NORME CHE REGOLAMENTANO LE AUTONOMIE DI OGNI AVIS

Per non avere dubbi in proposito, riportiamo integralmente uno stralcio degli articolati che possono interessare.

 

Normativa Regionale art 7 (deliberato assemblea regionale),

Art.7 I - L'Avis Abruzzo, per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, intrattiene rapporti con le Autorità Enti e Strutture della Sanità Pubblica a livello regionale in via esclusiva a livello locale, se richiesto, d'intesa ed in collaborazione con le Avis Provinciali e Comunali.

Art. 7 II - Le Avis Provinciali intrattengono rapporti con le corrispondenti Autorità politiche e sanitarie, con gli Enti pubblici e privati e strutture ospedaliere a livello provinciale, d'intesa ed in collaborazione con le Avis comunali.

Art. 7 III - Le Avis Comunali intrattengono rapporti con le corrispondenti Autorità Comunali, con Enti e Strutture pubbliche operanti nel territorio d'appartenenza.

Regolamento attuativo dello Statuto art. 1

Art. 19 /1 - I rapporti con gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione, in particolare nel settore della sanità, devono essere intrattenuti dalle strutture associative di pari livello territorialmente competenti.

Statuto Nazionale art 20

Art. 20.1 - Ogni Avis Regionale, nel territorio di propria competenza, disciplina - in maniera autonoma ma non contrastante con l'unitarietà istituzionale dell'Associazione.

STRALCIO dell'art. 6 della Legge sul Volontariato 266/91

Art. 6 - Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle provincie autonome

     

  1. Le regioni e le provincie autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.

     

  2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonchè per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.

     

  3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'art. 3 e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.

     

  4. Le regioni e le provincie autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le provincie autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.

     

  5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e con gli stessi termini.

     

  6. Le regioni e le provincie autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'art. 12.

     

  7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'art. 5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

 

Art. 7 - Convenzioni

     

  1. Lo Stato, le regioni, le provincie autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'art. 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa.

     

  2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonchè il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonchè le modalità di rimborso delle spese.

     

  3. La copertura assicurativa di cui all'art. 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

 

Art. 8 - Agevolazioni fiscali

     

  1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

     

  2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni nè prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati.

     

  3. All'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n° 408, come modificato dall'art. 1 della legge 25 marzo 1991, n° 102, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: "1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarietà, purchè le attività siano destinate a finalità di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultino iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni".

     

  4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. Sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell'entità delle attività, decide il Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali.

  1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalla provincie autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali.

     

  2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le provincie autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonchè i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

Art. 2 - Attività di volontariato

     

  1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

     

  2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono soltanto essere rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.

     

  3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

Art. 3 - Organizzazioni di volontariato

     

  1. È considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

     

  2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo volontaristico.

     

  3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonchè la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonchè le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

     

  4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.

     

  5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

  1. contributi degli aderenti;

     

  2. contributi di privati;

     

  3. contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

     

  4. contributi di organismi internazionali;

     

  5. donazioni e lasciti testamentari;

     

  6. rimborsi derivanti da convenzioni;

     

  7. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

 

  1. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.

     

  2. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2.659 e 2.660 del codice civile.

     

  3. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo la liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo e indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

Art. 6 - Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle provincie autonome

     

  1. Le regioni e le provincie autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.

     

  2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonchè per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.

     

  3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'art. 3 e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.

     

  4. Le regioni e le provincie autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le provincie autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.

     

  5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e con gli stessi termini.

     

  6. Le regioni e le provincie autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'art. 12.

     

  7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'art. 5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

Art. 7 - Convenzioni

     

  1. Lo Stato, le regioni, le provincie autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'art. 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa.

     

  2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonchè il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonchè le modalità di rimborso delle spese.

     

  3. La copertura assicurativa di cui all'art. 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

Art. 8 - Agevolazioni fiscali

     

  1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

     

  2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni nè prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati.

     

  3. All'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n° 408, come modificato dall'art. 1 della legge 25 marzo 1991, n° 102, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: "1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarietà, purchè le attività siano destinate a finalità di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultino iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni".

     

  4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. Sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell'entità delle attività, decide il Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali.

Art. 9 - Valutazione dell'imponibile

     

  1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 si applicano le disposizioni di cui all'art. 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n° 598, come sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982, n° 954.

Art. 10 - Norme regionali e delle provincie autonome

     

  1. Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l'autonomia di organizzazione e di iniziativa del volontariato e favorirne lo sviluppo.

     

  2. In particolare, disciplinano:

       

    1. le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato, all'interno delle strutture pubbliche e di strutture convenzionate con le regioni e provincie autonome;

       

    2. le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'art. 6 alla programmazione degli interventi nei settori in cui esse operano;

       

    3. i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche in relazione ai diversi settori di intervento;

       

    4. gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall'art. 6;

       

    5. le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attività di volontariato;

       

    6. la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'art. 6 ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti o promossi dalle regioni, dalle provincie autonome e dagli enti locali nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.

Art. 11 - Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi

     

  1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6, si applicano le disposizioni di cui al capo V delle legge 7 agosto 1990, n° 241.

     

  2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.

 

Art. 12 - Osservatorio nazionale per il volontariato

     

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari sociali, è istituito l'Osservatorio Nazionale per il Volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha i seguenti compiti:

       

    1. provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attività da esso svolte;

       

    2. promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero;

       

    3. fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;

       

    4. approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;

       

    5. offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori di competenza della presente legge;

       

    6. pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;

       

    7. sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi;

       

    8. pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato;

       

    9. promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.

     

  2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del comma 1.

Art. 13 - Limiti di applicabilità

     

  1. È fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato non contemplate nella presente legge, con particolare riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e a quelle annesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772.

Art. 14 - Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria

     

  1. Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, per la dotazione del Fondo di cui al comma 2 dell'art. 12 e per l'organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato di cui al comma 1, lettera i), dello stesso articolo 12, è autorizzata la spesa di due miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

     

  2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6.856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato".

     

  3. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 8 sono valutate complessivamente in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento:
    "Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato".

Art. 15 - Fondi speciali presso le regioni

     

  1. Gli enti di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n° 356, devono prevedere nei propri statuti che un quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.

     

  2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell'art. 35, terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n° 967, e successive modificazioni.

     

  3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 16 - Norme transitorie e finali

     

  1. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, le regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per l'attuazione dei principi contenuti nella presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 17 - Flessibilità dell'orario di lavoro

     

  1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all'art, 6, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

     

  2. All'art. 3 della legge 29 marzo 1983, n° 93, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
    "Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che prestino nell'ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro e turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e e di farla osservare come legge dello Stato.

 

LEGGE REGIONALE N. 37 DEL 12 08 1993

FONTE BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 8 9 1993 N. 32

Legge 11 Agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato.

 


ARTICOLO 1
Finalità
1. La Regione Abruzzo, nell' ambito dei principi sanciti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, riconosce e favorisce la funzione del volontariato, quale espressione di solidarietà umana e sociale, nonchè di partecipazione del cittadino al perseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuabili all' interno della collettività' abruzzese.
2. Ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la piena autonomia e favorendone la crescita, e l' originale apporto complementare dell' intervento pubblico per il conseguimento delle finalità nel rispetto delle leggi e degli strumenti della programmazione regionale.
3. Determina, altresì, le modalità di partecipazione delle Organizzazioni del volontariato all' esercizio di cui al successivo art. 8.

ARTICOLO 2
Individuazione
1. Sono considerate organizzazioni si volontariato quelle individuate dall' art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

ARTICOLO 3
Campo di attività
1. Le finalità di cui all' art. 1 della presente legge attengono principalmente ai seguenti campi di attività;
a) le finalità di carattere sociale sono quelle rientranti nel campo degli interventi socio - assistenziali, socio - sanitari e socio educativi.
b) le finalità di carattere civile sono quelle relative al miglioramento della qualità della vita, alla promozione dei diritti delle persone, alla tutela e alla valorizzazione dell' ambiente nonchè alla protezione del paesaggio e della natura;
c) le finalità di carattere culturale sono quelle relative alla tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico e alla promozione e sviluppo delle attività ad esso connesse.

ARTICOLO 4
Registro regionale delle organizzazioni di volontariato
1. E' istituito il registro regionale delle organizzazioni di volontariato presso la Presidenza della Giunta regionale.
2. L' iscrizione nel registro e' disposta con Decreto del Presidente della Giunta Regionale.
3. L' istruttoria, finalizzata alla verifica per ciascuna Organizzazione del possesso dei requisiti previsti dall' art. 3 della L. 266/ 1991, e' disposta dal Servizio di Gabinetto della Giunta che si avvale delle strutture organizzative competenti in materia.
4. La richiesta di iscrizione, da presentare al Presidente della Giunta regionale deve essere corredata di copia dell' atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti, nonchè dal rendiconto finanziario dell' esercizio precedente quello della richiesta.
5. Essa deve contenere:
- la chiara indicazione dell' ambito di attività' prevalente;
- la relazione delle attività' programmate e svolte negli ultimi due anni solari nell' ambito del territorio regionale;
- l' indicazione del numero degli aderenti e la loro individuazione e qualificazione, all' interno dell' organizzazione;
- l' elenco dell' eventuale personale subordinato e autonomo del quale si avvale l' organizzazione;
- l' elenco delle strutture e dei mezzi strumentali utilizzati per l' esercizio dell' attività'.
6. Entro 90 giorni dalla data di acquisizione della richiesta, deve essere disposto il Decreto di iscrizione o di motivata non iscrizione.
7. L' elenco delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro Regionale e' pubblicato annualmente su apposito supplemento del BURA Copia dell' elenco e' inviata all' Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall' art. 12 della legge 266.

ARTICOLO 5
Finanziamento delle Organizzazioni di volontariato
1. Le organizzazioni si volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento di specifiche attività dai proventi di cui all' art. 5, comma 1, della legge 266/ 1991.
2. I contributi erogati da pubbliche Amministrazioni sono finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche attività o progetti sulla base di apposite convenzioni.
3. Per quanto concerne la disciplina delle altre fonti di finanziamento, previste dall' art. 5, comma 1, della legge 266/ 1991, la Giunta regionale emana un apposito atto di indirizzo, sentita la Conferenza del Volontariato di cui al successivo art. 8.
4. In nessun caso e in nessun modo, neppure forfettario, e' consentito rimborsare alle Organizzazioni di Volontariato spese concernenti prestazioni lavorative o professionali di volontari.

ARTICOLO 6
Controlli
1. Il Presidente della Giunta Regionale esercita le funzioni di controllo sulle Organizzazioni di Volontariato iscritte nel registro.
2. Ogni anno le organizzazioni inviano al Presidente della Giunta regionale, entro il mese di aprile, copia dei bilanci preventivi e consuntivi, una dettagliata relazione sull' attività svolta e su quella che intendono svolgere, nonchè, entro trenta giorni dalla loro adozione, le variazioni eventualmente intervenute rispetto alla documentazione presentata a corredo della richiesta di iscrizione al registro regionale.
3. Il Presidente della Giunta dispone ogni due anni la revisione del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato.
4. A tal fine dispone, avvalendosi delle strutture amministrative competenti per materia, visite ispettive per accertare:
a) la regolarità' della contabilità;
b) la permanenza dei requisiti che hanno dato titolo all' iscrizione nel Registro regionale;
c) l' effettivo svolgimento dell' attivita' di volontariato;
d) il riscontro delle marginalità' delle attività' commerciali e produttive eventualmente svolte;
e) ogni altro elemento ritenuto utile allo scopo.
5. Le organizzazioni di volontariato in sede di accertamenti hanno l' obbligo di mettere a disposizione tutti i libri, i registri e i documenti e di fornire altresì i dati, le informazioni e i chiarimenti richiesti.
6. Delle visite ispettive viene redatto processo verbale, stilato in tre originali dotati e sottoscritti da chi effettua il controllo e dal legale rappresentante dell' organizzazione, di cui:
- uno rimane presso l' Organizzazione;
- uno viene trasmesso, corredato della relazione della competente Struttura organizzativa in ordine alla proposta di conferma o di cancellazione dall' iscrizione al Registro, al Presidente della Giunta regionale;
- uno rimane agli atti della stessa Struttura per i successivi eventuali provvedimenti.
7. Nel processo verbale devono essere trascritte eventuali osservazioni formulate dal Legale rappresentante dell' Organizzazione ovvero le stesse possono essere trasmesse al Presidente della Giunta regionale entro i termini di quindici giorni dalla data del verbale.
8. Le visite ispettive previste dal presente articolo non pregiudicano il potere di vigilanza spettante agli Enti locali ed agli altri Enti pubblici, ivi comprese le ULSS, nell' ambito delle rispettive competenze.

ARTICOLO 7
Garanzie
1. Avverso il provvedimento di diniego dell' iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione dal registro e' ammesso ricorso ai sensi dell' articolo 6, 5 comma, della Legge 266/ 91.

ARTICOLO 8
Conferenza regionale del volontariato
1. Ai fini di garantire la piena partecipazione consultiva delle organizzazioni di volontariato ed assicurare la trasparenza dell' applicazione della presente legge, e' costituita presso la Presidenza della Giunta regionale, la Conferenza regionale del volontariato.
2. La Conferenza e' composta di dodici componenti, in rappresentanza di tutti i campi di attività previsti dal precedente art. 3, nominati dal presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, di cui:
- n. 8 tra i designati delle articolazioni a livello regionale e nazionale delle Organizzazioni di volontariato (federazioni, movimenti, coordinamenti) che raggruppino almeno sei associazioni iscritte nel registro della Regione;
- n. 4 tra i designati dalle restanti Organizzazioni iscritte nello stesso Registro.
3. L' insediamento della Conferenza avrà luogo entro 120 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
4. La conferenza viene rinnovata ogni cinque anni.
5. La Conferenza elegge nel proprio seno un Presidente, che la convoca e ne presiede le sedute, e due Vice Presidenti.
6. Le sedute di norma hanno cadenza almeno quadrimestrale con ordine del giorno predisposto dal Presidente che nomina i relatori degli argomenti posti in discussione.
7. La conferenza deve essere convocata quando ne facciano motivata richiesta i 2/ 3 dei componenti. La riunione deve aver luogo entro dieci giorni dalla richiesta.
8. I compiti di segreteria sono svolti dalla Struttura organizzativa del Servizio di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale.
9. Ai componenti della Conferenza spetta il rimborso delle sole spese di trasporto secondo le disposizioni dell' art. 2, 2o comma della LR 2- 2- 1988, n. 15.
10. La Conferenza, su richiesta del Presidente della Giunta regionale, esprime pareri obbligatori:
- su proposte di legge, programmi e direttive, elaborate dalla Regione sulle materie che interessano i campi di intervento delle Organizzazioni di volontariato;
- sulle istanze di istituzioni dei Centri di servizio di cui all' art. 3 del Decreto del Ministero del Tesoro 21- 11- 1991;
- sulle proposte di cancellazione delle Organizzazioni dal Registro regionale;
- sui progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali ed altri Enti pubblici, dalle Organizzazioni iscritte nel Registro;
- sui piani di formazione professionale programmati dalla Regione.
11. La Conferenza, inoltre, formula proposte al Presidente della Giunta regionale in ordine alle iniziative da assumere per:
- far conoscere le attività svolte dalle Organizzazioni;
- la promozione e lo sviluppo del volontariato in collaborazione con i Centri di servizio;
- può' promuovere analisi e ricerche sull' andamento delle convenzioni tra i Comuni, ULSS e organizzazioni di volontariato per il conseguimento delle reciproche finalità'.
12. La Conferenza, infine, sulla base delle risultanze delle indagini conoscitive proposte:
- predispone la redazione di un rapporto annuale sul volontariato in Abruzzo;

- verifica la esigenza delle organizzazioni di volontariato fornendo alle stesse attività di consulenza.

ARTICOLO 9
Partecipazione
1. Il Presidente della Giunta regionale, avvalendosi della conferenza, indice, almeno una volta ogni due anni, l' Assemblea regionale delle Organizzazioni di volontariato per la valutazione degli indirizzi regionali in ordine alle politiche sociali, ai rapporti tra organizzazioni di volontariato e Istituzioni e su quanto previsto dal precedente art. 3.
2. Le spese relative alla organizzazione, allo svolgimento ed alla pubblicazione degli atti dell' Assemblea sono a carico della regione.

ARTICOLO 10
Formazione
1. La Giunta regionale istituisce o promuove l' istituzione di corsi di formazione e aggiornamento professionale per i volontari aderenti alle Organizzazioni iscritte nel registro regionale.
2. Le iniziative di cui al comma precedente, poste in essere nei limiti delle risorse disponibili per l' intero comparto della formazione professionale, sono attivate su proposte delle Organizzazioni interessate, singole o associate, previo parere della conferenza di cui al precedente art. 8, e vanno formulate con i criteri, i termini e le modalità di cui alle leggi ed ai regolamenti in materia di formazione.
3. La partecipazione dei volontari ai corsi di cui al presente articolo e' finalizzata agli obiettivi di cui all' art. 1 della legge 266/ 1991, al precedente art. 3 ed alle attività specifiche dei volontari medesimi. L' utile partecipazione di tali corsi non comporta il conseguimento di titoli di abilitazione si esercizio professionale, ma da' titolo al rilascio di un attestato di frequenza valido solo agli effetti della presente legge.
4. La gestione dei corsi e' affidata alle stesse Associazioni - di cui all' art. 5 della legge quadro 21- 12- 1978 n. 845 ed alle norme regionali vigenti - se hanno tra gli scopi statutari la formazione dei propri associati, altrimenti andrà affidata ad un Ente di formazione professionale riconosciuto dalla Regione.

ARTICOLO 11
Convenzioni
1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge la Regione, gli Enti Locali, le ULSS e gli altri Enti pubblici nell' ambito delle rispettive competenze possono stipulare con le Organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro Regionale apposite convenzioni, sulla base di uno schema tipo, approvato dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalle entrata in vigore della presente legge.
2. Lo schema tipo della convenzione dovrà indicare:
- la descrizione degli obblighi delle parti;
- la durata del rapporto convenzionale;
- le modalità di verifica periodica della prestazione oggetto della convenzione;
- le modalità del rimborso - da parte dell' Ente
- delle spese vive sostenute dall' Organizzazione, adeguatamente documentate;
- gli oneri a carico dell' Ente relativi alla copertura assicurativa di cui al Decreto del Ministero dell' Industria 14- 2- 1992 per il periodo di effettivo espletamento delle attività convenzionate e limitatamente alle quote relative ai volontari relativamente impegnati;
- il diritto all' informazione e le modalità, per i volontari, di accesso e di uso della documentazione e delle sedi dei servizi coinvolti nell' intervento;
- l' individuazione delle specifiche attività di volontariato e dei relativi destinatari nel quadro della programmazione della Regione e delle finalità statutarie dell' Organizzazione;
- le condizioni di salvaguardia dell' autonomia organizzativa e metodologica del volontariato, nel rispetto dei soggetti destinatari;
- l' elenco delle strutture immobiliari e degli strumenti che gli Enti mettono a disposizione delle Organizzazioni.
3. Qualora si presenti la necessita' di operare una scelta fra più organizzazioni di volontariato per la stipula di una convenzione avente il medesimo oggetto occorre valutare:
a) se l' organizzazione, per numero di convenzioni già stipulate, numero di aderenti impegnati nell' attività, livello di strutture e mezzi strumentali a disposizione, può fornire prestazioni adeguate;
b) vicinanza delle strutture operative del' organizzazione rispetto all' utenza potenziale o incidenza su uno stesso territorio.

ARTICOLO 12
Norma transitoria
1. Le organizzazioni di volontariato già iscritte all' Albo Regionale istituito ai sensi della LR 32/ 87, forniscono, entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, mediante la dimostrazione del possesso di tutti i requisiti previsti dall' art. 4 per la conseguente conferma dell' iscrizione nel nuovo albo regionale, conservando l' anzianità maturata.

ARTICOLO 13
Norma Finale
1. Sono fatte salve, ai sensi dell' art. 13 della Legge n. 266/ 91, le vigenti normative regionali sulle attivita' di volontariato in materia di protezione civile.
2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui alla L. 11- 8- 1991, n. 266.

ARTICOLO 14
Norma Finanziaria
1. All' onere derivante dall' applicazione della presente legge per il funzionamento degli Organi di cui agli artt. 8 e 9 si fa fronte con gli stanziamenti già iscritti, rispettivamente, ai capp. 11425 e 11430 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1993.
2. Negli anni successivi la spesa grava sui corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci.

ARTICOLO 15
Urgenza
1. La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel " Bollettino Ufficiale della Regione".
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L' Aquila, addi' 12 Agosto 1993

AVIS (Associazione Volontari Italiani Sangue) è una associazione privata, senza scopo di lucro, che persegue un fine di interesse pubblico: garantire un’adeguata disponibilità di sangue e dei suoi emocomponenti a tutti i pazienti che ne hanno necessità, attraverso la promozione del dono, la chiamata dei donatori e la raccolta di sangue. Fonda la sua attività sui principi della democrazia, della libera partecipazione sociale e sul volontariato, quale elemento centrale e insostituibile di solidarietà umana. Vi aderiscono tutti coloro che hanno intenzione di donare volontariamente e anonimamente il proprio sangue, ma anche chi, non potendo fare donazioni per inidoneità, desideri collaborare gratuitamente a tutte le attività di promozione, proselitismo e organizzazione.

 

Oggi è la più grande organizzazione di volontariato del sangue italiana che, con 850.229 donatori, raccoglie circa l’80% del fabbisogno nazionale di sangue. Lo Stato italiano gli riconosce la natura privata e ne sostiene l’attività attraverso rimborsi, stabiliti da un decreto ministeriale ed erogati secondo apposita convenzione dalle Aziende Sanitarie per la promozione, la chiamata e l’invio dei donatori alle strutture trasfusionali sia pubbliche che dell’Associazione e per la raccolta diretta delle unità di sangue. Nessun’altra cifra è corrisposta alle associazioni per il servizio di raccolta del sangue.¹

 

AVIS è presente su tutto il territorio nazionale con una struttura articolata e suddivisa in: 2.796 AVIS comunali, 93 AVIS provinciali, 21 AVIS regionali (in Trentino Alto Adige sono presenti 2 sedi) e una AVIS nazionale. Il Consiglio Nazionale, organo principale eletto ogni tre anni dall’Assemblea dei Delegati, è formato da 45 membri che rappresentano tutte le regioni e le province autonome d’Italia. Anche in Svizzera è presente una sede AVIS fondata da emigranti italiani negli anni ’60. Tutte le attività sono regolate da uno Statuto e da un Regolamento associativo.

 

Nello svolgere le proprie funzioni, l’Associazione si attiene alla legge quadro 107/90, che disciplina le attività relative al sangue e ai suoi componenti e alla produzione di plasmaderivati, ai relativi Decreti attuativi e alla legge sul volontariato 266/91 per la quale è iscritta agli appositi Albi Regionali.

 

Aderisce al regime ONLUS, Dlgs 460/97 e partecipa, in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, alla raccolta del sangue anche con proprie strutture e personale.

 

1 Per l’invio dei donatori al servizio trasfusionale di riferimento, è previsto un rimborso di lire 26.220 in base al D.M.T. 23/11/93 (art.2). Per quanto riguarda la raccolta diretta del sangue, al rimborso precedente, si aggiunge quello indicato dall’art. 3, comprensivo di tutti i costi rilevati per effettuare la raccolta del sangue (personale, trasporto, ristoro ed esami pre-donazioni, sacche, provette, materiali d’uso) che, sempre per il sangue intero, è pari a lire 71.030. (I rimborsi fissati dal decreto dovrebbero essere aggiornati annualmente secondo i dati ISTAT, in realtà l’ultimo aggiornamento risale al 1995).

 

AVIS

 

LE ORIGINI DELL’ASSOCIAZIONE

 

Le origini dell’Associazione risalgono al 1926, quando il dottor Vittorio Formentano lancia sul Corriere della Sera a Milano, un appello per costituire un gruppo di volontari per la donazione del sangue. All’invito risposero 17 persone che si riunirono nel 1927, dando vita alla prima Associazione Italiana di Volontari del Sangue. Nell’occasione furono delineati gli obiettivi della futura associazione: soddisfare la crescente necessità di sangue dei diversi gruppi sanguigni, avere donatori pronti e controllati e lottare per eliminare la compravendita di sangue. L’Associazione Italiana di Volontari del Sangue si costituì ufficialmente a Milano nel 1929.

 

Dopo il travagliato periodo del fascismo, nel 1950 AVIS viene riconosciuta dallo Stato con la Legge n. 49, mentre con la legge n. 592 del 1967 viene regolamentata la raccolta, la conservazione e la distribuzione del sangue umano sul territorio nazionale. Dagli anni ’70 la diffusione dell’Associazione si fa sempre più capillare, grazie alla nascita delle sedi regionali, provinciali e comunali, legate da un unico statuto alla sede nazionale.

 

Nel corso degli anni lo statuto è rimasto pressoché immutato e fedele ai principi indicati da Formentano. L’Associazione, come precisano gli articoli 1,2,3, è apartitica, aconfessionale, senza discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione ed è costituita da persone che donano il loro sangue volontariamente, periodicamente, gratuitamente, anonimamente e responsabilmente. Con il passare degli anni è maturata una nuova cultura della donazione che ha sostituito agli ideali di eroismo, sacrificio e generosità caritatevole, lo spirito di consapevolezza dei bisogni, di responsabilità, di coscienza civica e di partecipazione.

 

Oggi AVIS è il garante del sangue in Italia poiché rappresenta chi, ispirato a principi solidaristici, mette a disposizione la materia prima indispensabile per il funzionamento e l’autosufficienza del sistema trasfusionale nazionale. Inoltre, riafferma la centralità e il ruolo attivo del donatore nel "sistema sangue" e si fa promotrice di una nuova cultura della donazione e del volontariato e di una moderna ed efficiente gestione della politica trasfusionale.

 

IL SISTEMA TRASFUSIONALE

 

IL PANORAMA INTERNAZIONALE

 

L’obiettivo dell’autosufficienza di sangue nell’ambito dell’Unione Europea è sostanzialmente raggiunto. Ogni anno vengono raccolte circa 16 milioni di unità di sangue intero¹, a fronte di un fabbisogno teorico di 40mila unità di emazie (globuli rossi) per milione di abitanti. Analizzando il rapporto tra il numero delle donazioni di sangue intero e il numero di abitanti si evidenzia tuttavia una forbice alquanto ampia che varia da 18 donazioni per 1.000 abitanti in Portogallo a 83 per 1.000 abitanti in Danimarca. In Italia le donazioni sono 31 ogni 1.000 abitanti.

 

Diversa, invece, la situazione per quanto riguarda il plasma e gli emoderivati, dove a fronte di donazioni di plasma stimate in 3.309.300 litri/anno, di cui circa 948.000 litri ottenute con plasmaferesi, l’Europa importa circa 2 tonnellate di plasma e plasmaderivati l’anno per soddisfare un consumo medio di albumina pari a 316 kg/milione di abitanti 2.

 

Anche in materia di sangue e di plasmaderivati, la Commissione Europea si sta attivando al fine di aprire le frontiere fra gli stati, sebbene in alcuni Paesi come Svezia, Germania, Austria e Stati Uniti la donazione sia retribuita, comportando maggiori rischi trasfusionali. In un contesto di globalizzazione dei mercati, è quindi necessario che la Comunità riesca ad armonizzare il sistema donazioni-trasfusioni con legislazioni nazionali che ribadiscano l’importanza del dono da parte di donatori volontari non retribuiti, al fine di garantire maggiori standard di sicurezza nella salvaguardia della salute di donatore e ricevente.

 

 

1 The collection and use of human blood and plasma in the European community in 1993

2 The collection and use of human blood and plasma in the European community in 1993 modificato da Self-sufficiency 1993 CEC/LUX/V/F/33/95

 

IL MODELLO ITALIANO E GLI OBIETTIVI DI AVIS

 

Avere un servizio trasfusionale efficiente e sicuro è un diritto per tutti i cittadini. L’attività di AVIS è finalizzata alla promozione di una donazione del sangue che garantisca la sicurezza del donatore e del ricevente. Per questo motivo, prima della donazione, ogni aspirante donatore viene sottoposto a un colloquio e a una visita medica accurata.

 

AVIS annovera fra le proprie fila solo donatori periodici che donano il sangue a intervalli regolari e sono sottoposti a costanti monitoraggi del proprio stato di salute.

 

Tutte le sacche di sangue raccolte vengono catalogate con un numero progressivo dalle Strutture Trasfusionali pubbliche presso cui è stata effettuata la donazione. Tale indicazione viene poi riportata sull’apposito Registro delle Donazioni del sangue e sulla cartella clinica del paziente. Così, qualora si verifichino casi di malattie post-trasfusionali, è possibile risalire sempre alla provenienza del sangue, bloccando l’attività donazionale della persona.

 

La legge 107/90 - In Italia il sistema trasfusionale è regolamentato dalla legge n. 107 del 4 maggio 1990, "Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano e ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati" e da numerosi decreti di attuazione. La legge, che definisce il modello organizzativo generale del sistema trasfusionale, individua le principali istituzioni coinvolte nel raggiungimento degli obiettivi e ne ritaglia ruoli e competenze.

 

Nel 1999 in Italia sono state raccolte complessivamente 1.913.299 unità di sangue intero (dati ISS 1999), a fronte di un fabbisogno teorico annuo di circa 2.300.000 unità di sangue intero calcolate in base ai parametri europei – 40.000 unità per milione di abitanti (57.612.615 abitanti – dati ISTAT Censimento 1999). L’autosufficienza di sangue non viene raggiunta anche perché esistono forti squilibri tra regioni eccendentarie e regioni carenti. Solo 12 regioni sono autosufficienti: Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, provincie autonome di Trento e Bolzano, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise; mentre non lo sono: Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna (fonte ISS 1999). Per raggiungere il fabbisogno teorico di sangue mancano circa 400.000 unità di sangue intero. Il numero dei nuovi donatori invece di aumentare è addirittura diminuito del 2% rispetto al 1997 e la tendenza è piuttosto allarmante in quanto la diminuzione si registra soprattutto nelle regioni del Nord, Piemonte, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, che tradizionalmente hanno un alto numero di donatori. Donatori in calo anche in Campania, Sicilia e Sardegna. Inoltre, permane, in particolare nelle zone carenti, ma anche nelle altre regioni d’Italia, in particolare nei periodi critici come l’estate, il ricorso alle donazioni occasionali, che accentuano i rischi per i riceventi. Per questo solo efficaci meccanismi normativi di autocompensazione possono garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

 

Per quanto riguarda il plasma la situazione è ancora più grave, in quanto la quantità complessiva raccolta nel 1998 in Italia è di 446.387 litri (incremento minimo dell’1% rispetto ai 430.992 litri del 1997), insufficiente a coprire la richiesta stimata in circa 800.000 litri annui (dati ISS 1999). Nelle aree carenti perdura dunque il ricorso alla donazione occasionale, come pure la dipendenza dall’importazione di farmaci plasmaderivati dall’estero con i maggiori pericoli che tale situazione comporta in merito al rischio di contrarre gravi malattie.

 

La riforma della L. 107/90 - In Italia le disposizioni comunitarie in materia di standardizzazione e sicurezza trasfusionale trovano notevoli difficoltà ad essere applicate tempestivamente ed efficacemente, a causa della grande frammentazione del sistema trasfusionale (380 strutture trasfusionali presenti sul territorio), dell’assenza o dello scarso funzionamento di strutture di coordinamento e di efficienti meccanismi di programmazione e finanziamento. La mancanza di uno specifico programma nazionale per la promozione del dono del sangue e per il rafforzamento delle organizzazioni di volontariato del sangue, sta inoltre comportando una preoccupante tendenza alla riduzione del numero dei donatori.

 

Appare quindi indispensabile dare completa attuazione al II Piano Nazionale Sangue e Plasma 1999-2001, approvato nel corso della Conferenza Stato/Regioni che si è tenuta il 2 dicembre 1999 a Roma e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 52 della "Gazzetta Ufficiale" n. 73 del 29/03/00. Gli obiettivi del Piano, che mirano ad ottenere un modello equilibrato ed efficiente di raccolta e gestione del sangue e del plasma, prendono spunto dall’esperienza portata avanti a partire dalla legge 107/90 e dal suo processo di revisione attualmente in atto; dal bilancio dei risultati conseguiti dal Piano 1994-1996, dalle raccomandazioni dell’Unione Europea e del Consiglio d’Europa, nonché dalle indicazioni del Piano Sanitario Nazionale 1998-2000. Il Piano riconosce proprio nell’autosufficienza di sangue un interesse di carattere nazionale, non frazionabile e tra le principali azioni indicate per raggiungere l’obiettivo, vi è proprio l’aumento del numero dei donatori volontari periodici attraverso il coinvolgimento del volontariato organizzato, soprattutto nelle regioni carenti. A questo proposito il Piano intende valorizzare il ruolo del volontariato per quelle funzioni che sono specificamente affidate alla legge 107/90, in particolare sviluppando azioni finalizzate al suo coinvolgimento nella programmazione dell’autosufficienza, con predisposizione di strumenti idonei a diffondere la cultura della solidarietà, a promuovere la donazione di sangue ed emocomponenti in forma volontaria, anonima, periodica e non remunerata, con la progressiva eliminazione della donazione occasionale. Tra i vari obiettivi, inoltre, il Piano si prefigge di conseguire una razionalizzazione del modello organizzativo, sviluppo scientifico e tecnologico, nonché qualità, efficienza ed economicità di gestione delle strutture trasfusionali, autosufficienza europea ed iniziative di cooperazione internazionale.

 

Oltre al Piano Nazionale Sangue e Plasma, che rappresenta un documento base fondamentale, è necessario che venga al più presto approvato il testo unificato di riforma della legge 107/90 (ac. 71 e abb.), che disegna un nuovo modello organizzativo per il Servizio Trasfusionale Italiano e che consentirà all’Italia di raggiungere l’autosufficienza regionale e

nazionale del sangue e dei suoi derivati, innalzare i livelli di sicurezza delle trasfusioni e sanare il divario tra le aree del Paese in termini di donazioni. Attualmente il testo di riforma in attesa di approvazione giace in Parlamento.

 

La riforma dovrebbe disegnare un nuovo modello per l’intero "sistema sangue" garantendo un forte e flessibile coordinamento sul territorio delle attività trasfusionali sia a livello regionale che nazionale, con la nascita dei Dipartimenti di Medicina Trasfusionale, dei Centri Regionali di coordinamento e del SAS (Servizio per l’autosufficienza del sangue), struttura dedicata al coordinamento delle attività, facente capo al Ministero della Sanità. Una vera e propria piramide, che vedrà i dipartimenti di medicina trasfusionale coordinati dalle regioni attraverso il Centro Regionale di coordinamento e le regioni, a livello centrale, dal Ministero.

 

Con la riforma si garantirà inoltre una maggiore sicurezza delle trasfusioni attraverso l’incentivazione della raccolta controllata di sangue di donatori volontari e periodici e, attraverso un sistema di compensazione, le ASL e le regioni potranno scambiare il sangue e gli emoderivati, coniugando il principio solidale su cui fonda la donazione del sangue e l’ottimizzazione delle risorse.

 

Le associazioni saranno direttamente coinvolte dal Ministero della Sanità per organizzare a livello nazionale e regionale grandi campagne di sensibilizzazione e pianificare bisogni e attività trasfusionali e, in generale, il volontariato potrà assumere un ruolo sempre più attivo e impegnato nella programmazione delle attività trasfusionali contando su una precisa definizione dei ruoli a garanzia di un corretto rapporto tra associazioni e volontariato, strutture pubbliche e istituzioni.

 

Altra novità importante, contenuta nel provvedimento di riforma, è la ridefinizione dei rapporti con l’industria, per la produzione e la distribuzione degli emoderivati. Oggi gli emoderivati possono essere forniti solo dalle aziende che hanno l’intero ciclo produttivo nel nostro Paese. In tal modo crea un’oggettiva situazione di monopolio. Ora invece, con la nuova normativa saranno incentivate le imprese che producono in Italia, in quanto la legge di riforma impone di fare in Italia solo l’operazione di frazionamento mentre la lavorazione potrà essere svolta fuori, sempre sotto stretto controllo delle autorità sanitarie.

 

AVIS conta molto sull’approvazione della nuova legge che, una volta per tutte, creerà le condizioni per il coordinamento tra le regioni e renderà il nostro sistema trasfusionale più moderno e in linea con gli standard europei.

 

IL SISTEMA TRASFUSIONALE

 

LA RACCOLTA DI SANGUE IN ITALIA

 

      DONAZIONI DI SANGUE INTERO IN ITALIA

      DAL 1989 AL 1999 (FONTE ISS)

      IL SISTEMA TRASFUSIONALE

      DATI DI RACCOLTAREGIONALI AVIS 1999

      REGIONE

      Soci donatori

      Numero

      Donazioni AVIS

      Abruzzo

      11.103

      16.715

      Alto Adige – Prov. Bolzano

      13.774

      21.620

      Basilicata

      7.465

      11.140

      Calabria

      10.240

      16.994

      Campania

      15.522

      13.801

      Emilia Romagna

      129.084

      240.283

      Friuli Venezia Giulia

      6.503

      8.322

      Lazio

      33.793

      39.143

      Liguria

      13.999

      22.724

      Lombardia

      208.446

      415.256

      Marche

      34.921

      65.035

      Molise

      4.000

      5.127

      Piemonte

      91.959

      163.780

      Puglia

      19.550

      35.795

      Sardegna

      23.670

      31.792

      Sicilia

      43.770

      58.668

      Toscana

      48.641

      74923

      Trentino – Prov. Trento

      16.384

      16.726

      Umbria

      16.102

      22.716

      Valle D’Aosta

      2.882

      5.084

      Veneto

      98.421

      161.031

      TOTALE

      850.229

      1.446.973

      Svizzera

       

      2.065

       

      3.718

      PROVINCIA

      Soci iscritti

      Donatori

      Donazioni

       

      ABRUZZO

      11.761

      11.103

      16.715

      L’Aquila

      2.850

      2.588

      3.139

      Chieti

      4.138

      4.058

      6.582

      Pescara

      2.880

      2.620

      4.603

      Teramo

      1.893

      1.837

      2.391

      BASILICATA

      7.638

      7.465

      11.140

      Potenza

      5.063

      4.960

      8.155

      Matera

      2.575

      2.505

      2.985

      CALABRIA

      10.240

      10.240

      16.994

      Catanzaro

      3.317

      3.317

      5.418

      Cosenza

      2.997

      2.997

      4.897

      Crotone

      1.080

      1.080

      1.564

      Reggio di Calabria

      1.996

      1.996

      2.872

      Vibo Valentia

      850

      850

      2.243

      CAMPANIA

      15.522

      15.522

      13.801

      Avellino

      4.273

      4.273

      3.992

      Caserta

      5.835

      5.835

      5.689

      Napoli

      5.414

      5.414

      4.120

      EMILIA ROMAGNA

      133.259

      129.084

      240.283

      Bologna

      28.942

      28.596

      54.132

      Ferrara

      9.391

      9.312

      18.327

      Forlì-Cesena

      9.270

      9.030

      19.189

      Modena

      24.475

      23.667

      48.498

      Parma

      17.515

      16.006

      21.600

      Piacenza

      8.715

      8.303

      13.627

      Ravenna

      14.634

      14.634

      26.506

      Reggio nell’Emilia

      12.914

      12.224

      26.269

      Rimini

      7.403

      7.312

      12.135

      FRIULI V.G.

      8.019

      6.503

      8.322

      Gorizia

      31

      40

      16

      Pordenone

      7.084

      5.655

      6.949

      Trieste

      319

      315

      662

      Udine

      585

      493

      695

      LAZIO

      33.984

      33.793

      39.143

      Frosinone

      2.652

      2.652

      3.498

      Latina

      8.110

      8.110

      8.010

      Rieti

      3.184

      3.184

      2.589

      Roma

      11.044

      11.016

      13.951

      Viterbo

      8.994

      8.831

      11.095

      LIGURIA

      14.931

      13.999

      22.724

      Genova

      4.759

      4.380

      8.453

      La Spezia

      4.082

      3.834

      4.769

      Savona

      6.090

      5.785

      9.502

      LOMBARDIA

      222.816

      208.446

      415.256

      Bergamo

      36.700

      32.861

      57.555

      Brescia

      31.376

      27.798

      55.756

      Como

      12.065

      11.813

      22.063

      Cremona

      16.352

      14.682

      34.820

      Lecco

      10.104

      9.854

      22.108

      Lodi

      4.718

      4.568

      11.479

      Mantova

      16.885

      15.988

      22.854

      Milano

      62.199

      59.882

      124.431

      Pavia

      8.435

      7.534

      17.028

      Sondrio

      5.185

      5.083

      9.342

      Varese

      18.797

      18.383

      37.820

      MARCHE

      36.965

      34.921

      65.035

      Ancona

      13.414

      12.850

      25.088

      Ascoli Piceno

      6.723

      6.587

      11.961

      Macerata

      7.239

      6.730

      11.945

      Pesaro

      9.589

      8.754

      16.041

      MOLISE

      4.124

      4.000

      5.127

      Campobasso

      3.040

      3.018

      4.027

      Isernia

      1.084

      982

      1.100

      PIEMONTE

      100.246

      92.209

      163.780

      Alessandria

      6.881

      6.881

      10.364

      Asti

      8.372

      7.735

      11.483

      Biella

      2.302

      2.302

      5.548

      Cuneo

      11.671

      11.488

      20.994

      Novara

      9.363

      6.871

      12.625

      Torino

      51.403

      46.875

      86.481

      Vercelli

      3.498

      3.426

      5.865

      Verbania

      6.726

      6.631

      10.420

       

       

       

       

      PUGLIA

      19.698

      19.550

      35.795

      Bari

      5.168

      5.073

      10.934

      Brindisi

      3.180

      3,127

      4.968

      Foggia

      8.460

      8.460

      15.117

      Lecce

      2.136

      2.136

      3.539

      Taranto

      754

      754

      1.237

      SARDEGNA

      24.525

      23.670

      31.792

      Cagliari

      9.389

      9.155

      12.558

      Nuoro

      3.540

      3.343

      4.165

      Oristano

      2.672

      2.627

      3.993

      Sassari

      8.924

      8.545

      11.076

      SICILIA

      43.770

      43.770

      58.668

      Agrigento

      2.789

      2.789

      7.063

      Catania

      6.900

      6.900

      7.995

      Enna

      909

      909

      1.095

      Messina

      2.670

      2.670

      3.572

      Palermo

      7.139

      7.139

      6.267

      Ragusa

      13.648

      13.648

      20.595

      Siracusa

      6.429

      6.429

      7.393

      Trapani

      3.286

      3.286

      4.688

      TOSCANA

      50.855

      48.641

      74.923

      Arezzo

      6.192

      6.000

      9.702

      Firenze

      5.418

      5.054

      8.430

      Empoli

      2.243

      2.032

      2.707

      Grosseto

      5.867

      5.547

      8.252

      Livorno

      7.296

      7.052

      11.671

      Lucca

      2.236

      2.016

      3.977

      Massa Carrara

      4.471

      4.408

      6.589

      Pisa

      5.143

      5.040

      7.363

      Pistoia

      4.086

      3.847

      6.626

      Prato

      3.874

      3.786

      5.032

      Siena

      4.029

      3.859

      4.574

      TRENTINO

      16.384

      16.384

      16.726

      Trento

      16.384

      16.384

      16.726

      ALTO ADIGE

      13.869

      13.772

      21.620

      Bolzano

      13.869

      13.772

      21.620

      UMBRIA

      17.659

      16.102

      22.716

      Perugia

      15.100

      13.617

      19.669

      Terni

      2.559

      2.485

      3.047

      VAL D’AOSTA

      3.618

      2.882

      5.084

      Aosta

      3.618

      2.882

      5.084

      VENETO

      104.301

      98.421

      161.031

      Padova

      20.691

      18.820

      28.153

      Rovigo

      7.450

      7.243

      15.610

      Treviso

      29.059

      26.717

      33.276

      Venezia

      23.257

      22.304

      41.338

      Verona

      18.604

      18.202

      34.816

      Vicenza

      5.240

      5.135

      7.838

       

      Art. 1 - Finalità e oggetto della legge

         

       

      LA DONAZIONE DI SANGUE

      PERCHE’ DONARE?

       

      Il sangue umano è un prodotto naturale non riproducibile artificialmente. E’ un tessuto costituito da una parte liquida, il plasma e da una parte corpuscolata, rappresentata da globuli rossi, globuli bianchi e piastrine. Nonostante i progressi tecnologici e scientifici, il sangue rappresenta ancora oggi una risorsa insostituibile nella terapia di molte malattie. E’ un supporto indispensabile nei pazienti oncologici in chemioterapia o in quelli che hanno subito un trapianto di midollo osseo e in trapiantologia.

       

      Donare sangue volontariamente e con consapevolezza permette di concretizzare la propria disponibilità verso gli altri, ma anche verso se stessi, poiché così facendo si alimenta un patrimonio collettivo di cui ciascuno può usufruire al momento del bisogno. In Italia attualmente non è stato ancora raggiunto l’obiettivo dell’autosufficienza nazionale: esistono profondi squilibri tra le diverse regioni del nostro Paese, per cui il divario fra la raccolta e il reale bisogno non trova compensazione creando uno stato di emergenza e di carenza continuo. Per sanarlo, l’unica strada percorribile è quella di sensibilizzare fortemente i cittadini nei confronti della donazione volontaria e periodica del sangue e dei suoi emocomponenti.

       

      La donazione non comporta rischi di alcun genere per la salute. Il sangue, infatti, è una fonte di energia rinnovabile ed è quindi possibile privarsene in parte senza che l’organismo ne risenta. Il donatore ha anche la possibilità di controllare periodicamente il proprio stato di salute.

       

      Donare il sangue, anonimamente, gratuitamente, volontariamente, periodicamente e responsabilmente, rappresenta oggi la maggior garanzia in termini di sicurezza trasfusionale.

       

      CHI PUO’ DONARE?

       

      Chiunque abbia un’età maggiore ai 18 anni, un peso corporeo non inferiore ai 50 Kg e sia in buono stato di salute, può presentarsi presso una qualsiasi sede AVIS e chiedere di iscriversi all’Associazione per poter donare il proprio sangue. Il candidato donatore verrà sottoposto a un colloquio preliminare e a una visita medica completa per verificare se vi siano controindicazioni alla donazione. Successive analisi di laboratorio confermeranno l’effettiva idoneità all’attività donazionale.

       

      Per il giudizio di idoneità esistono una serie di criteri, fissati da decreti ministeriali, raccomandazioni delle Società scientifiche, dell’Unione Europea e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Tra questi ricordiamo quali cause di esclusione (e/o autoesclusione) definitiva:

         

    • assunzione di droghe

       

    • comportamento a rischio per AIDS e altre patologie trasmissibili

       

    • patologie croniche

       

    • cardiopatie

       

    • positività per vari test (sifilide, epatite B, epatite C, HIV)

       

    • epatiti virali.

       

       

      Esistono inoltre condizioni che controindicano solo temporaneamente la donazione, quali a titolo esemplificativo:

       

         

    • gravidanza (fino ad un anno dal parto)

       

    • recenti soggiorni in paesi tropicali

       

    • vaccinazioni

       

    • alcune infezioni (bronchiti, ascessi, ecc.

       

    • interventi chirurgici

       

    • tatuaggi, agopuntura, piercing.

       

      In base alla L.107/90 art. 13 "I donatori di sangue ed emocompenenti con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui effettuano la donazione conservando la normale retribuzione per l’intera giornata lavorativa".

       

      IL PRELIEVO

       

      La tecnica più consolidata consiste nel prelevare il sangue intero immettendolo in apposite sacche di plastica. La durata di tale prelievo è di circa 10 minuti. Successivamente i suoi elementi (plasma, globuli rossi, globuli bianchi e piastrine) vengono separati attraverso un procedimento detto "frazionamento".

       

      Ormai da diversi anni si sono diffuse altre tecniche che permettono, attraverso l'uso di particolari macchinari, i separatori cellulari, di ottenere dal sangue del donatore soltanto quella componente ematica di cui si ha necessità, restituendogli contemporaneamente gli altri elementi. Ciascun separatore cellulare è in grado di centrifugare o filtrare istantaneamente il sangue che defluisce dal braccio del donatore trattenendo l'elemento ematico necessario.

       

      Si parla pertanto di plasmaferesi, se si raccoglie solo plasma; citoaferesi, se si raccolgono le cellule ed in particolare di piastrinoaferesi, se si raccolgono le piastrine. In tal modo è possibile disporre di maggior quantità di plasma da inviare al frazionamento o di concentrati piastrinici qualitativamente migliori per pazienti particolari (leucemia, trapianto di midollo osseo, ecc.).

       

      La procedura per un prelievo in aferesi è semplice e innocua, anche se richiede un tempo maggiore. Sia nel caso di prelievo di sangue intero, che in quello in aferesi, il materiale utilizzato è monouso, sterilizzato e mantenuto tale in confezioni sottovuoto. Si garantisce così l’azzeramento del rischio di contagio per il donatore, poiché il sangue passa esclusivamente in un circuito chiuso. La quantità di sangue che mediamente viene sottratta durante il prelievo è fissata per decreto ministeriale in circa 450 centimetri cubi ± 10%, quantità che non deve superare il 13% del sangue presente nell'organismo umano. L'intervallo tra una donazione di sangue intero e l'altra è di 90 giorni. L’uomo può donare 4 volte l’anno e la donna al massimo 2. Per i prelievi in aferesi gli intervalli e le quantità sono diversi e fissati per decreto ministeriale.

       

      Per ogni unità raccolta, sia essa di sangue intero, di plasma o di piastrine, vengono effettuati dei test di laboratorio, atti a valutarne l’idoneità a essere trasfusa (ricerca antigene del virus dell’epatite B, dell’anticorpo contro il virus dell’epatite C e dell’AIDS, sierologia per la sifilide, transaminasi, controllo del gruppo sanguigno, valore dell’emoglobina). Secondo le normative vigenti in campo trasfusionale infatti, nessuna unità può essere distribuita se non preventivamente testata per le evidenziabili malattie virali ad oggi trasmissibili. A questi, annualmente, si aggiungono ulteriori esami atti a tutelare la salute del donatore.

      COME SI CONSERVA IL SANGUE

       

      Il sangue intero e i concentrati di globuli rossi vengono conservati in appositi frigoriferi a una temperatura fra i +2°C e i +6°C, per un massimo di 35/42 giorni a seconda della soluzione additiva presente nella sacca. I globuli rossi possono anche venire conservati congelati a -80°C per mesi e anche per anni. I concentrati di piastrine sono conservati a temperatura ambiente (+20/22°C) per un massimo di 5/7 giorni, mentre i concentrati di globuli bianchi devono essere utilizzati entro 12 ore dalla preparazione e conservati a temperatura ambiente. Il plasma viene congelato e, se conservato costantemente a temperatura inferiore a -30°C, può essere impiegato in un periodo massimo di 12 mesi. Questi criteri non sono fissi, ma cambiano in base al progresso della tecnologia e vengono di volta in volta stabiliti da decreto ministeriale. Dall'analisi di questo processo di conservazione particolarmente complesso e delicato emerge l'importanza che riveste un uso razionale e programmato del sangue, al fine di evitarne inutili sprechi.

       

      IL PRESENTE E IL FUTURO IN CAMPO EMATOLOGICO

       

      Negli ultimi anni le tecniche di aferesi si sono affiancate al tradizionale frazionamento per la raccolta delle singole componenti del sangue.

       

      PLASMAFERESI

       

      La plasmaferesi è la donazione del solo plasma mediante procedimento di separazione o di filtrazione che avviene durante la stessa seduta di prelievo con immediata restituzione della parte corpuscolata (globuli e piastrine) al donatore. Si possono prelevare fino a 650 ml di plasma per singola donazione e, se inserito in un programma di plasmaferesi continuativa, il donatore può effettuare una seduta ogni 14 giorni. I requisiti di idoneità dei donatori di plasma sono uguali a quelli della donazione di sangue intero, anche se la plasmaferesi in realtà rappresenta una pratica globalmente più tollerata e più indicata per coloro che, per esempio le donne in età fertile, hanno valori di emoglobina e quantità di globuli rossi inferiori alla norma, proprio perché queste componenti vengono restituite al donatore durante la stessa seduta, che dura poco più di mezz’ora.

       

      Il plasma raccolto viene immediatamente congelato e potrà essere conservato fino a 12 mesi. Da esso verranno estratte, mediante frazionamento industriale, albumina, immunoglobuline e fattori della coagulazione.

       

      CITOAFERESI

       

      La tipologia di citoaferesi più frequente è la piastrinoaferesi che permette il prelievo delle sole piastrine. Oltre ai requisiti necessari alla donazione di sangue intero, il donatore di piastrine dovrà avere un normale assetto emocoagulativo.

      Può essere effettuata con metodica di centrifugazione mediante alcuni cicli durante i quali l’apparecchiatura utilizzata separa la parte corpuscolata del sangue dal plasma; quest’ultimo viene raccolto in una sacca satellite in attesa di essere restituito al donatore. Dalla parte corpuscolata vengono estratte automaticamente a circuito chiuso, senza possibilità di contaminazione, le piastrine che si raccolgono in un’altra sacca.

       

      Il ciclo si conclude con la reinfusione al donatore del plasma dei globuli rossi e dei globuli bianchi. A questo punto inizia il nuovo ciclo, fino al raggiungimento della quota desiderata di piastrine. Non si possono eseguire di norma più di 6 piastrinoaferesi l’anno. Tutto il procedimento dura circa un’ora e mezza. Le piastrine raccolte verranno utilizzate entro 5 giorni dal prelievo per la terapia di alcune gravi malattie come per esempio le leucemie, per i pazienti oncologici in chemioterapia e come supporto fondamentale nei trapianti di midollo osseo.

       

      AUTOTRASFUSIONE

       

      L’autotrasfusione è una procedura trasfusionale che si realizza mediante predeposito, recupero perioperatorio, emodiluizione. Il più utilizzato è il predeposito, tecnica che consiste nel prelevare il sangue da un donatore che sarà anche lo stesso ricevente, allo scopo di compensare le perdite ematiche che si possono verificare nel corso di interventi chirurgici programmati. In questa situazione si provvede al prelievo di unità di sangue dal paziente, in fasi successive, fino a raggiungere la quantità prevedibilmente necessaria, alcuni giorni prima dell’intervento in modo da consentirne l’eventuale utilizzo. Il sangue così ottenuto viene conservato secondo le metodiche tradizionali e quindi restituito, in caso di necessità, durante l’operazione. I principali vantaggi dell’autotrasfusione consistono nell’eliminazione delle reazioni di incompatibilità e del rischio di trasmissione di malattie infettive; nella riduzione del rischio di immunizzazione da antigeni diversi, con possibili manifestazioni a distanza e nel considerevole risparmio di sangue che è possibile conseguire, soprattutto per quanto riguarda i gruppi più rari.

       

      IL SANGUE ARTIFICIALE

       

      Un sostituto del sangue ad oggi non esiste. La ricerca è impegnata già dagli anni Cinquanta nello studio di modelli di sangue artificiale, ma i tentativi continuano a essere caratterizzati da scarso successo. Sono presenti sul mercato, o stanno per esservi introdotti, alcuni composti in grado di adempiere solo ad alcune funzioni del sangue naturale.

       

      Questo perché un sostituto del sangue deve essere in grado di soddisfare contemporaneamente alcuni requisiti fondamentali. Deve essere privo di tossicità, sterile e facilmente trasportabile, non deve scatenare una risposta immunitaria, e deve essere in grado di sostituire tutti i tipi di sangue. Tale sostanza deve anche rimanere in circolo fino a quando l’organismo abbia ripristinato il proprio sangue e successivamente poter essere escreta senza causare alcun effetto collaterale. La conservazione del sangue artificiale è molto difficile e dispendiosa: va mantenuto alla temperatura di 4 gradi Celsius e, ciò nonostante, conserva le sue caratteristiche al massimo per 42 giorni.

       

      A causa del volume di sostanza che dovrebbe essere somministrata a ciascun paziente, i ricercatori devono inoltre considerare i problemi di sicurezza legati al dosaggio; la maggior parte dei farmaci è infatti somministrata in milligrammi, mentre i sostituti del sangue a base di emoglobina verrebbero forniti in dosaggi variabili da 50 a 100 grammi. Ciò è dovuto al fatto che i sostituti ematici sono anche utilizzati per ripristinare il volume di sangue circolante, oltre che per la loro proprietà di trasportare ossigeno.

       

      Inoltre, non sono noti gli effetti a lungo termine di tali composti. Quelli in sperimentazione hanno mostrato tossicità nel breve periodo, causando ipertensione, blocco renale con danneggiamento dell’organo, tachicardia e dolori gastrointestinali. Poiché la maggior parte dei sostituti ematici verrebbe somministrata in situazioni di emergenza, sarà necessario dimostrare che i benefici immediati superino i rischi a lungo termine e quelli legati a un uso prolungato.

       

      Ciascun tipo di sostituto del sangue presenta anche difficoltà intrinseche. I composti a base di perfluorocarburi possono provocare problemi di ritenzione e di tossicità, con un breve tempo di permanenza in circolo e con i rischi associati a un eccessivo rilascio di ossigeno. I derivati da sangue umano hanno l’inconveniente del reperimento del materiale di partenza.

       

      L’emoglobina ricombinante ottenuta con metodi di ingegneria genetica dovrà essere prodotta in quantitativi enormi per soddisfare solamente il 10% del fabbisogno degli Stati Uniti; tale produzione richiede strutture grandi e costose. Infine, i sostituti di derivazione bovina comportano il rischio di trasmettere encefalopatia spongiforme e forse anche altre malattie.

       

      Leggermente diverso è il problema di derivati del plasma. Infatti oggi l’ingegneria genetica consente di ottenere alcuni fattori della coagulazione di origine sintetica. In particolare sono stati ottenuti il Fattore VIII, il fattore di von Willebrand, il Fattore IX e il Fattore VII attivato. A fronte di un teorico vantaggio, in termini di riduzione dei possibili rischi di origine infettivologica, si contrappongono alcune difficoltà, quali l’elevato costo, la disponibilità limitata e, a quanto riportato in alcuni studi, una aumentata incidenza di inibitori del Fattore VIII superiore rispetto a quella rilevata nei pazienti trattati con plasmaderivati.

       

      AVIS ritiene quindi che sia prematuro parlare di fabbriche del sangue, anche per quanto concerne le cellule staminali, isolate per la prima volta di recente. La scoperta che apre la strada a numerose prospettive terapeutiche, tra le quali anche quella di sviluppare metodologie per produrre in laboratorio le cellule del sangue ad uso trasfusionale, è solo agli inizi e prima che tutto questo si concretizzi passeranno ancora diversi anni.

      La principale preoccupazione di AVIS è che l’eccessiva enfasi con la quale vengono divulgate queste notizie, tenda a disincentivare i numerosi donatori a svolgere la loro fondamentale opera di volontariato che permette di salvare ogni anno tante vite umane.

       

      LE CELLULE STAMINALI (*)

       

      Le cellule staminali emopoietiche sono in grado di dare origine alle cellule mature del sangue: globuli bianchi (o leucociti), globuli rossi (o eritrociti) e piastrine.

       

      In altre parole le cellule staminali rappresentano le cellule progenitrici di tutti questi elementi che maturano e proliferano nel midollo osseo e confluiscono nel sangue periferico quando sono in grado di svolgere completamente la loro funzione. Le cellule staminali possiedono particolari proteine sulla loro membrana che le rendono riconoscibili; una di queste proteine è l’antigene CD 34. Con sistemi immunologici, che sfruttano la capacità di alcuni anticorpi di riconoscere l’antigene CD 34, è possibile isolare e concentrare le cellule staminali. Esistono ormoni e "fattori di crescita" che sono in grado di indirizzare una cellula staminale verso uno specifico prodotto finito: per esempio l’eritropoietina stimola fortemente la differenziazione verso la formazione dei globuli rossi.

       

      Tale fenomeno è ben riproducibile in laboratorio: cellule progenitrici incubate con una miscela di fattori di crescita ed eritropoietina in breve tempo acquisiscono la capacità di sintetizzare emoglobina, la principale proteina di trasporto dell’ossigeno, e quando questo accade, i gruppi di cellule assumono una colorazione rossastra.

       

      Una sfida per il futuro è ottenere in larga scala il maggior numero possibile di eritrociti attraverso procedimenti "di espansione" delle cellule staminali fino al raggiungimento di un prodotto utile al fine della trasfusione.

       

      Al momento, tuttavia, tale tecnologia non è disponibile e non lo sarà certamente in un prossimo futuro; di conseguenza la donazione di sangue intero, dal cui frazionamento si ottengono anche altri preziosi elementi come le piastrine e il plasma, è destinata a rimanere ancora a lungo insostituibile.

       

       

      (*) Testo elaborato dalla dottoressa Enrica Morra, primario divisione ematologia dell’Azienda Ospedaliera Niguarda Ca’ Granda di Milano in collaborazione con il dottor Roberto Cairoli, dirigente medico del Centro Trapianto di Midollo della stessa struttura.

       

      IL VOLONTARIATO

       

      AVIS E IL TERZO SETTORE

       

      Le organizzazioni del Terzo Settore stanno assumendo una rilevanza sempre più importante nel quadro delle trasformazioni sociali in atto negli Stati nazionali. Ad esse viene richiesto un impegno sempre più forte per lo sviluppo della produzione di servizi di qualità che né lo Stato né il mercato sono in grado di garantire. Perché questo sviluppo sia adeguato, è importante che il volontariato acquisisca una sorta di accreditamento che gli consenta di interloquire proficuamente con il tessuto sociale e istituzionale nel suo insieme.

       

      AVIS si è fortemente impegnata per entrare come partner credibile e qualificato nel circuito del volontariato e svolgere la propria funzione di grande associazione nell’ambito del Terzo Settore. L’impegno è stato rivolto soprattutto a sostenere la libertà e l’autonomia del volontariato al di fuori delle parti politiche, come valore aggiunto per le Istituzioni, sostenendo la diversità della gratuità rispetto ad altre forme di solidarietà. Vi è quindi una difesa continua del ruolo del volontariato, in special modo quello sanitario, che non può essere subordinato ad altri settori più aggressivi.

       

      AVIS concorre e promuove la realizzazione di un modello di stato sociale centrato sulla dignità dell’uomo e delle sue azioni, governato secondo i principi del federalismo democratico.

       

      Il volontariato italiano, di cui AVIS è parte attiva, ha contribuito con le proprie attività alle recenti trasformazioni che sono avvenute a livello istituzionale, politico, economico e sociale. In futuro il ruolo del volontariato non dovrà essere quello di mera sostituzione nelle funzioni dello Stato, ma della difesa e della progettazione del nuovo stato sociale. Per svolgere questo compito dovrà impegnarsi nell’analisi delle problematiche e dei cambiamenti interni, ma anche strutturarsi per realizzare un’azione di "relazione esterna" e di rappresentanza nei confronti delle istituzioni, del settore economico e finanziario e di presenza nelle sedi e organismi di partecipazione democratica a livello locale e nazionale.

       

      Per questo motivo AVIS dovrà in particolare:

         

      • far riemergere un’attenzione nei confronti della funzione educativa come elemento dinamico ed etico personale dell’associazione

         

      • concentrare risorse, studi e ricerche nella formazione

         

      • investire nell’aggiornamento permanente dei dirigenti

         

      • intensificare le relazioni con gli enti locali per una programmazione, prima per le scelte politiche sociali locali, successivamente per i servizi

         

      • partecipare ai lavori delle commissioni istituzionali locali e nazionali, proponendo e sviluppando progetti propositivi, svolgendo funzioni di stimolo, controllo e di valutazione nell’applicazione delle decisioni adottate dalle istituzioni.

       

      In campo europeo AVIS fa parte del CIE (Comitato Italiano per l’Europa) il cui obiettivo non è solo di sviluppo economico per l’Europa, ma anche di creare una società civile, di solidarietà, di cittadini senza esclusioni o emarginazione. I numerosi contatti con organizzazioni di volontariato di altri paesi come Spagna, Francia, Germania, Regno Unito, sono indirizzati alla creazione e allo sviluppo di una rete di collaborazioni e alla stesura di programmi comuni.

       

       

      AVIS E IL VOLONTARIATO SANITARIO

       

      In tema di volontariato sanitario AVIS ribadisce la necessità dell’applicazione della legge 266/91 sul volontariato in tutte le sue parti e della legge 225/92 sulla protezione civile. Oggi è particolarmente presente nei comitati di attuazione di queste leggi tramite l’iscrizione nei registri regionali per il volontariato (componenti dei comitati per la Gestione dei fondi regionali per il volontariato) e partecipando alla costituzione dei Centri di Servizio per il volontariato.

       

      E’ attualmente impegnata a portare avanti le proposte di legge e la decretazione specifica sul sangue (testo unificato di riforma della legge 107/90, DPR sul Piano del Sangue Nazionale 1999-2001).

       

       

      PER SAPERNE DI PIU’ SULLA DONAZIONE DI SANGUE

      DOMANDE FREQUENTI

       

      Per quale motivo dovrei donare il mio sangue?

       

      Donare il proprio sangue significa poter salvare vite umane e mettere a disposizione della collettività un bene prezioso e insostituibile compiendo un gesto di elevato senso civico e di solidarietà umana.

       

       

      Non mi importa donare tanto se ho bisogno ci pensa l'ospedale

      Il sangue umano è un "bene" che, fino a oggi, malgrado le notizie circolanti sullo stato delle ricerche, è "prodotto" esclusivamente dal nostro organismo, e pertanto nessuna struttura ospedaliera sarebbe in grado di assicurare alcuna terapia trasfusionale senza le donazioni di sangue volontarie, periodiche e non retribuite fatte dai donatori;

       

       

      Donare il sangue fa male?

      No. Per un adulto sano che si sottopone regolarmente alle valutazioni di idoneità la donazione non comporta alcun rischio. Esistono precise disposizioni che regolano la raccolta del sangue: la quantità di sangue che viene sottratta mediamente a ogni prelievo è minima ed è stabilita con decreto ministeriale in 450 centimetri cubi ± 10%, e comunque in percentuale inferiore al 13% del sangue presente nell’organismo umano. L’intervallo tra una donazione di sangue intero e l’altra è di 90 giorni. L’uomo può donare 4 volte l’anno, la donna al massimo 2. I controlli e le visite periodiche costituiscono inoltre medicina preventiva, a tutela dello stato di salute generale del donatore.

       

       

      Chi puo’ donare il sangue?

      Chiunque abbia compiuto i 18 anni di età, abbia un peso corporeo non inferiore ai 50 kg e sia in buono stato di salute, può presentarsi presso una qualsiasi sede AVIS e chiedere di iscriversi all’Associazione per poter donare il proprio sangue. Chiaramente questi requisiti, non sono sufficienti per diventare un donatore. Una volta iscritto il candidato donatore verrà sottoposto a un colloquio e a una visita, da parte del medico, uniti ad accertamenti di tipo diagnostico e strumentale per verificare se vi siano controindicazioni alla donazione. In particolare esiste una precisa disposizione di legge, il decreto del Ministro della Sanità del 15 gennaio 1991 "Protocolli per l’accertamento della idoneità del donatore di sangue ed emoderivati" pubblicato sulla G.U. del 24.01.1991 che contempla tra i criteri di esclusione della donazione del sangue, tutte le situazioni giudicate a rischio. Ciò al fine di garantire la salute del donatore e del ricevente.

       

       

      Perché i donatori AVIS sono definiti "periodici"?

      L’attività di AVIS è finalizzata a promuovere una donazione "sicura" e consapevole del sangue e a rispondere efficacemente alle esigenze dei bisogni mirati e quindi programmati dei Servizi Trasfusionali, in funzione dell’obiettivo della sicurezza e dell’autosufficienza del sangue. L’Associazione annovera tra le proprie fila solo donatori periodici, ovvero donatori che a intervalli regolari si recano presso le strutture trasfusionali per donare il loro sangue. I donatori AVIS sono inoltre anonimi, volontari, non retribuiti. Sono controllati dal punto di vista medico, in quanto vengono costantemente sottoposti ad accurate visite e ad attenti controlli sul loro sangue. Poiché la loro scelta di donare è libera, non condizionata da altri fattori come quelli emozionali, risultano molto più affidabili dei donatori occasionali. Il ricorso ai donatori periodici consente:

         

    • massima sicurezza trasfusionale;

       

    • programmazione della raccolta del sangue;

       

    • possibile "conversione" dalla donazione tradizionale di sangue intero a quella differenziata mediante aferesi;

       

    • gestione delle situazioni di emergenza;

       

    • educazione sanitaria.

       

       

      Donando periodicamente, non corro il rischio di assuefarmi alla donazione, per cui alla fine donare diventa una necessità?


      No. La donazione periodica non implica alcun processo di "assuefazione" nel senso "scientifico" del termine, ove per assuefazione si intende l’impossibilità di rinunciare alla pratica di determinati comportamenti (vedi assunzione di droghe), assumendo il termine, in questo caso, una connotazione negativa comportando un danneggiamento psichico-fisico per la persona. Nel caso della donazione di sangue esiste una regola di periodicità nella donazione per garantire la sicurezza del sangue donato. Se la conseguenza a compiere quest’atto di estrema solidarietà può essere quello di ripeterlo a scadenze regolari, questo non potrà che farci sentire meglio nel senso della gratificazione che si può provare nell’aiuto dato gratuitamente a qualcuno, avendo recuperato un valore umano prezioso.

       

       

      Quali sono le fonti di finanziamento di AVIS?


      AVIS è una associazione di volontariato che sostiene economicamente le proprie attività con i rimborsi, stabiliti da un decreto ministeriale ed erogati per convenzione con le Aziende Sanitarie, delle spese sostenute per la promozione della donazione, l’invio dei donatori alle strutture trasfusionali e/o per la raccolta diretta delle unità di sangue. Per l’invio dei donatori al servizio trasfusionale di riferimento, è previsto un rimborso di lire 26.220 in base al D.M.T. 23/11/93 (art. 2). Per quanto riguarda la raccolta diretta del sangue, al rimborso precedente si aggiunge quello indicato dall’art. 3, comprensivo di tutti i costi rilevati per effettuare la raccolta del sangue (personale, trasporto,ristoro ed esami pre-donazioni, sacche, provette, materiali d’uso) che, sempre per il sangue intero, è pari a lire 71.030. Nessuna altra cifra è corrisposta alle associazioni per il servizio di raccolta del sangue. Essendo una associazione di volontariato nessun socio, impegnato nell’Associazione a qualunque titolo e con qualunque funzione, percepisce compensi. Sono stipendiati invece tutti i dipendenti che svolgono un lavoro permanente nell’associazione. Come previsto dalla legge sul Volontariato n. 266/91, tutti i volontari sono assicurati.

       

       

      Ogni anno sento parlare di carenza estiva, ma non ci pensano i donatori?


      La carenza di sangue nei mesi estivi è purtroppo un dato di fatto, per cui storicamente in Italia in questi mesi, si rilevano nelle regioni anche forti contrazioni nella raccolta a fronte di un fabbisogno stabile, poiché la partenza per le vacanze interrompe drasticamente i consueti flussi di raccolta. Le donazioni dei donatori abituali non sono sufficienti a scongiurare il pericolo della carenza, creando seri problemi per i malati. Per questa ragione AVIS da tempo ha avviato un’attività di sensibilizzazione verso i propri iscritti, per garantirne l’afflusso a intervalli regolari presso le strutture trasfusionali e ridurre il ricorso alle donazioni occasionali che sono un fattore di rischio per la sicurezza delle trasfusioni.

       

       

       

      Donare sangue non fa male alle donne che sono già soggette alle perdite dovute al ciclo mensile?


      La donazione di sangue per le donne non ha alcuna controindicazione. Lo Stato, attraverso il D.M. 15/01/1991 "Protocolli per l’accertamento della idoneità del donatore di sangue ed emoderivati", cautela le donne imponendo un massimo di due donazioni l’anno che, invece, per l’uomo salgono a quattro. Il monitoraggio costante dell’emoglobina, effettuata preliminarmente a ogni donazione, e del ferro, assicurano la tutela della salute delle donatrici. Le stesse risultano essere particolarmente "adatte" alla donazione di plasma in aferesi che non incide assolutamente sulla parte corpuscolata (globuli rossi, globuli bianchi, piastrine).

       

       

      Cos’è la plasmaferesi?

      Il sangue è composto per il 45% circa di cellule, la parte corpuscolata, e per il 55% circa di plasma, la parte liquida.
      Le funzioni del plasma sono numerose. Esso mantiene costante il volume di sangue circolante, dona ai tessuti e alle cellule sostanze prevalentemente di tipo nutritivo e di regolazione (ormoni, vitamine), raccoglie tutte le sostanze di rifiuto derivanti dal metabolismo delle cellule e le elimina attraverso i reni e il sudore, interviene nei processi di difesa immunologica e nella coagulazione. Oggi è possibile effettuare una donazione mirata (aferesi), cioè solo di alcuni componenti del sangue e, tra questi, il plasma (plasmaferesi). Nell’aferesi (termine greco che significa l’atto del "portar via"), attraverso l’uso di moderni apparecchi, i separatori cellulari, si ottiene dal sangue del donatore soltanto quella componente ematica di cui si ha necessità in quel particolare momento, restituendogli contemporaneamente i restanti elementi. Ciascun separatore cellulare filtra istantaneamente il sangue che defluisce da un braccio del donatore trattenendo il componente ematico necessario e restituendogli il rimanente. Con il prelievo in aferesi si ottengono concentrati cellulari o plasmatici più ricchi e quindi più idonei per un’efficace terapia trasfusionale di supporto. Una volta raccolto, il plasma viene conservato diversamente dal sangue intero e dai concentrati di globuli rossi, essendo congelato (se a temperatura inferiore a -30° C, può essere utilizzato per un periodo massimo di 12 mesi).

       

       

      E’ vero che la carenza di sangue minaccia l’applicazione della legge sui trapianti?

      La nuova legge sulla donazione degli organi riconosce che, in mancanza di dichiarazione contraria, tutti i cittadini italiani sono potenziali donatori. Il numero di trapianti sull’intero territorio nazionale dovrebbe così aumentare. Ma questa legge potrebbe non produrre i risultati sperati se in Italia non aumenteranno le donazioni di sangue e non sarà potenziata la rete trasfusionale pubblica. L’aumento del numero dei trapianti potrà infatti scontrarsi con la mancanza di scorte per gli interventi, vanificando l’auspicata maggiore disponibilità all’espianto da parte dei cittadini.

       

       

      Qual e’ il rapporto tra donazione di sangue e rischio di infezioni da malattie virali ?

       

      La trasfusione di sangue è un mezzo terapeutico indispensabile, ma non a rischio zero. Attraverso il sangue possono essere infatti trasferiti, dal donatore al ricevente, agenti biologici come i virus delle epatiti virali di tipo B e C, e il virus HIV responsabile dell’AIDS. Per la trasfusione di sangue intero o di emocomponenti, la qualità e la sicurezza dei prodotti dipendono essenzialmente dall’accurata selezione dei donatori, dal loro controllo e screening e dagli standard di sicurezza di cui il servizio trasfusionale è dotato.

       

      Per la trasfusione di emoderivati sono molto importanti altri fattori:

         

      • la provenienza del plasma

         

      • i procedimenti impiegati dall’industria sia per la produzione di emoderivati che per l’inattivazione virale degli stessi (high driver, solventi, detergenti).

       

      L’uso di sangue a pagamento, oltre che per problemi etici, deve essere rifiutato perché aumenta il rischio trasfusionale; in Italia è perseguibile per legge in base all’art. 17 L. 107/90. Il rischio è più basso laddove il prelievo venga effettuato su popolazioni controllate, in centri igienicamente sicuri e con tecnologie adeguate.

       

       

       

       

       

      PER SAPERNE DI PIU’ SULLA DONAZIONE DI SANGUE

      TEST DI IDONEITA’ DEL DONATORE

       

      EMOCROMOCITOMETRICO

      COSA VERIFICA

      COSA SIGNIFICA

      Numero dei globuli rossi

      Quantità di globuli rossi presenti in un mmc. di sangue.

      Valori normali: tra 4 e 6 milioni

      Volume corpuscolare medio (MCV)

      Rappresenta il volume corpuscolare medio del globulo rosso. E' particolarmente utile per classificare le anemie da ridotta produzione di globuli rossi.

      Valori normali: 83-93 microncubo

      Contenuto emoglobinico

      corpuscolare media (MCH)

      E' il contenuto medio di emoglobina per globulo rosso. Valori fuori norma di MCH sono indice di alterazioni di forma del globulo rosso caratteristiche di alcune patologie ematiche.

      Valori normali: 28-34 picogrammi

      Concentrazione emoglobinica

      corpuscolare media (MCHC)

      E' la concentrazione media di emoglobina nei globuli rossi.

      Valori fuori norma di MCHC sono indice di alcune patologie ematiche.

      Valori normali: 32-36 g/dL

      Concentrazione dell'Hb (emoglobina)

      nei globuli rossi

      E' la quantità di emoglobina contenuta in ogni globulo. Una bassa concentrazione di emoglobina denota un'anemia che può riconoscere diverse cause fra cui frequentemente una carenza di ferro.

      Valori normali:

      Donne: 12-16 g/dL

      Uomini: 14-18 g/dL

      Valore ematocrito

      E' il volume dei globuli rossi in rapporto al volume del sangue. Si esprime in percentuale. Può evidenziare stati patologici diversi (es. Anemia se diminuito, Policitemia se aumentato).

      Valori normali:

      Donne: 36-47%

      Uomini: 40-52%

      Numero dei globuli bianchi

      Formula Leucocitaria

      Comprende l'insieme di tutti i globuli bianchi e la distribuzione percentuale dei diversi tipi (Granulociti/Linfociti/Monociti).

      Una variazione del numero dei globuli bianchi può qualche volta indicare l'insorgere di complicazioni serie (es. leucemie, infezioni, allergie).

      Valori normali: 4.000-8.000/millimetrocubo

      SIDEREMIA E FERRETINA SIERICA

      COSA VERIFICA

      COSA SIGNIFICA

      Quantità di ferro circolante

      e di deposito

      Danno informazioni su patologie ematiche, di malassorbimento, epatiche, infettive e neoplastiche.

       

       

       

       

      GLICEMIA

      COSA VERIFICA

      COSA SIGNIFICA

      Quantità di glucosio disciolto

      E' il contenuto riferito a 100 cc di sangue, di glucosio, zucchero fondamentale per il metabolismo cellulare.

      Quando supera la norma può indicare uno stato diabetico, cioè una difficoltà di utilizzo del glucosio da parte delle cellule.

      Valori normali: 70-110 mg/dL

      AZOTEMIA

      COSA VERIFICA

      COSA SIGNIFICA

      Quantità di composti azotati

      Ci sono sostanze chimiche che contengono azoto proteico ed altre azoto non proteico. Queste ultime sono i numerosi prodotti che alla fine dei processi metabolici vengono eliminati dal sangue attraverso i reni. L'accumulo di queste sostanze nel sangue è di solito indice di una funzione renale compromessa.

      Valori normali: 10-50 mg/dL

      CREATININA SIERICA

      COSA VERIFICA

      COSA SIGNIFICA

      Funzionalità renale

      E' una sostanza che, prodotta dai processi metabolici che avvengono all'interno del nostro organismo, viene eliminata per via renale. Un aumento è indice di un'insufficienza renale.

      Valori normali: 0,8-1,3 mg/dL

      PROTIDEMIA

      COSA VERIFICA

      COSA SIGNIFICA

      Quantità delle proteine del plasma

      (Albumine-Globuline-Anticorpi-Enzimi)

      Le proteine sono le componenti fondamentali di moltissime funzioni organiche. L'alterazione del loro contenuto nel siero può essere il sintomo di diverse disfunzioni (epatiche, nutrizionali, renali).

      Valori normali: 66-83 g/L

      V.E.S.

      COSA VERIFICA

      COSA SIGNIFICA

      Velocità di "eritrosedimentazione"

      E' la velocità con la quale i globuli rossi si depositano nel proprio plasma. Una velocità superiore alla norma è indice aspecifico di numerose affezioni e che deve essere interpretato nel contesto clinico.

      Valori normali: inferiori a 15-20 mm.

      TRANSAMINASI S.G.P.T. o A.L.T. (Alanina-Amino-Transferasi)

      COSA VERIFICA

      COSA SIGNIFICA

      Dosaggio delle Transaminasi

      Quando una cellula soffre o muore, le transaminasi (sono degli enzimi) che essa contiene si riversano nel circolo sanguigno. Se la quantità delle transaminasi presente nel sangue supera i limiti fisiologici vuol dire che c'è una degradazione cellulare non normale e che quindi esiste una condizione patologica, ad esempio a carico del fegato, dei muscoli, del cuore.

      URINE

      COSA VERIFICA

      COSA SIGNIFICA

      Qualità delle urine

      Dimostra la funzionalità di reni, eventuali stati infiammatori delle vie urinarie, calcolosi o formazioni tumorali ma anche diabete, gotta e malattie epatiche.

      E.C.G. - Elettrocardiogramma

      COSA VERIFICA

      COSA SIGNIFICA

      Condizione del cuore e delle coronarie

      Evidenzia eventuali alterazioni di funzionalità cardiache.

      COLESTEROLO

      COSA VERIFICA

      COSA SIGNIFICA

      Dosaggio di colesterolo endogeno ed esogeno

      Un aumento del colesterolo è fattore di rischio per la comparsa di malattie cardio-vascolari.

      Valori normali: minori di 200 mg/dL

      TRIGLICERIDI

      COSA VERIFICA

      COSA SIGNIFICA

      Quantità di acidi grassi

      Un aumento di trigliceridi è fattore di rischio per la comparsa di malattie cardio-vascolari e pancreatiti.

      Valori normali: 70-170 mg/dL

      ESAMI SIEROLOGICI

      COSA VERIFICA

      COSA SIGNIFICA

      HBsAg (antigene AU)

      E' la sigla che indica l'antigene del virus dell'epatite B. la sua positività indica la presenza del virus nel sangue e la sua infettività.

      HCV Ab

      E' la sigla che indica l'anticorpo del virus dell'epatite C. la sua positività indica l'avvenuto contatto col virus e una presenza in circolo del virus stesso.

      HIV Ab

      Il virus dell'immunodeficienza umana è l'agente responsabile della sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.).

      Dopo un periodo che va da alcune settimane ad alcuni mesi dal contagio compaiono gli anticorpi.

      Controllo sierologico della Lue

      (VDRL/TPHA)

      E' il controllo che accerta la presenza degli anticorpi antitreponemici (TREPONEMA = agente responsabile della Lue o sifilide).

      Possono evidenziare una malattia in atto, o già risolta.

       

      Tutti gli esami sopra riportati devono essere nella norma per poter formulare il giudizio di idoneità del donatore.

      Intervalli minimi fra una donazione e l'altra

       

       

       

      SANGUE INTERO

      SANGUE INTERO

      90 GG

      (per gli uomini)

      180 GG

      (per le donne in età fertile)

      SANGUE INTERO

      PLASMAFERESI

      30 GG

      SANGUE INTERO

      CITOAFERESI

      30 GG

       

       

       

      PLASMAFERESI

      PLASMAFERESI

      14 GG

      PLASMAFERESI

      SANGUE INTERO

      14 GG

      PLASMAFERESI

      CITOAFERESI

      14 GG

       

       

       

      CITOAFERESI

      CITOAFERESI

      30 GG

      CITOAFERESI

      PLASMAFERESI

      30 GG

      CITOAFERESI

      SANGUE INTERO

      14 GG

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