Allegato "A" al n. 9109 di rep. en 2091 di racc.
STATUTO
ARVU NAZIONALE
Associazione Nazionale tra gli appartenenti alle Polizie Locali
Titolo I
Costituzione e finalità
Articolo 1
È costituita l'Associazione per le Polizie Locali d'Italia avente per sigla ARVU NAZIONALE
(Associazione Nazionale tra gli appartenenti alle Polizie Locali).
Articolo 2
a) L'Associazione non ha finalità di lucro ed ha un carattere indipendente, pertanto non
è legata in alcun modo a movimenti sindacali o a partiti politici
Articolo 3
L'Associazione si propone di:
tutelare e difendere, in ogni campo, gli interessi degli appartenenti alle
Polizie Locali per la migliore qualificazione professionale degli stessi rappresentandoli nei confronti della Pubblica Amministrazione, di tutte
le istituzioni, nonché di qualsiasi autorità, sia essa persona giuridica o fisica;
promuovere o coordinare qualsiasi attività diretta a conseguire la
migliore organizzazione dei servizi e della conseguente condizione di lavoro della Polizia Locale;
promuovere e curare, nell'ambito delle finalità statutarie, la propria
azione stabilendo le direttive ed i criteri da seguire per l'attuazione dei programmi miranti all'elevazione professionale e culturale nonché alla
risoluzione, a tutti i livelli, dei problemi degli appartenenti alle Polizie Locali;
prendere ogni iniziativa a favore dei propri soci e svolgere qualsiasi
attività utile ed opportuna per il conseguimento di ogni finalità relativa allo scopo statutario;
fornire consulenza agli associati nelle controversie inerenti fatti e cose
che siano emerse o accadute nell'espletamento del servizio d'istituto;
difendere gli associati per l'attività svolta all'interno dell'ARVU
NAZIONALE o Associazioni aderenti, in tutti quei casi che saranno ritenuti meritevoli di tutela dagli organi direttivi dell'ARVU NAZIONALE;
procedere ad incontri con OO.SS. a tutti i livelli ogni qual volta sarà ritenuto necessario;
portare a conoscenza delle Amministrazioni, delle forze politiche e
sindacali le istanze ed i problemi delle Polizie Locali, promovendo anche dibattiti, assemblee e documenti e quanto altro si reputi necessario dagli organi direttivi dell'Associazione.
Titolo II
Soci
Articolo 4
Sono ammessi a far parte dell'ARVU NAZIONALE:
coloro che si trovano in attività di servizio nella Polizia Locale, i
pensionati o associazioni, nonché quelle persone estranee che per motivi vari abbiano dato lustro all'Associazione con effettivo impegno
alla vita della stessa; costoro saranno accettati dall'Associazione su delibera della Giunta Esecutiva come soci onorari e solo a titolo onorifico;
le Associazioni Locali a tutti i livelli (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
che si ispirino nel loro Statuto ai principi esposti nel precedente art. 3 e siano ammesse secondo la normativa del successivo art. 5.
sono ammessi inoltre, a far parte dell'Associazione, anche soci simpatizzanti.
Articolo 5
Per far parte dell'Associazione è necessario sottoscrivere domanda di ammissione
seguita dal versamento della quota sociale, o da impegno per ritenuta mensile su cedolino stipendio, che sarà stabilita dal Consiglio Direttivo. Le Associazioni Locali che
intendono aderire all'ARVU NAZIONALE devono rivolgere domanda scritta al Segretario Generale corredata dai seguenti documenti:
Copia del loro Statuto;
Elenco componenti organi direttivi;
Indicazione delle organizzazioni o associazioni con le quali siano in rapporto;
Dichiarazione di aver preso conoscenza dello Statuto dell'ARVU NAZIONALE.
Articolo 6
L'appartenenza all'Associazione dovrà risultare da apposito registro, tenuto a cura del
Responsabile Amministrativo che provvederà a rilasciare a ciascun iscritto tessera numerata progressivamente. Le Associazioni aderenti all'ARVU NAZIONALE, pur
mantenendo la loro autonomia amministrativa, dovranno scrivere sulle tessere dei propri soci la dizione "Aderente all'ARVU NAZIONALE" e comunicare al Responsabile
Amministrativo dell'ARVU NAZIONALE i dati anagrafici, qualifica del socio e relativo numero di tessera.
Articolo 7
Ogni singola Associazione aderente che si trovasse nella necessità di dover adeguare il
proprio Statuto a situazioni locali, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Giunta Esecutiva dell'ARVU NAZIONALE ed attendere l'approvazione di procedere alla
modifica. inoltre deve dare comunicazione al Segretario Generale di eventuali cambiamenti degli Organi Direttivi entro e non oltre 30 giorni dalla relativa votazione.
Titolo III
Organi dell'ARVU NAZIONALE
Articolo 8
Sono organi dell'ARVU NAZIONALE:
il Congresso Nazionale;
il Consiglio Direttivo Nazionale;
la Giunta Esecutiva;
il Presidente;
il Direttore Generale;
il Segretario Generale;
il Collegio dei Revisori dei Conti;
il Collegio dei Probiviri.
Articolo 9
Il Congresso Nazionale è l'organo massimo deliberante dell'ARVU NAZIONALE e si
riunisce in via ordinaria ogni 5 anni, salvo le convocazioni straordinarie.
Fanno parte del Congresso Nazionale con diritto di voto:
i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale uscente;
i Soci Fondatori;
i Delegati regionali nella proporzione di 1 ogni 100 iscritti o frazione di essi;
un rappresentante ogni 100 (o frazione di essi) iscritti di ogni associazione aderente.
Il Consiglio Nazionale dà indirizzi di politica organizzativa e programmatica e
può apportare modifiche allo Statuto con votazione della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso.
Articolo 10
Il Consiglio Direttivo Nazionale è investito di tutti i più ampi poteri, senza alcuna
limitazione tranne che per le materie di competenza del Congresso Nazionale. In particolare:
cura l'attuazione delle linee programmatiche del Congresso Nazionale
per il più idoneo conseguimento degli scopi dell'Associazione;
è competente a decidere su qualsiasi atto di ordinaria amministrazione;
delibera, su proposta dei Probiviri, con motivazione scritta ed a
maggioranza dei presenti, l'espulsione dell'associato; in seconda convocazione l'adunanza è valida quando sia presente almeno 1/3 dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera con la maggioranza dei presenti.
Esso si riunisce almeno una volta all'anno in via ordinaria.
Il Consiglio Direttivo Nazionale elegge i rappresentanti regionali dell'Associazione.
Nella prima riunione del Consiglio Direttivo i Consiglieri ed i Soci Fondatori
che ne fanno parte di diritto eleggono fra loro il Presidente, i Vicepresidenti, il Direttore Generale, il Segretario Generale, il Responsabile Amministrativo,
il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri.
Non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo Nazionale esponenti di sindacato a livello nazionale.
Ogni Consigliere impossibilitato a partecipare alle riunioni del Consiglio
Direttivo, può farsi rappresentare da sostituto (comunque iscritto all'ARVU NAZIONALE) per mezzo di delega sottoscritta e nominativa. Non è ammessa più di una delega per persona.
Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente o, in caso di
impedimento, dal Segretario Generale, mediante avviso recante l'ordine del giorno ed inviato a ciascun membro dei Consiglio almeno 10 giorni prima della data fissata.
Il Consiglio Direttivo Nazionale può altresì essere convocato su richiesta di
2/3 dei componenti il Consiglio stesso.
In caso di convocazione straordinaria, il Consiglio stesso viene convocato
con un preavviso di almeno 5 giorni o 2 giorni via fax
il Consiglio Direttivo Nazionale è formato dai rappresentanti regionali o
propri delegati, oltre ai Soci Fondatori.
Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di
fronte ai terzi ed in giudizio, firma gli atti ed i provvedimenti con potestà di delega.
Convoca e presiede il Consiglio Direttivo Nazionale ed il Congresso Nazionale.
Il Direttore Generale cura tutti i rapporti esterni dell'Associazione.
Il Segretario Generale cura i rapporti organizzativi e programmatici dell'Associazione.
Articolo 11
La Giunta Esecutiva, composta dal Presidente, dal Direttore Generale, dal Segretario
Generale, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo ed adotta i provvedimenti urgenti.
Articolo 12
Il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri, eletti dal Consiglio
Direttivo, si compongono di 3 membri ciascuno, iscritti all'Associazione, tra loro eleggono il Presidente, possono partecipare ai lavori del Consiglio Direttivo Nazionale.
I Revisori dei Conti hanno il compito di controllare i registri e le scritture
contabili e, in genere, la gestione economica dell'Associazione, presentando al Consiglio Direttivo apposita relazione annuale.
Articolo 13
I Probiviri hanno il compito di dirimere le controversie tra gli iscritti e l'Associazione.
Titolo IV
Strutture Decentrate
Articolo 14
L'ARVU NAZIONALE si articola sul piano territoriale in Sezioni Regionali, le quali
perseguono gli scopi di cui all'art. 3.
15
Ogni Sezione Regionale avrà un Comitato Esecutivo, nominato dal Presidente
Regionale, che oltre ad esplicare quanto previsto dall'art. 3, provvederà al coordinamento delle varie Provincie e/o comprensori.
Il Comitato Esecutivo regionale invia annualmente al Direttore Generale un
documento da cui risulta la propria attività.
Titolo V
Fondi Sociali
Patrimonio - Bilancio
Articolo 16
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
contributi versati da ciascun socio e dalle associazioni aderenti;
contributi volontari, sovvenzioni, lasciti, sponsorizzazioni;
tutti i beni mobili ed immobili che verranno acquistati o verranno
comunque in possesso dell'Associazione.
Articolo 17
Gli esercizi finanziari si chiudono al 31 dicembre di ogni anno e devono essere
approvati entro il 1 semestre successivo dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Poiché l'Associazione non ha scopi di lucro, gli eventuali attivi di gestione
saranno accantonati e destinati alle spese nell'anno successivo.
Articolo 18
L'Associazione ha durata fino al 2050 (duemilacinquanta).
Articolo 19
Tutto quanto non previsto dal presente Statuto è rinviato al successivo eventuale
regolamento di esecuzione redatto dalla Giunta Esecutiva.
F.TO:
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MARCHETTI ANGELO
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ANGELI ANNA LAURA
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MARRACINO ALDO
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BADIOLI ENRICO
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MARRETTA GIUSEPPE
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BERNABEI MARCO
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MARTINO LEANDRA
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BRACCI GIUSEPPE
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NICOLI ROBERTA
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CARONES LORENZO
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NOCCIOLI ROBERTO
|
CIPRIANI CARLO
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ORTU MEMEZIO
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COLANTUONO OLINDO
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PEZZUTTI GUIDO
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CORDOVA MAURO
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PIACENTI COSTANTINO
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DAMIANI CLAUDIO
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PINZI DIVIO
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DANIELE CESARE
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POMPILI PATRIZIO
|
DELLI SANTI STEFANO
|
PROCACCI REMO
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DI IORIO LILIANA
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RASCIONI MARCELLO
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DINQJA DOMENICO
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REGINA VINCENZO
|
DI LELLA CRESCENZO
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RONCI SANDRO
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FORCONE PRIMO
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ROTONDA PASQUALE
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GALANTI ALBERTO
|
SCARPONI DANILO
|
GIAMMEI STEFANO
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SCUTELLA AURELIO
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GUIDOBALDI MAURIZIO
|
TAMBURO FRANCO
|
LATTANZI CLAUDIO
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RANIERO VARZI – NOTAIO
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Registrato a Roma, Atti Pubblici, il 30 dicembre 1998
Roma, lì 30 dicembre 1998
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