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ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SCOPO -
É costituita l'ASSociazione
Italiana dei Tecnici dell'Assistenza al Volo - ASS.I.T.A.V.
- senza fini di lucro, apartitica e apolitica. L'associazione svolge le
attività, assicura le iniziative e persegue le finalità di cui appresso:
A) conseguire, anche mediante leggi di iniziativa popolare
o proposte di legge, il riconoscimento di una corretta e costante
valorizzazione della figura e della funzioni del tecnico, a qualsiasi livello
operante nell'ambito delle strutture dell'assistenza al volo, rappresentandone
le problematiche alle strutture istituzionali del settore e dell'intera
opinione pubblica;
B) ottenere il riconoscimento dello status giuridico di
Tecnico dell'Assistenza al Volo, patrocinando la nascita del relativo albo
professionale;
C) promuovere e diffondere la conoscenza delle
problematiche relative all'insieme delle prestazioni, somministrazioni ed
opere che assicurano il completo funzionamento e la piena continuità di
efficienza in tutte le loro componenti dei sistemi di assistenza al volo
D) organizzare seminari, dibattiti e convegni; redigere
analisi e studi; elaborare progetti sperimentali e diffonderli tramite
pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione;
E) tutelare il patrimonio di conoscenze ed esperienza dei
tecnici dell'assistenza al volo;
F) intervenire in sede locale e nazionale contro le prassi
e le forme di pubblica gestione dell'Assistenza al Volo che possano vanificare
le leggi in materia di prevenzione e riforma sostenendo i diritti dei propri
iscritti e assistendoli anche nelle strutture, pubbliche e private a ciò
deputate;
G) promuovere rapporti e incontri in Italia ed all'estero
con enti pubblici e privati, movimenti, associazioni anche allo scopo di
promuovere l'inserimento del tecnico dell'assistenza al volo italiano in
organismi più ampi aderenti alle più moderne esigenze tecnologiche ed
operative;
H) organizzare e promuovere ogni ulteriore azione ed
attività volta al perseguimento degli scopi sociali quali, a solo titolo
esemplificativo e non esaustivo, il fornire consulenze professionali od
erogare certificazioni sulla base di studi qualitativi specifici;
I) utilizzare gli strumenti processuali ritenuti di volta
in volta più idonei, quali, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, la
presentazione di ricorsi, esposti, denuncie e querele, la costituzione di
parte civile nei processi penali, l'intervento nei giudizi civili e
amministrativi per il perseguimento degli scopi sociali.
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ARTICOLO 2 - SEDE E DURATA -
L'Associazione ha sede in Milano. L'Associazione ha durata
sino al 31.12.2020; la durata può essere prorogata con deliberazione del Congresso
Nazionale.
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ARTICOLO 3 - SOCI -
I soci si suddividono in:
- promotori;
- ordinari;
- sostenitori;
- aderenti;
- onorari.
1 - Sono soci promotori
tutti i firmatari del presente statuto e tutti gli iscritti che partecipano
alla elezione del primo direttivo.
Ogni anno il Consiglio
Direttivo può
nominare fra i soci ordinari,
un numero di soci promotori
non superiore a tre, da scegliersi tra coloro che si siano particolarmente
impegnati e prodigati in favore delle iniziative e delle attività
dell'Associazione.
2 - Possono essere ammessi in qualità di soci ordinari
tutti coloro che svolgono da almeno due anni attività tecniche nel settore
dell'assistenza al volo indipendentemente dall'amministrazione ente o società
di appartenenza.
3 - Sono soci aderenti
coloro che non avendo i requisiti per potersi associare desiderano sostenere
le attività e le finalità dell'associazione medesima. Tali soci non hanno
diritto di voto nelle assemblee.
4 - Sono soci sostenitori:
- gli enti, le società, le ditte che per loro costituzione
o statuto prestino, possano prestare od offrano servizi nell'ambito dei
sistemi e delle strutture per l'assistenza al volo che ne facciano richiesta:
non hanno diritto di voto in assemblea e non eleggono propri rappresentanti al Congresso Nazionale.
- coloro che per propria volontà e decisione chiedano
espressamente di sostenere l'Associazione mediante la prevista contribuzione
aggiuntiva.
Tali soci sono tenuti a versare una quota predeterminata a
tal fine dal Consiglio
Direttivo.
5 - I soci onorari
sono nominati dal direttivo tra coloro che non avendo i requisiti per potersi
associare si siano particolarmente impegnati e prodigati in favore delle
iniziative e delle attività dell'associazione. Tali soci non sono tenuti al
pagamento della quota associativa e non hanno diritto di voto nelle assemblee.
6 - La qualità di socio si acquista con il versamento
della quota prevista per l'anno in corso previa accettazione della domanda da
parte del Consiglio
Direttivo il quale ha la facoltà
di negare l'ammissione di coloro che - a suo motivato parere - abbiano tenuto
o tengano comportamenti o rivestano cariche o incarichi tali per cui non si
possa attendere l'assoluta coerenza necessaria per il perseguimento dei
solidaristici scopi sociali.
Le richieste di ammissione sono indirizzate al Presidente
con le modalità previste nel regolamento e devono contenere il preciso
impegno:
- ad accettare lo spirito solidaristico e le finalità
perseguite dall'ASS.I.T.A.V.
adoperandosi per il conseguimento degli scopi statutari operando sempre
nell'interesse dell'Associazione medesima;
- a rispettare le norme statutarie, con espressa
dichiarazione di accettazione delle norme medesime sottoscritta all'atto della
presentazione della domanda di adesione, e le delibere adottate dai competenti
organi dell'Associazione;
- a non arrecare disturbo, molestia o turbativa
all'armonioso svolgimento delle attività sociali e tenere comportamenti
corretti nei confronti dell'Associazione e dei suoi aderenti;
- a sostenere l'attività associativa versando, entro il 15
febbraio di ogni anno, la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo,
il quale ha comunque la facoltà di ammettere gratuitamente l'iscrizione del
socio, ovvero di ridurre la quota associativa, in relazione alla sua
particolare situazione personale.
Il richiedente che non abbia vista accettata la propria
domanda può inoltrare entro trenta giorni dal ricevimento del diniego una
richiesta di riesame al Collegio di Controllo che decide con parere motivato
entro i successivi trenta giorni.
7 - La qualità di socio si perde per: recesso volontario,
morosità o provvedimento di esclusione.
Ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi
momento, previa comunicazione scritta a mezzo raccomandata al Consiglio
Direttivo; il recesso avrà
efficacia dal giorno successivo a quello del ricevimento. Il recesso
dall'Associazione non dà diritto al rimborso della quota associativa
eventualmente già versata.La decadenza per morosità si verifica dopo il
decorso del termine fissato per il pagamento della quota associativa.
L'esclusione è pronunciata dal Consiglio
Direttivo con motivato parere
qualora il socio:
- abbia perso i requisiti che ne hanno determinato
l'ammissione;
- non rispetti lo statuto od il regolamento;
- arrechi disturbo, molestia o turbativa all'armonioso
svolgimento dell'attività sociale;
- abbia posto in essere attività contraria agli scopi
associativi od arrechi grave danno o nocumento al decoro dell'Associazione.
I provvedimenti che pronunciano la decadenza ovvero
dispongono l'esclusione sono comunicati all'interessato con lettera
raccomandata e producono effetto dal giorno successivo a quello del
ricevimento.
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ARTICOLO 4 - GLI ORGANI -
Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea
Generale dei Soci;
b) il Consiglio
Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio
di controllo;
e) Il Congresso
Nazionale.
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ARTICOLO 5 - L'ASSEMBLEA GENERALE DEI
SOCI -
L'Assemblea
Generale dei Soci è formata dai soci promotori, ordinari
e sostenitori
in regola con il versamento della quota annuale.
Ogni socio ha diritto ad un voto.
Ogni associato può delegare per iscritto un altro associato
affinché partecipi all'Assemblea ed esprima il voto per suo conto. Nessun
associato può ricevere più di due deleghe.
L'Assemblea è solo Straordinaria.
1.- L'Assemblea è validamente costituita con la presenza
di almeno il 50% (cinquanta per cento) dei soci in prima convocazione e senza
alcun limite di presenza in seconda convocazione.
In entrambi i casi deve essere presente almeno il 50%
(cinquanta per cento) dei soci promotori od i due terzi nell'ipotesi prevista
all'art. 13.
Detta Assemblea delibera con il voto favorevole della
maggioranza dei soci presenti.
L'Assemblea è convocata con lettera semplice del Consiglio
Direttivo con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. L'avviso indicherà
gli argomenti all'ordine del giorno.
L'Assemblea delibera in ordine:
- alle modifiche allo statuto;
- alla estinzione dell'Associazione.
2.- Le assemblee hanno luogo presso la sede
dell'Associazione od in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione,
purché in Italia.
L'Assemblea elegge tra i soci presenti il proprio
Presidente e il Segretario.
Se del caso l'Assemblea può inoltre eleggere due
scrutatori per il controllo delle votazioni fermo restando che è compito del
Presidente dell'Assemblea accertare la regolarità delle deleghe.Delle
riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e
dal Segretario nonché dagli scrutatori se nominati.
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ARTICOLO 6 - CONSIGLIO DIRETTIVO -
1.- Il Consiglio
Direttivo, composto da cinque membri
eletti dal Congresso
Nazionale, è l'organo di guida, di
promozione e di indirizzo dell'Associazione, coerentemente agli obiettivi
stabili dal Congresso
Nazionale.
Esso attua tutte le iniziative necessarie al perseguimento
dei fini sociali e svolge le relative attività amministrative.
A tal fine:
- delibera su tutte le questioni che interessano
l'Associazione ed ha tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria
amministrazione ivi compresa l'approvazione e l'erogazione del regolamento
interno del'Associazione medesima che disciplina, tra l'altro, il rimborso delle
spese sostenute dai soci per le prestazioni rese in ordine all'attività svolta;
Il Consiglio resta in carica 4 (quattro) anni.
2.- Il Consiglio
Direttivo elegge nel suo seno il Presidente,
il Vicepresidente,
il Segretario Nazionale,
il Sottosegretario
ed il Tesoriere.
Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente
o del Vicepresidente
ovvero di almeno quattro dei suoi componenti. In ogni caso il Consiglio si
riunisce almeno due volte l'anno.
Il Consigliere che senza grave e giustificato motivo rimanga
assente per due riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dalla
carica con delibera motivata del Consiglio.
Le riunioni sono valide quando sia presente la maggioranza
dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In
caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Il Consiglio è
presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente ovvero, in assenza
di entrambi dal consigliere più anziano in età. Delle riunioni è redatto
verbale sottoscritto dal Presidente
e dal verbalizzatore.
3.- Qualora nel corso della carica vengano a mancare, per
dimissioni od altra causa, uno o più consiglieri, il Consiglio medesimo chiama,
quali successori, i primi dei non eletti in ordine decrescente, ovvero, in caso
di indisponibilità degli stessi, provvede mediante cooptazione. La nomina dei
consiglieri cooptati sarà sottoposta a ratifica dal successivo Congresso
Nazionale.
Qualora venga meno la maggioranza del Consiglio, i
consiglieri rimasti in carica devono nel più breve periodo possibile, convocare
il Congresso Nazionale
perché provveda alla sostituzione dei mancanti. I nuovi Consiglieri nominati
dal Congresso durano in carica fino alla scadenza del mandato dei consiglieri in
carica al momento della loro nomina.
Ove il Consiglio non provveda alla convocazione del Congresso
per la sostituzione dei consiglieri mancanti ovvero se vengano a mancare tutti i
consiglieri, il Congresso per la loro sostituzione deve essere convocato dal
Collegio di Controllo, il quale può compiere, nel frattempo, gli atti di
ordinaria amministrazione.
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ARTICOLO 7 - IL PRESIDENTE -
Il Presidente
rappresenta l'Associazione, ne coordina l'attività, convoca e presiede il Consiglio
Direttivo e cura l'esecuzione delle
deliberazioni, prende i provvedimenti necessari ed urgenti per il buon
funzionamento dell'Associazione nell'intervallo di tempo tra le riunioni del Consiglio
Direttivo alla prima delle quali è
comunque tenuto a riferire sui provvedimenti stessi.
Il Presidente
ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio,
può nominare avvocati e procuratori alle liti, eroga gli atti di disposizione
patrimoniale con firma congiunta del Tesoriere
o del Vicepresidente.
Il Presidente,
in caso di assenza può delegare di volta in volta un altro membro del Consiglio
Direttivo per l'adempimento delle sopracitate funzioni.
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ARTICOLO 8 - IL TESORIERE -
Il Tesoriere
può avvalersi della collaborazione di un socio non facente parte del direttivo
ma con particolare competenza in materia ed operante sotto la diretta
responsabilità del tesoriere stesso.
Il tesoriere svolge le mansioni di cui appresso:
- ha in consegna i fondi sociali;
- provvede agli incassi ed ai pagamenti ed alla gestione
economica e finanziaria compilando un bilancio preventivo ed un conto consuntivo
da sottoporre al Collegio
di Controllo.
- cura il tesseramento annuale dei soci;
- abbina la sua firma a quella del Presidente
negli atti di disposizione patrimoniale;
- può riscuotere qualunque credito ed incassare qualunque
versamento, può altresì fare pagamenti ricevendo quietanza, stipulare
contratti di conto corrente e deposito presso istituti di credito e uffici
postali operando con firma singola sui conti intestati all'ASS.I.T.A.V.,
è autorizzato al versamento di assegni
bancari, circolari, vaglia, a prelevare ed avere liquido su eventuali crediti
accordati.
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ARTICOLO 9 - COLLEGIO DI CONTROLLO -
1.- Il Collegio
di controllo, composto da nove soci
eletti dal Congresso
Nazionale, è il garante
dell'osservanza delle norme statutarie e del corretto perseguimento degli scopi
sociali.
Esso decide, inoltre, a norma dell'art. 3, comma terzo e
quarto, sulla ammissibilità delle domande di adesione nonché sulla esclusione
dei soci.
Vigila sulla condotta dei membri del Consiglio
Direttivo. A tale scopo può erogare,
con motivato parere, provvedimenti di sospensiva dalle cariche associative dei
singoli associati, convocando entro i successivi quindici giorni il congresso
nazionale per i provvedimenti di competenza. La comunicazione di sospensiva
viene inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all'interessato ed ha
effetto dal giorno del ricevimento.
Vigila, infine, sulla regolare tenuta della contabilità. A
tale scopo può esaminare in ogni momento i libri contabili ed amministrativi e
chiedere le informazioni che ritenga necessarie anche al fine di rendere parere
previsto dall'art. 10.
Il Collegio resta in carica quattro (4) anni.
2.- Il Collegio
di Controllo elegge nel suo seno il
Presidente ed il Vicepresidente.
Il Collegio si riunisce su convocazione del Presidente ovvero
di almeno cinque dei suoi componenti.
Le riunioni sono valide quando sia presente la maggioranza
dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In
caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
Il Collegio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal
Vicepresidente ovvero, in assenza di entrambi dal membro più anziano in età.
Delle riunioni è redatto verbale sottoscritto dal Presidente
e dal verbalizzatore.
3.- Qualora nel corso della carica vengano a mancare, per
dimissioni od altra causa, uno o più componenti, il Collegio medesimo chiama,
quali successori, i primi dei non eletti in ordine decrescente, ovvero, in caso
di indisponibilità degli stessi, provvede mediante cooptazione. La nomina dei
consiglieri cooptati sarà sottoposta a ratifica dal successivo Congresso
Nazionale.
L'appartenenza al Collegio è incompatibile con altre cariche
od incarichi associativi.
Il Collegio provvede inoltre alla convocazione del Congresso
nei casi previsti dall'art. 6 del presente
statuto.
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ARTICOLO 10 - IL CONGRESSO NAZIONALE -
Il Congresso Nazionale è formato dai Segretari
Regionali eletti dai soci con i
criteri di eleggibilità stabiliti nel regolamento dell'Associazione.
Ogni Segretario
Regionale ha diritto ad un voto.
Il Congresso si riunisce solo in seduta ordinaria.
1.- Il Congresso
Nazionale è validamente costituito
con la presenza o l'assenso di almeno il 50% (cinquanta per cento) dei Segretari
Regionali in prima convocazione e
senza alcun limite di presenza o di assenso in seconda convocazione.
Il Congresso delibera con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
L'Assemblea è convocata con lettera semplice del Consiglio
Direttivo con un preavviso di
almeno 15 (quindici) giorni. L'avviso indicherà gli argomenti all'ordine del
giorno.
Il Congresso delibera in ordine:
- all'elezione del Consiglio
Direttivo e del Collegio
di Controllo;
- alla ratifica del bilancio;
- all'individuazione degli obiettivi associativi;
- alla ratifica od al diniego dei provvedimenti assunti dal Collegio di Controllo.
2.- Le riunioni del Congresso hanno luogo presso la sede
dell'Associazione od in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione,
purché in Italia.
Il Congresso elegge tra i Segretari
Regionali partecipanti il proprio
Presidente e il Segretario.
Se del caso il Congresso può inoltre eleggere due
scrutatori per il controllo delle votazioni fermo restando che è compito del
Presidente dell'Assemblea accertare la regolarità delle deleghe.Delle
riunioni del Congresso
Nazionale si redige processo
verbale firmato dal Presidente e dal Segretario nonché dagli scrutatori se
nominati.
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ARTICOLO 11 - BILANCIO -
L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio è sottoposto dal
Consiglio Direttivo
al Congresso Nazionale
entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno ed è accompagnato dalla
relazione del Consiglio medesimo e dal parere del Collegio
di Controllo.
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ARTICOLO 12 - PATRIMONIO -
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote
sociali, annualmente stabilite dal Consiglio
Direttivo in relazione alle categorie
dei soci ed alle particolari situazioni di cui all'art. 3, nonché da altre
entrate quali:
- gli eventuali proventi derivanti dalle attività promosse
per il conseguimento degli scopi sociali;
- le eventuali donazioni, i lasciti, le oblazioni di enti o
di singoli cittadini nonché i lasciti testamentari;
- gli eventuali contributi privati nonché pubblici erogati a
favore delle attività dell'Associazione;
- da fondi espressamente destinati ad incremento del
patrimonio con delibera del Congresso
Nazionale;
- dagli investimenti del detto patrimonio.
Le sopra menzionate risorse sono esclusivamente impiegate per
il perseguimento degli scopi sociali.
L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31
dicembre di ogni anno.
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ARTICOLO 13 - SCIOGLIMENTO E
LIQUIDAZIONE -
Lo scioglimento dell'Associazione è proposto dal Consiglio
Direttivo, la delibera del quale,
previo conforme parere del Collegio di Controllo, è sottoposta all'Assemblea
Generale dei Soci.
Detta proposta deve essere approvata dalla maggioranza e con
il voto previsti al punto 1 dell'art. 5.
Sciogliendosi l'Associazione per qualsiasi causa ed in
qualunque tempo, l'Assemblea
Generale dei Soci determinerà
le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori stabilendone
i poteri e le retribuzioni.Gli eventuali beni residui saranno devoluti a
giudizio dell'Associazione ad enti o associazioni benefiche senza fini di lucro
che perseguono scopi solidaristici e di tutela dei meno fortunati.
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ARTICOLO 14 - DISPOSIZIONI GENERALI -
Le deliberazioni assunte in conformità al presente statuto e
della legge obbligano tutti i soci compresi i dissenzienti ed i non intervenuti.
Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto vigono
le norme del Codice Civile sulle associazioni di persone.
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ARTICOLO 15 -REGOLAMENTO -
Oltre che dalle norme contenute nel presente statuto,
l'Associazione sarà disciplinata nel suo funzionamento da un regolamento
interno da emanarsi dal Consiglio
Direttivo e diretto a perfezionare
l'organizzazione ed a meglio realizzare gli scopi dell'Associazione.
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ARTICOLO 16 - NORMA TRANSITORIA -
L'Associazione dalla data della sua fondazione e
registrazione è governata da un Consiglio
Direttivo formato tra i soci
fondatori che allo scopo si riuniscono in assemblea redigendo il relativo
verbale sottoscritto da almeno il 50% dei soci.
Il Consiglio resta in carica quattro (4) anni al termine dei
quali saranno ufficialmente indette le prime elezioni per il rinnovo delle
cariche associative.
Il Consiglio nomina per cooptazione i membri del Collegio
di Controllo che restano in carica
due anni, al termine dei quali verranno indette le elezioni per il rinnovo dei
membri del Collegio, ed eroga le prime norme regolamentarie tra le quali le
modalità per l'elezione dei Segretari
Regionali.