Patentino per il cinquantino

E' ufficiale, da luglio 2004 anche i motorini dovranno essere guidati con una patentino.
Non sara' piu' sufficiente infatti avere compiuto 14 anni per guidare un cinquantino, occorrera' dimostrarsi idonei ricevendo un attestato di frequentazione di un corso di educazione stradale, che verra' rilasciato dopo aver superato un esame.
I corsi verranno tenuti nelle scuole dell'obbligo, pubbliche e private, e nelle autoscuole.
Il provvedimento riguarda tutti i minorenni che all'entrata della nuova legge non saranno in possesso di una patente. Quindi tutti i minorenni dovranno essere in possesso del patentino e non solo chi compira' i quattordici anni dopo l'entrata in vigore della legge (tutti i nati dopo il 1 gennaio 1988). (controlla l'articolo del nuovo codice della strada)


Pubblichiamo di seguito gli articoli relativi al patentino, del testo della legge discussa alla Camera gli scorsi giorni,

Revisione del nuovo codice della strada.

Articolo 2. (Principi e criteri direttivi).
1) ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo1, comma1 della presente legge, non abbiano conseguito la maggiore eta', non e' consentito condurre ciclomotori senza avere conseguito il certificato di idoneita' alla conduzione rilasciato dagli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri;
2) sono autorizzati alla conduzione dei ciclomotori i titolari di patente di guida per la conduzione di autoveicoli e motoveicoli;
3) le autoscuole organizzano corsi di preparazione per il rilascio del certificato di idoneita' alla conduzione di ciclomotori da conseguire a seguito di una prova finale;
4) i giovani che frequentano istituzioni scolastiche statali o non statali di istruzione secondaria possono ottenere il certificato di cui al numero 1) della presente lettera, a titolo gratuito, frequentando corsi appositamente organizzati, prevalentemente con personale insegnante o istruttori delle autoscuole, all'interno della scuola, nell'ambito dell'autonomia scolastica e delle risorse finanziarie di cui al numero 7) della presente lettera ad esse assegnate a tale scopo;
5) gli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri partecipano con un proprio funzionario alla prova finale da espletare in ambito scolastico, alla presenza dell'operatore responsabile della gestione dei corsi;
6) le direttive, le modalita' e i programmi dei corsi e delle relative prove sono definiti, sulla base della normativa comunitaria, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentito il Ministro della pubblica istruzione, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I corsi e le relative prove sono organizzati sulla base di ipotesi di intesa sottoscritte dalle province, dalle istituzioni scolastiche autonome, dagli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri, e di collaborazioni con comuni, autoscuole, istituzioni e associazioni pubbliche e private impegnate in attivita' collegate alla circolazione stradale;
7) prevedere che, al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale, e per dotarla delle risorse necessarie all'assolvimento del nuovo obbligo di organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneita' alla condizione di ciclomotori, sia destinato a tali finalita' il 7,5 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie spettanti ad organi dello Stato, da assegnare al Ministero della pubblica istruzione.
Resta inalterata l'attribuzione del 15 per cento degli stessi proventi stabilita dall'articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n, 144, per le finalita' gia' indicate dall'articolo 208 del nuovo codice della strada e per il finanziamento delle attivita' connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale.