NORME CHE REGOLAMENTANO LE AUTONOMIE DI OGNI AVIS

Per non avere dubbi in proposito, riportiamo integralmente uno stralcio degli articolati che possono interessare.

 

Normativa Regionale art 7 (deliberato assemblea regionale),

Art.7 I - L'Avis Abruzzo, per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, intrattiene rapporti con le Autorità Enti e Strutture della Sanità Pubblica a livello regionale in via esclusiva a livello locale, se richiesto, d'intesa ed in collaborazione con le Avis Provinciali e Comunali.

Art. 7 II - Le Avis Provinciali intrattengono rapporti con le corrispondenti Autorità politiche e sanitarie, con gli Enti pubblici e privati e strutture ospedaliere a livello provinciale, d'intesa ed in collaborazione con le Avis comunali.

Art. 7 III - Le Avis Comunali intrattengono rapporti con le corrispondenti Autorità Comunali, con Enti e Strutture pubbliche operanti nel territorio d'appartenenza.

Regolamento attuativo dello Statuto art. 1

Art. 19 /1 - I rapporti con gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione, in particolare nel settore della sanità, devono essere intrattenuti dalle strutture associative di pari livello territorialmente competenti.

Statuto Nazionale art 20

Art. 20.1 - Ogni Avis Regionale, nel territorio di propria competenza, disciplina - in maniera autonoma ma non contrastante con l'unitarietà istituzionale dell'Associazione.

STRALCIO dell'art. 6 della Legge sul Volontariato 266/91

Art. 6 - Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle provincie autonome

     

  1. Le regioni e le provincie autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.
  2.  

  3. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonchè per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.
  4.  

  5. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'art. 3 e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.
  6.  

  7. Le regioni e le provincie autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le provincie autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.
  8.  

  9. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e con gli stessi termini.
  10.  

  11. Le regioni e le provincie autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'art. 12.
  12.  

  13. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'art. 5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

 

Art. 7 - Convenzioni

     

  1. Lo Stato, le regioni, le provincie autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'art. 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa.
  2.  

  3. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonchè il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonchè le modalità di rimborso delle spese.
  4.  

  5. La copertura assicurativa di cui all'art. 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

 

Art. 8 - Agevolazioni fiscali

     

  1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.
  2.  

  3. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni nè prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati.
  4.  

  5. All'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n° 408, come modificato dall'art. 1 della legge 25 marzo 1991, n° 102, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: "1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarietà, purchè le attività siano destinate a finalità di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultino iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni".
  6.  

  7. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. Sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell'entità delle attività, decide il Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali.
  1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalla provincie autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali.
  2.  

  3. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le provincie autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonchè i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

Art. 2 - Attività di volontariato

     

  1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
  2.  

  3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono soltanto essere rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
  4.  

  5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

Art. 3 - Organizzazioni di volontariato

     

  1. È considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
  2.  

  3. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo volontaristico.
  4.  

  5. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonchè la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonchè le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.
  6.  

  7. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.
  8.  

  9. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

Art. 4 - Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato

     

  1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonchè per la responsabilità civile verso terzi.
  2.  

  3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche e collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.

Art. 5 - Risorse economiche

     

  1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
    1.  

    2. contributi degli aderenti;
    3.  

    4. contributi di privati;
    5.  

    6. contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
    7.  

    8. contributi di organismi internazionali;
    9.  

    10. donazioni e lasciti testamentari;
    11.  

    12. rimborsi derivanti da convenzioni;
    13.  

    14. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

     

  2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.
  3.  

  4. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2.659 e 2.660 del codice civile.
  5.  

  6. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo la liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo e indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

Art. 6 - Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle provincie autonome

     

  1. Le regioni e le provincie autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.
  2.  

  3. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonchè per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.
  4.  

  5. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'art. 3 e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.
  6.  

  7. Le regioni e le provincie autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le provincie autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.
  8.  

  9. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e con gli stessi termini.
  10.  

  11. Le regioni e le provincie autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'art. 12.
  12.  

  13. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'art. 5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

Art. 7 - Convenzioni

     

  1. Lo Stato, le regioni, le provincie autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'art. 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa.
  2.  

  3. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonchè il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonchè le modalità di rimborso delle spese.
  4.  

  5. La copertura assicurativa di cui all'art. 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

Art. 8 - Agevolazioni fiscali

     

  1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.
  2.  

  3. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni nè prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati.
  4.  

  5. All'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n° 408, come modificato dall'art. 1 della legge 25 marzo 1991, n° 102, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: "1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarietà, purchè le attività siano destinate a finalità di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultino iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni".
  6.  

  7. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. Sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell'entità delle attività, decide il Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali.

Art. 9 - Valutazione dell'imponibile

     

  1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 si applicano le disposizioni di cui all'art. 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n° 598, come sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982, n° 954.

Art. 10 - Norme regionali e delle provincie autonome

     

  1. Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l'autonomia di organizzazione e di iniziativa del volontariato e favorirne lo sviluppo.
  2.  

  3. In particolare, disciplinano:
    1.  

    2. le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato, all'interno delle strutture pubbliche e di strutture convenzionate con le regioni e provincie autonome;
    3.  

    4. le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'art. 6 alla programmazione degli interventi nei settori in cui esse operano;
    5.  

    6. i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche in relazione ai diversi settori di intervento;
    7.  

    8. gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall'art. 6;
    9.  

    10. le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attività di volontariato;
    11.  

    12. la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'art. 6 ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti o promossi dalle regioni, dalle provincie autonome e dagli enti locali nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.

Art. 11 - Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi

     

  1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6, si applicano le disposizioni di cui al capo V delle legge 7 agosto 1990, n° 241.
  2.  

  3. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.

 

Art. 12 - Osservatorio nazionale per il volontariato

     

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari sociali, è istituito l'Osservatorio Nazionale per il Volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha i seguenti compiti:
    1.  

    2. provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attività da esso svolte;
    3.  

    4. promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero;
    5.  

    6. fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;
    7.  

    8. approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;
    9.  

    10. offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori di competenza della presente legge;
    11.  

    12. pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;
    13.  

    14. sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi;
    15.  

    16. pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato;
    17.  

    18. promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.

     

  2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del comma 1.

Art. 13 - Limiti di applicabilità

     

  1. È fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato non contemplate nella presente legge, con particolare riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e a quelle annesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772.

Art. 14 - Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria

     

  1. Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, per la dotazione del Fondo di cui al comma 2 dell'art. 12 e per l'organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato di cui al comma 1, lettera i), dello stesso articolo 12, è autorizzata la spesa di due miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.
  2.  

  3. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6.856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato".
  4.  

  5. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 8 sono valutate complessivamente in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento:
    "Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato".

Art. 15 - Fondi speciali presso le regioni

     

  1. Gli enti di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n° 356, devono prevedere nei propri statuti che un quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.
  2.  

  3. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell'art. 35, terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n° 967, e successive modificazioni.
  4.  

  5. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 16 - Norme transitorie e finali

     

  1. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, le regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per l'attuazione dei principi contenuti nella presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 17 - Flessibilità dell'orario di lavoro

     

  1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all'art, 6, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.
  2.  

  3. All'art. 3 della legge 29 marzo 1983, n° 93, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
    "Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che prestino nell'ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro e turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e e di farla osservare come legge dello Stato.

 

LEGGE REGIONALE N. 37 DEL 12 08 1993

FONTE BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 8 9 1993 N. 32

Legge 11 Agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato.

 


ARTICOLO 1
Finalità
1. La Regione Abruzzo, nell' ambito dei principi sanciti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, riconosce e favorisce la funzione del volontariato, quale espressione di solidarietà umana e sociale, nonchè di partecipazione del cittadino al perseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuabili all' interno della collettività' abruzzese.
2. Ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la piena autonomia e favorendone la crescita, e l' originale apporto complementare dell' intervento pubblico per il conseguimento delle finalità nel rispetto delle leggi e degli strumenti della programmazione regionale.
3. Determina, altresì, le modalità di partecipazione delle Organizzazioni del volontariato all' esercizio di cui al successivo art. 8.

ARTICOLO 2
Individuazione
1. Sono considerate organizzazioni si volontariato quelle individuate dall' art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

ARTICOLO 3
Campo di attività
1. Le finalità di cui all' art. 1 della presente legge attengono principalmente ai seguenti campi di attività;
a) le finalità di carattere sociale sono quelle rientranti nel campo degli interventi socio - assistenziali, socio - sanitari e socio educativi.
b) le finalità di carattere civile sono quelle relative al miglioramento della qualità della vita, alla promozione dei diritti delle persone, alla tutela e alla valorizzazione dell' ambiente nonchè alla protezione del paesaggio e della natura;
c) le finalità di carattere culturale sono quelle relative alla tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico e alla promozione e sviluppo delle attività ad esso connesse.

ARTICOLO 4
Registro regionale delle organizzazioni di volontariato
1. E' istituito il registro regionale delle organizzazioni di volontariato presso la Presidenza della Giunta regionale.
2. L' iscrizione nel registro e' disposta con Decreto del Presidente della Giunta Regionale.
3. L' istruttoria, finalizzata alla verifica per ciascuna Organizzazione del possesso dei requisiti previsti dall' art. 3 della L. 266/ 1991, e' disposta dal Servizio di Gabinetto della Giunta che si avvale delle strutture organizzative competenti in materia.
4. La richiesta di iscrizione, da presentare al Presidente della Giunta regionale deve essere corredata di copia dell' atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti, nonchè dal rendiconto finanziario dell' esercizio precedente quello della richiesta.
5. Essa deve contenere:
- la chiara indicazione dell' ambito di attività' prevalente;
- la relazione delle attività' programmate e svolte negli ultimi due anni solari nell' ambito del territorio regionale;
- l' indicazione del numero degli aderenti e la loro individuazione e qualificazione, all' interno dell' organizzazione;
- l' elenco dell' eventuale personale subordinato e autonomo del quale si avvale l' organizzazione;
- l' elenco delle strutture e dei mezzi strumentali utilizzati per l' esercizio dell' attività'.
6. Entro 90 giorni dalla data di acquisizione della richiesta, deve essere disposto il Decreto di iscrizione o di motivata non iscrizione.
7. L' elenco delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro Regionale e' pubblicato annualmente su apposito supplemento del BURA Copia dell' elenco e' inviata all' Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall' art. 12 della legge 266.

ARTICOLO 5
Finanziamento delle Organizzazioni di volontariato
1. Le organizzazioni si volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento di specifiche attività dai proventi di cui all' art. 5, comma 1, della legge 266/ 1991.
2. I contributi erogati da pubbliche Amministrazioni sono finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche attività o progetti sulla base di apposite convenzioni.
3. Per quanto concerne la disciplina delle altre fonti di finanziamento, previste dall' art. 5, comma 1, della legge 266/ 1991, la Giunta regionale emana un apposito atto di indirizzo, sentita la Conferenza del Volontariato di cui al successivo art. 8.
4. In nessun caso e in nessun modo, neppure forfettario, e' consentito rimborsare alle Organizzazioni di Volontariato spese concernenti prestazioni lavorative o professionali di volontari.

ARTICOLO 6
Controlli
1. Il Presidente della Giunta Regionale esercita le funzioni di controllo sulle Organizzazioni di Volontariato iscritte nel registro.
2. Ogni anno le organizzazioni inviano al Presidente della Giunta regionale, entro il mese di aprile, copia dei bilanci preventivi e consuntivi, una dettagliata relazione sull' attività svolta e su quella che intendono svolgere, nonchè, entro trenta giorni dalla loro adozione, le variazioni eventualmente intervenute rispetto alla documentazione presentata a corredo della richiesta di iscrizione al registro regionale.
3. Il Presidente della Giunta dispone ogni due anni la revisione del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato.
4. A tal fine dispone, avvalendosi delle strutture amministrative competenti per materia, visite ispettive per accertare:
a) la regolarità' della contabilità;
b) la permanenza dei requisiti che hanno dato titolo all' iscrizione nel Registro regionale;
c) l' effettivo svolgimento dell' attivita' di volontariato;
d) il riscontro delle marginalità' delle attività' commerciali e produttive eventualmente svolte;
e) ogni altro elemento ritenuto utile allo scopo.
5. Le organizzazioni di volontariato in sede di accertamenti hanno l' obbligo di mettere a disposizione tutti i libri, i registri e i documenti e di fornire altresì i dati, le informazioni e i chiarimenti richiesti.
6. Delle visite ispettive viene redatto processo verbale, stilato in tre originali dotati e sottoscritti da chi effettua il controllo e dal legale rappresentante dell' organizzazione, di cui:
- uno rimane presso l' Organizzazione;
- uno viene trasmesso, corredato della relazione della competente Struttura organizzativa in ordine alla proposta di conferma o di cancellazione dall' iscrizione al Registro, al Presidente della Giunta regionale;
- uno rimane agli atti della stessa Struttura per i successivi eventuali provvedimenti.
7. Nel processo verbale devono essere trascritte eventuali osservazioni formulate dal Legale rappresentante dell' Organizzazione ovvero le stesse possono essere trasmesse al Presidente della Giunta regionale entro i termini di quindici giorni dalla data del verbale.
8. Le visite ispettive previste dal presente articolo non pregiudicano il potere di vigilanza spettante agli Enti locali ed agli altri Enti pubblici, ivi comprese le ULSS, nell' ambito delle rispettive competenze.

ARTICOLO 7
Garanzie
1. Avverso il provvedimento di diniego dell' iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione dal registro e' ammesso ricorso ai sensi dell' articolo 6, 5 comma, della Legge 266/ 91.

ARTICOLO 8
Conferenza regionale del volontariato
1. Ai fini di garantire la piena partecipazione consultiva delle organizzazioni di volontariato ed assicurare la trasparenza dell' applicazione della presente legge, e' costituita presso la Presidenza della Giunta regionale, la Conferenza regionale del volontariato.
2. La Conferenza e' composta di dodici componenti, in rappresentanza di tutti i campi di attività previsti dal precedente art. 3, nominati dal presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, di cui:
- n. 8 tra i designati delle articolazioni a livello regionale e nazionale delle Organizzazioni di volontariato (federazioni, movimenti, coordinamenti) che raggruppino almeno sei associazioni iscritte nel registro della Regione;
- n. 4 tra i designati dalle restanti Organizzazioni iscritte nello stesso Registro.
3. L' insediamento della Conferenza avrà luogo entro 120 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
4. La conferenza viene rinnovata ogni cinque anni.
5. La Conferenza elegge nel proprio seno un Presidente, che la convoca e ne presiede le sedute, e due Vice Presidenti.
6. Le sedute di norma hanno cadenza almeno quadrimestrale con ordine del giorno predisposto dal Presidente che nomina i relatori degli argomenti posti in discussione.
7. La conferenza deve essere convocata quando ne facciano motivata richiesta i 2/ 3 dei componenti. La riunione deve aver luogo entro dieci giorni dalla richiesta.
8. I compiti di segreteria sono svolti dalla Struttura organizzativa del Servizio di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale.
9. Ai componenti della Conferenza spetta il rimborso delle sole spese di trasporto secondo le disposizioni dell' art. 2, 2o comma della LR 2- 2- 1988, n. 15.
10. La Conferenza, su richiesta del Presidente della Giunta regionale, esprime pareri obbligatori:
- su proposte di legge, programmi e direttive, elaborate dalla Regione sulle materie che interessano i campi di intervento delle Organizzazioni di volontariato;
- sulle istanze di istituzioni dei Centri di servizio di cui all' art. 3 del Decreto del Ministero del Tesoro 21- 11- 1991;
- sulle proposte di cancellazione delle Organizzazioni dal Registro regionale;
- sui progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali ed altri Enti pubblici, dalle Organizzazioni iscritte nel Registro;
- sui piani di formazione professionale programmati dalla Regione.
11. La Conferenza, inoltre, formula proposte al Presidente della Giunta regionale in ordine alle iniziative da assumere per:
- far conoscere le attività svolte dalle Organizzazioni;
- la promozione e lo sviluppo del volontariato in collaborazione con i Centri di servizio;
- può' promuovere analisi e ricerche sull' andamento delle convenzioni tra i Comuni, ULSS e organizzazioni di volontariato per il conseguimento delle reciproche finalità'.
12. La Conferenza, infine, sulla base delle risultanze delle indagini conoscitive proposte:
- predispone la redazione di un rapporto annuale sul volontariato in Abruzzo;
- verifica la esigenza delle organizzazioni di volontariato fornendo alle stesse attività di consulenza.

ARTICOLO 9
Partecipazione
1. Il Presidente della Giunta regionale, avvalendosi della conferenza, indice, almeno una volta ogni due anni, l' Assemblea regionale delle Organizzazioni di volontariato per la valutazione degli indirizzi regionali in ordine alle politiche sociali, ai rapporti tra organizzazioni di volontariato e Istituzioni e su quanto previsto dal precedente art. 3.
2. Le spese relative alla organizzazione, allo svolgimento ed alla pubblicazione degli atti dell' Assemblea sono a carico della regione.

ARTICOLO 10
Formazione
1. La Giunta regionale istituisce o promuove l' istituzione di corsi di formazione e aggiornamento professionale per i volontari aderenti alle Organizzazioni iscritte nel registro regionale.
2. Le iniziative di cui al comma precedente, poste in essere nei limiti delle risorse disponibili per l' intero comparto della formazione professionale, sono attivate su proposte delle Organizzazioni interessate, singole o associate, previo parere della conferenza di cui al precedente art. 8, e vanno formulate con i criteri, i termini e le modalità di cui alle leggi ed ai regolamenti in materia di formazione.
3. La partecipazione dei volontari ai corsi di cui al presente articolo e' finalizzata agli obiettivi di cui all' art. 1 della legge 266/ 1991, al precedente art. 3 ed alle attività specifiche dei volontari medesimi. L' utile partecipazione di tali corsi non comporta il conseguimento di titoli di abilitazione si esercizio professionale, ma da' titolo al rilascio di un attestato di frequenza valido solo agli effetti della presente legge.
4. La gestione dei corsi e' affidata alle stesse Associazioni - di cui all' art. 5 della legge quadro 21- 12- 1978 n. 845 ed alle norme regionali vigenti - se hanno tra gli scopi statutari la formazione dei propri associati, altrimenti andrà affidata ad un Ente di formazione professionale riconosciuto dalla Regione.

ARTICOLO 11
Convenzioni
1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge la Regione, gli Enti Locali, le ULSS e gli altri Enti pubblici nell' ambito delle rispettive competenze possono stipulare con le Organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro Regionale apposite convenzioni, sulla base di uno schema tipo, approvato dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalle entrata in vigore della presente legge.
2. Lo schema tipo della convenzione dovrà indicare:
- la descrizione degli obblighi delle parti;
- la durata del rapporto convenzionale;
- le modalità di verifica periodica della prestazione oggetto della convenzione;
- le modalità del rimborso - da parte dell' Ente
- delle spese vive sostenute dall' Organizzazione, adeguatamente documentate;
- gli oneri a carico dell' Ente relativi alla copertura assicurativa di cui al Decreto del Ministero dell' Industria 14- 2- 1992 per il periodo di effettivo espletamento delle attività convenzionate e limitatamente alle quote relative ai volontari relativamente impegnati;
- il diritto all' informazione e le modalità, per i volontari, di accesso e di uso della documentazione e delle sedi dei servizi coinvolti nell' intervento;
- l' individuazione delle specifiche attività di volontariato e dei relativi destinatari nel quadro della programmazione della Regione e delle finalità statutarie dell' Organizzazione;
- le condizioni di salvaguardia dell' autonomia organizzativa e metodologica del volontariato, nel rispetto dei soggetti destinatari;
- l' elenco delle strutture immobiliari e degli strumenti che gli Enti mettono a disposizione delle Organizzazioni.
3. Qualora si presenti la necessita' di operare una scelta fra più organizzazioni di volontariato per la stipula di una convenzione avente il medesimo oggetto occorre valutare:
a) se l' organizzazione, per numero di convenzioni già stipulate, numero di aderenti impegnati nell' attività, livello di strutture e mezzi strumentali a disposizione, può fornire prestazioni adeguate;
b) vicinanza delle strutture operative del' organizzazione rispetto all' utenza potenziale o incidenza su uno stesso territorio.

ARTICOLO 12
Norma transitoria
1. Le organizzazioni di volontariato già iscritte all' Albo Regionale istituito ai sensi della LR 32/ 87, forniscono, entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, mediante la dimostrazione del possesso di tutti i requisiti previsti dall' art. 4 per la conseguente conferma dell' iscrizione nel nuovo albo regionale, conservando l' anzianità maturata.

ARTICOLO 13
Norma Finale
1. Sono fatte salve, ai sensi dell' art. 13 della Legge n. 266/ 91, le vigenti normative regionali sulle attivita' di volontariato in materia di protezione civile.
2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui alla L. 11- 8- 1991, n. 266.

ARTICOLO 14
Norma Finanziaria
1. All' onere derivante dall' applicazione della presente legge per il funzionamento degli Organi di cui agli artt. 8 e 9 si fa fronte con gli stanziamenti già iscritti, rispettivamente, ai capp. 11425 e 11430 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1993.
2. Negli anni successivi la spesa grava sui corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci.

ARTICOLO 15
Urgenza
1. La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel " Bollettino Ufficiale della Regione".
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L' Aquila, addi' 12 Agosto 1993

AVIS (Associazione Volontari Italiani Sangue) è una associazione privata, senza scopo di lucro, che persegue un fine di interesse pubblico: garantire un’adeguata disponibilità di sangue e dei suoi emocomponenti a tutti i pazienti che ne hanno necessità, attraverso la promozione del dono, la chiamata dei donatori e la raccolta di sangue. Fonda la sua attività sui principi della democrazia, della libera partecipazione sociale e sul volontariato, quale elemento centrale e insostituibile di solidarietà umana. Vi aderiscono tutti coloro che hanno intenzione di donare volontariamente e anonimamente il proprio sangue, ma anche chi, non potendo fare donazioni per inidoneità, desideri collaborare gratuitamente a tutte le attività di promozione, proselitismo e organizzazione.

 

Oggi è la più grande organizzazione di volontariato del sangue italiana che, con 850.229 donatori, raccoglie circa l’80% del fabbisogno nazionale di sangue. Lo Stato italiano gli riconosce la natura privata e ne sostiene l’attività attraverso rimborsi, stabiliti da un decreto ministeriale ed erogati secondo apposita convenzione dalle Aziende Sanitarie per la promozione, la chiamata e l’invio dei donatori alle strutture trasfusionali sia pubbliche che dell’Associazione e per la raccolta diretta delle unità di sangue. Nessun’altra cifra è corrisposta alle associazioni per il servizio di raccolta del sangue.¹

 

AVIS è presente su tutto il territorio nazionale con una struttura articolata e suddivisa in: 2.796 AVIS comunali, 93 AVIS provinciali, 21 AVIS regionali (in Trentino Alto Adige sono presenti 2 sedi) e una AVIS nazionale. Il Consiglio Nazionale, organo principale eletto ogni tre anni dall’Assemblea dei Delegati, è formato da 45 membri che rappresentano tutte le regioni e le province autonome d’Italia. Anche in Svizzera è presente una sede AVIS fondata da emigranti italiani negli anni ’60. Tutte le attività sono regolate da uno Statuto e da un Regolamento associativo.

 

Nello svolgere le proprie funzioni, l’Associazione si attiene alla legge quadro 107/90, che disciplina le attività relative al sangue e ai suoi componenti e alla produzione di plasmaderivati, ai relativi Decreti attuativi e alla legge sul volontariato 266/91 per la quale è iscritta agli appositi Albi Regionali.

 

Aderisce al regime ONLUS, Dlgs 460/97 e partecipa, in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, alla raccolta del sangue anche con proprie strutture e personale.

 

1 Per l’invio dei donatori al servizio trasfusionale di riferimento, è previsto un rimborso di lire 26.220 in base al D.M.T. 23/11/93 (art.2). Per quanto riguarda la raccolta diretta del sangue, al rimborso precedente, si aggiunge quello indicato dall’art. 3, comprensivo di tutti i costi rilevati per effettuare la raccolta del sangue (personale, trasporto, ristoro ed esami pre-donazioni, sacche, provette, materiali d’uso) che, sempre per il sangue intero, è pari a lire 71.030. (I rimborsi fissati dal decreto dovrebbero essere aggiornati annualmente secondo i dati ISTAT, in realtà l’ultimo aggiornamento risale al 1995).

 

AVIS

 

LE ORIGINI DELL’ASSOCIAZIONE

 

Le origini dell’Associazione risalgono al 1926, quando il dottor Vittorio Formentano lancia sul Corriere della Sera a Milano, un appello per costituire un gruppo di volontari per la donazione del sangue. All’invito risposero 17 persone che si riunirono nel 1927, dando vita alla prima Associazione Italiana di Volontari del Sangue. Nell’occasione furono delineati gli obiettivi della futura associazione: soddisfare la crescente necessità di sangue dei diversi gruppi sanguigni, avere donatori pronti e controllati e lottare per eliminare la compravendita di sangue. L’Associazione Italiana di Volontari del Sangue si costituì ufficialmente a Milano nel 1929.

 

Dopo il travagliato periodo del fascismo, nel 1950 AVIS viene riconosciuta dallo Stato con la Legge n. 49, mentre con la legge n. 592 del 1967 viene regolamentata la raccolta, la conservazione e la distribuzione del sangue umano sul territorio nazionale. Dagli anni ’70 la diffusione dell’Associazione si fa sempre più capillare, grazie alla nascita delle sedi regionali, provinciali e comunali, legate da un unico statuto alla sede nazionale.

 

Nel corso degli anni lo statuto è rimasto pressoché immutato e fedele ai principi indicati da Formentano. L’Associazione, come precisano gli articoli 1,2,3, è apartitica, aconfessionale, senza discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione ed è costituita da persone che donano il loro sangue volontariamente, periodicamente, gratuitamente, anonimamente e responsabilmente. Con il passare degli anni è maturata una nuova cultura della donazione che ha sostituito agli ideali di eroismo, sacrificio e generosità caritatevole, lo spirito di consapevolezza dei bisogni, di responsabilità, di coscienza civica e di partecipazione.

 

Oggi AVIS è il garante del sangue in Italia poiché rappresenta chi, ispirato a principi solidaristici, mette a disposizione la materia prima indispensabile per il funzionamento e l’autosufficienza del sistema trasfusionale nazionale. Inoltre, riafferma la centralità e il ruolo attivo del donatore nel "sistema sangue" e si fa promotrice di una nuova cultura della donazione e del volontariato e di una moderna ed efficiente gestione della politica trasfusionale.

 

IL SISTEMA TRASFUSIONALE

 

IL PANORAMA INTERNAZIONALE

 

L’obiettivo dell’autosufficienza di sangue nell’ambito dell’Unione Europea è sostanzialmente raggiunto. Ogni anno vengono raccolte circa 16 milioni di unità di sangue intero¹, a fronte di un fabbisogno teorico di 40mila unità di emazie (globuli rossi) per milione di abitanti. Analizzando il rapporto tra il numero delle donazioni di sangue intero e il numero di abitanti si evidenzia tuttavia una forbice alquanto ampia che varia da 18 donazioni per 1.000 abitanti in Portogallo a 83 per 1.000 abitanti in Danimarca. In Italia le donazioni sono 31 ogni 1.000 abitanti.

 

Diversa, invece, la situazione per quanto riguarda il plasma e gli emoderivati, dove a fronte di donazioni di plasma stimate in 3.309.300 litri/anno, di cui circa 948.000 litri ottenute con plasmaferesi, l’Europa importa circa 2 tonnellate di plasma e plasmaderivati l’anno per soddisfare un consumo medio di albumina pari a 316 kg/milione di abitanti 2.

 

Anche in materia di sangue e di plasmaderivati, la Commissione Europea si sta attivando al fine di aprire le frontiere fra gli stati, sebbene in alcuni Paesi come Svezia, Germania, Austria e Stati Uniti la donazione sia retribuita, comportando maggiori rischi trasfusionali. In un contesto di globalizzazione dei mercati, è quindi necessario che la Comunità riesca ad armonizzare il sistema donazioni-trasfusioni con legislazioni nazionali che ribadiscano l’importanza del dono da parte di donatori volontari non retribuiti, al fine di garantire maggiori standard di sicurezza nella salvaguardia della salute di donatore e ricevente.

 

 

1 The collection and use of human blood and plasma in the European community in 1993

2 The collection and use of human blood and plasma in the European community in 1993 modificato da Self-sufficiency 1993 CEC/LUX/V/F/33/95

 

IL MODELLO ITALIANO E GLI OBIETTIVI DI AVIS

 

Avere un servizio trasfusionale efficiente e sicuro è un diritto per tutti i cittadini. L’attività di AVIS è finalizzata alla promozione di una donazione del sangue che garantisca la sicurezza del donatore e del ricevente. Per questo motivo, prima della donazione, ogni aspirante donatore viene sottoposto a un colloquio e a una visita medica accurata.

 

AVIS annovera fra le proprie fila solo donatori periodici che donano il sangue a intervalli regolari e sono sottoposti a costanti monitoraggi del proprio stato di salute.

 

Tutte le sacche di sangue raccolte vengono catalogate con un numero progressivo dalle Strutture Trasfusionali pubbliche presso cui è stata effettuata la donazione. Tale indicazione viene poi riportata sull’apposito Registro delle Donazioni del sangue e sulla cartella clinica del paziente. Così, qualora si verifichino casi di malattie post-trasfusionali, è possibile risalire sempre alla provenienza del sangue, bloccando l’attività donazionale della persona.

 

La legge 107/90 - In Italia il sistema trasfusionale è regolamentato dalla legge n. 107 del 4 maggio 1990, "Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano e ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati" e da numerosi decreti di attuazione. La legge, che definisce il modello organizzativo generale del sistema trasfusionale, individua le principali istituzioni coinvolte nel raggiungimento degli obiettivi e ne ritaglia ruoli e competenze.

 

Nel 1999 in Italia sono state raccolte complessivamente 1.913.299 unità di sangue intero (dati ISS 1999), a fronte di un fabbisogno teorico annuo di circa 2.300.000 unità di sangue intero calcolate in base ai parametri europei – 40.000 unità per milione di abitanti (57.612.615 abitanti – dati ISTAT Censimento 1999). L’autosufficienza di sangue non viene raggiunta anche perché esistono forti squilibri tra regioni eccendentarie e regioni carenti. Solo 12 regioni sono autosufficienti: Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, provincie autonome di Trento e Bolzano, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise; mentre non lo sono: Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna (fonte ISS 1999). Per raggiungere il fabbisogno teorico di sangue mancano circa 400.000 unità di sangue intero. Il numero dei nuovi donatori invece di aumentare è addirittura diminuito del 2% rispetto al 1997 e la tendenza è piuttosto allarmante in quanto la diminuzione si registra soprattutto nelle regioni del Nord, Piemonte, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, che tradizionalmente hanno un alto numero di donatori. Donatori in calo anche in Campania, Sicilia e Sardegna. Inoltre, permane, in particolare nelle zone carenti, ma anche nelle altre regioni d’Italia, in particolare nei periodi critici come l’estate, il ricorso alle donazioni occasionali, che accentuano i rischi per i riceventi. Per questo solo efficaci meccanismi normativi di autocompensazione possono garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

 

Per quanto riguarda il plasma la situazione è ancora più grave, in quanto la quantità complessiva raccolta nel 1998 in Italia è di 446.387 litri (incremento minimo dell’1% rispetto ai 430.992 litri del 1997), insufficiente a coprire la richiesta stimata in circa 800.000 litri annui (dati ISS 1999). Nelle aree carenti perdura dunque il ricorso alla donazione occasionale, come pure la dipendenza dall’importazione di farmaci plasmaderivati dall’estero con i maggiori pericoli che tale situazione comporta in merito al rischio di contrarre gravi malattie.

 

La riforma della L. 107/90 - In Italia le disposizioni comunitarie in materia di standardizzazione e sicurezza trasfusionale trovano notevoli difficoltà ad essere applicate tempestivamente ed efficacemente, a causa della grande frammentazione del sistema trasfusionale (380 strutture trasfusionali presenti sul territorio), dell’assenza o dello scarso funzionamento di strutture di coordinamento e di efficienti meccanismi di programmazione e finanziamento. La mancanza di uno specifico programma nazionale per la promozione del dono del sangue e per il rafforzamento delle organizzazioni di volontariato del sangue, sta inoltre comportando una preoccupante tendenza alla riduzione del numero dei donatori.

 

Appare quindi indispensabile dare completa attuazione al II Piano Nazionale Sangue e Plasma 1999-2001, approvato nel corso della Conferenza Stato/Regioni che si è tenuta il 2 dicembre 1999 a Roma e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 52 della "Gazzetta Ufficiale" n. 73 del 29/03/00. Gli obiettivi del Piano, che mirano ad ottenere un modello equilibrato ed efficiente di raccolta e gestione del sangue e del plasma, prendono spunto dall’esperienza portata avanti a partire dalla legge 107/90 e dal suo processo di revisione attualmente in atto; dal bilancio dei risultati conseguiti dal Piano 1994-1996, dalle raccomandazioni dell’Unione Europea e del Consiglio d’Europa, nonché dalle indicazioni del Piano Sanitario Nazionale 1998-2000. Il Piano riconosce proprio nell’autosufficienza di sangue un interesse di carattere nazionale, non frazionabile e tra le principali azioni indicate per raggiungere l’obiettivo, vi è proprio l’aumento del numero dei donatori volontari periodici attraverso il coinvolgimento del volontariato organizzato, soprattutto nelle regioni carenti. A questo proposito il Piano intende valorizzare il ruolo del volontariato per quelle funzioni che sono specificamente affidate alla legge 107/90, in particolare sviluppando azioni finalizzate al suo coinvolgimento nella programmazione dell’autosufficienza, con predisposizione di strumenti idonei a diffondere la cultura della solidarietà, a promuovere la donazione di sangue ed emocomponenti in forma volontaria, anonima, periodica e non remunerata, con la progressiva eliminazione della donazione occasionale. Tra i vari obiettivi, inoltre, il Piano si prefigge di conseguire una razionalizzazione del modello organizzativo, sviluppo scientifico e tecnologico, nonché qualità, efficienza ed economicità di gestione delle strutture trasfusionali, autosufficienza europea ed iniziative di cooperazione internazionale.

 

Oltre al Piano Nazionale Sangue e Plasma, che rappresenta un documento base fondamentale, è necessario che venga al più presto approvato il testo unificato di riforma della legge 107/90 (ac. 71 e abb.), che disegna un nuovo modello organizzativo per il Servizio Trasfusionale Italiano e che consentirà all’Italia di raggiungere l’autosufficienza regionale e

nazionale del sangue e dei suoi derivati, innalzare i livelli di sicurezza delle trasfusioni e sanare il divario tra le aree del Paese in termini di donazioni. Attualmente il testo di riforma in attesa di approvazione giace in Parlamento.

 

La riforma dovrebbe disegnare un nuovo modello per l’intero "sistema sangue" garantendo un forte e flessibile coordinamento sul territorio delle attività trasfusionali sia a livello regionale che nazionale, con la nascita dei Dipartimenti di Medicina Trasfusionale, dei Centri Regionali di coordinamento e del SAS (Servizio per l’autosufficienza del sangue), struttura dedicata al coordinamento delle attività, facente capo al Ministero della Sanità. Una vera e propria piramide, che vedrà i dipartimenti di medicina trasfusionale coordinati dalle regioni attraverso il Centro Regionale di coordinamento e le regioni, a livello centrale, dal Ministero.

 

Con la riforma si garantirà inoltre una maggiore sicurezza delle trasfusioni attraverso l’incentivazione della raccolta controllata di sangue di donatori volontari e periodici e, attraverso un sistema di compensazione, le ASL e le regioni potranno scambiare il sangue e gli emoderivati, coniugando il principio solidale su cui fonda la donazione del sangue e l’ottimizzazione delle risorse.

 

Le associazioni saranno direttamente coinvolte dal Ministero della Sanità per organizzare a livello nazionale e regionale grandi campagne di sensibilizzazione e pianificare bisogni e attività trasfusionali e, in generale, il volontariato potrà assumere un ruolo sempre più attivo e impegnato nella programmazione delle attività trasfusionali contando su una precisa definizione dei ruoli a garanzia di un corretto rapporto tra associazioni e volontariato, strutture pubbliche e istituzioni.

 

Altra novità importante, contenuta nel provvedimento di riforma, è la ridefinizione dei rapporti con l’industria, per la produzione e la distribuzione degli emoderivati. Oggi gli emoderivati possono essere forniti solo dalle aziende che hanno l’intero ciclo produttivo nel nostro Paese. In tal modo crea un’oggettiva situazione di monopolio. Ora invece, con la nuova normativa saranno incentivate le imprese che producono in Italia, in quanto la legge di riforma impone di fare in Italia solo l’operazione di frazionamento mentre la lavorazione potrà essere svolta fuori, sempre sotto stretto controllo delle autorità sanitarie.

 

AVIS conta molto sull’approvazione della nuova legge che, una volta per tutte, creerà le condizioni per il coordinamento tra le regioni e renderà il nostro sistema trasfusionale più moderno e in linea con gli standard europei.

 

IL SISTEMA TRASFUSIONALE

 

LA RACCOLTA DI SANGUE IN ITALIA

 

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