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Linee Guida
Linee Guida Manuale sicurezza

 

Generalità

Si consiglia, prima di proseguire nella lettura di questa pagina e di quelle ad essa collegate, la consultazione del Titolo VIII - "Protezione da agenti biologici" del D. Lgs. 626/94, per meglio comprendere il significato dei termini usati e trovare i riferimenti normativi di quanto esposto.

Le Linee Guida predisposte dal Coordinamento delle Regioni e delle Province autonome, in collaborazione con l'ISPESL e l'Istituto Superiore di Sanità, distinguono tra:

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uso deliberato di agenti biologici, quando questi vengono introdotti nel ciclo lavorativo per sfruttarne le proprietà biologiche a qualsiasi titolo (materia prima, substrato, catalizzatore, reagente o prodotto in un processo lavorativo, ancorché parziale);

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esposizione potenziale ad agenti biologici, quando la presenza di questi ultimi ha un carattere di epifenomeno indesiderato, ma inevitabile, più che di voluto e specifico oggetto del lavoro.

Si comprende così come i laboratori diagnostici di tipo microbiologico siano compresi nella fattispecie delle attività lavorative che usano deliberatamente agenti biologici. In detti casi, infatti, i microrganismi vengono volutamente isolati, coltivati o trattati per accertarne la presenza, il tipo e/o la quantità nei campioni in esame, divenendo conseguentemente materie prime, almeno intermedie, delle varie fasi operative in cui si articola il processo analitico.

La differente tipologia di rischio espositivo condiziona gli adempimenti, delineati nei diversi articoli della normativa, che il datore di lavoro deve adottare.

La tabella che segue è tratta dalle Linee Guida citate e riassume gli adempimenti previsti per l'applicazione del Titolo VIII del D.Lgs 626/94 (Protezione da agenti biologici), per ciascuno dei due casi sopra riportati:

Art.

Incombenza

Uso deliberato

Esposizione potenziale

 

 

 

sempre

76

Comunicazione alla Az.USL

2,3

 

 

 

2,3 (a)

 

 

 

4 (b)

 

 

 

4 (c)

 

77

Autorizzazione ministeriale

4

 

77

Comunicazioni variazioni al Ministero

4 (e)

 

79

Misure tecniche, organizzative e procedurali

se rischio

se rischio

80

Misure igieniche

2, 3, 4

se rischio

81

Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie*

2, 3, 4

se rischio

82

Misure specifiche per laboratori e stabulari*

2, 3, 4

se rischio (f)

83

Misure specifiche per processi

2, 3, 4

se rischio (g)

84

Misure di emergenza

2, 3, 4

2, 3, 4

85

Informazione e formazione

sempre

sempre

86

Sorveglianza degli esposti

se rischio

se rischio

87

Registro esposti

3, 4

 

87

Registro eventi accidentali

consigliato

consigliato

 N.B.: I numeri nella terza colonna della tabella, quando presenti, si riferiscono alle classi di pericolosità attribuite ai microrganismi dagli elenchi di cui all'Allegato XI del D.Lgs 626/94.

  1. In caso di variazioni.

  2. Solo i laboratori diagnostici nei confronti di affezioni da agenti di gruppo 4.

  3. Previo ottenimento dell'autorizzazione del Ministero della Sanità, che provvede direttamente ad avvisare l'Az.USL, quale organo di vigilanza.

  4. Se microrganismi geneticamente modificati di gruppo 2, sostituire il documento di valutazione del rischio con la documentazione prevista dal D.Lgs 3-3-93 n.91.

  5. Esclusi i laboratori diagnostici nei confronti di affezioni da agenti di gruppo 4.

  6. In caso contrario, si applica solo il comma 3.

  7. In caso contrario, si applicano solo i commi 1 e 2.

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Laboratorio scolastico di biologia

In base alle definizioni date, anche il laboratorio di biologia di un Istituto scolastico di istruzione secondaria, se tra le discipline trattate figura anche Microbiologia, dovrebbe appartenere alla categoria di attività che fanno uso deliberato di agenti biologici. Tuttavia, esso non compare nell'elenco stilato nelle Linee Guida di cui sopra, dove invece figurano i laboratori delle Università e centri di ricerca.

La scelta di utilizzare preferibilmente microrganismi del gruppo 1 (Art. 75 del D. Lgs. 626/94) nelle esercitazioni, il ridotto numero di ore che l'orario scolastico prevede per le attività di laboratorio e la corretta applicazione delle procedure raccomandate, consentono di contenere il rischio per la salute ad un livello assai basso, anche se non nullo.

Si fa presente che quanto sopra, scritto in grassetto, consiste soltanto in una serie di considerazioni personali, che scaturiscono da un'indagine bibliografica condotta in via privata e dalla personale esperienza e non ha alcun valore ufficiale. Non si tratta, pertanto, di una valutazione del rischio, la cui stesura spetta unicamente al datore di lavoro ed al servizio di protezione e prevenzione. 

 

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Webmaster: Augusto

Data ultima modifica: 01/03/06 21.49.47