| |||||||
|
|
GeneralitàSi consiglia, prima di proseguire nella lettura di questa pagina e di quelle ad essa collegate, la consultazione del Titolo VIII - "Protezione da agenti biologici" del D. Lgs. 626/94, per meglio comprendere il significato dei termini usati e trovare i riferimenti normativi di quanto esposto. Le Linee Guida predisposte dal Coordinamento delle Regioni e delle Province autonome, in collaborazione con l'ISPESL e l'Istituto Superiore di Sanità, distinguono tra:
Si
comprende così come i laboratori diagnostici di tipo microbiologico siano
compresi nella fattispecie delle attività lavorative che usano deliberatamente
agenti biologici. La differente tipologia di rischio espositivo condiziona gli adempimenti, delineati nei diversi articoli della normativa, che il datore di lavoro deve adottare. La tabella che segue è tratta dalle Linee Guida citate e riassume gli adempimenti previsti per l'applicazione del Titolo VIII del D.Lgs 626/94 (Protezione da agenti biologici), per ciascuno dei due casi sopra riportati:
N.B.: I numeri nella terza colonna della tabella, quando presenti, si riferiscono alle classi di pericolosità attribuite ai microrganismi dagli elenchi di cui all'Allegato XI del D.Lgs 626/94.
Laboratorio scolastico di biologiaIn base alle definizioni date, anche il laboratorio di biologia di un Istituto scolastico di istruzione secondaria, se tra le discipline trattate figura anche Microbiologia, dovrebbe appartenere alla categoria di attività che fanno uso deliberato di agenti biologici. Tuttavia, esso non compare nell'elenco stilato nelle Linee Guida di cui sopra, dove invece figurano i laboratori delle Università e centri di ricerca. La scelta di utilizzare preferibilmente microrganismi del gruppo 1 (Art. 75 del D. Lgs. 626/94) nelle esercitazioni, il ridotto numero di ore che l'orario scolastico prevede per le attività di laboratorio e la corretta applicazione delle procedure raccomandate, consentono di contenere il rischio per la salute ad un livello assai basso, anche se non nullo. Si fa presente che quanto sopra, scritto in grassetto, consiste soltanto in una serie di considerazioni personali, che scaturiscono da un'indagine bibliografica condotta in via privata e dalla personale esperienza e non ha alcun valore ufficiale. Non si tratta, pertanto, di una valutazione del rischio, la cui stesura spetta unicamente al datore di lavoro ed al servizio di protezione e prevenzione.
|
|