).
Esse abilitano all’acquisto di qualunque tipo
di arma comune da sparo (che sono state elencate in § 1.1.).
1.1.3. La dichiarazione di vendita
Chi cede un’arma ad un’altra persona è
tenuto, oltre a verificare la validità del nullaosta ovvero a controllare
che il porto d'armi non sia scaduto e che sia stata pagata la relativa
tassa (nel caso di una licenza di porto di fucile per uso di caccia), a
compilare una dichiarazione di vendita dell’arma (o delle armi nel caso
siano più di una). Questa dichiarazione può essere redatta
in carta libera e deve indicare le generalità del cedente (data
e luogo di nascita, indirizzo), quelle del compratore, gli estremi del
titolo d’acquisto (numero del nullaosta, numero e data di rilascio del
porto d’armi) nonché tutti i dati identificativi dell’arma (tipo,
marca, calibro, numero di matricola ed eventuale numero del catalogo nazionale).
A volte le Questure predispongono dei modelli che distribuiscono gratuitamente
per facilitare il compito dei cittadini.
Se l’acquirente utilizza il nullaosta, questo
viene ritirato dal venditore.
Se la transazione avviene fra due privati
cittadini, la dichiarazione di vendita è compilata in due copie
originali, entrambe firmate dal venditore e controfirmate dal compratore.
Ognuna delle due parti tratterrà una copia del documento.
Se il venditore è un armiere, sarà
suo compito compilare la dichiarazione di vendita dell’arma, che consegnerà
all’interessato; di solito è utilizzato un modulo stampato recante
l’intestazione dell’armeria.
Conclusa la fase dell’acquisto, è ora
necessario passare a quella successiva, la denuncia dell’arma (v. §
2.1.).
1.2. L’acquisto delle armi antiche
Per la legge italiana sono armi antiche quelle
ad avancarica e quelle fabbricate prima del 1890.
È possibile acquistare le armi antiche
con gli stessi modi relativi alle armi comuni da sparo, ossia con il nullaosta
o con un porto d’armi. Vi è però un’ulteriore possibilità:
costituisce titolo d’acquisto per le armi antiche la licenza di collezione
per le stesse (v. § 2.4.).
Anche per quanto riguarda le armi antiche
è necessario compilare la dichiarazione di vendita e anche queste
armi debbono essere denunciate.
1.3. L’acquisto delle munizioni e delle
polveri da lancio
Per l’acquisto delle munizioni (cartucce)
e della polvere da lancio (o polvere da sparo), utilizzata da chi spara
con armi ad avancarica o da chi ricarica domesticamente le cartucce, sono
necessari gli stessi documenti per l’acquisto delle armi comuni da sparo:
il nullaosta o un porto d’armi.
1.4. L’acquisto di armi ad aria o a gas
compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili sono dotati di un’energia
cinetica non superiore a 7,5 joule e delle repliche a colpo singolo di
armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890
Queste armi possono essere acquistate solo
da maggiorenni muniti di valido documento di riconoscimento; sono consentiti
la loro cessione e il comodato purché avvengano con scrittura privata
tra maggiorenni. Non è però necessaria la scrittura privata
qualora il comodato sia di durata non superiore a quarantotto ore.
1.5. L’acquisto di bossoli, inneschi, palle
Per questi altri componenti della cartuccia
che sono di libera vendita non è necessario alcun titolo per procedere
al loro acquisto.
1.6. L’acquisto di armi disattivate
La legge prevede che, seguendo particolari
norme, le armi da sparo (sia comuni, sia da guerra) possano essere rese
inattive in forma definitiva; in tal caso questi oggetti non sono più
“armi” ai fini della legge e pertanto possono essere acquistati e detenuti
liberamente da chiunque.
2. La detenzione
Acquistata un’arma, occorre espletare ancora
una formalità ? la denuncia ? per poterla detenere regolarmente;
inoltre si deve considerare che la legge pone dei limiti quantitativi al
numero di armi che si possono detenere in base alla loro tipologia. Certi
tipi di armi possono essere detenuti in numero illimitato, per altri esistono
delle precise limitazioni ai quantitativi che i privati cittadini possono
avere: è importante conoscere questi dati per evitare di superarli.
Un altro aspetto connesso alla detenzione
che deve essere tenuto in debito conto al fine di evitare di infrangere
la legge è che le armi non debbono essere assolutamente spostate
dal luogo ove sono state denunciate; la legge prevede dei precisi modi
per il loro porto e trasporto che saranno esaminate in seguito.
Non sono soggette all’obbligo della denuncia
le armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili
sono dotati di un’energia cinetica non superiore a 7,5 joule e le repliche
a colpo singolo di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890.
2.1. La denuncia
L’ulteriore formalità che è
necessario espletare per possedere legalmente un’arma è la sua denuncia,
un atto mediante il quale il neoproprietario dell’arma stessa notifica
all’autorità l’avvenuta acquisizione e il luogo ove l’arma è
custodita. La denuncia ha carattere permanente, cioè non deve essere
rinnovata né è soggetta al pagamento di tributi, né
presenti né successivi.
Dal punto di vista pratico la denuncia è
un modulo che può essere acquistato in cartoleria o in tabaccheria
e che deve essere compilato in due copie. Quando ci si reca presso l’autorità
(Stazione dei Carabinieri, Commissariato della P.S. o Questura secondo
i casi) bisogna consegnare i due moduli debitamente compilati e firmati
e la copia della dichiarazione di vendita dell’arma.
La legge prescrive che il possesso dell’arma
sia denunciato nel più breve tempo possibile.
2.2. La detenzione delle armi comuni da
sparo
Il privato cittadino può detenere,
se regolarmente denunciate, le seguenti armi comuni da sparo:
- un numero illimitato di fucili da caccia;
- sei armi classificate per uso sportivo;
- tre altre armi comuni da sparo;
- otto armi antiche.
2.2.1. Le armi da caccia
La legge-quadro sulla caccia stabilisce quali
armi sono “da caccia” ai fini del nostro ordinamento. Esse sono:
- i fucili a una o più canne ad anima
liscia di calibro non superiore al 12 con qualsiasi sistema di funzionamento;
- i fucili ad una o più canne ad anima
rigata di calibro non inferiore a 5,6 mm con bossolo di lunghezza non inferiore
a 40 mm;
- i fucili combinati a due o tre canne in
cui la canna liscia (o le canne lisce) deve essere di calibro non superiore
al 12 e quella rigata (o quelle rigate) di calibro non inferiore a 5,6
mm.
Come sappiamo (cfr. § 2.2.), queste armi
sono detenibili in numero illimitato.
La legge esclude esplicitamente che le armi
ad aria compressa siano armi da caccia.
2.2.2. Le armi classificate per uso sportivo
La c.d. “legge Lo Bello” ha introdotto nel
nostro ordinamento la tipologia delle armi comuni da sparo classificate
per uso sportivo.
È il ministero dell’Interno ad assegnare
a un’arma tale qualifica e in una decina di anni il loro numero è
diventato di diverse centinaia.
Quando s’intende acquistare un’arma classificata
per uso sportivo (che come tale sarà denunciata) è necessario
verificare che abbia effettivamente tale qualifica; di solito le case costruttrici
o gli importatori specificano nella loro pubblicità se un’arma è
“sportiva”. Bisogna infatti considerare che un’arma apparentemente con
caratteristiche sportive potrebbe non avere la qualifica di legge (perché
il costruttore o l’importatore non l’ha richiesta) e solo le armi comprese
nell’elenco beneficiano dei vantaggi che derivano dalla qualifica di arma
classificata per uso sportivo.
Come sappiamo (cfr. § 2.2.), queste armi
sono detenibili in numero di sei.
2.2.3. Le altre armi comuni da sparo
Oltre alle armi da caccia e a quelle classificate
per uso sportivo, esiste nell’ambito delle armi comuni da sparo (v. §
1.1.) una terza categoria, definibile solo in negativo: sono le “altre
armi comuni da sparo”, quelle cioè che non sono né da caccia
né sportive.
Appartengono a questa categoria tutte le pistole
e i revolver da difesa (che non hanno cioè ottenuto la qualifica
per uso sportivo), più tutti i fucili che non rientrano nella definizione
di armi da caccia (v. § 2.2.1.). Così sono “altre armi comuni
da sparo” un fucile con canna ad anima liscia di calibro superiore al 12
(p. es. una doppietta calibro 10), un
fucile con canna ad anima rigata di calibro
inferiore a 5,6 mm (p. es. una carabina in calibro .17 Remington) o di
calibro uguale a 5,6 mm ma con bossolo di lunghezza inferiore a 40 mm (p.
es. una carabina in .22 Long Rifle).
Tutte le armi ad aria compressa, sia lunghe
sia corte, sono “altre armi comuni da sparo” eccezione fatta per quelle
classificate per uso sportivo e per quelle di potenza inferiore a 7,5 Joule.
Come sappiamo (cfr. § 2.2.), le “altre
armi comuni da sparo” sono detenibili in numero di tre.
2.2.4. Le armi ad aria o a gas compressi,
sia lunghe sia corte, i cui proiettili sono dotati di un’energia cinetica
non superiore a 7,5 joule e le repliche a colpo singolo di armi antiche
ad avancarica di modelli anteriori al 1890
Una recente legge ha stabilito che queste
due categorie non rientrano più fra le armi comuni da sparo. Sono
detenibili, senza obbligo di denuncia, in numero illimitato.
2.3. La licenza di collezione
Chi intende possedere armi in numero superiore
ai limiti che la legge prevede mediante denuncia (v. § 2.2.), deve
ottenere il rilascio della licenza di collezione per armi comuni da sparo.
In altre parole, se s’intende possedere più di sei armi classificate
per uso sportivo e più di tre “altre armi comuni da sparo”, è
necessaria la licenza di collezione; essa, di fatto, non serve per le armi
da caccia poiché, come sappiamo, sono detenibili in numero illimitato.
Per le armi antiche, il caso è diverso perché esiste una
licenza di collezione apposita che sarà trattata in seguito.
La licenza di collezione per armi comuni da
sparo permette dunque la detenzione di quante armi si vogliono, con un
solo limite numerico: un esemplare per ogni tipo di arma iscritta al catalogo
nazionale. È una licenza permanente (non deve essere rinnovata)
e non è soggetta ad alcun tipo di tassa. Di solito, all’atto della
concessione della licenza, l’autorità impone al suo titolare particolari
obblighi per la custodia delle armi (antifurto, armadio blindato eccetera).
È proibito detenere le munizioni delle
armi in collezione e, anche se la legge non lo vieta esplicitamente, per
prassi si ritiene che tali armi non possano essere usate. A questo proposito
è opportuno ricordare che esiste anche un altro caso per il quale
può essere richiesta la licenza di collezione. Chi intende detenere
anche una sola arma comune da sparo, ma non vuole farne uso e quindi non
intende avvalersi della facoltà di detenere il relativo munizionamento,
può richiedere la licenza di collezione per l’arma in questione
anziché farne denuncia (v. § 2.1).
2.4. La detenzione delle armi antiche
Come già sappiamo (cfr. § 2.2.),
è possibile detenere mediante denuncia otto armi antiche; chi intende
possederne di più deve ottenere la licenza di collezione per armi
antiche, rare, artistiche. Questo documento ha carattere permanente (non
deve essere rinnovato) e non è soggetto ad alcun tipo di tassa;
non vi sono limiti al numero di armi che possono essere inserite in questa
licenza di collezione.
2.5. La detenzione di munizione e polveri
Esistono precisi limiti al numero delle munizioni
detenibili con denuncia, e cioè: 200 cartucce da pistola o revolver
e 1500 cartucce da fucile da caccia. Nel caso si abbia in denuncia un fucile
da caccia, è possibile detenere fino a 1000 cartucce caricate a
pallini senza bisogno di denuncia; in ogni caso, queste 1000 cartucce rientrano
nel limite delle 1500 di cui si è appena detto.
La legge prevede la possibilità di
detenere mediante denuncia fino a 5 kg di polvere da sparo; bisogna però
considerare che, ai fini del raggiungimento di questo plafond, la polvere
detenuta sciolta fa cumulo con quella contenuta nelle cartucce eventualmente
possedute.
La legge prevede espressamente che possa essere
detenuto un numero illimitato di bossoli innescati, senza obbligo di denuncia.
2.6. La vendita di un’arma
Chi detiene una o più armi e intende
venderne deve, di fatto, seguire la procedura inversa che abbiamo indicato
in § 1.1., così di seguito riassumibile.
In primo luogo è necessario verificare
la validità del nullaosta dell’acquirente ovvero controllare che
il suo porto d’armi non sia scaduto e che sia stata pagata la relativa
tassa (nel caso di una licenza di porto di fucile per uso di caccia); assolte
queste condizioni, il cedente deve compilare la dichiarazione di vendita
dell’arma (o delle armi). Come sappiamo, questa dichiarazione può
essere redatta in carta libera e deve indicare le generalità del
cedente (data e luogo di nascita, indirizzo), quelle del compratore, gli
estremi del titolo d’acquisto (numero del nullaosta, numero e data di rilascio
del porto d’armi) nonché tutti i dati identificativi dell’arma (tipo,
marca, calibro, numero di matricola ed eventuale numero del catalogo nazionale).
Se l’acquirente utilizza il nullaosta, questo
viene ritirato dal venditore.
Se la transazione avviene fra due privati
cittadini, la dichiarazione di vendita è compilata in due copie
originali, entrambe firmate dal venditore e controfirmate dal compratore.
Ognuna delle due parti tratterrà una copia del documento.
Se l’acquirente è un armiere, sarà
suo compito compilare una dichiarazione di acquisto dell’arma, che consegnerà
al venditore.
A questo punto è necessario comunicare
all’autorità di polizia l’effettuazione della vendita, in modo che
possa essere “scaricata” l’arma dalla denuncia di chi ha venduto. Ci si
reca dall’autorità presso di cui era stata denunciata l’arma con
la denuncia stessa, la dichiarazione di vendita e l’eventuale nullaosta
ritirato dall’acquirente. Si consegna il tutto e, solitamente, la denuncia
viene riconsegnata subito con l’arma venduta debitamente depennata.
Per la vendita delle armi ad aria o a gas
compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili sono dotati di un’energia
cinetica non superiore a 7,5 joule e delle repliche a colpo singolo di
armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890 è sufficiente
una scrittura privata tra maggiorenni.
2.7. La custodia delle armi
La custodia delle armi e degli esplosivi deve
essere assicurata con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica.
Inoltre, è punito chiunque, anche se munito della licenza di porto
d’armi: 1) consegna o lascia portare un’arma a persona di età minore
dei quattordici anni, o qualsiasi persona incapace o inesperta nel maneggio
di essa; 2) trascura di adoperare, nella custodia di armi, le cautele necessarie
a impedire che alcune delle persone indicate in precedenza giunga a impossessarsene
agevolmente.
Come si può capire, la legge non pone
delle condizioni precise al modo di custodire le armi, tuttavia pone l’obbligo
della massima diligenza.
Esiste un caso particolare, che riguarda i
titolari di licenza di collezione di armi (v. § 2.3.): devono adottare
e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalità prescritte
dalla autorità di pubblica sicurezza. La legge distingue dunque
il caso del titolare di licenza di collezione per armi comuni da sparo,
sul quale non solo incombe l’obbligo generale della diligente custodia,
ma anche quello di adottare determinate precauzioni che sarà la
stessa autorità di P.S. a stabilire.
2.8. Le alterazioni delle armi
Le armi (ad eccezione di quelle ad anima liscia
e di quelle ad avancarica), prima di essere immesse su mercato, sono sottoposte
a una catalogazione preventiva da parte del ministero dell’Interno. Si
tratta di una vera e propria fiche tecnica (viene pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale) che, fra i vari dati, comprende anche la capacità del
caricatore. L’uso di un caricatore con capienza maggiore costituisce, ad
esempio, un reato. Le altre possibili alterazioni, oltre ad esempio alla
trasformazione del congegno di scatto dell’arma per consentirne il tiro
a raffica, riguardano soprattutto le dimensioni dell’arma stessa. In particolare,
si deve evitare di accorciarla perché in questo modo si renderebbero
più agevoli il porto e l’occultamento. I dati contenuti nella catalogazione
del Ministero dell’interno di cui si è detto poc’anzi comprendono
anche la lunghezza totale dell’arma e quella della canna, per questo è
facile stabilire se un’arma sia stata alterata.
2.9. Le munizioni
La legge pone talune limitazioni alle munizioni
utilizzabili nelle armi comuni da sparo: non possono comunque essere caricate
con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva,
ad espansione, autopropellenti, né possono essere tali da emettere
sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive.
Per quanto riguarda le palle ad espansione,
il divieto non riguarda le munizioni destinate alle armi da caccia o tiro
al bersaglio, il che significa che non è possibile utilizzare cartucce
caricate con palla ad espansione per la difesa personale, mentre le stesse
munizioni possono essere usate in poligono.
3. Porto e trasporto delle armi da sparo
Come abbiamo visto, in virtù della
denuncia è concesso di detenere una o più armi (e munizioni)
nell’abitazione indicata in questo documento e nelle sue appartenenze (giardino,
cortile, cantina, eccetera). La denuncia non presuppone assolutamente che
l’arma possa essere spostata dall’abitazione e per fare ciò è
necessario un documento apposito. Prima di entrare nei dettagli è
opportuno chiarire la differenza fra porto e trasporto. Quest’ultimo deve
essere inteso come il trasferimento dell’arma da un luogo ad un altro come
oggetto inerte e non suscettibile d’uso, in assenza quindi della pronta
disponibilità che caratterizza invece il porto.
Di seguito elenchiamo i vari documenti che
abilitano al porto o al trasporto delle armi.
3.0.1. La licenza di porto di fucile per
lo sport del tiro a volo
Questo documento è rilasciato dal Questore
e per averlo occorre recarsi, secondo i casi, al Commissariato della Polizia
di Stato o alla Questura competente per territorio in base al luogo di
residenza dell’interessato. Per ottenerlo è necessario compilare
una domanda; il richiedente deve avere compiuto la maggiore età
e non deve essere stato obiettore di coscienza. Occorre accompagnare alla
domanda alcune fotografie, un certificato medico e, in mancanza di un congedo
dal servizio militare, un certificato di abilitazione all’uso e maneggio
delle armi rilasciato da una sezione del Tiro a Segno Nazionale. La licenza
di porto di fucile per lo sport del tiro a volo non paga tassa di concessione
governativa; vale per sei anni, senza necessità di rinnovo annuale.
Con questo documento è possibile portare
le armi utilizzate per il tiro a volo (il regolamento sportivo di questa
disciplina permette solo l’uso dei fucili con canna ad anima liscia di
calibro non superiore al 12) durante l’attività sportiva. Grazie
ad una recente circolare del ministero dell’Interno, con la licenza di
porto di fucile per lo sport del tiro a volo è possibile trasportare
tutte le armi comuni da sparo, sia lunghe sia corte.
3.0.2. La licenza di porto di fucile per
uso di caccia
Questo documento è rilasciato dal Questore
e per averlo occorre recarsi, secondo i casi, al Commissariato della Polizia
di Stato o alla Questura competente per territorio in base al luogo di
residenza dell’interessato. Per ottenerlo è necessario compilare
una domanda; il richiedente deve avere compiuto la maggiore età
e non deve essere stato obiettore di coscienza. Occorre accompagnare alla
domanda alcune fotografie, un certificato medico e, in mancanza di un congedo
dal servizio militare, un certificato di abilitazione all’uso e maneggio
delle armi rilasciato da una sezione del Tiro a Segno Nazionale. La licenza
di porto di fucile per uso di caccia paga tassa di concessione governativa
annuale (attualmente fissata in 260.000 lire ? 134,30 euro); vale per sei
anni, senza necessità di rinnovo annuale salvo l’obbligo di pagare
la tassa di cui si è detto se s’intende portare o trasportare armi.
Con questo documento è possibile portare
le armi utilizzate da caccia (cfr. § 2.2.1.). Grazie ad una recente
circolare del ministero dell’Interno, con la licenza di porto di fucile
per uso di caccia è possibile trasportare tutte le armi comuni da
sparo, sia lunghe sia corte.
3.0.3. La licenza di porto di pistola o
rivoltella per difesa personale
Questo documento è rilasciato dal Prefetto.
Per ottenerlo è necessario compilare una domanda nella quale si
specificano i motivi per cui si desidera andare armati; il richiedente
deve avere compiuto la maggiore età e non deve essere stato obiettore
di coscienza. Occorre accompagnare alla domanda alcune fotografie, un certificato
medico e, in mancanza di un congedo dal servizio militare, un certificato
di abilitazione all’uso e maneggio delle armi rilasciato da una sezione
del Tiro a Segno Nazionale. La licenza di porto di pistola o rivoltella
paga tassa di concessione governativa annuale (attualmente fissata in 170.000
lire ? 87,80 euro); vale per cinque anni ma ogni anno deve essere rinnovata
con richiesta nella quale si specificano nuovamente i motivi per cui si
desidera andare armati.
Con questo documento è possibile portare
fino a tre armi corte; secondo un’interpretazione corrente della legge,
non è possibile portare una pistola “sportiva” per difesa. Esistono
specifici divieti di porto dell’arma da difesa (nelle riunioni pubbliche,
nelle aule di tribunale, nei seggi elettorali, negli stadi eccetera). Per
quanto riguarda i mezzi di trasporto, sui treni l’arma può essere
portata ma solo se scarica e smontata, mentre per gli aerei deve essere
consegnata all’atto dell’imbarco e deve essere seguita una particolare
procedura.
Grazie a una recente circolare del ministero
dell’Interno, con la licenza di porto d’arma da difesa è possibile
trasportare tutte le armi comuni da sparo, sia lunghe sia corte.
3.0.4. La carta di riconoscimento per trasporto
armi (carta verde)
Questo documento è rilasciato da una
Sezione del Tiro a Segno Nazionale ed è vidimato dal Questore. Per
averlo occorre informarsi presso il poligono; di solito è necessario
compilare una domanda, il richiedente deve avere compiuto la maggiore età
e non deve essere stato obiettore di coscienza. Occorre accompagnare alla
domanda alcune fotografie e un certificato medico. Vale per un anno, non
paga tassa e permette di trasportare le armi comuni da sparo, sia lunghe
sia corte, utilizzabili in poligono lungo la via più breve che unisce
il luogo in cui le armi si trovano al poligono stesso che l’ha rilasciata
e viceversa.
3.0.5. Il permesso di trasporto per armi
sportive
Questo documento è rilasciato dal Questore;
per ottenerlo è necessario compilare una domanda. Il richiedente
deve avere compiuto la maggiore età e non deve essere stato obiettore
di coscienza. Occorre accompagnare alla domanda un’attestazione rilasciata
da una sezione del Tiro a Segno Nazionale o da un Club affiliato alla Fitav
dal quale risulti che l’interessato partecipa all’attività sportiva.
Il permesso di trasporto per armi sportive non paga tassa di concessione
governativa; vale per un anno.
Con questo documento è possibile trasportare
tutte le armi classificate per uso sportivo, sia lunghe sia corte, su tutto
il territorio nazionale.
3.1. Porto e trasporto delle armi ad aria
o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili sono dotati di
un’energia cinetica non superiore a 7,5 joule
Per questa categoria non è richiesta
licenza dell’Autorità di pubblica sicurezza; esse non possono essere
portate fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa senza
giustificato motivo. Non possono, inoltre, essere portate in riunioni pubbliche.
L’utilizzo delle armi appartenenti a questa
categoria è consentito ai maggiori d’età o ai minori assistiti
da soggetti maggiorenni, fatta salva la deroga per il tiro a segno nazionale,
in poligoni o luoghi privati non aperti al pubblico nel rispetto delle
norme di pubblica sicurezza.
Il loro trasporto deve essere effettuato usando
la massima diligenza; esse debbono essere trasportate scariche, inserite
in custodia.
3.2. Porto e trasporto delle repliche a
colpo singolo di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890
Questa categoria differisce dalla precedente
(v. § 3.2.) per quanto riguarda il porto, che è sottoposto
alla normativa vigente per le armi comuni da sparo (e quindi è prescritta
la titolarità di un porto d’armi adatto al tipo di arma, cfr. §
3.).
Il trasporto delle repliche a colpo singolo
di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890, invece, si
effettua liberamente, tenendo conto che deve essere effettuato usando la
massima diligenza, con le armi scariche e inserite in custodia.
3.3. Il comodato
In precedenza abbiamo utilizzato in qualche
occasione questo termine mediante il quale la legge indica il contratto
con il quale una parte (comodante) consegna all’altra (comodatario) una
cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per
un uso determinato, con l’obbligo di restituzione della stessa cosa. Il
comodato è essenzialmente gratuito.
Per quanto riguarda le armi comuni da sparo,
sono vietati la locazione e il comodato; due importanti eccezioni riguardano
però le armi da caccia (cfr. § 2.2.1.) e quelle classificate
per uso sportivo (§ 2.2.2.).
Non è dunque possibile prestare un’arma
da difesa ad un’altra persona; tale possibilità riguarda esclusivamente
le armi classificate per uso sportivo e quelle utilizzabili a caccia. Norme
specifiche sono invece state previste per le armi ad aria o a gas compressi,
sia lunghe sia corte, i cui proiettili sono dotati di un’energia cinetica
non superiore a 7,5 joule e per le repliche a colpo singolo di armi antiche
ad avancarica di modelli anteriori al 1890 (v. § 1.4.).
COLTELLI E LEGGE
A chi colleziona coltelli non deve sfuggire
l’importanza di un’esatta conoscenza delle norme di pubblica sicurezza
che regolano il possesso e l’uso di questi oggetti. Peraltro, come ben
sanno gli appassionati delle armi da sparo, le leggi italiane sono spesso
confuse o carenti e quindi non sempre possono essere di agevole conoscenza
o di applicazione certa ed immediata.
di Paolo Tagini
Cercheremo in queste pagine di riassumere ?
senza alcuna pretesa di esaustività ? i principali aspetti delle
norme che possono interessare i collezionisti e gli appassionati coltellinai.
Che cos’è un coltello?
In primo luogo è necessario precisare
che la legge non fornisce una definizione di “coltello” o “pugnale” e,
tanto meno, classifica tali manufatti. Agli effetti della legge penale,
per “armi” s’intendono quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione
naturale è l’offesa alla persona. Si deve pertanto ricorrere alla
definizione lessicale, in base alla quale il coltello è uno “strumento
da taglio costituito da una lama affilata da una sola parte inserita in
un manico”. Al contrario, il pugnale è definito come “arma corta,
da usare negli scontri ravvicinati, costituita da una lama a due tagli
e a punta acuminata, infissa in un’impugnatura di forma e materiale vario”.
La destinazione naturale del coltello è dunque quella di uno strumento
d’utilità e non può dunque essere considerato a pieno titolo
“arma”. Viceversa, appare evidente che la finalità del pugnale è
l’offesa alla persona e, dunque, è un’arma a tutti gli effetti.
Di certo, tuttavia, appare altrettanto evidente
che i coltelli, pur avendo una funzione principale diversa dall’offesa
alla persona, debbano essere considerati come “strumenti atti ad offendere”.
Questo è stato tradizionalmente l’orientamento
della giurisprudenza, con l’eccezione per i coltelli a scatto e per quelli
a lama pieghevole con dispositivo di blocco della medesima, che la Corte
di Cassazione, in due distinte occasioni, ha considerato delle vere e proprie
armi.
Per quanto riguarda i coltelli a scatto, con
circolare numero 559/C.7572.10179(17)1 il Ministero dell’Interno ha fatto
propria la sentenza della Cassazione e pertanto ritiene che siano da considerarsi
armi proprie.
La recente sentenza della Cassazione che ha
dichiarato armi proprie i coltelli a lama pieghevole con dispositivo di
blocco della medesima è sconcertante. Il blocco della lama è
stato inventato per ragioni di sicurezza, per evitare che la lama si ripieghi
improvvisamente e ferisca le dita di chi sta usando il coltello. Appare
a nostro giudizio insostenibile la tesi secondo cui la presenza di tale
dispositivo di blocco possa mutare la naturale destinazione del coltello
(si pensi ad esempio ad un Opinel che, nonostante la presenza del “Virobloc”,
rimane sempre un coltellino da lavoro che non ha proprio nulla dell’arma).
Si è detto che la differenza fra coltello
e pugnale risiede nel doppio filo che caratterizza quest’ultimo. Ci possono
essere dei casi dubbi quando, ad esempio, si è in presenza di una
parte seghettata della costa della lama (tipica dei coltelli da sopravvivenza).
Poiché il criterio di distinzione fra una categoria e l’altra è
la destinazione naturale dell’oggetto, la seghettatura serve per il taglio
di particolari materiali (ad esempio, quella a doppia fila di denti sfalsati
è tipica per segare il legno) e non per rendere il coltello più
lesivo, appare pertanto chiaro che quel coltello che presenta il filo da
un lato e la seghettatura dall’altro lato della lama rimane un coltello
e non un pugnale.
La detenzione
Il problema del porto
Note conclusive
Giurisprudenza
Cassazione, I, 19 ottobre 1985, n. 9300. Il “coltello da lancio” normalmente destinato ad uso sportivo (per il tiro al bersaglio), quale strumento da punta e taglio atto, sia occasionalmente, ad offendere, è qualificabile come arma impropria ai fini di cui all’art. 4 comma secondo seconda della legge 18 aprile 1975 n. 110.
Cassazione, I, 14 luglio 1993, n. 7011. Il coltello a serramanico può essere inteso anche in senso più lato, onnicomprensivo pure di quello a scatto, caratterizzato dalla incorporazione della lama all’interno del manico; sicché, ove manchi la speciale strutturazione dello scatto e del fissaggio della lama, il coltello la cui lama è semplicemente ripieghevole nel manico, ancorché chiamato a serramanico, non è esclusivamente destinato all’offesa alla persona, potendo normalmente essere impiegato negli usi più svariati, come quelli domestici, agricoli, sportivi, anche se, occasionalmente, può essere adoperato come arma, in tal senso impropria.
Cassazione, VI, 15 aprile 1975, n. 4143. È punibile ai sensi dell’art. 699 C.P. il porto del tipo “molletta”, poiché esso assume le caratteristiche di un pugnale o di uno stiletto. Invero, agli effetti dell’art. 39 del T.U. legge di P.S., sono considerate armi proprie, oltre tutte le armi da sparo, tutte le altre la cui destinazione è l’offesa alla persona e l’art. 45 del regolamento comprende espressamente fra gli strumenti da punta e taglio la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona i pugnali e gli stiletti, per i quali non è ammessa licenza.
Cassazione, I, 16 febbraio 1979, n. 1757. La cosiddetta “molletta”, cioè il coltello con apertura a scatto e la cui lama, una volta spiegata, rimane fissa, assumendo in tal modo le caratteristiche di un pugnale o stiletto, rientra nella categoria delle armi non da sparo per le quali non è consentito il porto in senso assoluto.
Cassazione, I, 29 ottobre 1981, n. 9526. Il coltello a “scrocco”, e cioè il coltello a serramanico con lama a scatto, definito anche “molletta” o a molla, deve considerarsi, agli effetti della legge penale, secondo la definizione della legge n. 585, secondo comma prima ipotesi C.P., “arma la cui destinazione naturale è l”offesa alla persona”, in quanto, secondo i dati dell’esperienza tratti dal contesto storico-geografico in cui si vive, appare destinato a tale uso e cioè ad aggredire ed offendere proprio per la fulmineità con la quale può farsene scattare la lama.
Cassazione, II, 31 ottobre 1981, n. 9691. Il coltello a scatto, detto anche molletta, costituisce arma propria che deve essere denunciata all’autorità di P.S. L’omissione della denuncia integra gli estremi del reato di cui all’art. 697 C.P.
Cassazione, V, 20 marzo 1981, n. 2417. L’art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110 stabilisce, abrogando il disposto dell’art. 42 della legge di P.S., che senza giustificato motivo non possano portarsi fuori della propria abitazione e della appartenenza di essa, fra l’altro, anche “strumenti da punta e da taglio atti ad offendere”. Non è perciò più necessario che un coltello per essere considerato arma presenti determinate dimensioni, così come era richiesto dalla precedente normativa. Trattandosi di uno strumento da punta o da taglio deve essere considerato alla luce della nuova legge arma impropria, poiché è oggetto che, pur non avendo come destinazione naturale l’offesa, è pur sempre idoneo a ledere e ad attentare all’incolumità personale.
Cassazione, I, 22 marzo 1986, n. 2356. Poiché l’art. 4 della legge 18 aprile n. 110, abrogando il disposto dell’art. 42 della legge di P.S., stabilisce che senza giustificato motivo non possono portarsi fuori della propria abitazione o dalle appartenenze di essa, tra i vari oggetti elencati anche “strumenti da punta o da taglio atti ad offendere”, non è più necessario che il coltello per essere considerato arma presenti determinate dimensioni, così come era richiesto nella precedente normativa.
Cassazione, I, 18 gennaio 1996, n. 580. Il reato di cui all’art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110 sussiste soltanto allorché sia, tra l’altro, provato che l’agente ha portato “senza giustificato motivo” fuori della propria abitazione qualcuno degli oggetti elencati nel detto articolo. E deve intendersi per motivo giustificativo del porto quello determinato da particolari esigenze dell’agente perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell’oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell’accadimento, alla normale funzione dello oggetto. Ne consegue che il porto di coltello da caccia e di coltello con cavaturaccioli da parte di chi si reca per diporto in zona boschiva è pienamente giustificato atteso che detti oggetti sono tra quelli che normalmente un soggetto porta con sé, allorquando si reca in gita in zona boschiva di montagna ove gli stessi possono essere utilmente usati.
Cass., VI, 22 dicembre 1989, n. 17777. Il porto di coltello è sempre proibito, a norma dell’art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110, a meno che non venga dimostrato il giustificato motivo, che, costituendo una eccezione alla configurabilità del reato, deve sottostare all’onere della prova incombente sull’imputato.
Cassazione, I, 15 gennaio 1987, n. 0254. Il porto di un coltello a serramanico è da ritenersi legittimo se detto oggetto deve essere impiegato nell’uso suo proprio e rimane tale per tutto il tempo di durata della attività e, quindi, all’assenza della abitazione. Ne consegue che non risponde di reato di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975 colui il quale, avendo portato con sé un coltello per adempiere al suo lavoro nei boschi, successivamente, e prima del rientro a casa, si ubriachi e lo esibisca in pubblico perché il fatto non costituisce reato.
Cassazione, I, 17 febbraio 1996, n.1901. In tema di reati concernenti le armi bianche, l’art. 699 cod. pen. si applica alle armi bianche proprie, mentre l’art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110 si applica agli oggetti atti ad offendere il cui porto non sia giustificato. Rientra nella categoria delle armi proprie non da sparo, con conseguente applicabilità dell’art. 699 cod. pen., un coltello che, pur essendo semplicemente a serramanico senza essere munito di un congegno di scatto, sia dotato di lama fissa e rimovibile solo mediante l’azionamento di apposito meccanismo, in tal modo assumendo la caratteristica propria di un pugnale o stiletto.
Cass. I, 25 maggio 1996, n. 5213. In materia di armi da punta e taglio, per quanto riguarda in particolare i coltelli, va operata una distinzione tra quelli muniti di lama non fissa, semplicemente azionabili a mano e privi di congegni meccanici che permettano l’irrigidimento della lama aperta sino a contrario comando manuale, e quelli, invece, che dispongono di congegni di quest’ultimo tipo, in grado di consentirne la fruibilità quali pugnali, stiletti e simili. Nella prima categoria rientrano gli arnesi da punta e taglio, il cui porto senza giustificato motivo è punito ai sensi dell’art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110; nella seconda le armi proprie non da sparo il cui possesso è sanzionato dagli artt. 697 e 699 cod. pen., a seconda che si tratti di detenzione illegale o di porto abusivo.
E' vietata la ripubblicazione anche parziale
del presente testo senza l'esplicito consenso dell'editore e dell'autore.