Il monopolio è caduto, ma Telecom Italia si comporta come se niente fosse,
in violazione delle leggi e dei contratti da essa stessa predisposti


 

Spett. DUN & BRADSTREET
Spett. Telecom Italia Net

Milano, li lunedì 13 dicembre 1999

Oggetto: Lettera di Dun & Bradstreet dell’11 novembre 1999 per conto di Telecom Italia Net - Rif. 112549 612 018665. Diffida e richiesta di cancellazione dei miei dati personali ex l. 675/1996.

* * *

Egregi signori,

ho appena avuto conoscenza della lettera citata in oggetto, relativa a un credito di lire 210.000 che la società TIN Telecom Italia Network (in seguito, TIN) pretende di vantare nei miei confronti e che Dun & Bradstreet sarebbe stata incaricata di recuperare.

* * *

PREMESSO CHE

1. Il 7 maggio 1998, acquistai presso un rivenditore TIN un « Kit di abbonamento a Internet », consistente di una busta sigillata, all’interno della quale si trovava un contratto in forma cartacea, riportante a tergo le « CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO ».

2. Tale « Kit di abbonamento a Internet » mi fu venduto al prezzo di lire 178.800 ; il contratto in forma cartacea di cui al punto 1 supra prevedeva che, per le prime cinque annualità, il canone annuo rimanesse di 149.000 lire + IVA.

3. Nel corso della procedura di attivazione dell’abbonamento via Internet mi sono state proposte versioni del contratto di abbonamento e delle « CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO », sensibilmente differenti da quelle cartacee di cui al punto 1 supra.

4. In particolare, l’immodificabilità quinquennale del canone di abbonamento sembra sfumarsi nel passaggio dalla versione cartacea a quella telematica.

5. Tale procedura telematica di sottoscrizione del contratto di abbonamento mi ha peraltro impedito l’esercizio della facoltà ex art. 1342 del Codice civile, di cui solitamente mi avvalgo al fine di svincolarmi con effetto immediato dalle condizioni generali di contratto lesive della mia libertà contrattuale.

6. Dopo aver esperito diversi tentativi di pagamento del canone di abbonamento (meglio descritti nella lettera di recesso datata 6 settembre 1999 e spedita il 7 settembre 1999, cfr. punto 8 infra), vanificati da deficienze organizzative di TIN, ho atteso —seguendo i consigli formulati dai servizi di assistenza TIN, da me appositamente interpellati— il recapito della relativa fattura commerciale.

7. In base a tale fattura —n. 9080009963172, datata 19/05/1999, in scadenza il 18/06/1999, e recapitatami in un giorno imprecisato, ma successivo a sabato 7 agosto 1999— il canone di abbonamento era stato aumentato a 210.000 lire (con un incremento del 17,5% rispetto al prezzo originariamente previsto come immodificabile per un periodo quinquennale).

8. Non essendomi stato possibile ottenere dal servizio di assistenza telefonica TIN tempestivi chiarimenti in merito all’illegittimo (e ingiustificato) aumento, con lettera raccomandata del 7 settembre 1999 a TIN mi sono immediatamente avvalso della norma di cui all’art. 5 delle citate « CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO » in versione telematica (cfr. punto 3 supra), nei termini da essa previsti, non disponendo di altri mezzi per far valere i miei diritti ; tale art. 5 deriva dall’art. 6 delle « CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO » in forma cartacea contenute nel « Kit etc. » di cui al punto 1 supra.

9. Ho conseguentemente cessato di utilizzare l’accesso a Internet di Telecom Italia Network, restando in attesa di un qualunque riscontro da parte di TIN.

10. Sabato 6 novembre 1999, non avendo ancora ricevuto alcun riscontro da parte di TIN, telefonai al 147.828.282 per segnalare che la casella di posta elettronica relativa al detto abbonamento risultava ancora attiva (e che dunque, presumibilmente, lo era anche il relativo accesso a Internet). L’operatrice mi rispose (con modi che potrei eufemisticamente definire come poco urbani) che in effetti l’abbonamento risultava ancora attivo, aggiungendo che non risultava ancora pagato. Cercai invano di spiegare a tale operatrice la situazione e, in particolare, il fatto che —avendo esercitato il mio diritto di recedere da un contratto rotto da TIN attraverso l’aumento del canone di abbonamento— da due mesi non stavo conseguentemente utilizzando il servizio di accesso a Internet di TIN.

11. Con lettera raccomandata spedita il 10 novembre 1999 a TIN, sviluppai ulteriori argomentazioni a sostegno della lettera di recesso del 6 settembre 1999 (spedita il 7 settembre 1999), rinnovando a TIN l’invito a manifestarsi, al fine di regolare il periodo, compreso tra il 7 maggio e il 6 settembre 1999, durante il quale in buona fede —e confidando nella buona fede del mio interlocutore— ho continuato ad avvalermi —seppur discontinuamente, avendo passato la metà di quel periodo in Francia— dei suoi servizi.

* * *

CONSIDERATO CHE

1. L’art. 6 delle « CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO » in forma cartacea, di cui al punto 1 in PREMESSA, dispone :

« Telecom Italia S.p.a. si riserva la facoltà di modificare il prezzo dell'abbonamento dandone comunicazione on line. Tali variazioni avranno efficacia al momento del rinnovo dell'abbonamento. Il cliente ha in ogni caso la facoltà di recedere dal presente accordo dandone comunicazione scritta entro 30 giorni dal momento in cui tale variazione sarà comunicata. »

2. L’art. 5 delle « CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO » in forma telematica, di cui al punto 3 in PREMESSA, dispone :

« Telecom Italia S.p.a. si riserva la facoltà di modificare il prezzo dell'abbonamento dandone comunicazione on line. Tali variazioni avranno efficacia al momento del rinnovo dell'abbonamento nel caso in cui le variazioni intervengano una volta decorsi i termini per inviare la disdetta di cui all'art. 4 "durata del contratto e rinnovo". Il cliente ha la facoltà di recedere dal presente accordo dandone comunicazione scritta entro 30 giorni dal momento in cui tale variazione sarà comunicata. »

3. Nel passaggio dalla versione cartacea (cfr. 1 supra) a quella telematica (cfr. 2 supra) di tali disposizioni :

a) al secondo periodo, è stata aggiunta la precisazione : « nel caso in cui le variazioni intervengano una volta decorsi i termini per inviare la disdetta di cui all'art. 4 "durata del contratto e rinnovo" » ;

b) al terzo periodo, è stato soppresso l’inciso : « in ogni caso ».

4. L’aggiunta della precisazione di cui al punto 3.a supra al secondo periodo dell’articolo in oggetto, combinata con l’eliminazione, nel successivo terzo periodo, dell’inciso « in ogni caso », non può avere altra funzione che escludere la facoltà di esercitare il diritto di recesso nel solo caso, ormai disciplinato nel secondo periodo, in cui le variazioni di prezzo, I) intervenute una volta decorsi i termini per inviare la disdetta, II) NON siano applicate prima del rinnovo dell’abbonamento successivo alla comunicazione di dette variazioni di prezzo.

5. Per converso, nel caso in cui le variazioni di prezzo, comunicate una volta decorsi i termini per inviare la disdetta, siano immediatamente applicate da TIN, il cliente ha —in base al terzo periodo di tale articolo (in versione sia cartacea che telematica)— facoltà di recedere dal contratto, « dandone comunicazione scritta entro 30 giorni dal momento in cui tale variazione sarà comunicata ».

6. L’interpretazione logico-sistematica di cui al punto 5 supra, aderente peraltro al principio giurisprudenziale dell’effetto utile, è a fortiori confortata dalla limitazione della libertà contrattuale dei clienti TIN, conseguente all’impossibilità di apporre clausole derogatorie ex art. 1342 Codice civile ai contratti conclusi per via telematica (cfr. punto 5 supra in PREMESSA).

7. Il rapporto contrattuale che mi legava a TIN è venuto a trovarsi nella situazione descritta al punto 5 supra, in quanto :

a) sono venuto a conoscenza dell’aumento del canone di abbonamento attraverso la fattura recapitatami in un imprecisato giorno, compreso tra lunedì 9 agosto e giovedì 2 settembre 1999 ;

b) ho esercitato il diritto di recesso dal contratto con TIN con lettera raccomandata datata 7 settembre 1999, ovvero entro trenta giorni dalla data più lontana (lunedì 9 agosto 1999) in cui detta fattura può essermi stata recapitata.

8. Tra TIN e me, resta dunque soltanto da regolare il periodo, compreso tra il 7 maggio e il 6 settembre 1999, durante il quale in buona fede —e confidando nella buona fede del mio interlocutore— ho continuato ad avvalermi —seppur discontinuamente, avendo passato la metà di quel periodo in Francia— dei servizi TIN (cfr. punto 11 supra in PREMESSA).

9. Va da sé che dall’importo di cui al precedente punto 8, che —riferendosi a un periodo di quattro mesi per un ammontare annuo di lire 178.800— non può comunque eccedere lire 59.600, dovranno essere detratte le spese postali e legali da me sostenute per resistere alle richieste di TIN, divenute illegittime dal momento in cui ho esercitato, nelle forme e nei tempi previsti, il mio diritto di recesso.

10. TIN ha conseguentemente abusato dei dati personali a me relativi in suo possesso, così come Dun & Bradstreet, cui la prima li ha illegittimamente comunicati, in violazione della legge 675/1996.

* * *

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

DIFFIDO

la società TIN - Telecom Italia Net, con sede in Roma, via Val Cannuta 182 ;

la società Dun & Bradstreet, con sede in Milano, via dei Valtorta 48 ;

dall’intraprendere ogni ulteriore iniziativa in base al contratto meglio descritto supra in PREMESSA, risolto per effetto del mio recesso —esercitato nel previsto termine di trenta giorni ai sensi sia dell’art. 6 delle « CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO » in forma cartacea, di cui al punto 1 in PREMESSA, sia dell’art. 5 delle « CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO » in forma telematica, di cui al punto 3 in PREMESSA—, in conseguenza dell’aumento del canone di abbonamento deciso —a fortiori, illegittimamente— da TIN e comunicatomi durante il mese di agosto 1999.

* * *

RICHIEDO

1) alle dette società TIN e Dun & Bradstreet, l’immediata cancellazione dei miei dati personali, ai sensi della legge 675/1996, fatto salvo —limitatamente a TIN— l’utilizzo di essi che sia strettamente necessario agli adempimenti di cui al punto 2) infra, nonché la conferma scritta dell’avvenuta cancellazione ;

2) a TIN, di manifestarsi al mio procuratore, Avv. Patrizia De Luca, al fine di regolare il periodo —compreso tra il 7 maggio e il 6 settembre 1999— durante il quale in buona fede —non avendo ancora avuto notizia dell’aumento del canone di abbonamento— ho continuato ad avvalermi dei servizi TIN, detratte le spese da me sostenute a causa delle deficienze organizzative di TIN (cfr. punti 8 e 9 supra in CONSIDERATO).

* * *

Ad ogni fine di legge, e riservandomi di promuovere ogni opportuna azione legale nei confronti sia di TIN sia di Dun & Bradstreet, conferisco mandato a difendermi all’Avv. Patrizia De Luca, eleggendo domicilio presso il suo studio legale in 20143 Milano, Via Lodovico il Moro, 3.

In fede.
Emilio Colombo

 

Ritorna