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STATUTO


Art. 1 FINALITA'
Gli Avvocati del Distretto di Salerno si riuniscono in libera associazione apartitica allo scopo della comune tutela di ogni interesse materiale e morale del singolo connesso all'esercizio della professione e per la tutela del patrimonio morale e culturale della professione, quale è andato costituendosi nel tempo, riaffermando a tal fine il concetto di libertà e autonomia della categoria, espressione della libertà politica, economica e morale dei singoli componenti, senza fine di lucro.
L'associazione, ritenuta la demarcazione istituzionale dei compiti dei Consigli degli Ordini, opererà affinchè il conseguimento delle finalità di cui sopra siano sviluppati ed attuati il pensiero e le istanze politiche degli associati ed interpretati quelli dei componenti della categoria.
L'associazione ritiene che il libero associazionismo, rifuggendo ogni concetto verticistico, possa esprimersi nell'ambito nazionale attraverso federazioni di libere associazioni che, mediante un organismo centrale, rappresentino unitariamente la categoria.
L'associazione, in ogni caso, pur riconoscendo statutariamente la facoltà del Consiglio Direttivo di costituire Federazione o aderire a Federazioni le cui finalità non contrastino con quelle espresse, afferma che la propria indipendenza e le proprie finalità saranno tutelate in maniera assoluta con eventuale ricorso all'Assemblea.
L'Associazione nell'espletamento delle proprie finalità potrà svolgere attività editoriale.
L'associazione promuoverà la formazione professionale, incontri di studio, corsi di aggiornamento, dibattiti su temi d'interesse nazionale, comunitario ed internazionale, seminari monotematici.
L'associazione organizzerà scambi culturali con altre Associazioni di Avvocati nell'ambito nazionale, comunitario ed internazionale, nonché attività sportive e per il tempo libero.
L'Associazione instaurerà rapporti con l'Università (facoltà di Giurisprudenza) per sviluppare
metodologie che favoriscano nuovi sbocchi professionali agli avvocati.
Art. 2 ISCRIZIONE
Ciascun Avvocato iscritto ad un Foro del Distretto può partecipare alla Associsazione a semplice domanda, anche verbale, al Presidente della Associazione, versando la quota annuale di iscrizione fissata dal Consiglio Direttivo.
Possono iscriversi all'Associazione con le modalità di cui al primo comma i praticanti avvocati, un rappresentante dei quali, da essi eletto, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, con diritto di esprimere pareri e con voto consultivo.
Art. 3 SEZIONE DELL'ASSOCIAZIONE NEI FORI CIRCONDARIALI DELLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
In uno o più Circondari uniti del Distretto della Corte di Appello di Salerno possono costituirsi sezioni dell'Associazione.
Qualora la sezione raggiunga il minimo di venti iscritti, secondo le modalità di cui all'art.2, 1° comma, gli aderenti eleggeranno un segretario, il quale ha diritto di partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo con voto consultivo.
Le sezioni hanno ampia autonomia per quel che concerne i problemi locali, da affrontarsi nell'ambito della finalità di cui all'art.1 dello Statuto.
Il Segretario della sezione renderà il Presidente dell'Associazione edotto dell'attività svolta.
Art. 4 ORGANI
Organi dell'Associazione sono l'Assemblea degli iscritti, il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Presidente Onorario, i Probi Viri.
Art. 5 ASSEMBLEA ORDINARIA
L'Assemblea ordinaria degli iscritti si riunisce ogni anno per l'approvazione del bilancio dell'Associazione e la relazione del Presidente ed ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche sociali.
Ciascun iscritto può presentare al Segretario mozioni ed ordini del giorno, che saranno posti in discussione dopo la relazione del Presidente.
Art. 6 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
L'Assemblea ordinaria è convocata entro il mese di luglio, mediante affissione di avviso nelle bacheche dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data fissata.
Art. 7 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L'Assemblea straordinaria è convocata mediante affissione di avviso nelle bacheche dell'Associazione, almeno cinque giorni prima della data fissata.
Nell'ipotesi di richiesta di 1/5 degli iscritti la convocazione deve avvenire entro venti giorni dalla richiesta.
Art. 8 OMESSA CONVOCAZIONE
Nel caso in cui il Presidente non provveda alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria entro il mese di luglio o dell'Assemblea Straordinaria, a ciò provvederà il Segretario.
Art. 9 DELIBERAZIONI
L'Assemblea Ordinaria e quella Straordinaria deliberano a maggioranza semplice degli intervenuti.
Art. 10 PRESIDENTE
Il Presidente è eletto dall'Assemblea degli iscritti all'Associazione ed ha rappresentanza dell'Associazione.
Art. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto di quattro membri eletti dall'Assemblea.
Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo i Segretari delle sezioni circondariali ed il rappresentante dei praticanti Avvocati.
Il Consiglio Direttivo si riunisce mensilmente su iniziativa del Presidente; esso è validamente riunito con la presenza di 2/3 dei membri aventi voto deliberativo, che possono essere rappresentati per delega conferita ad altro membro, il quale potrà disporre di una sola delega; le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti; in casi di parità di voti quello del Presidente ha valore doppio.
Il Consiglio Direttivo procede alla elezione del Vice Presidente, del Segretario, del Tesoriere, dei tre Probi Viri.
Il Consiglio Direttivo può nominare il Presidente Onorario.
Il Consiglio Direttivo può procedere alla formazione di Comitati Esecutivi per l'attuazione di deliberazioni del Consiglio e di Commissioni di Lavoro o di Studio per la realizzazione delle finalità dell'Associazione scegliendone i componenti tra gli iscritti.
Il Consiglio Direttivo nomina il Direttore del Giornale dell'Associazione.
Il Presidente ed il Consiglio Direttivo, soltanto all'unanimità di voti, possono cooptare fino ad un massimo di dieci nuovi membri del Consiglio Direttivo.
Art. 12 ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo sono eletti tra tutti gli iscritti all'Associazione ogni quattro anni dall'Assemblea Ordinaria.
Per la elezione del Presidente e dei Consiglieri verranno utilizzate separate sc hede bianche vistate dal Segretario.
Nell'aula delle elezioni deve essere esposto all'apertura del seggio l'elenco degli iscritti all'Associazione, nonché l'elenco di coloro che tra gli iscritti sono disponibili ad accettare la carica a Presidente o a membro del Consiglio Direttivo.
Art. 13 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è convocato per le riunioni ordinarie con preavviso, anche orale, di tre giorni, e , in casi di urgenza, in qualunque momento.
Art. 14 CESSAZIONE DEL PRESIDENTE
Nel caso di cessazione della carica per dimissioni o per qualsiasi altro motivo del Presidente, si procederà entro trenta giorni a nuove elezioni.
Art. 15 CESSAZIONE DELLA CARICA DI CONSIGLIERE E DIMISSIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Nel caso di cessazione della carica per dimissioni o per qualsiasi motivo di un componente del Consiglio Direttivo, ad esso subentra il candidato non eletto che ha riportato il maggior numero di voti, ed in caso di sua non accettazione, quello immediatamente successivo.
Art. 16 PRESIDENTE
Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, l'Assemblea Ordinaria e quella Straordinaria.
Art. 17 VACANZA O IMPOSSIBILITA' DEL PRESIDENTE
Nel caso di vacanza del Presidente o di sua impossibilità subentra il Vice Presidente per l'assolvimento dei soli compiti di ordinaria amministrazione.
Art. 18 IL PRESIDENTE ONORARIO
Il Presidente Onorario ha facoltà di partecipazione alle riunioni del Consiglio con diritto di voto.
Al Presidente Onorario deve essere comunicata la convocazione del Consiglio con l'ordine del giorno in discussione.
Art. 19 PROBI VIRI
I Probi Viri sono scelti tra gli iscritti all'Albo, anche non appartenenti all'Associazione, e provvedono immediatamente alla nomina del loro Presidente dandone comunicazione scritta al Presidente dell'Associazione.
Operano collegialmente e decidono a maggioranza semplice.
Loro specifica funzione è la soluzione delle controversie concernenti l'art.23.
Art. 20 RICORSO AI PROBI VIRI
Il ricorso dovrà essere indirizzato impersonalmente al Collegio dei Probi Viri, presso la sede dell'Associazione e accompagnato da copia conforme destinata al Presidente dell'Asso-ciazione.
Il Presidente dell'Associazione provvede immediatamente a trasmettere l'originale del ricorso al Presidente del Collegio dei Probi Viri e la copia al Consiglio Direttivo.
Il Collegio, sentiti il Consiglio Direttivo ed il socio ricorrente, assunte se del caso, le più ampie informazioni, decide entro quaranta giorni dalla ricezione del ricorso.
Art. 21 RECESSO DEI SOCI
Ciascun iscritto può recedere mediante comunicazione scritta al Presidente.
Art. 22 DECADENZA
La cancellazione dall'Albo comporta la decadenza automatica dalla qualità di socio.
Art. 23 ESPULSIONE DEL SOCIO
L'espulsione del socio è dichiarata dal Consiglio Direttivo, in caso di radiazione dall'Albo, e deliberata con la maggioranza di 2/3 dei componenti, nel caso di comportamento gravemente scorretto o contrario alle finalità dell'Associazione o lesivo della dignità professionale.
Avverso tale delibera il socio espulso può impugnare il provvedimento con ricorso al Collegio dei Probi Viri, osservato il disposto dell'art. 20, entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera.
Art. 24 MODIFICHE DELLO STATUTO
Lo Statuto dell'Associazione può essere modificato dall'Assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei partecipanti.
Art. 25 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con la maggioranza dei 2/3 degli iscritti.
In caso di scioglimento il fondo comune dell'Associazione sarà ripartito in parti uguali tra gli iscritti.
Art. 26 SEDE
L'Associazione ha sede presso lo studio del suo Presidente.
Art. 27 SEDE DEL GIORNALE
La sede legale ed amministrativa del Giornale dell'Associazione è presso lo studio del Presidente.
Art. 28 ADESIONE DI ASSOCIAZIONI SETTORIALI E SINDACATI
Le Associazioni settoriali ed i Sindacati di avvocati presenti sul territorio distrettuale di Salerno possono aderire all'Associazione Avvocati del Distretto di Salerno. In caso di adesione il Presidente dell'Associazione e/o Sindacato sarà chiamato a far parte del Consiglio Direttivo con voto consultivo.
Art. 29 ADESIONE DEI SINGOLI ISCRITTI AD ASSOCIAZIONI SETTORIALI E SINDACATI
Gli Avvocati iscritti ad altra Associazione settoriale o Sindacato possono far parte dell'Associazione Avvocati del Distretto di Salerno.
Art. 30 ATTIVITA' DI RICERCA
L'Associazione potrà svolgere attività di ricerca finalizzata all'aggiornamento ed alla formazione professionale degli operatori della giustizia mediante appositi progetti finanziabili a livello comunitario, nazionale, regionale e/o altri Enti, istituzioni e fondazioni.