NORME CHE REGOLAMENTANO LE AUTONOMIE DI OGNI AVIS
Per non avere dubbi in proposito, riportiamo integralmente
uno stralcio degli articolati che possono interessare.
Normativa Regionale art 7 (deliberato assemblea regionale),
Art.7 I - L'Avis Abruzzo, per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, intrattiene rapporti con le Autorità Enti e Strutture della Sanità Pubblica a livello regionale in via esclusiva a livello locale, se richiesto, d'intesa ed in collaborazione con le Avis Provinciali e Comunali.
Art. 7 II - Le Avis Provinciali intrattengono rapporti con le corrispondenti Autorità politiche e sanitarie, con gli Enti pubblici e privati e strutture ospedaliere a livello provinciale, d'intesa ed in collaborazione con le Avis comunali.
Art. 7 III - Le Avis Comunali intrattengono rapporti con le corrispondenti Autorità Comunali, con Enti e Strutture pubbliche operanti nel territorio d'appartenenza.
Regolamento attuativo dello Statuto art. 1
Art. 19 /1 - I rapporti con gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione, in particolare nel settore della sanità, devono essere intrattenuti dalle strutture associative di pari livello territorialmente competenti.
Statuto Nazionale art 20
Art. 20.1 - Ogni Avis Regionale, nel territorio di propria competenza, disciplina - in maniera autonoma ma non contrastante con l'unitarietà istituzionale dell'Associazione.
STRALCIO dell'art. 6 della Legge sul Volontariato 266/91
Art. 6 - Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle provincie autonome
Art. 7 - Convenzioni
Art. 8 - Agevolazioni fiscali
Art. 2 - Attività di volontariato
Art. 3 - Organizzazioni di volontariato
Art. 4 - Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato
Art. 5 - Risorse economiche
Art. 6 - Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle provincie autonome
Art. 7 - Convenzioni
Art. 8 - Agevolazioni fiscali
Art. 9 - Valutazione dell'imponibile
Art. 10 - Norme regionali e delle provincie autonome
Art. 11 - Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi
Art. 12 - Osservatorio nazionale per il volontariato
Art. 13 - Limiti di applicabilità
Art. 14 - Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria
Art. 15 - Fondi speciali presso le regioni
Art. 16 - Norme transitorie e finali
Art. 17 - Flessibilità dell'orario di lavoro
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e e di farla osservare come legge dello Stato.
Legge 11 Agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato.
ARTICOLO 1
Finalità
1. La Regione Abruzzo, nell' ambito dei principi sanciti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, riconosce e favorisce la funzione del volontariato, quale espressione di solidarietà umana e sociale, nonchè di partecipazione del cittadino al perseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuabili all' interno della collettività' abruzzese.
2. Ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la piena autonomia e favorendone la crescita, e l' originale apporto complementare dell' intervento pubblico per il conseguimento delle finalità nel rispetto delle leggi e degli strumenti della programmazione regionale.
3. Determina, altresì, le modalità di partecipazione delle Organizzazioni del volontariato all' esercizio di cui al successivo art. 8.
ARTICOLO 2
Individuazione
1. Sono considerate organizzazioni si volontariato quelle individuate dall' art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
ARTICOLO 3
Campo di attività
1. Le finalità di cui all' art. 1 della presente legge attengono principalmente ai seguenti campi di attività;
a) le finalità di carattere sociale sono quelle rientranti nel campo degli interventi socio - assistenziali, socio - sanitari e socio educativi.
b) le finalità di carattere civile sono quelle relative al miglioramento della qualità della vita, alla promozione dei diritti delle persone, alla tutela e alla valorizzazione dell' ambiente nonchè alla protezione del paesaggio e della natura;
c) le finalità di carattere culturale sono quelle relative alla tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico e alla promozione e sviluppo delle attività ad esso connesse.
ARTICOLO 4
Registro regionale delle organizzazioni di volontariato
1. E' istituito il registro regionale delle organizzazioni di volontariato presso la Presidenza della Giunta regionale.
2. L' iscrizione nel registro e' disposta con Decreto del Presidente della Giunta Regionale.
3. L' istruttoria, finalizzata alla verifica per ciascuna Organizzazione del possesso dei requisiti previsti dall' art. 3 della L. 266/ 1991, e' disposta dal Servizio di Gabinetto della Giunta che si avvale delle strutture organizzative competenti in materia.
4. La richiesta di iscrizione, da presentare al Presidente della Giunta regionale deve essere corredata di copia dell' atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti, nonchè dal rendiconto finanziario dell' esercizio precedente quello della richiesta.
5. Essa deve contenere:
- la chiara indicazione dell' ambito di attività' prevalente;
- la relazione delle attività' programmate e svolte negli ultimi due anni solari nell' ambito del territorio regionale;
- l' indicazione del numero degli aderenti e la loro individuazione e qualificazione, all' interno dell' organizzazione;
- l' elenco dell' eventuale personale subordinato e autonomo del quale si avvale l' organizzazione;
- l' elenco delle strutture e dei mezzi strumentali utilizzati per l' esercizio dell' attività'.
6. Entro 90 giorni dalla data di acquisizione della richiesta, deve essere disposto il Decreto di iscrizione o di motivata non iscrizione.
7. L' elenco delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro Regionale e' pubblicato annualmente su apposito supplemento del BURA Copia dell' elenco e' inviata all' Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall' art. 12 della legge 266.
ARTICOLO 5
Finanziamento delle Organizzazioni di volontariato
1. Le organizzazioni si volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento di specifiche attività dai proventi di cui all' art. 5, comma 1, della legge 266/ 1991.
2. I contributi erogati da pubbliche Amministrazioni sono finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche attività o progetti sulla base di apposite convenzioni.
3. Per quanto concerne la disciplina delle altre fonti di finanziamento, previste dall' art. 5, comma 1, della legge 266/ 1991, la Giunta regionale emana un apposito atto di indirizzo, sentita la Conferenza del Volontariato di cui al successivo art. 8.
4. In nessun caso e in nessun modo, neppure forfettario, e' consentito rimborsare alle Organizzazioni di Volontariato spese concernenti prestazioni lavorative o professionali di volontari.
ARTICOLO 6
Controlli
1. Il Presidente della Giunta Regionale esercita le funzioni di controllo sulle Organizzazioni di Volontariato iscritte nel registro.
2. Ogni anno le organizzazioni inviano al Presidente della Giunta regionale, entro il mese di aprile, copia dei bilanci preventivi e consuntivi, una dettagliata relazione sull' attività svolta e su quella che intendono svolgere, nonchè, entro trenta giorni dalla loro adozione, le variazioni eventualmente intervenute rispetto alla documentazione presentata a corredo della richiesta di iscrizione al registro regionale.
3. Il Presidente della Giunta dispone ogni due anni la revisione del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato.
4. A tal fine dispone, avvalendosi delle strutture amministrative competenti per materia, visite ispettive per accertare:
a) la regolarità' della contabilità;
b) la permanenza dei requisiti che hanno dato titolo all' iscrizione nel Registro regionale;
c) l' effettivo svolgimento dell' attivita' di volontariato;
d) il riscontro delle marginalità' delle attività' commerciali e produttive eventualmente svolte;
e) ogni altro elemento ritenuto utile allo scopo.
5. Le organizzazioni di volontariato in sede di accertamenti hanno l' obbligo di mettere a disposizione tutti i libri, i registri e i documenti e di fornire altresì i dati, le informazioni e i chiarimenti richiesti.
6. Delle visite ispettive viene redatto processo verbale, stilato in tre originali dotati e sottoscritti da chi effettua il controllo e dal legale rappresentante dell' organizzazione, di cui:
- uno rimane presso l' Organizzazione;
- uno viene trasmesso, corredato della relazione della competente Struttura organizzativa in ordine alla proposta di conferma o di cancellazione dall' iscrizione al Registro, al Presidente della Giunta regionale;
- uno rimane agli atti della stessa Struttura per i successivi eventuali provvedimenti.
7. Nel processo verbale devono essere trascritte eventuali osservazioni formulate dal Legale rappresentante dell' Organizzazione ovvero le stesse possono essere trasmesse al Presidente della Giunta regionale entro i termini di quindici giorni dalla data del verbale.
8. Le visite ispettive previste dal presente articolo non pregiudicano il potere di vigilanza spettante agli Enti locali ed agli altri Enti pubblici, ivi comprese le ULSS, nell' ambito delle rispettive competenze.
ARTICOLO 7
Garanzie
1. Avverso il provvedimento di diniego dell' iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione dal registro e' ammesso ricorso ai sensi dell' articolo 6, 5 comma, della Legge 266/ 91.
ARTICOLO 8
Conferenza regionale del volontariato
1. Ai fini di garantire la piena partecipazione consultiva delle organizzazioni di volontariato ed assicurare la trasparenza dell' applicazione della presente legge, e' costituita presso la Presidenza della Giunta regionale, la Conferenza regionale del volontariato.
2. La Conferenza e' composta di dodici componenti, in rappresentanza di tutti i campi di attività previsti dal precedente art. 3, nominati dal presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, di cui:
- n. 8 tra i designati delle articolazioni a livello regionale e nazionale delle Organizzazioni di volontariato (federazioni, movimenti, coordinamenti) che raggruppino almeno sei associazioni iscritte nel registro della Regione;
- n. 4 tra i designati dalle restanti Organizzazioni iscritte nello stesso Registro.
3. L' insediamento della Conferenza avrà luogo entro 120 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
4. La conferenza viene rinnovata ogni cinque anni.
5. La Conferenza elegge nel proprio seno un Presidente, che la convoca e ne presiede le sedute, e due Vice Presidenti.
6. Le sedute di norma hanno cadenza almeno quadrimestrale con ordine del giorno predisposto dal Presidente che nomina i relatori degli argomenti posti in discussione.
7. La conferenza deve essere convocata quando ne facciano motivata richiesta i 2/ 3 dei componenti. La riunione deve aver luogo entro dieci giorni dalla richiesta.
8. I compiti di segreteria sono svolti dalla Struttura organizzativa del Servizio di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale.
9. Ai componenti della Conferenza spetta il rimborso delle sole spese di trasporto secondo le disposizioni dell' art. 2, 2o comma della LR 2- 2- 1988, n. 15.
10. La Conferenza, su richiesta del Presidente della Giunta regionale, esprime pareri obbligatori:
- su proposte di legge, programmi e direttive, elaborate dalla Regione sulle materie che interessano i campi di intervento delle Organizzazioni di volontariato;
- sulle istanze di istituzioni dei Centri di servizio di cui all' art. 3 del Decreto del Ministero del Tesoro 21- 11- 1991;
- sulle proposte di cancellazione delle Organizzazioni dal Registro regionale;
- sui progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali ed altri Enti pubblici, dalle Organizzazioni iscritte nel Registro;
- sui piani di formazione professionale programmati dalla Regione.
11. La Conferenza, inoltre, formula proposte al Presidente della Giunta regionale in ordine alle iniziative da assumere per:
- far conoscere le attività svolte dalle Organizzazioni;
- la promozione e lo sviluppo del volontariato in collaborazione con i Centri di servizio;
- può' promuovere analisi e ricerche sull' andamento delle convenzioni tra i Comuni, ULSS e organizzazioni di volontariato per il conseguimento delle reciproche finalità'.
12. La Conferenza, infine, sulla base delle risultanze delle indagini conoscitive proposte:
- predispone la redazione di un rapporto annuale sul volontariato in Abruzzo;
- verifica la esigenza delle organizzazioni di volontariato fornendo alle stesse attività di consulenza.
ARTICOLO 9
Partecipazione
1. Il Presidente della Giunta regionale, avvalendosi della conferenza, indice, almeno una volta ogni due anni, l' Assemblea regionale delle Organizzazioni di volontariato per la valutazione degli indirizzi regionali in ordine alle politiche sociali, ai rapporti tra organizzazioni di volontariato e Istituzioni e su quanto previsto dal precedente art. 3.
2. Le spese relative alla organizzazione, allo svolgimento ed alla pubblicazione degli atti dell' Assemblea sono a carico della regione.
ARTICOLO 10
Formazione
1. La Giunta regionale istituisce o promuove l' istituzione di corsi di formazione e aggiornamento professionale per i volontari aderenti alle Organizzazioni iscritte nel registro regionale.
2. Le iniziative di cui al comma precedente, poste in essere nei limiti delle risorse disponibili per l' intero comparto della formazione professionale, sono attivate su proposte delle Organizzazioni interessate, singole o associate, previo parere della conferenza di cui al precedente art. 8, e vanno formulate con i criteri, i termini e le modalità di cui alle leggi ed ai regolamenti in materia di formazione.
3. La partecipazione dei volontari ai corsi di cui al presente articolo e' finalizzata agli obiettivi di cui all' art. 1 della legge 266/ 1991, al precedente art. 3 ed alle attività specifiche dei volontari medesimi. L' utile partecipazione di tali corsi non comporta il conseguimento di titoli di abilitazione si esercizio professionale, ma da' titolo al rilascio di un attestato di frequenza valido solo agli effetti della presente legge.
4. La gestione dei corsi e' affidata alle stesse Associazioni - di cui all' art. 5 della legge quadro 21- 12- 1978 n. 845 ed alle norme regionali vigenti - se hanno tra gli scopi statutari la formazione dei propri associati, altrimenti andrà affidata ad un Ente di formazione professionale riconosciuto dalla Regione.
ARTICOLO 11
Convenzioni
1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge la Regione, gli Enti Locali, le ULSS e gli altri Enti pubblici nell' ambito delle rispettive competenze possono stipulare con le Organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro Regionale apposite convenzioni, sulla base di uno schema tipo, approvato dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalle entrata in vigore della presente legge.
2. Lo schema tipo della convenzione dovrà indicare:
- la descrizione degli obblighi delle parti;
- la durata del rapporto convenzionale;
- le modalità di verifica periodica della prestazione oggetto della convenzione;
- le modalità del rimborso - da parte dell' Ente
- delle spese vive sostenute dall' Organizzazione, adeguatamente documentate;
- gli oneri a carico dell' Ente relativi alla copertura assicurativa di cui al Decreto del Ministero dell' Industria 14- 2- 1992 per il periodo di effettivo espletamento delle attività convenzionate e limitatamente alle quote relative ai volontari relativamente impegnati;
- il diritto all' informazione e le modalità, per i volontari, di accesso e di uso della documentazione e delle sedi dei servizi coinvolti nell' intervento;
- l' individuazione delle specifiche attività di volontariato e dei relativi destinatari nel quadro della programmazione della Regione e delle finalità statutarie dell' Organizzazione;
- le condizioni di salvaguardia dell' autonomia organizzativa e metodologica del volontariato, nel rispetto dei soggetti destinatari;
- l' elenco delle strutture immobiliari e degli strumenti che gli Enti mettono a disposizione delle Organizzazioni.
3. Qualora si presenti la necessita' di operare una scelta fra più organizzazioni di volontariato per la stipula di una convenzione avente il medesimo oggetto occorre valutare:
a) se l' organizzazione, per numero di convenzioni già stipulate, numero di aderenti impegnati nell' attività, livello di strutture e mezzi strumentali a disposizione, può fornire prestazioni adeguate;
b) vicinanza delle strutture operative del' organizzazione rispetto all' utenza potenziale o incidenza su uno stesso territorio.
ARTICOLO 12
Norma transitoria
1. Le organizzazioni di volontariato già iscritte all' Albo Regionale istituito ai sensi della LR 32/ 87, forniscono, entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, mediante la dimostrazione del possesso di tutti i requisiti previsti dall' art. 4 per la conseguente conferma dell' iscrizione nel nuovo albo regionale, conservando l' anzianità maturata.
ARTICOLO 13
Norma Finale
1. Sono fatte salve, ai sensi dell' art. 13 della Legge n. 266/ 91, le vigenti normative regionali sulle attivita' di volontariato in materia di protezione civile.
2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui alla L. 11- 8- 1991, n. 266.
ARTICOLO 14
Norma Finanziaria
1. All' onere derivante dall' applicazione della presente legge per il funzionamento degli Organi di cui agli artt. 8 e 9 si fa fronte con gli stanziamenti già iscritti, rispettivamente, ai capp. 11425 e 11430 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1993.
2. Negli anni successivi la spesa grava sui corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci.
ARTICOLO 15
Urgenza
1. La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel " Bollettino Ufficiale della Regione".
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L' Aquila, addi' 12 Agosto 1993
AVIS (Associazione Volontari Italiani Sangue) è una associazione privata, senza scopo di lucro, che persegue un fine di interesse pubblico: garantire un’adeguata disponibilità di sangue e dei suoi emocomponenti a tutti i pazienti che ne hanno necessità, attraverso la promozione del dono, la chiamata dei donatori e la raccolta di sangue. Fonda la sua attività sui principi della democrazia, della libera partecipazione sociale e sul volontariato, quale elemento centrale e insostituibile di solidarietà umana. Vi aderiscono tutti coloro che hanno intenzione di donare volontariamente e anonimamente il proprio sangue, ma anche chi, non potendo fare donazioni per inidoneità, desideri collaborare gratuitamente a tutte le attività di promozione, proselitismo e organizzazione.
Oggi è la più grande organizzazione di volontariato del sangue italiana che, con 850.229 donatori, raccoglie circa l’80% del fabbisogno nazionale di sangue. Lo Stato italiano gli riconosce la natura privata e ne sostiene l’attività attraverso rimborsi, stabiliti da un decreto ministeriale ed erogati secondo apposita convenzione dalle Aziende Sanitarie per la promozione, la chiamata e l’invio dei donatori alle strutture trasfusionali sia pubbliche che dell’Associazione e per la raccolta diretta delle unità di sangue. Nessun’altra cifra è corrisposta alle associazioni per il servizio di raccolta del sangue.¹
AVIS è presente su tutto il territorio nazionale con una struttura articolata e suddivisa in: 2.796 AVIS comunali, 93 AVIS provinciali, 21 AVIS regionali (in Trentino Alto Adige sono presenti 2 sedi) e una AVIS nazionale. Il Consiglio Nazionale, organo principale eletto ogni tre anni dall’Assemblea dei Delegati, è formato da 45 membri che rappresentano tutte le regioni e le province autonome d’Italia. Anche in Svizzera è presente una sede AVIS fondata da emigranti italiani negli anni ’60. Tutte le attività sono regolate da uno Statuto e da un Regolamento associativo.
Nello svolgere le proprie funzioni, l’Associazione si attiene alla legge quadro 107/90, che disciplina le attività relative al sangue e ai suoi componenti e alla produzione di plasmaderivati, ai relativi Decreti attuativi e alla legge sul volontariato 266/91 per la quale è iscritta agli appositi Albi Regionali.
Aderisce al regime ONLUS, Dlgs 460/97 e partecipa, in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, alla raccolta del sangue anche con proprie strutture e personale.
1
Per l’invio dei donatori al servizio trasfusionale di riferimento, è previsto un rimborso di lire 26.220 in base al D.M.T. 23/11/93 (art.2). Per quanto riguarda la raccolta diretta del sangue, al rimborso precedente, si aggiunge quello indicato dall’art. 3, comprensivo di tutti i costi rilevati per effettuare la raccolta del sangue (personale, trasporto, ristoro ed esami pre-donazioni, sacche, provette, materiali d’uso) che, sempre per il sangue intero, è pari a lire 71.030. (I rimborsi fissati dal decreto dovrebbero essere aggiornati annualmente secondo i dati ISTAT, in realtà l’ultimo aggiornamento risale al 1995).
AVIS
LE ORIGINI DELL’ASSOCIAZIONE
Le origini dell’Associazione risalgono al 1926, quando il dottor Vittorio Formentano lancia sul Corriere della Sera a Milano, un appello per costituire un gruppo di volontari per la donazione del sangue. All’invito risposero 17 persone che si riunirono nel 1927, dando vita alla prima Associazione Italiana di Volontari del Sangue. Nell’occasione furono delineati gli obiettivi della futura associazione: soddisfare la crescente necessità di sangue dei diversi gruppi sanguigni, avere donatori pronti e controllati e lottare per eliminare la compravendita di sangue. L’Associazione Italiana di Volontari del Sangue si costituì ufficialmente a Milano nel 1929.
Dopo il travagliato periodo del fascismo, nel 1950 AVIS viene riconosciuta dallo Stato con la Legge n. 49, mentre con la legge n. 592 del 1967 viene regolamentata la raccolta, la conservazione e la distribuzione del sangue umano sul territorio nazionale. Dagli anni ’70 la diffusione dell’Associazione si fa sempre più capillare, grazie alla nascita delle sedi regionali, provinciali e comunali, legate da un unico statuto alla sede nazionale.
Nel corso degli anni lo statuto è rimasto pressoché immutato e fedele ai principi indicati da Formentano. L’Associazione, come precisano gli articoli 1,2,3, è apartitica, aconfessionale, senza discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione ed è costituita da persone che donano il loro sangue volontariamente, periodicamente, gratuitamente, anonimamente e responsabilmente. Con il passare degli anni è maturata una nuova cultura della donazione che ha sostituito agli ideali di eroismo, sacrificio e generosità caritatevole, lo spirito di consapevolezza dei bisogni, di responsabilità, di coscienza civica e di partecipazione.
Oggi AVIS è il garante del sangue in Italia poiché rappresenta chi, ispirato a principi solidaristici, mette a disposizione la materia prima indispensabile per il funzionamento e l’autosufficienza del sistema trasfusionale nazionale. Inoltre, riafferma la centralità e il ruolo attivo del donatore nel "sistema sangue" e si fa promotrice di una nuova cultura della donazione e del volontariato e di una moderna ed efficiente gestione della politica trasfusionale.
IL SISTEMA TRASFUSIONALE
IL PANORAMA INTERNAZIONALE
L’obiettivo dell’autosufficienza di sangue nell’ambito dell’Unione Europea è sostanzialmente raggiunto. Ogni anno vengono raccolte circa 16 milioni di unità di sangue intero¹, a fronte di un fabbisogno teorico di 40mila unità di emazie (globuli rossi) per milione di abitanti. Analizzando il rapporto tra il numero delle donazioni di sangue intero e il numero di abitanti si evidenzia tuttavia una forbice alquanto ampia che varia da 18 donazioni per 1.000 abitanti in Portogallo a 83 per 1.000 abitanti in Danimarca. In Italia le donazioni sono 31 ogni 1.000 abitanti.
Diversa, invece, la situazione per quanto riguarda il plasma e gli emoderivati, dove a fronte di donazioni di plasma stimate in 3.309.300 litri/anno, di cui circa 948.000 litri ottenute con plasmaferesi, l’Europa importa circa 2 tonnellate di plasma e plasmaderivati l’anno per soddisfare un consumo medio di albumina pari a 316 kg/milione di abitanti 2.
Anche in materia di sangue e di plasmaderivati, la Commissione Europea si sta attivando al fine di aprire le frontiere fra gli stati, sebbene in alcuni Paesi come Svezia, Germania, Austria e Stati Uniti la donazione sia retribuita, comportando maggiori rischi trasfusionali. In un contesto di globalizzazione dei mercati, è quindi necessario che la Comunità riesca ad armonizzare il sistema donazioni-trasfusioni con legislazioni nazionali che ribadiscano l’importanza del dono da parte di donatori volontari non retribuiti, al fine di garantire maggiori standard di sicurezza nella salvaguardia della salute di donatore e ricevente.
1
The collection and use of human blood and plasma in the European community in 19932
The collection and use of human blood and plasma in the European community in 1993 modificato da Self-sufficiency 1993 CEC/LUX/V/F/33/95
IL MODELLO ITALIANO E GLI OBIETTIVI DI AVIS
Avere un servizio trasfusionale efficiente e sicuro è un diritto per tutti i cittadini. L’attività di AVIS è finalizzata alla promozione di una donazione del sangue che garantisca la sicurezza del donatore e del ricevente. Per questo motivo, prima della donazione, ogni aspirante donatore viene sottoposto a un colloquio e a una visita medica accurata.
AVIS annovera fra le proprie fila solo donatori periodici che donano il sangue a intervalli regolari e sono sottoposti a costanti monitoraggi del proprio stato di salute.
Tutte le sacche di sangue raccolte vengono catalogate con un numero progressivo dalle Strutture Trasfusionali pubbliche presso cui è stata effettuata la donazione. Tale indicazione viene poi riportata sull’apposito Registro delle Donazioni del sangue e sulla cartella clinica del paziente. Così, qualora si verifichino casi di malattie post-trasfusionali, è possibile risalire sempre alla provenienza del sangue, bloccando l’attività donazionale della persona.
La legge 107/90 - In Italia il sistema trasfusionale è regolamentato dalla legge n. 107 del 4 maggio 1990, "Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano e ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati" e da numerosi decreti di attuazione. La legge, che definisce il modello organizzativo generale del sistema trasfusionale, individua le principali istituzioni coinvolte nel raggiungimento degli obiettivi e ne ritaglia ruoli e competenze.
Nel 1999 in Italia sono state raccolte complessivamente 1.913.299 unità di sangue intero (dati ISS 1999), a fronte di un fabbisogno teorico annuo di circa 2.300.000 unità di sangue intero calcolate in base ai parametri europei – 40.000 unità per milione di abitanti (57.612.615 abitanti – dati ISTAT Censimento 1999). L’autosufficienza di sangue non viene raggiunta anche perché esistono forti squilibri tra regioni eccendentarie e regioni carenti. Solo 12 regioni sono autosufficienti: Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, provincie autonome di Trento e Bolzano, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise; mentre non lo sono: Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna (fonte ISS 1999). Per raggiungere il fabbisogno teorico di sangue mancano circa 400.000 unità di sangue intero. Il numero dei nuovi donatori invece di aumentare è addirittura diminuito del 2% rispetto al 1997 e la tendenza è piuttosto allarmante in quanto la diminuzione si registra soprattutto nelle regioni del Nord, Piemonte, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, che tradizionalmente hanno un alto numero di donatori. Donatori in calo anche in Campania, Sicilia e Sardegna. Inoltre, permane, in particolare nelle zone carenti, ma anche nelle altre regioni d’Italia, in particolare nei periodi critici come l’estate, il ricorso alle donazioni occasionali, che accentuano i rischi per i riceventi. Per questo solo efficaci meccanismi normativi di autocompensazione possono garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Per quanto riguarda il plasma la situazione è ancora più grave, in quanto la quantità complessiva raccolta nel 1998 in Italia è di 446.387 litri (incremento minimo dell’1% rispetto ai 430.992 litri del 1997), insufficiente a coprire la richiesta stimata in circa 800.000 litri annui (dati ISS 1999). Nelle aree carenti perdura dunque il ricorso alla donazione occasionale, come pure la dipendenza dall’importazione di farmaci plasmaderivati dall’estero con i maggiori pericoli che tale situazione comporta in merito al rischio di contrarre gravi malattie.
La riforma della L. 107/90 - In Italia le disposizioni comunitarie in materia di standardizzazione e sicurezza trasfusionale trovano notevoli difficoltà ad essere applicate tempestivamente ed efficacemente, a causa della grande frammentazione del sistema trasfusionale (380 strutture trasfusionali presenti sul territorio), dell’assenza o dello scarso funzionamento di strutture di coordinamento e di efficienti meccanismi di programmazione e finanziamento. La mancanza di uno specifico programma nazionale per la promozione del dono del sangue e per il rafforzamento delle organizzazioni di volontariato del sangue, sta inoltre comportando una preoccupante tendenza alla riduzione del numero dei donatori.
Appare quindi indispensabile dare completa attuazione al II Piano Nazionale Sangue e Plasma 1999-2001, approvato nel corso della Conferenza Stato/Regioni che si è tenuta il 2 dicembre 1999 a Roma e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 52 della "Gazzetta Ufficiale" n. 73 del 29/03/00. Gli obiettivi del Piano, che mirano ad ottenere un modello equilibrato ed efficiente di raccolta e gestione del sangue e del plasma, prendono spunto dall’esperienza portata avanti a partire dalla legge 107/90 e dal suo processo di revisione attualmente in atto; dal bilancio dei risultati conseguiti dal Piano 1994-1996, dalle raccomandazioni dell’Unione Europea e del Consiglio d’Europa, nonché dalle indicazioni del Piano Sanitario Nazionale 1998-2000. Il Piano riconosce proprio nell’autosufficienza di sangue un interesse di carattere nazionale, non frazionabile e tra le principali azioni indicate per raggiungere l’obiettivo, vi è proprio l’aumento del numero dei donatori volontari periodici attraverso il coinvolgimento del volontariato organizzato, soprattutto nelle regioni carenti. A questo proposito il Piano intende valorizzare il ruolo del volontariato per quelle funzioni che sono specificamente affidate alla legge 107/90, in particolare sviluppando azioni finalizzate al suo coinvolgimento nella programmazione dell’autosufficienza, con predisposizione di strumenti idonei a diffondere la cultura della solidarietà, a promuovere la donazione di sangue ed emocomponenti in forma volontaria, anonima, periodica e non remunerata, con la progressiva eliminazione della donazione occasionale. Tra i vari obiettivi, inoltre, il Piano si prefigge di conseguire una razionalizzazione del modello organizzativo, sviluppo scientifico e tecnologico, nonché qualità, efficienza ed economicità di gestione delle strutture trasfusionali, autosufficienza europea ed iniziative di cooperazione internazionale.
Oltre al Piano Nazionale Sangue e Plasma, che rappresenta un documento base fondamentale, è necessario che venga al più presto approvato il testo unificato di riforma della legge 107/90 (ac. 71 e abb.), che disegna un nuovo modello organizzativo per il Servizio Trasfusionale Italiano e che consentirà all’Italia di raggiungere l’autosufficienza regionale e
nazionale del sangue e dei suoi derivati, innalzare i livelli di sicurezza delle trasfusioni e sanare il divario tra le aree del Paese in termini di donazioni. Attualmente il testo di riforma in attesa di approvazione giace in Parlamento.
La riforma dovrebbe disegnare un nuovo modello per l’intero "sistema sangue" garantendo un forte e flessibile coordinamento sul territorio delle attività trasfusionali sia a livello regionale che nazionale, con la nascita dei Dipartimenti di Medicina Trasfusionale, dei Centri Regionali di coordinamento e del SAS (Servizio per l’autosufficienza del sangue), struttura dedicata al coordinamento delle attività, facente capo al Ministero della Sanità. Una vera e propria piramide, che vedrà i dipartimenti di medicina trasfusionale coordinati dalle regioni attraverso il Centro Regionale di coordinamento e le regioni, a livello centrale, dal Ministero.
Con la riforma si garantirà inoltre una maggiore sicurezza delle trasfusioni attraverso l’incentivazione della raccolta controllata di sangue di donatori volontari e periodici e, attraverso un sistema di compensazione, le ASL e le regioni potranno scambiare il sangue e gli emoderivati, coniugando il principio solidale su cui fonda la donazione del sangue e l’ottimizzazione delle risorse.
Le associazioni saranno direttamente coinvolte dal Ministero della Sanità per organizzare a livello nazionale e regionale grandi campagne di sensibilizzazione e pianificare bisogni e attività trasfusionali e, in generale, il volontariato potrà assumere un ruolo sempre più attivo e impegnato nella programmazione delle attività trasfusionali contando su una precisa definizione dei ruoli a garanzia di un corretto rapporto tra associazioni e volontariato, strutture pubbliche e istituzioni.
Altra novità importante, contenuta nel provvedimento di riforma, è la ridefinizione dei rapporti con l’industria, per la produzione e la distribuzione degli emoderivati. Oggi gli emoderivati possono essere forniti solo dalle aziende che hanno l’intero ciclo produttivo nel nostro Paese. In tal modo crea un’oggettiva situazione di monopolio. Ora invece, con la nuova normativa saranno incentivate le imprese che producono in Italia, in quanto la legge di riforma impone di fare in Italia solo l’operazione di frazionamento mentre la lavorazione potrà essere svolta fuori, sempre sotto stretto controllo delle autorità sanitarie.
AVIS conta molto sull’approvazione della nuova legge che, una volta per tutte, creerà le condizioni per il coordinamento tra le regioni e renderà il nostro sistema trasfusionale più moderno e in linea con gli standard europei.
IL SISTEMA TRASFUSIONALE
LA RACCOLTA DI SANGUE IN ITALIA
DONAZIONI DI SANGUE INTERO IN ITALIA
DAL 1989 AL 1999 (FONTE ISS)
IL SISTEMA TRASFUSIONALE
DATI DI RACCOLTAREGIONALI AVIS 1999
REGIONE |
Soci donatori |
Numero Donazioni AVIS |
Abruzzo |
11.103 |
16.715 |
Alto Adige – Prov. Bolzano |
13.774 |
21.620 |
Basilicata |
7.465 |
11.140 |
Calabria |
10.240 |
16.994 |
Campania |
15.522 |
13.801 |
Emilia Romagna |
129.084 |
240.283 |
Friuli Venezia Giulia |
6.503 |
8.322 |
Lazio |
33.793 |
39.143 |
Liguria |
13.999 |
22.724 |
Lombardia |
208.446 |
415.256 |
Marche |
34.921 |
65.035 |
Molise |
4.000 |
5.127 |
Piemonte |
91.959 |
163.780 |
Puglia |
19.550 |
35.795 |
Sardegna |
23.670 |
31.792 |
Sicilia |
43.770 |
58.668 |
Toscana |
48.641 |
74923 |
Trentino – Prov. Trento |
16.384 |
16.726 |
Umbria |
16.102 |
22.716 |
Valle D’Aosta |
2.882 |
5.084 |
Veneto |
98.421 |
161.031 |
TOTALE |
850.229 |
1.446.973 |
Svizzera |
2.065 |
3.718 |
PROVINCIA |
Soci iscritti |
Donatori |
Donazioni |
ABRUZZO |
11.761 |
11.103 |
16.715 |
L’Aquila |
2.850 |
2.588 |
3.139 |
Chieti |
4.138 |
4.058 |
6.582 |
Pescara |
2.880 |
2.620 |
4.603 |
Teramo |
1.893 |
1.837 |
2.391 |
BASILICATA |
7.638 |
7.465 |
11.140 |
Potenza |
5.063 |
4.960 |
8.155 |
Matera |
2.575 |
2.505 |
2.985 |
CALABRIA |
10.240 |
10.240 |
16.994 |
Catanzaro |
3.317 |
3.317 |
5.418 |
Cosenza |
2.997 |
2.997 |
4.897 |
Crotone |
1.080 |
1.080 |
1.564 |
Reggio di Calabria |
1.996 |
1.996 |
2.872 |
Vibo Valentia |
850 |
850 |
2.243 |
CAMPANIA |
15.522 |
15.522 |
13.801 |
Avellino |
4.273 |
4.273 |
3.992 |
Caserta |
5.835 |
5.835 |
5.689 |
Napoli |
5.414 |
5.414 |
4.120 |
EMILIA ROMAGNA |
133.259 |
129.084 |
240.283 |
Bologna |
28.942 |
28.596 |
54.132 |
Ferrara |
9.391 |
9.312 |
18.327 |
Forlì-Cesena |
9.270 |
9.030 |
19.189 |
Modena |
24.475 |
23.667 |
48.498 |
Parma |
17.515 |
16.006 |
21.600 |
Piacenza |
8.715 |
8.303 |
13.627 |
Ravenna |
14.634 |
14.634 |
26.506 |
Reggio nell’Emilia |
12.914 |
12.224 |
26.269 |
Rimini |
7.403 |
7.312 |
12.135 |
FRIULI V.G. |
8.019 |
6.503 |
8.322 |
Gorizia |
31 |
40 |
16 |
Pordenone |
7.084 |
5.655 |
6.949 |
Trieste |
319 |
315 |
662 |
Udine |
585 |
493 |
695 |
LAZIO |
33.984 |
33.793 |
39.143 |
Frosinone |
2.652 |
2.652 |
3.498 |
Latina |
8.110 |
8.110 |
8.010 |
Rieti |
3.184 |
3.184 |
2.589 |
Roma |
11.044 |
11.016 |
13.951 |
Viterbo |
8.994 |
8.831 |
11.095 |
LIGURIA |
14.931 |
13.999 |
22.724 |
Genova |
4.759 |
4.380 |
8.453 |
La Spezia |
4.082 |
3.834 |
4.769 |
Savona |
6.090 |
5.785 |
9.502 |
LOMBARDIA |
222.816 |
208.446 |
415.256 |
Bergamo |
36.700 |
32.861 |
57.555 |
Brescia |
31.376 |
27.798 |
55.756 |
Como |
12.065 |
11.813 |
22.063 |
Cremona |
16.352 |
14.682 |
34.820 |
Lecco |
10.104 |
9.854 |
22.108 |
Lodi |
4.718 |
4.568 |
11.479 |
Mantova |
16.885 |
15.988 |
22.854 |
Milano |
62.199 |
59.882 |
124.431 |
Pavia |
8.435 |
7.534 |
17.028 |
Sondrio |
5.185 |
5.083 |
9.342 |
Varese |
18.797 |
18.383 |
37.820 |
MARCHE |
36.965 |
34.921 |
65.035 |
Ancona |
13.414 |
12.850 |
25.088 |
Ascoli Piceno |
6.723 |
6.587 |
11.961 |
Macerata |
7.239 |
6.730 |
11.945 |
Pesaro |
9.589 |
8.754 |
16.041 |
MOLISE |
4.124 |
4.000 |
5.127 |
Campobasso |
3.040 |
3.018 |
4.027 |
Isernia |
1.084 |
982 |
1.100 |
PIEMONTE |
100.246 |
92.209 |
163.780 |
Alessandria |
6.881 |
6.881 |
10.364 |
Asti |
8.372 |
7.735 |
11.483 |
Biella |
2.302 |
2.302 |
5.548 |
Cuneo |
11.671 |
11.488 |
20.994 |
Novara |
9.363 |
6.871 |
12.625 |
Torino |
51.403 |
46.875 |
86.481 |
Vercelli |
3.498 |
3.426 |
5.865 |
Verbania |
6.726 |
6.631 |
10.420 |
PUGLIA |
19.698 |
19.550 |
35.795 |
Bari |
5.168 |
5.073 |
10.934 |
Brindisi |
3.180 |
3,127 |
4.968 |
Foggia |
8.460 |
8.460 |
15.117 |
Lecce |
2.136 |
2.136 |
3.539 |
Taranto |
754 |
754 |
1.237 |
SARDEGNA |
24.525 |
23.670 |
31.792 |
Cagliari |
9.389 |
9.155 |
12.558 |
Nuoro |
3.540 |
3.343 |
4.165 |
Oristano |
2.672 |
2.627 |
3.993 |
Sassari |
8.924 |
8.545 |
11.076 |
SICILIA |
43.770 |
43.770 |
58.668 |
Agrigento |
2.789 |
2.789 |
7.063 |
Catania |
6.900 |
6.900 |
7.995 |
Enna |
909 |
909 |
1.095 |
Messina |
2.670 |
2.670 |
3.572 |
Palermo |
7.139 |
7.139 |
6.267 |
Ragusa |
13.648 |
13.648 |
20.595 |
Siracusa |
6.429 |
6.429 |
7.393 |
Trapani |
3.286 |
3.286 |
4.688 |
TOSCANA |
50.855 |
48.641 |
74.923 |
Arezzo |
6.192 |
6.000 |
9.702 |
Firenze |
5.418 |
5.054 |
8.430 |
Empoli |
2.243 |
2.032 |
2.707 |
Grosseto |
5.867 |
5.547 |
8.252 |
Livorno |
7.296 |
7.052 |
11.671 |
Lucca |
2.236 |
2.016 |
3.977 |
Massa Carrara |
4.471 |
4.408 |
6.589 |
Pisa |
5.143 |
5.040 |
7.363 |
Pistoia |
4.086 |
3.847 |
6.626 |
Prato |
3.874 |
3.786 |
5.032 |
Siena |
4.029 |
3.859 |
4.574 |
TRENTINO |
16.384 |
16.384 |
16.726 |
Trento |
16.384 |
16.384 |
16.726 |
ALTO ADIGE |
13.869 |
13.772 |
21.620 |
Bolzano |
13.869 |
13.772 |
21.620 |
UMBRIA |
17.659 |
16.102 |
22.716 |
Perugia |
15.100 |
13.617 |
19.669 |
Terni |
2.559 |
2.485 |
3.047 |
VAL D’AOSTA |
3.618 |
2.882 |
5.084 |
Aosta |
3.618 |
2.882 |
5.084 |
VENETO |
104.301 |
98.421 |
161.031 |
Padova |
20.691 |
18.820 |
28.153 |
Rovigo |
7.450 |
7.243 |
15.610 |
Treviso |
29.059 |
26.717 |
33.276 |
Venezia |
23.257 |
22.304 |
41.338 |
Verona |
18.604 |
18.202 |
34.816 |
Vicenza |
5.240 |
5.135 |
7.838 |
Art. 1 - Finalità e oggetto della legge
LA DONAZIONE DI SANGUE
PERCHE’ DONARE?
Il sangue umano è un prodotto naturale non riproducibile artificialmente. E’ un tessuto costituito da una parte liquida, il plasma e da una parte corpuscolata, rappresentata da globuli rossi, globuli bianchi e piastrine. Nonostante i progressi tecnologici e scientifici, il sangue rappresenta ancora oggi una risorsa insostituibile nella terapia di molte malattie. E’ un supporto indispensabile nei pazienti oncologici in chemioterapia o in quelli che hanno subito un trapianto di midollo osseo e in trapiantologia.
Donare sangue volontariamente e con consapevolezza permette di concretizzare la propria disponibilità verso gli altri, ma anche verso se stessi, poiché così facendo si alimenta un patrimonio collettivo di cui ciascuno può usufruire al momento del bisogno. In Italia attualmente non è stato ancora raggiunto l’obiettivo dell’autosufficienza nazionale: esistono profondi squilibri tra le diverse regioni del nostro Paese, per cui il divario fra la raccolta e il reale bisogno non trova compensazione creando uno stato di emergenza e di carenza continuo. Per sanarlo, l’unica strada percorribile è quella di sensibilizzare fortemente i cittadini nei confronti della donazione volontaria e periodica del sangue e dei suoi emocomponenti.
La donazione non comporta rischi di alcun genere per la salute. Il sangue, infatti, è una fonte di energia rinnovabile ed è quindi possibile privarsene in parte senza che l’organismo ne risenta. Il donatore ha anche la possibilità di controllare periodicamente il proprio stato di salute.
Donare il sangue, anonimamente, gratuitamente, volontariamente, periodicamente e responsabilmente, rappresenta oggi la maggior garanzia in termini di sicurezza trasfusionale.
CHI PUO’ DONARE?
Chiunque abbia un’età maggiore ai 18 anni, un peso corporeo non inferiore ai 50 Kg e sia in buono stato di salute, può presentarsi presso una qualsiasi sede AVIS e chiedere di iscriversi all’Associazione per poter donare il proprio sangue. Il candidato donatore verrà sottoposto a un colloquio preliminare e a una visita medica completa per verificare se vi siano controindicazioni alla donazione. Successive analisi di laboratorio confermeranno l’effettiva idoneità all’attività donazionale.
Per il giudizio di idoneità esistono una serie di criteri, fissati da decreti ministeriali, raccomandazioni delle Società scientifiche, dell’Unione Europea e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Tra questi ricordiamo quali cause di esclusione (e/o autoesclusione) definitiva:
Esistono inoltre condizioni che controindicano solo temporaneamente la donazione, quali a titolo esemplificativo:
In base alla L.107/90 art. 13 "I donatori di sangue ed emocompenenti con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui effettuano la donazione conservando la normale retribuzione per l’intera giornata lavorativa".
IL PRELIEVO
La tecnica più consolidata consiste nel prelevare il sangue intero immettendolo in apposite sacche di plastica. La durata di tale prelievo è di circa 10 minuti. Successivamente i suoi elementi (plasma, globuli rossi, globuli bianchi e piastrine) vengono separati attraverso un procedimento detto "frazionamento".
Ormai da diversi anni si sono diffuse altre tecniche che permettono, attraverso l'uso di particolari macchinari, i separatori cellulari, di ottenere dal sangue del donatore soltanto quella componente ematica di cui si ha necessità, restituendogli contemporaneamente gli altri elementi. Ciascun separatore cellulare è in grado di centrifugare o filtrare istantaneamente il sangue che defluisce dal braccio del donatore trattenendo l'elemento ematico necessario.
Si parla pertanto di plasmaferesi, se si raccoglie solo plasma; citoaferesi, se si raccolgono le cellule ed in particolare di piastrinoaferesi, se si raccolgono le piastrine. In tal modo è possibile disporre di maggior quantità di plasma da inviare al frazionamento o di concentrati piastrinici qualitativamente migliori per pazienti particolari (leucemia, trapianto di midollo osseo, ecc.).
La procedura per un prelievo in aferesi è semplice e innocua, anche se richiede un tempo maggiore. Sia nel caso di prelievo di sangue intero, che in quello in aferesi, il materiale utilizzato è monouso, sterilizzato e mantenuto tale in confezioni sottovuoto. Si garantisce così l’azzeramento del rischio di contagio per il donatore, poiché il sangue passa esclusivamente in un circuito chiuso. La quantità di sangue che mediamente viene sottratta durante il prelievo è fissata per decreto ministeriale in circa 450 centimetri cubi ± 10%, quantità che non deve superare il 13% del sangue presente nell'organismo umano. L'intervallo tra una donazione di sangue intero e l'altra è di 90 giorni. L’uomo può donare 4 volte l’anno e la donna al massimo 2. Per i prelievi in aferesi gli intervalli e le quantità sono diversi e fissati per decreto ministeriale.
Per ogni unità raccolta, sia essa di sangue intero, di plasma o di piastrine, vengono effettuati dei test di laboratorio, atti a valutarne l’idoneità a essere trasfusa (ricerca antigene del virus dell’epatite B, dell’anticorpo contro il virus dell’epatite C e dell’AIDS, sierologia per la sifilide, transaminasi, controllo del gruppo sanguigno, valore dell’emoglobina). Secondo le normative vigenti in campo trasfusionale infatti, nessuna unità può essere distribuita se non preventivamente testata per le evidenziabili malattie virali ad oggi trasmissibili. A questi, annualmente, si aggiungono ulteriori esami atti a tutelare la salute del donatore.
COME SI CONSERVA IL SANGUE
Il sangue intero e i concentrati di globuli rossi vengono conservati in appositi frigoriferi a una temperatura fra i +2°C e i +6°C, per un massimo di 35/42 giorni a seconda della soluzione additiva presente nella sacca. I globuli rossi possono anche venire conservati congelati a -80°C per mesi e anche per anni. I concentrati di piastrine sono conservati a temperatura ambiente (+20/22°C) per un massimo di 5/7 giorni, mentre i concentrati di globuli bianchi devono essere utilizzati entro 12 ore dalla preparazione e conservati a temperatura ambiente. Il plasma viene congelato e, se conservato costantemente a temperatura inferiore a -30°C, può essere impiegato in un periodo massimo di 12 mesi. Questi criteri non sono fissi, ma cambiano in base al progresso della tecnologia e vengono di volta in volta stabiliti da decreto ministeriale. Dall'analisi di questo processo di conservazione particolarmente complesso e delicato emerge l'importanza che riveste un uso razionale e programmato del sangue, al fine di evitarne inutili sprechi.
IL PRESENTE E IL FUTURO IN CAMPO EMATOLOGICO
Negli ultimi anni le tecniche di aferesi si sono affiancate al tradizionale frazionamento per la raccolta delle singole componenti del sangue.
PLASMAFERESI
La plasmaferesi è la donazione del solo plasma mediante procedimento di separazione o di filtrazione che avviene durante la stessa seduta di prelievo con immediata restituzione della parte corpuscolata (globuli e piastrine) al donatore. Si possono prelevare fino a 650 ml di plasma per singola donazione e, se inserito in un programma di plasmaferesi continuativa, il donatore può effettuare una seduta ogni 14 giorni. I requisiti di idoneità dei donatori di plasma sono uguali a quelli della donazione di sangue intero, anche se la plasmaferesi in realtà rappresenta una pratica globalmente più tollerata e più indicata per coloro che, per esempio le donne in età fertile, hanno valori di emoglobina e quantità di globuli rossi inferiori alla norma, proprio perché queste componenti vengono restituite al donatore durante la stessa seduta, che dura poco più di mezz’ora.
Il plasma raccolto viene immediatamente congelato e potrà essere conservato fino a 12 mesi. Da esso verranno estratte, mediante frazionamento industriale, albumina, immunoglobuline e fattori della coagulazione.
CITOAFERESI
La tipologia di citoaferesi più frequente è la piastrinoaferesi che permette il prelievo delle sole piastrine. Oltre ai requisiti necessari alla donazione di sangue intero, il donatore di piastrine dovrà avere un normale assetto emocoagulativo.
Può essere effettuata con metodica di centrifugazione mediante alcuni cicli durante i quali l’apparecchiatura utilizzata separa la parte corpuscolata del sangue dal plasma; quest’ultimo viene raccolto in una sacca satellite in attesa di essere restituito al donatore. Dalla parte corpuscolata vengono estratte automaticamente a circuito chiuso, senza possibilità di contaminazione, le piastrine che si raccolgono in un’altra sacca.
Il ciclo si conclude con la reinfusione al donatore del plasma dei globuli rossi e dei globuli bianchi. A questo punto inizia il nuovo ciclo, fino al raggiungimento della quota desiderata di piastrine. Non si possono eseguire di norma più di 6 piastrinoaferesi l’anno. Tutto il procedimento dura circa un’ora e mezza. Le piastrine raccolte verranno utilizzate entro 5 giorni dal prelievo per la terapia di alcune gravi malattie come per esempio le leucemie, per i pazienti oncologici in chemioterapia e come supporto fondamentale nei trapianti di midollo osseo.
AUTOTRASFUSIONE
L’autotrasfusione è una procedura trasfusionale che si realizza mediante predeposito, recupero perioperatorio, emodiluizione. Il più utilizzato è il predeposito, tecnica che consiste nel prelevare il sangue da un donatore che sarà anche lo stesso ricevente, allo scopo di compensare le perdite ematiche che si possono verificare nel corso di interventi chirurgici programmati. In questa situazione si provvede al prelievo di unità di sangue dal paziente, in fasi successive, fino a raggiungere la quantità prevedibilmente necessaria, alcuni giorni prima dell’intervento in modo da consentirne l’eventuale utilizzo. Il sangue così ottenuto viene conservato secondo le metodiche tradizionali e quindi restituito, in caso di necessità, durante l’operazione. I principali vantaggi dell’autotrasfusione consistono nell’eliminazione delle reazioni di incompatibilità e del rischio di trasmissione di malattie infettive; nella riduzione del rischio di immunizzazione da antigeni diversi, con possibili manifestazioni a distanza e nel considerevole risparmio di sangue che è possibile conseguire, soprattutto per quanto riguarda i gruppi più rari.
IL SANGUE ARTIFICIALE
Un sostituto del sangue ad oggi non esiste. La ricerca è impegnata già dagli anni Cinquanta nello studio di modelli di sangue artificiale, ma i tentativi continuano a essere caratterizzati da scarso successo. Sono presenti sul mercato, o stanno per esservi introdotti, alcuni composti in grado di adempiere solo ad alcune funzioni del sangue naturale.
Questo perché un sostituto del sangue deve essere in grado di soddisfare contemporaneamente alcuni requisiti fondamentali. Deve essere privo di tossicità, sterile e facilmente trasportabile, non deve scatenare una risposta immunitaria, e deve essere in grado di sostituire tutti i tipi di sangue. Tale sostanza deve anche rimanere in circolo fino a quando l’organismo abbia ripristinato il proprio sangue e successivamente poter essere escreta senza causare alcun effetto collaterale. La conservazione del sangue artificiale è molto difficile e dispendiosa: va mantenuto alla temperatura di 4 gradi Celsius e, ciò nonostante, conserva le sue caratteristiche al massimo per 42 giorni.
A causa del volume di sostanza che dovrebbe essere somministrata a ciascun paziente, i ricercatori devono inoltre considerare i problemi di sicurezza legati al dosaggio; la maggior parte dei farmaci è infatti somministrata in milligrammi, mentre i sostituti del sangue a base di emoglobina verrebbero forniti in dosaggi variabili da 50 a 100 grammi. Ciò è dovuto al fatto che i sostituti ematici sono anche utilizzati per ripristinare il volume di sangue circolante, oltre che per la loro proprietà di trasportare ossigeno.
Inoltre, non sono noti gli effetti a lungo termine di tali composti. Quelli in sperimentazione hanno mostrato tossicità nel breve periodo, causando ipertensione, blocco renale con danneggiamento dell’organo, tachicardia e dolori gastrointestinali. Poiché la maggior parte dei sostituti ematici verrebbe somministrata in situazioni di emergenza, sarà necessario dimostrare che i benefici immediati superino i rischi a lungo termine e quelli legati a un uso prolungato.
Ciascun tipo di sostituto del sangue presenta anche difficoltà intrinseche. I composti a base di perfluorocarburi possono provocare problemi di ritenzione e di tossicità, con un breve tempo di permanenza in circolo e con i rischi associati a un eccessivo rilascio di ossigeno. I derivati da sangue umano hanno l’inconveniente del reperimento del materiale di partenza.
L’emoglobina ricombinante ottenuta con metodi di ingegneria genetica dovrà essere prodotta in quantitativi enormi per soddisfare solamente il 10% del fabbisogno degli Stati Uniti; tale produzione richiede strutture grandi e costose. Infine, i sostituti di derivazione bovina comportano il rischio di trasmettere encefalopatia spongiforme e forse anche altre malattie.
Leggermente diverso è il problema di derivati del plasma. Infatti oggi l’ingegneria genetica consente di ottenere alcuni fattori della coagulazione di origine sintetica. In particolare sono stati ottenuti il Fattore VIII, il fattore di von Willebrand, il Fattore IX e il Fattore VII attivato. A fronte di un teorico vantaggio, in termini di riduzione dei possibili rischi di origine infettivologica, si contrappongono alcune difficoltà, quali l’elevato costo, la disponibilità limitata e, a quanto riportato in alcuni studi, una aumentata incidenza di inibitori del Fattore VIII superiore rispetto a quella rilevata nei pazienti trattati con plasmaderivati.
AVIS ritiene quindi che sia prematuro parlare di fabbriche del sangue, anche per quanto concerne le cellule staminali, isolate per la prima volta di recente. La scoperta che apre la strada a numerose prospettive terapeutiche, tra le quali anche quella di sviluppare metodologie per produrre in laboratorio le cellule del sangue ad uso trasfusionale, è solo agli inizi e prima che tutto questo si concretizzi passeranno ancora diversi anni.
La principale preoccupazione di AVIS è che l’eccessiva enfasi con la quale vengono divulgate queste notizie, tenda a disincentivare i numerosi donatori a svolgere la loro fondamentale opera di volontariato che permette di salvare ogni anno tante vite umane.
LE CELLULE STAMINALI (*)
Le cellule staminali emopoietiche sono in grado di dare origine alle cellule mature del sangue: globuli bianchi (o leucociti), globuli rossi (o eritrociti) e piastrine.
In altre parole le cellule staminali rappresentano le cellule progenitrici di tutti questi elementi che maturano e proliferano nel midollo osseo e confluiscono nel sangue periferico quando sono in grado di svolgere completamente la loro funzione. Le cellule staminali possiedono particolari proteine sulla loro membrana che le rendono riconoscibili; una di queste proteine è l’antigene CD 34. Con sistemi immunologici, che sfruttano la capacità di alcuni anticorpi di riconoscere l’antigene CD 34, è possibile isolare e concentrare le cellule staminali. Esistono ormoni e "fattori di crescita" che sono in grado di indirizzare una cellula staminale verso uno specifico prodotto finito: per esempio l’eritropoietina stimola fortemente la differenziazione verso la formazione dei globuli rossi.
Tale fenomeno è ben riproducibile in laboratorio: cellule progenitrici incubate con una miscela di fattori di crescita ed eritropoietina in breve tempo acquisiscono la capacità di sintetizzare emoglobina, la principale proteina di trasporto dell’ossigeno, e quando questo accade, i gruppi di cellule assumono una colorazione rossastra.
Una sfida per il futuro è ottenere in larga scala il maggior numero possibile di eritrociti attraverso procedimenti "di espansione" delle cellule staminali fino al raggiungimento di un prodotto utile al fine della trasfusione.
Al momento, tuttavia, tale tecnologia non è disponibile e non lo sarà certamente in un prossimo futuro; di conseguenza la donazione di sangue intero, dal cui frazionamento si ottengono anche altri preziosi elementi come le piastrine e il plasma, è destinata a rimanere ancora a lungo insostituibile.
(*)
Testo elaborato dalla dottoressa Enrica Morra, primario divisione ematologia dell’Azienda Ospedaliera Niguarda Ca’ Granda di Milano in collaborazione con il dottor Roberto Cairoli, dirigente medico del Centro Trapianto di Midollo della stessa struttura.
IL VOLONTARIATO
AVIS E IL TERZO SETTORE
Le organizzazioni del Terzo Settore stanno assumendo una rilevanza sempre più importante nel quadro delle trasformazioni sociali in atto negli Stati nazionali. Ad esse viene richiesto un impegno sempre più forte per lo sviluppo della produzione di servizi di qualità che né lo Stato né il mercato sono in grado di garantire. Perché questo sviluppo sia adeguato, è importante che il volontariato acquisisca una sorta di accreditamento che gli consenta di interloquire proficuamente con il tessuto sociale e istituzionale nel suo insieme.
AVIS si è fortemente impegnata per entrare come partner credibile e qualificato nel circuito del volontariato e svolgere la propria funzione di grande associazione nell’ambito del Terzo Settore. L’impegno è stato rivolto soprattutto a sostenere la libertà e l’autonomia del volontariato al di fuori delle parti politiche, come valore aggiunto per le Istituzioni, sostenendo la diversità della gratuità rispetto ad altre forme di solidarietà. Vi è quindi una difesa continua del ruolo del volontariato, in special modo quello sanitario, che non può essere subordinato ad altri settori più aggressivi.
AVIS concorre e promuove la realizzazione di un modello di stato sociale centrato sulla dignità dell’uomo e delle sue azioni, governato secondo i principi del federalismo democratico.
Il volontariato italiano, di cui AVIS è parte attiva, ha contribuito con le proprie attività alle recenti trasformazioni che sono avvenute a livello istituzionale, politico, economico e sociale. In futuro il ruolo del volontariato non dovrà essere quello di mera sostituzione nelle funzioni dello Stato, ma della difesa e della progettazione del nuovo stato sociale. Per svolgere questo compito dovrà impegnarsi nell’analisi delle problematiche e dei cambiamenti interni, ma anche strutturarsi per realizzare un’azione di "relazione esterna" e di rappresentanza nei confronti delle istituzioni, del settore economico e finanziario e di presenza nelle sedi e organismi di partecipazione democratica a livello locale e nazionale.
Per questo motivo AVIS dovrà in particolare:
In campo europeo AVIS fa parte del CIE (Comitato Italiano per l’Europa) il cui obiettivo non è solo di sviluppo economico per l’Europa, ma anche di creare una società civile, di solidarietà, di cittadini senza esclusioni o emarginazione. I numerosi contatti con organizzazioni di volontariato di altri paesi come Spagna, Francia, Germania, Regno Unito, sono indirizzati alla creazione e allo sviluppo di una rete di collaborazioni e alla stesura di programmi comuni.
AVIS E IL VOLONTARIATO SANITARIO
In tema di volontariato sanitario AVIS ribadisce la necessità dell’applicazione della legge 266/91 sul volontariato in tutte le sue parti e della legge 225/92 sulla protezione civile. Oggi è particolarmente presente nei comitati di attuazione di queste leggi tramite l’iscrizione nei registri regionali per il volontariato (componenti dei comitati per la Gestione dei fondi regionali per il volontariato) e partecipando alla costituzione dei Centri di Servizio per il volontariato.
E’ attualmente impegnata a portare avanti le proposte di legge e la decretazione specifica sul sangue (testo unificato di riforma della legge 107/90, DPR sul Piano del Sangue Nazionale 1999-2001).
PER SAPERNE DI PIU’ SULLA DONAZIONE DI SANGUE
DOMANDE FREQUENTI
Per quale motivo dovrei donare il mio sangue?
Donare il proprio sangue significa poter salvare vite umane e mettere a disposizione della collettività un bene prezioso e insostituibile compiendo un gesto di elevato senso civico e di solidarietà umana.
Non mi importa donare tanto se ho bisogno ci pensa l'ospedale
Il sangue umano è un "bene" che, fino a oggi, malgrado le notizie circolanti sullo stato delle ricerche, è "prodotto" esclusivamente dal nostro organismo, e pertanto nessuna struttura ospedaliera sarebbe in grado di assicurare alcuna terapia trasfusionale senza le donazioni di sangue volontarie, periodiche e non retribuite fatte dai donatori;
Donare il sangue fa male?
No. Per un adulto sano che si sottopone regolarmente alle valutazioni di idoneità la donazione non comporta alcun rischio. Esistono precise disposizioni che regolano la raccolta del sangue: la quantità di sangue che viene sottratta mediamente a ogni prelievo è minima ed è stabilita con decreto ministeriale in 450 centimetri cubi ± 10%, e comunque in percentuale inferiore al 13% del sangue presente nell’organismo umano. L’intervallo tra una donazione di sangue intero e l’altra è di 90 giorni. L’uomo può donare 4 volte l’anno, la donna al massimo 2. I controlli e le visite periodiche costituiscono inoltre medicina preventiva, a tutela dello stato di salute generale del donatore.
Chi puo’ donare il sangue?
Chiunque abbia compiuto i 18 anni di età, abbia un peso corporeo non inferiore ai 50 kg e sia in buono stato di salute, può presentarsi presso una qualsiasi sede AVIS e chiedere di iscriversi all’Associazione per poter donare il proprio sangue. Chiaramente questi requisiti, non sono sufficienti per diventare un donatore. Una volta iscritto il candidato donatore verrà sottoposto a un colloquio e a una visita, da parte del medico, uniti ad accertamenti di tipo diagnostico e strumentale per verificare se vi siano controindicazioni alla donazione. In particolare esiste una precisa disposizione di legge, il decreto del Ministro della Sanità del 15 gennaio 1991 "Protocolli per l’accertamento della idoneità del donatore di sangue ed emoderivati" pubblicato sulla G.U. del 24.01.1991 che contempla tra i criteri di esclusione della donazione del sangue, tutte le situazioni giudicate a rischio. Ciò al fine di garantire la salute del donatore e del ricevente.
Perché i donatori AVIS sono definiti "periodici"?
L’attività di AVIS è finalizzata a promuovere una donazione "sicura" e consapevole del sangue e a rispondere efficacemente alle esigenze dei bisogni mirati e quindi programmati dei Servizi Trasfusionali, in funzione dell’obiettivo della sicurezza e dell’autosufficienza del sangue. L’Associazione annovera tra le proprie fila solo donatori periodici, ovvero donatori che a intervalli regolari si recano presso le strutture trasfusionali per donare il loro sangue. I donatori AVIS sono inoltre anonimi, volontari, non retribuiti. Sono controllati dal punto di vista medico, in quanto vengono costantemente sottoposti ad accurate visite e ad attenti controlli sul loro sangue. Poiché la loro scelta di donare è libera, non condizionata da altri fattori come quelli emozionali, risultano molto più affidabili dei donatori occasionali. Il ricorso ai donatori periodici consente:
Donando periodicamente, non corro il rischio di assuefarmi alla donazione, per cui alla fine donare diventa una necessità?
No. La donazione periodica non implica alcun processo di "assuefazione" nel senso "scientifico" del termine, ove per assuefazione si intende l’impossibilità di rinunciare alla pratica di determinati comportamenti (vedi assunzione di droghe), assumendo il termine, in questo caso, una connotazione negativa comportando un danneggiamento psichico-fisico per la persona. Nel caso della donazione di sangue esiste una regola di periodicità nella donazione per garantire la sicurezza del sangue donato. Se la conseguenza a compiere quest’atto di estrema solidarietà può essere quello di ripeterlo a scadenze regolari, questo non potrà che farci sentire meglio nel senso della gratificazione che si può provare nell’aiuto dato gratuitamente a qualcuno, avendo recuperato un valore umano prezioso.
Quali sono le fonti di finanziamento di AVIS?
Ogni anno sento parlare di carenza estiva, ma non ci pensano i donatori?
Donare sangue non fa male alle donne che sono già soggette alle perdite dovute al ciclo mensile?
Cos’è la plasmaferesi?
Il sangue è composto per il 45% circa di cellule, la parte corpuscolata, e per il 55% circa di plasma, la parte liquida.
Le funzioni del plasma sono numerose. Esso mantiene costante il volume di sangue circolante, dona ai tessuti e alle cellule sostanze prevalentemente di tipo nutritivo e di regolazione (ormoni, vitamine), raccoglie tutte le sostanze di rifiuto derivanti dal metabolismo delle cellule e le elimina attraverso i reni e il sudore, interviene nei processi di difesa immunologica e nella coagulazione. Oggi è possibile effettuare una donazione mirata (aferesi), cioè solo di alcuni componenti del sangue e, tra questi, il plasma (plasmaferesi). Nell’aferesi (termine greco che significa l’atto del "portar via"), attraverso l’uso di moderni apparecchi, i separatori cellulari, si ottiene dal sangue del donatore soltanto quella componente ematica di cui si ha necessità in quel particolare momento, restituendogli contemporaneamente i restanti elementi. Ciascun separatore cellulare filtra istantaneamente il sangue che defluisce da un braccio del donatore trattenendo il componente ematico necessario e restituendogli il rimanente. Con il prelievo in aferesi si ottengono concentrati cellulari o plasmatici più ricchi e quindi più idonei per un’efficace terapia trasfusionale di supporto. Una volta raccolto, il plasma viene conservato diversamente dal sangue intero e dai concentrati di globuli rossi, essendo congelato (se a temperatura inferiore a -30° C, può essere utilizzato per un periodo massimo di 12 mesi).
E’ vero che la carenza di sangue minaccia l’applicazione della legge sui trapianti?
La nuova legge sulla donazione degli organi riconosce che, in mancanza di dichiarazione contraria, tutti i cittadini italiani sono potenziali donatori. Il numero di trapianti sull’intero territorio nazionale dovrebbe così aumentare. Ma questa legge potrebbe non produrre i risultati sperati se in Italia non aumenteranno le donazioni di sangue e non sarà potenziata la rete trasfusionale pubblica. L’aumento del numero dei trapianti potrà infatti scontrarsi con la mancanza di scorte per gli interventi, vanificando l’auspicata maggiore disponibilità all’espianto da parte dei cittadini.
Qual e’ il rapporto tra donazione di sangue e rischio di infezioni da malattie virali ?
La trasfusione di sangue è un mezzo terapeutico indispensabile, ma non a rischio zero. Attraverso il sangue possono essere infatti trasferiti, dal donatore al ricevente, agenti biologici come i virus delle epatiti virali di tipo B e C, e il virus HIV responsabile dell’AIDS. Per la trasfusione di sangue intero o di emocomponenti, la qualità e la sicurezza dei prodotti dipendono essenzialmente dall’accurata selezione dei donatori, dal loro controllo e screening e dagli standard di sicurezza di cui il servizio trasfusionale è dotato.
Per la trasfusione di emoderivati sono molto importanti altri fattori:
L’uso di sangue a pagamento, oltre che per problemi etici, deve essere rifiutato perché aumenta il rischio trasfusionale; in Italia è perseguibile per legge in base all’art. 17 L. 107/90. Il rischio è più basso laddove il prelievo venga effettuato su popolazioni controllate, in centri igienicamente sicuri e con tecnologie adeguate.
PER SAPERNE DI PIU’ SULLA DONAZIONE DI SANGUE
TEST DI IDONEITA’ DEL DONATORE
EMOCROMOCITOMETRICO |
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COSA VERIFICA |
COSA SIGNIFICA |
Numero dei globuli rossi |
Quantità di globuli rossi presenti in un mmc. di sangue. Valori normali: tra 4 e 6 milioni |
Volume corpuscolare medio (MCV) |
Rappresenta il volume corpuscolare medio del globulo rosso. E' particolarmente utile per classificare le anemie da ridotta produzione di globuli rossi. Valori normali: 83-93 microncubo |
Contenuto emoglobinico corpuscolare media (MCH) |
E' il contenuto medio di emoglobina per globulo rosso. Valori fuori norma di MCH sono indice di alterazioni di forma del globulo rosso caratteristiche di alcune patologie ematiche. Valori normali: 28-34 picogrammi |
Concentrazione emoglobinica corpuscolare media (MCHC) |
E' la concentrazione media di emoglobina nei globuli rossi. Valori fuori norma di MCHC sono indice di alcune patologie ematiche. Valori normali: 32-36 g/dL |
Concentrazione dell'Hb (emoglobina) nei globuli rossi |
E' la quantità di emoglobina contenuta in ogni globulo. Una bassa concentrazione di emoglobina denota un'anemia che può riconoscere diverse cause fra cui frequentemente una carenza di ferro. Valori normali: Donne: 12-16 g/dL Uomini: 14-18 g/dL |
Valore ematocrito |
E' il volume dei globuli rossi in rapporto al volume del sangue. Si esprime in percentuale. Può evidenziare stati patologici diversi (es. Anemia se diminuito, Policitemia se aumentato). Valori normali: Donne: 36-47% Uomini: 40-52% |
Numero dei globuli bianchi Formula Leucocitaria |
Comprende l'insieme di tutti i globuli bianchi e la distribuzione percentuale dei diversi tipi (Granulociti/Linfociti/Monociti). Una variazione del numero dei globuli bianchi può qualche volta indicare l'insorgere di complicazioni serie (es. leucemie, infezioni, allergie). Valori normali: 4.000-8.000/millimetrocubo |
SIDEREMIA E FERRETINA SIERICA |
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COSA VERIFICA |
COSA SIGNIFICA |
Quantità di ferro circolante e di deposito |
Danno informazioni su patologie ematiche, di malassorbimento, epatiche, infettive e neoplastiche. |
GLICEMIA |
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COSA VERIFICA |
COSA SIGNIFICA |
Quantità di glucosio disciolto |
E' il contenuto riferito a 100 cc di sangue, di glucosio, zucchero fondamentale per il metabolismo cellulare. Quando supera la norma può indicare uno stato diabetico, cioè una difficoltà di utilizzo del glucosio da parte delle cellule. Valori normali: 70-110 mg/dL |
AZOTEMIA |
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COSA VERIFICA |
COSA SIGNIFICA |
Quantità di composti azotati |
Ci sono sostanze chimiche che contengono azoto proteico ed altre azoto non proteico. Queste ultime sono i numerosi prodotti che alla fine dei processi metabolici vengono eliminati dal sangue attraverso i reni. L'accumulo di queste sostanze nel sangue è di solito indice di una funzione renale compromessa. Valori normali: 10-50 mg/dL |
CREATININA SIERICA |
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COSA VERIFICA |
COSA SIGNIFICA |
Funzionalità renale |
E' una sostanza che, prodotta dai processi metabolici che avvengono all'interno del nostro organismo, viene eliminata per via renale. Un aumento è indice di un'insufficienza renale. Valori normali: 0,8-1,3 mg/dL |
PROTIDEMIA |
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COSA VERIFICA |
COSA SIGNIFICA |
Quantità delle proteine del plasma (Albumine-Globuline-Anticorpi-Enzimi) |
Le proteine sono le componenti fondamentali di moltissime funzioni organiche. L'alterazione del loro contenuto nel siero può essere il sintomo di diverse disfunzioni (epatiche, nutrizionali, renali). Valori normali: 66-83 g/L |
V.E.S. |
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COSA VERIFICA |
COSA SIGNIFICA |
Velocità di "eritrosedimentazione" |
E' la velocità con la quale i globuli rossi si depositano nel proprio plasma. Una velocità superiore alla norma è indice aspecifico di numerose affezioni e che deve essere interpretato nel contesto clinico. Valori normali: inferiori a 15-20 mm. |
TRANSAMINASI S.G.P.T. o A.L.T. (Alanina-Amino-Transferasi) |
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COSA VERIFICA |
COSA SIGNIFICA |
Dosaggio delle Transaminasi |
Quando una cellula soffre o muore, le transaminasi (sono degli enzimi) che essa contiene si riversano nel circolo sanguigno. Se la quantità delle transaminasi presente nel sangue supera i limiti fisiologici vuol dire che c'è una degradazione cellulare non normale e che quindi esiste una condizione patologica, ad esempio a carico del fegato, dei muscoli, del cuore. |
URINE |
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COSA VERIFICA |
COSA SIGNIFICA |
Qualità delle urine |
Dimostra la funzionalità di reni, eventuali stati infiammatori delle vie urinarie, calcolosi o formazioni tumorali ma anche diabete, gotta e malattie epatiche. |
E.C.G. - Elettrocardiogramma |
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COSA VERIFICA |
COSA SIGNIFICA |
Condizione del cuore e delle coronarie |
Evidenzia eventuali alterazioni di funzionalità cardiache. |
COLESTEROLO |
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COSA VERIFICA |
COSA SIGNIFICA |
Dosaggio di colesterolo endogeno ed esogeno |
Un aumento del colesterolo è fattore di rischio per la comparsa di malattie cardio-vascolari. Valori normali: minori di 200 mg/dL |
TRIGLICERIDI |
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COSA VERIFICA |
COSA SIGNIFICA |
Quantità di acidi grassi |
Un aumento di trigliceridi è fattore di rischio per la comparsa di malattie cardio-vascolari e pancreatiti. Valori normali: 70-170 mg/dL |
ESAMI SIEROLOGICI |
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COSA VERIFICA |
COSA SIGNIFICA |
HBsAg (antigene AU) |
E' la sigla che indica l'antigene del virus dell'epatite B. la sua positività indica la presenza del virus nel sangue e la sua infettività. |
HCV Ab |
E' la sigla che indica l'anticorpo del virus dell'epatite C. la sua positività indica l'avvenuto contatto col virus e una presenza in circolo del virus stesso. |
HIV Ab |
Il virus dell'immunodeficienza umana è l'agente responsabile della sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.). Dopo un periodo che va da alcune settimane ad alcuni mesi dal contagio compaiono gli anticorpi. |
Controllo sierologico della Lue (VDRL/TPHA) |
E' il controllo che accerta la presenza degli anticorpi antitreponemici (TREPONEMA = agente responsabile della Lue o sifilide). Possono evidenziare una malattia in atto, o già risolta. |
Tutti gli esami sopra riportati devono essere nella norma per poter formulare il giudizio di idoneità del donatore.
Intervalli minimi fra una donazione e l'altra
SANGUE INTERO |
SANGUE INTERO |
90 GG (per gli uomini) 180 GG (per le donne in età fertile) |
SANGUE INTERO |
PLASMAFERESI |
30 GG |
SANGUE INTERO |
CITOAFERESI |
30 GG |
PLASMAFERESI |
PLASMAFERESI |
14 GG |
PLASMAFERESI |
SANGUE INTERO |
14 GG |
PLASMAFERESI |
CITOAFERESI |
14 GG |
CITOAFERESI |
CITOAFERESI |
30 GG |
CITOAFERESI |
PLASMAFERESI |
30 GG |
CITOAFERESI |
SANGUE INTERO |
14 GG |