logo.jpg (18474 byte)

 

DISTANZE DI NAVIGAZIONE E DOTAZIONI

Distanze di navigazione

Molti diportisti ci interpellano perché non hanno le idee chiare sulle distanze di navigazione che si dovranno rispettare questa estate. Cerchiamo di fare il punto della situazione. 

Com'è noto, fino al 16.6.1996, tutte le imbarcazioni venivano costruite e abilitate alla navigazione in base alla normativa di cui alla legge 50/71 e successive modifiche. Dopo tale data è invece entrata in vigore la direttiva europea 94/25 CE, recepita dal D.L.vo 436/96. Essa ha previsto un periodo di transizione di due anni, durante il quale il costruttore poteva scegliere se adeguarsi immediatamente alle norme europee o continuare a produrre in base alla 50/71. Questo periodo si è concluso il 16.6.98 e da tale data tutte le unità commercializzate nei paesi dell'Unione Europea devono essere costruite in base a precise certificazioni, che ne attestino la qualità CE, appunto con l'apposizione del marchio CE. 

Tale uniformità di regole costruttive consente ora la libera commercializzazione in tutti i paesi dell'Unione Europea sia delle produzioni europee sia delle produzioni extraeuropee che chiedono e ottengono la certificazione e il marchio CE adeguandosi alla qualità richiesta, appunto, dalla Direttiva 94/25 CE. I costruttori di unità da diporto dei paesi terzi per commercializzare le unità CE devono avere un proprio rappresentante nel territorio comunitario 

La qualità, dal 16.6.96, può essere certificata soltanto dagli organismi notificati che sono autorizzati in ambito comunitario a garantire la rispondenza dei progetti, delle procedure produttive e dei prototipi alla Direttiva suddetta. Gli organismi attualmente riconosciuti dall'Italia sono il Rina, il DNV Modulo Uno e l'Istituto Giordano di Bellaria, ma i costruttori, se vogliono, possono rivolgersi anche agli organismi degli altri paesi UE e viceversa. 

I costruttori si impegnano a produrre le unità di serie in maniera conforme ai prototipi certificati e sono autorizzati ad apporvi il marchio CE. 

Attenzione: le unità con documentazione relativa alla legge 50/71, regolarmente immatricolate prima del 16 giugno '98 possono uscire e rientrare tranquillamente nei paesi comunitari. I natanti, invece, non essendo prevista per essi alcuna certificazione o documenti che li riconducano alla bandiera, rischiano di non poter rientrare perché senza marchio CE. Allo scopo, all'uscita dall'Italia, sarà opportuno chiedere all'ufficio doganale di certificare che si porta al seguito per turismo il natante (con accurata descrizione delle caratteristiche tecniche del modello e nome del costruttore). Lo stesso è consigliabile per gli accessori. Per il motore invece fa fede il certificato d'uso rilasciato da un'Autorità marittima nazionale. In pratica tutto ciò che è di nuova costruzione deve essere marcato CE. Tale attestato dovrà essere esibito alla frontiera, al ritorno, altrimenti il vostro mezzo, anche se usato, verrà considerato alla stregua di una nuova importazione da certificare CE e non potrà rientrare. 

Via terra il problema è più facilmente risolvibile perché si passa davanti alla dogana, via mare è importante non dimenticarlo quando si lascia il porto di casa, dove si è conosciuti. Altrove la diffidenza potrebbe prevalere sulle vostre giuste ragioni. La libera circolazione delle merci vige all'interno dell'Unione Europea, verso l'esterno invece con la direttiva si è creata di fatto una barriera che, comportando costi, ha anche il compito di scoraggiare l'importazione. E devono fare particolare attenzione coloro che si recano in Turchia e poi approdano in un porto greco. La Turchia, infatti, fa parte della Nato, ma non dell'UE e tra le due nazioni non c'è un clima proprio francescano. 

Ma torniamo alla Direttiva europea. Con essa sono state decise categorie di costruzione che rendono superflui ulteriori esami da parte degli enti tecnici già di classificazione. Ne consegue che l'abilitazione al tipo di navigazione è insito nella categoria di costruzione certificata CE. 

Le quattro categorie di costruzione sono state stabilite in funzione della forza del vento e dell'altezza significativa delle onde che l'unitàpuò affrontare. 

Nella legge 436/96 erano stati introdotti precisi limiti di navigazione per ciascuna categoria, che però non erano indicati nel testo originario della Direttiva 94/25 CE. Con la legge 30.11.98, n. 413, detti limiti di distanza dalla costa sono stati riportati alla forza del vento e all'altezza significativa delle onde. Sono limiti opinabili che creano qualche confusione e poche certezze, ma purtroppo è così. Rientra nella responsabilità dello skipper utilizzare la barca nei limiti della categoria di progettazione assegnata dal costruttore. 

Quindi, ripetiamo, per tutte le unità costruite in base alla legge 50/71 e commercializzate prima del 16.6.98, non cambia nulla. Per esse i limiti di navigazione continuano a rimanere entro sei miglia e senza alcun limite, con l'unica deroga per quei natanti riconosciuti idonei a navigare senza limiti a navigare fino a 12 miglia. Il nuovo regolamento di sicurezza prevede i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza da tenere a bordo per la navigazione entro 12 miglia dalla costa. 

Diversa, invece, è la normativa prevista per le imbarcazioni munite di marcatura CE. Non si fa più riferimento alla legge 50/71, ma soltanto al D.L.vo 436/96, che prevede 4 categorie di costruzione: A, B, C e D. 

La categoria A è abilitata alla navigazione senza limiti; la B, invece, alla navigazione in altura, con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato); la C alla navigazione litoranea, con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso); la D speciale per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e altezza significativa delle onde fino a m 0,5. 

Non ci sono problemi interpretativi per la categoria A, senza limiti. Ve ne sono invece per la B, come dimostrano le numerose telefonate e fax con richiesta di delucidazioni. 

Attenzione, ecco il punto importante! In pratica (questa è l'interpretazione ufficiale) le unità della categoria B possono navigare in tutti i mari a condizione che la forza del vento e l'altezza delle onde non superino i limiti delle condizioni meteomarine stabiliti dal costruttore per tali categorie di unità nel corso della navigazione. Lo skipper potrà incontrare vento più forte e onde più alte, ma tutto è affidato al suo senso di responsabilità, alla sua esperienza e capacità marinaresche. Se alla barca strutturalmente non succede nulla, tutto bene, se, invece, succede qualcosa con conseguenza di sinistri, egli ne sarà responsabile, con tutte le conseguenze penali e civili. Ad esempio, sarà difficile che un'assicurazione lo risarcisca di eventuali danni. 

Ecco il testo dell'Art. 12 della legge 30-11-98 n. 413 in materia di intervento all'industria armatoriale e cantieristica, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3-12-98 n. 283. 

1. Il comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, è sostituito dal seguente:
"1. Le unità da diporto iscritte nei registri di cui all'articolo 11 sono abilitate alla navigazione con il rilascio di apposita licenza a norma dell'articolo 13. L'abilitazione è determinata conformemente alla categoria di progettazione di cui all'allegato II, punto 1, indicata nella dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore o dal suo mandatario stabilito nel territorio comunitario per le seguenti specie di navigazione:
a) senza alcun limite, per le unità appartenenti alla categoria di progettazione A);
b) di altura con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato), per le unità appartenenti alla categoria di progettazione B);
c) litoranea con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso), per le unità appartenenti alla categoria di progettazione C);
d) speciale per la navigazione in acque protette con vento fino a forza 4 e altezza significativa delle onde fino a 0,5 metri, per le unità appartenenti alla categoria i progettazione D)". 

2. Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, è sostituito dal seguente:
"4. Le unità da diporto appartenenti alla categoria di progettazione C) e D) qualora rientranti nella categoria dei natanti di cui all'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sono abilitate a navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di appartenenza". 

3. All'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, le parole "A"), B) e C)" sono sostituite dalle seguenti: "A), B), C) e D)". 

Passiamo ora a esaminare le unità delle categorie A e B, quindi sempre di lunghezza inferiori ai m 7,50, se a motore o a 10 metri se a vela con motore ausiliario o motoveliero, che però non sono iscritte sui registri del RID. In tal caso, come previsto dalla legge 30.11.98, n. 413, sono considerati natanti e subentra la normativa nazionale italiana sulla navigazione da diporto, che per tali unità il limite di navigazione è fissato alle 12 miglia, cioè quello dei natanti. Trattandosi di distanza di navigazione e non di altezza d'onda,lo skipper che va oltre commette comunque un'infrazione che può essere perseguibile secondo le disposizioni del codice della navigazione. 

Allo stesso modo, le medesime tipologie di unità più appartenenti alla categoria di progettazione C non possono superare le 6 miglia dalla costa. 

Invece le unità della categoria D possono generalmente navigare sui fiumi, laghi e anche eccezionalmente in mare nelle acque protette. Comunque sono le ordinanze delle varie capitanerie di porto a stabilire la possibilità di usarle in mare indicandone anche la distanza dalla costa. 

Concludendo, la libertà di scegliere la distanza dalla costa e di effettuare la navigazione resta soltanto alla responsabilità dello skipper delle imbarcazioni delle categorie di costruzione A e B. Le altre categorie di unità hanno limiti di navigazione ben precisi oltre i quali non si può navigare senza commettere infrazione e incorrere nelle relative multe. 

Dotazioni necessarie per le diverse fasce di navigazione da terra

Per prontezza i consultazione si riportano le dotazioni di sicurezza e i mezzi di salvataggio minimi obbligatori per i natanti e imbarcazioni - con o senza Marcatura CE - (indicati nella tabella) in relazione alle varie ipotesi di distanza dlla costa (per la navigazione marittima) o dalla riva (nelle acque interne), fermo restando la responsabilità del conduttore di mettere a bordo quegli ulteriori mezzi e attrezzature di sicurezza suggeriti dall'esperienza marinaresca, dalle condizioni meteo-marine e dal buon senso: 

Navigazione nei fiumi, torrenti e corsi d'acqua:

  1. cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo); 
  2. un salvagente anulare con cima. 

Navigazione entro 300 metri dalla costa:

Per questa fascia di navigazione è sempre prudente consultare le ordinanze balnerari locali. Non sono previsti mezzi di salvataggio o dotazioni di sicurezza. 

Entro un miglio dalla costa:

  1. cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo) 
  2. un salvagente anulare con cima; 

  3. Ulteriori dotazioni di sicurezza obbligatorie per le unità senza Marcatura CE (quelle con il marchio CE sono già provviste) 

  4. pompa o altro attrezzo di esaurimento; 
  5. mezzi antincendio - estintori

  6. 1) I natanti devono avere a bordo solo un estintore, indipendentemente dalla potenza del motore;
    2) per le imbarcazioni il numero degli estintori e la loro capacità estinguente sono stabiliti nella tabella annessa al regolamento di sicurezza n. 232/1994 (vedi tabella)

Navigazione entro tre miglia dalla costa:

  1. cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo); 
  2. salvagente anulare con cima 
  3. una boetta fumogena; 
  4. due fuochi a mano a luce rossa; Nota: la boetta fumogena e i fuochi a mano hanno una validità di 4 anni decorrenti dalla data di fabbricazione. 
  5. fanali regolamentari

  6. Note:
    a) per la navigazione diurna fino a 12 miglia dalla costa i fanali possono essere sostituiti da una torcia di sicurezza a luce bianca;
    b) un'unità a motore inferiore a m 12,00 può mostrare un fanale bianco visibile per tutto l'orizzonte e fanali laterali;
    c) un'unità a motore fino a m 7,00 e con velocità fino a 7 nodi può mostrare un fanale bianco visibile per tutto l'orizzonte; d) in in un'unità a vela inferiore a m 20,00 i fanali regolamentari possono essere combinati in un unico fanale in/vicino testa d'albero, superiore rosso e inferiore verde.
  7. apparecchi di segnlazione sonora (fischietto);

  8. Nota: le unità di lunghezza superiore a m 12,00 devono essere munite di fischio e campana (la campana può essere sostituita da un dispositivo sonoro portatile (tromba)).
  9. Le unità a vela devono avere a bordo un segnale conico che va mostrato (con il vertice in basso) quando procedono contemporaneamente a vela e a motore; 

  10. Ulteriori dotazioni di sicurezza obbligatorie solo per le unità senza Marcatura CE 

  11. pompa o altro attrezzo di esaurimento; 
  12. mezzi antincendio - estintori

  13. 1) I natanti devono avere a bordo solo un estintore, indipendentemente dalla potenza del motore;
    2) per le imbarcazioni il numero degli estintori e la loro capacità estinguente sono stabiliti nella tabella annessa al regolamento di sicurezza n. 232/1994 (vedi tabella)

Navigazione entro sei miglia dalla costa:

  1. le dotazione di sicurezza previste per la navigazione entro 3 miglia dalla costa, nonché: 
  2. una boetta luminosa; 
  3. due boette fumogene (anziché una); 
  4. due razzi a paracadute a luce rossa;

  5. Nota: i segnali di soccorso indicati a numeri 3 e 4 hanno una validità di anni 4 dalla data di fabbricazione.

Navigazione entro 12 miglia dalla costa:

  1. le dotazioni di sicurezza previste per la navigazione entro 3 miglia dalla costa, nonché: 
  2. apparecchio galleggianti (per tutte le persone a bordo); 
  3. una boetta luminosa; 
  4. due boette fumogene; 
  5. bussola e relative tabelle di deviazione (le tabelle sono obbligatorie solo per le imbarcazioni;

  6. Nota: Le imbarcazioni da diporto, con o senza Marcatura CE, per navigare a distanza superiore alle sei miglia devono essere munite della tabella di deviazione vistata dall'Autorità marittima. A tale scopo la bussola installata a bordo deve essere sottoposta a compensazione da parte di personale autorizzato dalle Capitanerie di Porto il quale al termine delle operazioni (giri di bussola) rilascia la tabella delle deviazioni residue. Le tabelle non hanno una scadenza e pertanto non vanno rinnovate in occasione delle visite periodiche per il rinnovo del certificato di sicurezza. Rientra nella responsabilità del conduttore verificare il corretto funzionamento della bussola e aggiornare i valori delle deviazioni.
  7. due razzi a paracadute a luce rossa;

  8. Nota: i segnali di soccorsi di cui ai numeri 4 e 6 hanno una validità di anni 4 dalla data di fabbricazione.
  9. apparato VHF

Navigazione entro 50 miglia dalla costa:

  1. zattera di salvataggio (per tutte le persone a bordo); 
  2. cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo); 
  3. salvagente anulare con cima; 
  4. una boetta luminosa; 
  5. due boette fumogene; 
  6. bussola e relative tabelle di deviazione (per le tabelle vedi nota precedente); 
  7. un orologio, un barometro, un binocolo; 
  8. carte nautiche della zona in cui si effettua la navigazione e strumenti di carteggio; 
  9. tre fuochi a mano a luce rossa; 
  10. tre razzi a paracadute a luce rossa;

  11. Nota: i segnali di soccorso di cui ai numeri 5, 9 e 10 hanno una validità di anni 4 dalla data di fabbricazione.
  12. cassetta di pronto soccorso (Tabella D - Decreto Ministero Sanità n. 279 del 1988); 
  13. fanali regolamentari;

  14. Note:
    a) per la navigazione diurna fino a 12 miglia dalla costa possono essere sostituiti da una torcia di sicurezza a luce bianca;
    b) un'unità a motore inferiore a m 12,00 può mostrare un fanale bianco visibile per tutto l'orizzonte e fanali laterali;
    c) un'unità a motore fino a m 7,00 e con velocità fino a 7 nodi può mostrare un fanale bianco visibile per tutto l'orizzonte;
    d) in un'unità a vela inferiore a m 20,00 i fanali regolamentari possono essere combinati in un unico fanale in/vicino testa d'albero; superiore rosso e inferiore verde.
  15. apparecchi di segnalazione sonora (fischietto);

  16. Nota: le unità di lunghezza superiore a m 12,00 devono essere munite di fischio e campana (la campana può essere sostituita da un dispositivo sonoro portatile (tromba).
  17. strumento di radioposizionamento (Loran, GPS, ecc.); 
  18. apparato Vhf; 
  19. riflettore radar; 
  20. le unità a vela devono avere a bordo un segnale conico che va mostrato (con il vertice in basso) quanto procedono contemporaneamente a vela e a motore. 

  21. Le seguenti ulteriori dotazioni di sicurezza sono obbligatorie solo per le unità senza Marcatura CE 

  22. pompa o altro attrezzo di esaurimento; 
  23. mezzi antincendio - estintori

  24. il numero degli estintori e la capacità estinguente sono stabiliti nella tabella annessa al regolamento di sicurezza n. 232/1994.

Navigazione senza alcun limite:

  1. I mezzi e le dotazioni di sicurezza previste per la navigazione entro 50 miglia dalla costa, nonché: 
  2. tre boette fumogene; 
  3. quattro fuochi a mano a luce rossa; 
  4. quattro razzi a paracadute a luce rossa; 
  5. E.P.I.R.B. (Emergency Position Indicating Radio Beacon - Non sono previste caratteristiche regolamentari). 

Requisiti dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza

I mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza da tenere a bordo delle unità da diporto, secondo il dettato del nuovo regolamento di sicurezza devono avere i requisiti e caratteristiche tecniche previste dalle disposizioni che seguono: 

  1. zattere di salvataggio (il decreto non è stato emanato - in attesa sono valide quelle conformi al D.M. 2.12.1977); 
  2. apparecchi galleggianti (gonfiabili): conformi al D.M. 29.9.1999 n. 412; 
  3. salvagente anulare e a ferro di cavallo: conformi al D.M. 29.9.1999, n. 385; 
  4. cinture di salvataggio: conformi al D.M. 10 maggio 1996; 
  5. riflettori radar: conformi al D.M. 29.9.1999, n. 386; 
  6. segnali di soccorso: conformi al D.M. 29.9.1999, n. 387 (per i razzi, i fuochi a mano e i segnali fumogeni la validità è di 4 anni dalla data di fabbricazione); 
  7. bussole magnetiche: conformi al D.M. 29.9.1999, n. 388. 

Contrariamente alle precedenti disposizioni, sono riconosciuti idonei i mezzi di salvataggio (individuali e collettivi) e le dotazioni di sicurezza previsti dalla normativa dell'Unione Europea e dalle Convenzioni internazionali. Pertanto le cinture di salvataggio e gli altri mezzi e attrezzature di sicurezza previsti per le navi commerciali, dalla "Convenzione Solas 74 come emendata" possono continuare a essere tranquillamente impiegati a bordo. 

Sono altresì ritenuti validi i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza previsti dalle precedenti disposizioni, esistenti a bordo alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento (avvenuto il 1° gennaio 2000) e la loro sostituzione è obbligatoria solo in caso di deterioramento, cattivo funzionamento o per scadenza nella validità e ove previsto l'obbligo di provvedere alla revisione periodica. 

Certificato di sicurezza

Il nuovo regolamento di sicurezza non ha modificato la validità del certificato di sicurezza. Per le unità nuove appartenenti alle categorie C e D marcate CE e per quelle costruite in base alla legge 50/1971 abilitate alla navigazione fino a 6 miglia dalla costa, il certificato di sicurezza ha una validità di 10 anni. Per le unità con marcatura CE, delle categorie A e B e per quelle costruite con i criteri della legge 50/1971 la validità del certificato è invece di otto anni. Per entrambe le tipologie di unità le visite periodiche devono essere effettuate ogni 5 anni. 

 

Giubbotti di salvataggio

Com'è noto, dal 1° gennaio '96, tutte le cinture di salvataggio con la dicitura "Tipo conforme al D.M. 2.l2.1977" sono state dichiarate non valide. Con Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 10 maggio '96 (pubblicato sulla G.U. n.109 dell'11.5.96), sono utilizzabili come dotazioni di bordo soltanto: 

  • le cinture di "tipo approvato" dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione (ovvero da uno degli Stati membri della C.E.E., conformi alla Convenzione di Londra 1974, non emendata e come emendata dalla SOLAS 74/83); 
  • le cinture di salvataggio e gli aiuti al galleggiamento con marcatura CE. 

Queste ultime devono essere del tipo a giubbotto o a stola, adatte alla taglia dell'utilizzatore. In particolare: 

a) sono consentiti a bordo giubbotti CE nei tre modelli 100 (EN 395), 150 (EN 396), 275 (EN 399); 

b) per le persone che svolgono attività sportive o ricreative, per le quali è obbligatorio indossare permanentemente una cintura di salvataggio, oltre ai modelli di cui alla lettera a), è consentito anche il modello 50 (EN 393). 

Considerato che le caratteristiche di impiego delle unità da diporto comportano rotazioni continue di ospiti di taglie diverse e che il ristretto numero delle persone trasportabili rende impossibile un'accettabile dotazione di cinture di salvataggio a percentuali di taglie, sono consentite anche cinture del tipo a stola purché non inferiori a 100 N per gli adulti e non superiore a 60 N per i bambini e i ragazzi. Per i modelli gonfiabili di cinture di salvataggio e di aiuti al galleggiamento non sono ammessi sistemi di gonfiaggio manuali e/o orale. Le cinture di salvataggio CE devono essere provviste di strisce retroriflettenti. 

Bandiera

Sono numerose le multe elevate per la mancata esposizione della bandiera: non è obbligatorio esporla sui natanti, ma solo sulle unità iscritte, in funzione delle possibilità offerte dalle sovrastrutture, insomma dov'è più logico, visibile e possibile. 

Sigla e numero di iscrizione

Numeri e lettere devono essere alti 20 cm o più, con larghezza proporzionale, ed applicati sulla dritta della prora e sulla sinistra della poppa.