Spett.
Collegio di Conciliazione
Direzione Provinciale del Lavoro di Milano
Via Lepetit, 8
20124 MILANO MI
Milano, li venerdí 13 settembre 2002
Oggetto: Tentativo di
conciliazione ex art. 65 e segg. D.
Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nei confronti dell’Università degli Studi di
Milano-Bicocca – Contratto integrativo d’Ateneo stipulato il 20 dicembre 2001 –
Fondo ex art. 67 CCNL-Università
1998-2001 del 9 agosto 2000 – Quota destinata all’incentivazione della
produttività e del miglioramento dei servizi – Distribuzione in base al solo
criterio dell’anzianità in servizio – Illegittimità per contrasto con il CCNL e
con i principi ispiratori della riforma del pubblico impiego – Richiesta
disapplicazione criterio.
Io
sottoscritto Emilio COLOMBO, [...], dipendente di categoria C dell’Università
degli Studi di Milano-Bicocca - con sede in 20126 Milano, piazza dell’Ateneo
Nuovo, 1 - e attualmente in servizio presso l’Area del Personale,
RICHIEDO
l’esperimento
del tentativo di conciliazione ex art.
65 e segg. D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla richiesta, da me
rivolta all’Amministrazione in data 4 luglio 2002 (e rimasta a tutt’oggi priva
di riscontro), di disapplicazione dei criteri di distribuzione della quota del
Fondo ex art. 67 CCNL-Università
1998-2001 destinata all’incentivazione della produttività e del miglioramento
dei servizi, cosí come determinati – in contrasto con il CCNL e con i principi
ispiratori della riforma del pubblico impiego – dal Contratto integrativo d’Ateneo
del 20 dicembre 2001.
FATTO
L’Accordo Collettivo Integrativo dell’Università
degli Studi di Milano-Bicocca, sottoscritto in data 20 dicembre 2001, all’art.
5 dispone che il “Fondo per la produttività” di cui all’art. 67 del CCNL
Università 1998-2001 del 9 agosto 2000 (in seguito: CCNL 1998-2001) sia
ripartito tra il personale esclusivamente “in
funzione delle presenze e per anzianità”, secondo tre fasce di anzianità di
servizio: fino a 5 anni – 100%; da 5 a
10 anni – 140%; oltre 10 anni – 180%.
Una quota di circa due terzi del Fondo relativo
all’anno 2001 è stata distribuita con lo stipendio del mese di febbraio 2002,
conformemente a quanto annunciato dalla circolare n. 30, prot. n. 1900 del 21
febbraio 2002.
In data 10 aprile 2002 (prot. n. 003729) è stato
consegnato all’Amministrazione un appello relativo ai criteri di distribuzione
del Fondo per la produttività collettiva e individuale, sottoscritto da 131
dipendenti, me incluso.
Secondo quanto annunciato dalla successiva
circolare n. 67, prot. n. P/5340 del 17 maggio 2002, la quota restante del
Fondo in parola è stata distribuita con lo stipendio del mese di maggio 2002.
In costanza del silenzio dell’Amministrazione in
ordine ai rilievi mossi nel predetto appello nei confronti dell’Accordo
Collettivo Integrativo d’Ateneo, ho presentato all’Amministrazione stessa
(prot. 7645 del 4 luglio 2002) formale richiesta di disapplicazione del
criterio dell’anzianità o, in subordine, di corresponsione nei miei soli
confronti della quota di Fondo per la Produttività 2001 nella misura massima
del 180% – erogata ai dipendenti con anzianità di servizio superiore ai dieci
anni–, tenendo conto delle sole presenze in servizio.
L’Amministrazione non ha a tutt’oggi risposto
all’istanza.
OGGETTO DELLA CONTROVERSIA
Oggetto della presente controversia è la
possibilità che il fondo ex art. 67
CCNL 1998-2001, nella parte finalizzata ex
art. 68, comma 2, lettera d), all’erogazione di compensi diretti ad incentivare
la produttività e il miglioramento dei servizi, sia distribuito ai dipendenti
in base al mero decorso dell’anzianità in servizio.
DIRITTO
L’art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n.
421, ha delegato il Governo della Repubblica a emanare “uno o piú decreti legislativi, diretti al contenimento, alla
razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore del pubblico
impiego, al miglioramento dell'efficienza e della produttività, nonché alla sua
riorganizzazione”, autorizzandolo a tal fine, alla lettera o) dello stesso
comma, a “procedere alla abrogazione
delle disposizioni che prevedono automatismi che influenzano il trattamento
economico fondamentale ed accessorio, e di quelle che prevedono trattamenti
economici accessori, settoriali, comunque denominati, a favore di pubblici
dipendenti, sostituendole contemporaneamente con corrispondenti disposizioni di
accordi contrattuali anche al fine di collegare direttamente tali trattamenti
alla produttività individuale e a quella collettiva ancorché non generalizzata
ma correlata all'apporto partecipativo, raggiunte nel periodo, per la
determinazione delle quali devono essere introdotti sistemi di valutazione e
misurazione, ovvero allo svolgimento effettivo di attività particolarmente
disagiate ovvero obiettivamente pericolose per l'incolumità personale o dannose
per la salute”, nonché a “prevedere
il principio della responsabilità personale dei dirigenti in caso di
attribuzione impropria dei trattamenti economici accessori”.
Non è certo inutile ricordare che la stessa Corte costituzionale
ha avuto modo di apprezzare il processo di riforma del modello di
organizzazione dell’apparato amministrativo avviato con la legge n. 421/1992,
rilevando come “il legislatore abbia
inteso garantire, senza pregiudizio dell’imparzialità, anche il valore
dell’efficienza contenuto nel precetto costituzionale, grazie a strumenti
gestionali che consentono, meglio che in passato, di assicurare il contenuto
della prestazione in termini di produttività ovvero una sua ben piú flessibile
utilizzazione” (Sent. n. 309/1997).
Nella stessa sentenza, la Corte costituzionale ha peraltro
ricordato come all’amministrazione-datore di lavoro sia dato “concedere trattamenti economici accessori,
che gli stessi contratti collettivi debbono definire, «secondo criteri obiettivi
di misurazione … collegati: a) alla produttività individuale; b) alla
produttività collettiva tenendo conto dell’apporto di ciascun dipendente…»
(comma 3 dello stesso art. 49 [del d. lgs. 29/1993])”.
Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che, com’è noto,
raccoglie anche le norme del decreto legislativo n. 29 del 1993, emanato in
attuazione della delega di cui alla legge n. 421 del 1992, non ha peraltro
operato restaurazioni di sorta.
Infatti, l’art. 40 del d. lgs. n. 165/2001 dispone che “la contrattazione collettiva integrativa si
svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali,
tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono [...]
Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata
contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai
contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli
strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.
Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate”.
Il successivo art. 45 del d. lgs. n. 165/2001 riprende del
resto testualmente il contenuto dell’art. 49 del d. lgs. n. 29/1993.
Ora,
ai termini del CCNL 1998-2001:
1.
la
contrattazione collettiva integrativa si svolge “tra i soggetti e sulle materie, i tempi e le modalità indicate dal
presente contratto” (art. 3, comma 3, lettera a));
2.
“le amministrazioni attivano, ai sensi
dell’articolo 45, comma 4, del D.Lgs. n. 29 del 1993, autonomi livelli di
contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli indicati dalla
richiamata disposizione legislativa, nonché dal successivo comma 4” (art. 4, comma 1);
3.
“la contrattazione collettiva integrativa si
svolge sulle seguenti materie: a) i criteri per la ripartizione delle risorse
indicate nell’articolo 67 tra le finalità e secondo la disciplina di cui
all’articolo 68; b) i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione
del personale, in relazione ad obiettivi e programmi di innovazione
organizzativa, incremento della produttività e miglioramento della qualità del
servizio, con riferimento alla ripartizione delle risorse destinate ad
incentivazione tra i diversi obiettivi e programmi, nonché alla scelta dei
dipendenti da adibire ad eventuali programmi specifici” (art. 4, comma 2);
4.
“I contratti collettivi integrativi non
possono essere in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi
nazionali e non possono comportare oneri non previsti negli strumenti di
programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole
difformi sono nulle e non possono essere applicate” (art. 4, comma 4);
5.
“Le risorse di cui all’art. 67 sono
finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di
efficienza e di efficacia delle amministrazioni e di qualità dei servizi
istituzionali” (art. 68, comma 1);
6. “In
relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all’art. 67 sono utilizzate
per: d) erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il
miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati
al merito e all’impegno di gruppo e/o individuale, secondo quanto previsto
dall’art. 58” (art. 68, comma 2).
* * *
Alla luce di quanto detto sopra, risulta di abbagliante
evidenza come il Fondo per la Produttività, orientato dal Contratto Collettivo
Integrativo d’Ateneo a indennizzare la sola anzianità in servizio, sia stato
sviato dalle finalità sue proprie, in violazione diretta del CCNL 1998-2001, e
in particolare degli articoli 4, commi 1, 2 e 4, 67 e 68, e inoltre in palese
dileggio dell’obiettivo del buon andamento dell’Amministrazione (art. 97, comma
1, Cost. Rep. It.), al cui perseguimento dovrebbero appunto essere preordinati “strumenti gestionali che consent[a]no,
meglio che in passato, di assicurare il contenuto della prestazione in termini
di produttività” (cfr. Corte Cost., cit. sent. n. 309/1997).
RICHIESTE
Tutto
ciò premesso, richiedo:
1.
in via
principale, che l’Amministrazione, previa disapplicazione del coefficiente
relativo all’anzianità di servizio, rinnovi i calcoli relativi alla
distribuzione del Fondo di Produttività 2001, e quindi su tale base
ridistribuisca le quote a tutti i dipendenti;
2.
in via
subordinata, che l’Amministrazione mi corrisponda una quota di Fondo per la
Produttività 2001 pari a quella, massima, erogata ai dipendenti con anzianità
di servizio superiore ai dieci anni, tenendo conto delle sole presenze in
servizio.
NOMINA DEL RAPPRESENTANTE NEL
COLLEGIO DI CONCILIAZIONE
Ai
sensi dell’art. 66, comma 3, lettera d), del D. Lgs. 30 marzo 2001,
n. 165, intendo rappresentarmi personalmente nel collegio di
conciliazione.
Nomino
altresí, quale mio rappresentante supplente nel collegio di conciliazione, la
signora Licia Ribolla [...].
ELEZIONE DI DOMICILIO
[...]
Mi impegno infine a notificare nel piú breve
termine la presente richiesta all’Amministrazione di appartenenza.
In
fede.
Emilio
Colombo
Allegati:
1.
Istanza
rivolta all’Amministrazione in data 4 luglio 2002.
Al
Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi
di Milano-Bicocca
Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1
20126 Milano MI
Milano,
li 4 luglio 2002
Oggetto: Contratto integrativo d’Ateneo stipulato il 20 dicembre 2001 –
Fondo produttività collettiva e individuale anno 2001 – Distribuzione in base
al criterio dell’anzianità in servizio – Illegittimità – Richiesta
disapplicazione criterio.
L’Accordo Collettivo Integrativo di Ateneo,
sottoscritto in data 20 dicembre 2001, all’art. 5 dispone che il “Fondo per la
produttività” di cui all’art. 68 del CCNL Università 1998-2001 del 9 agosto
2000 (in seguito: CCNL del 9 agosto 2000) sia ripartito tra il personale
esclusivamente “in funzione delle
presenze e per anzianità”, secondo tre fasce di anzianità di servizio: fino
a 5 anni – 100%; da 5 a 10 anni – 140%;
oltre 10 anni – 180%.
Una quota di circa due terzi del Fondo è stata
distribuita con lo stipendio del mese di febbraio 2002, conformemente a quanto
annunciato dalla circolare n. 30, prot. n. 1900 del 21 febbraio 2002.
In data 10 aprile 2002 (prot. n. 003729) è stato
consegnato a codesta Amministrazione un appello relativo ai criteri di
distribuzione del Fondo per la produttività collettiva e individuale (appello
che nella presente istanza integralmente richiamo), sottoscritto da 131
dipendenti, me incluso.
Secondo quanto annunciato dalla successiva circolare
n. 67, prot. n. P/5340 del 17 maggio 2002, la quota restante del Fondo in
parola è stata distribuita con lo stipendio del mese di maggio 2002.
Nessuna posizione ha al momento assunto
l’Amministrazione in ordine ai rilievi mossi nel predetto appello nei confronti
dell’Accordo Collettivo Integrativo d’Ateneo.
In effetti, non si può dire che tale Accordo
Integrativo d’Ateneo sia un inesauribile pozzo di virtù.
Basti pensare alle ivi previste procedure di
ascensione blindata riservate al personale in servizio, pratica che la Corte
costituzionale ha costantemente e con decisione sempre censurato (da ultimo con
la sentenza 16 maggio 2002, n. 194).
Ma torniamo al Fondo per la produttività.
L’art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n.
421, ha delegato il Governo della Repubblica a emanare “uno o più decreti legislativi, diretti al contenimento, alla
razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore del pubblico
impiego, al miglioramento dell'efficienza e della produttività, nonché alla sua
riorganizzazione”, autorizzandolo a tal fine, alla lettera o) dello stesso
comma, a “procedere alla abrogazione
delle disposizioni che prevedono automatismi che influenzano il trattamento
economico fondamentale ed accessorio, e di quelle che prevedono trattamenti
economici accessori, settoriali, comunque denominati, a favore di pubblici
dipendenti, sostituendole contemporaneamente con corrispondenti disposizioni di
accordi contrattuali anche al fine di collegare direttamente tali trattamenti
alla produttività individuale e a quella collettiva ancorché non generalizzata
ma correlata all'apporto partecipativo, raggiunte nel periodo, per la
determinazione delle quali devono essere introdotti sistemi di valutazione e
misurazione, ovvero allo svolgimento effettivo di attività particolarmente
disagiate ovvero obiettivamente pericolose per l'incolumità personale o dannose
per la salute”, nonché a “prevedere
il principio della responsabilità personale dei dirigenti in caso di
attribuzione impropria dei trattamenti economici accessori”.
Non è certo inutile ricordare
che la stessa Corte costituzionale ha avuto modo di apprezzare il processo di
riforma del modello di organizzazione dell’apparato amministrativo avviato con
la legge n. 421/1992, rilevando come “il
legislatore abbia inteso garantire, senza pregiudizio dell’imparzialità, anche
il valore dell’efficienza contenuto nel precetto costituzionale, grazie a
strumenti gestionali che consentono, meglio che in passato, di assicurare il
contenuto della prestazione in termini di produttività ovvero una sua ben più
flessibile utilizzazione” (Sent. n. 309/1997).
Nella stessa sentenza, la Corte
costituzionale ha peraltro ricordato come all’amministrazione-datore di lavoro
sia dato “concedere trattamenti economici
accessori, che gli stessi contratti collettivi debbono definire, «secondo
criteri obiettivi di misurazione … collegati: a) alla produttività individuale;
b) alla produttività collettiva tenendo conto dell’apporto di ciascun
dipendente…» (comma 3 dello stesso art. 49 [del d. lgs. 29/1993])”.
Il decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche),
che, com’è noto, raccoglie anche le norme del decreto legislativo n. 29 del
1993, emanato in attuazione della delega di cui alla legge n. 421 del 1992, non
ha peraltro operato restaurazioni di sorta.
Infatti, l’art. 40 del d. lgs.
n. 165/2001 dispone che “la
contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti
stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure
negoziali che questi ultimi prevedono [...] Le pubbliche amministrazioni non
possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in
contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che
comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale
di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono
essere applicate”.
Il successivo art. 45 del d.
lgs. n. 165/2001 riprende del resto testualmente il contenuto dell’art. 49 del
d. lgs. n. 29/1993.
Ora, ai
termini del CCNL del 9 agosto 2000:
a) la contrattazione collettiva integrativa si svolge “tra i soggetti e sulle materie, i tempi e le modalità indicate dal
presente contratto” (art. 3, comma 3, lettera a));
b) “le amministrazioni attivano, ai
sensi dell’articolo 45, comma 4, del D.Lgs. n. 29 del 1993, autonomi livelli di
contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli indicati dalla
richiamata disposizione legislativa, nonché dal successivo comma 4” (art.
4, comma 1);
c) “la contrattazione collettiva
integrativa si svolge sulle seguenti materie: a) i criteri per la ripartizione
delle risorse indicate nell’articolo 67 tra le finalità e secondo la disciplina
di cui all’articolo 68; b) i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione
del personale, in relazione ad obiettivi e programmi di innovazione
organizzativa, incremento della produttività e miglioramento della qualità del
servizio, con riferimento alla ripartizione delle risorse destinate ad
incentivazione tra i diversi obiettivi e programmi, nonché alla scelta dei
dipendenti da adibire ad eventuali programmi specifici” (art.
4, comma 2);
d) “I contratti collettivi
integrativi non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dai
contratti collettivi nazionali e non possono comportare oneri non previsti
negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna
amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere
applicate” (art. 4, comma 4);
e) “Le risorse di cui all’art. 67
sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei
livelli di efficienza e di efficacia delle amministrazioni e di qualità dei
servizi istituzionali” (art. 68, comma 1);
f) “In relazione alle finalità di
cui al comma 1, le risorse di cui all’art. 67 sono utilizzate per: d) erogare
compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei
servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e
all’impegno di gruppo e/o individuale, secondo quanto previsto dall’art. 58” (art.
68, comma 2).
Alla luce di quanto detto sopra,
risulta di abbagliante evidenza come il Fondo per la Produttività, orientato
dal Contratto Collettivo Integrativo d’Ateneo a indennizzare la sola anzianità
in servizio, sia stato sviato dalle finalità sue proprie, in palese dileggio
dell’obiettivo del buon andamento dell’Amministrazione (art. 97, comma 1, Cost.
Rep. It.), al cui perseguimento dovrebbero appunto essere preordinati “strumenti gestionali che consent[a]no,
meglio che in passato, di assicurare il contenuto della prestazione in termini
di produttività” (cfr. Corte Cost., cit. sent. n. 309/1997).
In
conclusione, tutto ciò premesso, richiedo:
-
in via principale, che, previa
disapplicazione del coefficiente relativo all’anzianità di servizio, siano
rinnovati i calcoli relativi alla distribuzione del Fondo di Produttività 2001,
e quindi su tale base siano redistribuite le quote a tutti i dipendenti;
-
in via subordinata, la
corresponsione nei miei soli confronti della quota di Fondo per la Produttività
2001 nella misura massima, erogata ai dipendenti con anzianità di servizio
superiore ai dieci anni, tenendo conto delle sole presenze in servizio.
Considerato infine che l’art. 1,
comma 1, del Contratto Collettivo Integrativo d’Ateneo in parola espressamente
prevede (conformemente, peraltro, in questo caso, all’art. 5, comma 4, del
CCNL) che le disposizioni del contratto stesso conservino la loro efficacia
fino a quando non siano sostituite da successivo contratto, formalmente diffido
codesta amministrazione dal dare in futuro attuazione al detto criterio di
distribuzione del Fondo per la produttività basato sul mero decorso del tempo
in servizio.
Augurandomi di poter ottenere
una risposta alla presente nel termine di cui all’art. 2, comma 3, della legge
7 agosto 1990, n. 241, mi riservo la facoltà di promuovere l’avvio della
procedura di conciliazione ex artt.
65 e 66 d. lgs. n. 165/2001.
In fede.
Emilio
Colombo