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Associazione
Sportiva Dilettantistica ATLETICA
CAPUA STATUTO (adeguato
secondo le norme fissate dall’art.90 della Legge 27 dicembre 2003 n.289) ·
TITOLO
I Denominazione
e Sede
·
TITOLO
II Scopi e
finalità ·
TITOLO
III Organi
Statutari ·
TITOLO
IV Assemblee ·
TITOLO
V Associati
·
TITOLO
VI Consiglio
Direttivo ·
TITOLO
VII Presidente ·
TITOLO
VIII Revisori dei conti -
Probiviri · TITOLO IX Norme generali TITOLO I DENOMINAZIONE
E SEDE Articolo 1 E’ costituita con
sede in CAPUA (CE) alla Via Santa Maria Capua Vetere n.93,
l’Associazione Sportiva Dilettantistica denominata: “Associazione
Sportiva dilettantistica ATLETICA CAPUA” Articolo 2 I colori sociali sono identificati nel giallo e nel rosso.
SCOPI
E FINALITA’ Articolo 3 L’Associazione è apartitica ed
estranea ad ogni discriminazione razziale, religiosa e politica e non ha alcuno
scopo di lucro. Durante la vita della Associazione non potranno essere
distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché
fondi, riserve o capitale Articolo 4 L’Associazione ha come scopo primario la promozione e la
diffusione dell’atletica leggera in generale e della pratica del PODISMO in
particolare, nel rispetto dei Regolamenti della Federazione Italiana di Atletica
Leggera (FIDAL) e del Regolamento Organico della stessa Associazione. L’Associazione ha anche lo scopo di sviluppare tutte quelle
iniziative ed attività (sportive, ricreative, culturali e turistiche) che,
nell’ambito dello svolgimento della vita associativa, possono contribuire a
favorire lo scambio di idee, esperienze e conoscenza tra i Soci. Il sodalizio è
altresì tenuto allo svolgimento di attività didattica per l’avvio,
l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva
della disciplina sopra indicata. L’Associazione partecipa e fa partecipare i
propri iscritti a gare e manifestazioni inerenti le attività che svolge,
organizza manifestazioni agonistiche e non, può aderire a Enti nazionali ed
internazionali di promozione sportiva, Federazioni Nazionali, Unioni sportive
ecc.. Articolo 5 L’Associazione è caratterizzata dalla democraticità della
struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati,
dall’elettività delle cariche associative: al fine di meglio raggiungere gli
scopi sociali, può istituire altre Sezioni, partecipare o aderire ad altre
Società od Associazioni Sportive, acquisire patrimoni, lasciti, donazioni e
contributi, definire sponsorizzazioni con Aziende e Enti e porre in atto ogni
azione tendente ad incrementare il patrimonio finanziario, mobiliare ed
immobiliare dell’Associazione stessa. ORGANI
STATUTARI Articolo 6 L’Associazione sportiva
dilettantistica ATLETICA CAPUA è
costituita dai Soci che promuovono e/o praticano lo sport della atletica leggera
in generale e, in particolare, della corsa in tutte le sue forme, ed inquadra
persone che svolgono attività agonistica, amatoriale, tecnica, organizzativa od
affine. Essa si avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie,
personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare
il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue
attività. Possono essere ammessi alla
Associazione tutti coloro che promuovono, sostengono e praticano lo sport in
genere ed in particolare l’attività podistica non al fine di lucro, previa
domanda di ammissione, per iscritto, indirizzata al Presidente
dell’Associazione stessa e su di esse deciderà il Consiglio Direttivo. L'associazione accetta
incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché
agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Atletica Leggera e di
ogni altra Federazione o Ente di Promozione cui intenderà affiliarsi. I soci
tutti, quindi, assumono l’obbligo di osservare le norme statutarie, il
regolamento organico ed i regolamenti della Federazione Italiana di Atletica
Leggera (FIDAL). Articolo 7 Sono Organi dell’Associazione ATLETICA
CAPUA: Ø
L’Assemblea generale Ø
Il Consiglio Direttivo Ø
Il Presidente ASSEMBLEE
Articolo 8 L’Assemblea generale è il
massimo organismo dell’Associazione ed è l’espressione di tutti i Soci che
vi partecipano. Le Assemblee di distinguono in
Ordinaria e Straordinaria.
La
data e la sede dell’Assemblea sono fissate dal Consiglio Direttivo uscente. L’Assemblea
Ordinaria ha i seguenti compiti primari: a.
Discutere e deliberare sulla relazione tecnica, morale e
finanziaria della gestione dell’Associazione. La mancata approvazione della
relazione comporta la decadenza del Consiglio Direttivo. Conseguentemente il
Presidente provvede alla convocazione di una Assemblea straordinaria, da
effettuarsi entro trenta giorni dalla data di decadenza del Consiglio Direttivo,
nel corso della quale si deve procedere alla elezione di un nuovo Consiglio
direttivo. b.
Eleggere il Presidente ed i Consiglieri. Essi durano in carica per DUE anni. Per concorrere alle cariche sociali
deve essere posta formale candidatura nei tempi e nei modi previsti dal
Regolamento Organico. c.
deliberare su qualsiasi argomento posto all’ordine del
giorno. d.
L’Assemblea si intende regolarmente costituita qualora: Ø
In
prima convocazione siano presenti la metà più uno dei Soci iscritti; Ø
In
seconda convocazione siano presenti, se l’Assemblea non è elettiva, almeno un
terzo (1/3) dei soci iscritti; se l’Assemblea è elettiva siano presenti
almeno i due terzi (2/3) dei Soci iscritti.
Ø
Su
richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei Soci iscritti; Ø
Nel
caso di specifica e motivata richiesta scritta della metà più uno dei
componenti il consiglio direttivo. La morosità non estinta derivante
da mancato pagamento delle quote associative preclude tale diritto al Socio
moroso.
Articolo 9 Le Assemblee sono composte dai Soci
iscritti. La morosità non estinta derivante
da mancato pagamento delle quote associative preclude il diritto di
partecipazione del Socio moroso alle Assemblee. TITOLO
V ASSOCIATI Articolo 10 I Soci si distinguono in Soci
Fondatori, Soci Effettivi
e Soci Onorari. Sono Soci Fondatori tutte
quelle persone che hanno contribuito alla costituzione dell’Associazione. Sono Soci Effettivi tutte
quelle persone che sono ammesse a far parte dell’Associazione dal Consiglio
Direttivo, su domanda scritta, successivamente alla costituzione della
Associazione, ed hanno diritto di voto nelle Assemblee. Sono Soci Onorari
tutte quelle persone a cui l’Associazione deve particolare
riconoscenza e quelle che attraverso la loro sensibilità sostengono le attività
dell’Associazione. I Soci Onorari ed i Soci Fondatori
non hanno diritto di voto nelle Assemblee salvo il caso non siano iscritti anche
in qualità di soci effettivi e siano in regola con quanto disposto agli
articoli 11 e 12. Articolo 11 Condizione necessaria per essere
Socio della Associazione Sportiva Dilettantistica ATLETICA CAPUA è la maggiore
età nonché l’appartenenza in qualità di Socio e di Tesserato FIDAL alla
sola A.S.d. ATLETICA CAPUA. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento
dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché
dell'elettorato attivo e passivo. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto
il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione. Articolo 12 Ogni Socio, ad eccezione dei Soci
Onorari e dei Soci Effettivi, è tenuto a versare la quota associativa annuale
nella misura fissata dal Consiglio Direttivo. Possono ricoprire cariche sociali
i soli soci, regolarmente tesserati alla Federazione di appartenenza, in regola
con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non si trovino
in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai
regolamenti del Coni e della Federazione di appartenenza e non siano stati
assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni
sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi
complessivamente intesi superiori ad un anno. Articolo 13 Nelle Assemblee possono votare i
soli Soci iscritti da almeno sei (6) mesi. I Soci possono altresì farsi
rappresentare alle Assemblee, con delega scritta, da un loro delegato. Tali
deleghe possono essere rilasciate ai soli aventi diritto a partecipare alle
Assemblee. Ogni delegato può disporre al
massimo di una delega. TITOLO
VI
CONSIGLIO
DIRETTIVO Articolo 14 Il CONSIGLIO
DIRETTIVO è costituito da sette(7) componenti con diritto di
voto: a.
Il Presidente; b.
DUE
Vice Presidenti; c.
QUATTRO
Consiglieri eletti a norma di Regolamento Organico dall’Assemblea. Alle riunioni del Consiglio
Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, i responsabili dei vari
settori così come previsti dal Regolamento Organico e qualunque altra persona,
Socio e non Socio, di cui il Consiglio Direttivo stesso intenda avvalersi per
consulenze varie. In caso di dimissioni, decadenza o
decesso di uno o più Consiglieri i medesimi saranno sostituiti dai primi non
eletti alla precedente elezione. In carenza di sostituti di cui al
comma precedente sarà necessario ricoprire i posti vacanti con nuove elezioni. Le dimissioni, anche non
contemporanee, della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo,
comportano la decadenza dell’intero Consiglio Direttivo; in tal caso il
Presidente resta in carica per l’ordinaria amministrazione e provvede entro
trenta (30) giorni alla effettuazione dell’Assemblea per la ricostituzione del
Consiglio Direttivo. Articolo 15 Il CONSIGLIO
DIRETTIVO è l’organo deliberativo dell’Associazione per
tutti i provvedimenti atti ad assicurare ed incrementare il buon andamento della
vita e delle attività sociali. Il Consiglio direttivo delibera il
bilancio preventivo, le relative variazioni ed i Conti Consuntivi da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea, predispone la relazione tecnica, morale e
finanziaria sulla gestione dell’Associazione da presentare all’Assemblea per
l’approvazione. Il Consiglio direttivo interpreta
ed attua le direttive dell’Assemblea, delibera il Regolamento Organico e vi
apporta le relative modifiche. Delibera in occasioni eccezionali, salvo la
ratifica da parte dell’Assemblea. Il Consiglio Direttivo nel corso
dell’anno solare deve riunirsi almeno quattro (4) volte e comunque ogni
qualvolta il Presidente lo ritiene opportuno o su richiesta scritta e motivata
di almeno tre componenti il Consiglio stesso. TITOLO VII PRESIDENTE Articolo 16 Il PRESIDENTE
è il legale rappresentante dell’Associazione in ogni evenienza. Convoca e
presiede le riunioni del Consiglio Direttivo; nomina, nell’ambito dei
componenti il Consiglio Direttivo, i Vice Presidenti, il Segretario, il
Tesoriere; per particolari motivi ha facoltà
di adottare provvedimenti di “estrema urgenza” che sottopone alla ratifica
del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile. Egli vigila e controlla tutti gli
organi dell’Associazione. Rimane in carica per due anni ed è rieleggibile. In caso di dimissioni o di
impedimento definitivo del Presidente il Consiglio Direttivo rimane in carica
per l’ordinaria amministrazione e il Vice Presidente più anziano assume la
reggenza dell’Associazione fino all’espletamento di una Assemblea
straordinaria da effettuarsi entro trenta (30) giorni per procedere alla
ricostituzione del Consiglio Direttivo. In caso di assenza e di impedimento
temporaneo del Presidente egli è sostituito da uno dei due Vice
Presidente.
TITOLO
VIII Collegio
dei Revisori dei Conti e dei ProbiViri Articolo 17 Il Collegio
dei Revisori dei Conti è costituito da due membri
effettivi e uno supplente eletti dall’Assemblea e dura in carica un anno. I Revisori dei Conti, così
nominati, nella prima riunione, eleggono il proprio Presidente. Il Collegio dei Revisori dei Conti
sorveglia sull’amministrazione, esamina i libri contabili e relaziona
l’Assemblea sull’andamento della gestione amministrativa. Articolo 18 Il Collegio
dei Probiviri è costituito da due membri effettivi e uno supplente
nominati dal Consiglio Direttivo al di fuori del proprio seno e dura in carica
un anno. Giudica le vertenze sorte
nell’ambito dell’Associazione e che interessino uno o più Soci nelle quali
si sia già espresso il Consiglio Direttivo. Il termine per ricorrere è di
massimo trenta giorni dalla notifica del provvedimento. Decide, inoltre, in
unica istanza in ordine all’interpretazione dello Statuto, nonché sui
conflitti di competenza fra gli organi dell’Associazione. E’ convocato su richiesta di
almeno uno dei Soci interessati alla vertenza, oppure su richiesta di un membro
del Consiglio direttivo. Decide dopo aver udito le parti interessate ed
espletate tutte le indagini che ritiene opportune. TITOLO
IX Norme
generali Articolo 19 Il fondo dell’Associazione è
costituito dalle quote associative che verranno stabilite annualmente dal
Consiglio Direttivo, nonché da ogni altro ulteriore introito derivante da
versamenti volontari dei soci o terzi e dai ricavi delle attività e delle
iniziative sociali. Tale fondo sarà amministrato dal
Consiglio Direttivo che, come previsto, sottoporrà alla Assemblea i Conti
Consuntivi. Articolo 20 Tutte le cariche sociali sono
onorifiche e non danno diritto ad alcun compenso in danaro. Rimborsi, oneri ed
ogni altra spesa sostenuta per conto dell’Associazione e comunque
nell’interesse della stessa non costituisce titolo di compenso. Articolo 21 La carica di Presidente, Vice
Presidente e di componente il Consiglio Direttivo è incompatibile con qualsiasi
altra carica sociale. Articolo 22 Lo scioglimento dell'associazione
è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta
straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli
associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in
seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale,
con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale
straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento
dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di
voto, con l'esclusione delle deleghe. La destinazione del patrimonio
residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive,
fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. Articolo 23 Per tutto quanto non previsto nel
presente Statuto troveranno applicazione, per quanto complete, le norme ed i
regolamenti emanati dalla FIDAL e dal C.O.N.I..
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