A.S.d. Atletica Capua

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Lo statuto

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Associazione Sportiva Dilettantistica

ATLETICA CAPUA

STATUTO

(adeguato secondo le norme fissate dall’art.90 della Legge 27 dicembre 2003 n.289)  

·     TITOLO        Denominazione e Sede                          

·     TITOLO   II     Scopi e finalità

·     TITOLO   III    Organi Statutari

·     TITOLO   IV    Assemblee

·     TITOLO   V     Associati      

·     TITOLO   VI    Consiglio Direttivo

·     TITOLO   VII   Presidente

·     TITOLO  VIII  Revisori dei conti - Probiviri

·     TITOLO   IX    Norme generali

TITOLO I

DENOMINAZIONE E SEDE

Articolo  1

E’ costituita con  sede in CAPUA (CE) alla Via Santa Maria Capua Vetere n.93, l’Associazione Sportiva Dilettantistica denominata:

“Associazione Sportiva dilettantistica ATLETICA CAPUA”

 

Articolo  2

I colori sociali sono identificati nel giallo e nel rosso.

 

TITOLO II

 

SCOPI E FINALITA’

 

Articolo  3

L’Associazione è apartitica ed estranea ad ogni discriminazione razziale, religiosa e politica e non ha alcuno scopo di lucro. Durante la vita della Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale

 

Articolo  4

L’Associazione ha come scopo primario la promozione e la diffusione dell’atletica leggera in generale e della pratica del PODISMO in particolare, nel rispetto dei Regolamenti della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) e del Regolamento Organico della stessa Associazione.

L’Associazione ha anche lo scopo di sviluppare tutte quelle iniziative ed attività (sportive, ricreative, culturali e turistiche) che, nell’ambito dello svolgimento della vita associativa, possono contribuire a favorire lo scambio di idee, esperienze e conoscenza tra i Soci. Il sodalizio è altresì tenuto allo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata. L’Associazione partecipa e fa partecipare i propri iscritti a gare e manifestazioni inerenti le attività che svolge, organizza manifestazioni agonistiche e non, può aderire a Enti nazionali ed internazionali di promozione sportiva, Federazioni Nazionali, Unioni sportive ecc..

 

Articolo  5

L’Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative: al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali, può istituire altre Sezioni, partecipare o aderire ad altre Società od Associazioni Sportive, acquisire patrimoni, lasciti, donazioni e contributi, definire sponsorizzazioni con Aziende e Enti e porre in atto ogni azione tendente ad incrementare il patrimonio finanziario, mobiliare ed immobiliare dell’Associazione stessa.

 

 

TITOLO III

 

ORGANI STATUTARI

 

Articolo  6

L’Associazione sportiva dilettantistica ATLETICA CAPUA  è costituita dai Soci che promuovono e/o praticano lo sport della atletica leggera in generale e, in particolare, della corsa in tutte le sue forme, ed inquadra persone che svolgono attività agonistica, amatoriale, tecnica, organizzativa od affine. Essa si avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

Possono essere ammessi alla Associazione tutti coloro che promuovono, sostengono e praticano lo sport in genere ed in particolare l’attività podistica non al fine di lucro, previa domanda di ammissione, per iscritto, indirizzata al Presidente dell’Associazione stessa e su di esse deciderà il Consiglio Direttivo.

L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Atletica Leggera e di ogni altra Federazione o Ente di Promozione cui intenderà affiliarsi. I soci tutti, quindi, assumono l’obbligo di osservare le norme statutarie, il regolamento organico ed i regolamenti della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL).

 

Articolo  7

 

Sono Organi dell’Associazione ATLETICA CAPUA:

 

Ø      L’Assemblea generale

Ø      Il Consiglio Direttivo

Ø      Il Presidente

 

TITOLO IV

 

ASSEMBLEE

 

Articolo  8

L’Assemblea generale è il massimo organismo dell’Associazione ed è l’espressione di tutti i Soci che vi partecipano.

Le Assemblee di distinguono in Ordinaria e Straordinaria.

*   L’ASSEMBLEA ORDINARIA si riunisce per il rinnovo delle cariche associative entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

La data e la sede dell’Assemblea sono fissate dal Consiglio Direttivo uscente.

L’Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti primari:

a.      Discutere e deliberare sulla relazione tecnica, morale e finanziaria della gestione dell’Associazione. La mancata approvazione della relazione comporta la decadenza del Consiglio Direttivo. Conseguentemente il Presidente provvede alla convocazione di una Assemblea straordinaria, da effettuarsi entro trenta giorni dalla data di decadenza del Consiglio Direttivo, nel corso della quale si deve procedere alla elezione di un nuovo Consiglio direttivo.

b.      Eleggere il Presidente ed i Consiglieri.

Essi durano in carica per DUE anni.

Per concorrere alle cariche sociali deve essere posta formale candidatura nei tempi e nei modi previsti dal Regolamento Organico.

c.      deliberare su qualsiasi argomento posto all’ordine del giorno.

d.      L’Assemblea si intende regolarmente costituita qualora:

Ø      In prima convocazione siano presenti la metà più uno dei Soci iscritti;

Ø      In seconda convocazione siano presenti, se l’Assemblea non è elettiva, almeno un terzo (1/3) dei soci iscritti; se l’Assemblea è elettiva siano presenti almeno i due terzi (2/3) dei Soci iscritti.      

 

*    L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA è convocata su iniziativa del Consiglio direttivo per deliberare le modifiche allo Statuto e per gravi circostanze.  Essa è valida se risultano presenti, anche per delega, almeno i 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto.  Può essere convocata inoltre:

Ø    Su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei Soci iscritti;

Ø    Nel caso di specifica e motivata richiesta scritta della metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.

La morosità non estinta derivante da mancato pagamento delle quote associative preclude tale diritto al Socio moroso.

        

Articolo 9

Le Assemblee sono composte dai Soci iscritti.

La morosità non estinta derivante da mancato pagamento delle quote associative preclude il diritto di partecipazione del Socio moroso alle Assemblee.

 

 

TITOLO V 

ASSOCIATI

 

Articolo 10

I Soci si distinguono in Soci Fondatori, Soci Effettivi e Soci Onorari.

Sono Soci Fondatori tutte quelle persone che hanno contribuito alla costituzione dell’Associazione.

Sono Soci Effettivi tutte quelle persone che sono ammesse a far parte dell’Associazione dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta, successivamente alla costituzione della Associazione, ed hanno diritto di voto nelle Assemblee.

Sono Soci Onorari tutte quelle persone a cui l’Associazione deve particolare riconoscenza e quelle che attraverso la loro sensibilità sostengono le attività dell’Associazione.

I Soci Onorari ed i Soci Fondatori non hanno diritto di voto nelle Assemblee salvo il caso non siano iscritti anche in qualità di soci effettivi e siano in regola con quanto disposto agli articoli 11 e 12.

 

 

Articolo 11

Condizione necessaria per essere Socio della Associazione Sportiva Dilettantistica ATLETICA CAPUA è la maggiore età nonché l’appartenenza in qualità di Socio e di Tesserato FIDAL alla sola A.S.d. ATLETICA CAPUA. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione.

 

 

Articolo 12

Ogni Socio, ad eccezione dei Soci Onorari e dei Soci Effettivi, è tenuto a versare la quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla Federazione di appartenenza, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e della Federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

 

 

Articolo 13

Nelle Assemblee possono votare i soli Soci iscritti da almeno sei (6) mesi.

I Soci possono altresì farsi rappresentare alle Assemblee, con delega scritta, da un loro delegato. Tali deleghe possono essere rilasciate ai soli aventi diritto a partecipare alle Assemblee.

Ogni delegato può disporre al massimo di una delega.

 

 

 

 

TITOLO VI

 

CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Articolo 14

Il CONSIGLIO DIRETTIVO è costituito da sette(7) componenti con diritto di voto:

a.      Il Presidente;

b.      DUE Vice Presidenti;

c.      QUATTRO Consiglieri eletti a norma di Regolamento Organico dall’Assemblea.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, i responsabili dei vari settori così come previsti dal Regolamento Organico e qualunque altra persona, Socio e non Socio, di cui il Consiglio Direttivo stesso intenda avvalersi per consulenze varie.

In caso di dimissioni, decadenza o decesso di uno o più Consiglieri i medesimi saranno sostituiti dai primi non eletti alla precedente elezione.

In carenza di sostituti di cui al comma precedente sarà necessario ricoprire i posti vacanti con nuove elezioni.

Le dimissioni, anche non contemporanee, della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, comportano la decadenza dell’intero Consiglio Direttivo; in tal caso il Presidente resta in carica per l’ordinaria amministrazione e provvede entro trenta (30) giorni alla effettuazione dell’Assemblea per la ricostituzione del Consiglio Direttivo.

 

 

Articolo 15

Il CONSIGLIO DIRETTIVO è l’organo deliberativo dell’Associazione per tutti i provvedimenti atti ad assicurare ed incrementare il buon andamento della vita e delle attività sociali.

Il Consiglio direttivo delibera il bilancio preventivo, le relative variazioni ed i Conti Consuntivi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, predispone la relazione tecnica, morale e finanziaria sulla gestione dell’Associazione da presentare all’Assemblea per l’approvazione.

Il Consiglio direttivo interpreta ed attua le direttive dell’Assemblea, delibera il Regolamento Organico e vi apporta le relative modifiche. Delibera in occasioni eccezionali, salvo la ratifica da parte dell’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo nel corso dell’anno solare deve riunirsi almeno quattro (4) volte e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritiene opportuno o su richiesta scritta e motivata di almeno tre componenti il Consiglio stesso.

 

 

 

 

 

TITOLO VII

 

PRESIDENTE

 

Articolo 16

Il PRESIDENTE è il legale rappresentante dell’Associazione in ogni evenienza. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo; nomina, nell’ambito dei componenti il Consiglio Direttivo, i Vice Presidenti, il Segretario, il Tesoriere;

per particolari motivi ha facoltà di adottare provvedimenti di “estrema urgenza” che sottopone alla ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Egli vigila e controlla tutti gli organi dell’Associazione. Rimane in carica per due anni ed è rieleggibile.

In caso di dimissioni o di impedimento definitivo del Presidente il Consiglio Direttivo rimane in carica per l’ordinaria amministrazione e il Vice Presidente più anziano assume la reggenza dell’Associazione fino all’espletamento di una Assemblea straordinaria da effettuarsi entro trenta (30) giorni per procedere alla ricostituzione del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza e di impedimento temporaneo del Presidente egli è sostituito da uno dei due Vice Presidente.

 

 

 

 

 TITOLO VIII

Collegio dei Revisori dei Conti e dei ProbiViri

 

Articolo 17

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da due membri effettivi e uno supplente eletti dall’Assemblea e dura in carica un anno.

I Revisori dei Conti, così nominati, nella prima riunione, eleggono il proprio Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti sorveglia sull’amministrazione, esamina i libri contabili e relaziona l’Assemblea sull’andamento della gestione amministrativa.

 

Articolo 18

Il Collegio dei Probiviri è costituito da due membri effettivi e uno supplente nominati dal Consiglio Direttivo al di fuori del proprio seno e dura in carica un anno.

Giudica le vertenze sorte nell’ambito dell’Associazione e che interessino uno o più Soci nelle quali si sia già espresso il Consiglio Direttivo. Il termine per ricorrere è di massimo trenta giorni dalla notifica del provvedimento. Decide, inoltre, in unica istanza in ordine all’interpretazione dello Statuto, nonché sui conflitti di competenza fra gli organi dell’Associazione.

E’ convocato su richiesta di almeno uno dei Soci interessati alla vertenza, oppure su richiesta di un membro del Consiglio direttivo. Decide dopo aver udito le parti interessate ed espletate tutte le indagini che ritiene opportune.

 

 

 

  TITOLO IX

Norme generali

 

Articolo 19

Il fondo dell’Associazione è costituito dalle quote associative che verranno stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo, nonché da ogni altro ulteriore introito derivante da versamenti volontari dei soci o terzi e dai ricavi delle attività e delle iniziative sociali.

Tale fondo sarà amministrato dal Consiglio Direttivo che, come previsto, sottoporrà alla Assemblea i Conti Consuntivi.

 

Articolo 20

Tutte le cariche sociali sono onorifiche e non danno diritto ad alcun compenso in danaro. Rimborsi, oneri ed ogni altra spesa sostenuta per conto dell’Associazione e comunque nell’interesse della stessa non costituisce titolo di compenso.

 

Articolo 21

La carica di Presidente, Vice Presidente e di componente il Consiglio Direttivo è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

 

 

Articolo 22

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

 

 

Articolo 23

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto troveranno applicazione, per quanto complete, le norme ed i regolamenti emanati dalla FIDAL e dal C.O.N.I..

In caso di discordanza o di carenza si farà riferimento alle norme specifiche del Codice Civile