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Articolo 18) Il Collegio dei Revisori, cui è affidato il controllo finanziario dell'Associazione, è composto di tre membri effettivi e due supplenti, rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni ed il mandato dei componenti scade contemporaneamente per tutti, qualunque sia stata l'epoca della loro elezione, anche per i Revisori cooptati. I Revisori prestano la loro opera gratuitamente; esaminano gli inventari, i bilanci e i conti annuali dell'Associazione. Assistono, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e fanno scrivere sul verbale le eventuali osservazioni e proposte. In caso di vacanza del posto di uno dei Revisori, il Collegio si integra, per opera del Consiglio Direttivo, tramite cooptazione tra i soci.
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