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RIMBORSI DELLA TASSA DI STAZIONAMENTO

 

Chi, a partire dal 1994, ha versato erroneamente per la tassa di stazionamento una somma superiore al dovuto non può assolutamente effettuare un'autocompensazione in occasione del successivo pagamento della medesima tassa. Infatti, l'anno successivo, non è consentito in nessun caso detrarre dal dovuto l'importo pagato in eccesso. 

Per ottenere il giusto rimborso, si deve seguire soltanto la strada di un'apposita domanda da presentare al Ministero dei Trasporti e Navigazione - Unità di Gestione della Navigazione Marittima e Interna - Navig. 3 - Viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma - che, svolti necessari accertamenti, provvederà alla restituzione della maggiore somma tramite la competente Direzione Provinciale del Tesoro. 

La compensazione era possibile fino al 1994 soltanto per le somme pagate in eccedenza, per tassa di stazionamento, negli anni 1991 e 1992 e 1993 (vedi al riguardo per il 1991 la legge n. 202/91 e per gli anni 92 e 93 il d.l. n. 696 pubblicato nella G.U. n. 298 il 2232-94), ma successivamente, nonostante i ripetuti interessamenti della rivista "Nautica" e anche della competente sezione del Ministero dei Trasporti e Navigazione, non è stato più possibile ottenere tale procedura. 

I possessori di natanti da diporto che dopo il 31 dicembre 1999 avessero pagato la tassa di stazionamento dovuta per i natanti, soppressa dalla Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000) possono analogamente richiedere il rimborso con le stesse modalità presentando la domanda in carta semplice unitamente all'originale (o meglio) copia autenticata del versamento effettuato.