Per non avere dubbi in proposito,
riportiamo integralmente uno
stralcio degli articolati che possono interessare.
Normativa Regionale art 7
(deliberato assemblea regionale),
Art.7 I
- L'Avis Abruzzo, per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali,
intrattiene rapporti con le Autorità Enti e Strutture della Sanità
Pubblica a livello regionale in via esclusiva a livello locale, se
richiesto, d'intesa ed in collaborazione con le Avis Provinciali e
Comunali.
Art. 7 II
- Le Avis Provinciali intrattengono rapporti con le corrispondenti Autorità
politiche e sanitarie, con gli Enti pubblici e privati e strutture
ospedaliere a livello provinciale, d'intesa ed in collaborazione con le
Avis comunali.
Art. 7 III - Le Avis
Comunali intrattengono rapporti con le corrispondenti Autorità Comunali,
con Enti e Strutture pubbliche operanti nel territorio d'appartenenza.
Regolamento attuativo dello
Statuto art. 1
Art. 19 /1
- I rapporti con gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione,
in particolare nel settore della sanità, devono essere intrattenuti dalle
strutture associative di pari livello territorialmente competenti.
Statuto Nazionale art 20
Art. 20.1
- Ogni Avis Regionale, nel territorio di propria competenza, disciplina
- in maniera autonoma ma non contrastante con l'unitarietà istituzionale
dell'Associazione.
STRALCIO dell'art. 6 della
Legge sul Volontariato 266/91
Art. 6 - Registri delle
organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle provincie
autonome
Le regioni e le provincie
autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali
delle organizzazioni di volontariato.
L'iscrizione ai registri è
condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici
nonchè per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle
agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente,
agli articoli 7 e 8.
Hanno diritto ad essere iscritte
nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti
di cui all'art. 3 e che alleghino alla richiesta copia dell'atto
costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.
Le regioni e le provincie
autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri,
al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo
svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni
iscritte. Le regioni e le provincie autonome dispongono la cancellazione
dal registro con provvedimento motivato.
Contro il provvedimento di
diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è
ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione al
tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di
consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il
deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto
richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta
giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale
decide con le medesime modalità e con gli stessi termini.
Le regioni e le provincie
autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri
all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'art. 12.
Le organizzazioni iscritte nei
registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa
alle entrate di cui all'art. 5, comma 1, con l'indicazione nominativa
dei soggetti eroganti.
Art. 7 - Convenzioni
Lo Stato, le regioni, le
provincie autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono
stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da
almeno sei mesi nei registri di cui all'art. 6 e che dimostrino
attitudine e capacità operativa.
Le convenzioni devono contenere
disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie
a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonchè
il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre
prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro
qualità nonchè le modalità di rimborso delle spese.
La copertura assicurativa di cui
all'art. 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi
sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione
medesima.
Art. 8 - Agevolazioni fiscali
Gli atti
costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3,
costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi
allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo
e dall'imposta di registro.
Le
operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui
all'art. 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si
considerano cessioni di beni nè prestazioni di servizi ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di
eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle
organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati.
All'art.
17 della legge 29 dicembre 1990, n° 408, come modificato dall'art. 1
della legge 25 marzo 1991, n° 102, dopo il comma 1-bis è aggiunto il
seguente: "1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e
secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte
misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle
organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di
solidarietà, purchè le attività siano destinate a finalità di
volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in
materia e che risultino iscritte senza interruzione da almeno due anni
negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui
alla lettera a) del comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità
delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni e integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2
milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura del 50 per
cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili
dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni".
I proventi
derivanti da attività commerciali e produttive marginali non
costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR),
qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali
dell'organizzazione di volontariato. Sulle domande di esenzione, previo
accertamento della natura e dell'entità delle attività, decide il
Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro
per gli affari sociali.
La Repubblica italiana
riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di
volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e
pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne
favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di
carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle
regioni, dalla provincie autonome di Trento e Bolzano e dagli enti
locali.
La presente legge
stabilisce i principi cui le regioni e le provincie autonome devono
attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e
le organizzazioni di volontariato nonchè i criteri cui debbono
uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi
rapporti.
Art. 2 -
Attività di volontariato
Ai fini della presente
legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in
modo personale, spontaneo e gratuito tramite l'organizzazione di cui il
volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed
esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività del
volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal
beneficiario. Al volontario possono soltanto essere rimborsate
dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute
per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle
organizzazioni stesse.
La qualità di
volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro
subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto
patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.
Art. 3 -
Organizzazioni di volontariato
È considerato
organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al
fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in
modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e
gratuite dei propri aderenti.
Le organizzazioni di
volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più
adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità
con lo scopo volontaristico.
Negli accordi degli
aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto
dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione
assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro,
la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle
cariche associative nonchè la gratuità delle prestazioni fornite dagli
aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i
loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di
formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi
o i lasciti ricevuti, nonchè le modalità di approvazione dello stesso
da parte dell'assemblea degli aderenti.
Le organizzazioni di
volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di
prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al
loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o
specializzare l'attività da esse svolta.
Le organizzazioni svolgono le attività di
volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi
previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste
convenzionate.
contributi degli aderenti;
contributi di privati;
contributi dello Stato, di enti
o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di
specifiche e documentate attività o progetti;
contributi di organismi
internazionali;
donazioni e lasciti
testamentari;
rimborsi derivanti da
convenzioni;
entrate derivanti da attività
commerciali e produttive marginali.
Le organizzazioni di
volontariato, prive di personalità giuridica, iscritte nei registri
di cui all'articolo 6, possono acquistare beni mobili registrati e
beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività.
Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile,
accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti
testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite
esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli
accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.
I beni di cui al comma 2 sono
intestati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi
acquisti si applicano gli articoli 2.659 e 2.660 del codice civile.
In caso di scioglimento,
cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed
indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano
dopo la liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di
volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo e
indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o,
in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.
Art. 6 - Registri
delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle
provincie autonome
Le regioni e le provincie
autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali
delle organizzazioni di volontariato.
L'iscrizione ai registri è
condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonchè per
stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali,
secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.
Hanno diritto ad essere iscritte
nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti
di cui all'art. 3 e che alleghino alla richiesta copia dell'atto
costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.
Le regioni e le provincie
autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri,
al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo
svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni
iscritte. Le regioni e le provincie autonome dispongono la cancellazione
dal registro con provvedimento motivato.
Contro il provvedimento di
diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è
ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione al
tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di
consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il
deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto
richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta
giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale
decide con le medesime modalità e con gli stessi termini.
Le regioni e le provincie
autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri
all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'art. 12.
Le organizzazioni iscritte nei
registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa
alle entrate di cui all'art. 5, comma 1, con l'indicazione nominativa
dei soggetti eroganti.
Art. 7 -
Convenzioni
Lo Stato, le regioni, le
provincie autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono
stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da
almeno sei mesi nei registri di cui all'art. 6 e che dimostrino
attitudine e capacità operativa.
Le convenzioni devono contenere
disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie
a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonchè
il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre
prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro
qualità nonchè le modalità di rimborso delle spese.
La copertura assicurativa di cui
all'art. 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi
sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione
medesima.
Art. 8 -
Agevolazioni fiscali
Gli atti costitutivi delle
organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3, costituite
esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo
svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e
dall'imposta di registro.
Le operazioni effettuate dalle
organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3, costituite
esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di
beni nè prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono
esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono
esclusivamente i fini suindicati.
All'art. 17 della legge 29
dicembre 1990, n° 408, come modificato dall'art. 1 della legge 25 marzo
1991, n° 102, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: "1-ter.
Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi
principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire
le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di
volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarietà, purchè
le attività siano destinate a finalità di volontariato, riconosciute
idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultino
iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri.
A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma
1, dovrà essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni, ai
sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, per un
ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito di
impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il
limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di
lire 100 milioni".
I proventi derivanti da attività
commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e
dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro
totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di
volontariato. Sulle domande di esenzione, previo accertamento della
natura e dell'entità delle attività, decide il Ministro delle finanze
con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali.
Art. 9 -
Valutazione dell'imponibile
Alle organizzazioni di
volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 si applicano le
disposizioni di cui all'art. 20, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n° 598, come sostituito dall'art. 2
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982, n° 954.
Art. 10 - Norme
regionali e delle provincie autonome
Le leggi regionali e provinciali
devono salvaguardare l'autonomia di organizzazione e di iniziativa del
volontariato e favorirne lo sviluppo.
In particolare, disciplinano:
le modalità cui dovranno
attenersi le organizzazioni per lo svolgimento delle prestazioni che
formano oggetto dell'attività di volontariato, all'interno delle
strutture pubbliche e di strutture convenzionate con le regioni e
provincie autonome;
le forme di partecipazione
consultiva delle organizzazioni iscritte nei registri di cui
all'art. 6 alla programmazione degli interventi nei settori in cui
esse operano;
i requisiti ed i criteri che
danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni per la
stipulazione delle convenzioni, anche in relazione ai diversi
settori di intervento;
gli organi e le forme di
controllo, secondo quanto previsto dall'art. 6;
le condizioni e le forme di
finanziamento e di sostegno delle attività di volontariato;
la partecipazione dei
volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui
all'art. 6 ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento
professionale svolti o promossi dalle regioni, dalle provincie
autonome e dagli enti locali nei settori di diretto intervento delle
organizzazioni stesse.
Art. 11 - Diritto
all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi
Alle organizzazioni di
volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6, si applicano le
disposizioni di cui al capo V delle legge 7 agosto 1990, n° 241.
Ai fini di cui al
comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle
attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.
Art. 12 -
Osservatorio nazionale per il volontariato
Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli
affari sociali, è istituito l'
Osservatorio
Nazionale per il Volontariato,
presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e
composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle
federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due
esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del
personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretariato
generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha i seguenti
compiti:
provvedere al
censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione
della conoscenza delle attività da esso svolte;
promuovere
ricerche e studi in Italia e all'estero;
fornire ogni
utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;
approvare
progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli
enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri
di cui all'art. 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire
l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente
avanzate;
offrire
sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche
dati nei settori di competenza della presente legge;
pubblicare un
rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato di
attuazione delle normative nazionali e regionali;
sostenere,
anche con la collaborazione delle regioni, iniziative di formazione
ed aggiornamento per la prestazione dei servizi;
pubblicare un
bollettino periodico di informazione e promuovere altre iniziative
finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di
volontariato;
promuovere,
con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato,
alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e
gli operatori interessati.
È istituito,
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli
affari sociali, il Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere
finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del comma 1.
Art. 13 - Limiti di
applicabilità
È fatta salva la
normativa vigente per le attività di volontariato non contemplate nella
presente legge, con particolare riferimento alle attività di
cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e a
quelle annesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15
dicembre 1972, n. 772.
Art. 14 -
Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria
Per il
funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, per la
dotazione del Fondo di cui al comma 2 dell'art. 12 e per
l'organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato di cui al
comma 1, lettera i), dello stesso articolo 12, è autorizzata la spesa
di due miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.
All'onere di cui
al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al
capitolo 6.856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente
l'accantonamento: "Legge-quadro sulle organizzazioni di
volontariato".
Le minori entrate
derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 8 sono valutate
complessivamente in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e
1993. Al relativo onere si fa fronte mediante utilizzazione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente
l'accantonamento:
"Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato".
Art. 15 - Fondi
speciali presso le regioni
Gli enti di cui
all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n° 356,
devono prevedere nei propri statuti che un quota non inferiore ad un
quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento
e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso
articolo 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso
le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali,
centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato,
e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne
l'attività.
Le casse di
risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di
ristrutturazione di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 356
del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 del
presente articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad
opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell'art. 35, terzo
comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n° 967, e successive
modificazioni.
Le modalità di
attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con
decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli
affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 16 - Norme
transitorie e finali
Fatte salve le
competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e Bolzano, le regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme
per l'attuazione dei principi contenuti nella presente legge entro un
anno dalla data della sua entrata in vigore.
Art. 17 -
Flessibilità dell'orario di lavoro
I
lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di
cui all'art, 6, per poter espletare attività di volontariato, hanno
diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o
delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi,
compatibilmente con l'organizzazione aziendale.
All'art.
3 della legge 29 marzo 1983, n° 93, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai
lavoratori, che prestino nell'ambito del comune di abituale dimora la
loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di
volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia, di
usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro e
turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione dell'amministrazione di
appartenenza".
La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e e di farla osservare come
legge dello Stato.
LEGGE
REGIONALE N. 37 DEL 12 08 1993
FONTE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 8 9 1993 N. 32
Legge 11
Agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato.
ARTICOLO 1
Finalità
1. La Regione Abruzzo, nell' ambito dei principi sanciti dalla legge 11
agosto 1991, n. 266, riconosce e favorisce la funzione del volontariato,
quale espressione di solidarietà umana e sociale, nonchè di
partecipazione del cittadino al perseguimento delle finalità di carattere
sociale, civile e culturale individuabili all' interno della collettività'
abruzzese.
2. Ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la piena autonomia e
favorendone la crescita, e l' originale apporto complementare dell'
intervento pubblico per il conseguimento delle finalità nel rispetto
delle leggi e degli strumenti della programmazione regionale.
3. Determina, altresì, le modalità di partecipazione delle
Organizzazioni del volontariato all' esercizio di cui al successivo art.
8.
ARTICOLO 2
Individuazione
1. Sono considerate organizzazioni si volontariato quelle individuate
dall' art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
ARTICOLO 3
Campo di attività
1. Le finalità di cui all' art. 1 della presente legge attengono
principalmente ai seguenti campi di attività;
a) le finalità di carattere sociale sono quelle rientranti nel campo
degli interventi socio - assistenziali, socio - sanitari e socio
educativi.
b) le finalità di carattere civile sono quelle relative al miglioramento
della qualità della vita, alla promozione dei diritti delle persone, alla
tutela e alla valorizzazione dell' ambiente nonchè alla protezione del
paesaggio e della natura;
c) le finalità di carattere culturale sono quelle relative alla tutela e
valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico e alla
promozione e sviluppo delle attività ad esso connesse.
ARTICOLO 4
Registro regionale delle organizzazioni di volontariato
1. E' istituito il registro regionale delle organizzazioni di volontariato
presso la Presidenza della Giunta regionale.
2. L' iscrizione nel registro e' disposta con Decreto del Presidente della
Giunta Regionale.
3. L' istruttoria, finalizzata alla verifica per ciascuna Organizzazione
del possesso dei requisiti previsti dall' art. 3 della L. 266/ 1991, e'
disposta dal Servizio di Gabinetto della Giunta che si avvale delle
strutture organizzative competenti in materia.
4. La richiesta di iscrizione, da presentare al Presidente della Giunta
regionale deve essere corredata di copia dell' atto costitutivo e dello
statuto o degli accordi degli aderenti, nonchè dal rendiconto finanziario
dell' esercizio precedente quello della richiesta.
5. Essa deve contenere:
- la chiara indicazione dell' ambito di attività' prevalente;
- la relazione delle attività' programmate e svolte negli ultimi due anni
solari nell' ambito del territorio regionale;
- l' indicazione del numero degli aderenti e la loro individuazione e
qualificazione, all' interno dell' organizzazione;
- l' elenco dell' eventuale personale subordinato e autonomo del quale si
avvale l' organizzazione;
- l' elenco delle strutture e dei mezzi strumentali utilizzati per l'
esercizio dell' attività'.
6. Entro 90 giorni dalla data di acquisizione della richiesta, deve essere
disposto il Decreto di iscrizione o di motivata non iscrizione.
7. L' elenco delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro
Regionale e' pubblicato annualmente su apposito supplemento del BURA Copia
dell' elenco e' inviata all' Osservatorio nazionale per il volontariato,
previsto dall' art. 12 della legge 266.
ARTICOLO 5
Finanziamento delle Organizzazioni di volontariato
1. Le organizzazioni si volontariato traggono le risorse economiche per il
loro funzionamento e per lo svolgimento di specifiche attività dai
proventi di cui all' art. 5, comma 1, della legge 266/ 1991.
2. I contributi erogati da pubbliche Amministrazioni sono finalizzati
esclusivamente al sostegno di specifiche attività o progetti sulla base
di apposite convenzioni.
3. Per quanto concerne la disciplina delle altre fonti di finanziamento,
previste dall' art. 5, comma 1, della legge 266/ 1991, la Giunta regionale
emana un apposito atto di indirizzo, sentita la Conferenza del
Volontariato di cui al successivo art. 8.
4. In nessun caso e in nessun modo, neppure forfettario, e' consentito
rimborsare alle Organizzazioni di Volontariato spese concernenti
prestazioni lavorative o professionali di volontari.
ARTICOLO 6
Controlli
1. Il Presidente della Giunta Regionale esercita le funzioni di controllo
sulle Organizzazioni di Volontariato iscritte nel registro.
2. Ogni anno le organizzazioni inviano al Presidente della Giunta
regionale, entro il mese di aprile, copia dei bilanci preventivi e
consuntivi, una dettagliata relazione sull' attività svolta e su quella
che intendono svolgere, nonchè, entro trenta giorni dalla loro adozione,
le variazioni eventualmente intervenute rispetto alla documentazione
presentata a corredo della richiesta di iscrizione al registro regionale.
3. Il Presidente della Giunta dispone ogni due anni la revisione del
Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato.
4. A tal fine dispone, avvalendosi delle strutture amministrative
competenti per materia, visite ispettive per accertare:
a) la regolarità' della contabilità;
b) la permanenza dei requisiti che hanno dato titolo all' iscrizione nel
Registro regionale;
c) l' effettivo svolgimento dell' attivita' di volontariato;
d) il riscontro delle marginalità' delle attività' commerciali e
produttive eventualmente svolte;
e) ogni altro elemento ritenuto utile allo scopo.
5. Le organizzazioni di volontariato in sede di accertamenti hanno l'
obbligo di mettere a disposizione tutti i libri, i registri e i documenti
e di fornire altresì i dati, le informazioni e i chiarimenti richiesti.
6. Delle visite ispettive viene redatto processo verbale, stilato in tre
originali dotati e sottoscritti da chi effettua il controllo e dal legale
rappresentante dell' organizzazione, di cui:
- uno rimane presso l' Organizzazione;
- uno viene trasmesso, corredato della relazione della competente
Struttura organizzativa in ordine alla proposta di conferma o di
cancellazione dall' iscrizione al Registro, al Presidente della Giunta
regionale;
- uno rimane agli atti della stessa Struttura per i successivi eventuali
provvedimenti.
7. Nel processo verbale devono essere trascritte eventuali osservazioni
formulate dal Legale rappresentante dell' Organizzazione ovvero le stesse
possono essere trasmesse al Presidente della Giunta regionale entro i
termini di quindici giorni dalla data del verbale.
8. Le visite ispettive previste dal presente articolo non pregiudicano il
potere di vigilanza spettante agli Enti locali ed agli altri Enti
pubblici, ivi comprese le ULSS, nell' ambito delle rispettive competenze.
ARTICOLO 7
Garanzie
1. Avverso il provvedimento di diniego dell' iscrizione o contro il
provvedimento di cancellazione dal registro e' ammesso ricorso ai sensi
dell' articolo 6, 5 comma, della Legge 266/ 91.
ARTICOLO 8
Conferenza regionale del volontariato
1. Ai fini di garantire la piena partecipazione consultiva delle
organizzazioni di volontariato ed assicurare la trasparenza dell'
applicazione della presente legge, e' costituita presso la Presidenza
della Giunta regionale, la Conferenza regionale del volontariato.
2. La Conferenza e' composta di dodici componenti, in rappresentanza di
tutti i campi di attività previsti dal precedente art. 3, nominati dal
presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, di cui:
- n. 8 tra i designati delle articolazioni a livello regionale e nazionale
delle Organizzazioni di volontariato (federazioni, movimenti,
coordinamenti) che raggruppino almeno sei associazioni iscritte nel
registro della Regione;
- n. 4 tra i designati dalle restanti Organizzazioni iscritte nello stesso
Registro.
3. L' insediamento della Conferenza avrà luogo entro 120 giorni dall'
entrata in vigore della presente legge.
4. La conferenza viene rinnovata ogni cinque anni.
5. La Conferenza elegge nel proprio seno un Presidente, che la convoca e
ne presiede le sedute, e due Vice Presidenti.
6. Le sedute di norma hanno cadenza almeno quadrimestrale con ordine del
giorno predisposto dal Presidente che nomina i relatori degli argomenti
posti in discussione.
7. La conferenza deve essere convocata quando ne facciano motivata
richiesta i 2/ 3 dei componenti. La riunione deve aver luogo entro dieci
giorni dalla richiesta.
8. I compiti di segreteria sono svolti dalla Struttura organizzativa del
Servizio di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale.
9. Ai componenti della Conferenza spetta il rimborso delle sole spese di
trasporto secondo le disposizioni dell' art. 2, 2o comma della LR 2- 2-
1988, n. 15.
10. La Conferenza, su richiesta del Presidente della Giunta regionale,
esprime pareri obbligatori:
- su proposte di legge, programmi e direttive, elaborate dalla Regione
sulle materie che interessano i campi di intervento delle Organizzazioni
di volontariato;
- sulle istanze di istituzioni dei Centri di servizio di cui all' art. 3
del Decreto del Ministero del Tesoro 21- 11- 1991;
- sulle proposte di cancellazione delle Organizzazioni dal Registro
regionale;
- sui progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli
enti locali ed altri Enti pubblici, dalle Organizzazioni iscritte nel
Registro;
- sui piani di formazione professionale programmati dalla Regione.
11. La Conferenza, inoltre, formula proposte al Presidente della Giunta
regionale in ordine alle iniziative da assumere per:
- far conoscere le attività svolte dalle Organizzazioni;
- la promozione e lo sviluppo del volontariato in collaborazione con i
Centri di servizio;
- può' promuovere analisi e ricerche sull' andamento delle convenzioni
tra i Comuni, ULSS e organizzazioni di volontariato per il conseguimento
delle reciproche finalità'.
12. La Conferenza, infine, sulla base delle risultanze delle indagini
conoscitive proposte:
- predispone la redazione di un rapporto annuale sul volontariato in
Abruzzo;
- verifica la esigenza delle
organizzazioni di volontariato fornendo alle stesse attività di
consulenza.
ARTICOLO 9
Partecipazione
1. Il Presidente della Giunta regionale, avvalendosi della conferenza,
indice, almeno una volta ogni due anni, l' Assemblea regionale delle
Organizzazioni di volontariato per la valutazione degli indirizzi
regionali in ordine alle politiche sociali, ai rapporti tra organizzazioni
di volontariato e Istituzioni e su quanto previsto dal precedente art. 3.
2. Le spese relative alla organizzazione, allo svolgimento ed alla
pubblicazione degli atti dell' Assemblea sono a carico della regione.
ARTICOLO 10
Formazione
1. La Giunta regionale istituisce o promuove l' istituzione di corsi di
formazione e aggiornamento professionale per i volontari aderenti alle
Organizzazioni iscritte nel registro regionale.
2. Le iniziative di cui al comma precedente, poste in essere nei limiti
delle risorse disponibili per l' intero comparto della formazione
professionale, sono attivate su proposte delle Organizzazioni interessate,
singole o associate, previo parere della conferenza di cui al precedente
art. 8, e vanno formulate con i criteri, i termini e le modalità di cui
alle leggi ed ai regolamenti in materia di formazione.
3. La partecipazione dei volontari ai corsi di cui al presente articolo e'
finalizzata agli obiettivi di cui all' art. 1 della legge 266/ 1991, al
precedente art. 3 ed alle attività specifiche dei volontari medesimi. L'
utile partecipazione di tali corsi non comporta il conseguimento di titoli
di abilitazione si esercizio professionale, ma da' titolo al rilascio di
un attestato di frequenza valido solo agli effetti della presente legge.
4. La gestione dei corsi e' affidata alle stesse Associazioni - di cui
all' art. 5 della legge quadro 21- 12- 1978 n. 845 ed alle norme regionali
vigenti - se hanno tra gli scopi statutari la formazione dei propri
associati, altrimenti andrà affidata ad un Ente di formazione
professionale riconosciuto dalla Regione.
ARTICOLO 11
Convenzioni
1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge la
Regione, gli Enti Locali, le ULSS e gli altri Enti pubblici nell' ambito
delle rispettive competenze possono stipulare con le Organizzazioni di
volontariato iscritte nel Registro Regionale apposite convenzioni, sulla
base di uno schema tipo, approvato dalla Giunta regionale entro 60 giorni
dalle entrata in vigore della presente legge.
2. Lo schema tipo della convenzione dovrà indicare:
- la descrizione degli obblighi delle parti;
- la durata del rapporto convenzionale;
- le modalità di verifica periodica della prestazione oggetto della
convenzione;
- le modalità del rimborso - da parte dell' Ente
- delle spese vive sostenute dall' Organizzazione, adeguatamente
documentate;
- gli oneri a carico dell' Ente relativi alla copertura assicurativa di
cui al Decreto del Ministero dell' Industria 14- 2- 1992 per il periodo di
effettivo espletamento delle attività convenzionate e limitatamente alle
quote relative ai volontari relativamente impegnati;
- il diritto all' informazione e le modalità, per i volontari, di accesso
e di uso della documentazione e delle sedi dei servizi coinvolti nell'
intervento;
- l' individuazione delle specifiche attività di volontariato e dei
relativi destinatari nel quadro della programmazione della Regione e delle
finalità statutarie dell' Organizzazione;
- le condizioni di salvaguardia dell' autonomia organizzativa e
metodologica del volontariato, nel rispetto dei soggetti destinatari;
- l' elenco delle strutture immobiliari e degli strumenti che gli Enti
mettono a disposizione delle Organizzazioni.
3. Qualora si presenti la necessita' di operare una scelta fra più
organizzazioni di volontariato per la stipula di una convenzione avente il
medesimo oggetto occorre valutare:
a) se l' organizzazione, per numero di convenzioni già stipulate, numero
di aderenti impegnati nell' attività, livello di strutture e mezzi
strumentali a disposizione, può fornire prestazioni adeguate;
b) vicinanza delle strutture operative del' organizzazione rispetto all'
utenza potenziale o incidenza su uno stesso territorio.
ARTICOLO 12
Norma transitoria
1. Le organizzazioni di volontariato già iscritte all' Albo Regionale
istituito ai sensi della LR 32/ 87, forniscono, entro 30 giorni dall'
entrata in vigore della presente legge, mediante la dimostrazione del
possesso di tutti i requisiti previsti dall' art. 4 per la conseguente
conferma dell' iscrizione nel nuovo albo regionale, conservando l'
anzianità maturata.
ARTICOLO 13
Norma Finale
1. Sono fatte salve, ai sensi dell' art. 13 della Legge n. 266/ 91, le
vigenti normative regionali sulle attivita' di volontariato in materia di
protezione civile.
2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme di
cui alla L. 11- 8- 1991, n. 266.
ARTICOLO 14
Norma Finanziaria
1. All' onere derivante dall' applicazione della presente legge per il
funzionamento degli Organi di cui agli artt. 8 e 9 si fa fronte con gli
stanziamenti già iscritti, rispettivamente, ai capp. 11425 e 11430 dello
stato di previsione della spesa del bilancio 1993.
2. Negli anni successivi la spesa grava sui corrispondenti capitoli dei
pertinenti bilanci.
ARTICOLO 15
Urgenza
1. La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel " Bollettino
Ufficiale della Regione".
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Abruzzo.
Data a L' Aquila, addi' 12 Agosto 1993
AVIS (Associazione
Volontari Italiani Sangue) è una associazione privata, senza scopo di
lucro, che persegue un fine di interesse pubblico: garantire un’adeguata
disponibilità di sangue e dei suoi emocomponenti a tutti i pazienti che
ne hanno necessità, attraverso la promozione del dono, la chiamata dei
donatori e la raccolta di sangue. Fonda la sua attività sui principi
della democrazia, della libera partecipazione sociale e sul volontariato,
quale elemento centrale e insostituibile di solidarietà umana. Vi
aderiscono tutti coloro che hanno intenzione di donare volontariamente e
anonimamente il proprio sangue, ma anche chi, non potendo fare donazioni
per inidoneità, desideri collaborare gratuitamente a tutte le attività
di promozione, proselitismo e organizzazione.
Oggi è la più
grande organizzazione di volontariato del sangue italiana che, con 850.229
donatori, raccoglie circa l’80% del fabbisogno nazionale di sangue. Lo
Stato italiano gli riconosce la natura privata e ne sostiene l’attività
attraverso rimborsi, stabiliti da un decreto ministeriale ed erogati
secondo apposita convenzione dalle Aziende Sanitarie per la promozione, la
chiamata e l’invio dei donatori alle strutture trasfusionali sia
pubbliche che dell’Associazione e per la raccolta diretta delle unità
di sangue. Nessun’altra cifra è corrisposta alle associazioni per il
servizio di raccolta del sangue.¹
AVIS è presente su
tutto il territorio nazionale con una struttura articolata e suddivisa in:
2.796 AVIS comunali, 93 AVIS provinciali, 21 AVIS regionali (in
Trentino Alto Adige sono presenti 2 sedi) e una AVIS nazionale. Il
Consiglio Nazionale, organo principale eletto ogni tre anni
dall’Assemblea dei Delegati, è formato da 45 membri che rappresentano
tutte le regioni e le province autonome d’Italia. Anche in Svizzera è
presente una sede AVIS fondata da emigranti italiani negli anni ’60.
Tutte le attività sono regolate da uno Statuto e da un Regolamento
associativo.
Nello svolgere le
proprie funzioni, l’Associazione si attiene alla legge quadro 107/90,
che disciplina le attività relative al sangue e ai suoi componenti e alla
produzione di plasmaderivati, ai relativi Decreti attuativi e alla legge
sul volontariato 266/91 per la quale è iscritta agli appositi Albi
Regionali.
Aderisce
al regime ONLUS, Dlgs 460/97 e partecipa, in regime di convenzione con il
Servizio Sanitario Nazionale, alla raccolta del sangue anche con proprie
strutture e personale.
1
Per
l’invio dei donatori al servizio trasfusionale di riferimento, è
previsto un rimborso di lire 26.220 in base al D.M.T. 23/11/93 (art.2).
Per quanto riguarda la raccolta diretta del sangue, al rimborso
precedente, si aggiunge quello indicato dall’art. 3, comprensivo di
tutti i costi rilevati per effettuare la raccolta del sangue (personale,
trasporto, ristoro ed esami pre-donazioni, sacche, provette, materiali
d’uso) che, sempre per il sangue intero, è pari a lire 71.030. (I
rimborsi fissati dal decreto dovrebbero essere aggiornati annualmente
secondo i dati ISTAT, in realtà l’ultimo aggiornamento risale al 1995).
AVIS
LE ORIGINI
DELL’ASSOCIAZIONE
Le origini
dell’Associazione risalgono al 1926, quando il dottor Vittorio
Formentano lancia sul Corriere della Sera a Milano, un appello per
costituire un gruppo di volontari per la donazione del sangue.
All’invito risposero 17 persone che si riunirono nel 1927, dando vita
alla prima Associazione Italiana di Volontari del Sangue. Nell’occasione
furono delineati gli obiettivi della futura associazione: soddisfare la
crescente necessità di sangue dei diversi gruppi sanguigni, avere
donatori pronti e controllati e lottare per eliminare la compravendita di
sangue. L’Associazione Italiana di Volontari del Sangue si costituì
ufficialmente a Milano nel 1929.
Dopo il travagliato
periodo del fascismo, nel 1950 AVIS viene riconosciuta dallo Stato con la
Legge n. 49, mentre con la legge n. 592 del 1967 viene regolamentata la
raccolta, la conservazione e la distribuzione del sangue umano sul
territorio nazionale. Dagli anni ’70 la diffusione dell’Associazione
si fa sempre più capillare, grazie alla nascita delle sedi regionali,
provinciali e comunali, legate da un unico statuto alla sede nazionale.
Nel corso degli
anni lo statuto è rimasto pressoché immutato e fedele ai principi
indicati da Formentano. L’Associazione, come precisano gli articoli
1,2,3, è apartitica, aconfessionale, senza discriminazioni di sesso,
razza, lingua, nazionalità, religione ed è costituita da persone che
donano il loro sangue volontariamente, periodicamente, gratuitamente,
anonimamente e responsabilmente. Con il passare degli anni è maturata una
nuova cultura della donazione che ha sostituito agli ideali di eroismo,
sacrificio e generosità caritatevole, lo spirito di consapevolezza dei
bisogni, di responsabilità, di coscienza civica e di partecipazione.
Oggi AVIS
è il garante del sangue in Italia poiché rappresenta chi, ispirato a
principi solidaristici, mette a disposizione la materia prima
indispensabile per il funzionamento e l’autosufficienza del sistema
trasfusionale nazionale. Inoltre, riafferma la centralità e il ruolo
attivo del donatore nel "sistema sangue" e si fa promotrice di
una nuova cultura della donazione e del volontariato e di una moderna ed
efficiente gestione della politica trasfusionale.
IL SISTEMA
TRASFUSIONALE
IL
PANORAMA INTERNAZIONALE
L’obiettivo
dell’autosufficienza di sangue nell’ambito dell’Unione Europea è
sostanzialmente raggiunto. Ogni anno vengono raccolte circa 16 milioni di
unità di sangue intero¹, a fronte di un fabbisogno teorico di 40mila
unità di emazie (globuli rossi) per milione di abitanti. Analizzando il
rapporto tra il numero delle donazioni di sangue intero e il numero di
abitanti si evidenzia tuttavia una forbice alquanto ampia che varia da 18
donazioni per 1.000 abitanti in Portogallo a 83 per 1.000 abitanti in
Danimarca. In Italia le donazioni sono 31 ogni 1.000 abitanti.
Diversa, invece, la
situazione per quanto riguarda il plasma e gli emoderivati, dove a fronte
di donazioni di plasma stimate in 3.309.300 litri/anno, di cui circa
948.000 litri ottenute con plasmaferesi, l’Europa importa circa 2
tonnellate di plasma e plasmaderivati l’anno per soddisfare un consumo
medio di albumina pari a 316 kg/milione di abitanti 2.
Anche in
materia di sangue e di plasmaderivati, la Commissione Europea si sta
attivando al fine di aprire le frontiere fra gli stati, sebbene in alcuni
Paesi come Svezia, Germania, Austria e Stati Uniti la donazione sia
retribuita, comportando maggiori rischi trasfusionali. In un contesto di
globalizzazione dei mercati, è quindi necessario che la Comunità riesca
ad armonizzare il sistema donazioni-trasfusioni con legislazioni nazionali
che ribadiscano l’importanza del dono da parte di donatori volontari non
retribuiti, al fine di garantire maggiori standard di sicurezza nella
salvaguardia della salute di donatore e ricevente.
1
The
collection and use of human blood and plasma in the European community in
1993
2
The
collection and use of human blood and plasma in the European community in
1993 modificato da Self-sufficiency 1993 CEC/LUX/V/F/33/95
IL MODELLO
ITALIANO E GLI OBIETTIVI DI AVIS
Avere un
servizio trasfusionale efficiente e sicuro è un diritto per tutti i
cittadini. L’attività di AVIS è finalizzata alla promozione di una
donazione del sangue che garantisca la sicurezza del donatore e del
ricevente. Per questo motivo, prima della donazione, ogni aspirante
donatore viene sottoposto a un colloquio e a una visita medica accurata.
AVIS
annovera fra le proprie fila solo donatori periodici che donano il sangue
a intervalli regolari e sono sottoposti a costanti monitoraggi del proprio
stato di salute.
Tutte le
sacche di sangue raccolte vengono catalogate con un numero progressivo
dalle Strutture Trasfusionali pubbliche presso cui è stata effettuata la
donazione. Tale indicazione viene poi riportata sull’apposito Registro
delle Donazioni del sangue e sulla cartella clinica del paziente. Così,
qualora si verifichino casi di malattie post-trasfusionali, è possibile
risalire sempre alla provenienza del sangue, bloccando l’attività
donazionale della persona.
La legge 107/90
- In Italia il sistema trasfusionale è regolamentato dalla legge n. 107
del 4 maggio 1990, "Disciplina per le attività trasfusionali
relative al sangue umano e ai suoi componenti e per la produzione di
plasmaderivati" e da numerosi decreti di attuazione. La legge, che
definisce il modello organizzativo generale del sistema trasfusionale,
individua le principali istituzioni coinvolte nel raggiungimento degli
obiettivi e ne ritaglia ruoli e competenze.
Nel 1999 in Italia
sono state raccolte complessivamente 1.913.299 unità di sangue intero
(dati ISS 1999), a fronte di un fabbisogno teorico annuo di circa
2.300.000 unità di sangue intero calcolate in base ai parametri europei
– 40.000 unità per milione di abitanti (57.612.615 abitanti – dati
ISTAT Censimento 1999). L’autosufficienza di sangue non viene raggiunta
anche perché esistono forti squilibri tra regioni eccendentarie e regioni
carenti. Solo 12 regioni sono autosufficienti: Piemonte, Valle d’Aosta,
Lombardia, provincie autonome di Trento e Bolzano, Veneto, Friuli Venezia
Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise; mentre
non lo sono: Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria,
Sicilia e Sardegna (fonte ISS 1999). Per raggiungere il fabbisogno teorico
di sangue mancano circa 400.000 unità di sangue intero. Il numero dei
nuovi donatori invece di aumentare è addirittura diminuito del 2%
rispetto al 1997 e la tendenza è piuttosto allarmante in quanto la
diminuzione si registra soprattutto nelle regioni del Nord, Piemonte,
Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, che tradizionalmente hanno un alto
numero di donatori. Donatori in calo anche in Campania, Sicilia e
Sardegna. Inoltre, permane, in particolare nelle zone carenti, ma anche
nelle altre regioni d’Italia, in particolare nei periodi critici come
l’estate, il ricorso alle donazioni occasionali, che accentuano i rischi
per i riceventi. Per questo solo efficaci meccanismi normativi di
autocompensazione possono garantire il raggiungimento degli obiettivi
prefissati.
Per quanto riguarda
il plasma la situazione è ancora più grave, in quanto la quantità
complessiva raccolta nel 1998 in Italia è di 446.387 litri (incremento
minimo dell’1% rispetto ai 430.992 litri del 1997), insufficiente a
coprire la richiesta stimata in circa 800.000 litri annui (dati ISS 1999).
Nelle aree carenti perdura dunque il ricorso alla donazione occasionale,
come pure la dipendenza dall’importazione di farmaci plasmaderivati
dall’estero con i maggiori pericoli che tale situazione comporta in
merito al rischio di contrarre gravi malattie.
La riforma della L.
107/90 - In Italia le
disposizioni comunitarie in materia di standardizzazione e sicurezza
trasfusionale trovano notevoli difficoltà ad essere applicate
tempestivamente ed efficacemente, a causa della grande frammentazione del
sistema trasfusionale (380 strutture trasfusionali presenti sul
territorio), dell’assenza o dello scarso funzionamento di strutture di
coordinamento e di efficienti meccanismi di programmazione e
finanziamento. La mancanza di uno specifico programma nazionale per la
promozione del dono del sangue e per il rafforzamento delle organizzazioni
di volontariato del sangue, sta inoltre comportando una preoccupante
tendenza alla riduzione del numero dei donatori.
Appare quindi
indispensabile dare completa attuazione al II Piano Nazionale Sangue e
Plasma 1999-2001, approvato nel corso della Conferenza Stato/Regioni che
si è tenuta il 2 dicembre 1999 a Roma e pubblicato nel Supplemento
ordinario n. 52 della "Gazzetta Ufficiale" n. 73 del 29/03/00.
Gli obiettivi del Piano, che mirano ad ottenere un modello equilibrato ed
efficiente di raccolta e gestione del sangue e del plasma, prendono spunto
dall’esperienza portata avanti a partire dalla legge 107/90 e dal suo
processo di revisione attualmente in atto; dal bilancio dei risultati
conseguiti dal Piano 1994-1996, dalle raccomandazioni dell’Unione
Europea e del Consiglio d’Europa, nonché dalle indicazioni del Piano
Sanitario Nazionale 1998-2000. Il Piano riconosce proprio
nell’autosufficienza di sangue un interesse di carattere nazionale, non
frazionabile e tra le principali azioni indicate per raggiungere
l’obiettivo, vi è proprio l’aumento del numero dei donatori volontari
periodici attraverso il coinvolgimento del volontariato organizzato,
soprattutto nelle regioni carenti. A questo proposito il Piano intende
valorizzare il ruolo del volontariato per quelle funzioni che sono
specificamente affidate alla legge 107/90, in particolare sviluppando
azioni finalizzate al suo coinvolgimento nella programmazione
dell’autosufficienza, con predisposizione di strumenti idonei a
diffondere la cultura della solidarietà, a promuovere la donazione di
sangue ed emocomponenti in forma volontaria, anonima, periodica e non
remunerata, con la progressiva eliminazione della donazione occasionale.
Tra i vari obiettivi, inoltre, il Piano si prefigge di conseguire una
razionalizzazione del modello organizzativo, sviluppo scientifico e
tecnologico, nonché qualità, efficienza ed economicità di gestione
delle strutture trasfusionali, autosufficienza europea ed iniziative di
cooperazione internazionale.
Oltre al Piano
Nazionale Sangue e Plasma, che rappresenta un documento base fondamentale,
è necessario che venga al più presto approvato il testo unificato di
riforma della legge 107/90 (ac. 71 e abb.), che disegna un nuovo modello
organizzativo per il Servizio Trasfusionale Italiano e che consentirà
all’Italia di raggiungere l’autosufficienza regionale e
nazionale del
sangue e dei suoi derivati, innalzare i livelli di sicurezza delle
trasfusioni e sanare il divario tra le aree del Paese in termini di
donazioni. Attualmente il testo di riforma in attesa di approvazione giace
in Parlamento.
La riforma dovrebbe
disegnare un nuovo modello per l’intero "sistema sangue"
garantendo un forte e flessibile coordinamento sul territorio delle
attività trasfusionali sia a livello regionale che nazionale, con la
nascita dei Dipartimenti di Medicina Trasfusionale, dei Centri
Regionali di coordinamento e del SAS (Servizio per
l’autosufficienza del sangue), struttura dedicata al coordinamento
delle attività, facente capo al Ministero della Sanità. Una vera e
propria piramide, che vedrà i dipartimenti di medicina trasfusionale
coordinati dalle regioni attraverso il Centro Regionale di
coordinamento e le regioni, a livello centrale, dal Ministero.
Con la riforma si
garantirà inoltre una maggiore sicurezza delle trasfusioni attraverso
l’incentivazione della raccolta controllata di sangue di donatori
volontari e periodici e, attraverso un sistema di compensazione, le ASL e
le regioni potranno scambiare il sangue e gli emoderivati, coniugando il
principio solidale su cui fonda la donazione del sangue e
l’ottimizzazione delle risorse.
Le associazioni
saranno direttamente coinvolte dal Ministero della Sanità per organizzare
a livello nazionale e regionale grandi campagne di sensibilizzazione e
pianificare bisogni e attività trasfusionali e, in generale, il
volontariato potrà assumere un ruolo sempre più attivo e impegnato nella
programmazione delle attività trasfusionali contando su una precisa
definizione dei ruoli a garanzia di un corretto rapporto tra associazioni
e volontariato, strutture pubbliche e istituzioni.
Altra novità
importante, contenuta nel provvedimento di riforma, è la ridefinizione
dei rapporti con l’industria, per la produzione e la distribuzione degli
emoderivati. Oggi gli emoderivati possono essere forniti solo dalle
aziende che hanno l’intero ciclo produttivo nel nostro Paese. In tal
modo crea un’oggettiva situazione di monopolio. Ora invece, con la nuova
normativa saranno incentivate le imprese che producono in Italia, in
quanto la legge di riforma impone di fare in Italia solo l’operazione di
frazionamento mentre la lavorazione potrà essere svolta fuori, sempre
sotto stretto controllo delle autorità sanitarie.
AVIS conta molto
sull’approvazione della nuova legge che, una volta per tutte, creerà le
condizioni per il coordinamento tra le regioni e renderà il nostro
sistema trasfusionale più moderno e in linea con gli standard europei.
IL SISTEMA
TRASFUSIONALE
LA
RACCOLTA DI SANGUE IN ITALIA
DONAZIONI DI
SANGUE INTERO IN ITALIA
DAL 1989 AL 1999
(FONTE ISS)
IL SISTEMA TRASFUSIONALE
D
ATI
DI RACCOLTAREGIONALI AVIS 1999
REGIONE
Soci
donatori
Numero
Donazioni
AVIS
Abruzzo
11.103
16.715
Alto
Adige – Prov. Bolzano
13.774
21.620
Basilicata
7.465
11.140
Calabria
10.240
16.994
Campania
15.522
13.801
Emilia
Romagna
129.084
240.283
Friuli
Venezia Giulia
6.503
8.322
Lazio
33.793
39.143
Liguria
13.999
22.724
Lombardia
208.446
415.256
Marche
34.921
65.035
Molise
4.000
5.127
Piemonte
91.959
163.780
Puglia
19.550
35.795
Sardegna
23.670
31.792
Sicilia
43.770
58.668
Toscana
48.641
74923
Trentino
– Prov. Trento
16.384
16.726
Umbria
16.102
22.716
Valle
D’Aosta
2.882
5.084
Veneto
98.421
161.031
TOTALE
850.229
1.446.973
Svizzera
2.065
3.718
PROVINCIA
Soci
iscritti
Donatori
Donazioni
ABRUZZO
11.761
11.103
16.715
L’Aquila
2.850
2.588
3.139
Chieti
4.138
4.058
6.582
Pescara
2.880
2.620
4.603
Teramo
1.893
1.837
2.391
BASILICATA
7.638
7.465
11.140
Potenza
5.063
4.960
8.155
Matera
2.575
2.505
2.985
CALABRIA
10.240
10.240
16.994
Catanzaro
3.317
3.317
5.418
Cosenza
2.997
2.997
4.897
Crotone
1.080
1.080
1.564
Reggio di Calabria
1.996
1.996
2.872
Vibo Valentia
850
850
2.243
CAMPANIA
15.522
15.522
13.801
Avellino
4.273
4.273
3.992
Caserta
5.835
5.835
5.689
Napoli
5.414
5.414
4.120
EMILIA ROMAGNA
133.259
129.084
240.283
Bologna
28.942
28.596
54.132
Ferrara
9.391
9.312
18.327
Forlì-Cesena
9.270
9.030
19.189
Modena
24.475
23.667
48.498
Parma
17.515
16.006
21.600
Piacenza
8.715
8.303
13.627
Ravenna
14.634
14.634
26.506
Reggio nell’Emilia
12.914
12.224
26.269
Rimini
7.403
7.312
12.135
FRIULI V.G.
8.019
6.503
8.322
Gorizia
31
40
16
Pordenone
7.084
5.655
6.949
Trieste
319
315
662
Udine
585
493
695
LAZIO
33.984
33.793
39.143
Frosinone
2.652
2.652
3.498
Latina
8.110
8.110
8.010
Rieti
3.184
3.184
2.589
Roma
11.044
11.016
13.951
Viterbo
8.994
8.831
11.095
LIGURIA
14.931
13.999
22.724
Genova
4.759
4.380
8.453
La Spezia
4.082
3.834
4.769
Savona
6.090
5.785
9.502
LOMBARDIA
222.816
208.446
415.256
Bergamo
36.700
32.861
57.555
Brescia
31.376
27.798
55.756
Como
12.065
11.813
22.063
Cremona
16.352
14.682
34.820
Lecco
10.104
9.854
22.108
Lodi
4.718
4.568
11.479
Mantova
16.885
15.988
22.854
Milano
62.199
59.882
124.431
Pavia
8.435
7.534
17.028
Sondrio
5.185
5.083
9.342
Varese
18.797
18.383
37.820
MARCHE
36.965
34.921
65.035
Ancona
13.414
12.850
25.088
Ascoli Piceno
6.723
6.587
11.961
Macerata
7.239
6.730
11.945
Pesaro
9.589
8.754
16.041
MOLISE
4.124
4.000
5.127
Campobasso
3.040
3.018
4.027
Isernia
1.084
982
1.100
PIEMONTE
100.246
92.209
163.780
Alessandria
6.881
6.881
10.364
Asti
8.372
7.735
11.483
Biella
2.302
2.302
5.548
Cuneo
11.671
11.488
20.994
Novara
9.363
6.871
12.625
Torino
51.403
46.875
86.481
Vercelli
3.498
3.426
5.865
Verbania
6.726
6.631
10.420
PUGLIA
19.698
19.550
35.795
Bari
5.168
5.073
10.934
Brindisi
3.180
3,127
4.968
Foggia
8.460
8.460
15.117
Lecce
2.136
2.136
3.539
Taranto
754
754
1.237
SARDEGNA
24.525
23.670
31.792
Cagliari
9.389
9.155
12.558
Nuoro
3.540
3.343
4.165
Oristano
2.672
2.627
3.993
Sassari
8.924
8.545
11.076
SICILIA
43.770
43.770
58.668
Agrigento
2.789
2.789
7.063
Catania
6.900
6.900
7.995
Enna
909
909
1.095
Messina
2.670
2.670
3.572
Palermo
7.139
7.139
6.267
Ragusa
13.648
13.648
20.595
Siracusa
6.429
6.429
7.393
Trapani
3.286
3.286
4.688
TOSCANA
50.855
48.641
74.923
Arezzo
6.192
6.000
9.702
Firenze
5.418
5.054
8.430
Empoli
2.243
2.032
2.707
Grosseto
5.867
5.547
8.252
Livorno
7.296
7.052
11.671
Lucca
2.236
2.016
3.977
Massa Carrara
4.471
4.408
6.589
Pisa
5.143
5.040
7.363
Pistoia
4.086
3.847
6.626
Prato
3.874
3.786
5.032
Siena
4.029
3.859
4.574
TRENTINO
16.384
16.384
16.726
Trento
16.384
16.384
16.726
ALTO ADIGE
13.869
13.772
21.620
Bolzano
13.869
13.772
21.620
UMBRIA
17.659
16.102
22.716
Perugia
15.100
13.617
19.669
Terni
2.559
2.485
3.047
VAL D’AOSTA
3.618
2.882
5.084
Aosta
3.618
2.882
5.084
VENETO
104.301
98.421
161.031
Padova
20.691
18.820
28.153
Rovigo
7.450
7.243
15.610
Treviso
29.059
26.717
33.276
Venezia
23.257
22.304
41.338
Verona
18.604
18.202
34.816
Vicenza
5.240
5.135
7.838
Art. 1 - Finalità e oggetto della legge
LA DONAZIONE DI SANGUE
PERCHE’ DONARE?
Il sangue umano è un prodotto naturale non
riproducibile artificialmente. E’ un tessuto costituito da una parte
liquida, il plasma e da una parte corpuscolata, rappresentata da globuli
rossi, globuli bianchi e piastrine. Nonostante i progressi tecnologici e
scientifici, il sangue rappresenta ancora oggi una risorsa
insostituibile nella terapia di molte malattie. E’ un supporto
indispensabile nei pazienti oncologici in chemioterapia o in quelli che
hanno subito un trapianto di midollo osseo e in trapiantologia.
Donare sangue volontariamente e con consapevolezza
permette di concretizzare la propria disponibilità verso gli altri, ma
anche verso se stessi, poiché così facendo si alimenta un patrimonio
collettivo di cui ciascuno può usufruire al momento del bisogno. In
Italia attualmente non è stato ancora raggiunto l’obiettivo
dell’autosufficienza nazionale: esistono profondi squilibri tra le
diverse regioni del nostro Paese, per cui il divario fra la raccolta e
il reale bisogno non trova compensazione creando uno stato di emergenza
e di carenza continuo. Per sanarlo, l’unica strada percorribile è
quella di sensibilizzare fortemente i cittadini nei confronti della
donazione volontaria e periodica del sangue e dei suoi emocomponenti.
La donazione non comporta rischi di alcun genere per
la salute. Il sangue, infatti, è una fonte di energia rinnovabile ed è
quindi possibile privarsene in parte senza che l’organismo ne risenta.
Il donatore ha anche la possibilità di controllare periodicamente il
proprio stato di salute.
Donare il sangue, anonimamente, gratuitamente,
volontariamente, periodicamente e responsabilmente, rappresenta oggi la
maggior garanzia in termini di sicurezza trasfusionale.
CHI PUO’ DONARE?
Chiunque abbia un’età maggiore ai 18 anni, un peso
corporeo non inferiore ai 50 Kg e sia in buono stato di salute, può
presentarsi presso una qualsiasi sede AVIS e chiedere di iscriversi
all’Associazione per poter donare il proprio sangue. Il candidato
donatore verrà sottoposto a un colloquio preliminare e a una visita
medica completa per verificare se vi siano controindicazioni alla
donazione. Successive analisi di laboratorio confermeranno l’effettiva
idoneità all’attività donazionale.
Per il giudizio di idoneità esistono una serie di
criteri, fissati da decreti ministeriali, raccomandazioni delle Società
scientifiche, dell’Unione Europea e dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità. Tra questi ricordiamo quali cause di esclusione (e/o
autoesclusione) definitiva:
assunzione di droghe
comportamento a rischio per AIDS e altre patologie trasmissibili
patologie croniche
cardiopatie
positività per vari test (sifilide, epatite B, epatite C, HIV)
epatiti virali.
Esistono inoltre condizioni che controindicano solo
temporaneamente la donazione, quali a titolo esemplificativo:
gravidanza (fino ad un anno dal parto)
recenti soggiorni in paesi tropicali
vaccinazioni
alcune infezioni (bronchiti, ascessi, ecc.
interventi chirurgici
tatuaggi, agopuntura, piercing.
In base alla L.107/90 art. 13 "I donatori di
sangue ed emocompenenti con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto
ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui effettuano la
donazione conservando la normale retribuzione per l’intera giornata
lavorativa".
IL PRELIEVO
La tecnica più consolidata consiste nel prelevare il
sangue intero immettendolo in apposite sacche di plastica. La durata di
tale prelievo è di circa 10 minuti. Successivamente i suoi elementi
(plasma, globuli rossi, globuli bianchi e piastrine) vengono separati
attraverso un procedimento detto "frazionamento".
Ormai da diversi anni si sono diffuse altre tecniche
che permettono, attraverso l'uso di particolari macchinari, i separatori
cellulari, di ottenere dal sangue del donatore soltanto quella
componente ematica di cui si ha necessità, restituendogli
contemporaneamente gli altri elementi. Ciascun separatore cellulare è
in grado di centrifugare o filtrare istantaneamente il sangue che
defluisce dal braccio del donatore trattenendo l'elemento ematico
necessario.
Si parla pertanto di plasmaferesi, se si raccoglie
solo plasma; citoaferesi, se si raccolgono le cellule ed in particolare
di piastrinoaferesi, se si raccolgono le piastrine. In tal modo è
possibile disporre di maggior quantità di plasma da inviare al
frazionamento o di concentrati piastrinici qualitativamente migliori per
pazienti particolari (leucemia, trapianto di midollo osseo, ecc.).
La procedura per un prelievo in aferesi è semplice e
innocua, anche se richiede un tempo maggiore. Sia nel caso di prelievo
di sangue intero, che in quello in aferesi, il materiale utilizzato è
monouso, sterilizzato e mantenuto tale in confezioni sottovuoto. Si
garantisce così l’azzeramento del rischio di contagio per il
donatore, poiché il sangue passa esclusivamente in un circuito chiuso.
La quantità di sangue che mediamente viene sottratta durante il
prelievo è fissata per decreto ministeriale in circa 450 centimetri
cubi ± 10%, quantità che non deve superare
il 13% del sangue presente nell'organismo umano. L'intervallo tra una
donazione di sangue intero e l'altra è di 90 giorni. L’uomo può
donare 4 volte l’anno e la donna al massimo 2. Per i prelievi in
aferesi gli intervalli e le quantità sono diversi e fissati per decreto
ministeriale.
Per ogni unità raccolta, sia essa di sangue intero,
di plasma o di piastrine, vengono effettuati dei test di laboratorio,
atti a valutarne l’idoneità a essere trasfusa (ricerca antigene del
virus dell’epatite B, dell’anticorpo contro il virus dell’epatite
C e dell’AIDS, sierologia per la sifilide, transaminasi, controllo del
gruppo sanguigno, valore dell’emoglobina). Secondo le normative
vigenti in campo trasfusionale infatti, nessuna unità può essere
distribuita se non preventivamente testata per le evidenziabili malattie
virali ad oggi trasmissibili. A questi, annualmente, si aggiungono
ulteriori esami atti a tutelare la salute del donatore.
COME SI CONSERVA IL SANGUE
Il sangue intero e i concentrati di globuli rossi
vengono conservati in appositi frigoriferi a una temperatura fra i +2°C
e i +6°C, per un massimo di 35/42 giorni a seconda della soluzione
additiva presente nella sacca. I globuli rossi possono anche venire
conservati congelati a -80°C per mesi e anche per anni. I concentrati
di piastrine sono conservati a temperatura ambiente (+20/22°C) per un
massimo di 5/7 giorni, mentre i concentrati di globuli bianchi devono
essere utilizzati entro 12 ore dalla preparazione e conservati a
temperatura ambiente. Il plasma viene congelato e, se conservato
costantemente a temperatura inferiore a -30°C, può essere impiegato in
un periodo massimo di 12 mesi. Questi criteri non sono fissi, ma
cambiano in base al progresso della tecnologia e vengono di volta in
volta stabiliti da decreto ministeriale. Dall'analisi di questo processo
di conservazione particolarmente complesso e delicato emerge
l'importanza che riveste un uso razionale e programmato del sangue, al
fine di evitarne inutili sprechi.
IL PRESENTE E IL FUTURO IN CAMPO EMATOLOGICO
Negli ultimi anni le tecniche di aferesi si sono
affiancate al tradizionale frazionamento per la raccolta delle singole
componenti del sangue.
PLASMAFERESI
La plasmaferesi è la donazione del solo plasma
mediante procedimento di separazione o di filtrazione che avviene
durante la stessa seduta di prelievo con immediata restituzione della
parte corpuscolata (globuli e piastrine) al donatore. Si possono
prelevare fino a 650 ml di plasma per singola donazione e, se inserito
in un programma di plasmaferesi continuativa, il donatore può
effettuare una seduta ogni 14 giorni. I requisiti di idoneità dei
donatori di plasma sono uguali a quelli della donazione di sangue
intero, anche se la plasmaferesi in realtà rappresenta una pratica
globalmente più tollerata e più indicata per coloro che, per esempio
le donne in età fertile, hanno valori di emoglobina e quantità di
globuli rossi inferiori alla norma, proprio perché queste componenti
vengono restituite al donatore durante la stessa seduta, che dura poco
più di mezz’ora.
Il plasma raccolto viene immediatamente congelato e
potrà essere conservato fino a 12 mesi. Da esso verranno estratte,
mediante frazionamento industriale, albumina, immunoglobuline e fattori
della coagulazione.
CITOAFERESI
La tipologia di citoaferesi più frequente è la
piastrinoaferesi che permette il prelievo delle sole piastrine. Oltre ai
requisiti necessari alla donazione di sangue intero, il donatore di
piastrine dovrà avere un normale assetto emocoagulativo.
Può essere effettuata con metodica di
centrifugazione mediante alcuni cicli durante i quali
l’apparecchiatura utilizzata separa la parte corpuscolata del sangue
dal plasma; quest’ultimo viene raccolto in una sacca satellite in
attesa di essere restituito al donatore. Dalla parte corpuscolata
vengono estratte automaticamente a circuito chiuso, senza possibilità
di contaminazione, le piastrine che si raccolgono in un’altra sacca.
Il ciclo si conclude con la reinfusione al donatore
del plasma dei globuli rossi e dei globuli bianchi. A questo punto
inizia il nuovo ciclo, fino al raggiungimento della quota desiderata di
piastrine. Non si possono eseguire di norma più di 6 piastrinoaferesi
l’anno. Tutto il procedimento dura circa un’ora e mezza. Le
piastrine raccolte verranno utilizzate entro 5 giorni dal prelievo per
la terapia di alcune gravi malattie come per esempio le leucemie, per i
pazienti oncologici in chemioterapia e come supporto fondamentale nei
trapianti di midollo osseo.
AUTOTRASFUSIONE
L’autotrasfusione è una procedura trasfusionale
che si realizza mediante predeposito, recupero perioperatorio,
emodiluizione. Il più utilizzato è il predeposito, tecnica che
consiste nel prelevare il sangue da un donatore che sarà anche lo
stesso ricevente, allo scopo di compensare le perdite ematiche che si
possono verificare nel corso di interventi chirurgici programmati. In
questa situazione si provvede al prelievo di unità di sangue dal
paziente, in fasi successive, fino a raggiungere la quantità
prevedibilmente necessaria, alcuni giorni prima dell’intervento in
modo da consentirne l’eventuale utilizzo. Il sangue così ottenuto
viene conservato secondo le metodiche tradizionali e quindi restituito,
in caso di necessità, durante l’operazione. I principali vantaggi
dell’autotrasfusione consistono nell’eliminazione delle reazioni di
incompatibilità e del rischio di trasmissione di malattie infettive;
nella riduzione del rischio di immunizzazione da antigeni diversi, con
possibili manifestazioni a distanza e nel considerevole risparmio di
sangue che è possibile conseguire, soprattutto per quanto riguarda i
gruppi più rari.
IL SANGUE ARTIFICIALE
Un sostituto del sangue ad oggi non esiste. La
ricerca è impegnata già dagli anni Cinquanta nello studio di modelli
di sangue artificiale, ma i tentativi continuano a essere caratterizzati
da scarso successo. Sono presenti sul mercato, o stanno per esservi
introdotti, alcuni composti in grado di adempiere solo ad alcune
funzioni del sangue naturale.
Questo perché un sostituto del sangue deve essere in
grado di soddisfare contemporaneamente alcuni requisiti fondamentali.
Deve essere privo di tossicità, sterile e facilmente trasportabile, non
deve scatenare una risposta immunitaria, e deve essere in grado di
sostituire tutti i tipi di sangue. Tale sostanza deve anche rimanere in
circolo fino a quando l’organismo abbia ripristinato il proprio sangue
e successivamente poter essere escreta senza causare alcun effetto
collaterale. La conservazione del sangue artificiale è molto difficile
e dispendiosa: va mantenuto alla temperatura di 4 gradi Celsius e, ciò
nonostante, conserva le sue caratteristiche al massimo per 42 giorni.
A causa del volume di sostanza che dovrebbe essere
somministrata a ciascun paziente, i ricercatori devono inoltre
considerare i problemi di sicurezza legati al dosaggio; la maggior parte
dei farmaci è infatti somministrata in milligrammi, mentre i sostituti
del sangue a base di emoglobina verrebbero forniti in dosaggi variabili
da 50 a 100 grammi. Ciò è dovuto al fatto che i sostituti ematici sono
anche utilizzati per ripristinare il volume di sangue circolante, oltre
che per la loro proprietà di trasportare ossigeno.
Inoltre, non sono noti gli effetti a lungo termine di
tali composti. Quelli in sperimentazione hanno mostrato tossicità nel
breve periodo, causando ipertensione, blocco renale con danneggiamento
dell’organo, tachicardia e dolori gastrointestinali. Poiché la
maggior parte dei sostituti ematici verrebbe somministrata in situazioni
di emergenza, sarà necessario dimostrare che i benefici immediati
superino i rischi a lungo termine e quelli legati a un uso prolungato.
Ciascun tipo di sostituto del sangue presenta anche
difficoltà intrinseche. I composti a base di perfluorocarburi possono
provocare problemi di ritenzione e di tossicità, con un breve tempo di
permanenza in circolo e con i rischi associati a un eccessivo rilascio
di ossigeno. I derivati da sangue umano hanno l’inconveniente del
reperimento del materiale di partenza.
L’emoglobina ricombinante ottenuta con metodi di
ingegneria genetica dovrà essere prodotta in quantitativi enormi per
soddisfare solamente il 10% del fabbisogno degli Stati Uniti; tale
produzione richiede strutture grandi e costose. Infine, i sostituti di
derivazione bovina comportano il rischio di trasmettere encefalopatia
spongiforme e forse anche altre malattie.
Leggermente diverso è il problema di derivati del
plasma. Infatti oggi l’ingegneria genetica consente di ottenere alcuni
fattori della coagulazione di origine sintetica. In particolare sono
stati ottenuti il Fattore VIII, il fattore di von Willebrand, il Fattore
IX e il Fattore VII attivato. A fronte di un teorico vantaggio, in
termini di riduzione dei possibili rischi di origine infettivologica, si
contrappongono alcune difficoltà, quali l’elevato costo, la
disponibilità limitata e, a quanto riportato in alcuni studi, una
aumentata incidenza di inibitori del Fattore VIII superiore rispetto a
quella rilevata nei pazienti trattati con plasmaderivati.
AVIS ritiene quindi che sia prematuro parlare di
fabbriche del sangue, anche per quanto concerne le cellule staminali,
isolate per la prima volta di recente. La scoperta che apre la strada a
numerose prospettive terapeutiche, tra le quali anche quella di
sviluppare metodologie per produrre in laboratorio le cellule del sangue
ad uso trasfusionale, è solo agli inizi e prima che tutto questo si
concretizzi passeranno ancora diversi anni.
La principale preoccupazione di AVIS è che
l’eccessiva enfasi con la quale vengono divulgate queste notizie,
tenda a disincentivare i numerosi donatori a svolgere la loro
fondamentale opera di volontariato che permette di salvare ogni anno
tante vite umane.
LE CELLULE STAMINALI (*)
Le cellule staminali emopoietiche sono in grado di
dare origine alle cellule mature del sangue: globuli bianchi (o
leucociti), globuli rossi (o eritrociti) e piastrine.
In altre parole le cellule staminali rappresentano le
cellule progenitrici di tutti questi elementi che maturano e proliferano
nel midollo osseo e confluiscono nel sangue periferico quando sono in
grado di svolgere completamente la loro funzione. Le cellule staminali
possiedono particolari proteine sulla loro membrana che le rendono
riconoscibili; una di queste proteine è l’antigene CD 34. Con sistemi
immunologici, che sfruttano la capacità di alcuni anticorpi di
riconoscere l’antigene CD 34, è possibile isolare e concentrare le
cellule staminali. Esistono ormoni e "fattori di crescita" che
sono in grado di indirizzare una cellula staminale verso uno specifico
prodotto finito: per esempio l’eritropoietina stimola fortemente la
differenziazione verso la formazione dei globuli rossi.
Tale fenomeno è ben riproducibile in laboratorio:
cellule progenitrici incubate con una miscela di fattori di crescita ed
eritropoietina in breve tempo acquisiscono la capacità di sintetizzare
emoglobina, la principale proteina di trasporto dell’ossigeno, e
quando questo accade, i gruppi di cellule assumono una colorazione
rossastra.
Una sfida per il futuro è ottenere in larga scala il
maggior numero possibile di eritrociti attraverso procedimenti "di
espansione" delle cellule staminali fino al raggiungimento di un
prodotto utile al fine della trasfusione.
Al momento, tuttavia, tale tecnologia non è
disponibile e non lo sarà certamente in un prossimo futuro; di
conseguenza la donazione di sangue intero, dal cui frazionamento si
ottengono anche altri preziosi elementi come le piastrine e il plasma,
è destinata a rimanere ancora a lungo insostituibile.
(*)
Testo elaborato dalla dottoressa
Enrica Morra, primario divisione ematologia dell’Azienda Ospedaliera
Niguarda Ca’ Granda di Milano in collaborazione con il dottor Roberto
Cairoli, dirigente medico del Centro Trapianto di Midollo della stessa
struttura.
IL VOLONTARIATO
AVIS E IL TERZO SETTORE
Le organizzazioni del Terzo Settore stanno assumendo
una rilevanza sempre più importante nel quadro delle trasformazioni
sociali in atto negli Stati nazionali. Ad esse viene richiesto un
impegno sempre più forte per lo sviluppo della produzione di servizi di
qualità che né lo Stato né il mercato sono in grado di garantire.
Perché questo sviluppo sia adeguato, è importante che il volontariato
acquisisca una sorta di accreditamento che gli consenta di interloquire
proficuamente con il tessuto sociale e istituzionale nel suo insieme.
AVIS si è fortemente impegnata per entrare come
partner credibile e qualificato nel circuito del volontariato e svolgere
la propria funzione di grande associazione nell’ambito del Terzo
Settore. L’impegno è stato rivolto soprattutto a sostenere la libertà
e l’autonomia del volontariato al di fuori delle parti politiche, come
valore aggiunto per le Istituzioni, sostenendo la diversità della
gratuità rispetto ad altre forme di solidarietà. Vi è quindi una
difesa continua del ruolo del volontariato, in special modo quello
sanitario, che non può essere subordinato ad altri settori più
aggressivi.
AVIS concorre e promuove la realizzazione di un
modello di stato sociale centrato sulla dignità dell’uomo e delle sue
azioni, governato secondo i principi del federalismo democratico.
Il volontariato italiano, di cui AVIS è parte
attiva, ha contribuito con le proprie attività alle recenti
trasformazioni che sono avvenute a livello istituzionale, politico,
economico e sociale. In futuro il ruolo del volontariato non dovrà
essere quello di mera sostituzione nelle funzioni dello Stato, ma della
difesa e della progettazione del nuovo stato sociale. Per svolgere
questo compito dovrà impegnarsi nell’analisi delle problematiche e
dei cambiamenti interni, ma anche strutturarsi per realizzare
un’azione di "relazione esterna" e di rappresentanza nei
confronti delle istituzioni, del settore economico e finanziario e di
presenza nelle sedi e organismi di partecipazione democratica a livello
locale e nazionale.
Per questo motivo AVIS dovrà in particolare:
far riemergere un’attenzione nei confronti della funzione
educativa come elemento dinamico ed etico personale
dell’associazione
concentrare risorse, studi e ricerche nella formazione
investire nell’aggiornamento permanente dei dirigenti
intensificare le relazioni con gli enti locali per una
programmazione, prima per le scelte politiche sociali locali,
successivamente per i servizi
partecipare ai lavori delle commissioni istituzionali locali e
nazionali, proponendo e sviluppando progetti propositivi, svolgendo
funzioni di stimolo, controllo e di valutazione nell’applicazione
delle decisioni adottate dalle istituzioni.
In campo europeo AVIS fa parte del CIE (Comitato
Italiano per l’Europa) il cui obiettivo non è solo di sviluppo
economico per l’Europa, ma anche di creare una società civile, di
solidarietà, di cittadini senza esclusioni o emarginazione. I numerosi
contatti con organizzazioni di volontariato di altri paesi come Spagna,
Francia, Germania, Regno Unito, sono indirizzati alla creazione e allo
sviluppo di una rete di collaborazioni e alla stesura di programmi
comuni.
AVIS E IL VOLONTARIATO SANITARIO
In tema di volontariato sanitario AVIS ribadisce la
necessità dell’applicazione della legge 266/91 sul volontariato in
tutte le sue parti e della legge 225/92 sulla protezione civile. Oggi è
particolarmente presente nei comitati di attuazione di queste leggi
tramite l’iscrizione nei registri regionali per il volontariato
(componenti dei comitati per la Gestione dei fondi regionali per il
volontariato) e partecipando alla costituzione dei Centri di Servizio
per il volontariato.
E’ attualmente impegnata a portare avanti le
proposte di legge e la decretazione specifica sul sangue (testo
unificato di riforma della legge 107/90, DPR sul Piano del Sangue
Nazionale 1999-2001).
PER SAPERNE DI PIU’ SULLA DONAZIONE DI SANGUE
DOMANDE FREQUENTI
Per quale motivo dovrei donare il mio sangue?
Donare il proprio sangue significa poter salvare vite
umane e mettere a disposizione della collettività un bene prezioso e
insostituibile compiendo un gesto di elevato senso civico e di
solidarietà umana.
Non mi importa donare tanto se ho bisogno ci pensa l'ospedale
Il sangue umano è un "bene" che, fino a
oggi, malgrado le notizie circolanti sullo stato delle ricerche, è
"prodotto" esclusivamente dal nostro organismo, e pertanto
nessuna struttura ospedaliera sarebbe in grado di assicurare alcuna
terapia trasfusionale senza le donazioni di sangue volontarie,
periodiche e non retribuite fatte dai donatori;
Donare il sangue fa male?
No. Per un adulto sano che si sottopone regolarmente
alle valutazioni di idoneità la donazione non comporta alcun rischio.
Esistono precise disposizioni che regolano la raccolta del sangue: la
quantità di sangue che viene sottratta mediamente a ogni prelievo è
minima ed è stabilita con decreto ministeriale in 450 centimetri cubi ±
10%, e comunque in percentuale inferiore al 13% del sangue presente
nell’organismo umano. L’intervallo tra una donazione di sangue
intero e l’altra è di 90 giorni. L’uomo può donare 4 volte
l’anno, la donna al massimo 2. I controlli e le visite periodiche
costituiscono inoltre medicina preventiva, a tutela dello stato di
salute generale del donatore.
Chi puo’ donare il sangue?
Chiunque abbia compiuto i 18 anni di età, abbia un
peso corporeo non inferiore ai 50 kg e sia in buono stato di salute, può
presentarsi presso una qualsiasi sede AVIS e chiedere di iscriversi
all’Associazione per poter donare il proprio sangue. Chiaramente
questi requisiti, non sono sufficienti per diventare un donatore. Una
volta iscritto il candidato donatore verrà sottoposto a un colloquio e
a una visita, da parte del medico, uniti ad accertamenti di tipo
diagnostico e strumentale per verificare se vi siano controindicazioni
alla donazione. In particolare esiste una precisa disposizione di legge,
il decreto del Ministro della Sanità del 15 gennaio 1991
"Protocolli per l’accertamento della idoneità del donatore di
sangue ed emoderivati" pubblicato sulla G.U. del 24.01.1991 che
contempla tra i criteri di esclusione della donazione del sangue, tutte
le situazioni giudicate a rischio. Ciò al fine di garantire la salute
del donatore e del ricevente.
Perché i donatori AVIS sono definiti "periodici"?
L’attività di AVIS è finalizzata a promuovere una
donazione "sicura" e consapevole del sangue e a rispondere
efficacemente alle esigenze dei bisogni mirati e quindi programmati dei
Servizi Trasfusionali, in funzione dell’obiettivo della sicurezza e
dell’autosufficienza del sangue. L’Associazione annovera tra le
proprie fila solo donatori periodici, ovvero donatori che a intervalli
regolari si recano presso le strutture trasfusionali per donare il loro
sangue. I donatori AVIS sono inoltre anonimi, volontari, non retribuiti.
Sono controllati dal punto di vista medico, in quanto vengono
costantemente sottoposti ad accurate visite e ad attenti controlli sul
loro sangue. Poiché la loro scelta di donare è libera, non
condizionata da altri fattori come quelli emozionali, risultano molto più
affidabili dei donatori occasionali. Il ricorso ai donatori periodici
consente:
massima sicurezza trasfusionale;
programmazione della raccolta del sangue;
possibile "conversione" dalla donazione tradizionale di
sangue intero a quella differenziata mediante aferesi;
gestione delle situazioni di emergenza;
educazione sanitaria.
Donando periodicamente, non corro il rischio di
assuefarmi alla donazione, per cui alla fine donare diventa una necessità?
No. La donazione periodica non implica alcun processo di
"assuefazione" nel senso "scientifico" del termine,
ove per assuefazione si intende l’impossibilità di rinunciare alla
pratica di determinati comportamenti (vedi assunzione di droghe),
assumendo il termine, in questo caso, una connotazione negativa
comportando un danneggiamento psichico-fisico per la persona. Nel caso
della donazione di sangue esiste una regola di periodicità nella
donazione per garantire la sicurezza del sangue donato. Se la
conseguenza a compiere quest’atto di estrema solidarietà può essere
quello di ripeterlo a scadenze regolari, questo non potrà che farci
sentire meglio nel senso della gratificazione che si può provare
nell’aiuto dato gratuitamente a qualcuno, avendo recuperato un valoreumano prezioso.
Quali sono le fonti di finanziamento di AVIS?
AVIS è una associazione di volontariato che
sostiene economicamente le proprie attività con i rimborsi, stabiliti
da un decreto ministeriale ed erogati per convenzione con le Aziende
Sanitarie, delle spese sostenute per la promozione della donazione,
l’invio dei donatori alle strutture trasfusionali e/o per la raccolta
diretta delle unità di sangue. Per l’invio dei donatori al servizio
trasfusionale di riferimento, è previsto un rimborso di lire 26.220 in
base al D.M.T. 23/11/93 (art. 2). Per quanto riguarda la raccolta
diretta del sangue, al rimborso precedente si aggiunge quello indicato
dall’art. 3, comprensivo di tutti i costi rilevati per effettuare la
raccolta del sangue (personale, trasporto,ristoro ed esami pre-donazioni,
sacche, provette, materiali d’uso) che, sempre per il sangue intero,
è pari a lire 71.030. Nessuna altra cifra è corrisposta alle
associazioni per il servizio di raccolta del sangue. Essendo una
associazione di volontariato nessun socio, impegnato nell’Associazione
a qualunque titolo e con qualunque funzione, percepisce compensi. Sono
stipendiati invece tutti i dipendenti che svolgono un lavoro permanente
nell’associazione. Come previsto dalla legge sul Volontariato n.
266/91, tutti i volontari sono assicurati.
Ogni anno sento parlare di carenza estiva, ma non ci
pensano i donatori?
La carenza di sangue nei mesi estivi è purtroppo
un dato di fatto, per cui storicamente in Italia in questi mesi, si
rilevano nelle regioni anche forti contrazioni nella raccolta a fronte
di un fabbisogno stabile, poiché la partenza per le vacanze interrompe
drasticamente i consueti flussi di raccolta. Le donazioni dei donatori
abituali non sono sufficienti a scongiurare il pericolo della carenza,
creando seri problemi per i malati. Per questa ragione AVIS da tempo ha
avviato un’attività di sensibilizzazione verso i propri iscritti, per
garantirne l’afflusso a intervalli regolari presso le strutture
trasfusionali e ridurre il ricorso alle donazioni occasionali che sono
un fattore di rischio per la sicurezza delle trasfusioni.
Donare sangue non fa male alle donne che sono già
soggette alle perdite dovute al ciclo mensile?
La donazione di sangue per le donne non ha
alcuna controindicazione. Lo Stato, attraverso il D.M. 15/01/1991
"Protocolli per l’accertamento della idoneità del donatore di
sangue ed emoderivati", cautela le donne imponendo un massimo di
due donazioni l’anno che, invece, per l’uomo salgono a quattro. Il
monitoraggio costante dell’emoglobina, effettuata preliminarmente a
ogni donazione, e del ferro, assicurano la tutela della salute delle
donatrici. Le stesse risultano essere particolarmente "adatte"
alla donazione di plasma in aferesi che non incide assolutamente sulla
parte corpuscolata (globuli rossi, globuli bianchi, piastrine).
Cos’è la plasmaferesi?
Il sangue è composto per il 45% circa di cellule, la
parte corpuscolata, e per il 55% circa di plasma, la parte liquida.
Le funzioni del plasma sono numerose. Esso mantiene costante il volume
di sangue circolante, dona ai tessuti e alle cellule sostanze
prevalentemente di tipo nutritivo e di regolazione (ormoni, vitamine),
raccoglie tutte le sostanze di rifiuto derivanti dal metabolismo delle
cellule e le elimina attraverso i reni e il sudore, interviene nei
processi di difesa immunologica e nella coagulazione. Oggi è possibile
effettuare una donazione mirata (aferesi), cioè solo di alcuni
componenti del sangue e, tra questi, il plasma (plasmaferesi).
Nell’aferesi (termine greco che significa l’atto del "portar
via"), attraverso l’uso di moderni apparecchi, i separatori
cellulari, si ottiene dal sangue del donatore soltanto quella componente
ematica di cui si ha necessità in quel particolare momento,
restituendogli contemporaneamente i restanti elementi. Ciascun
separatore cellulare filtra istantaneamente il sangue che defluisce da
un braccio del donatore trattenendo il componente ematico necessario e
restituendogli il rimanente. Con il prelievo in aferesi si ottengono
concentrati cellulari o plasmatici più ricchi e quindi più idonei per
un’efficace terapia trasfusionale di supporto. Una volta raccolto, il
plasma viene conservato diversamente dal sangue intero e dai concentrati
di globuli rossi, essendo congelato (se a temperatura inferiore a -30°
C, può essere utilizzato per un periodo massimo di 12 mesi).
E’ vero che la carenza di sangue minaccia
l’applicazione della legge sui trapianti?
La nuova legge sulla donazione degli organi riconosce
che, in mancanza di dichiarazione contraria, tutti i cittadini italiani
sono potenziali donatori. Il numero di trapianti sull’intero
territorio nazionale dovrebbe così aumentare. Ma questa legge potrebbe
non produrre i risultati sperati se in Italia non aumenteranno le
donazioni di sangue e non sarà potenziata la rete trasfusionale
pubblica. L’aumento del numero dei trapianti potrà infatti scontrarsi
con la mancanza di scorte per gli interventi, vanificando l’auspicata
maggiore disponibilità all’espianto da parte dei cittadini.
Qual e’ il rapporto tra donazione di sangue e
rischio di infezioni da malattie virali ?
La trasfusione di sangue è un mezzo terapeutico
indispensabile, ma non a rischio zero. Attraverso il sangue possono
essere infatti trasferiti, dal donatore al ricevente, agenti biologici
come i virus delle epatiti virali di tipo B e C, e il virus HIV
responsabile dell’AIDS. Per la trasfusione di sangue intero o di
emocomponenti, la qualità e la sicurezza dei prodotti dipendono
essenzialmente dall’accurata selezione dei donatori, dal loro
controllo e screening e dagli standard di sicurezza di cui il servizio
trasfusionale è dotato.
Per la trasfusione di emoderivati sono molto
importanti altri fattori:
la provenienza del plasma
i procedimenti impiegati dall’industria sia per la produzione di
emoderivati che per l’inattivazione virale degli stessi (high
driver, solventi, detergenti).
L’uso di sangue a pagamento, oltre che per problemi
etici, deve essere rifiutato perché aumenta il rischio trasfusionale;
in Italia è perseguibile per legge in base all’art. 17 L. 107/90. Il
rischio è più basso laddove il prelievo venga effettuato su
popolazioni controllate, in centri igienicamente sicuri e con tecnologie
adeguate.
PER SAPERNE DI PIU’ SULLA DONAZIONE DI SANGUE
TEST DI IDONEITA’ DEL DONATORE
EMOCROMOCITOMETRICO
COSA VERIFICA
COSA SIGNIFICA
Numero dei globuli rossi
Quantità di globuli rossi presenti in un mmc.
di sangue.
Valori normali: tra 4 e 6 milioni
Volume corpuscolare medio (MCV)
Rappresenta il volume corpuscolare medio del
globulo rosso. E' particolarmente utile per classificare le
anemie da ridotta produzione di globuli rossi.
Valori normali: 83-93 microncubo
Contenuto emoglobinico
corpuscolare media (MCH)
E' il contenuto medio di emoglobina per
globulo rosso. Valori fuori norma di MCH sono indice di
alterazioni di forma del globulo rosso caratteristiche di alcune
patologie ematiche.
Valori normali: 28-34 picogrammi
Concentrazione emoglobinica
corpuscolare media (MCHC)
E' la concentrazione media di emoglobina nei
globuli rossi.
Valori fuori norma di MCHC sono indice di
alcune patologie ematiche.
Valori normali: 32-36 g/dL
Concentrazione dell'Hb (emoglobina)
nei globuli rossi
E' la quantità di emoglobina contenuta in
ogni globulo. Una bassa concentrazione di emoglobina denota
un'anemia che può riconoscere diverse cause fra cui
frequentemente una carenza di ferro.
Valori normali:
Donne: 12-16 g/dL
Uomini: 14-18 g/dL
Valore ematocrito
E' il volume dei globuli rossi in rapporto al
volume del sangue. Si esprime in percentuale. Può evidenziare
stati patologici diversi (es. Anemia se diminuito, Policitemia
se aumentato).
Valori normali:
Donne: 36-47%
Uomini: 40-52%
Numero dei globuli bianchi
Formula Leucocitaria
Comprende l'insieme di tutti i globuli bianchi e la
distribuzione percentuale dei diversi tipi
(Granulociti/Linfociti/Monociti).
Una variazione del numero dei globuli bianchi
può qualche volta indicare l'insorgere di complicazioni serie
(es. leucemie, infezioni, allergie).
Valori normali: 4.000-8.000/millimetrocubo
SIDEREMIA E FERRETINA SIERICA
COSA VERIFICA
COSA SIGNIFICA
Quantità di ferro circolante
e di deposito
Danno informazioni su patologie ematiche, di
malassorbimento, epatiche, infettive e neoplastiche.
GLICEMIA
COSA VERIFICA
COSA SIGNIFICA
Quantità di glucosio disciolto
E' il contenuto riferito a 100 cc di sangue,
di glucosio, zucchero fondamentale per il metabolismo cellulare.
Quando supera la norma può indicare uno
stato diabetico, cioè una difficoltà di utilizzo del glucosio
da parte delle cellule.
Valori normali: 70-110 mg/dL
AZOTEMIA
COSA VERIFICA
COSA SIGNIFICA
Quantità di composti azotati
Ci sono sostanze chimiche che contengono
azoto proteico ed altre azoto non proteico. Queste ultime sono i
numerosi prodotti che alla fine dei processi metabolici vengono
eliminati dal sangue attraverso i reni. L'accumulo di queste
sostanze nel sangue è di solito indice di una funzione renale
compromessa.
Valori normali: 10-50 mg/dL
CREATININA SIERICA
COSA VERIFICA
COSA SIGNIFICA
Funzionalità renale
E' una sostanza che, prodotta dai processi
metabolici che avvengono all'interno del nostro organismo, viene
eliminata per via renale. Un aumento è indice di
un'insufficienza renale.
Valori normali: 0,8-1,3 mg/dL
PROTIDEMIA
COSA VERIFICA
COSA SIGNIFICA
Quantità delle proteine del plasma
(Albumine-Globuline-Anticorpi-Enzimi)
Le proteine sono le componenti fondamentali
di moltissime funzioni organiche. L'alterazione del loro
contenuto nel siero può essere il sintomo di diverse
disfunzioni (epatiche, nutrizionali, renali).
Valori normali: 66-83 g/L
V.E.S.
COSA VERIFICA
COSA SIGNIFICA
Velocità di "eritrosedimentazione"
E' la velocità con la quale i globuli rossi
si depositano nel proprio plasma. Una velocità superiore alla
norma è indice aspecifico di numerose affezioni e che deve
essere interpretato nel contesto clinico.
Valori normali: inferiori a 15-20 mm.
TRANSAMINASI S.G.P.T. o A.L.T. (Alanina-Amino-Transferasi)
COSA VERIFICA
COSA SIGNIFICA
Dosaggio delle Transaminasi
Quando una cellula soffre o muore, le
transaminasi (sono degli enzimi) che essa contiene si riversano
nel circolo sanguigno. Se la quantità delle transaminasi
presente nel sangue supera i limiti fisiologici vuol dire che c'è
una degradazione cellulare non normale e che quindi esiste una
condizione patologica, ad esempio a carico del fegato, dei
muscoli, del cuore.
URINE
COSA VERIFICA
COSA SIGNIFICA
Qualità delle urine
Dimostra la funzionalità di reni, eventuali
stati infiammatori delle vie urinarie, calcolosi o formazioni
tumorali ma anche diabete, gotta e malattie epatiche.
E.C.G. - Elettrocardiogramma
COSA VERIFICA
COSA SIGNIFICA
Condizione del cuore e delle coronarie
Evidenzia eventuali alterazioni di
funzionalità cardiache.
COLESTEROLO
COSA VERIFICA
COSA SIGNIFICA
Dosaggio di colesterolo endogeno ed esogeno
Un aumento del colesterolo è fattore di
rischio per la comparsa di malattie cardio-vascolari.
Valori normali: minori di 200 mg/dL
TRIGLICERIDI
COSA VERIFICA
COSA SIGNIFICA
Quantità di acidi grassi
Un aumento di trigliceridi è fattore di
rischio per la comparsa di malattie cardio-vascolari e
pancreatiti.
Valori normali: 70-170 mg/dL
ESAMI SIEROLOGICI
COSA VERIFICA
COSA SIGNIFICA
HBsAg (antigene AU)
E' la sigla che indica l'antigene del virus
dell'epatite B. la sua positività indica la presenza del virus
nel sangue e la sua infettività.
HCV Ab
E' la sigla che indica l'anticorpo del virus
dell'epatite C. la sua positività indica l'avvenuto contatto
col virus e una presenza in circolo del virus stesso.
HIV Ab
Il virus dell'immunodeficienza umana è
l'agente responsabile della sindrome da immunodeficienza
acquisita (A.I.D.S.).
Dopo un periodo che va da alcune settimane ad
alcuni mesi dal contagio compaiono gli anticorpi.
Controllo sierologico della Lue
(VDRL/TPHA)
E' il controllo che accerta la presenza degli
anticorpi antitreponemici (TREPONEMA = agente responsabile della
Lue o sifilide).
Possono evidenziare una malattia in atto, o
già risolta.
Tutti gli esami sopra riportati devono essere nella
norma per poter formulare il giudizio di idoneità del donatore.