Allegato  "A" al n. 9109
di rep. en 2091 di racc.

STATUTO

ARVU NAZIONALE

Associazione Nazionale tra gli appartenenti alle Polizie Locali

Titolo I

Costituzione e finalità

Articolo 1

È costituita l'Associazione per le Polizie Locali d'Italia avente per sigla ARVU NAZIONALE (Associazione Nazionale tra gli appartenenti alle Polizie Locali).

Articolo 2

a) L'Associazione non ha finalità di lucro ed ha un carattere indipendente, pertanto non è legata in alcun modo a movimenti sindacali o a partiti politici

Articolo 3

L'Associazione si propone di:

  1. tutelare e difendere, in ogni campo, gli interessi degli appartenenti alle Polizie Locali per la migliore qualificazione professionale degli stessi rappresentandoli nei confronti della Pubblica Amministrazione, di tutte le istituzioni, nonché di qualsiasi autorità, sia essa persona giuridica o fisica;

  2. promuovere o coordinare qualsiasi attività diretta a conseguire la migliore organizzazione dei servizi e della conseguente condizione di lavoro della Polizia Locale;

  3. promuovere e curare, nell'ambito delle finalità statutarie, la propria azione stabilendo le direttive ed i criteri da seguire per l'attuazione dei programmi miranti all'elevazione professionale e culturale nonché alla risoluzione, a tutti i livelli, dei problemi degli appartenenti alle Polizie Locali;

  4. prendere ogni iniziativa a favore dei propri soci e svolgere qualsiasi attività utile ed opportuna per il conseguimento di ogni finalità relativa allo scopo statutario;

  5. fornire consulenza agli associati nelle controversie inerenti fatti e cose che siano emerse o accadute nell'espletamento del servizio d'istituto;

  6. difendere gli associati per l'attività svolta all'interno dell'ARVU NAZIONALE o Associazioni aderenti, in tutti quei casi che saranno ritenuti meritevoli di tutela dagli organi direttivi dell'ARVU NAZIONALE;

  7. procedere ad incontri con OO.SS. a tutti i livelli ogni qual volta sarà ritenuto necessario;

  8. portare a conoscenza delle Amministrazioni, delle forze politiche e sindacali le istanze ed i problemi delle Polizie Locali, promovendo anche dibattiti, assemblee e documenti e quanto altro si reputi necessario dagli organi direttivi dell'Associazione.

Titolo II

Soci

Articolo 4

Sono ammessi a far parte dell'ARVU NAZIONALE:

  1. coloro che si trovano in attività di servizio nella Polizia Locale, i pensionati o associazioni, nonché quelle persone estranee che per motivi vari abbiano dato lustro all'Associazione con effettivo impegno alla vita della stessa; costoro saranno accettati dall'Associazione su delibera della Giunta Esecutiva come soci onorari e solo a titolo onorifico;

  2. le Associazioni Locali a tutti i livelli (Regione, Provincia, Comune, ecc.) che si ispirino nel loro Statuto ai principi esposti nel precedente art. 3 e siano ammesse secondo la normativa del successivo art. 5.

  3. sono ammessi inoltre, a far parte dell'Associazione, anche soci simpatizzanti.

Articolo 5

Per far parte dell'Associazione è necessario sottoscrivere domanda di ammissione seguita dal versamento della quota sociale, o da impegno per ritenuta mensile su cedolino stipendio, che sarà stabilita dal Consiglio Direttivo. Le Associazioni Locali che intendono aderire all'ARVU NAZIONALE devono rivolgere domanda scritta al Segretario Generale corredata dai seguenti documenti:

  1. Copia del loro Statuto;

  2. Elenco componenti organi direttivi;

  3. Indicazione delle organizzazioni o associazioni con le quali siano in rapporto;

  4. Dichiarazione di aver preso conoscenza dello Statuto dell'ARVU NAZIONALE.

Articolo 6

L'appartenenza all'Associazione dovrà risultare da apposito registro, tenuto a cura del Responsabile Amministrativo che provvederà a rilasciare a ciascun iscritto tessera numerata progressivamente. Le Associazioni aderenti all'ARVU NAZIONALE, pur mantenendo la loro autonomia amministrativa, dovranno scrivere sulle tessere dei propri soci la dizione "Aderente all'ARVU NAZIONALE" e comunicare al Responsabile Amministrativo dell'ARVU NAZIONALE i dati anagrafici, qualifica del socio e relativo numero di tessera.

Articolo 7

Ogni singola Associazione aderente che si trovasse nella necessità di dover adeguare il proprio Statuto a situazioni locali, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Giunta Esecutiva dell'ARVU NAZIONALE ed attendere l'approvazione di procedere alla modifica. inoltre deve dare comunicazione al Segretario Generale di eventuali cambiamenti degli Organi Direttivi entro e non oltre 30 giorni dalla relativa votazione.

Titolo III

Organi dell'ARVU NAZIONALE

Articolo 8

Sono organi dell'ARVU NAZIONALE:

  1. il Congresso Nazionale;

  2. il Consiglio Direttivo Nazionale;

  3. la Giunta Esecutiva;

  4. il Presidente;

  5. il Direttore Generale;

  6. il Segretario Generale;

  7. il Collegio dei Revisori dei Conti;

  8. il Collegio dei Probiviri.

Articolo 9

Il Congresso Nazionale è l'organo massimo deliberante dell'ARVU NAZIONALE e si riunisce in via ordinaria ogni 5 anni, salvo le convocazioni straordinarie.

Fanno parte del Congresso Nazionale con diritto di voto:

  1. i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale uscente;

  2. i Soci Fondatori;

  3. i Delegati regionali nella proporzione di 1 ogni 100 iscritti o frazione di essi;

  4. un rappresentante ogni 100 (o frazione di essi) iscritti di ogni associazione aderente.

Il Consiglio Nazionale dà indirizzi di politica organizzativa e programmatica e può apportare modifiche allo Statuto con votazione della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso.

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo Nazionale è investito di tutti i più ampi poteri, senza alcuna limitazione tranne che per le materie di competenza del Congresso Nazionale. In particolare:

  1. cura l'attuazione delle linee programmatiche del Congresso Nazionale per il più idoneo conseguimento degli scopi dell'Associazione;

  2. è competente a decidere su qualsiasi atto di ordinaria amministrazione;

  3. delibera, su proposta dei Probiviri, con motivazione scritta ed a maggioranza dei presenti, l'espulsione dell'associato; in seconda convocazione l'adunanza è valida quando sia presente almeno 1/3 dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera con la maggioranza dei presenti.

Esso si riunisce almeno una volta all'anno in via ordinaria.

Il Consiglio Direttivo Nazionale elegge i rappresentanti regionali dell'Associazione.

Nella prima riunione del Consiglio Direttivo i Consiglieri ed i Soci Fondatori che ne fanno parte di diritto eleggono fra loro il Presidente, i Vicepresidenti, il Direttore Generale, il Segretario Generale, il Responsabile Amministrativo, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri.

Non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo Nazionale esponenti di sindacato a livello nazionale.

Ogni Consigliere impossibilitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, può farsi rappresentare da sostituto (comunque iscritto all'ARVU NAZIONALE) per mezzo di delega sottoscritta e nominativa. Non è ammessa più di una delega per persona.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Segretario Generale, mediante avviso recante l'ordine del giorno ed inviato a ciascun membro dei Consiglio almeno 10 giorni prima della data fissata.

Il Consiglio Direttivo Nazionale può altresì essere convocato su richiesta di 2/3 dei componenti il Consiglio stesso.

In caso di convocazione straordinaria, il Consiglio stesso viene convocato con un preavviso di almeno 5 giorni o 2 giorni via fax

il Consiglio Direttivo Nazionale è formato dai rappresentanti regionali o propri delegati, oltre ai Soci Fondatori.

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, firma gli atti ed i provvedimenti con potestà di delega.

Convoca e presiede il Consiglio Direttivo Nazionale ed il Congresso Nazionale.

Il Direttore Generale cura tutti i rapporti esterni dell'Associazione.

Il Segretario Generale cura i rapporti organizzativi e programmatici dell'Associazione.

Articolo 11

La Giunta Esecutiva, composta dal Presidente, dal Direttore Generale, dal Segretario Generale, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo ed adotta i provvedimenti urgenti.

Articolo 12

Il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri, eletti dal Consiglio Direttivo, si compongono di 3 membri ciascuno, iscritti all'Associazione, tra loro eleggono il Presidente, possono partecipare ai lavori del Consiglio Direttivo Nazionale.

I Revisori dei Conti hanno il compito di controllare i registri e le scritture contabili e, in genere, la gestione economica dell'Associazione, presentando al Consiglio Direttivo apposita relazione annuale.

Articolo 13

I Probiviri hanno il compito di dirimere le controversie tra gli iscritti e l'Associazione.

Titolo IV

Strutture Decentrate

Articolo 14

L'ARVU NAZIONALE si articola sul piano territoriale in Sezioni Regionali, le quali perseguono gli scopi di cui all'art. 3.

 15

Ogni Sezione Regionale avrà un Comitato Esecutivo, nominato dal Presidente Regionale, che oltre ad esplicare quanto previsto dall'art. 3, provvederà al coordinamento delle varie Provincie e/o comprensori.

Il Comitato Esecutivo regionale invia annualmente al Direttore Generale un documento da cui risulta la propria attività.

Titolo V

Fondi Sociali

Patrimonio - Bilancio

Articolo 16

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

  1. contributi versati da ciascun socio e dalle associazioni aderenti;

  2. contributi volontari, sovvenzioni, lasciti, sponsorizzazioni;

  3. tutti i beni mobili ed immobili che verranno acquistati o verranno comunque in possesso dell'Associazione.

Articolo 17

Gli esercizi finanziari si chiudono al 31 dicembre di ogni anno e devono essere approvati entro il 1 semestre successivo dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Poiché l'Associazione non ha scopi di lucro, gli eventuali attivi di gestione saranno accantonati e destinati alle spese nell'anno successivo.

Articolo 18

L'Associazione ha durata fino al 2050 (duemilacinquanta).

Articolo 19

Tutto quanto non previsto dal presente Statuto è rinviato al successivo eventuale regolamento di esecuzione redatto dalla Giunta Esecutiva.

F.TO:

MARCHETTI ANGELO

ANGELI ANNA LAURA

MARRACINO ALDO

BADIOLI ENRICO

MARRETTA GIUSEPPE

BERNABEI MARCO

MARTINO LEANDRA

BRACCI GIUSEPPE

NICOLI ROBERTA

CARONES LORENZO

NOCCIOLI ROBERTO

CIPRIANI CARLO

ORTU MEMEZIO

COLANTUONO OLINDO

PEZZUTTI GUIDO

CORDOVA MAURO

PIACENTI COSTANTINO

DAMIANI CLAUDIO

PINZI DIVIO

DANIELE CESARE

POMPILI PATRIZIO

DELLI SANTI STEFANO

PROCACCI REMO

DI IORIO LILIANA

RASCIONI MARCELLO

DINQJA DOMENICO

REGINA VINCENZO

DI LELLA CRESCENZO

RONCI SANDRO

FORCONE PRIMO

ROTONDA PASQUALE

GALANTI ALBERTO

SCARPONI DANILO

GIAMMEI STEFANO

SCUTELLA AURELIO

GUIDOBALDI MAURIZIO

TAMBURO FRANCO

LATTANZI CLAUDIO

RANIERO VARZI – NOTAIO

Registrato a Roma, Atti Pubblici, il 30 dicembre 1998

Roma, lì 30 dicembre 1998

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