Associati

Articolo 5)
L'Associazione si compone di:
a) Soci onorari;
b) Soci individuali;
c) Soci collettivi;
d) Soci sostenitori;
e) Soci studenti.

Articolo 6)
Possono essere Soci onorari le personalità italiane o straniere di riconosciuta fama che abbiano contribuito allo sviluppo tecnico e scientifico del tema.
Sono Soci individuali, le persone che, in Italia o all'estero, si interessano al tema, quali Architetti, Ingegneri, Laureati in Lettere, Periti Edili, Geometri e quanti, a giudizio del Consiglio Direttivo, siano ritenuti idonei.
Sono Soci collettivi gli Enti, le Associazioni e le Società, che in Italia o all'estero, si interessano alla tecnica inerente al tema; ogni socio collettivo designerà un suo rappresentante.
Sono Soci sostenitori le persone, gli Enti, le Associazioni e le Società che versano annualmente un contributo speciale.
Possono essere Soci studenti gli iscritti alle Facoltà di Architettura, di Ingegneria, di Lettere ed all'ultimo anno degli Istituti Tecnici Edili (periti edili, geometri, ecc.).

Articolo 7)
Le quote sociali per i Soci individuali o collettivi, ed il minimo di contributo speciale per i Soci sostenitori, vengono fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
I Soci studenti non pagano la quota di socio individuale; ricevono a condizioni speciali la stampa periodica dell'Associazione e le pubblicazioni.
I Soci onorari non sono tenuti al versamento della quota sociale.

Articolo 8)
I Soci hanno diritto a:
a) partecipare all'attività dell'Associazione;
b) frequentare la sede sociale e rivolgersi ad essa per informazioni inerenti i suoi compiti;
c) ricevere gratuitamente la stampa periodica dell'Associazione;
d) ricevere a condizioni speciali le pubblicazioni dell'Associazione.

Articolo 9)
I Soci onorari vengono nominati dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta.
Non possono essere Soci onorari i membri in carica del Consiglio Direttivo.
Le schede di adesione dei soci individuali, collettivi, sostenitori e studenti devono essere indirizzate all'Associazione e sottoposte, per la ratifica, al Consiglio Direttivo.

Articolo 10)
La qualità di Socio si perde per:
a) dimissioni;
b) decadenza;
c) radiazione.
I Soci che intendono dimettersi dall'Associazione devono darne avviso con lettera raccomandata, inviata al Presidente; le dimissioni saranno operanti a partire dall'anno successivo.
I Soci non in regola con i pagamenti vengono dichiarati morosi e decadono qualora non provvedano a regolarizzare la loro posizione entro tre mesi dal ricevimento del secondo sollecito.
La radiazione può essere pronunciata per gravi motivi, dal Consiglio Direttivo con maggioranza dei due terzi dei votanti.

Per ulteriori informazioni

orario ufficio: Sign.ra Pacelli Michela  lunedì-venerdì 9:00-13:00

Tel.: 06/8411965

Fax: 06/8848651

E-Mail: assircco@tin.it

Via Nizza 22 -  Roma  00198

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