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DOCUMENTI DA TENERE A BORDO

Riassumiamo per opportuna memoria i documenti che devono essere tenuti a bordo delle unità da diporto durante la navigazione per rispondere a eventuali controlli. Alcuni devono essere esibiti prescindendo dalla distanza di navigazione da terra, altri, invece, solo in relazione alla navigazione effettivamente svolta. 

1. Su tutte le unità da diporto regolate dalla 50/71

Sui natanti a remi e a vela: solo i documenti di riconoscimento personali, quando si naviga per diporto o pesca sportiva. 

Sui natanti a motore, oltre ai documenti di riconoscimento: 

  • certificato d'uso del motore sia se questo sia entrobordo che fuoribordo; 
  • polizza di assicurazione e contrassegno per il motore fuoribordo sia principale sia ausiliario, quando la potenza supera i 3 cv fiscali; 
  • la patente nautica in corso di validità (il pagamento del bollo annuale è stato soppresso); La patente è obbligatoria quando la potenza del motore o complessiva dei motori supera i 40,8 HP, pari a 30 kW, e la cilindrata supera i 750 cc se a carburazione a due tempi, i 1000 cc se a carburazione a quattro tempi fuoribordo, 1300 se a carburazione a quattro tempi entrobordo, 2000 cc se diesel; 
  • Per i natanti della serie omologata deve essere tenuto a bordo il certificato di omologazione con dichiarazione di conformità, anche se in fotocopia autenticata; è importante perché su di esso è indicato il numero delle persone trasportabili, sempre più favorevole rispetto a quanto previsto dal nuovo regolamento di sicurezza per le unità prototipe non omologate (3 persone fino a m 3,50, 4 persone fino a m 4,50, 5 fino a m 6, 7 fino a m 7,50 e, se superiori, numero 7 persone). Inoltre, la copia del certificato indica il tipo di navigazione cui l'unità è abilitata e la potenza massima del motore installabile. 

Nel caso vi sia a bordo un VHF (è obbligatorio solo superando le 6 miglia per i natanti abilitati a navigare fino a 12 miglia, di cui appresso) vanno esibiti: 

  • certificato limitato di radiotelefonista, che non è soggetto a revisione né a scadenza né va bollato; 
  • licenza di esercizio radioelettrica (anche provvisoria), che per apparati palmari non è soggetta né a collaudo né a scadenza né va bollata annualmente; quella per le stazioni fisse non ha scadenza né necessità di bolli annuali, ma ne va richiesta una nuova quando venga rinnovato il contratto di gestione con la concessionaria oppure vengano effettuate sostituzioni o installazioni di nuovi apparati radio ricetrasmittenti o si cambia concessionaria; la licenza conserva la sua validità quando subentra un nuovo proprietario, purché non si verifichino le ipotesi di cui sopra e vi sia continuità nel rapporto. 
  • copia dell'autocertificazione per l'assunzione di responsabilità, nel caso di uso dell'apparato ai soli fini di sicurezza, oppure contratto di utenza (volontario) con una società concessionaria (Telemar e Telecom). 

Sui natanti a motore che effettuano la navigazione fino a 12 miglia, oltre a quanto sopra: 

  • documentazione di idoneità dell'unità alla navigazione oltre 6 miglia, che per le unitàn senza marcatura CE deve risultare dalla fotocopia autenticata del certificato di omologazione e conformità del prototipo, rilasciata dal costruttore all'acquirente, ciò anche se l'unità stessa è stata utilizzata finora come natante entro le 6 miglia. Per le unità già iscritte nei registri delle imbarcazioni da diporto e poi cancellate, la certificazione di cui sopra può essere sostituita da estratto del RID (Registro Imbarcazioni Diporto), rilasciato dalla competente Autorità Marittima, dal quale risulti che l'unità era in precedenza abilitata alla navigazione oltre le sei miglia dalla costa. 

Sulle imbarcazioni, oltre ai documenti di riconoscimento di tutte le persone a bordo.: 

  • licenza di navigazione con relativo certificato di sicurezza (controllare la scadenza per la visita periodica che deve essere effettuata dopo 8 anni o 10 anni dalla data di prima iscrizione e dopo 5 anni per le visite successive). 

  • N.B. Per le imbarcazioni sprovviste del certificato di sicurezza il nuovo regolamento stabilisce che le certificazioni già rilasciate sono valide fino alla scadenza e il nuovo certificato sarà rilasciato in occasione della visita periodica o di quella occasionale

  • polizza e contrassegno assicurazione dell'unità nonché del motore ausiliario e del tender (sempreché il motore abbia una potenza fiscale superiore a 3 HP); 

  • Per le imbarcazioni munite di motore fuoribordo il certificato d'uso del motore; 

  • patente nautica in corso di validità, che può essere utilizzata nei limiti dell'abilitazione della distanza dalla costa (la tassa annuale - bollo - è stata soppressa) 

Nel caso vi sia a bordo un VHF (è obbligatorio solo superando le 6 miglia) vanno esibiti: 

  • certificato limitato di radiotelefonista; 
  • licenza di esercizio radioelettrica (anche provvisoria); 
  • copia dell'autocertificazione per l'assunzione di responsabilità, nel caso di uso dell'apparato ai soli fini di sicurezza, oppure contratto di utenza con una società concessionaria (Telemar e Telecom). Leggere anche quanto detto per i natanti (sulla materia sono tuttavia intercorsi problemi con il competente Ministero delle Comunicazioni); 

2. Unità marcate CE

  • Le imbarcazioni munite di marcatura CE devono avere a bordo gli stessi documenti previsti per le unità senza marchio CE; 

  • N.B.: Nella targhetta del costruttore, apposta sullo scafo è riportato il codice CE con la categoria di progettazione (da cui discende automaticamente il tipo di abilitazione alla navigazione proprio dell'unità, vedi testo di apertura di questa rubrica), portata massima consigliata in kg (in base alla categoria di progettazione, col peso a pieno carico) e il numero massimo delle persone trasportabili raccomandati dal costruttore;

  • manuale del proprietario in italiano, se la barca è commercializzata in Italia (per i natanti il documento deve essere tenuto a bordo). 

Sulle unità CE rientranti nella categoria dei natanti, oltre al manuale del proprietario è necessario esibire in caso di controllo la stessa documentazione dei natanti non CE per quanto concerne le abilitazioni al comando, alle certificazioni previste per i motori e per il VHF, al pagamento dell'assicurazione obbligatoria RC (anche per i motori ausiliari che ne necessitino).