Breve Storia delle norme ed orientamenti per la tutela dei beni culturali.

 

Nella seconda metà del XIX secolo si andavano diffondendo in Italia, nel tempo stesso in cui la nazione acquistava la sua unità, le teorie fondamentali sulla tutela di quelli che verranno poi definiti Beni Culturali. Le prime leggi di tutela risalgano all'Italia preunitaria, e furono emanate dalla Chiesa nella persona del cardinale Pacca. La lunga spoliazione, devastazione che avevano subito chiese, anfiteatri abbazie e quanto altro, portarono alla formulazione di una legislazione, che seppur generica, avvierà il discorso della protezione dei beni culturali. Dopo questa, che fu più un monito che una legge, crebbe un fervente interesse nei riguardi di quegli oggetti che per loro caratteristiche, e particolarità vennero definiti beni da tutelare, salvaguardare. La legislazione a riguardo fiorì in tutti gli stati, ducati e granducati dell'Italia della meta del XIX secolo, ma bisognerà aspettare il 1902 (legge n.185 del 12 giugno), per assistere all'unificazione della materia; la legge fu perfezionata nel 1902 e 1909 per giungere a completamento nel 1913. Uno studioso che avesse cercato oltralpe innovazioni o spunti meritori, avrebbe visto l'Europa intera dibattersi ancora in un limbo di "ignoranza" e di arretratezza legislativa: l'Italia, forse perché depositaria del 75% delle bellezze paesaggistiche/culturali del modo, sarebbe apparsa come il mondo felice.

Ma il primo dopoguerra avrebbe restituito un panorama non così edificante: le devastazioni avute con il primo conflitto mondiale posero l'accento sulla necessità/urgenza di una legge internazionale che regolasse le cose in caso di guerra (questa legge in seguito fu varata, ma la guerra è guerra, è spesso l'azione militare non è così certosina come dovrebbe): L'Istituto per la cooperazione intellettuale della Società delle Nazioni organizzo, nel 1930, un congresso su "L'identificazione, la cura, il restauro di dipinti o di sculture o di altri elementi decorativi o di altri oggetti d'arte". In tale occasione emerse la constatazione che tali temi erano intimamente connessi con quelli relativi ai monumenti, per cui fu organizzata una Conferenza che rimarrà storica per i risultati raggiunti, per le personalità intervenute e per quanto di innovativo fu detto e scritto; la Conferenza si svolse ad Atene dal 21 al 30 ottobre del 1931.

La Conferenza si articolò attraverso la discussione di sei punti

1. esposizione delle differenti legislazioni;

2. restauro dei monumenti;

3. degradazione dei monumenti;

4. ambiente dei monumenti;

5. utilizzazione dei monumenti;

il documento conosciuto ai più con il nome di Carta di Atene.

Pur essendo una carta essenzialmente rivolta al restauro di edifici, e perciò distante da quello che è l'obiettivo della nostra ricerca, la Carta definisce quelle che sono le necessita, le tematiche e le progettualità da mettere in campo, puntando sulla cooperazione internazionale e sulla urgenza degli interventi di tutela e protezioni dei beni. In Italia la legge venne pubblicata nel 1932 su formulazione del Consiglio superiore per le antichità e le belle arti con il titolo di Norme per il restauro dei monumenti. Le istruzioni che seguirono nel 1938, anche se non pregnanti per noi, evidenziano una problematica mai come oggi di una attualità bruciante; Al punto 1 è così testualmente scritto:

Allo Stato, responsabile del patrimonio artistico nazionale, compete la direzione e il controllo di ogni attività diretta alla tutela, alla conservazione e al restauro delle opere d'arte, siano esse di proprietà pubblica o privata. Non vi è dubbio che i criteri espressi dalla Carta italiana del restauro e dalle successive istruzioni siano state ispirate alle "allora" più moderne concezioni critico-storiche relative alla tutela. Tuttavia a partire dagli anni del dopoguerra è risultata sempre più palese la loro arretratezza alla luce delle più recenti esperienze culturali, ed in particolare di nuovi rapporti tra l'urbanistica, la tutela dei monumenti e dei valori ambientali. La legislazione seguì il suo corso con la Carta di Venezia del 1964 e le relative istruzioni del 1972, in cui poco si diceva. In realtà le suddette norme ripetevano abbastanza sterilmente il teso di quelle emanate due anni prima dalla Direzione generale delle antichità e belle arti. Se si considera però che nel 1969 il campo degli studi era arricchito dai testi della Carta di Venezia e delle raccomandazioni della commissione Franceschini, si intende perché il documento in questione appare di modesta portata. Esso infatti, mentre nulla aggiungeva, sul piano culturale generale, ai principi teorici ed ai criteri metodologici della Carta di Venezia, restava troppo vago ed incerto quando lo si considerava come insieme di istruzioni tecnico-pratiche per le Sovrintendenze. Inoltre intendendolo come normativa si mostrava ancor meno accettabile, poiché accentrava ogni giudizio critico e tecnico e ogni potere decisionale nelle mani di singoli funzionari, escludendo la reale partecipazione scientifica, critica e metodologica degli studiosi e degli esperti, italiani, stranieri, ed in genere del mondo culturale ed universitario.

Ora essendo chiara 'assoluta coincidenza dei criteri generali su ciascuno dei beni culturali, entro la fondamentale visione unitaria del concetto di tutela, è legittimo e possibile confrontare la Carta del restauro 1972, che si riferisce genericamente a tutte le opere d'arte, con la Carta internazionale sulla conservazione ed il restauro dei monumenti e dei siti. Risultano di particolare rilevanza gli articoli 1,2,3 della carta del 1972 che riportiamo integralmente:

Art. 1 Tutte le opere d'arte di ogni epoca, nell'accezione più vasta che va dai monumenti architettonici a quelli di pittura e scultura, anche se in frammenti , e dal reperto paleolitico alle espressioni figurative dalle culture popolari e dell'arte contemporanea a qualsiasi persona o ente appartengano, ai fini della loro salvaguardia e restauro, sono oggetto delle presenti istruzioni che prendono il nome di Carta del Restauro 1972;

Art. 2 Oltre alle opere indicate nell'articolo precedente vengono a queste assimilate, per assicurarne la salvaguardia e il restauro, i complessi di edifici di interesse monumentale, storico o ambientale, particolarmente i centri storici, le collezioni artistiche e gli arredamenti conservati nella loro disposizione tradizionale, i giardini e i parchi che vengono considerati di particolare importanza.

Art 3 rientrano nella disciplina delle seguenti istruzioni, oltre alle opere definite agli art 1 e 2, anche le operazioni volte ad assicurare la salvaguardia e il restauro dei resti antichi in rapporto alle ricerche terrestri e subacquee.

In conclusione appare chiaro che il lavoro del Consiglio superiore del 1972 consistette nella riedizione di un documento del 1969, mancante del riferimento ad atti di pochissima portata (Carta di Venezia e relazione Franceschini), dai quali ampiamente attinse; inoltre poco o nulla fu fatto a livello di disposizioni interne per gli uffici statali. La Carta del 1972 risulta perciò, veramente carente sia per quanto riguarda la tutela dei centri storici, ma soprattutto per quanto concerne la definizione tecnica di interventi di pianificazione urbanistica. La storia della disciplina che regola e tutela i beni culturali si arricchisce nel 1972 della conferenza generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, riunita a Parigi per la sua diciassettesima sessione, adottò, il 16 novembre '72, una Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, ratificata e resa esecutiva nel nostro paese mediante la legge n.184 del 6 aprile 1977. Nel prendere atto che tali beni erano esposti a gravissimi pericoli di distruzione, che gli stessi erano spesso insufficientemente protetti a livello nazionale, e che moli presentano caratteristiche di unicità, tali da richiedere la loro conservazione come parte integrante del patrimonio mondale , i responsabili del consesso intesero approdare ad un documento volto a pianificare e rendere operante la cooperazione fra stati. Anche qui risulta particolarmente importante le definizioni del patrimonio culturale e naturale:

Art. 1 Ai fini della presente Convenzione sono considerati patrimonio culturale:

I monumenti: opere di architettura, di scultura o di pittura monumentale, elementi o strutture di carattere archeologico, iscrizioni, grotte e gruppi di elementi che abbiano un valore universale eccezionale dal punto di vista della storia dell'arte o della scienza;

i complessi: gruppi di costruzioni, isolati o riuniti che per la loro architettura, per la loro unità. o per la loro integrazione nel paesaggio, hanno un valore universale eccezionale dal punto di vista della storia, dell'arte e della scienza;

i siti: opere dell'uomo o creazioni congiunte dell'uomo e della natura, nonché le zone ivi comprese le zone archeologiche di valore universale eccezionale dal punto di vista storico, estetico, etnologico o antropologico.

Art. 2 Ai fini della presente Convenzione sono considerati patrimonio naturale:

i monumenti naturali, costituiti da formazioni fisiche e biologiche oppure da gruppi di tali formazioni, aventi valore universale eccezionale dal punto di vista estetico e scientifico;

le formazioni geologiche e fisiografiche e le zone rigorosamente delimitate, costituenti l'habitat dio specie di animali e vegetali minacciate, che hanno valore universale dal punto di vista della scienza e della conservazione;

i siti naturali oppure le zone naturali rigorosamente delimitate, aventi valore universale eccezionale dal punto di vista della scienza, della conservazione o della bellezza naturale.

Art. 3 Spetta a ciascuno Stato definire e delimitare i diversi beni, situati sul suo territorio e previsti dagli articoli 1 e 2 di cui sopra. Art. 4 Ogni Stato parte della presente Convenzione, riconosce che l'obbligo di assicurare l'identificazione, la tutela, la conservazione, la valorizzazione e la trasmissione alle future generazioni del patrimonio culturale e naturale, menzionato negli articoli 1 e 2e situata sul suo territorio, incombe in primo luogo su di lui.

Art. 11 Ogni Stato presenta al Comitato del patrimonio mondiale, nella misura del possibile, un elenco dei beni del patrimonio culturale naturale, situati sul proprio territorio, che possono essere inclusi nell'elenco. L'inserimento di un bene nell'elenco del patrimonio mondiale non può avvenire senza il consenso dello Stato partecipante interessato. Il Comitato compila, aggiorna e pubblica, quando le circostanze lo esigono, sotto il nome di Elenco del patrimonio mondiale in pericolo, l'elenchi dei beni figuranti nell'Elenco del patrimonio mondiale per cui la salvaguardia si richiedano lavori considerevoli e per cui è stato richiesto l'aiuto internazionale. Infine è lo stesso Comitato che definisce i criteri sulla base dei quali un bene del patrimonio culturale o naturale può essere inserito in elenco. Le contusioni sono quanto mai evidenti: la necessità di intervenire a livello internazionale è visto come l'unico atto in grado di provvedere alla conservazione e recupero di beni in pericolo, ma per far ciò l'inserimento in elenco risulta di fondamentale importanza; ed è proprio questo procedimento che risulta fazioso, in quanto ancora una volta si lascia la decisione a pochi, che valuteranno secondo le proprie attitudini e preferenze. Gli anni ottanta hanno visto un fervore notevole intorno ai beni culturali, visti non solo come beni in pericolo ama anche come una vera e propria miniera inesplorata; sarà proprio a metà di quegli anni che si ratificano i Principi della conservazione integrata, a detta di tutti gli studiosi del campo, il più innovativo esempio di tutela, conservazione e reintegrazione dei beni culturali, finalmente visti non più come una statua in una teca, ma come oggetti in pericolo si, ma anche in grado di fornire insegnamenti alle generazioni future. L'elemento più determinante della presente legislazione è nel riconoscimento del bene come di un qualcosa ancora in grado di essere reinserito nel circuito sociale, economico, a patto però di avere tutta una serie di condizioni al contorno.

Sarà il Comitato dei monumenti e dei siti del Consiglio d'Europa a curare gli incontri preliminari allo scopo di favorire l'approfondimento dei problemi connessi alle attività di protezione, onde pervenire alla dimostrazione concreta che era possibile intervenire su tessuti urbani o rurali senza alterarne l'integrità storica, artistica, ambientale. Sulla scorta dei risultati raggiunti nel corso dell'intero anno, alla manifestazione conclusiva (congresso sul patrimonio architettonico europeo, Amsterdam, 21-25 ottobre 1975) furono promulgate solennemente la Carta europea del patrimonio architettonico, adottata dal Consiglio dei Ministri del Consiglio dei Ministri del Consiglio d'Europa il 26 settembre 1975, e una Dichiarazione; da intendersi l'una e l'atra insieme come una vera e propria Carta della conservazione integrata. Ancora una volta riportiamo alcuni enunciati della Carta europea del patrimonio architettonico:

  1. il patrimonio architettonico europeo non è formato soltanto dai nostri monumenti più importanti, ma anche dagli insiemi degli edifici che costituiscono le nostre città e i nostri villaggi tradizionali nel loro ambiente naturale o costruito. Per molto tempo sono stati tutelati e restaurato soltanto i monumenti più importanti, senza tenere conto del loro contesto.
  2. La testimonianza del passato documentata dal patrimonio architettonico costituisce un ambiente essenziale per l'equilibrio e lo sviluppo culturale dell'uomo.
  3.  

  4. Il patrimonio architettonico costituisce un capitale spirituale, culturale, economico e sociale di valore insostituibile
  5. la struttura degli insiemi di edifici storici favorisce l'equilibrio armonioso delle società.
  6. il patrimonio architettonico presenta un valore educativo determinante.
  7. Questi patrimonio è in pericolo.

7. La conservazione integrata allontana le minacce.

8. La conservazione integrata richiede mezzi giuridici, amministrativi, finanziari e tecnici:

· Mezzi giuridici: la conservazione deve utilizzare tutte le leggi ed i regolamenti esistenti che possano concorrere alla salvaguardia e tutela del patrimonio qualunque sia la loro origine.

· Mezzi amministrativi: l'attuazione di questa politica esige l'organizzazione di strutture amministrative adeguate e sufficientemente consistenti.

· Mezzi finanziari: la manutenzione ed il restauro degli elementi del patrimonio architettonico debbono avvalersi di ogni aiuto ed incentivo finanziario, inclusi gli strumenti fiscali.

· Mezzi tecnici: gli architetti, i tecnici di ogni competenza, le imprese specializzate, gli artigiani qualificati capaci di realizzare i restauri sono in numero insufficiente.

9. La collaborazione di tutti è indispensabile per la riuscita dell'opera di conservazione integrata.

10. Il patrimonio architettonico costituisce il bene comune del nostro continente.

La successiva Dichiarazione di Amsterdam del 1975, pone l'accento su le considerazioni seguenti, che in realtà riprendono i principi sanciti nella Carta europea:

· La conservazione deve essere uno dei principali obiettivi della pianificazione urbana.

· La conservazione integrata impegna la responsabilità degli enti locali ed esige la partecipazione dei cittadini.

· La conservazione integrata esige l'adeguamento delle misure legislative ed amministrative.

.

· La conservazione integrata esige adeguati mezzi finanziari.

· La conservazione integrata esige una promozione dei metodi, delle tecniche e delle competenze professionali.

Come logica conseguenza delle disposizioni contenute nella Carta europea e dei voti espressi nella dichiarazione di Amsterdam, il comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, ha approvato, il 14 aprile 1978, un'importante risoluzione sull'adeguamento dei sistemi legislativi e regolamentari alle esigenze della conservazione integrata.