La Banda dei rifiuti (e del buco di bilancio) al Comune di Viareggio

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LUCCA

[…] preciso quanto segue in ordine all’esposto che presentai alla Procura della Repubblica di Lucca il 12 luglio 1993, concernente il servizio in concessione della raccolta differenziata dei rifiuti organici del comune di Viareggio :

Durante la primavera del 1993, su sollecitazione di Edoardo Malfatti, Assessore all'Ambiente del Comune di Viareggio, mi procurai una serie di delibere comunali e regionali relative all'affidamento in concessione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti organici.
Leggendo le delibere, mi accorsi di alcune forzature nell'ambito dei riferimenti incrociati che esse stabilivano tra loro: imprecisioni formali e sostanziali avevano per effetto l'inversione cronologica, la creazione o l'alterazione surrettizia di presupposti di fatto alla base delle procedure esaminate. Tali vizi, se rilevati in tempo, avrebbero quasi certamente condotto all'annullamento in sede di giustizia amministrativa di buona parte delle delibere esaminate. Ritenni quindi mio dovere portare a conoscenza della Procura della Repubblica la leggerezza formale con cui era stata condotta la vicenda, al fine di consentire l'accertamento di eventuali ipotesi di reato, omissive o commissive, a carico di funzionari comunali o di altri.

Dall'analisi sistematica di tali delibere risulta infatti chiaramente che il 1° agosto 1991 il Consiglio comunale di Viareggio, considerando fatti virtualmente retrocessi nel tempo, travisando precedenti delibere comunali e assoggettandosi fatalisticamente a condizioni inesistenti, approvò l'affidamento in concessione del servizio di raccolta dei rifiuti organici senza che fosse stato previamente esperito un pubblico incanto e senza motivare compiutamente le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale che suggerissero la scelta d'affidare il servizio in concessione. Questi temi saranno affrontati nella prima parte della presente memoria; nella seconda vedremo, attraverso le amene descrizioni offerte dal primo dirigente dell'Ufficio Igiene del Territorio del Comune di Viareggio, con quali modalità il servizio sia stato svolto almeno fino al 20 ottobre 1992.

 

PARTE PRIMA
LA PROCEDURA CHE CONDUSSE ALL'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE

1. I FATTI SECONDO LA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 172/91

Il procedimento delineato dalla premessa alla Del. Cons. Com. N. 172 dell'1.8.1991 sembrerebbe, a prima vista, assistito da un'inoppugnabile coerenza logico/cronologica; la verifica dei riferimenti ivi contenuti dimostra invece come, alla stregua delle delibere citate, si tratti di una coerenza puramente fittizia.

Riporto di seguito alcuni estratti rilevanti della premessa, inserendo alla fine di ogni punto un riferimento numerico ed evidenziando in grassetto i passaggi degni di nota:

"ricordata la deliberazione n. 872 del 28.4.89 con cui la G.M. incaricava l'ing. Vitiello Giuseppe di redigere uno studio generale sulla organizzazione di un servizio di raccolta differenziata dei R.S.U. e assimilabili;
viste le deliberazioni n. 1615 e 1616 del 13.7.89 con cui la G.M. stipulava apposite convenzioni con le Cooperative e con la ditta SA.SIT. per le raccolte differenziate della frazione secca e degli scarichi organici per una durata di mesi sei a carattere sperimentale;
visti i risultati estremamente positivi di tale sperimentazione
la G.M. con deliberazione n. 768 del 15.02.90 prorogava alla ditta SA.SIT. il servizio sperimentale di raccolta differenziata degli scarti organici per ulteriori mesi sei;

considerato che nel frattempo la G.M. vista la delibera del Consiglio regionale n. 358 del 26.7.89 relativa al bando regionale per il sostegno finanziario alle finalità della limitazione e recupero dei rifiuti -art. 9 l.r. 60/88- approvava con propria deliberazione n. 2470 del 3.11.89 il progetto relativo sopra citato redatto dall'ing. G. Vitiello [...]; inoltre nel piano triennale approvato con la suddetta delibera n. 2470 si dava facoltà alle Cooperative e alla ditta SA.SIT. concessionari dei servizi di raccolta differenziata, di presentare analoghe richieste di finanziamento al Ministero per l'ambiente e alla regione Toscana per i servizi di raccolta differenziata dagli stessi curati;

vista la deliberazione n. 3662 del 23.04.90 con [cui] la G.R. della Toscana fa propria la risultante del citato bando di sostegno finanziario che vede approvato il progetto presentato dalla ditta SA.SIT. quale concessionaria del servizio di raccolta differenziata degli scarti organici nel Comune di Viareggio; [...];

considerato che il contributo a fondo perduto destinato con tale delibera della G.R.T. alla ditta SA.SIT. è di £. 497.500.000 a condizione che la stessa divenga concessionaria del Comune di Viareggio nella realizzazione di un servizio di raccolta degli scarti organici;"

"considerato tutto quanto sopra l'A.C. ha incaricato la Direzione dell'Igiene del territorio di predisporre l'aggiornamento attuativo del progetto sperimentale della ditta SA.SIT. finalizzando il tutto ad un rapporto concessionario con questo ente;

visti gli elaborati prodotti dalla Direzione Igiene del territorio in collaborazione con il progettista dello studio generale raccolta differenziata dei R.S.U. Ing. G. Vitiello;"

"visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90;"

Ecco quindi, in sintesi, l'ordine cronologico virtuale stabilito dalla premessa alla Del. Cons. Com. 172/91:

28.04.89: conferimento a G. Vitiello dell'incarico di svolgere uno studio sull'organizzazione di un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti per conto del comune di Viareggio (Del. G.M. n. 872);

13.07.89: la Giunta Comunale affidò in concessione il servizio di raccolta differenziata delle sostanze organiche per un periodo sperimentale di mesi 6 alla SA.SI.T. S.n.c. di Viareggio (Del. G.M. n. 1615);

03.11.89: la Giunta Comunale avrebbe dato facoltà alle Cooperative e alla ditta SA.SIT. di presentare proprie richieste di finanziamento, per i servizi di raccolta differenziata da questi curati, alla Regione e allo Stato (Del. G.M. n. 2470);

15.02.90: visti i risultati estremamente positivi di tale sperimentazione la G.M. avrebbe prorogato alla ditta SA.SIT. il servizio di raccolta differenziata degli scarti organici per ulteriori mesi sei;

23.04.90: la Regione Toscana avrebbe ammesso la ditta SA.SI.T. alla concessione di contributi ex Del. C.R. 26.7.89, a condizione che la stessa divenisse concessionaria del comune di Viareggio (Del. G.R. n. 3662);

01.08.91: il consiglio comunale di Viareggio approvò fatalisticamente la convenzione per l'affidamento alla SA.SIT. del servizio di raccolta differenziata delle sostanze organiche.

L'analisi sistematica dell'insieme delle delibere citate rivela tuttavia un quadro ben diverso.

2. ANALISI DELLE DELIBERE E DELLE PROCEDURE SEGUITE

Retrocessione di fatti e delibere nel tempo

In primo luogo, la delibera n. 768 della Giunta Comunale porta non la data del 15.02.90 (attribuitale dalla Del. Cons. Com. n. 172/1991), bensì quella del 24.04.90, giorno successivo all'attribuzione dei finanziamenti regionali ad opera della Del. G.R. n. 3662. La posizione occupata nella premessa alla Del. Cons. Com. n. 172/1991 dalla Del. G.M. n. 768 dovrebbe portare a escludere un errore meramente formale. Sotto un profilo sostanziale, però, l'individuazione della data effettiva della delibera n. 768 dovrebbe comportare di per sé la caduta di diversi altri presupposti, effettivi o virtuali, della delibera Cons. Com. n. 172/1991 e della delibera G.R. n. 3662/1990.

Travisamento della del. G.M. n. 2470 del 3.11.1989

In secondo luogo, la delibera n. 172/1991 sostiene che il piano triennale approvato con la delibera n. 2470 del 3.11.89 abbia conferito alla ditta SA.SIT. la facoltà di presentare alla Regione richieste di finanziamento per conto del comune di Viareggio. Ho letto più volte il piano triennale, senza tuttavia riuscire a rinvenire alcuna autorizzazione di sorta, neppure implicita, in nessuna delle sessantasei pagine di cui esso si compone. Gli unici passaggi dell'intero documento che, con spericolate approssimazioni e operando un'ardita corruzione filologica, potrebbero somigliare lontanamente a un'autorizzazione implicita, sono i seguenti:

"L'esperienza maturata durante la sperimentazione in corso consiglia di affidare il servizio ad un concessionario, anche al fine di incrementare l'occupazione nel campo cooperativistico.
Si può pertanto ipotizzare di affidare in concessione il servizio di raccolta delle sostanze secche e delle pile e farmaci alle cooperative, mentre il servizio di raccolta dell'organico ad una impresa specializzata".
"I suddetti soggetti interessati possono richiedere contributi statali nella misura del 50% (legge 441/87) e regionali, nella misura del 30% (legge regionale 60/88) dell'investimento complessivo"

Quale che sia il senso da attribuire al secondo periodo, e anche assumendo che l'approvazione dell'ipotesi di affidare in concessione il servizio possa equivalere all'autorizzazione a presentare progetti per conto del Comune, in esso si parla di una generica "impresa specializzata", e non della SA.SI.T..

Quanto all'ultimo periodo, inserito com'è in fondo al capitolo "RIEPILOGO DEI COSTI DI INVESTIMENTO E DI GESTIONE PREVISTI", non può che avere valore ricognitivo della legislazione esistente in materia. Peraltro: il capitolo che lo contiene non nomina alcun "soggetto interessato"; il Piano Triennale parla di un'ipotetica "impresa specializzata" solo a pag. 43, ovvero ben ventitré pagine prima, e nel contesto che s'è visto dianzi; la ditta SASIT è citata nel Piano stesso una sola volta, a pag. 16: la separano quindi cinquanta pagine dal periodo in questione.

Se comunque detto periodo fosse un'ambigua formula di autorizzazione, la delibera che approvò il Piano triennale avrebbe dovuto almeno richiamarla o nella premessa o nel dispositivo: così però non fu.

La del. G.R. n. 3662 del 23/4/1990

Può a questo punto non essere inutile accertare in base a quali principi la Regione Toscana dovesse procedere all'attribuzione dei fondi regionali ex Deliberazione C.R. n. 358 del 26.7.89: le richieste relative dovevano essere avanzate o da Comuni singoli o associati o da enti o imprese concessionari. Invero, a dimostrazione della necessità che i soggetti privati presentatori di progetti fossero attuali titolari di concessioni comunali, la relazione "Istruttoria tecnica" allegata alla Del. G.R. n. 3662/90 citava un progetto, inoltrato dalla ditta ECOELBA, respinto proprio in quanto "la ditta non risulta[va] essere concessionaria dei Comuni per i servizi previsti nell'ambito del progetto". E' vero che la ditta SA.SIT., al momento in cui presentò il proprio progetto era concessionaria del Comune di Viareggio, ma "a titolo sperimentale per un periodo di 6 mesi". Tale concessione sperimentale giunse invero a scadenza il 31.01.1990: al momento dell'attribuzione dei fondi regionali, il 23.04.1990, la ditta SA.SIT. non era quindi, a quanto pare, né concessionaria del Comune di Viareggio, né titolare della necessaria autorizzazione a presentare progetti per conto di quest'ultimo; la società tornò ad essere concessionaria del Comune di Viareggio, in regime di proroga e per un periodo di sei mesi, soltanto il giorno successivo, circostanza che la Giunta regionale non poteva considerare né sotto un profilo di logicità né sotto un profilo di legittimità. Per inciso, il progetto SA.SI.T. finanziato dalla Del. G.R. n. 3662/90 appare nella Istruttoria tecnica a detta delibera come richiesta di iniziativa del Comune di Viareggio.

Sembrerebbe quindi che la Giunta regionale, il 23 aprile 1990, abbia operato una palese disparità di trattamento tra ECOELBA (che non risultava "essere stata nominata concessionaria degli stessi servizi da parte della maggioranza dei comuni interessati dal progetto" ) e SA.SIT., ammessa ai finanziamenti regionali pur non essendo più, in quel momento, concessionaria del Comune di Viareggio.

Singolarmente, tuttavia:
"Le n. 50 richieste pervenute sono state inoltrate:
36 da Comuni singoli;
8 da Associazioni fra comuni;
4 da aziende municipalizzate per conto di n. 5 comuni;
2 da soggetti privati non concessionari."

L'istruttorio tecnica alla del. G.R. n. 3662 non contempla separatamente le richieste inoltrate da soggetti privati concessionari di Comuni, bensì quelle presentate da aziende municipalizzate per conto di Comuni e da soggetti privati non concessionari. La richiesta SA.SIT., soggetto privato "concessionario", è considerata nell'elenco di cui sopra alla stregua di quelle dei Comuni. Insolita distinzione tra aziende municipalizzate (che, in quanto tali, pur essendo di proprietà di Comuni, sono elencate a parte) e soggetti privati concessionari (assimilati ai Comuni, nell'elenco).

Invero:
"La partecipazione al bando nelle province di Massa, Pistoia e Livorno è avvenuta solo tramite comuni singoli o municipalizzate, senza richieste da parte di associazioni fra Comuni.
Anche in provincia di Lucca le richieste, ad eccezione di quella del Consorzio fra i comuni di Forte dei Marmi, Pietrasanta, Seravezza e Stazzema, riguardano comuni singoli."
"Numerose (12 su 50) sono state le iniziative, quasi tutte presentate da comuni singoli, riguardanti contemporaneamente sia la sostanza organica che le frazioni secche."
"Le iniziative ammesse a contributo nel merito riguardano:
a) la raccolta della sostanza organica da utenze speciali nei comuni della costa versiliese (richieste dal comune di Viareggio, Camaiore e Consorzio di Pietrasanta) [...]"

Ancora, nell'elenco delle 12 iniziative riguardanti sia la sostanza organica che le frazioni secche, al punto n. 9 sono attribuite al Comune di Viareggio, indistintamente, diverse richieste di finanziamento, tra cui quella della SA.SIT.. Soltanto nell'elenco dei soggetti ammessi a contributo compare finalmente la "SA.SI.T. S.n.c. - Torre del Lago (LU) - Concessionaria del Comune di Viareggio".

Lo stesso criterio di assimilazione delle società private concessionarie ai Comuni non è peraltro seguito dalla Del. G.R. n. 3662 del 23.04.1990, che infatti individua la ditta SA.SIT. quale "concessionaria del Comune di Viareggio".

Eppure, nella richiesta di contributi -datata 27 novembre 1989- presentata dalla SA.SI.T. alla Giunta regionale, la stessa società non si qualifica concessionaria del Comune di Viareggio. Nell'allegata scheda progettuale -elaborata dall'ing. Vitiello e in larga parte coincidente con il Piano Triennale dei rifiuti pagato al medesimo ingegnere dal Comune di Viareggio- sembra però aver luogo una metamorfosi virtuale del rapporto di concessione intercorrente tra la SA.SI.T. e il Comune di Viareggio:

"[...] il Comune di Viareggio ha organizzato una sperimentazione relativa alla preselezione delle seguenti frazioni merceologiche: [...] sostanze organiche [...].
[...] La suddetta sperimentazione ha lo scopo di fornire i dati necessari ad un corretto dimensionamento del servizio di preselezione da estendere a tutta la città.
Tale sperimentazione [...] avrà durata di mesi 6 a partire da luglio 89.
Successivamente il servizio sarà esteso a tutta la città.
[...] La raccolta delle sostanze organiche è stata affidata ad una ditta di Viareggio, la Sasit, già operante nel settore ecologico e nella raccolta dei rifiuti."

In origine erano sperimentali e limitati sia la raccolta differenziata che la relativa convenzione. Ora, nel citato progetto SA.SIT. approvato dalla Regione, l'esperimento e la convenzione sembrano invece virtualmente scindersi: infatti, la sperimentazione avrà durata di sei mesi, mentre il servizio -che successivamente sarà esteso a tutta la città- è stato affidato alla ditta SA.SI.T. per un non meglio precisato periodo.

L'equivoco si consolida più avanti, dato che:
"Dal mese di luglio 88 [89, ndr] e per una durata di mesi 6 è in corso una raccolta differenziata sperimentale delle seguenti frazioni merceologiche:
organico prodotto da ristoranti, mense e mercati;"
"La raccolta degli scarti organici è affidata alla ditta SASIT di Viareggio [...]."
"Per quanto riguarda le raccolte differenziate, esse sono curate [...] dalla ditta SASIT relativamente all'organico [...]"

Neanche in detta Scheda progettuale è comunque dato scorgere un qualsivoglia riferimento alla presupposta e necessaria autorizzazione a presentare progetti per conto del Comune di Viareggio.

Travisamento della delibera G.R. n. 3662/1990

In terzo luogo, se è incontestabile il fatto che la Giunta regionale abbia finanziato il progetto della SA.SI.T. quale concessionaria del Comune di Viareggio (Del. C.C. n. 172/1991), resta da dimostrare che la Giunta regionale abbia posto, per l'erogazione dei fondi regionali, la condizione che la SA.SI.T. divenga concessionaria del comune di Viareggio.

Tale asserita condizione, se fosse stata posta (ma così non pare), non potrebbe non contrastare con il motivo di reiezione del progetto ECOELBA, respinto "in quanto la ditta non risulta concessionaria dei Comuni per i servizi previsti nell'ambito del progetto presentato". La Giunta regionale, se avesse avuto il potere di accogliere i progetti inoltrati da privati sotto condizione che questi divenissero concessionari dei Comuni interessati, non avrebbe forse rigettato il progetto ECOELBA per questioni di merito e non di legittimità?

Conseguenze fatali di quanto sopra

In quarto luogo, lascia attoniti il fatto che l'Amministrazione Comunale, "considerato tutto quanto sopra" abbia "incaricato la Direzione dell'Igiene del territorio di predisporre l'aggiornamento attuativo del progetto sperimentale della ditta SA.SIT. finalizzando il tutto a un rapporto concessionario".

Primieramente, infatti, l'Ing. Venturi -1° Dirigente dell'Ufficio Igiene del territorio- espresse, in ordine alla delibera, sia un parere tecnico ex art. 53 l. n. 241/1990, sia un parere di congruità ex art. 17 l.r. n. 18/72: pareri che, essendo stati entrambi formulati dall'ufficio che aveva preso parte all'elaborazione del progetto insieme all'Ing. Vitiello (quest'ultimo nel suo duplice ruolo di estensore del Piano Triennale e di tecnico di parte), difficilmente avrebbero potuto non essere positivi.

Secondariamente, in base al combinato disposto dell'art. 26 del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, degli artt. 265/267 del R.D. 1175/31 e dell'art. 22, comma III, lettera b), della legge 8 giugno 1990, n. 142, i Comuni possono affidare i servizi pubblici di loro competenza in concessione a terzi:
- quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- facendo di regola precedere la concessione da pubblici incanti, al fine di procedere a una puntuale e compiuta comparazione delle offerte presentate da più soggetti interessati, fatta salva la possibilità di ricorrere -con adeguate motivazioni- alla trattativa privata quando circostanze speciali in rapporto alla natura del servizio lo consiglino.

La delibera C.C. n. 172 dell'1.8.1991, tuttavia, nulla dicendo sulle ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale che hanno portato a scegliere di affidare in concessione il servizio della raccolta dei rifiuti organici, si limita a considerare, quale implicita circostanza speciale legittimante la decisione di non procedere alla ricerca sul mercato di altri candidati, l'asserita condizione -cui la Regione Toscana avrebbe subordinato l'erogazione dei fondi ex Del. Cons. Reg. 26 luglio 1989, n. 358- che la SA.SIT. divenga concessionaria del Comune di Viareggio,. Abbiamo già visto come la Regione Toscana, lungi dal porre una siffatta condizione, abbia invece concesso i contributi sulla base del presupposto che la SA.SIT. operasse per conto del Comune di Viareggio, e anche come quest'ultima circostanza, benché accreditata dalla delibera C.C. n. 172/1991, non sia riscontrabile alla luce dei riferimenti contenuti in quest'ultima delibera.

Dovendo il Comune di Viareggio, in base alla convenzione approvata con la delibera n. 172/1991, pagare al concessionario la totalità degli investimenti garantendogli inoltre un 10% fisso di utili, sarebbe forse stato il caso di motivare la rinuncia a gestire il servizio in economia.

Riepilogando:

  1. Il 13 luglio 1989 la SA.SIT. S.n.c. ottenne dal Comune di Viareggio la concessione in via sperimentale e per sei mesi del servizio di raccolta dei rifiuti organici essendo stata individuata quale "unica ditta presente sul territorio comunale che sia già attrezzata per questo tipo di servizio". Tuttavia, solo il successivo 25 ottobre 1989 fu ritenuto opportuno ampliare l'oggetto sociale di tale società aggiungendovi "l'attività di raccolta con qualsiasi mezzo, ed anche differenziata, di rifiuti organici, tossici e nocivi, nonché l'eventuale loro trasporto e smaltimento";
  2. Il 3 novembre 1989 la Giunta Comunale approvò il Piano Triennale dei rifiuti elaborato dall'Ing. Vitiello dietro compenso di circa 60.000.000;
  3. Il 27 novembre 1989 la ditta SA.SIT. inoltrò in nome proprio alla Regione Toscana una richiesta di finanziamenti ex Del. Cons. Reg. n. 358/1989 sulla base d'un progetto elaborato sempre dall'ing. Vitiello e in larga parte corrispondente al progetto acquistato dal Comune di Viareggio;
  4. Il 31 gennaio 1990 la concessione sperimentale di raccolta dei rifiuti organici affidata alla SA.SIT. giunse alla sua scadenza naturale;
  5. Il 23 aprile 1990 la SA.SIT. ottenne i finanziamenti regionali esclusivamente perché considerata (pur non essendolo più dal 31 gennaio precedente) concessionaria del Comune di Viareggio, e non a condizione di divenirlo: come s'è visto, infatti, la Regione non avrebbe potuto neppure in ipotesi porre una siffatta condizione;
  6. Il 24 aprile 1990 la Giunta Comunale di Viareggio prorogò per un periodo di sei mesi la concessione SASIT, "scaduta il 31.1.90" ;
  7. Il 1° agosto 1991 il Consiglio comunale di Viareggio, sulla base, tra l'altro, di fatti virtualmente retrocessi nel tempo, travisando precedenti delibere comunali e considerando condizioni inesistenti, approvò l'affidamento in concessione alla ditta SA.SIT. del servizio di raccolta dei rifiuti organici per un periodo di cinque anni e sei mesi.

Il trasferimento della concessione

E' forse il caso di rilevare infine, che la Giunta Comunale, con Del. n. 910 del 26.05.1992, conformemente al parere reso dall'Ing. Venturi, espresse parere favorevole al trasferimento della Convenzione -sulla base dell'art. 14, comma II, di quest'ultima- in capo alla società ECOST S.r.l..

E' alquanto dubbio che tale delibera sia conforme al disposto della Convenzione, in quanto la ECO.ST. S.r.l. è stata costituita non dalla società concessionaria SA.SIT., ma dai soci di quest'ultima; e non si può neppure sostenere, stante la corrispondenza dei soci della SA.SI.T. e della ECO.ST., che lo spirito della Convenzione sia stato sostanzialmente rispettato, visto che i rapporti di partecipazione dei due soci proprietari sono, rispettivamente, nella prima di 1 a 1, e nella seconda di 13 a 7.

Il trasferimento alla ECO.ST. delle situazioni giuridiche derivanti alla SA.SIT dalla Convenzione, oltre ad apparire formalmente irregolare, desta peraltro perplessità per la confusione determinatasi tra i ruoli delle due società in quanto, da una relazione elaborata in data 26 ottobre 1992 dall'Ing. Venturi -dirigente del settore Igiene del Territorio del Comune-, e di cui si parlerà nella seconda parte della presente memoria, si evince che "in pratica la ditta [ECO.ST., N.d.r.] ha eseguito il servizio a tutt'oggi usufruendo di personale al quale non ha concesso né ferie né turnazioni, ed in caso di malattia o assenza ha rimpiazzato i vuoti trasferendo momentaneamente personale dalla ditta SA.SI.T. S.n.c. alla ditta ECO.ST. S.r.l. che come sappiamo è stata costituita appositamente per questo servizio nel dicembre 1991, e ha ottenuto il consenso dell'A.C. il 26.5.92 con deliberazione della G.M. n. 910. In pratica solo dal giugno 1992 i titolari delle due società, che sono i medesimi, hanno iniziato ad assumere personale come ECO.ST. S.r.l. e a dare un'autonoma struttura organizzativa alla stessa".

 

PARTE SECONDA
LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

IL METODO DI CALCOLO DEL CANONE

La terza fase del servizio si svolse dal 1 luglio al 31 dicembre 1992. Nel canone di £. 946.270.878 pagato dal Comune per questo periodo di sei mesi sono compresi: gli stipendi di 12 autisti, di 11 operai e di un caposervizio; i costi di gestione e d'ammortamento di 11 automezzi nuovi e di "noleggio" di 850 cassonetti. L'ammontare di queste spese è aumentato del 15% per spese generali; sulla globalità delle spese preventivate è calcolato un 10% fisso di utile d'impresa assicurato dal Comune di Viareggio al Concessionario.

I DUBBI DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Nel corso dell'autunno 1992, l'allora Commissario prefettizio del Comune di Viareggio, dott. Buonanno, formulò dei rilievi in ordine alle modalità di svolgimento del servizio al 1° dirigente dell'Ufficio Igiene del Territorio, Ing. Venturi. Quest'ultimo produsse l'illuminante relazione del 26 ottobre 1992, la quale, peraltro, non menziona se non indirettamente i rilievi che furono formulati dal Commissario prefettizio.

La Relazione Venturi riprende pedissequamente la premessa alla delibera C.C. n. 172/1991 (sostenendo l'esistenza dell'autorizzazione comunale alla SASIT a presentare progetti alla Regione e accreditando la tesi secondo la quale la Regione avrebbe subordinato l'erogazione dei contributi regionali alla SASIT alla condizione che a quest'ultima fosse affidata la concessione del servizio); tuttavia omette qualsiasi riferimento alla delibera G.M. n. 768/90, che nella stessa premessa alla del. C.C. n. 172/1991 risultava utilmente antedatata al 15.02.1990.

USURPAZIONE DI POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

"La A.C. [...] acconsentì ai soggetti che organizzavano i servizi sperimentali (Cooperative e ditta SASIT) di richiedere direttamente i contributi, nell'ipotesi di un affidamento a terzi dei servizi in oggetto". L'"ipotesi di affidare il servizio a un'impresa specializzata" non meglio identificata era già contenuta nel Piano Triennale dei rifiuti.

Secondo la Relazione Venturi, quindi, il Consiglio comunale di Viareggio fu espropriato del diritto di decidere se affidare il servizio a terzi, visto che la scelta dell'"ipotesi" fu esercitata dai concessionari, i quali, richiedendo e ottenendo finanziamenti regionali "vincolati", preclusero la ricerca di altri candidati all'affidamento della Concessione e impedirono al Consiglio comunale di decidere liberamente se svolgere il servizio in economia o se accogliere l'ipotesi formulata dall'Ing. Vitiello, redattore del Piano Triennale. Infatti, l'1.8.1991 il Consiglio comunale di Viareggio si rassegnò fatalisticamente ad affidare il servizio in concessione alla SASIT, sulla base di circostanze e presupposti surrettiziamente alterati.

La Relazione, del resto, continua ad accreditare la versione, priva di fondamento, del vincolo regionale: "la Regione Toscana approvava tale progetto e concedeva un finanziamento a fondo perduto di £. 497.500.000 a condizione che lo stesso fosse destinato alla ditta SASIT in qualità di concessionaria del Comune di Viareggio nell'effettuazione del servizio in oggetto".

La Relazione Venturi conferma poi che l'affidamento del servizio alla SASIT "avveniva non in seguito a gara, ma sulla base delle risultanze di una procedura attivata dalla Regione Toscana fin dal 1988, con la l.r. n. 60, fatta propria dall'A.C. prima con la sperimentazione, poi con l'approvazione del progetto redatto dall'Ing. Vitiello e con l'autorizzazione concessa alla ditta SASIT di richiedere in proprio finanziamenti alla Regione Toscana". Come abbiamo visto, tuttavia, è difficile trovare traccia di tale autorizzazione nel Piano Triennale. E la Regione Toscana avrebbe forse potuto abrogare la legislazione nazionale che disciplina l'affidamento di servizi in concessione e la scelta dei contraenti al fine di imporre al Comune di Viareggio un determinato concessionario?

E inoltre: "Con deliberazione n. 910 della G.M. del 26.5.1992 viene autorizzata la ditta SASIT a trasferire [...] la titolarità dell'affidamento del servizio in oggetto alla ditta ECOST S.r.l. di Viareggio, mantenendo inalterati tutti i benefici e gli impegni specificati nella convenzione".

SITUAZIONE DEL SERVIZIO AL 20 OTTOBRE 1992.

L'ing. Venturi ricorda opportunamente che "a regime, si sono previsti necessari 7 automezzi giornalmente in movimento e 2 automezzi da prevedere come riserva", e che "il personale necessario è stato quantificato, a regime, in 12 autisti, 11 operai e 1 caposervizio"; l'ingegnere, tuttavia, s'affretta a precisare che "nella fase transitoria, che si concluderà il 31.12.92, sono stati previsti addetti in numero proporzionale al servizio previsto". E' vero che, in base all'art. 4 della Convenzione, la fase transitoria si sarebbe conclusa il 31 dicembre 1992. Tale fase, però, se era transitoria per il concessionario, non lo era per il bilancio del Comune di Viareggio, che doveva corrispondere al primo, per l'intero periodo, un canone "a regime", calcolato in base all'impiego di 24 addetti, 1 autocarro 240 q.li, 9 minicompattatori, 1 lavacassonetti.

Non sarà inutile sottolineare, anche accreditando la teoria dell'ing. Venturi degli "addetti in numero proporzionale al servizio previsto", che la seconda fase di sperimentazione (che si svolse tra il 1° gennaio e il 30 giugno 1992) fu pagata dal Comune di Viareggio in proporzione all'impiego, nel corso dell'intero periodo, di: 1 autocarro, 5 minicompattatori, 1 lavacassonetti, 8 autisti e 7 operai. Al 30 giugno 1992 la società doveva quindi avere in uso almeno 1 autocarro, 5 minicompattatori e 1 lavacassonetti, e aver assunto almeno 8 autisti e 7 operai. La relazione Venturi lascia però trasparire, come vedremo, una ben differente situazione.

Per inciso, gli oneri annui di impiego degli automezzi sono stati determinati sul presupposto che gli automezzi stessi fossero nuovi (circostanza alquanto dubbia, come vedremo in seguito).

La Relazione Venturi prosegue affermando che "attualmente siamo nella terza fase del progetto, datata dal 1.7.1992 al 31.12.1992 con n. 350 utenti in aggiunta ai 500 già serviti con la seconda fase terminata il 30.6.1992", e profondendosi in giustificazioni del modo in cui il servizio viene svolto.

Si apprende quindi che:
"il numero di utenti è inferiore, e di molto, al numero dei cassonetti collocati";
dalla "rottura [...] dell'autocarro con attacco lift", sarebbe "emersa la necessità di acquisto di un secondo autocarro lift (costo d'acquisto £. 180.000.000 nuovo)";
"nel progetto originale non era previsto un necessario autocarro per il trasporto e consegna [...] dei cassonetti nuovi";
"il progetto originario non contempla dimensioni di organico nel periodo invernale dovute alla chiusura stagionale di alcuni alberghi e pensioni. Si riteneva che l'eventuale calo di conferimenti, anche se numeroso, non avrebbe avuto risvolti economici [...]".

IL DOVERE DI LEALTÀ DEI FUNZIONARI VERSO L'AMMINISTRAZIONE,
TRA SCIENZA GIURIDICA E FANTASCIENZA

Si rende qui necessaria una considerazione, valida anche per il seguito: in una relazione di parte sarebbe comprensibile l'elencazione di tante circostanze attenuanti a favore del concessionario. La relazione di un funzionario comunale che tutelasse gli interessi del Comune dovrebbe forse contenere sì il punto di vista del concessionario, ma anche e soprattutto il punto di vista dell'ente pubblico, ovvero una valutazione sulla rilevanza delle ragioni addotte dal concessionario alla stregua della convenzione che lo lega al Comune.

Negli esempi che precedono, sarebbe forse stato opportuno ricordare che:
- il progetto, con le carenze segnalate, non era caduto dal cielo, ma era stato elaborato dallo stesso Ing. Venturi in collaborazione con l'Ing. Vitiello;
- il Comune paga al concessionario un canone che peraltro presuppone l'impiego di un automezzo nuovo; in base all'art. 6, punto a), della Convenzione, "il servizio di raccolta differenziata dovrà essere svolto con mezzi e personale propri del concessionario". Altro metodo segue tuttavia la relazione Venturi.

Tenendo sempre presente che il Comune paga dal 1° luglio 1992 un canone che presuppone l'impiego di 24 addetti, 1 autocarro, 9 minicompattatori 1 lavacassonetti, proseguiamo nella lettura della relazione.

L'Ing. Venturi, infine, ricorre ad effetti speciali e voli pindarici per accreditare "la validità e congruità operativa ed economica" del servizio svolto dalla ECOST, alla quale il Comune paga un canone comprensivo degli stipendi di addetti che la società non sembra avere, dell'impiego di automezzi di cui è dubbia l'esistenza o che -a giudicare dalle targhe- sono più obsoleti che nuovi.

Nell'elenco dei mezzi utilizzati dal Concessionario per svolgere il servizio sono compresi 6 autocarri voltacassonetti, due dei quali targati LU/376029 e TO/N77640; quello in allestimento sarebbe stato targato addirittura PI/237174. Non sarà difficile verificare la data d'immatricolazione di tali automezzi "nuovi" e chi ne fosse il reale titolare al 20 ottobre 1992. Quanto all'autocarro che, "nuovo" sarebbe costato 180 milioni, sorge spontaneo il dubbio che fosse effettivamente nuovo, essendo immatricolato a Pavia.

I VOLI PINDARICI DELLA RELAZIONE VENTURI

Per dimostrare che "la ditta concessionaria ha eseguito teoricamente più investimenti di quanto previsto nel progetto", e la "validità del progetto e soprattutto la sua congruità operativa ed economica", l'ing. Venturi esegue un confronto "omogeneizzando i dati" nel modo seguente:

- il dato "minicompattatori" viene rapportato nel "progetto" e "attualmente" agli utenti, pur essendo "attualmente" i bidoni in numero maggiore rispetto agli utenti: il risultato è una "differenza" di "-2,7", nonostante i minicompattatori debbano trattare i bidoni e non gli utenti;

- il dato "autocarro lift" è ottenuto raffrontando da un lato, gli 850 utenti all'unico autocarro previsti dal progetto, e dall'altro, i 680 utenti effettivi ai due autocarri (quello rotto e quello "nuovo"): anche qui il risultato è clamoroso: "+510";

- anche il dato "lavacassonetti" è calcolato sugli utenti e non sui cassonetti. Non è chiaro tuttavia che debba rappresentare il risultato "+170", dato eterogeneo (dovendo essere lavati i cassonetti e non gli utenti) che comunque non potrebbe che dimostrare un lucro emergente a favore del concessionario, la lavacassonetti lavorando meno del previsto;

- il dato "cassoni per lift" è ottenuto sempre in base agli utenti. E, come per magia, appare una differenza "+42,5". In effetti, tale dato rappresenta (come gli altri) un minor utilizzo dei cassoni dal punto di vista del concessionario, e non da quello del Comune: sennò, i dati sarebbero stati riportati con un segno negativo.

GLI EFFETTI SPECIALI DELLA RELAZIONE VENTURI

A proposito del personale, ovvero del numero di addetti assunti dalla ECOST, la relazione Venturi contiene una serie di effetti speciali a ripetizione:

- a pag. 12 gli addetti sono 13, e la ditta avrebbe richiesto il permesso per l'assunzione semestrale di 6 unità e per 3 assunzioni con contratti di formazione-lavoro (assunzioni semestrali per coprire il periodo invernale, durante il quale il carico di lavoro è minimo);

- a pag. 13 gli addetti "in regime di ordinarietà" (e che sarà mai?) diventano 22 (16+6). Il rapporto tra questi fantomatici 16+6 (ovvero i 13 di prima più i 3+6 non ancora assunti) e i 680 utenti effettivi è, guarda caso, "perfettamente in linea" con quello che intercorre tra i 24 addetti e gli 850 utenti previsti dal progetto: Peccato solo che la ECOST sia pagata non per rispettare un rapporto virtuale ma per pagare a sua volta 24 addetti e svolgere un servizio su 850 utenti;

- a pag. 14, "se dividiamo 850 utenti per 120, otteniamo sette zone precise. [...] Ecco 14 dipendenti (7 autisti e 7 operai) [a pag. 13 erano 8 +5, ndr] [...] Totale 18 unità";

- sempre a pag. 14, qualche riga più sotto, le 18 unità di cui sopra, moltiplicate per 1,35 (dato uscito dal nulla), diventano 24,30. "Otteniamo così le 24 unità che abbiamo indicato nel progetto ai prezzi desunti dal contratto nazionale di lavoro".

Dagli allegati alla Relazione Venturi si apprende per contro che:
- al 15 ottobre 1992 la società occupava 3 dipendenti;
- al 2 settembre 1992 ne occupava 5.

Bisogna certo constatare che i calcoli dell'Ing. Venturi tornano sempre, e a qualunque costo.

Rinnovo la richiesta di essere informato dell'eventuale archiviazione del presente esposto.

Viareggio, li 19 marzo 1996

Emilio Colombo

 

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