RITIRO DELLA PATENTE DI GUIDA

 

La patente viene immediatamente ritirata, durante la circolazione quando il conducente:

  •  

    guidi con patente scaduta di validità ( art. 126 C.d.S.);

  •  

    guidi senza essere sottoposto all’esame di revisione nei termini prescritti o sia stato dichiarato temporaneamente non idoneo alla guida a seguito di accertamento sanitario (art. 128 C.d.S.);

  •  

    non abbia sistemato correttamente il carico su invito degli organi di polizia o comunque secondo le modalità previste dal Codice della Strada (art. 164 C. d. S. ).

 

In questi casi  la patente viene restituita all’interessato solo dopo l’ adempimento alla prescrizione omessa. La patente può inoltre essere ritirata nel caso di violazione che comporti le sanzioni accessorie della sospensione a tempo determinato; es. Quando il conducente sia alla guida in stato di ebbrezza ( artt. 218 – 223 C. d. S. ).

REVISIONE DELLA PATENTE DI GUIDA  ( art. 128 C.d.S.) 

 

La revisione della patente di guida può essere disposta dal Prefetto o dalla Motorizzazione Civile con l’obbligo di sottoporsi a visita medica presso la Commissione medica provinciale o ad esame di idoneità, qualora sorgano dubbi sul persistere dei requisiti fisici e psichici prescritti o della idoneità tecnica alla guida.  

La revisione può essere disposta anche prima della restituzione al titolare della patente sospesa.

SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA  ( art. 129 C. d. S. ) 

 La sospensione della patente è disposta dal Prefetto dagli uffici della Motorizzazione Civile o dalla autorità giudiziaria nei seguenti casi:

  •  

    quando si circoli con veicolo che ecceda, compreso il carico, i limiti di sagoma e di massa ( da 15 a 60 giorni; da 1 a 3 mesi se dopo l’accertamento della violazione il conducente prosegue il viaggio senza essersi messo in regola, artt. 61 – 62 C.d.S. ) ;

  •  

    quando, nei primi tre anni dal conseguimento della patente, venga superato il limite di velocità di 100 km/h sulle autostrade e 90 km/h sulle strade extraurbane principali (da 2 a 8 mesi, art. 117 C.d.S.);

  •  

    quando si guida un veicolo per il quale è richiesta una patente di categoria diversa da quella posseduta o quando, muniti di patente speciale, si guida un veicolo con adattamenti diversi da quelli  prescritti ( da 1 a 6 mesi art. 125 C. d. S. );

  •  

    per la temporanea perdita dei requisiti fisici o psichici prescritti (sospensione a  tempo  indeterminato fino al recupero dei requisiti prescritti, art. 129 C. d. S. );

  •  

    quando si supera di oltre 40 Km /h il limite massimo di velocità ( da 1 a 3 mesi; da 3 a 6 mesi se il conducente ha la patente da meno di 3 anni; da 2 a 6 mesi per i recidivi nel corso di 2 anni, art. 142 C. d. S. );

  •  

    quando si circola contromano in corrispondenza di curve, dossi o in ogni altro caso di scarsa visibilità o si percorra contromano la carreggiata di una strada a carreggiate separate ( da 1 a 3 mesi; per i recidivi da 2 a 6 mesi, art. 143 C. d. S. ),

  •  

    quando in autostrada o nelle strade extraurbane principali: si circola nelle corsie di emergenza, se non per arrestarsi o riprendere la marcia, o sulle corsie di variazione di velocità se non per entrare od uscire  dalla carreggiata ( da 2 a 6 mesi, art. 176 C. d. S. );  si effettua l’inversione del senso di marcia o si circola contromano (da 6 a 24 mesi, art.176 C. d. S. );   

  •  

    quando si guida in stato di ebbrezza da sostanze alcoliche ( da 15 giorni a 3 mesi; da 1  a 6  mesi per più violazioni in un anno, art. 186 C.d.S. );

  •  

    quando si guida in stato di ebbrezza da sostanze stupefacenti ( da 15 giorni a 3 mesi e / o fino all’esito dell’esame di revisione, art. 187 C. d. S.) ;

  •  

    quando si è coinvolti in un incidente e non ci si ferma a prestare soccorso ai feriti o si fugga senza prestare assistenza alla persona investita ( da 3 mesi ad 1 anno, art. 189 C.d.S. );

  •  

    quando si circoli abusivamente con veicolo sottoposto a sequestro (da 1 a 3 mesi, art. 213 C.d.S. ) ;

  •  

     

  •  

    quando si circoli abusivamente con un veicolo durante il periodo di sospensione della carta di circolazione (da 3 a 12 mesi, art. 217 C.d.S.);

  •  

    quando, da una violazione delle norme del Codice della Strada, derivano lesioni alle persone (da 15 giorni ad 1 anno per lesioni lievi; da 1 mese a 6 mesi per lesioni gravi o gravissime; da 2 mesi a 1 anno per omicidio colposo, art. 222  C.d.S.);

  •  

    nell’ipotesi di reato per danni alle persone (sospensione provvisoria della validità fino ad 1 anno, art. 223 C.d.S.);

  •  

    quando il titolare detenga, per uso personale, stupefacenti in dose non superiore a quella media giornaliera oppure non segua il programma terapeutico per il recupero delle tossicodipendenze;

  •  

     La patente è inoltre sospesa in conseguenza dalla duplice violazione, nel corso di un biennio, delle norme:

    •  

      sulla precedenza (es. non rispetta l’obbligo di dare precedenza uscendo da un garage  nei confronti dei veicoli circolanti su rotaie, ..... – art. 145 C.d.S.);

    •  

      sul divieto di sorpasso  (es. sorpassa in prossimità o in corrispondenza di una curva o di un dosso, ove ciò non sia consentito – art. 148 C.d.S.);

    •  

      sui passaggi a livello (art. 147 C.d.S.);

    •  

      sulla distanza di sicurezza e abbia causato gravi incidenti (art. 149 C.d.S.); 

    •  

      sull’incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati, su strade di montagna o comunque a forte pendenza (art. 150 C.d.S.).

REVOCA  DELLA PATENTE DI GUIDA  

 La patente di guida viene revocata dal Prefetto, dagli uffici della Motorizzazione Civile o dall'Autorità Giudiziaria quando il titolare

  •  

    sia un delinquente abituale professionale o per tendenza (art. 120 C.d.S.).

  •  

    non sia più in possesso (in modo permanente) dei requisiti fisici, psichici o morali richiesti (art. 119 – 120  C.d.S.); 

  •  

    sottoposto a esame di revisione, risulti non più idoneo (art. 128 C.d.S.);

  •  

    abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra di stato estero (art. 130 C.d.S.);

  •  

    circola nonostante sia stata disposta la sospensione della sua patente ( art. 218 C.d.S.);

  •  

      entro cinque anni da una condanna definitiva per lesioni a persona, venga condannato una  seconda volta (art. 222 C.d.S.);