Comitato politico per l'astensione ai referendum
 

ATTO COSTITUTIVO
del
COMITATO POLITICO PER L’ASTENSIONE AI REFERENDUM
 
Art. 1 - Costituzione e denominazione
In data 8 febbraio 2000, nei locali dello “Studio legale associato”, siti in Roma Viale Carso 23, tra i signori
1) Ragusa Franco, ... , scenotecnico;
2) Nobile Migliore Romano, ... , ricercatore;
3) Damizia Maria Rosaria, ... , avvocato;
4) Salerni Arturo, ... , avvocato;
è costituito il “Comitato Politico per l’astensione ai Referendum”: CO.P.A.R.
 
Art 2 – Sede
Il comitato ha sede in Roma, presso lo “Studio legale associato”, Viale Carso 23.
 
Art. 3 – Oggetto
1) Scopo del comitato è mettere in luce gli evidenti limiti del sistema di garanzie a tutela delle minoranze politiche e sociali, attraverso i quali è resa possibile la presentazione, e conseguente ammissione, di quesiti abrogativi chiaramente lesivi di principi costituzionalmente protetti.
Ai suddetti limiti, che non fanno ragione delle eventuali questioni di illegittimità costituzionale in ordine agli effetti abrogativi del referendum, vanno aggiunti altri e più gravi limiti che di fatto potrebbero impedire controlli successivi, nelle forme, alle condizioni e nei limiti attualmente previsti per poter attivare il giudizio della Corte Costituzionale, per le leggi non soggette ad applicazione giudiziaria per il raggiungimento dei propri fini, come ad esempio le leggi elettorali; come altresì è forte il rischio di non poter più sollevare la questione di legittimità in difesa di diritti costituzionali per i quali, a seguito degli effetti abrogativi del referendum, potrebbero essere venute meno le tutele reali fissate con legge ordinaria.
2) Il Comitato non ha alcun fine di lucro e si propone, nella prossima campagna referendaria sui quesiti promossi dal Partito Radicale e da Alleanza Nazionale ammessi dalla Corte Costituzionale, di rappresentare e tutelare, sullo stesso piano degli altri comitati per il Sì o per il No costituiti, i diritti degli elettori referendari orientati ad un “voto” astensionistico, forma di espressione costituzionalmente riconosciuta ai cittadini come pienamente in grado di produrre effetti vincolanti in ordine alla non approvazione dei quesiti abrogativi a norma dell’art. 75 Cost.
3) Lo scopo di tutela del diritto degli elettori sarà perseguito con tutti i mezzi e gli strumenti legali (compresi spazi aperti in tribune televisive pubbliche) che le Istituzioni devono offrire ai gruppi politici organizzati nel quadro dei principi della “par condicio” ed in armonia con l’art.75 della Costituzione.
 
Art. 4 - Organi
Organi del Comitato sono: Assemblea, Presidente, Consiglio Direttivo.
 
Art. 5 – Associati
Gli associati si distinguono in: fondatori, di cui all’art. 1 del presente atto costitutivo, e ordinari.
 
Art. 6 - Statuto
Le norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sui diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione sono riportate nello statuto allegato al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale.


 
STATUTO
del
Comitato politico per l’astensione ai referendum – CO.P.A.R.
 
Art. 1 – Assemblea
1) Partecipano all’Assemblea con pari diritto di voto i soci fondatori e gli associati ordinari. Sono associati ordinari ed hanno diritto di voto in Assemblea tutte le persone, enti e associazioni che abbiano dichiarato di aderire al Comitato per gli scopi di cui all’art. 3 dell’atto costitutivo.
2) L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo con preavviso agli associati di almeno 5 giorni. Su richiesta di almeno 1/5 degli associati il Consiglio Direttivo deve avviare, entro 5 giorni, la procedura di convocazione dell’Assemblea. Sino all’avvenuta nomina del Consiglio Direttivo e del Presidente del Comitato, o per ogni eventuale motivo d’impedimento del Consiglio Direttivo di riunirsi, l’Assemblea può essere convocata da tre soci fondatori.
3) Le deliberazioni riguardanti l’attività del Comitato, le modifiche allo statuto e le nomine del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo, vengono prese a maggioranza dei presenti.
4) Per la nomina del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo e le modifiche al presente statuto è necessaria la partecipazione al voto dei 2/3 degli associati aventi diritto di voto.
 
Art 2 – Presidente
Al Presidente del Comitato spettano la rappresentanza del Comitato di fronte a terzi e anche in giudizio.
 
Art. 3 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del Comitato e da un minimo di 2 sino ad un massimo di 4 membri nominati dall’Assemblea. Il Consiglio Direttivo ha il compito di effettuare il rendiconto delle entrate e delle uscite e di amministrare il fondo comune fino alla sua estinzione. Eventuali eccedenze di bilancio, al momento della estinzione del Comitato per il raggiungimento degli scopi statutari o per il loro venir meno, saranno devolute ad associazioni che tutelano persone svantaggiate.
 
Art. 4 – Fondo comune
Il fondo comune è costituito dai contributi versati da tutte le persone, enti e associazioni che aderiscono e sostengono il Comitato.
***
 
Con la costituzione del presente atto i soci fondatori si sono costituiti in Assemblea ed hanno deliberato le seguenti nomine:
Ragusa Franco, ... , Presidente del Comitato;
Nobile Migliore Romano, ... e Damizia Maria Rosaria, ... , membri del Consiglio Direttivo.

Roma, 8 febbraio 2000


 
Per adesioni:
Studio legale associato, Viale Carso 23 - Roma - Fax: 06-3723198
astensione@tiscalinet.it
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