RETE DI BIBLIOTECHE SCOLASTICHE VERONESI
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L'ampliamento della struttura è attività culturale e merita uno sconto fiscale
Biblioteche scolastiche, finanziamenti deducibili
(Agenzia delle entrate Risol. 181/2001)
   
   
Le imprese che finanziano gli ampliamenti delle biblioteche scolastiche possono dedurre gli importi dal reddito d'impresa. E' quanto prevede una risoluzione dell'Agenzia delle entrate, emanata l'11 novembre 2001. L'Amministrazione ha così risposto a un interpello, sulla base dell'art. 38 della legge n. 342 del 21 novembre 2000, che prevede la deducibilità dal reddito d’impresa “delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, degli enti e delle istituzioni pubbliche, delle fondazioni e delle associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi, nei settori dei beni culturali e dello spettacolo”. Il decreto dell'11 aprile 2001 del ministero per i Beni e le Attività culturali descrive, infatti, come iniziative inerenti i beni culturali tutto ciò che tutela, conserva, promuove, gestisce e valorizza i beni e i progetti culturali, compreso quindi l'ampliamento di una biblioteca scolastica. (19 novembre 2001)  


Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n.181, del 13 novembre 2001. Direzione centrale normativa e contenzioso

 

Interpello....../2001-ART.11, legge 27-7-2000, n.212 [1] . COMUNE DI.................... Istanza prot. n......./2001. Erogazioni liberali [2] per progetti culturali. Art. 65, comma 2, lettera c-nonies), del TUIR

Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto concernente l'esatta applicazione dell'art. 65, comma 2, lettera c-nonies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e' stato esposto il seguente

 

QUESITO

 

Il Comune di ........ dovrebbe ricevere da una Società di Capitali [3] una erogazione liberale in denaro da destinarsi all'ampliamento della biblioteca dei bambini presso la Scuola Elementare. Chiede se la Società può avvalersi della disposizione contenuta nell'art. 65, comma 2, lett.c-nonies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dall'art. 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

Il Comune ha un interesse concreto e diretto alla questione in quanto la disposizione stabilisce che gli enti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo superiore alla quota assegnata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali debbano versare allo Stato un importo pari al 37% della differenza tra l'importo ricevuto e quello assegnato dal predetto Ministero sulla base degli stanziamenti di bilancio.

 

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

 

La soluzione interpretativa prospettata dal Comune, anche se non espressamente formulata, è tuttavia implicitamente affermativa.

 

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

 

L'art. 38 della legge 21 novembre 200, n. 342, con l'aggiunta della lettera c-nonies al comma 2 dell'art. 65 del TUIR [4] , ha disciplinato la deducibilità dal reddito d'impresa "delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo".

Il Ministero per i beni e le attività culturali con decreto 11 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2001, ha individuato i soggetti e le categorie di soggetti beneficiari delle suddette erogazioni liberali, prevedendo altresì gli adempimenti a carico degli interessati.

In particolare l'art. 1 del suddetto decreto ministeriale, al comma 1, lettera a), stabilisce che possono essere destinatari di erogazioni liberali in denaro "lo Stato, le regioni e gli enti locali, relativamente alle attività nei settori dei beni culturali e dello spettacolo".

L'art. 3, comma 1, dello stesso decreto stabilisce che "per attività inerenti ai beni culturali si intendono tutte le attività di tutela, conservazione, promozione, gestione e valorizzazione dei beni e attività culturali, come definite dagli articoli 148 e successivi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, nonché dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ed inoltre le attività di cui all'art.6, comma 2, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368".

Tutto ciò premesso questa Agenzia, sentito al riguardo anche il Ministero per i beni e le attività culturali, ritiene che l'erogazione liberale in denaro effettuata a favore dell'amministrazione comunale, finalizzata all'ampliamento della biblioteca dei bambini presso la scuola elementare, possa essere considerata riconducibile tra le erogazioni liberali previste dall'art. 65, comma 2, lett. c-nonies), del TUIR.

La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione regionale della ......, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.