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STATUTO

 

Indice

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE E SCOPO

ARTICOLO 2

SEDE E DURATA

ARTICOLO 3

SOCI

ARTICOLO 4

GLI ORGANI

ARTICOLO 5

L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

ARTICOLO 6

CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 7

IL PRESIDENTE

ARTICOLO 8

IL TESORIERE

ARTICOLO 9

COLLEGIO DI CONTROLLO

ARTICOLO 10

IL CONGRESSO NAZIONALE

ARTICOLO 11

BILANCIO

ARTICOLO 12

PATRIMONIO

ARTICOLO 13

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 14

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 15

REGOLAMENTO

ARTICOLO 16

NORMA TRANSITORIA

 

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ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SCOPO -

É costituita l'ASSociazione Italiana dei Tecnici dell'Assistenza al Volo - ASS.I.T.A.V. - senza fini di lucro, apartitica e apolitica. L'associazione svolge le attività, assicura le iniziative e persegue le finalità di cui appresso:

A) conseguire, anche mediante leggi di iniziativa popolare o proposte di legge, il riconoscimento di una corretta e costante valorizzazione della figura e della funzioni del tecnico, a qualsiasi livello operante nell'ambito delle strutture dell'assistenza al volo, rappresentandone le problematiche alle strutture istituzionali del settore e dell'intera opinione pubblica;

B) ottenere il riconoscimento dello status giuridico di Tecnico dell'Assistenza al Volo, patrocinando la nascita del relativo albo professionale;

C) promuovere e diffondere la conoscenza delle problematiche relative all'insieme delle prestazioni, somministrazioni ed opere che assicurano il completo funzionamento e la piena continuità di efficienza in tutte le loro componenti dei sistemi di assistenza al volo

D) organizzare seminari, dibattiti e convegni; redigere analisi e studi; elaborare progetti sperimentali e diffonderli tramite pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione;

E) tutelare il patrimonio di conoscenze ed esperienza dei tecnici dell'assistenza al volo;

F) intervenire in sede locale e nazionale contro le prassi e le forme di pubblica gestione dell'Assistenza al Volo che possano vanificare le leggi in materia di prevenzione e riforma sostenendo i diritti dei propri iscritti e assistendoli anche nelle strutture, pubbliche e private a ciò deputate;

G) promuovere rapporti e incontri in Italia ed all'estero con enti pubblici e privati, movimenti, associazioni anche allo scopo di promuovere l'inserimento del tecnico dell'assistenza al volo italiano in organismi più ampi aderenti alle più moderne esigenze tecnologiche ed operative;

H) organizzare e promuovere ogni ulteriore azione ed attività volta al perseguimento degli scopi sociali quali, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, il fornire consulenze professionali od erogare certificazioni sulla base di studi qualitativi specifici;

I) utilizzare gli strumenti processuali ritenuti di volta in volta più idonei, quali, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, la presentazione di ricorsi, esposti, denuncie e querele, la costituzione di parte civile nei processi penali, l'intervento nei giudizi civili e amministrativi per il perseguimento degli scopi sociali.

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ARTICOLO 2 - SEDE E DURATA -

L'Associazione ha sede in Milano. L'Associazione ha durata sino al 31.12.2020; la durata può essere prorogata con deliberazione del Congresso Nazionale.

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ARTICOLO 3 - SOCI -

I soci si suddividono in:

- promotori; - ordinari; - sostenitori; - aderenti; - onorari.

1 - Sono soci promotori tutti i firmatari del presente statuto e tutti gli iscritti che partecipano alla elezione del primo direttivo.

Ogni anno il Consiglio Direttivo può nominare fra i soci ordinari, un numero di soci promotori non superiore a tre, da scegliersi tra coloro che si siano particolarmente impegnati e prodigati in favore delle iniziative e delle attività dell'Associazione.

2 - Possono essere ammessi in qualità di soci ordinari tutti coloro che svolgono da almeno due anni attività tecniche nel settore dell'assistenza al volo indipendentemente dall'amministrazione ente o società di appartenenza.

3 - Sono soci aderenti coloro che non avendo i requisiti per potersi associare desiderano sostenere le attività e le finalità dell'associazione medesima. Tali soci non hanno diritto di voto nelle assemblee.

4 - Sono soci sostenitori:

- gli enti, le società, le ditte che per loro costituzione o statuto prestino, possano prestare od offrano servizi nell'ambito dei sistemi e delle strutture per l'assistenza al volo che ne facciano richiesta: non hanno diritto di voto in assemblea e non eleggono propri rappresentanti al Congresso Nazionale.

- coloro che per propria volontà e decisione chiedano espressamente di sostenere l'Associazione mediante la prevista contribuzione aggiuntiva.

Tali soci sono tenuti a versare una quota predeterminata a tal fine dal Consiglio Direttivo.

5 - I soci onorari sono nominati dal direttivo tra coloro che non avendo i requisiti per potersi associare si siano particolarmente impegnati e prodigati in favore delle iniziative e delle attività dell'associazione. Tali soci non sono tenuti al pagamento della quota associativa e non hanno diritto di voto nelle assemblee.

6 - La qualità di socio si acquista con il versamento della quota prevista per l'anno in corso previa accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo il quale ha la facoltà di negare l'ammissione di coloro che - a suo motivato parere - abbiano tenuto o tengano comportamenti o rivestano cariche o incarichi tali per cui non si possa attendere l'assoluta coerenza necessaria per il perseguimento dei solidaristici scopi sociali.

Le richieste di ammissione sono indirizzate al Presidente con le modalità previste nel regolamento e devono contenere il preciso impegno:

- ad accettare lo spirito solidaristico e le finalità perseguite dall'ASS.I.T.A.V. adoperandosi per il conseguimento degli scopi statutari operando sempre nell'interesse dell'Associazione medesima;

- a rispettare le norme statutarie, con espressa dichiarazione di accettazione delle norme medesime sottoscritta all'atto della presentazione della domanda di adesione, e le delibere adottate dai competenti organi dell'Associazione;

- a non arrecare disturbo, molestia o turbativa all'armonioso svolgimento delle attività sociali e tenere comportamenti corretti nei confronti dell'Associazione e dei suoi aderenti;

- a sostenere l'attività associativa versando, entro il 15 febbraio di ogni anno, la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo, il quale ha comunque la facoltà di ammettere gratuitamente l'iscrizione del socio, ovvero di ridurre la quota associativa, in relazione alla sua particolare situazione personale.

Il richiedente che non abbia vista accettata la propria domanda può inoltrare entro trenta giorni dal ricevimento del diniego una richiesta di riesame al Collegio di Controllo che decide con parere motivato entro i successivi trenta giorni.

7 - La qualità di socio si perde per: recesso volontario, morosità o provvedimento di esclusione.

Ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta a mezzo raccomandata al Consiglio Direttivo; il recesso avrà efficacia dal giorno successivo a quello del ricevimento. Il recesso dall'Associazione non dà diritto al rimborso della quota associativa eventualmente già versata.La decadenza per morosità si verifica dopo il decorso del termine fissato per il pagamento della quota associativa.

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio Direttivo con motivato parere qualora il socio:

- abbia perso i requisiti che ne hanno determinato l'ammissione;

- non rispetti lo statuto od il regolamento;

- arrechi disturbo, molestia o turbativa all'armonioso svolgimento dell'attività sociale;

- abbia posto in essere attività contraria agli scopi associativi od arrechi grave danno o nocumento al decoro dell'Associazione.

I provvedimenti che pronunciano la decadenza ovvero dispongono l'esclusione sono comunicati all'interessato con lettera raccomandata e producono effetto dal giorno successivo a quello del ricevimento.

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ARTICOLO 4 - GLI ORGANI -

Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea Generale dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio di controllo;

e) Il Congresso Nazionale.

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ARTICOLO 5 - L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI -

L'Assemblea Generale dei Soci è formata dai soci promotori, ordinari e sostenitori in regola con il versamento della quota annuale.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Ogni associato può delegare per iscritto un altro associato affinché partecipi all'Assemblea ed esprima il voto per suo conto. Nessun associato può ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea è solo Straordinaria.

1.- L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno il 50% (cinquanta per cento) dei soci in prima convocazione e senza alcun limite di presenza in seconda convocazione.

In entrambi i casi deve essere presente almeno il 50% (cinquanta per cento) dei soci promotori od i due terzi nell'ipotesi prevista all'art. 13.

Detta Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

L'Assemblea è convocata con lettera semplice del Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. L'avviso indicherà gli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea delibera in ordine:

- alle modifiche allo statuto;

- alla estinzione dell'Associazione.

2.- Le assemblee hanno luogo presso la sede dell'Associazione od in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

L'Assemblea elegge tra i soci presenti il proprio Presidente e il Segretario.

Se del caso l'Assemblea può inoltre eleggere due scrutatori per il controllo delle votazioni fermo restando che è compito del Presidente dell'Assemblea accertare la regolarità delle deleghe.Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario nonché dagli scrutatori se nominati.

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ARTICOLO 6 - CONSIGLIO DIRETTIVO -

1.- Il Consiglio Direttivo, composto da cinque membri eletti dal Congresso Nazionale, è l'organo di guida, di promozione e di indirizzo dell'Associazione, coerentemente agli obiettivi stabili dal Congresso Nazionale.

Esso attua tutte le iniziative necessarie al perseguimento dei fini sociali e svolge le relative attività amministrative.

A tal fine:

- delibera su tutte le questioni che interessano l'Associazione ed ha tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione ivi compresa l'approvazione e l'erogazione del regolamento interno del'Associazione medesima che disciplina, tra l'altro, il rimborso delle spese sostenute dai soci per le prestazioni rese in ordine all'attività svolta;

Il Consiglio resta in carica 4 (quattro) anni.

 

2.- Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario Nazionale, il Sottosegretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o del Vicepresidente ovvero di almeno quattro dei suoi componenti. In ogni caso il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno.

Il Consigliere che senza grave e giustificato motivo rimanga assente per due riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dalla carica con delibera motivata del Consiglio.

Le riunioni sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente ovvero, in assenza di entrambi dal consigliere più anziano in età. Delle riunioni è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzatore.

3.- Qualora nel corso della carica vengano a mancare, per dimissioni od altra causa, uno o più consiglieri, il Consiglio medesimo chiama, quali successori, i primi dei non eletti in ordine decrescente, ovvero, in caso di indisponibilità degli stessi, provvede mediante cooptazione. La nomina dei consiglieri cooptati sarà sottoposta a ratifica dal successivo Congresso Nazionale.

Qualora venga meno la maggioranza del Consiglio, i consiglieri rimasti in carica devono nel più breve periodo possibile, convocare il Congresso Nazionale perché provveda alla sostituzione dei mancanti. I nuovi Consiglieri nominati dal Congresso durano in carica fino alla scadenza del mandato dei consiglieri in carica al momento della loro nomina.

Ove il Consiglio non provveda alla convocazione del Congresso per la sostituzione dei consiglieri mancanti ovvero se vengano a mancare tutti i consiglieri, il Congresso per la loro sostituzione deve essere convocato dal Collegio di Controllo, il quale può compiere, nel frattempo, gli atti di ordinaria amministrazione.

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ARTICOLO 7 - IL PRESIDENTE -

Il Presidente rappresenta l'Associazione, ne coordina l'attività, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle deliberazioni, prende i provvedimenti necessari ed urgenti per il buon funzionamento dell'Associazione nell'intervallo di tempo tra le riunioni del Consiglio Direttivo alla prima delle quali è comunque tenuto a riferire sui provvedimenti stessi.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, può nominare avvocati e procuratori alle liti, eroga gli atti di disposizione patrimoniale con firma congiunta del Tesoriere o del Vicepresidente.

Il Presidente, in caso di assenza può delegare di volta in volta un altro membro del Consiglio Direttivo per l'adempimento delle sopracitate funzioni.

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ARTICOLO 8 - IL TESORIERE -

Il Tesoriere può avvalersi della collaborazione di un socio non facente parte del direttivo ma con particolare competenza in materia ed operante sotto la diretta responsabilità del tesoriere stesso.

Il tesoriere svolge le mansioni di cui appresso:

- ha in consegna i fondi sociali;

- provvede agli incassi ed ai pagamenti ed alla gestione economica e finanziaria compilando un bilancio preventivo ed un conto consuntivo da sottoporre al Collegio di Controllo.

- cura il tesseramento annuale dei soci;

- abbina la sua firma a quella del Presidente negli atti di disposizione patrimoniale;

- può riscuotere qualunque credito ed incassare qualunque versamento, può altresì fare pagamenti ricevendo quietanza, stipulare contratti di conto corrente e deposito presso istituti di credito e uffici postali operando con firma singola sui conti intestati all'ASS.I.T.A.V., è autorizzato al versamento di assegni bancari, circolari, vaglia, a prelevare ed avere liquido su eventuali crediti accordati.

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ARTICOLO 9 - COLLEGIO DI CONTROLLO -

1.- Il Collegio di controllo, composto da nove soci eletti dal Congresso Nazionale, è il garante dell'osservanza delle norme statutarie e del corretto perseguimento degli scopi sociali.

Esso decide, inoltre, a norma dell'art. 3, comma terzo e quarto, sulla ammissibilità delle domande di adesione nonché sulla esclusione dei soci.

Vigila sulla condotta dei membri del Consiglio Direttivo. A tale scopo può erogare, con motivato parere, provvedimenti di sospensiva dalle cariche associative dei singoli associati, convocando entro i successivi quindici giorni il congresso nazionale per i provvedimenti di competenza. La comunicazione di sospensiva viene inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all'interessato ed ha effetto dal giorno del ricevimento.

Vigila, infine, sulla regolare tenuta della contabilità. A tale scopo può esaminare in ogni momento i libri contabili ed amministrativi e chiedere le informazioni che ritenga necessarie anche al fine di rendere parere previsto dall'art. 10.

Il Collegio resta in carica quattro (4) anni.

2.- Il Collegio di Controllo elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente.

Il Collegio si riunisce su convocazione del Presidente ovvero di almeno cinque dei suoi componenti.

Le riunioni sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il Collegio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente ovvero, in assenza di entrambi dal membro più anziano in età.

Delle riunioni è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzatore.

3.- Qualora nel corso della carica vengano a mancare, per dimissioni od altra causa, uno o più componenti, il Collegio medesimo chiama, quali successori, i primi dei non eletti in ordine decrescente, ovvero, in caso di indisponibilità degli stessi, provvede mediante cooptazione. La nomina dei consiglieri cooptati sarà sottoposta a ratifica dal successivo Congresso Nazionale.

L'appartenenza al Collegio è incompatibile con altre cariche od incarichi associativi.

Il Collegio provvede inoltre alla convocazione del Congresso nei casi previsti dall'art. 6 del presente statuto.

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ARTICOLO 10 - IL CONGRESSO NAZIONALE -

Il Congresso Nazionale è formato dai Segretari Regionali eletti dai soci con i criteri di eleggibilità stabiliti nel regolamento dell'Associazione.

Ogni Segretario Regionale ha diritto ad un voto.

Il Congresso si riunisce solo in seduta ordinaria.

1.- Il Congresso Nazionale è validamente costituito con la presenza o l'assenso di almeno il 50% (cinquanta per cento) dei Segretari Regionali in prima convocazione e senza alcun limite di presenza o di assenso in seconda convocazione.

Il Congresso delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea è convocata con lettera semplice del Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. L'avviso indicherà gli argomenti all'ordine del giorno.

Il Congresso delibera in ordine:

- all'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio di Controllo;

- alla ratifica del bilancio;

- all'individuazione degli obiettivi associativi;

- alla ratifica od al diniego dei provvedimenti assunti dal Collegio di Controllo.

2.- Le riunioni del Congresso hanno luogo presso la sede dell'Associazione od in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

Il Congresso elegge tra i Segretari Regionali partecipanti il proprio Presidente e il Segretario.

Se del caso il Congresso può inoltre eleggere due scrutatori per il controllo delle votazioni fermo restando che è compito del Presidente dell'Assemblea accertare la regolarità delle deleghe.Delle riunioni del Congresso Nazionale si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario nonché dagli scrutatori se nominati.

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ARTICOLO 11 - BILANCIO -

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è sottoposto dal Consiglio Direttivo al Congresso Nazionale entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno ed è accompagnato dalla relazione del Consiglio medesimo e dal parere del Collegio di Controllo.

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ARTICOLO 12 - PATRIMONIO -

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote sociali, annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo in relazione alle categorie dei soci ed alle particolari situazioni di cui all'art. 3, nonché da altre entrate quali:

- gli eventuali proventi derivanti dalle attività promosse per il conseguimento degli scopi sociali;

- le eventuali donazioni, i lasciti, le oblazioni di enti o di singoli cittadini nonché i lasciti testamentari;

- gli eventuali contributi privati nonché pubblici erogati a favore delle attività dell'Associazione;

- da fondi espressamente destinati ad incremento del patrimonio con delibera del Congresso Nazionale;

- dagli investimenti del detto patrimonio.

Le sopra menzionate risorse sono esclusivamente impiegate per il perseguimento degli scopi sociali.

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

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ARTICOLO 13 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE -

Lo scioglimento dell'Associazione è proposto dal Consiglio Direttivo, la delibera del quale, previo conforme parere del Collegio di Controllo, è sottoposta all'Assemblea Generale dei Soci.

Detta proposta deve essere approvata dalla maggioranza e con il voto previsti al punto 1 dell'art. 5.

Sciogliendosi l'Associazione per qualsiasi causa ed in qualunque tempo, l'Assemblea Generale dei Soci determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri e le retribuzioni.Gli eventuali beni residui saranno devoluti a giudizio dell'Associazione ad enti o associazioni benefiche senza fini di lucro che perseguono scopi solidaristici e di tutela dei meno fortunati.

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ARTICOLO 14 - DISPOSIZIONI GENERALI -

Le deliberazioni assunte in conformità al presente statuto e della legge obbligano tutti i soci compresi i dissenzienti ed i non intervenuti.

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto vigono le norme del Codice Civile sulle associazioni di persone.

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ARTICOLO 15 -REGOLAMENTO -

Oltre che dalle norme contenute nel presente statuto, l'Associazione sarà disciplinata nel suo funzionamento da un regolamento interno da emanarsi dal Consiglio Direttivo e diretto a perfezionare l'organizzazione ed a meglio realizzare gli scopi dell'Associazione.

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ARTICOLO 16 - NORMA TRANSITORIA -

L'Associazione dalla data della sua fondazione e registrazione è governata da un Consiglio Direttivo formato tra i soci fondatori che allo scopo si riuniscono in assemblea redigendo il relativo verbale sottoscritto da almeno il 50% dei soci.

Il Consiglio resta in carica quattro (4) anni al termine dei quali saranno ufficialmente indette le prime elezioni per il rinnovo delle cariche associative.

Il Consiglio nomina per cooptazione i membri del Collegio di Controllo che restano in carica due anni, al termine dei quali verranno indette le elezioni per il rinnovo dei membri del Collegio, ed eroga le prime norme regolamentarie tra le quali le modalità per l'elezione dei Segretari Regionali.

 

 

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ASSITAV © Pagina aggiornata o verificata il: 02 novembre 2001 .