Art. 1
FINALITA'
Gli Avvocati del Distretto di Salerno si riuniscono
in libera associazione apartitica allo scopo della comune
tutela di ogni interesse materiale e morale del singolo
connesso all'esercizio della professione e per la tutela
del patrimonio morale e culturale della professione,
quale è andato costituendosi nel tempo, riaffermando a
tal fine il concetto di libertà e autonomia della
categoria, espressione della libertà politica, economica
e morale dei singoli componenti, senza fine di lucro.
L'associazione, ritenuta la demarcazione istituzionale
dei compiti dei Consigli degli Ordini, opererà affinchè
il conseguimento delle finalità di cui sopra siano
sviluppati ed attuati il pensiero e le istanze politiche
degli associati ed interpretati quelli dei componenti
della categoria.
L'associazione ritiene che il libero associazionismo,
rifuggendo ogni concetto verticistico, possa esprimersi
nell'ambito nazionale attraverso federazioni di libere
associazioni che, mediante un organismo centrale,
rappresentino unitariamente la categoria.
L'associazione, in ogni caso, pur riconoscendo
statutariamente la facoltà del Consiglio Direttivo di
costituire Federazione o aderire a Federazioni le cui
finalità non contrastino con quelle espresse, afferma
che la propria indipendenza e le proprie finalità
saranno tutelate in maniera assoluta con eventuale
ricorso all'Assemblea.
L'Associazione nell'espletamento delle proprie finalità
potrà svolgere attività editoriale.
L'associazione promuoverà la formazione professionale,
incontri di studio, corsi di aggiornamento, dibattiti su
temi d'interesse nazionale, comunitario ed internazionale,
seminari monotematici.
L'associazione organizzerà scambi culturali con altre
Associazioni di Avvocati nell'ambito nazionale,
comunitario ed internazionale, nonché attività sportive
e per il tempo libero.
L'Associazione instaurerà rapporti con l'Università (facoltà
di Giurisprudenza) per sviluppare
metodologie che favoriscano nuovi sbocchi professionali
agli avvocati.
Art. 2 ISCRIZIONE
Ciascun Avvocato iscritto ad un Foro del Distretto può
partecipare alla Associsazione a semplice domanda, anche
verbale, al Presidente della Associazione, versando la
quota annuale di iscrizione fissata dal Consiglio
Direttivo.
Possono iscriversi all'Associazione con le modalità di
cui al primo comma i praticanti avvocati, un
rappresentante dei quali, da essi eletto, partecipa alle
riunioni del Consiglio Direttivo, con diritto di
esprimere pareri e con voto consultivo.
Art. 3 SEZIONE DELL'ASSOCIAZIONE
NEI FORI CIRCONDARIALI DELLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
In uno o più Circondari uniti del Distretto della
Corte di Appello di Salerno possono costituirsi sezioni
dell'Associazione.
Qualora la sezione raggiunga il minimo di venti iscritti,
secondo le modalità di cui all'art.2, 1° comma, gli
aderenti eleggeranno un segretario, il quale ha diritto
di partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo con
voto consultivo.
Le sezioni hanno ampia autonomia per quel che concerne i
problemi locali, da affrontarsi nell'ambito della finalità
di cui all'art.1 dello Statuto.
Il Segretario della sezione renderà il Presidente dell'Associazione
edotto dell'attività svolta.
Art. 4 ORGANI
Organi dell'Associazione sono l'Assemblea degli
iscritti, il Presidente, il Consiglio Direttivo, il
Presidente Onorario, i Probi Viri.
Art. 5 ASSEMBLEA ORDINARIA
L'Assemblea ordinaria degli iscritti si riunisce ogni
anno per l'approvazione del bilancio dell'Associazione e
la relazione del Presidente ed ogni quattro anni per il
rinnovo delle cariche sociali.
Ciascun iscritto può presentare al Segretario mozioni ed
ordini del giorno, che saranno posti in discussione dopo
la relazione del Presidente.
Art. 6 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
ORDINARIA
L'Assemblea ordinaria è convocata entro il mese di
luglio, mediante affissione di avviso nelle bacheche dell'Associazione
almeno dieci giorni prima della data fissata.
Art. 7 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
STRAORDINARIA
L'Assemblea straordinaria è convocata mediante
affissione di avviso nelle bacheche dell'Associazione,
almeno cinque giorni prima della data fissata.
Nell'ipotesi di richiesta di 1/5 degli iscritti la
convocazione deve avvenire entro venti giorni dalla
richiesta.
Art. 8 OMESSA CONVOCAZIONE
Nel caso in cui il Presidente non provveda alla
convocazione dell'Assemblea Ordinaria entro il mese di
luglio o dell'Assemblea Straordinaria, a ciò provvederà
il Segretario.
Art. 9 DELIBERAZIONI
L'Assemblea Ordinaria e quella
Straordinaria deliberano a maggioranza semplice degli
intervenuti.
Art. 10 PRESIDENTE
Il Presidente è eletto dall'Assemblea degli iscritti
all'Associazione ed ha rappresentanza dell'Associazione.
Art. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è
composto di quattro membri eletti dall'Assemblea.
Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo con
voto consultivo i Segretari delle sezioni circondariali
ed il rappresentante dei praticanti Avvocati.
Il Consiglio Direttivo si riunisce mensilmente su
iniziativa del Presidente; esso è validamente riunito con
la presenza di 2/3 dei membri aventi voto deliberativo,
che possono essere rappresentati per delega conferita ad
altro membro, il quale potrà disporre di una sola delega;
le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei
votanti; in casi di parità di voti quello del Presidente
ha valore doppio.
Il Consiglio Direttivo procede alla elezione del Vice
Presidente, del Segretario, del Tesoriere, dei tre Probi
Viri.
Il Consiglio Direttivo può nominare il Presidente
Onorario.
Il Consiglio Direttivo può procedere alla formazione di
Comitati Esecutivi per l'attuazione di deliberazioni del
Consiglio e di Commissioni di Lavoro o di Studio per la
realizzazione delle finalità dell'Associazione
scegliendone i componenti tra gli iscritti.
Il Consiglio Direttivo nomina il Direttore del Giornale
dell'Associazione.
Il Presidente ed il Consiglio Direttivo, soltanto all'unanimità
di voti, possono cooptare fino ad un massimo di dieci
nuovi membri del Consiglio Direttivo.
Art. 12 ELEZIONE DEL PRESIDENTE E
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Presidente e i membri del
Consiglio Direttivo sono eletti tra tutti gli iscritti
all'Associazione ogni quattro anni dall'Assemblea
Ordinaria.
Per la elezione del Presidente e dei Consiglieri verranno
utilizzate separate sc hede bianche vistate dal
Segretario.
Nell'aula delle elezioni deve essere esposto all'apertura
del seggio l'elenco degli iscritti all'Associazione,
nonché l'elenco di coloro che tra gli iscritti sono
disponibili ad accettare la carica a Presidente o a
membro del Consiglio Direttivo.
Art. 13 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO
DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è convocato per le riunioni
ordinarie con preavviso, anche orale, di tre giorni, e ,
in casi di urgenza, in qualunque momento.
Art. 14 CESSAZIONE DEL PRESIDENTE
Nel caso di cessazione della
carica per dimissioni o per qualsiasi altro motivo del
Presidente, si procederà entro trenta giorni a nuove
elezioni.
Art. 15 CESSAZIONE DELLA CARICA DI
CONSIGLIERE E DIMISSIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Nel caso di cessazione della
carica per dimissioni o per qualsiasi motivo di un
componente del Consiglio Direttivo, ad esso subentra il
candidato non eletto che ha riportato il maggior numero
di voti, ed in caso di sua non accettazione, quello
immediatamente successivo.
Art. 16 PRESIDENTE
Il Presidente convoca il
Consiglio Direttivo, l'Assemblea Ordinaria e quella
Straordinaria.
Art. 17 VACANZA O IMPOSSIBILITA'
DEL PRESIDENTE
Nel caso di vacanza del
Presidente o di sua impossibilità subentra il Vice
Presidente per l'assolvimento dei soli compiti di
ordinaria amministrazione.
Art. 18 IL PRESIDENTE ONORARIO
Il Presidente Onorario ha
facoltà di partecipazione alle riunioni del Consiglio
con diritto di voto.
Al Presidente Onorario deve essere comunicata la
convocazione del Consiglio con l'ordine del giorno in
discussione.
Art. 19 PROBI VIRI
I Probi Viri sono scelti tra
gli iscritti all'Albo, anche non appartenenti all'Associazione,
e provvedono immediatamente alla nomina del loro
Presidente dandone comunicazione scritta al Presidente
dell'Associazione.
Operano collegialmente e decidono a maggioranza semplice.
Loro specifica funzione è la soluzione delle
controversie concernenti l'art.23.
Art. 20 RICORSO AI PROBI VIRI
Il ricorso dovrà essere indirizzato
impersonalmente al Collegio dei Probi Viri, presso la
sede dell'Associazione e accompagnato da copia conforme
destinata al Presidente dell'Asso-ciazione.
Il Presidente dell'Associazione provvede immediatamente a
trasmettere l'originale del ricorso al Presidente del
Collegio dei Probi Viri e la copia al Consiglio Direttivo.
Il Collegio, sentiti il Consiglio Direttivo ed il socio
ricorrente, assunte se del caso, le più ampie
informazioni, decide entro quaranta giorni dalla
ricezione del ricorso.
Art. 21 RECESSO DEI SOCI
Ciascun iscritto può recedere
mediante comunicazione scritta al Presidente.
Art. 22 DECADENZA
La cancellazione dall'Albo comporta la
decadenza automatica dalla qualità di socio.
Art. 23 ESPULSIONE DEL SOCIO
L'espulsione del socio è
dichiarata dal Consiglio Direttivo, in caso di radiazione
dall'Albo, e deliberata con la maggioranza di 2/3 dei
componenti, nel caso di comportamento gravemente
scorretto o contrario alle finalità dell'Associazione o
lesivo della dignità professionale.
Avverso tale delibera il socio espulso può impugnare il
provvedimento con ricorso al Collegio dei Probi Viri,
osservato il disposto dell'art. 20, entro trenta giorni
dalla comunicazione della delibera.
Art. 24 MODIFICHE DELLO STATUTO
Lo Statuto dell'Associazione può
essere modificato dall'Assemblea con la maggioranza dei 2/3
dei partecipanti.
Art. 25 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell'Associazione
può essere deliberato dall'Assemblea con la maggioranza
dei 2/3 degli iscritti.
In caso di scioglimento il fondo comune dell'Associazione
sarà ripartito in parti uguali tra gli iscritti.
Art. 26 SEDE
L'Associazione ha sede presso
lo studio del suo Presidente.
Art. 27 SEDE DEL GIORNALE
La sede legale ed
amministrativa del Giornale dell'Associazione è presso
lo studio del Presidente.
Art. 28 ADESIONE DI ASSOCIAZIONI
SETTORIALI E SINDACATI
Le Associazioni settoriali ed i
Sindacati di avvocati presenti sul territorio
distrettuale di Salerno possono aderire all'Associazione
Avvocati del Distretto di Salerno. In caso di adesione il
Presidente dell'Associazione e/o Sindacato sarà chiamato
a far parte del Consiglio Direttivo con voto consultivo.
Art. 29 ADESIONE DEI SINGOLI
ISCRITTI AD ASSOCIAZIONI SETTORIALI E SINDACATI
Gli Avvocati iscritti ad altra
Associazione settoriale o Sindacato possono far parte
dell'Associazione Avvocati del Distretto di Salerno.
Art. 30 ATTIVITA' DI RICERCA
L'Associazione potrà svolgere
attività di ricerca finalizzata all'aggiornamento ed
alla formazione professionale degli operatori della
giustizia mediante appositi progetti finanziabili a
livello comunitario, nazionale, regionale e/o altri Enti,
istituzioni e fondazioni.
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