La truffa dei referendum
A cura del CO.P.A.R.
Comitato politico per l'astensione ai referendum
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La mancata tutela costituzionale nel giudizio di ammissibilità dei referendum
Sentenza Corte Costituzionale n° 26 1987 
- … quanto all’eventualità che a seguito del risultato del referendum non accompagnato da un immediato intervento del legislatore si dia luogo a situazioni normative non conformi alla Costituzione, va ancora una volta ribadito che in questa sede "non viene di per sé in rilievo l’eventuale effetto abrogativo del referendum". La prospettata illegittimità costituzionale di una sua possibile conseguenza "non può essere presa in considerazione e vagliata al fine di pervenire a una pronuncia di inammissibilità del quesito referendario", tanto più che la conseguente situazione normativa potrebbe dar luogo, se e quando si realizzi, ad un giudizio di legittimità costituzionale, nelle forme, alle condizioni e nei limiti previsti. 

Sentenza Corte Costituzionale n° 46, 2000 (abrogazione art. 18 Statuto dei lavoratori) 
- ... è da escludere, tuttavia, che la disposizione che si intende sottoporre a consultazione, per quanto espressiva di esigenze ricollegabili ai menzionati principi costituzionali, concreti l'unico possibile paradigma attuativo dei principi medesimi. 
Pertanto, l'eventuale abrogazione della c.d. tutela reale avrebbe il solo effetto di espungere uno dei modi per realizzare la garanzia del diritto al lavoro, che risulta ricondotta, nelle discipline che attualmente vigono sia per la tutela reale che per quella obbligatoria, al criterio di fondo della necessaria giustificazione del licenziamento. Né, una volta rimosso l'art. 18 della legge n. 300 del 1970, verrebbe meno ogni tutela in materia di licenziamenti illegittimi, in quanto resterebbe, comunque, operante nell'ordinamento, anche alla luce dei principi desumibili dalla Carta sociale europea, ratificata e resa esecutiva con legge 9 febbraio 1999, n. 30, la tutela obbligatoria prevista dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificata dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, la cui tendenziale generalità deve essere qui sottolineata.

  

 

Le due sentenze riportate a lato si commentano da sole. 

Con la prima si afferma che compito della Corte non è quello d’indagare nel merito vero e proprio del quesito abrogativo, se non ai fini dell’individuazione dei limiti previsti dall’art. 75 della Costituzione e da quelli successivamente dedotti dalla Consulta stessa, rimandando quindi al futuro l’eventuale risoluzione delle questioni legate all’illegittimità costituzionale. 

Con la seconda sentenza, invece, la Corte ha ritenuto possibile ammettere un quesito abrogativo di un articolo di una legge ordinaria, attuativo di principi costituzionali, soltanto perché un'altra legge è comunque in grado di garantire una forma di tutela, anche se di portata incredibilmente inferiore. 
Mentre cioè si conferma che l'articolo del quale si chiede l'abrogazione è sì espressivo di esigenze ricollegabili ai menzionati principi costituzionali; si ribadisce pure che l'esame sui possibili effetti del referendum finisce lì dove è possibile constatare che nell'ordinamento vi siano altre norme che facciano riferimento ai principi costituzionali in oggetto. 
Oggetto dei quesiti referendari possono quindi ben essere anche i meccanismi d'attuazione dei principi tutelati in costituzione, purché rimanga "qualcosa", non ritenendo in alcun modo di dover tutelare la realizzazione concreta dei principi sanciti in Costituzione che si è via via negli anni perfezionata attraverso i successivi interventi legislativi ordinari. Successivi interventi legislativi resi per l'appunto necessari (sulla spinta delle richieste e delle lotte portate avanti dai lavoratori) dall'esigenza di dare concretezza a quei precetti costituzionali che l'esperienza sul campo aveva ben evidenziato come non pienamente realizzati attraverso quelle stesse leggi che oggi dovrebbero invece costituire "la tutela che in ogni caso rimane".

  
E dopo il referendum?

Registrata l'inesistenza di un esame preventivo esteso a tutti i possibili effetti del referendum, si deve purtroppo registrare una nuova impossibilità ad intervenire, successivamente al referendum, in presenza di leggi che, per loro natura, non sono in alcun modo impugnabili. 
Come si fa, infatti, a sollevare la questione incidentale nel corso di un giudizio, se per alcune leggi, tipo quelle elettorali, le leggi cosiddette autoapplicative, non c’è modo alcuno di finire davanti a un giudice? 
Per poter sollevare la questione di costituzionalità non vi è altra via che attendere la legge al varco, durante un procedimento giudiziario nel quale la legge trovi la sua applicazione e, soltanto in questa sede, poterne contestare la legittimità costituzionale. 

Ma indipendentemente dai casi particolari come le leggi elettorali (vigenti ma non impugnabili perché non soggette ad un’applicazione giudiziaria), è forte il rischio di non poter più sollevare la questione di legittimità per dei diritti che non esistono più perché abrogati per via referendaria. L’attuazione dei principi costituzionali, infatti, è in gran parte demandato alle leggi ordinarie, le quali, se esistono, debbono essere conformi alla costituzione; ma nell’assenza di leggi ordinarie (per inerzia del Parlamento che non le fa o a seguito degli effetti abrogativi del referendum), attraverso quali vie ottenere l’attuazione concreta dei diritti sanciti in Costituzione?