Statuto dell’AVIS PROVINCIALE di
BERGAMO
ART. 1 – COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE
c.1 L’Associazione “Avis Provinciale di Bergamo della Provincia di
Bergamo è costituita da coloro che donano volontariamente, gratuitamente,
periodicamente e anonimamente il proprio sangue e dalle Associazioni
Comunali di appartenenza e dall’Avis Territoriale Intermedia
“Sovracomunale della Gera d’Adda”.
c.2 L’Avis Provinciale di Bergamo ha sede legale in Bergamo, via
Leonardo Da Vinci n. 4 ed esplica la propria attività istituzionale
esclusivamente nell’ambito della Provincia di Bergamo.
c.3 L’Avis Provinciale di Bergamo, che aderisce all’AVIS Nazionale
nonché all’Avis Regionale Lombardia, è dotata di piena autonomia:
giuridica, patrimoniale e processuale rispetto all’AVIS Nazionale e
Regionale Lombardia medesime.
ART. 2 – SCOPI SOCIALI
c.1 L’Avis Provinciale di Bergamo è un’associazione di
volontariato, apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che non ammette
discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia
politica.
c.2 L’Avis Provinciale ha lo scopo di promuovere la donazione di
sangue intero o di una sua frazione, volontaria, periodica, associata non
remunerata, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario
universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il
donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed
operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità locale
d’appartenenza valori della solidarietà, della gratuità, della
partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.
c.3 Essa pertanto, in armonia con i propri fini istituzionali, con
quelli dell’Avis Nazionale e dell’Avis Regionale Lombardia, nonché del
Servizio Sanitario Nazionale, si propone di:
a) Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento
dell’autosufficienza di sangue e dei suoi derivati e dei massimi livelli
di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo
del sangue;
b) Tutelare il diritto alla salute dei donatori e di coloro che hanno
necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale;
c) Promuovere l’informazione e l’educazione sanitaria dei cittadini;
d) Promuovere un’adeguata diffusione delle proprie associate su tutto il
territorio Provinciale, con particolare riferimento alle aree carenti e
delle attività associative e sanitarie ad esse riconosciute, come la
raccolta del sangue e degli emocomponenti;
e) Favorire lo sviluppo della donazione volontaria, periodica, associata,
non remunerata, anonima e consapevole a livello Provinciale;
f) Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell’associazionismo a
livello provinciale.
ART. 3 – ATTIVITÁ
c.1 Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati
nell’art. 2 del presente Statuto, l’Avis Provinciale, nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 3 comma 1 dello statuto nazionale, -
coordinandosi con la stessa AVIS Nazionale e con l’Avis Regionale
sovraordinata nonché con le Istituzioni Pubbliche territoriali competenti,
svolge nei confronti delle associazioni che la costituiscono, una funzione
di indirizzo, di coordinamento e verifica per il raggiungimento degli
obiettivi associativi, rappresentando i propri associati nei confronti di
tutti i soggetti istituzionali, pubblici, privati, di livello Provinciale.
c.2 In particolare, ai propri fini l’Avis Provinciale svolge le
seguenti attività:
a) Partecipa alla programmazione delle attività trasfusionali a livello
Provinciale, in conformità al disposto delle leggi vigenti in materia,
rappresentando l’associazione negli organismi istituzionali e presso le
istituzioni di livello Provinciale, fornendo direttive e linee di
indirizzo alle proprie associate per l’attuazione e il coordinamento delle
politiche di settore sul territorio Provinciale;
b) Partecipa alla elaborazione delle politiche del terzo settore, con
particolare riferimento all’associazionismo ed al volontariato,
rappresentando l’associazione negli organismi di settore istituzionalmente
previsti e cooperando all’interno degli organismi associativi di
coordinamento;
c) Promuove e organizza campagne provinciali di comunicazione sociale,
informazione e promozione del dono del sangue, coordinandosi con le
proprie associazioni aderenti e con le istituzioni competenti, nonché
tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale, di
propria competenza;
d) Collabora con le altre associazioni di settore e con quelle affini che
promuovono l’informazione a favore della donazione di organi e della
donazione del midollo osseo;
e) Coordina il flusso informativo a livello provinciale;
f) Promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività
svolte e promosse attraverso la stampa associativa, nonché la
pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;
g) Svolge attività di formazione nelle materie di propria competenza anche
per istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al
mondo della scuola e delle Forze Armate;
h) Promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a
scopi solidali ed umanitari e al sostegno della ricerca scientifica;
j) Coordina l’attività di chiamata delle Avis Comunali ;
k) Svolge attività di raccolta secondo le normative regionali e nazionali
vigenti in accordo con le competenti istituzioni sanitarie;
l) Svolge ogni altra attività che, in linea con gli scopi sociali, sia
convenuta con l’istituzione sanitaria competente.
c.3 Al fine del perseguimento delle attività istituzionali e di
tutte quelle ad esse strumentali, conseguenti e comunque connesse, l’Avis
Provinciale può compiere, in osservanza delle condizioni di legge,
esclusivamente attività commerciali e produttive marginali.
ART. 4 – SOCI
c.1 Ai sensi dell’art. 1 del presente statuto, l’Avis Provinciale è
costituita da soci persone giuridiche e soci persone fisiche.
c.2 Sono soci persone giuridiche dell’Avis Provinciale: le Avis
Comunali, di base - ed equiparate -, nonché le Avis territoriali di
coordinamento intermedie già costituite alla data del 17 maggio 2003 e
operanti nel territorio amministrativo corrispondente.
c.3 Sono soci persone fisiche dell’Avis Provinciale tutti coloro
che abbiano aderito alle Avis Comunali, di base od equiparate operanti nel
territorio amministrativo.
ART. 5 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA
c.1 La partecipazione alla vita associativa non può essere
temporanea, fatto salvo quanto previsto dall’art. 6.
c.2 La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in
vita né ad eredi o legatari.
c.3 I soci persone fisiche partecipano all’Assemblea Provinciale
attraverso i delegati nominati dalle Assemblee Comunali, di base ed
equiparate, i quali esprimono ciascuno tanti voti quanti sono i soci
persone fisiche che rappresentano.
c.4 I soci persone giuridiche partecipano all’Assemblea Provinciale
a mezzo del loro rappresentante legale, ovvero, previa delega,dal
rappresentante legale di altro associato persona giuridica, il quale può
essere portatore di un massimo di 5 deleghe.
c.5 Tutti i soci persone fisiche sono eleggibili alle cariche
sociali.
c.6 La partecipazione all’Assemblea Provinciale, sia ordinaria che
straordinaria, è di un delegato ogni 100 soci o frazione di soci persone
fisiche, col minimo comunque di un delegato per ogni Avis Comunale e/o
equiparata.
c.7 I delegati sono determinati in base al numero dei soci delle
Avis Comunali, di base o equiparate in possesso dei requisiti statutari
richiesti alla data del 31 dicembre dell’anno sociale precedente, fermo
restando che il numero dei soci non potrà mai superare di oltre un terzo
il numero delle donazioni effettuate nell’anno di riferimento né essere
inferiore al terzo di tale numero.
c.8 La regolare posizione dei delegati è accertata secondo le
disposizioni previste dal regolamento Nazionale.
ART. 6 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
c.1 Le modalità di recesso, esclusione e di espulsione degli
associati persone fisiche e giuridiche nonché le fattispecie per la
perdita della qualifica di socio da parte della persona fisica sono
regolamentate negli statuti dell’Avis Nazionale e di quella Comunale, di
base o equiparate, ai quali si fa rinvio.
ART. 7 – ALBO PROVINCIALE DEI BENEMERITI
c.1 L’Avis Provinciale potrà istituire un albo di benemeriti, nel
quale iscrivere tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che hanno
contribuito o contribuiscono con il proprio sostegno, anche una tantum,
allo sviluppo morale e materiale dell’Associazione e siano stati
considerati tali dal Consiglio Direttivo Provinciale.
c.2 Il Consiglio Direttivo Provinciale potrà attribuire la
qualifica di benemerito anche a personalità del mondo scientifico e/o
accademico che si siano prodigati nei campi e nelle materie afferenti
all’ambito di attività associativa.
ART. 8 – ORGANI
c.1 Sono organi di governo dell’Avis Provinciale:
a) l’Assemblea Provinciale degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo
c) il Comitato Esecutivo;
d) il Presidente e il Vice Presidente Vicario.
c.2 E’ organo di controllo dell’Avis Provinciale il Collegio dei
Revisori dei Conti.
ART. 9 – L’ASSEMBLEA PROVINCIALE DEGLI ASSOCIATI
c.1 L’Assemblea Provinciale degli Associati è composta dai
rappresentanti legali delle Associate persone giuridiche e dai delegati
degli associati persone fisiche nominati dalle Assemblee Comunali ed
equiparate. I delegati degli associati persone fisiche mantengono il loro
incarico fino alla nomina dei delegati dell’Assemblea Provinciale
ordinaria dell’anno successivo.
c.2 Ogni associato ha diritto ad un voto, che esprime attraverso il
sistema delle deleghe se trattasi di persona fisica, ovvero attraverso il
Presidente e legale rappresentante se trattasi persona giuridica.
c.3 Il presidente e legale rappresentante della persona giuridica
che sia temporaneamente impedito a partecipare alla Assemblea potrà farsi
rappresentare ai sensi del comma 4 dell’art. 5.
c.4 L’Assemblea Provinciale degli Associati si riunisce in via
ordinaria almeno una volta l’anno, entro mese di marzo, per l’approvazione
del bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo Provinciale e
la ratifica del preventivo finanziario, già approvato dal Consiglio
medesimo.
c.5 L’Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere
delibere di propria competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali
dell’Avis Provinciale e nei casi di impossibilità di funzionamento degli
organi dell’Associazione, nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il
Presidente o fosse richiesto congiuntamente da almeno un decimo dei soci o
dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
c.6 L’Assemblea Provinciale è convocata dal Presidente
dell’Associazione con avviso scritto inviato almeno quindici giorni prima
della seduta, ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, fax o
messaggio di posta elettronica spediti almeno due giorni prima.
c.7 In prima convocazione l’Assemblea Provinciale è validamente
costituita quando siano presenti almeno la metà dei componenti aventi
diritto, calcolato secondo le modalità e per gli effetti di cui ai commi
3, 4 e 6 dell’art. 5; in seconda convocazione la seduta è valida qualunque
sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni vengono adottate a
maggioranza dei presenti, calcolati come sopra.
c.8 Per dichiarare la decadenza dell’intero Consiglio Provinciale
occorre il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto
dell’Assemblea Provinciale. La deliberazione è consentita solo in presenza
di specifico mandato conferito ai rappresentanti legali ed ai delegati di
cui al c. 1 del presente articolo.
c.9 Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione Provinciale e
la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre
quarti degli aventi diritto dell’Assemblea Provinciale.
c.10 Nel caso di parità dei voti, la proposta oggetto di
deliberazione si intende respinta.
c.11 Alla Assemblea Provinciale degli Associati partecipano, senza
diritto di voto, i componenti del Consiglio Direttivo Provinciale, i
componenti del Collegio Sindacale e i Consiglieri Regionali della stessa
Avis Provinciale se non delegati.
c.12 Della convocazione della assemblea Provinciale viene data
comunicazione all’Avis Regionale, la quale potrà inviare un proprio
rappresentante.
ART. 10 – COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA PROVINCIALE DEGLI ASSOCIATI
c.1 Spetta all’Assemblea Provinciale degli associati:
a) l’approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di
sintesi sull’attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo
Provinciale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, la
ratifica del bilancio preventivo di spesa, approvato dal Consiglio
Direttivo Provinciale;
b) l’approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per
il funzionamento, il potenziamento e l’espansione dell’Associazione,
proposte dal Consiglio Direttivo Provinciale;
c) l’elezione e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, nonché
della Commissione Verifica Poteri, disciplinata dal Regolamento;
d) la nomina e la revoca dei componenti del Collegio dei Revisori dei
Conti;
e) l’approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio
Direttivo Provinciale;
f) l’approvazione delle linee d’indirizzo e delle direttive generali per
il funzionamento, il potenziamento e l’espansione dell’Associazione
proposte dal Consiglio Direttivo Provinciale;
g) la nomina dei delegati che rappresenteranno i soci persone fisiche
all’Assemblea Regionale degli Associati;
h) la formulazione della proposta dei candidati alle cariche elettive
dell’Avis Regionale nel rispetto di quanto disposto dal regolamento
nazionale;
i) lo scioglimento dell’Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo
Provinciale ovvero di almeno un terzo degli associati, nonché la nomina
dei liquidatori e la devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo;
j) la determinazione delle quote sociali di propria competenza;
k) ogni altro adempimento che non rientri, per legge o per statuto, alla
competenza di un altro organo associativo.
c.2 Le competenze dell’Assemblea Provinciale degli Associati non
sono delegabili né surrogabili dal Consiglio Direttivo Provinciale.
ART. 11 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE
c.1 Il Consiglio Direttivo Provinciale è composto da 23 membri,
eletti dall’Assemblea Provinciale degli Associati nel numero deliberato
dall’Assemblea dell’anno precedente a quella del rinnovo delle cariche
associative.
c.2 Il Consiglio Direttivo Provinciale elegge al proprio interno il
Presidente, e su proposta del Presidente medesimo, uno o due
Vicepresidenti – dei quali uno Vicario, il Segretario e il Tesoriere i
quali costituiscono l’Ufficio di Presidenza.
c.3 L’Ufficio di Presidenza, nonché 1 componente, eletti
all’interno del Consiglio Provinciale su proposta del Presidente, formano
il Comitato Esecutivo, che esplica le funzioni di cui all’art. 12 del
presente Statuto
c.4 Il Consiglio Direttivo Provinciale si riunisce in via ordinaria
almeno due volte l’anno, entro il 31.12 ed il 31.03, rispettivamente per
l’approvazione definitiva del preventivo finanziario e dello schema di
bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea
Provinciale degli Associati nei termini di cui al 4° comma dell’art. 9 e
in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, un
terzo dei suoi componenti ovvero lo richieda il Presidente del Collegio
dei Revisori dei Conti. Inoltre potrà curare la variazione - ove giudicato
necessario e/o opportuno - tra i capitoli di spesa del preventivo
finanziario già ratificato dall’Assemblea Provinciale degli Associati, nel
rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per
nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate.
c.5 La convocazione del Consiglio Provinciale viene fatta per
avviso scritto, inviato nominativamente almeno otto giorni prima e, in
caso di urgenza, anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica inviato
almeno due giorni prima.
c.6 Il Consiglio è validamente costituito quando siano presenti
almeno la metà più uno dei suoi componenti.
c.7 La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo
Provinciale per tre volte consecutive, senza giustificato motivo,
determina la decadenza dal Consiglio medesimo, della quale viene preso
atto con deliberazione adottata all’atto dell’approvazione del verbale
della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.
c.8 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei
presenti, fatta eccezione per quella di proposta all’Assemblea Generale
degli Associati dell’AVIS Nazionale circa l’espulsione di un’Avis
Comunale, di base – o equiparate – ovvero per quella di proposta di
modifica statutaria da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea
Provinciale, per le quali occorre il voto favorevole di almeno metà più
uno dei componenti aventi diritto. In caso di parità, prevale il voto del
Presidente.
c.9 Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o
più Consiglieri, nell’ordine subentrano i non eletti, fino al numero
corrispondente a quello dei Consiglieri fissato ai sensi del comma 1 del
presente articolo.
c.10 Ove i non eletti di volta in volta interpellati, nell’ordine
di cui al precedente comma 9, non possano o non vogliano accettare la
carica, il Consiglio procede alla sostituzione mediante cooptazione tra i
soci al momento statutariamente in regola. In ogni caso non è consentita
la cooptazione, nel corso dello stesso mandato, della metà dei componenti
del Consiglio ma, in tal caso, si procederà al rinnovo dell’intero
Consiglio.
c.11 Qualora, durante un mandato, venga a mancare contestualmente
la maggioranza dei Consiglieri, decade l’intero Consiglio.
c.12 Al Consiglio Direttivo Provinciale spettano tutti i poteri per
la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatti salvi
quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all’Assemblea
Provinciale degli Associati, nonché l’esecuzione e l’attuazione delle
delibere di quest’ultima e l’esercizio di ogni altra facoltà ritenuta
necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari.
Il Consiglio Direttivo Provinciale potrà, altresì, ove ritenuto necessario
e/o opportuno nominare un Direttore Generale, fissandone con apposita
delibera competenze, funzioni, compensi e durata dell’incarico.
c.13 Nei casi di necessità e di urgenza e/o ove sia impossibile
convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo Provinciale nei termini e
con i quorum costitutivi e deliberativi di cui al comma 5 del presente
articolo, si applica la lett. c) del 2° comma dell’art. 13.
c.14 I poteri del Consiglio Direttivo Provinciale possono essere
singolarmente delegati, dall’organo stesso, al Presidente, al
Vicepresidente, all’Ufficio di Presidenza, al Comitato Esecutivo.
ART. 12 – COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO
c.1 Il Comitato Esecutivo - cui compete la predisposizione degli
schemi del bilancio preventivo e di bilancio consuntivo da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea Provinciale degli Associati per il tramite
del Consiglio Provinciale - delibera altresì, riferendo al Consiglio
medesimo, sui seguenti argomenti:
a) la generale promozione ed il coordinamento delle attività delle Avis
associate;
b) la elaborazione di sistemi, di criteri operativi e di mezzi di
comunicazione volti alla promozione ed allo sviluppo del volontariato del
sangue;
c) l’acquisto di beni e servizi nei limiti di spesa fissati dal bilancio
preventivo;
d) l’acquisto di beni ammortizzabili nei limiti di spesa determinati
annualmente dal Consiglio Provinciale;
e) la scelta delle persone che dovranno prestare la propria opera in
favore dell’Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo e la
risoluzione dei rapporti medesimi;
f) la decisione di agire e resistere in giudizio, di transigere o di
rinunciare alle azioni, di compromettere in arbitri anche amichevoli
compositori e di nominare avvocati e consulenti;
g) il conferimento di incarichi di consulenza e di prestazione
professionale tanto a titolo gratuito che oneroso nei limiti di spesa
determinati annualmente dal Consiglio Provinciale;
c.2 Il Comitato Esecutivo inoltre delibera su tutti gli argomenti
ad esso delegati dal Consiglio Provinciale, del quale esegue le delibere;
attende all’ordinaria amministrazione; assume, in luogo del Consiglio
Provinciale, le decisioni urgenti da sottoporre alla ratifica del
Consiglio medesimo in occasione della prima riunione successiva.
c.3 Per i tempi e le modalità di convocazione delle sedute del Comitato
Esecutivo e per la formazione delle maggioranze nelle relative
deliberazioni si applicano le medesime disposizioni del Consiglio
Provinciale, fermi restando i tempi dell’approvazione dei bilanci, di cui
al presente statuto.
c.4 In tutti i casi di decadenza del Consiglio Provinciale previsti
dal presente Statuto decade automaticamente anche il Comitato Esecutivo e
si provvederà alla sua ricostituzione, ai sensi del comma 3 dell’art. 11,
all’atto dell’insediamento del nuovo Consiglio Provinciale.
ART.13 – IL PRESIDENTE
c.1 Il Presidente, eletto dal Consiglio Provinciale al proprio
interno, presiede l’Avis Provinciale, ne ha la rappresentanza legale ed ha
la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.
c.2 Al Presidente spetta, inoltre:
a) convocare e presiedere l’Assemblea Provinciale degli Associati, il
Consiglio Provinciale, il Comitato Esecutivo, nonché formularne l’ordine
del giorno;
b) curare l’esecuzione e l’attuazione delle delibere del Comitato
Esecutivo;
c) assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle
materie di competenza del Comitato Esecutivo, con l’obbligo di sottoporli
alla ratifica del Comitato medesimo in occasione di una riunione che dovrà
essere convocata entro 10 giorni successivi.
c.3 Nell’espletamento dei suoi compiti, il Presidente è coadiuvato
dal Segretario
c.4 In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è
sostituito dal Vicepresidente Vicario.
c.5 La firma e/o la presenza del Vicepresidente Vicario fa fede, di
fronte ai terzi, dell’assenza o dell’impedimento temporanei del
Presidente.
ART. 14 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
c.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre
componenti effettivi e due supplenti nominati dall’Assemblea Provinciale
degli Associati tra soggetti dotati di adeguata professionalità.
c.2 I Revisori durano in carica 4 anni e possono essere rinominati.
c.3 Il Collegio esamina i bilanci e formula in apposite relazioni
le proprie osservazioni e conclusioni e svolge ogni altro compito
attribuitogli per legge o per statuto.
c.4 I Revisori dei Conti, che partecipano di diritto all’Assemblea
Provinciale degli Associati, intervengono alle sedute del Consiglio
Direttivo Provinciale in cui vengano assunte deliberazioni in ordine al
preventivo finanziario ed al bilancio consuntivo.
ART. 15 – PATRIMONIO
c.1 Il patrimonio dell’Avis Provinciale, costituito da beni mobili
ed immobili, ammonta attualmente a complessivi 3.126.446,61. Euro.
c.2 Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed
alimentato con:
a) il reddito del patrimonio;
b) i contributi di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati
esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o
progetti;
c) i rimborsi derivanti da convenzioni;
d) le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da
parte di quanti – soggetti pubblici e privati – condividendone lo scopo,
vogliano il potenziamento dell’istituzione anche con riferimento ad
iniziative specifiche o settoriali;
e) ogni altro incremento derivante dalle attività commerciali e produttive
marginali svolte dall’Avis Provinciale, nel rispetto delle norme di legge.
c.3 Il Consiglio Direttivo Provinciale provvederà all’investimento,
all’utilizzo ed all’amministrazione dei fondi di cui dispone l’ente, nel
rispetto del suo scopo.
c.4 E’ vietato all’Avis Provinciale distribuire, anche in modo
indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o
capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte
per legge.
c.5 Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati
unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad
esse direttamente connesse.
ART. 16 – ESERCIZIO FINANZIARIO
c.1 L’esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.
c.2 Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal
Consiglio Direttivo Provinciale il preventivo finanziario dell’anno
successivo che verrà ratificato entro il 30 di marzo dall’Assemblea
Provinciale degli Associati, la quale nella stessa occasione approverà il
bilancio consuntivo dell’anno precedente.
ART. 17 – CARICHE
c.1 Tutte le cariche sociali sono quadriennali e sono non
retribuite, fatta eventualmente eccezione per i componenti del Collegio
dei Revisori dei Conti.
c.2 Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il
rimborso delle spese sostenute e documentate in relazione all’assolvimento
dell’incarico.
c.3 Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere
non possono detenere la medesima carica per più di due mandati
consecutivi. Nel computo dei mandati si intendono compresi anche quelli
già iniziati e poi interrotti per qualsiasi causa nonché quelli svolti ai
sensi di cui al combinato disposto dei commi 9, 10 e 11 dell’art. 11,
salvo che i mandati medesimi siano stati svolti per periodi non superiori
ad un anno.
c.4 Lo statuto dell’Avis regionale, tenuto conto delle esigenze del
proprio territorio, potrà prevedere una deroga in ordine alla
ineleggibilità per più di due mandati consecutivi.
ART. 18 – ESTINZIONE O SCIOGLIMENTO
c.1 Lo scioglimento dell’Avis Provinciale può avvenire con delibera
dell’Assemblea Provinciale degli Associati, su proposta del Consiglio
Direttivo Provinciale, solo in presenza del voto favorevole di almeno i
tre quarti dei suoi componenti.
c.2 In caso di scioglimento, dopo aver provveduto alla liquidazione
di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti all’Avis
Regionale o ad altra organizzazione che persegua finalità analoghe,
sentito l’organismo di controllo di cui alla legge 662/96.
ART. 19 – RINVIO
c.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le
norme dello Statuto e del regolamento dell’AVIS Nazionale, dello Statuto
delle Avis Comunali, di base o equiparate associate e di quello dell’Avis
Regionale sovraordinata che afferiscano all’Avis Provinciale, nonché le
norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia e in
particolare della L. 266/1991 e del D.Lgs. 460/97 e successive loro
modificazioni ed integrazioni.
ART. 20 – NORMA TRANSITORIA
c.1 Nelle more dell’approvazione del presente statuto nei modi e
nei tempi di legge, si applicano le disposizioni del vigente statuto
dell’Avis Nazionale.
c.2 I titolari di cariche sociali mantengono l’incarico - salvo
dimissioni o altro personale impedimento - fino alla scadenza naturale del
mandato triennale iniziato sotto la vigenza del testo statutario
attualmente in vigore.
c.3 Nel computo dei mandati di cui ai commi 3 dell’art. 17 del
presente Statuto si considerano anche quelli espletati sotto la vigenza
del precedente Statuto.
c.4 L’entrata in vigore del presente Statuto comporta l’immediata
abrogazione di tutte le normative provinciali e di ogni altra disposizione. |