LEGALE
Tanto tuonò che piovve

Dopo un anno di proteste, appelli accorati e sdegni vari è finalmente pronto il regolamento per la liberalizzazione (parziale) delle armi ad aria compressa e delle repliche monocolpo ad avancarica

di Paolo Tagini
Le importanti novità normative riguardanti le armi ad aria compressa di potenza inferiore a 7,5 joule e alle repliche monocolpo delle armi ad avancarica, introdotte dalla legge Comunitaria 1999, erano finora rimaste inapplicate a causa della mancanza dell’apposito regolamento del ministero dell’Interno. Finalmente, sulla Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre u.s. è stato pubblicato l’agognato documento che,
dal giorno 19 ottobre 2001 in cui è entrato in vigore, dà finalmente piena applicazione alle norme introdotte dal legislatore di cui si è detto. Vediamo ora, in teoria, che cosa dovrebbe succedere; perché la pratica ? si sa come vanno le cose in Italia ? non sarà solo il prodotto delle leggi ma anche della prassi che s’instaurerà. Prendiamo prima in esame il caso delle armi ad aria compressa e quindi quello delle repliche monocolpo ad avancarica.

Definizione “dell’aria”
Le armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili sono dotati di un’energia cinetica non superiore a 7,5 joule, sono considerate “armi con modesta capacità offensiva” (così d’ora in poi le chiameremo). Il regolamento ribadisce che questa categoria non rientra nel novero delle armi comuni da sparo (di cui all’art. 2 della legge n. 110/1975). A fronte del fatto che la loro destinazione naturale non è certo l’offesa della persona (è incontestabile che siano destinate al tiro a segno o al tiro informale), si deve ritenere che le “armi con modesta capacità offensiva” non rientrino nella definizione di “arma” fornita dal combinato disposto degli articoli 585 e 704 del codice penale.
Il regolamento esclude di fatto che le “armi con modesta capacità offensiva” possano sparare a raffica. Per quanto riguarda le munizioni, sempre il regolamento precisa che è limitato ai “pallini inerti non idonei a contenere o trasportare altre sostanze o materiali”, il che significa che non potranno rientrare nelle “armi con modesta capacità offensiva” le pistole utilizzate per lo Splash Contact che sparano le “Paint Ball”, ossia delle palle di plastica riempite di vernice.
Le parti delle “armi con modesta capacità offensiva” non sono considerabili “parti di arma comune da sparo”. Infine, alle “armi con modesta capacità offensiva” non si applica l’obbligo del “tappo rosso”.

Come si ottiene la qualifica
La produzione e l’importazione delle “armi con modesta capacità offensiva” sono subordinate all’ottenimento di una sorta di “catalogazione”, la cui procedura è spiegata nell’art. 2 del regolamento; per ottenerla, il produttore o l’importatore deve rivolgersi al ministero dell’Interno. Nella documentazione che si deve produrre per ottenere la “catalogazione” è necessario anche un certificato relativo all’energia cinetica erogata dall’arma, rilasciato dal Banco Nazionale di Prova.
Sulle “armi con modesta capacità offensiva” devono essere impressi, in modo indelebile, la sigla od il marchio idonei ad identificarle nonché il numero progressivo di matricola. Deve inoltre essere apposto dal produttore o dall’importatore, dopo la verifica di conformità, uno specifico punzone, preventivamente depositato presso il Banco Nazionale di Prova, che ne certifica l’energia cinetica entro il limite consentito; sulle armi, con separato punzone, è apposto anche il numero della verifica di conformità attribuito dal Dipartimento della pubblica sicurezza. Quest’ultima norma lascia supporre che si arriverà a un bell’elenco di “numeri di conformità”, stretti parenti dei numeri di catalogo che oggi ben conosciamo. Ciò è molto importante ai fini contemplati nel punto successivo.

Chi già le possiede…
Chiunque già detenga delle “armi con modesta capacità offensiva” iscritte nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo ed intende avvalersi della normativa contenuta nel regolamento deve sottostare alla stessa procedura di “catalogazione” descritta in precedenza, fatta eccezione per la relazione tecnica corredata di disegni costruttivi e fotografie relativi all’arma ed alle parti di essa.
È però lecito ? a questo punto ? porsi la domanda seguente: se io possiedo un’“arma con modesta capacità offensiva” uguale a un’altra che ha già ottenuto il numero della verifica di conformità attribuito dal Dipartimento della P.S. (magari perché richiesto dal costruttore, dall’importatore o da un altro privato cittadino), che cosa devo fare? Fermo restando che il punzone che certifica l’energia cinetica entro il limite consentito deve essere tassativamente apposto dal Banco Nazionale di Prova (ciò è stabilito dall’art. 4, comma 2), è probabile ? siamo però nel campo delle illazioni ? che sarà sufficiente inviare l’arma al Banco per sistemare il tutto. Crediamo cioè che si ripeterà quanto accadde nel 1975, quando ? per effetto della legge n. 110 ? carrettate di armi ad aria compressa furono inviate al Banco Nazionale di Prova, tramite le armerie, perché vi fosse apposto il numero di matricola (prima di allora non obbligatorio). D’altra parte, l’unica altra soluzione ipotizzabile è che, ad esempio, le migliaia di possessori di Diana “35” (più o meno tutti, nella vita, ne abbiamo avuta una) inoltrino al ministero dell’Interno la stessa identica domanda per ottenere migliaia di verifiche di conformità, ovviamente tutte uguali, il che ci sembra francamente assurdo.
A nostro giudizio, avrà vita dura ? si fa ovviamente per dire ? solo chi possiede una “arma con modesta capacità offensiva” che non ha ancora ottenuto il numero della verifica di conformità attribuito dal Dipartimento della P.S., magari perché fuori di produzione da molto tempo. In questo caso non ci sono che due possibilità: continuare a detenerla come “arma comune da sparo” oppure sobbarcarsi la procedura ministeriale prevista dal regolamento.

Fabbricazione, importazione, esportazione
Per la fabbricazione e l’importazione (intesa come attività lavorativa) delle “armi con modesta capacità offensiva” è richiesta autorizzazione rilasciata dal questore (art. 31 del Tulps). Il privato cittadino che intende importare “armi con modesta capacità offensiva” in numero non superiore a tre per anno solare, deve munirsi di apposita licenza del questore; per quantitativi superiori serve la licenza del prefetto della provincia in cui l’interessato ha la propria residenza anagrafica.
Chi intende esportare delle “armi con modesta capacità offensiva” deve darne preventivo avviso scritto al questore della provincia da cui le armi sono spedite; se entro dieci giorni dal ricevimento dell’avviso non intervengono provvedimenti dell’Autorità di pubblica sicurezza, l’esportazione s’intende autorizzata.

Come si acquistano
La vendita per ragioni di commercio delle “armi con modesta capacità offensiva” è riservata a coloro che sono titolari dell’autorizzazione di polizia per il commercio di armi, i quali devono annotare nel loro registro delle operazioni giornaliere quanto segue: data dell’operazione, persona o ditta con la quale l’operazione è compiuta, specie, contrassegni e quantità delle armi acquistate o vendute e modalità con le quali l’acquirente ha dimostrato la propria identità personale.
Le “armi con modesta capacità offensiva” possono essere acquistate solo da maggiorenni muniti di valido documento di riconoscimento; sono consentiti la loro cessione e il comodato purché avvengano con scrittura privata tra maggiorenni. Non è però necessaria la scrittura privata qualora il comodato sia di durata non superiore a quarantotto ore.

Non si denunciano
La detenzione delle “armi con modesta capacità offensiva” non è sottoposta all’obbligo di denuncia; possono inoltre essere detenute in numero illimitato e dunque “non fanno cumulo” con altre armi comuni da sparo eventualmente detenute.

Come si possono usare
Per il porto delle “armi con modesta capacità offensiva” non è richiesta licenza dell’Autorità di pubblica sicurezza; esse non possono essere portate fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa senza giustificato motivo. Non possono, inoltre, essere portate in riunioni pubbliche.
L’utilizzo delle “armi con modesta capacità offensiva” è consentito ai maggiori d’età o ai minori assistiti da soggetti maggiorenni, fatta salva la deroga per il tiro a segno nazionale, in poligoni o luoghi privati non aperti al pubblico nel rispetto delle norme di pubblica sicurezza.
Il trasporto delle “armi con modesta capacità offensiva” deve essere effettuato usando la massima diligenza; esse debbono essere trasportate scariche, inserite in custodia.

Quali armi ad avancarica?
L’art. 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ha modificato l’art. 2 della nota legge n. 110/1975 in modo che le repliche a colpo singolo di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890 non siano più considerate “armi comuni da sparo”. Il regolamento del ministero dell’Interno precisa ulteriormente che tali armi devono utilizzare per il funzionamento munizioni costituite da polvere nera (o equivalente) e palla o pallini di piombo; il tutto deve essere introdotto dalla volata o dalla parte anteriore della camera di scoppio. Il sistema di accensione può essere a miccia e/o a pietra e/o a capsula.
Si precisa ulteriormente che debbono essere armi portatili. Rientrano sicuramente nella categoria le pistole e i fucili a colpo singolo, ma c’è da chiedersi se rientrino anche quei modellini ad avancarica, di produzione attuale, riproducenti un cannone antico: la formulazione delle norme indurrebbe a credere di sì.
Le parti delle repliche a colpo singolo di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890 non sono considerabili “parti di arma comune da sparo”.

Quali adempimenti
Sulle repliche a colpo singolo di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890 devono essere impressi la sigla od il marchio idonei ad identificarle nonché il numero progressivo di matricola. Il Banco Nazionale di Prova di Gardone Valtrompia accerta che le armi rechino le indicazioni prescritte e imprime uno speciale contrassegno con l’emblema della Repubblica italiana e la sigla di identificazione del Banco o della sezione.
Le repliche a colpo singolo di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890 prodotte all’estero recanti i punzoni di prova di uno dei banchi riconosciuti per legge in Italia non sono assoggettate alla presentazione al Banco di Prova di Gardone Valtrompia.
Oltre agli adempimenti di cui sopra, il Banco Nazionale di Prova verifica anche che il funzionamento delle repliche a colpo singolo di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890 sia conforme alle prescrizioni contenute nell’articolo 12 del regolamento.
I prototipi (si badi bene, solo i prototipi) delle repliche a colpo singolo di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890 prodotte all’estero sono sottoposti, a cura dell’importatore, alla verifica di funzionamento da parte del Banco Nazionale di Prova di cui si è detto. È vietata l’importazione di armi non conformi al prototipo sottoposto a verifica del Banco Nazionale di Prova.
Le repliche a colpo singolo di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890 non sono sottoposte a verifica di conformità da parte della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi.

Quasi uguale all’aria compressa
Per molti aspetti, il regime giuridico introdotto per le repliche a colpo singolo di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890 è uguale a quello delle “armi con modesta capacità offensiva” di cui abbiamo detto in precedenza. Per la precisione si applicano le stesse norme in materia di fabbricazione, importazione, esportazione, cessione e detenzione (anche le repliche a colpo singolo di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890 si detengono in numero illimitato e non si denunciano).
L’unica differenza sostanziale riguarda il porto, che è sottoposto alla normativa vigente per le armi comuni da sparo (e quindi è prescritta la titolarità di un porto d’armi adatto al tipo di arma). Il trasporto delle repliche a colpo singolo di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890, invece, si effettua liberamente, tenendo conto che deve essere effettuato usando la massima diligenza, con le armi scariche e inserite in custodia.

Chi le ha già
Sotto questo aspetto, purtroppo, il regolamento è del tutto latitante. Le repliche a colpo singolo di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890 attualmente detenute come armi comuni da sparo recano già la sigla o il marchio idonei a identificarle, il numero progressivo di matricola nonché il punzone di un Banco riconosciuto, che è uno dei requisiti posti dal regolamento. Ovviamente non possono essere state sottoposte alla verifica per controllare che il funzionamento sia conforme alle prescrizioni contenute nell’articolo 12 del regolamento, poiché non esisteva ancora tale previsione di legge.
Che cosa succederà? Tutti quanti dovranno spedire al Banco il loro fucile o la loro pistola per fare controllare che sia di modello e/o tipologia anteriore al 1890 oppure si riuscirà a trovare una soluzione “per categorie”? Considerando serenamente le cose, dobbiamo ricordare che le armi ad avancarica non sono sottoposte all’obbligo della catalogazione; ciò nonostante il ministero dell’Interno ha individuato parecchi modelli di pistole e fucili, classificandoli “per uso sportivo”. Il neonato regolamento che stiamo esaminando riconosce alle repliche a colpo singolo di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890 costruite all’estero la possibilità che il solo prototipo passi dal Banco per la verifica delle caratteristiche (al contrario, tutti gli esemplari costruiti ex novo in Italia dovranno comunque passare dal Banco per gli altri noti motivi). Tutto ciò considerato, non sarebbe possibile che il ministero dell’Interno, tenendo conto dei pareri espressi via via dal Banco, stilasse un elenco dei modelli delle repliche a colpo singolo di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890 conformi alla norma?

Note conclusive
A caldo ci sentiamo di affermare che le norme chiare e direttamente applicabili restano un miraggio per la povera Italia: il sistema vigente va troppo bene così com’è, perché dà adeguate garanzie di prosperità ad avvocati e magistrati, nonché un lavoro sicuro ad una pletora di figure minori che popolano il mondo della giustizia. Da una legge che pare scritta con il fondo della schiena non poteva che nascere un regolamento macchinoso e complesso; il ministero ha certamente fatto del suo meglio, ma con simili premesse il risultato non poteva certo essere soddisfacente. È però inutile stare lì a lamentarsi: cerchiamo di considerare i lati buoni di questa riforma, che non mancano.
La norma entrerà veramente a regime solo quando costruttori e importatori avranno espletato le varie pratiche ministeriali e i primi esemplari di “armi con modesta capacità offensiva” e di repliche a colpo singolo di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890 appariranno finalmente sul mercato. Da quel momento ? secondo la nostra capacità di fare previsioni ? si aprirà qualche prospettiva anche per gli attuali detentori di queste armi, che dovrebbero riuscire a trarre i benefici concessi dalla nuova norma con costi e difficoltà ragionevoli. Di certo, il lavoro del Banco Nazionale di Prova e, in misura minore, della Commissione pare destinato ad aumentare. In ultimo, non ci resta che sperare nel più classico dei toccasana: la circolare esplicativa del ministero dell’Interno!

LA LEGGE ISTITUTIVA
Art. 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526
(Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee ? Legge comunitaria 1999).
Art. 11 (Modifiche all’art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e altre disposizioni in materia di armi con modesta capacità offensiva)
1. All’art. 2, primo comma, lettera h) della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo le parole: “modelli anteriori al 1890” sono aggiunte le seguenti: “fatta eccezione per quelle a colpo singolo”.
2. All’art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, le parole: “le armi ad aria compressa sia lunghe sia corte” sono sostituite dalle seguenti: “le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un’energia cinetica superiore a 7,5 joule,”.
 3. Al fine di pervenire ad un più adeguato livello di armonizzazione della normativa nazionale a quella vigente  negli altri Paesi comunitari e di integrare la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, nel pieno rispetto delle esigenze di tutela della sicurezza pubblica il Ministro dell'interno, con proprio regolamento da emanare nel termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta una disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un’energia cinetica non superiore a 7,5 joule.
3-bis. Le repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo, sono assoggettate, in quanto applicabile, alla disciplina vigente per le armi ad aria compressa o gas compressi i cui proiettili erogano un’energia cinetica inferiore od uguale a 7,5 joule.
4. Le sanzioni di cui all’art. 34 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non si applicano alle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un’energia cinetica non superiore a 7,5 joule.
5. Il regolamento di cui al comma 3 deve essere conforme ai seguenti criteri:
a) la verifica di conformità è effettuata dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, accertando in particolare che l’energia cinetica non superi 7,5 joule. I produttori e gli importatori sono tenuti a immatricolare gli strumenti di cui al presente articolo. Per identificare gli strumenti ad aria compressa è utilizzato uno specifico punzone da apporre ad opera e sotto la responsabilità del produttore o dell’eventuale importatore, che ne certifica l’energia entro il limite consentito;
b) l’acquisto delle armi ad aria compressa di cui al presente articolo è consentito a condizione che gli acquirenti siano maggiorenni e che l’operazione sia registrata da parte dell’armiere;
c) la cessione e il comodato degli strumenti di cui alle lettere a) e b) sono consentiti fra soggetti maggiorenni. È fatto divieto di affidamento a minori, con le deroghe vigenti per il tiro a segno nazionale. L’utilizzo di tali strumenti in presenza di maggiorenni è consentito nel rispetto delle norme di pubblica sicurezza;
d) per il porto degli strumenti di cui al presente articolo non vi è obbligo di autorizzazione dell’Autorità di pubblica sicurezza. L’utilizzo dello strumento è consentito esclusivamente a maggiori di età o minori assistiti da soggetti maggiorenni, fatta salva la deroga per il tiro a segno nazionale, in poligoni o luoghi privati non aperti al pubblico;
e) restano ferme le norme riguardanti il trasporto degli strumenti di cui al presente articolo, contenute nelle disposizioni legislative atte a garantire la sicurezza e l’ordine pubblico.
6. Nel regolamento di cui al comma 3 sono prescritte specifiche sanzioni amministrative per i casi di violazione degli obblighi contenuti nel presente articolo.

IL REGOLAMENTO
Decreto del Ministero dell’Interno 9 agosto 2001, n. 362, “Regolamento recante la disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano un’energia cinetica non superiore a 7,5 joule e delle repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo”.
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2001)

Art. 1. (Definizione)
1. Le armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili sono dotati di un’energia cinetica, misurata all’origine, non superiore a 7,5 joule, sono armi con modesta capacità offensiva non assimilate alle armi comuni da sparo.
2. Le armi di cui al comma 1 possono utilizzare esclusivamente il funzionamento semiautomatico od a ripetizione semplice ordinaria e sono destinate al lancio di pallini inerti non idonei a contenere o trasportare altre sostanze o materiali.

Art. 2. (Verifica di conformità)
1. La produzione e l’importazione delle armi di cui all’articolo 1 è subordinata alla preventiva verifica di conformità da parte della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi.
2. La verifica di conformità è effettuata sulla base dei disegni e delle caratteristiche indicate nella domanda ovvero sulla base dei prototipi ove ritenuto necessario.
3. La domanda succitata, conforme all’imposta di bollo, deve essere indirizzata al Ministero dell’interno, ufficio per l’amministrazione generale del Dipartimento della pubblica sicurezza ? Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale, e deve contenere le indicazioni relative alle generalità, se persona fisica e la ditta, la ragione o la denominazione sociale se impresa, del produttore e dell'importatore, il relativo domicilio o sede nonché le caratteristiche dell’arma, quali: tipo, denominazione, Stato o Stati
in cui essa è prodotta o da cui è importata, calibro, numero delle canne e relativa lunghezza, lunghezza minima, sistema di funzionamento e ogni altra particolarità strutturale dell’arma. Il richiedente dovrà precisare se intende produrre o importare l’arma,
indicandone in quest’ultimo caso la fabbrica e lo Stato di provenienza.
4. Alla domanda devono essere allegate:
a) una relazione tecnica, corredata di disegni costruttivi e fotografie relativi all’arma ed alle parti di essa, con sottoscrizione autenticata del richiedente a norma dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
 b) una certificazione dell’energia cinetica erogata, misurata all’origine, rilasciata dal Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia, direttamente o a mezzo delle sue sezioni.
5. L’esibizione del prototipo o esemplare, ove ritenuto necessario, è effettuata a richiesta della Commissione. Nella domanda devono essere indicate le generalità della persona incaricata dell’esibizione e del ritiro del prototipo o esemplare eventualmente richiesto.
6. Le risultanze della verifica di conformità sono comunicate al soggetto richiedente di cui al comma 3 entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda.
7. Alla procedura di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quanto previsto al comma 4, lettera a), soggiace altresì chiunque detenga le armi di cui all’articolo 1 iscritte nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo ed intende avvalersi della normativa contenuta nel presente regolamento.

Art. 3. (Immatricolazione)
1. Sulle armi di cui all’articolo 1 devono essere impressi i segni identificativi previsti dall'articolo 11, comma primo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, fatta eccezione per il numero di iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Art. 4. (Punzone di identificazione)
1. Sulle armi di cui all’articolo 1 è apposto dal produttore o dall'importatore, dopo la verifica di conformità, uno specifico punzone, preventivamente depositato presso il Banco nazionale di prova, che ne certifica l’energia cinetica entro il limite consentito; sulle armi con separato punzone è apposto il numero della verifica di conformità attribuito dal Dipartimento della pubblica sicurezza.
2. I soggetti indicati all’articolo 2, comma 7, ivi compresi coloro che importano le armi per ragioni diverse dal commercio, devono chiedere l’apposizione dello specifico punzone da parte del Banco nazionale di prova.

Art. 5. (Fabbricazione ed importazione)
1. La fabbricazione e l’importazione delle armi di cui all'articolo 1 sono soggette all’autorizzazione prevista dall’articolo 31 del regio decreto n. 773/1931. L’importazione è altresì soggetta al disposto di cui all’articolo 12, comma primo,
della legge n. 110/1975.
2. Le domande dirette ad ottenere l’autorizzazione per fabbricare od importare devono contenere le indicazioni stabilite dall’articolo 46 del regio decreto n. 635/1940.

Art. 6. (Esportazione)
1. Chiunque intende esportare le armi di cui all’articolo 1 deve darne preventivo avviso scritto al questore della provincia da cui le armi sono spedite.
2. L’avviso deve contenere l’indicazione del marchio o sigla, modello, calibro, matricola e numero delle armi oggetto dell’esportazione.
3. Per la sola matricola è possibile effettuare l’avviso all’atto della spedizione.
4. Del ricevimento dell’avviso di cui ai commi 2 e 3 viene rilasciata ricevuta.
5. Se entro dieci giorni dal ricevimento dell’avviso di cui al comma 2 non intervengono provvedimenti dell'Autorità' di pubblica sicurezza l’esportazione si intende autorizzata.

Art. 7. (Cessione)
1. La cessione per ragioni di commercio delle armi di cui all'articolo 1 è consentita a coloro che sono titolari dell’autorizzazione di polizia per il commercio di armi, prevista dall’articolo 31 del regio decreto n. 773/1931.
2. I commercianti di armi provvedono all’annotazione nel registro delle operazioni giornaliere di cui all'articolo 35 del regio decreto n. 773/1931, con le modalità previste dall’articolo 54 del regio decreto n. 635/1940, dei seguenti elementi: data dell’operazione, persona o ditta con la quale l’operazione è compiuta, specie, contrassegni e quantità delle armi acquistate o vendute e modalità con le quali l’acquirente ha dimostrato la propria identità personale.
3. Le armi di cui all’articolo 1 possono essere acquistate da soggetti maggiorenni muniti di valido documento di riconoscimento.
4. Sono consentiti la cessione ed il comodato delle armi di cui all’articolo 1, purché avvengano con scrittura privata tra soggetti maggiorenni. Non è necessaria la scrittura privata nel comodato a termine di durata non superiore a quarantotto ore.
5. La vendita per corrispondenza è regolata dal disposto dell’articolo 17 della legge n. 110/1975.
6. La vendita nelle aste pubbliche è consentita nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4.
7. È fatto divieto dell’affidamento a minori delle armi di cui all'articolo 1.

Art. 8. (Detenzione)
1. La detenzione delle armi di cui all'articolo 1 non è sottoposta all’obbligo di denuncia previsto dall’articolo 38 del regio decreto n. 773/1931. Per tali armi non si applicano i limiti alla detenzione previsti per le armi comuni da sparo dall'articolo 10, comma sesto, della legge n. 110/1975.

Art. 9. (Porto)
1. Il porto delle armi di cui all’articolo 1 non è sottoposto ad autorizzazione dell’Autorità di pubblica sicurezza.
2. Le armi di cui al comma 1 non possono essere portate fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa senza giustificato motivo. Non possono, inoltre, essere portate in riunioni pubbliche.
3. L'utilizzo delle armi di cui al comma 1 è consentito esclusivamente a maggiori di età o minori assistiti da soggetti maggiorenni, fatta salva la deroga per il tiro a segno nazionale, in poligoni o luoghi privati non aperti al pubblico.

Art. 10. (Trasporto)
1. Il trasporto delle armi di cui all’articolo 1 deve essere effettuato usando la massima diligenza.
2. Le armi devono essere trasportate scariche, inserite in custodia.

Art. 11. (Parti d’arma)
1. Le parti delle armi di cui all'articolo 1 non si considerano parti di arma comune da sparo.

Titolo II
Repliche di armi antiche ad avancarica a colpo singolo
Art. 12. (Definizione)
1. Le repliche di armi antiche ad avancarica a colpo singolo di modello e/o tipologia anteriore al 1890 utilizzano per il funzionamento a fuoco munizionamento costituito da polvere nera, od equivalente, palla o pallini di piombo, che vengono introdotti singolarmente nella canna dalla volata o dalla parte anteriore della camera di scoppio; esse sono dotate di un sistema di accensione a miccia e/o a pietra e/o a capsula e sono portatili.

Art. 13. (Immatricolazione e verifica di funzionamento)
1. Alle armi di cui all’articolo 12 si applicano le disposizioni dell’articolo 11 della legge n. 110/1975, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, fatta eccezione del riferimento all’iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, salvo quanto previsto dal successivo comma 3.
2. Il Banco nazionale di prova oltre agli adempimenti di cui all’articolo 11 della legge n. 110/1975, verifica che il funzionamento delle armi di cui al comma 1 sia conforme alle prescrizioni contenute nell’articolo 12; a tal fine, ove ritenuto necessario, può avvalersi della consulenza dell’esperto di cui all’articolo 32, comma nono, della legge n. 110/1975.
3. I prototipi delle armi di cui al comma 1 prodotte all’estero, sono sottoposti a cura dell’importatore alla verifica di funzionamento da parte del Banco nazionale di prova, prevista dal comma 2. È vietata l’importazione di armi non conformi al prototipo sottoposto a verifica del Banco Nazionale di Prova.
4. Le armi di cui al comma 1 non sono sottoposte a verifica di conformità da parte della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi.

Art. 14. (Porto)
1. Il porto delle armi di cui all’articolo 12 è sottoposto alla normativa vigente per le armi comuni da sparo.

Art. 15. (Disposizioni applicabili)
1. Per quanto non previsto nel presente titolo, trovano applicazione le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7, 8, 10 e 11.

Titolo III
Infrazioni al regolamento
Art. 16. (Sanzioni)
1. La violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli dal 17-bis al 17-sexies del regio decreto n. 773/1931.
3. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 17-ter del regio decreto n. 773/1931, quando è accertata una violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l’obbligo del rapporto previsto dall’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione o, se il fatto non concerne attività soggette ad autorizzazione, al questore.

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