STATUTO DELL'ASMAC
ASMAC
Associazione per la Prevenzione Sociale e per il Trattamento delle Malformazioni Congenite
Sede sociale, Direzione,
Amministrazione :

VIALE ANDREA DORIA, 25
95125 CATANIA - ITALY
TEL. e FAX : 095.505327
Cod.Fisc. 93021250878

C/C Postale N.15263957




DAL PRIMO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PER LA PREVENZIONE SOCIALE E PER IL TRATTAMENTO DELLE MALFORMAZIONI CONGENITE (10 Gennaio 1975)


Art. 1

L' Associazione per la Prevenzione Sociale e per il Trattamento delle Malformazioni Congenite ( ASMAC ) ha lo scopo di riunire tutti coloro che hanno interesse:

a) promuovere ed ottenere, nel pieno rispetto dei principi professionali, etici e cristiani, una riduzione del numero delle nascite di neonati malformati;

b) individuare i portatori di malformazioni congenite il più precocemente possibile, in periodo pediatrico, neonatale e prenatale;

c) ad aiutare i portatori di malformazioni congenite sia per il trattamento chirurgico, sia per l'assistenza sociale, sia per il ricovero in Istituti specifici, sia per il loro recupero.

Art. 2

Per conseguire tali scopi l'Associazione si propone di:

a) propagandare ad ogno livello sociale, ma soprattutto nella "popolazione che non sa" le cause malformativo-genetiche e le modalità di prevenzione eugenica gravidica;

b) organizzare conferenze e congressi per l'aggiornamento culturale, sanitario e parasanitario e di chiunque interessato a svolgere l'importante ruolo di consigliere eugenetico e congressi di aggiornamento e verifica sullo stato incidenza e del monitoraggio delle malformazioni congenite in Sicilia;

c) pubblicare opuscoli illustrativi, atti e monografie a carattere divulgativo e di aggiornamento concernenti la diagnosi, il trattamento e la prevenzione delle malformazioni congenite;

d) promuovere e facilitare la ricerca scientifica nel campo della prevenzione, della diagnosi e del trattamento delle malformazioni congenite, anche con l'istituzione di borse di studio o con qualunque altro tipo di finanziamento;

e) prendere in considerazione ed attuare qualsiasi altra iniziativa del Consiglio Direttivo, del Comitato Scientifico o di Singoli nell'interesse della prevenzione, della diagnosi e del trattamento delle malformazioni congenite ( istituzioni di ambulatori di consulenza eugenica preconcezionale e gravidica, di diagnosi precoce, di diagnosi prenatale, ecc.) .





STATUTO DELL' ASMAC
( NUOVO STATUTO - Assemblea Ordinaria del 29 Giugno 1998 )


ART.1 DENOMINAZIONE.
L'Associazione ASMAC assume la tipologia di organizzazione non lucrativa di utilità sociale, in breve denominabile anche come Associazione per la prevenzione sociale e per il trattamento delle malformazioni congenite (ONLUS);

ART. 2 SEDE.
L'Associazione ha sede in Catania V.le Andrea Doria n° 25.

ART. 3 OGGETTO E SCOPO.
1) L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della prevenzione e del trattamento delle malformazioni congenite;
2) Essa si avvale per tali scopi delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti. Più precisamente l'Associazione ha per scopi:

  1. promuovere ed ottenere, nel pieno rispetto dei principi professionali, etici e cristiani, una riduzione del numero delle nascite di neonati malformati;
  2. individuare i portatori di malformazioni congenite il più precocemente possibile, in periodo pediatrico, neonatale e prenatale, nonchè l'incidenza delle malformazioni congenite nel territorio siciliano;
  3. aiutare i portatori di malformazioni congenite sia per il trattamento chirurgico, sia per la loro assistenza sociale, sia per il loro recupero fisico, psichico e scolastico;
  4. propagandare ad ogni livello sociale, ma soprattutto nella "popolazione che non sa" le cause malformativo-genetiche e le modalità di prevenzione eugenica gravidica;
  5. organizzare conferenze e congressi per l'aggiornamento culturale, sanitario e parasanitario e di chiunque interessato a svolgere l'importante ruolo di consigliere eugenetico e congressi di aggiornamento e verifica sullo stato incidenza e del monitoraggio delle malformazioni congenite in Sicilia;
  6. focalizzare l'attenzione delle Autorità Sanitarie sul problema sociale delle malformazioni congenite;
3) L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

ART. 4 PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE.
1) Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione;
2) Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
- dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
3) Il Consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire all'Associazione.
4) L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari;
5) I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
6) Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

ART. 5 FONDATORI, SOCI BENEMERITI E BENEFICIARI DELL'ASSOCIAZIONE.
1) Sono aderenti all'Associazione:
- i fondatori;
- i soci dell'Associazione;
- i benemeriti dell'Associazione;
- i beneficiari dell'Associazione.
2) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
3) L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
4) Sono fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione stessa;
5) Sono Soci dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza;
6) Sono benemeriti dell'Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio direttivo;
7) Sono beneficiari dell'Associazione coloro che si avvantaggiano dei risultati degli studi e delle ricerche condotte dall'Associazione;
8) Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda la Consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti;
9) Il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento ( per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari ); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego;
10) Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa, tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio direttivo riceva la notifica della volontà di recesso;
11) In presenza di gravi motivi chiunque partecipi all'Associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.
Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il collegio arbitrale di cui al presente Statuto, in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

ART. 6 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.
1) Sono organi dell'Associazione:
- L'Assemblea degli aderenti all'Associazione;
- Il Presidente del Consiglio direttivo;
- Il Vice Presidente del Consiglio direttivo;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Comitato esecutivo;
- Il Segretario del Consiglio direttivo;
- Il Tesoriere;
- Il Collegio dei revisori dei conti.

ART. 7 L'ASSEMBLEA.
1) L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione;
2) L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del Bilancio consuntivo (entro il 30 Aprile ) e del Bilancio preventivo ( entro il 30 Novembre ). Essa inoltre:
- provvede alla nomina del Consiglio direttivo, del presidente e del vice presidente del Consiglio direttivo, del tesoriere e del Collegio dei revisori dei conti;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- delibera sulle modifiche al presente statuto;
- approva i regolamenti che disciplinano la svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione degli avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
3) L'assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 20 (venti) aderenti o da almeno 3 (tre) Consiglieri oppure dal collegio dei revisori.
La convocazione dell'Assemblea, dovrà essere fatta a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale almeno quindici giorni prima l'ordinanza.
Nell'avviso suddetto deve essere indicata, l'ora il luogo e il giorno dell'adunanza.
L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza degli associati.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo, salvo che su richiesta di almeno cinque associati l'Assemblea non elegga altri a presiederla.
Alla nomina del segretario dell'Assemblea provvede il Presidente di questa; il segretario può essere anche persona estranea all'Associazione.
Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

ART. 8 IL CONSIGLIO DIRETTIVO.
1) L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto, a scelta dall'Assemblea, da un minimo di cinque a un massimo di sette membri, compresi il Presidente, il Vice presidente e il tesoriere.
Essi durano in carica per cinque anni e scadono alternativamente secondo l'anzianità di carica, in numero di due per ogni anno.
I consiglieri che scadono sono sempre rieleggibili.
I consiglieri non hanno diritto a compenso: ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese documentate, sostenute per conto dell'Associazione nell'esercizio delle loro mansioni.
Nella prima riunione i consiglieri eleggono tra loro il Presidente .
Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.
La convocazione sarà fatta a mezzo di avvisi personali da spedirsi o da recapitarsi non meno di tre giorni prima della adunanza e, nei casi di ingenza, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi almeno un giorno prima ne siano informati.
Le adunanze sono valide quando vi intervenga almeno la maggioranza degli amministratori in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
A parità di voti prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.
Pertanto, spetta al Consiglio direttivo:
a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
b) redigere i bilanci;
c) compilare eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
e) conferire procure sia generali che speciali;
f) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le retribuzioni e le mansioni;
g) dare l'adesione dell'Associazione a organismi federali;
h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione degli associati;
i) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrano nei fini della Associazione, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizione della legge o dell'atto costitutivo, sono riservati all'Assemblea.
l) il Consiglio direttivo può delegare ad un comitato esecutivo parte dei poteri sopra elencati.

ART. 9 IL PRESIDENTE.
1) Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.
Su deliberazione del Consiglio direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.
2) Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.
3) Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea il Consiglio direttivo ed il Comitato esecutivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
4) Il Presidente cura la predisposizione del Bilancio preventivo e del Bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonea relazione.

ART. 10 IL VICE PRESIDENTE.
1) Il Vice presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 11 IL COMITATO ESECUTIVO.
1) Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice presidente dal segretario e dal tesoriere.
2) Il Comitato esecutivo esplica le attribuzioni ed i compiti affidatigli dal Consiglio direttivo.
3) Per le convocazioni delle adunanze del Comitato esecutivo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente statuto per le adunanze del Consiglio direttivo.

ART. 12 IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.
1) Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.
2) Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del Consiglio direttivo del Comitato esecutivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione.

ART. 13 LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE.
1) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio direttivo, del Comitato esecutivo e dei revisori dei conti, nonché il libro degli aderenti all'Associazione.

ART. 14 IL TESORIERE.
1) Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il Bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

ART. 15 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.
1) Il Collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti; questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo.
2) L'incarico di revisore dei conti è compatibile con la carica di consigliere.
3) Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio direttivo.
4) I revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti, partecipando di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo, con la facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano le regole tenute dalla contabilità dell'Associa- zione e dei relativi libri, danno parere sui bilanci.

ART. 16 BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO.
1) Gli esercizi dell'Associazione chiudono entro il 31 Dicembre di ogni anno.
2) Entro il 31 Marzo di ciascun anno il Consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
3) Entro il 31 Ottobre di ciascun anno il Consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del Bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
4) I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiamo motivato interesse alla loro lettura.

ART. 17 AVANZI DI GESTIONE.
1) All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
2) L'Associazione ha obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 18 SCIOGLIMENTO.
1) In caso di scioglimento, per qualunque causa l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 , comma 190, della legge 23 Dicembre 1996 n°662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 19 CLAUSOLA COMPROMISSORIA.
1) Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti, in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Catania.

ART. 20 LEGGE APPLICABILE.
1) Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I° del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V° del Codice Civile.



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