S T A T U T O

INDICE GENERALE PER ARTICOLI

 Principi generali e programmatici.

Art.1 - Funzione dell'Ente

Art.2 - Finalità

L'Ordinamento istituzionale

Art.3 - Organi

Art.4 - Il comitato-Durata in carica-Numero di componenti.

Art.5 - Competenze ed attribuzioni

Art.6 - Convalida degli eletti e surroghe nella prima seduta del comitato

Art.7 - Funzioni

Art.8-Convocazioni del comitato - Ordine del giorno - Funzionamento delle sedute - Rinvio

Art.9 - I consiglieri del comitato

Art.10- Diritti e poteri

Art.11- Dimissioni

Art.12- Consigliere anziano

Art.13- Commissioni

Art.14- La Giunta

Art.15- Composizione della giunta.Indennità agli amministratori.

Art.16- Elezioni del Presidente e della giunta

Art.17- L'assessore anziano - gli assessori

Art.18- Convocazione della giunta

Art.19- Il Presidente - le funzioni

Art.20- Deliberazione degli organi collegiali

Art.21- Segretario dell'Ente

Art.22- Attribuzioni gestionali

Art.23- Attribuzioni consultive

Art.24- Attribuzioni di legalità e garanzia

Art.25- Forme di gestione

Art.26- Gestione in economia

Art.27- Società a prevalente capitale locale

Art.28- Gestione assocciata dei servizi e delle funzioni

Art.29- Controllo interno - Principi e criteri

Art.30- Revisore del conto.Trattamento economico.

Art.31- Organizzazione sovraterritoriale

Art.32- Forme collaborative - principio di cooperazione

Art.33- Convenzioni

Art.34- Consorzi

Art.35- Accordi di programma

Art.36- Diritti di accesso e di informazione - Pubblicità degli atti

Art.37- Diritto di accesso

Art.38- Limiti al diritto di accesso

Art.39- Il referendum

Art.40- Lo statuto

Art.41- Regolamenti

Art.42- Norme transitorie e finali

 

AMMINISTRAZIONE SEPARATA BENI DEMANIALI "BOSCO S.BENEDETTO" ALLE FRAZIONI S.TECLA E CASTELPAGANO DI M.NO PUGLIANO (SA).

Statuto - Adottato con delibera del comitato amministrativo n. 66 del 15/11/1996, modificata con successiva n.76 del 20/12/1993, entrambe vistate dal CO.RE.CO., sez. di Salerno nella seduta del 21/01/1997, verb. n. 4, dec. 254.

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI.

Il Bosco S.Benedetto è un demanio ex feudale ecclesiastico di natura boscoso e pascolina,di ettari 115 di proprietà dei cittadini delle frazioni S.Tecla e Castelpagano del Comune di M.no Pugliano.Su di esso vengono esercitati usi civici ai sensi del "Regolamento per l'esercizio degli usi civici nel demanio di S.Benedetto, appartenente ai cittadini di S.Tecla e Castelpagano" approvato in data 11/04/1911dal Comm. Pref.dott.Rosario Rossi.

 

Art.1 - Funzione dell'Ente.

A sovrintendere all'amministrazione del demanio è costituita a partire dal 1978 una Amministrazione Separata che svolge la funzione di Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi dello Stato,della Regione e dal presente statuto. Esercita le funzioni proprie e le funzioni delegate o attribuite dalle leggi dello Stato e della Regione.

Art.2 - Finalità

L'Ente promuove il progresso economico del demanio nell'interesse dei cittadini proprietari con le finalità di favorireil pieno sviluppo dello stesso disciplinando l'attività economica su di esso perseguibile concorrendo alla difesa del suolo nel rispetto dell'ambiente e del paesaggio. In particolare nell'ambito delle proprie competenze: - assicura ai cittadini proprietari il rispetto dei diritti esercitati sul demanio; -promuove ed attua un organico assetto dell'intero territorio pianificando la localizzazione di interventi di miglioramento e valorizzazione dell'areaboschiva ; - incoraggiae promuove tutte quelle attività anche di carattere socio-ricreative che contribuiscono allo sviluppo del patrimonio culturale ed al benessere dei cittadini delle frazioni di S.Tecla e Castelpagano; - adotta in collaborazione con gli enti statali e regionali preposti,le norme necessarie alla conservazione e difesa del patrimonio boschivo.

 

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE.

Art.3 - Organi

Sono organi elettivi dell'Ente:il comitato,la giunta ed il Presidente.

Art.4 - Comitato - Durata in carica - Numero di componenti.

Il Comitato dell'Ente rappresentando l'intera comunità,determina l'indirizzo ed esercita ilcontrollo politico-amministrativo; Il Comitato costituito in conformità alla legge ha autonomia organizzativa e funzionale. Il Comitato dura in carica quattro anni. Esso si compone di cinque componenti dei quali quattro di maggioranza ed uno di minoranza.

Art.5 - Competenze ed attribuzioni

1)Il Comitato adotta con la maggioranza dei consiglieri assegnati il proprio regolamento che disciplina le modalità di convocazione,l'organizzazione interna,il funzionamento e le modalità di votazione.

2)le modifiche al regolamento sono adottate con la maggioranza di cui al comma precedente.

Art.6 - Convalida degli eletti e surroghe nella prima seduta del Comitato.

1)Nella prima seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Comitato dell'Ente,prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto,ancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo,esamina le condizioni degli eletti.

2)Il consigliere anziano convoca il Comitato neo eletto entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti.

3)Il consigliere anziano presiede l'adunanza.

4)La seduta è pubblica e la votazione è palese.Ad essa partecipano i consiglieri delle cui cause ostative si discute.

5)Nella stessa seduta,subito dopo la convalida degli eletti,si procederà alla surroga dei consiglieri che siano deceduti,che siano ineleggibili,che abbiano rassegnato le dimissioni.

Art.7 - Funzioni.

Il Comitato dell'Ente è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'attività svolta dalla Giunta e dal Presidente. Le funzioni del Comitato sono quelle individuate dall'art.32 della L.8/6/1990 n.142. In particolare rientrano nella competenza del Comitato: a)l'approvazione di tutti gli strumenti urbanistici e di pianificazione del territorio demaniale; b)gli acquisti e le alienazioni immobiliari che non costituiscono mera esecuzione di atti approvati dal Comitato.

Art.8 - Convocazioni del Comitato-Ordine del giorno-

Funzionamento delle sedute-Rinvio.

Il Comitato dell'Ente è convocato dal Presidente al quale compete la fissazione della data e dell'ordine del giorno,sentito il parere dei consiglieri. Il Presidente dovrà procedere alla convocazione del Comitato dell'Ente in un termine non superiore a venti giorni,quando lo richieda un quinto dei consiglieri,inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste,sentito il parere dei consiglieri limitatamente alla fissazione della data.

Art.9 - I consiglieri del comitato.

I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione. I consiglieri rappresentano le intere frazioni di S.Tecla e Castelpagano e non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Art.10-Diritti e poteri.

I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta all'esame del Comitato. Hanno inoltre il diritto di presentare interrogazioni,interpellanze e mozioni. I consiglieri hanno diritto di ottenere gratuitamente dagli uffici dell'Ente copia dei provvedimenti adottati con relativi atti preparatori,nonchè tutte le informazioni necessarie all'esercizio del loro mandato. Per gli atti non pubblici il consigliere è tenuto al segreto d'ufficio.

Art.11 - Dimissioni.

Le dimissioni dalla carica di consigliere ,presentate per iscritto al Comitato,devono essere assunte al protocollo dell'Ente nella medesima giornata di presentazione.Esse sono irrevocabili,non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Comitato procede alla relativa surrogazione entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

Art.12 - Consigliere anziano.

E' consigliere anziano chi avrà conseguito la più elevata cifra individuale di voti ed a parità di voti il più anziano di età.

Art.13 - Commissioni.

Il Comitato dell'Ente può istituire nel suo seno commissioni permanenti,temporanee o speciali. Nell'ambito delle materie delle rispettive competenze le commissioni vigilano sull'attuazione delle deliberazioni del comitato e sull'attuazione dei piani e programmi dell'Ente. Il Presidente e gli assessori hanno diritto di partecipare aii lavori delle commissioni,senza diritto di voto. Le commissioni hanno facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti per i quali non può essere opposto il segreto d'ufficio. Le commissioni possono avvalersi della collaborazione di esperti,nominati di volta in volta,in Comitato.

Art.14 -La Giunta dell'Ente.

1) La giunta è l'organo di governo dell'Ente.

2)Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

3) Adotta tutti gli atti concreti, idonei alraggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Comitato.

4)Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Comitato.

5)Esercita le funzioni conferitele dalla legge e dal presente statuto e che non siano riservate al Comitato.

6)La Giunta in particolare,nell'esercizio di attribuzione di governo:

a)propone al comitato i regolamenti;

b)approva progetti,programmi esecutivi,disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio che non siano attribuiti al Presidente o al segretario.

c)elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte dii provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Comitato;

d)assume attività di iniziativa,di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;

e)elabora e propone al comitato criteri per la determinazione delle tariffe;

f)nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;

g)propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi,sussidi,vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;

h)dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

i)esercita,previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi,funzioni delegate dalla Comunità Montana,Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge,dallo statuto ad altro organo.

7)La Giunta,altresì,nell'esercizio di attribuzione organizzatorie:

a)decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero tra gli organi gestionali dell'Ente.

Art.15 - Composizione della Giunta.Indennità agli Amministratori.

La Giunta del Comitato si compone del Presidente,che la presiede e di due assessori. Ad un assessore è specificatamente affidata la politica della trasparenza per ciò che concerne gli appalti e le concessioni di opere e di servizi. A tal fine l'assessore della trasparenza è concertato su tutti gli atti di competenza degli altri assessorati concernenti i settori summenzionati. E' prevista indennità economica ai componenti della giunta da stabilire con apposita delibera del consiglio del comitato.

Art.16 - Elezioni del Presidente e della Giunta.

L'elezione del Presidente avviene secondo le modalità di cui all'art.16 della L.81/93. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Presidente e di assessore sono stabilite dalla legge. Il Presidente e gli assessori restano in carica sino all'insediamento dei successori. In caso di morte,di decadenza,di rimozione o di sospensione del Presidente ne assume provvisoriamente le funzioni l'assessore anziano e si fa luogo al rinnovo della giunta con le modalità di cui all'art.34 della L.142/90. In caso di cessazione,per qualsiasi causa dalla carica di assessore,le funzioni sono assunte dal Presidentechepuò attribuirle ad altro assessore. In questa ipotesi il Presidente propone al Comitato, nella prima seduta entro 60 giorni il nominativo di chi surroga l'assessore cessato dalla carica. Per l'elezione che deve aver luogo a scrutinio palese il candidato,nelle prime due votazioni deve riportare i voti della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati,mentre nella terza votazione la maggioranza semplice dei votanti. Per la revoca si applica l'art.17 della L.142/90.

Art.17 - L'Assessore anziano-Gli assessori.

E' assessore anziano l'assessore più anziano di età.Egli assume le funzioni del Presidente in caso di vacanza della cariica. Gli assessori sono preposti ai vari rami dell'amministrazione dell'Ente raggruppati per settori omogenei.Il Presidente provvede all'attribuzione con propria ordinanza della quale la giunta prende atto con apposita deliberazione.

Art.18 - Convocazione della giunta

La Giunta del comitato è convocata dal Presidente con appositi inviti contenenti l'ordine del giorno dei provvedimenti da adottare. Le sedute della giunta sono presiedute dal Presidente.In caso di assenza o di impedimento o vacanza dall'assessore anziano. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta. Alle sedute possono partecipare senza diritto di voto il revisore dei conti.

Art.19 - Il Presidente - Funzioni.

Il Presidente quale capo dell'amministrazione:

a)convoca e presiede il consiglio del comitato,fissando sentiti i consiglieri gli argomenti da trattare ed il giorno dell'adunanza;

b) convoca e presiede la giunta del comitato fissando su proposta anche degli assessori,gli argomenti da trattare ed il giorno dell'adunanza;

c)provvede a fare osservare il presente statuto ed i vari regolamenti;

d)rilascia attestati ed atti consimili attribuiti all'amministrazione dell'Ente che non rientrino nella competenza del segretario;

e)rappresenta l'Ente in giudizio,sia attore che convenuto,e promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;

f)sovrintende al funzionamento dell'Ente e dei servizi anche a mezzo degli assessori,limitatamente al ramo della amministrazione al quale ciascuno è preposto;

g) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa dell'Ente;

h)coordina l'attività dei singoli assessori;

i)può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della Giunta;

l)ha la facoltà di deleghe;

m)promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge,sentita la giunta o il comitato;

n)può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;

o)convoca i comizi per i referendum consultivi(se istituiti);

p)adotta ordinanze ordinarie;

q)rilascia le autorizzazioni e le concessioni relative all'esercizio delle funzioni del demanio boschivo;

r)determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici,dei servizi sentita la giunta;

s)fa pervenire al segretario dell'Ente l'atto di dimissioni perchè il comitato prenda atto della decadenza della Giunta.

t)promuove la costituzione di società di appartenenza dell'Ente o nelle quali l'Ente stesso ha una partecipazione maggioritaria (società miste) purchè di valorizzazione del demanio e nel rispetto delle leggi dello stato,sottoponendo l'approvazioneal comitato;

u)presiede le aste e stipula i relativi contratti.

Il presidente,attribuzione di vigilanza:

a)acquisisce direttamente informazioni ed atti anche riservati;

b)promuove direttamente od avvalendosi del segretario indagini e verifiche amministrative sull'intera attività dell'Ente;

c)compie tutti gli atti conservativi dei diritti dell'Ente;

d)può disporre l'acquisizione di atti documenti ed informazioni presso  le istituzioni,le società di appartenenza dell'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il comitato;

e)collabora con il revisore  dei conti dell'Ente per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;

attribuzione di organizzazione:

a)propone argomenti da trattare e dispone con atto formale od informale la convocazione della giunta e la presiede;

b)ha il potere di delega generale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori e/o consiglieri ;

c)delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate di assessori e del segretario;

d)prevede alla liquidazione di spese previste da atti del comitato o  della giunta o in contratti,nei limiti degli importi assegnati;

il Presidente esercita le funzioni attribuitegli da leggi regionali;

 Art.20 - Deliberazione degli organi collegiali

 Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento di metà dei componeneti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari,salvo maggioranze speciali previste dalle leggi e dallo statuto.

Tutte le deliberazioni sono assunte di regola,con votazione palese.Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone,quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

Le sedute del comitato sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone il  presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta privata.

L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione,il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute e della giunta sono curate dal segretario dell'Ente. Il segretario non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità.

In tal caso è sostituito in via temporanea da uno dei componenti del collegio nominato dal presidente.

I verbali delle sedute sono firmati dal presidente,dal segretario e dal componente più anziano di età tra i presenti.

Per gli atti da sottoporre al preventivo controllo di legittimità si fa riferimento all'art.45 della L.142/90.

 Art.21 - Segretario dell'Ente.

 L'attività gestionale dell'Ente,nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa,è affidata al segretario che l'esercita in base agli indirizzi del comitato,in attuazioni delle determinazioni della giunta e delle direttive del presidente,dal quale dipende funzionalmente,e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente statuto.

Il segretario dell'Ente,nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico,ruolo e funzioni è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa dei servizi.

 Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà d'iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato.Tali risultati sono sottoposti a verifica del presidente che ne riferisce alla giunta.

Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale,consultivo di sovraintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia,secondo le norme di legge e del presente statuto.

 Art.22 - Attribuzioni gestionali.

 Al segretario dell'ente compete l'adozione di atti di  gestione,anche con rilevanza esterna,che non comportano attività deliberative e che non siano attribuite dallo statuto ad organi elettivi,nonchè degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.

In particolare il segretario adotta i seguenti atti:

-predispone di programmi di attuazione,relazioni,progettazione di carattere organizzativo,sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi.

-organizzazione dell'eventuale personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi.

-ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione di giunta.

-liquidazione di spesa regolarmente ordinate.

-adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche di rilevanza esterna,per i quali gli sia stata attribuita competenza.

-verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni,conseguenti e necessari per la esecuzione delle deliberazioni.

-liquidazione dei compensi e dell'indennità al personale,ove siano gia determinati per legge o per regolamento;

-sottoscrizione dei mandati di pagamento e reversali di cassa;

-il segretario dell'Ente può redigere nell'esclusivo interesse dell'amministrazione gli atti ed i contratti.

 Art.23 - Attribuzioni consultive.

 Il segretario,se richiesto formula pareri ed esprime valutazione di ordine tecnico e giuridico al comitato,alla giunta,al presidente,agli assessori e consiglieri.

Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

 Art.24 - Attribuzioni di legalità e garanzia

Il segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali,delle commissioni e degli altri organismi.Cura altresì la verbalizzazione con facolta di delega entro i limiti previsti dalla legge.

 Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione di deliberazioni della giunta soggette al controllo eventuale.

Riceve l'atto di dimissione del presidente,le proposte di revoca e le mozioni di sfiducia costruttiva.

Cura la trasmissione degli atti deliberativi al comitato regionale di controllo ed attesta l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'ente.

 Art.25  - Forme di gestione.

 L'attività diretta a conseguire nell'interesse della comunità,obiettivi e scopi di rilevanza sociale,promozione dello sviluppo economico e civile,viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa dall'Ente,ai sensi di legge.

La scelta della forma di gestione di ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.

Per i servizi e le attività da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessioni,costituzione di aziende,cooperative di produzione e lavoro,di consorzio o di Società a prevalente partecipazione da parte dell'Ente.

Per gli altri servizi ed attività la comparazione avverrà tra la gestione in economia,la costituzione di istituzioni,l'affidamento in appalto o in concessione,nonchè tra la forma singola o quella associata mediante convenzione o consorzio;

Nell'organizzazione dei servizi e delle attività devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione,partecipazione e tutela degli utenti.

Il comitato delega alla comunità montana l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione dell'ente non consente di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.

 Art.26 - Gestione in economia.

 L'organizzazione e l'esercizio di servizi ed attività in economia,sono page di norma,disciplinati da appositi regolamenti.

Tra queste attività che l'ente è autorizzato a promuovere rientrano quelle a prevealente scopo socio-ricreativo,privedi finalità di lucro,indirizzate a fornire prestazioni e servizi in via prioritaria aicittadini delle frazioni S.Tecla e Castelpagano.     

Art.27 - Società a prevalente capitale locale.

 Negli statuti delle società a prevalente capitale locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse e l'Ente.

 Art.28 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni.

 L'ente sviluppa rapporti con gli altri enti ,il comune e la provincia per promuovere e ricercare forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività,ai servizi,alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

 Art.29 - Controllo interno-Principi e criteri.

 1)Il bilancio di previsione,il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinchè siano consentiti oltre al controllo finanziario e contabile,anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione dell'ente.

2)L'attività di revisione potrà comportare proposte al comitato in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente.E' in facoltà del comitato richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri  e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali,con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3)Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo,di impulso,di proposta e di garanzia con l'osservanza della legge,dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.

Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un  corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi dell'ente.

 Art.30 - Revisore del conto.Trattamento economico.

  Il revisore del conto oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali,deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

Nell'esercizio delle sue funzioni,con modalità e limiti definiti

 dal regolamento,il revisore avrà diritto di accesso agli atti finiti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Per Il trattamento economico da corrispondere al revisore del conto si fa riferimento al Decreto Ministero Dell'Interno del 4/10/1991 per i comuni da 2001 a 3000 abitanti

 Art.31 - Organizzazione sovraterritoriale.

 Il comitato promuove e favorisce forme di collaborazione con gli altri enti pubblici territoriali,il Comune e la comunità montana,al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

 Art.32 - Forme collaborative-principio di cooperazione.

 L'attività dell'ente diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali,si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

 Art.33 - Convenzioni.

 L'ente promuove la collaborazione,il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni,anche individuando nuove attività di comune interesse,ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche,la realizzazione di programmi di valorizzazione del demanio boschivo con iniziative ed altri servizi,privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti  dalla legge sono approvate dal comitato a maggioranza assoluta dei componenti.

 Art.34 - Consorzi.

 Il comitato,in coerenza ai principi statutari,promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale quando non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi,previsto nell'articolo precedente.

La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma dell'art.33,deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

 Il comitato unitamente alla convenzione,approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni,in quanto compatibili.

  Art.35 - Accordi di programma.

 L'ente per la realizzazione di opere,interventi e programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano l'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati,promuove e conclude accordi di programmi.

L'accordo oltre alle finalità perseguite,deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogati ed in particolare:

a)determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b)individuare attraverso strumenti appropriati,quali il piano finanziario,i costi,le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c)assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento;

Il presidente definisce e stipula l'accordo previa deliberazione d'intenti della giunta con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite  con lo statuto.

 Art.36 - Diritti di accesso e di informazione - Pubblicità degli atti.

 Tutti gli atti dell'ente ed aziende da esso dipendenti sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge.

Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale,è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi,secondo le modalità stabilite dal presente statuto e del regolamento.

Presso la sede dell'ente devono essere tenuti a disposizione dei cittadini il presente statuto ed i regolamenti.

 Art.37 - Diritto di accesso.

 Tutti i cittadini e le associazioni hanno diritto di prendere visione degli atti e provvedimenti adottati dagli organi dell'ente ed aziende dipendenti.

 Il regolamento individua le categorie degli atti sottratti alla visione da parte dei cittadini e delle associazioni nonchè le modalità di accesso.

Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi nei modi indicati dai regolamenti.

Il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di produzione,salve le disposizioni vigenti in materia di bollo,nonchè i diritti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.

La richiesta di accesso ai documentii deve essere motivata.Esse deve essere rivolta al presidente.

 Art.38  - Limiti al diritto di accesso.

  Il presidente ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti fino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa e comunque non oltre 30 giorni dalla richiesta.

 Art.39 - Il referendum.

 E'mmesso il referendum consultivo su questioni di esclusiva competenza dell'ente e di rilevanza generale.Il referendum non è consentito per le materie:

a)il bilancio,le relative variazioni,il conto consuntivo;

b)i tributi e le tariffe dei servizi a domanda individuale;

c)l'assunzione di mutui;

d)la formulazione di pareri e proposte ad altri enti;

e)le espressioni di beni.

Il referendum può essere richiesto da almeno il 40% degli elettori dell'ente.

Sull'ammissibilità della richiesta di referendum dovrà pronunciarsi il comitato entro 30 giorni dalla richiesta stessa con deliberazione della maggioranza dei suoi componenti .

 Art.40 - Statuto.

 Lo statuto contiene le norme dell'ordinamento dell'ente.Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi dell'ente.

E' ammessa l'iniziativa di almeno il 45% degli elettori dell'ente per proporre modificazioni dello statuto anche mediante un progetto redatto in articoli.Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione del referendum.

Lo statuto e le sue modifiche entro quindici giorni successivi alla data di esecutività sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità.

 Art.41 - Regolamenti.

 L'ente emana regolamenti:

a)nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto;

b)in tutte le altre materie di competenza dell'ente;

L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta e a ciascun consigliere.

 Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio:dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonchè per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità.Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

 Art.42 - Norme transitorie e finali.

 Il presente statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge.da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

Il comitato approva entro un anno i regolamenti previsti dallo statuto.Fino all'adozione dei suddetti regolamenti,restano in vigore le norme adottate dall'ente secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo statuto.

   

Il presente statuto è stato approvato con deliberazione del Comitato Amministrativo n.66 del 15/11/1996 modificata con successiva n.76 del 20/12/1996,entrambe vistate dal CO.RE.CO - Sezione di Salerno nella seduta del 21/01/1997 verb.n.4 dec.n.254

         Il Segretario                                                           Il Presidente 

Rag. Nunzio DI RIENZO                            Ing. Fernando Antonio ZUCCARO