Legge
Regionale 29 luglio 1998, n. 23 Art. 2 1. Gli atti comunitari sulla tutela della fauna selvatica, ed in particolare le Direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985, 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 e 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, con i relativi allegati, concernenti la conservazione della fauna selvatica e degli habitat naturali e seminaturali, sono recepite ed attuate nella Regione Sardegna, nei modi e nei termini previsti dalla presente legge, ai sensi dell'articolo 9 della Legge 9 marzo 1989, n. 86. 2. La presente legge costituisce, altresì, attuazione delle Convenzioni internazionali sulla tutela della fauna selvatica, ed in particolare della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con la Legge 24 novembre 1978, n. 812, della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva con il D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448 e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con la Legge 5 agosto 1981, n. 503. :p> CAPO II Art. 3 1. La fauna selvatica costituisce bene ambientale della Regione ed è tutelata, insieme al suo habitat naturale, nell'interesse generale della comunità regionale, nazionale ed internazionale. 2. La tutela della fauna selvatica è finalizzata al mantenimento della biodiversità, compatibilmente con le esigenze economiche, sociali, culturali, peculiari della Regione e contribuisce, attraverso interventi di gestione e valorizzazione della fauna stessa, all'obiettivo generale di uno sviluppo durevole. 3. L'esercizio dell'attività venatoria deve essere preordinato ad una utilizzazione sostenibile delle specie di uccelli e di mammiferi oggetto di prelievo venatorio ed è consentito purché non contrasti con la conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agro - forestali. Art. 4 1. In attuazione delle Direttive CEE e delle Convenzioni internazionali di cui al precedente articolo 2, la Regione istituisce oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione degli habitat ricompresi anche nelle zone di migrazione dell'avifauna, e procede alla realizzazione degli interventi di ripristino dei biotopi distrutti o alla creazione di nuovi biotopi. 2. Tutte le isole di pertinenza della Regione autonoma della Sardegna, ad eccezione di La Maddalena, Caprera, San Pietro e Sant'Antioco, sono dichiarate oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura. 3. Gli interventi e le opere previsti e da realizzare nell'ambito della pianificazione urbanistico-territoriale e di sviluppo economico, comprese le opere infrastrutturali a rete, devono tenere conto delle esigenze connesse alla conservazione delle zone istituite in oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e di quelle individuate come zone a protezione speciale (ZPS) in attuazione della direttiva 92/43 CEE. Gli stessi interventi devono essere sottoposti a preventiva valutazione della loro compatibilità con le finalità di cui al precedente comma 1. Art. 5 1. Fanno parte della fauna selvatica, oggetto di tutela della presente legge, i mammiferi, gli uccelli, i rettili e gli anfibi dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà nel territorio regionale e nelle acque territoriali ad esso prospicienti. 2. La Regione, in armonia con le Direttive comunitarie e con le Convenzioni internazionali di cui all'articolo 2, persegue lo scopo di assicurare la conservazione della fauna selvatica e del suo habitat, con particolare riguardo alle specie minacciate, vulnerabili e rare, nonché alle specie e sottospecie endemiche. 3. E' vietato ogni atto diretto, o indiretto, che determini l'uccisione e la cattura o il disturbo di tutte le specie di fauna selvatica particolarmente protetta, anche sotto il profilo sanzionatorio, di cui all'allegato elenco, che fa parte integrante della presente legge. 4. Durante il periodo di nidificazione dell'avifauna è vietata qualsiasi forma di disturbo alla medesima. 5. Non è considerato disturbo l'addestramento dei cani nei tempi e luoghi consentiti dalla presente legge. 6. Le norme della presente legge non si applicano ai Muridae (ratti e topi), alla Nutria (Myocastor coypus) e alle arvicole. Art. 6 1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna selvatica di cui all'articolo 9 e sentito il parere del Comitato regionale faunistico di cui all'articolo 10, ha la facoltà di: a) autorizzare in qualsiasi periodo dell'anno, per fini di studio e di ricerca scientifica, zoologi e ricercatori universitari o di altri istituti scientifici, a catturare esemplari appartenenti alle specie incluse nell'elenco di cui al comma 3 dell'articolo 5, alle condizioni stabilite dalla relativa autorizzazione; b) accordare in ogni tempo agli stessi soggetti di cui alla lettera a), sulla base di precise modalità, permessi a catturare piccoli nati o prendere uova o nidi; c) autorizzare osservatori ornitologici, istituti di ricerca e singoli ricercatori, che si occupino dello studio delle migrazioni, ad effettuare in qualsiasi periodo dell'anno la cattura temporanea di uccelli, anche di specie proibite a condizioni da stabilirsi volta per volta con la stessa autorizzazione; d) consentire la cattura di fauna selvatica nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e nelle zone temporanee di ripopolamento e di cattura in caso di particolari necessità tecniche di studio o di ripopolamento di altri località. La fauna catturata per il ripopolamento deve essere subito liberata nelle località da ripopolare; e) adottare, in armonia con i pareri dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, idonei piani di intervento per il controllo delle popolazioni di fauna selvatica, anche nelle zone vietate alla caccia per assicurare la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per motivi sanitari, per la tutela del patrimonio storico artistico, per la tutela delle produzioni zoo - agro - forestali ed ittiche. Il controllo è praticato selettivamente mediante l'utilizzo di metodi ecologici; f) predisporre piani di abbattimento, qualora sia verificata l'inefficacia dei predetti metodi, la cui attuazione deve essere affidata al personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale che potrà altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi purché muniti di licenza e dell'autorizzazione per l'esercizio venatorio. 2. Lattività di cattura temporanea per linanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata dallIstituto nazionale per la fauna selvatica di intesa con lIstituto regionale per la fauna selvatica. Tale attività è svolta secondo lo schema nazionale di inanellamento previsto dallUnione Europea per linanellamento (Euring). 3. Lattività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dallAssessore della difesa dellambiente, su parere dellIstituto nazionale per la fauna selvatica e subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione organizzati dallo stesso Istituto e al superamento del relativo esame finale. 4. E' fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, il quale provvede ad informare l'Istituto nazionale della fauna selvatica. 5. Entro il 31 marzo di ogni anno lIstituto regionale per la fauna selvatica predispone una relazione sulle statistiche concernenti gli abbattimenti dell'avifauna migratoria che sarà inviata, tramite il Ministero competente, alla Commissione della Comunità Europea, ai sensi dell'articolo 9 della Direttiva CEE 79/409. CAPO
III Art. 7 1. Alla tutela, alla conservazione, al miglioramento sia delle comunità animali sia degli ambienti, e alla gestione dell'esercizio venatorio provvedono, secondo le competenze loro attribuite dalla presente legge: a) l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente; b) il Comitato regionale faunistico; c) le Province; d) i Comitati provinciali faunistici; e) i Comitati direttivi degli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.). Art. 8 1. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente è preposto all'applicazione della presente legge, avvalendosi delle proprie strutture centrali e periferiche, della Azienda delle foreste demaniali della Regione e del Comitato regionale faunistico di cui all'articolo 10. Art. 9 1. Nellambito dellAssessorato della difesa dellambiente è istituito lIstituto regionale per la fauna selvatica (IRFS) quale organismo tecnico scientifico specializzato per la conservazione della fauna selvatica e dei suoi habitat naturali, per la pianificazione faunistica e dell'attività venatoria. 2. LIstituto regionale per la fauna selvatica oltre ai compiti espressamente previsti dalla presente legge, svolge ogni altra funzione inerente lo studio e la gestione della fauna selvatica. 3. LIstituto regionale per la fauna selvatica esplica la sua attività di ricerca per la gestione faunistica e gli altri compiti attribuiti dalla presente legge attivando le opportune collaborazioni con lIstituto nazionale per la fauna selvatica. 4. LIstituto regionale per la fauna selvatica può operare, a seguito di intesa tra la Regione sarda e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, come unità operativa tecnico - consultiva decentrata in Sardegna dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. 5. LIstituto regionale per la fauna selvatica può, inoltre, collaborare con i dipartimenti di biologia delle Università della Sardegna, con i servizi faunistici di altre regioni, con dipartimenti universitari nazionali ed esteri, con enti di ricerca, con commissioni di organismi internazionali cointeressati alla gestione del comune patrimonio faunistico quali sono gli uccelli migratori o le specie di particolare rilevanza internazionale. 6. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, sentite le Commissioni consiliari competenti in materia di personale e di ambiente, provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla definizione della dotazione organica dell'Istituto regionale per la fauna selvatica. 7. All'Istituto regionale per la fauna selvatica, tenuto conto delle sue funzioni in campo faunistico, è assegnato personale regionale provvisto di specifica competenza e di professionalità riconosciuta attraverso titoli ed esperienza acquisita e documentata. 8. Qualora il personale in servizio presso l'Amministrazione regionale, e in particolare presso gli uffici titolari di funzioni in materia di fauna selvatica, non sia sufficiente o non sia adeguatamente qualificato per coprire l'intera dotazione organica, all'Istituto viene assegnato il personale espressamente assunto con concorso pubblico per titoli ed esami. 9. Le funzioni di coordinamento dellIstituto sono assegnate a personale del ruolo unico regionale, in servizio o da assumersi con concorso pubblico per titoli ed esami, con specifico titolo di studio e documentata esperienza in materia di fauna selvatica. Art.
10 1. E' istituito, presso l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, il Comitato regionale faunistico, quale organo tecnico - consultivo e deliberativo per la pianificazione faunistico - venatoria, la tutela della fauna selvatica e l'esercizio della caccia. 2. Il Comitato è composto da: a) l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, o un suo delegato, che lo presiede; b) un rappresentante dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, competente in materia di gestione della fauna e di conservazione dell'ambiente; c) un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, competente in materia di produzioni agricole; d) un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale; e) due esperti rispettivamente in zoologia e in agricoltura e foreste scelti fra docenti degli Atenei dell'Isola, designati dal Consiglio regionale con voto limitato a uno; f) un rappresentante esperto in zoologia, agricoltura e foreste designato da ciascuna delle Province sarde; g) un rappresentante designato da ciascuna delle tre associazioni venatorie riconosciute, maggiormente rappresentative, operanti in Sardegna; h) un rappresentante designato da ciascuna delle tre associazioni naturalistiche e di tutela degli animali riconosciute, maggiormente rappresentative, operanti in Sardegna; i) un rappresentante designato da ciascuna delle quattro organizzazioni professionali agricole, maggiormente rappresentative, operanti in Sardegna; l) il coordinatore generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione, o un suo delegato; m) un rappresentante dell'Ente Nazionale Cinofilia Italiana; n) un rappresentante per ogni ambito territoriale di caccia istituito in Sardegna. 3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente con qualifica non inferiore alla settima. 4. I componenti il Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. 5. Le sedute sono valide in prima convocazione se è presente la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione è richiesta la presenza di un terzo dei componenti. Le decisioni vengono adottate a maggioranza dei presenti. 6. Ai componenti il Comitato compete il trattamento economico stabilito dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27. Art. 11 1. Il Comitato regionale faunistico delibera sulla formazione del calendario venatorio. 2. Il Comitato regionale faunistico esprime parere: a) sul piano faunistico - venatorio regionale e sugli atti della pianificazione faunistico-venatoria; b) sulla istituzione di divieti temporanei di caccia al fine di salvaguardare l'equilibrio del patrimonio faunistico; c) sull'autorizzazione ad immettere selvaggina estranea alla fauna indigena; d) sulla definizione dei procedimenti sanzionatori per le violazioni alle prescrizioni ed ai divieti previsti dalla presente legge; e) sulla durata della sospensione dell'autorizzazione regionale di caccia prevista dalla legislazione vigente; f) sull'istituzione di oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, di zone temporanee di ripopolamento e di cattura e sui relativi programmi di gestione, di zone pubbliche o private per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e ripopolamento; g) sui provvedimenti relativi alla detenzione e commercio della selvaggina viva e al commercio della selvaggina morta d'importazione; h) sui ricorsi presentati, ai sensi dell'articolo 26, contro il decreto che istituisce le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e le zone temporanee di ripopolamento e di cattura. 3. Il Comitato regionale faunistico formula proposte: a) sulla vigilanza venatoria; b) sulle iniziative volte all'educazione venatoria e naturalistica; c) sulla protezione dell'ambiente dall'inquinamento e dagli incendi. 4. Il Comitato regionale faunistico svolge le altre funzioni ad esso attribuite dalla presente legge. Art. 12 1. Alle Province sono attribuiti compiti di pianificazione, di tutela dellambiente, della fauna e in materia di caccia nei limiti di cui alla presente legge. 2. Le Province si avvalgono, quali organi tecnico-consultivi, dei Comitati provinciali faunistici. 3. Le Province, in particolare, provvedono: a) a predisporre la proposta di piano provinciale faunistico-venatorio; b) a predisporre ed attuare i piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica, nonché i piani di immissione; c) a predisporre ed attuare i piani di gestione delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura loro affidate e a presentare all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente le relazioni annuali delle attività svolte e dei risultati ottenuti; d) ad istituire e regolare la gestione delle zone per l'addestramento di cani e per le gare degli stessi, anche su selvaggina allo stato naturale; e) a vigilare sull'osservanza dei divieti fissati dalla presente legge, dal piano regionale faunistico - venatorio e dal calendario venatorio; f) a seguire l'andamento della riproduzione delle specie selvatiche; g) a curare l'immissione di idonee specie selvatiche autoctone; h) ad accertare gli eventuali danni alle colture provocati dalla fauna selvatica; i) a curare tecnicamente le operazioni di prelievo e di immissione di fauna selvatica nel territorio di competenza; l) a collaborare con gli organismi competenti per l'attività di studi e indagine in ordine alla pianificazione del territorio a fini faunistici, alla conservazione dell'ambiente e alla lotta contro gli incendi e gli inquinamenti, alla consistenza, riproduzione e prelievo del patrimonio faunistico, alle correnti migratorie e all'esercizio della caccia; m) a rilasciare i certificati di abilitazione venatoria; n) a vigilare sull'attività e sul funzionamento degli organi degli ambiti territoriali di caccia; o) a svolgere le altre funzioni attribuite dalla presente legge. 4. La Regione trasferisce alle Province risorse finanziarie per lo svolgimento delle funzioni previste dal presente articolo e per il funzionamento dei Comitati provinciali faunistici, di cui all'articolo 13, e delle Commissioni per l'abilitazione venatoria di cui all'articolo 45. Art. 13 1. I Comitati provinciali faunistici di cui al comma 2 dell'articolo 12 assumono le iniziative attinenti alla pianificazione e alla disciplina dell'attività faunistico-venatoria. 2. In particolare: a) formulano proposte in ordine alla pianificazione faunistico - venatoria provinciale; b) formulano proposte per l'istituzione di oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e di zone temporanee di ripopolamento e di cattura nonché di zone pubbliche e private per l'allevamento della fauna selvatica a scopo di studio e ripopolamento; c) formulano proposte in ordine all'immissione di idonee specie selvatiche; d) formulano proposte per l'istituzione di zone per l'addestramento di cani e per le gare degli stessi, anche su selvaggina allo stato naturale; e) rendono pareri su ogni altra questione che venga loro sottoposta da parte dei competenti organi provinciali. Art. 14 1. Il Comitato provinciale faunistico è composto: a) dall'Assessore provinciale competente per materia, o un suo delegato, che lo presiede; b) un rappresentante designato da ciascuna delle tre associazioni venatorie riconosciute, maggiormente rappresentative, operanti nella provincia; c) un rappresentante designato da ciascuna delle tre associazioni naturalistiche e di tutela degli animali riconosciute, maggiormente rappresentative, operanti nella provincia; d) un rappresentante designato da ciascuna delle quattro organizzazioni professionali agricole, maggiormente rappresentative, operanti nella provincia; e) da un responsabile dei servizi veterinari delle aziende USL della Provincia, f) da due esperti in materia di fauna selvatica e di pianificazione venatoria eletti dal Consiglio Provinciale con voto limitato a uno; g) dai coordinatori degli Ispettorati ripartimentali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale ricompresi nella Provincia. Art. 15 1. Il Comitato provinciale faunistico è istituito dalla Provincia competente per territorio e ha sede presso la stessa Amministrazione provinciale. 2. Le sedute del Comitato sono valide se è presente la metà dei componenti; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti. 3. Le decisioni vengono adottate a maggioranza dei presenti. 4. I componenti il Comitato decadono dalla carica in coincidenza con i rinnovi del Consiglio provinciale. 5. Ai componenti il Comitato compete il trattamento economico stabilito dalla legge regionale n. 27 del 1987. Art. 16 1. I Comitati direttivi degli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) esercitano compiti di gestione faunistica e di organizzazione dell'esercizio venatorio all'interno dellA.T.C. 2. In particolare promuovono ed organizzano le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica e programmano gli interventi per il miglioramento degli habitat, sulla base del piano faunistico regionale e delle indicazioni fornite dall'Assessorato della difesa dell'ambiente. 3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, i Comitati direttivi si avvalgono della collaborazione di tecnici di provata esperienza nella materia. Art.
17 1. Il Comitato direttivo dell'A.T.C. è così composto: a) un rappresentante designato da ciascuna delle quattro organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello territoriale; b) un rappresentante designato da ciascuna delle tre associazioni venatorie riconociute, maggiormente rappresentative, presenti in forma organizzata sul territorio; c) un rappresentante designato da ciascuna delle due associazioni naturalistiche e di tutela degli animali, maggiormente rappresentative, presenti in forma organizzata nel territorio; d) due rappresentanti designati dalla Provincia competente per territorio, di cui uno in rappresentanza dei Comuni; e) il responsabile dei servizi veterinari dellazienda - USL competente per territorio con funzioni consultive. 2. Il Comitato è nominato dalla Provincia competente per territorio. Se LA.T.C. si estende nel territorio di più Province le nomine, nel rispetto della rappresentanza dei territori minoritari, sono fatte dalla Provincia che ha il maggior territorio ricompreso nellA.T.C.. 3. I componenti il Comitato direttivo decadono dalla carica in coincidenza con i rinnnovi del Consiglio provinciale. 4. Le prestazioni dei componenti il Comitato sono volontarie e gratuite. Ad essi spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per la partecipazione alle sedute. Art. 18 1. All'atto dell'insediamento i componenti il Comitato direttivo dell'A.T.C. eleggono il Presidente. Le sedute del Comitato sono valide se è presente la metà più uno dei componenti. Le decisioni vengono adottate a maggioranza dei presenti. 2. L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive determina la decadenza da componente del Comitato. In tal caso l'Amministrazione provinciale competente provvede alla sostituzione, acquisendo la designazione da parte dell'organismo rappresentato in seno al Comitato. CAPO IV Art. 19 1. Nell'ambito degli obiettivi del piano generale di sviluppo e della pianificazione urbanistico - paesistico - ambientale, la Regione attua il riassetto faunistico - venatorio del proprio territorio, provvedendo ad adottare il piano faunistico - venatorio regionale. 2. Il piano faunistico - venatorio regionale è formato mediante il coordinamento dei piani faunistico - venatori provinciali ed è finalizzato alla conservazione delle effettive capacità riproduttive ed al contenimento naturale delle specie carnivore e delle altre specie, nonché al conseguimento della densità ottimale ed alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio. 3. Il piano individua, tenendo conto della pianificazione territoriale e della pianificazione faunistico - venatoria in atto, gli areali delle singole specie selvatiche, lo stato faunistico e vegetazionale degli habitat, verifica la dinamica delle popolazioni faunistiche, ripartisce il territorio secondo le diverse destinazioni e individua gli interventi volti al miglioramento della fauna e degli ambienti. 4. LIstituto regionale per la fauna selvatica predispone la Carta faunistica regionale e provvede al suo periodico aggiornamento. La Carta è articolata in aree faunistiche omogenee e per ognuna di esse indica le specie tipiche presenti e la relativa vocazione faunistica. La Carta faunistica regionale viene adottata dalla Giunta regionale, sentito il parere del Comitato regionale faunistico, come strumento per la stesura e gli adeguamenti periodici della pianificazione faunistico - venatoria. Art. 20 1. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette alle Province i criteri di omogeneità e congruenza per la predisposizione della pianificazione faunistico - venatoria e lo schema di piano provinciale come risultanti dalla pianificazione faunistico - venatoria attuata dalla Regione. 2. Le Province, entro centoventi giorni dal ricevimento degli atti di cui al comma 1, formulano le proprie proposte in ordine alla definizione del piano. 3. In caso di inerzia da parte delle Province nell'adempimento di cui al comma 2, trascorso il termine previsto, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, nomina un commissario ad acta per la predisposizione delle proposte di piano. 4. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, entro trenta giorni dal ricevimento delle proposte delle Province, elabora, avvalendosi dellIstituto regionale per la fauna selvatica e sentito il Comitato faunistico regionale, la proposta di piano regionale faunistico venatorio. 5. Il piano regionale faunistico-venatorio è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, sentito il parere della Commissione consiliare competente in materia. 6. Il piano faunistico - venatorio regionale è soggetto a revisione periodica almeno quadriennale. 7. I termini previsti nei commi 2, 3 e 4 si applicano anche in caso di revisione del piano regionale faunistico venatorio. Art. 21 1. Il piano faunistico-venatorio regionale deve contenere, tra l'altro: a) l'individuazione dei comprensori faunistici omogenei in cui realizzare gli interventi di riqualificazione degli habitat delle specie di maggiore interesse, coordinati con gli interventi regionali programmati a tutela dell'ambiente; b) l'individuazione, tenuto conto della natura del terreno, delle colture e dell'attitudine ad ospitare la fauna selvatica stanziale e migratoria, nonché dell'esigenza di tutelare e gestire le specie di fauna selvatica proprie della Sardegna: 1) delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica; 2) delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale; 3) delle zone pubbliche o private per l'allevamento della fauna selvatica a scopo di studio e di ripopolamento; 4) degli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.), con l'obiettivo di assicurare la presenza predeterminata dei cacciatori in tali unità territoriali di gestione e il prelievo venatorio programmato e commisurato alle risorse faunistiche presenti; 5) dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa; 6) delle zone di addestramento per i cani e per le gare degli stessi, anche su selvaggina allo stato naturale; 7) dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie e di aziende agr i- turistico - venatorie; c) l'indicazione della densità venatoria programmata relativa ad ogni ambito territoriale per la caccia e dell'indice massimo delle presenze compatibili per le forme speciali di caccia; d) l'indicazione della quota di partecipazione che può essere richiesta ai cacciatori a copertura delle spese di gestione degli A.T.C.; e) i criteri per la ripartizione degli introiti derivanti dalle tasse di concessione di cui all'articolo 87, relativamente a: 1) i contributi da erogarsi ai proprietari o conduttori per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico - venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia; 2) i risarcimenti da corrispondersi ai proprietari o conduttori dei fondi per i danni, non altrimenti risarcibili, arrecati alla produzione agricola e zootecnica e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria; 3) i finanziamenti da erogarsi alle Province per i piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica, nonché per i piani di immissione; f) le priorità, i parametri ed i criteri di erogazione delle somme ripartite come alla precedente lettera e) fra i diversi soggetti destinatari delle provvidenze; g) la ripartizione delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi di studi, ricerche e programmi, di educazione e informazione e formazione tecnica degli operatori incaricati della gestione e della vigilanza. Art. 22 1. L'estensione complessiva del territorio destinato a protezione della fauna selvatica, comprendente le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, le zone temporanee di ripopolamento e di cattura, le zone pubbliche o private per l'allevamento della fauna a scopo di studio e ripopolamento, i fondi chiusi e le aree dei parchi e delle riserve naturali, nazionali e regionali, non deve essere inferiore al 20 per cento e superiore al 30 per cento del territorio agro - silvo - pastorale della Regione. In dette percentuali sono compresi i territori agro - silvo - pastorali ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni. 2. Ai fini della presente legge per territorio agro - silvo - pastorale si intende il territorio destinato all'attività agro - silvo - pastorale, individuato in base ai dati ISTAT, nonché il territorio lagunare e vallivo, le zone umide, i laghi, i fiumi, gli incolti produttivi ed improduttivi e le zone montane. 3. L'estensione complessiva delle aziende faunistico - venatorie, delle aziende agri - turistico - venatorie e dei centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale deve essere contenuta nella percentuale del 15 per cento del territorio agro - silvo - pastorale regionale. Art.
23 1. Le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura sono destinate alla conservazione delle specie selvatiche favorendo il rifugio della fauna stanziale, la sosta della fauna migratoria ed il loro irradiamento naturale. 2. Esse devono essere ubicate in zone preferibilmente demaniali di adeguata estensione, scelte opportunamente, tenendo presenti le caratteristiche ambientali secondo un criterio di difesa della fauna selvatica e del relativo habitat. 3. Le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura possono avere dimensioni comunale, intercomunale e interprovinciale. 4. La fauna selvatica che risulti in esubero nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, può essere catturata a cura dell'organo di gestione, sotto la sorveglianza del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, ed immessa dove è necessario il ripopolamento. 5. Le oasi permanenti hanno, di norma, una estensione non superiore ai 5.000 ettari, e possono fare parte delle zone di massimo rispetto dei parchi naturali. Art. 24 1. Le zone temporanee di ripopolamento e di cattura sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradiamento nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per l'immissione sul territorio in modi e tempi utili all'ambientamento, fino alla ricostituzione della densità faunistica ottimale del territorio. 2. Le zone di cui al comma 1 sono istituite in territori non destinati a coltivazioni specializzate o suscettibili di particolare danneggiamento per la rilevante concentrazione della fauna selvatica stessa ed hanno la durata compresa fra tre e sei anni, salvo rinnovo. 3. La riapertura alla caccia avviene contemporaneamente per tutte le zone temporanee di ripopolamento e cattura in scadenza nella stessa annata venatoria e non più rinnovate. 4. La riapertura alla caccia delle zone di cui al comma 1 è subordinata alla istituzione di nuove zone, nei limiti indicati all'articolo 22 della presente legge, con superficie complessiva pari a quella delle aree riaperte alla caccia. 5. La istituzione delle suddette zone avviene, di norma, con il criterio della rotazione territoriale. Art. 25 1. La costituzione delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura è disposta con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito il Comitato regionale faunistico e avvalendosi dellIstituto regionale per la fauna selvatica. 2. Nell'atto di costituzione delle zone di cui al comma 1 sono stabiliti, oltreché l'organismo a cui viene affidata la gestione, anche i criteri di prevenzione dei danni alle produzioni agricole e le modalità del loro risarcimento nonché gli incentivi per l'incremento e la riproduzione della fauna selvatica, il miglioramento ambientale e il controllo delle specie la cui elevata densità diventi eccessiva. 3. In considerazione del preminente interesse pubblico delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e delle zone temporanee di ripopolamento e cattura, l'inclusione nel loro perimetro di terreni di proprietà privata è disposta coattivamente salvo la concessione del contributo di cui alla presente legge. 4. Ai proprietari o conduttori di terreni di proprietà privata inclusi nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e delle zone temporanee di ripopolamento e cattura è concesso dall'Amministrazione regionale un contributo le cui modalità di erogazione sono disciplinate dal regolamento di attuazione della presente legge, tenuto conto delle priorità, dei parametri e dei criteri individuati dal piano faunistico - venatorio regionale. 5. La rotazione territoriale delle zone di ripopolamento e di cattura di cui all'ultimo comma dell'articolo 24, è disposta con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sulla base delle proposte avanzate dai competenti organi di gestione. 6. La durata delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura è fissata con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, tenendo presenti le condizioni ambientali, la consistenza della selvaggina presente ed il ritmo di incremento delle varie specie faunistiche. Art. 26 1. Avverso il decreto che istituisce le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e le zone temporanee di ripopolamento e di cattura, i proprietari ed i conduttori interessati possono proporre opposizione all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione. L'Assessorato, entro i sessanta giorni successivi al ricevimento del ricorso, decide in ordine all'opposizione, sentito il Comitato regionale faunistico. Art.
27 1. Le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura di preminente interesse internazionale, nazionale e regionale, come classificate nel piano faunistico-venatorio regionale, sono gestite dalla Regione o direttamente o per delega della stessa, dalle Province, dai Comuni, dalle associazioni naturalistiche o dalle associazioni venatorie, anche in forma congiunta tra gli stessi organismi. 2. Per la gestione diretta delle oasi la Regione si avvale dell'Istituto regionale per la fauna selvatica e dei servizi periferici dell'Azienda delle foreste demaniali che è pertanto autorizzata ad utilizzare anche a tal fine gli stanziamenti ed il personale destinato all'attuazione dei programmi di forestazione ed attività connesse. 3. Le zone temporanee di ripopolamento e di cattura sono gestite dalle Province, o per delega delle stesse dai Comuni, dalle associazioni naturalistiche o dalle associazioni venatorie, anche in forma congiunta tra gli stessi organismi. 4. Gli organi di gestione di cui ai commi precedenti operano sulla base di un piano di gestione redatto dagli stessi organi, sulla base di direttive disposte dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente e approvato dallo stesso Assessorato. Art. 28 1. I terreni di proprietà dell'Azienda regionale delle foreste demaniali e quelli demaniali non compresi in oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura o in zone temporanee di ripopolamento e di cattura, possono essere destinati all'esercizio della caccia programmata, purché non vietata da altre norme di legge. Art. 29 L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna, può autorizzare la istituzione di centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale nei limiti e nel rispetto dei criteri previsti nella presente legge e nel relativo regolamento di attuazione nonché nel piano faunistico regionale. 2. I centri pubblici sono finalizzati alla ricostituzione di popolazioni autoctone e sono destinati alla produzione naturale di fauna selvatica da utilizzare per l'immissione in altri territori ai fini di ripopolamento e di reintroduzione, nonché allo studio e alla ricerca sulle tecniche di immissione in natura della fauna selvatica finalizzate comunque alle reintroduzioni e al ripopolamento. 3. I centri pubblici istituiti preferibilmente su terreni demaniali o di proprietà pubblica sono gestiti dagli stessi enti proprietari o conduttori anche nelle forme di cui alla Legge 8 giugno 1990, n. 142. 4. Con le stesse modalità indicate al comma 1, in aree adeguate per superficie e per caratteristiche ambientali, può essere autorizzata la costituzione di centri privati per la riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, destinati esclusivamente alla produzione naturale di specie autoctone per fini di reintroduzione e di ripopolamento. Il provvedimento di autorizzazione determina le prescrizioni di funzionamento. 5. I centri privati possono essere organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa. In essi è sempre vietato l'esercizio dell'attività venatoria mentre è consentito il prelievo mediante cattura di animali appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola o da parte di dipendenti della stessa o di persone nominativamente indicate nell'autorizzazione. 6. I centri pubblici e privati sono tenuti ad adottare un registro, conforme alle specifiche prescrizioni contenute nell'autorizzazione, riportante i dati essenziali sull'andamento della riproduzione di fauna selvatica desunti dai periodici censimenti e dalle catture effettuate. 7. Il regolamento di attuazione della presente legge, il piano faunistico regionale e le direttive dell'Assessorato della difesa dell'ambiente dettano gli indirizzi e i criteri per la istituzione, la durata, il controllo sanitario, tecnico e amministrativo e la gestione dei centri pubblici e privati. 8. Il divieto di caccia nei centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica deve essere segnalato mediante tabelle segnaletiche conformi a quanto previsto nell'articolo 39 della presente legge. Art. 30 1. L'Assessore della difesa dell'ambiente, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna, può autorizzare la costituzione di allevamenti di specie appartenenti alla fauna selvatica per scopi alimentari, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale. 2. I provvedimenti di autorizzazione hanno durata settennale e devono indicare il tipo di allevamento, la specie oggetto di allevamento, i controlli sanitari e le forme di cattura. L'autorizzazione è rinnovabile e viene revocata quando la gestione ed il funzionamento non siano corrispondenti alle prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione. 3. L'allevamento di fauna selvatica per fini alimentari esercitato dal titolare di impresa agricola non è assoggettato a specifica autorizzazione. Il titolare è tenuto però a dare comunicazione all'Assessorato della difesa dell'ambiente dell'avvio dell'attività di allevamento, delle specie di fauna selvatica allevate e della loro provenienza. 4. Nelle aree destinate all'allevamento, a cura del titolare dell'autorizzazione, devono essere predisposte idonee recinzioni o altre strutture idonee ad evitare la fuoriuscita degli animali. La superficie interessata dovrà essere altresì segnalata con conformi tabelle recanti la scritta "ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA - DIVIETO DI CACCIA". La tabellazione non si applica nei caso di allevamenti ornamentali ed amatoriali. 5. Tutti gli allevamenti sono tenuti ad adottare un registro, conforme alle specifiche prescrizioni contenute nell'autorizzazione, riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento e della riproduzione di fauna selvatica, comprese le notizie di ordine sanitario. 6 Ogni animale allevato deve essere munito di contrassegno mediante anello inamovibile o marchi auricolari, riportanti il numero che individua l'allevamento per specie ed un numero progressivo, da riportare nel registro di cui al precedente comma 5. 7. Nelle manifestazioni fieristiche, nelle mostre ornitologiche e negli esercizi commerciali specializzati possono essere esposti e venduti esclusivamente esemplari muniti di contrassegno. 8. Gli allevamenti a scopo alimentare sono sottoposti a controllo dell'autorità sanitaria secondo le vigenti disposizioni in materia. 9. La violazione delle norme contenute nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo comporta, oltreché le eventuali sanzioni specifiche, la sanzione accessoria dell'ingiunzione della sospensione dell'attività di allevamento e della revoca dell'autorizzazione. Art. 31 1. L'Amministrazione regionale autorizza l'istituzione di aziende faunistico - venatorie, senza finalità di lucro e per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche, e di aziende agri - turistico - venatorie, ai fini di impresa agricola, a norma dell'articolo 16 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, secondo le modalità indicate nella presente legge, nel piano faunistico regionale e nelle direttive di cui ai commi 5 e 6. 2. L'autorizzazione all'istituzione o al rinnovo delle aziende faunistico - venatorie ha validità decennale. 3. L'autorizzazione all'istituzione delle aziende faunistico - venatorie e delle aziende agri - turistico - venatorie è subordinata all'assenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi rustici. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza. La domanda deve essere corredata dal consenso dei consorzi dei proprietari o conduttori costituiti o dei singoli proprietari subentrati a precedenti proprietari aderenti o che avevano limitato il consenso alla durata della concessione. 4. La Regione, con il piano faunistico - venatorio, regola la densità, la collocazione e l'estensione massima complessiva delle aziende faunistico - venatorie ed agri - turistico - venatorie in ogni comprensorio faunistico omogeneo, nonché la distanza di ogni azienda faunistico - venatoria di nuova costituzione dalle zone di protezione. 5. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito il parere della Commissione consiliare competente e del Comitato regionale faunistico, individua con apposite direttive i criteri di istituzione, rinnovo, revoca e gestione tecnica delle aziende faunistico - venatorie. 6. L'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, di concerto con l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito il parere della Commissione consiliare competente, con apposita direttiva individua i criteri di istituzione, rinnovo, revoca e gestione tecnica delle aziende agri - turistico - venatorie. Art. 32 1. Le autorizzazioni per l'istituzione di aziende faunistico - venatorie, corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico, sono rilasciate dall'Assessorato della difesa dell'ambiente. 2. L'autorizzazione all'istituzione di aziende faunistico - venatorie è concessa ad associazioni che adottino uno statuto tipo approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, sentito il parere della Commissione consiliare competente e del Comitato regionale faunistico. L'istituzione di aziende faunistico - venatorie deve prevedere un preciso rapporto tra numero di cacciatori e superficie interessata. 3. L'esercizio dell'attività venatoria nella azienda faunistico - venatoria è riservato esclusivamente agli associati ed agli ospiti nei limiti previsti dallo statuto di cui al comma 2. 4. I soci delle associazioni titolari di una azienda faunistico - venatoria non possono esercitare l'attività venatoria alla pernice e alla lepre sarda al di fuori della stessa azienda. 5. L'autorizzazione all'istituzione o al rinnovo di una azienda faunistico - venatoria comporta l'obbligo di assicurare la vigilanza sul territorio dell'azienda stessa. Le direttive previste dal comma 6 dellarticolo 31 disciplinano le modalità con cui deve essere assicurata la vigilanza sul territorio della azienda. 6. L'iscrizione alle associazioni titolari di una azienda faunistico - venatoria deve risultare, a cura dell'organo di gestione delle stesse, nel libretto venatorio del cacciatore associato. Art. 33 1. Per favorire la conoscenza della fauna selvatica e la sensibilizzazione e l'educazione ambientale verso le problematiche della sua conservazione e gestione, nonché per favorire lo sviluppo del turismo naturalistico, l'Assessorato della difesa dell'ambiente può autorizzare la realizzazione di Centri faunistici attrezzati, da individuare preferibilmente all'interno delle aree protette, che possano ospitare esclusivamente fauna autoctona. 2. I Centri sono costituiti da aree recintate di dimensioni idonee alle esigenze specifiche della fauna ospitata. I Centri possono inoltre essere dotati di aree e strutture per lo svolgimento di attività didattico - informative e turistico - naturalistiche. Art.
34 1. Le autorizzazioni per l'istituzione di aziende agri - turistico - venatorie, ferme restando eventualmente quelle previste dalla legislazione statale o regionale per l'esercizio delle singole attività, sono rilasciate dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro - pastorale, di concerto con l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente. Le aziende agri - turistico - venatorie possono essere istituite anche quando, nei terreni che di esse fanno parte, si svolgano altre attività economiche compatibili. 2. Per favorire la diffusione e la corretta gestione delle aziende agri - turistico - venatorie è consentita listituzione di aziende con finalità dimostrativa su terreni, preferibilmente di scarso valore ambientale e faunistico, dellAzienda delle foreste demaniali della Regione Sarda e su altre terre pubbliche o private in cui sarà possibile acquisire dati tecnico - economici, organizzativi, nonché espletare corsi di formazione professionale. 3. Nelle aziende agri - turistico - venatorie possono essere intraprese oltre alle già previste attività di carattere agri-turistico, attività di carattere venatorio, sportivo, ricreativo e culturale. Art. 35 1. La superficie di ciascuna azienda agri - turistico - venatoria non può essere superiore ai 1.200 ettari. Art.
36 1. Nell'ambito delle aziende agri - turistico - venatorie è consentita esclusivamente l'attività venatoria controllata ed a pagamento secondo le disposizioni contenute nel regolamento aziendale interno. L'attività venatoria nei confronti della selvaggina naturale di passo e della volpe può essere esercitata, dai cacciatori muniti di autorizzazione regionale e ammessi in base al regolamento aziendale, nei giorni e con le limitazioni previste dalla presente legge e dal calendario venatorio. 2. Nelle aziende agri - turistico - venatorie possono essere istituite zone di addestramento cani con abbattimento di fauna selvatica allevata senza l'autorizzazione prevista dal comma 1 dell'articolo 38. Art.
37 1. L'attività venatoria controllata nell'ambito dell'azienda agri - turistico - venatoria può essere esercitata da cacciatori muniti di regolare autorizzazione per il porto di fucile per uso di caccia. 2. Per l'esercizio dell'attività venatoria sulla fauna selvatica immessa o liberata nell'ambito delle aziende agri - turistico - venatorie non è necessario il possesso della autorizzazione regionale allesercizio dellattività venatoria di cui allarticolo 45. Art. 38 1. Le Province, su richiesta di associazioni venatorie o cinofile riconosciute o di produttori agricoli singoli o associati, previo assenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi territorialmente interessati, in attuazione del piano faunistico - venatorio, autorizzano l'istituzione e regolano la gestione di campi per l'addestramento e l'allenamento dei cani in aree delimitate. 2. Nelle aree destinate all'addestramento e all'allenamento dei cani è consentito labbattimento di selvaggina allevata per laddestramento dei cani. 3. L'istituzione delle zone di cui ai commi 1 e 2 è consentita negli A.T.C. e nelle aziende agri - turistico - venatorie. Nelle aziende faunistico - venatorie sono consentite le attività cinofile nelle forme compatibili con le finalità del piano faunistico - venatorio. Art. 39 1. I confini delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura, delle zone pubbliche o private per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e ripopolamento, degli A.T.C., dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale e di allevamento con esclusione di quelli ornamentali e amatoriali, delle zone di addestramento per i cani e delle aziende faunistico - venatorie e agri - turistico - venatorie, nonché dei fondi chiusi debbono essere delimitati, a cura degli organismi di gestione e dei soggetti interessati, con tabelle perimetrali. 2. Le tabelle devono essere collocate su pali o alberi ad un'altezza da tre o quattro metri, ad una distanza di circa 100 metri una dall'altra e, comunque, in modo che da ogni tabella siano visibili le due contigue. 3. Quando si tratti di terreni contigui a corsi o specchi di acqua, le tabelle possono essere collocate anche su natanti, emergenti almeno 50 centimetri dal pelo dell'acqua. 4. Le tabelle devono essere collocate anche lungo i bordi delle strade interne delle aree di cui al comma 1 se dette strade superano i tre metri di larghezza; ove la larghezza delle strade sia inferiore a tre metri, le tabelle vengono apposte, ben visibili, agli ingressi. 5. Le tabelle perimetrali, da chiunque poste in commercio, debbono essere conformi alle indicazioni contenute nei rispettivi provvedimenti di costituzione. 6. Le tabelle perimetrali debbono essere mantenute in buono stato di conservazione e leggibilità. TITOLO II CAPO
I Art. 40 1. Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 41. 2. E' considerato, altresì, esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla o catturarla. 3. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore. 4. Nelle zone consentite, la fauna selvatica appartiene a chi legittimamente la uccide o la cattura e quella palesemente ferita al feritore. Art.
41 1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, oltre a quella in canna, di calibro non superiore al 12. 2. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia. 3. Sono vietate tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo. 4. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie. 5. Al cacciatore è consentito farsi aiutare, per condurre i cani, da persone non munite dell'autorizzazione regionale di cui all'articolo 45 della presente legge. 6. Ogni cacciatore non può utilizzare più di tre cani fatta eccezione per i cani da seguito durante la caccia in battuta alla volpe e al cinghiale. Art.
42 1. L'attività venatoria in Sardegna può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età, abbia conseguito l'abilitazione all'esercizio della caccia di cui all'articolo 43, sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, dell'autorizzazione regionale di cui all'articolo 45 e di una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria e di una polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con i massimali indicati dall'articolo 12, commi 8 e 9, della Legge n. 157 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni. 2. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza, il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza di porto di fucile per uso di caccia rilasciata almeno tre anni prima, che non abbia commesso violazione alle norme di legge comportanti la sospensione e la revoca della licenza. Art. 43 1. L'abilitazione all'esercizio della caccia è conseguita a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita Commissione nominata dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente per ogni Provincia, e composta dal Presidente e da cinque esperti qualificati, di cui almeno due laureati in scienze biologiche o in scienze naturali o in medicina veterinaria esperti in vertebrati omeotermi e di un laureato in agraria, competenti nelle seguenti materie: a) legislazione venatoria; b) zoologia applicata alla caccia, con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili e non cacciabili; c) armi e munizioni da caccia, loro uso e relativa legislazione; d) tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole; e) norme di pronto soccorso. 2. L'esame consiste in una prova orale sulle materie di cui alle precedenti lettere a), d) ed e), e in una prova pratica sulle materie di cui alle precedenti lettere b) e c). 3. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutte e cinque le prove elencate nel comma precedente. Il candidato giudicato inidoneo è ammesso a ripetere l'esame, previa domanda, non prima che siano trascorsi tre mesi dalla data del precedente esame. 4. Per sostenere l'esame il candidato deve essere munito di certificato medico di idoneità. 5. La domanda per sostenere l'esame deve essere presentata alla Commissione nel cui ambito territoriale il candidato risiede. 6. Con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente si provvede a pubblicare e ad aggiornare il programma delle materie d'esame e le modalità di svolgimento delle prove. 7. Labilitazione allesercizio della caccia prevista dalla legge regionale n. 32 del 1978 è equivalente all'abilitazione allesercizio della caccia disciplinata dai precedenti commi. Art. 44 1. La Commissione di cui all'articolo 43 è presieduta dal dirigente del settore provinciale o dell'ufficio provinciale competente in materia, o suo sostituto. 2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Provincia. 3. Il provvedimento di nomina della Commissione prevede, altresì, la nomina dei membri supplenti onde assicurare il regolare svolgimento delle sedute. 4. Ai componenti la Commissione spetta il trattamento economico stabilito dalla legge regionale n. 27 del 1987. Art. 45 1. Per esercitare l'attività venatoria in Sardegna è istituita una autorizzazione regionale che viene concessa dal Presidente della Giunta regionale ai sensi del successivo articolo 46. 2. La revoca o la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia comporta rispettivamente la revoca o la sospensione dell'autorizzazione regionale ed il diniego della sua concessione per un periodo corrispondente alla durata della sospensione o della revoca. 3. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente cura i rapporti con le competenti autorità al fine di acquisire tempestivamente la notizia dei provvedimenti assunti per violazioni alle leggi sull'esercizio della caccia e sulla protezione della fauna, per la loro annotazione nell'apposita anagrafe e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste nella presente legge. Art. 46 1. L'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia è rilasciata dal Presidente della Giunta regionale tramite i Sindaci dei Comuni e per i non residenti tramite l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente. 2. Gli interessati devono presentare al Sindaco del Comune di residenza domanda diretta al Presidente della Giunta regionale. 3. Alla domanda devono essere allegati: a) una copia della domanda in carta libera per l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente; b) copia autenticata della licenza di porto di fucile per uso di caccia; c) copia autenticata delle polizze assicurative; d) l'originale o copia autenticata della ricevuta del versamento, sull'apposito conto corrente postale istituito dalla Regione sarda, della tassa di concessione regionale di cui all'articolo 87. 4. I non residenti in Sardegna devono presentare la domanda, con le formalità sopra indicate, tra il 1 aprile ed il 31 maggio, al Presidente della Giunta regionale tramite l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente. Oltre agli allegati di cui al comma 3, devono allegare alla domanda copia autenticata del tesserino regionale rilasciato dalla Regione di residenza. 5. L'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia per i residenti in Sardegna ha la stessa durata della licenza di porto di fucile per uso di caccia e scade con essa. Lautorizzazione regionale per lesercizio della caccia per i non residenti in Sardegna ha validità di un anno. La sua validità è subordinata al pagamento della tassa di concessione. La ricevuta o copia autenticata del versamento dovrà essere allegata all'autorizzazione. 6. L'autorizzazione regionale contiene, come parte integrante, un libretto venatorio suddiviso in fogli corrispondenti alle stagioni venatorie nel quale il cacciatore, nel corso di ogni giornata di caccia effettiva, ha l'obbligo di segnare in modo indelebile la data di caccia, la selvaggina e l'ambito territoriale di caccia ove viene esercitata la caccia. La data e l'ambito territoriale di caccia devono essere segnati al momento dell'inizio dell'attività venatoria. La selvaggina stanziale deve essere segnata a mano a mano che viene incarnierata, mentre la selvaggina migratoria deve essere segnata al termine della giornata di caccia. 7. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione regionale di trasmettere, tramite l'A.T.C. di appartenenza, al termine dell'annata venatoria, e comunque non oltre il 31 marzo, all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente il foglio del libretto venatorio di cui al comma 6, contenente le annotazioni sulla selvaggina abbattuta nella passata stagione venatoria. 8. Gli organi di gestione delle aziende faunistico-venatorie sono tenuti a trasmettere all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, entro lo stesso termine di cui al comma 7, le statistiche degli abbattimenti di fauna selvatica effettuati nel territorio di competenza, nella passata stagione venatoria. 9. La concessione della autorizzazione è subordinata alla restituzione del libretto venatorio della precedente autorizzazione. Art. 47 1. Durante l'esercizio dell'attività venatoria, il cacciatore deve essere munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, dell'autorizzazione regionale, delle ricevute attestanti il pagamento della tassa di concessione regionale annuale e del premio assicurativo e deve presentarli ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza. I cacciatori non residenti in Sardegna devono essere muniti anche del tesserino di cui al comma 12 dell'articolo 12 della Legge n. 157 del 1992. CAPO II Art. 48 1. Agli effetti della presente legge ed ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere soltanto esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie: MAMMIFERI Lepre sarda (Lepus capensis) Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus) Volpe (Vulpes vulpes) Cinghiale (Sus scrofa) UCCELLI Pernice sarda (Alectoris barbara) Migratori Fischione (Anas penelope) Canapiglia (Anas strepera) Alzavola (Anas crecca) Germano reale (Anas platyrhynchos) Codone (Anas acuta) Marzaiola (Anas querquedula) Mestolone (Anas clypeata) Moriglione (Aythya ferina) Moretta (Aythya fuligula) Quaglia (Coturnix coturnix) Gallinella d'acqua (Gallinula chloropus) Folaga (Fulica atra) Pavoncella (Vanellus vanellus) Beccaccino (Gallinago gallinago) Beccaccia (Scolopax rusticola) Colombaccio (Columba palumbus) Tortora selvatica (Streptopeia turtur) Allodola (Alauda arvensis) Merlo (Turdus merula) Cesena (Turdus pilaris) Tordo bottaccio (Turdus philomelos) Tordo sassello (Turdus iliacus) Passera sarda (Passer espanolensis) Passera mattugia (Passer montanus) Passera oltremontana (Passer domesticus) Storno (Sturnus vulgaris) Porciglione (Rallus aquaticus) Frullino (Lymnocryptes minimus) Pittima reale (Limosa limosa) Cornacchia grigia (Corvus corone cornix) Ghiandaia (Garrulus glandarius) 2. E' vietato il prelievo venatorio anche delle specie di mammiferi e di uccelli non comprese nell'elenco di cui al precedente comma 1, oltre che di quelle ricomprese nell'allegato di cui al comma 3 dell'articolo 5 della presente legge. Art. 49 1. Ai fini dell'attività venatoria nel territorio della Sardegna è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica di cui all'articolo 48, nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio dell'anno successivo, con le seguenti eccezioni:
2. Lattività venatoria può essere consentita per un massimo di due giornate la settimana, compresa la domenica, oltre alle giornate festive infrasettimanali. 3. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto. Al momento della emanazione del calendario venatorio è redatto un elenco delle effemeridi per i giorni di caccia previsti dallo stesso calendario. 4. Nei giorni di caccia è consentito recarsi presso il punto di caccia o di rientro, purché con il fucile scarico, in orari antecedenti o successivi a quelli previsti nel comma 3. Art. 50
2. Entro il 31 maggio le Province, sentiti i Comitati provinciali faunistici e i Comitati direttivi degli A.T.C., inviano all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente proposte, accompagnate da apposite relazioni tecnico-scientifiche, in ordine alla formazione del calendario venatorio annuale. 3. Il calendario venatorio regionale, in particolare, individua:
b) il prelievo massimo, giornaliero e stagionale, delle specie cacciabili; c) ogni altra prescrizione ritenuta necessaria a conseguire gli obiettivi della pianificazione e gestione dell'attività venatoria secondo le disposizioni della presente legge. Art. 51
2. LAssessore regionale della difesa dellambiente, avvalendosi dellIstituto regionale per la fauna selvatica e sentito il Comitato regionale faunistico e le Province interessate, può vietare l'esercizio dell'attività venatoria nelle località di notevole interesse panoramico, paesistico o turistico, a tutela dell'integrità dei cittadini e della quiete delle zone. In caso di divieto permanente, tali zone sono costituite in oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura. CAPO III Art. 52
2. Nell'individuazione dell'A.T.C. il piano faunistico - venatorio regionale dovrà fare riferimento:
b) alle esigenze specifiche di conservazione delle specie di fauna selvatica indicate nel piano stesso. 3. Gli ambiti territoriali di caccia hanno carattere subprovinciale e sono individuati in un numero compreso tra otto e sedici fatta eccezione per le isole di La Maddalena, Sant'Antioco e San Pietro, che vengono immediatamente istituite in A.T.C. all'entrata in vigore della presente legge. 4. Per particolari esigenze di conservazione delle realtà geografica e faunistico-ambientale gli ambiti territoriali di caccia possono estendersi in territori di più province. 5. La proposta di piano provinciale di cui alla lettera a), comma 3, dell'articolo 12, contiene anche la proposta di delimitazione degli ambiti territoriali di caccia. 6. La prima delimitazione degli ambiti territoriali di caccia con dimensione sub - provinciale ha carattere sperimentale e può essere modificata, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche prima della revisione del piano faunistico regionale. 7. La modifica della prima delimitazione degli ambiti territoriali di caccia è adottata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dellAssessore della difesa dellambiente, sentito il parere della Commissione consiliare competente in materia e del Comitato regionale faunistico. Art. 53
2. Il regolamento di attuazione della presente legge individua i criteri per la gestione tecnica e amministrativa degli ambiti territoriali di caccia. 3. Il Comitato direttivo provvede a disciplinare:
b) l'espletamento delle funzioni amministrative, contabili e finanziarie; c) le forme di partecipazione democratica dei soggetti interessati alla definizione e all'attuazione del programma faunistico - venatorio annuale; d) la nomina del collegio dei revisori dei conti e la loro durata in carica. 4. Per gravi e comprovate esigenze faunistiche ed eccezionali situazioni ambientali o gestionali, il Comitato direttivo dell'A.T.C., entro 15 giorni dall'emanazione del calendario venatorio regionale, può proporre eventuali modifiche alle modalità di esercizio della caccia, mediante:
b) la modifica del numero delle giornate settimanali e degli orari; c) la modifica del carniere giornaliero e stagionale relativamente alla fauna stanziale; d) l'individuazione e la delimitazione, per periodi limitati, di zone di rispetto sulle quali è vietato l'esercizio della caccia. 5. Il Comitato direttivo dell'A.T.C. dà comunicazione delle proposte allAssessorato regionale della difesa dellambiente per la loro approvazione. Le limitazioni programmate sono comunicate al Comitato regionale faunistico che deve esprimere il proprio parere obbligatorio e vincolante entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione. Sulla base di tale parere l'Assessore della difesa dell'ambiente delibera con proprio decreto. Art. 54
2. Le quote di partecipazione sono introitate dal Comitato direttivo dell'A.T.C. ed impiegate per l'attuazione degli interventi programmati. 3. Le altre entrate dell'A.T.C. sono costituite:
b) dalla quota delle tasse di concessione regionale per i risarcimenti da corrispondersi ai proprietari e ai conduttori dei fondi per i danni, non altrimenti risarcibili, provocati alla produzione agricola e zootecnica e alle opere approntate su terreni coltivati o a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria. 4. Ogni Comitato direttivo dell'A.T.C. ha facoltà di spesa nei limiti dei compiti attribuiti dalla presente legge e delle disponibilità di bilancio. 5. Il Comitato direttivo dell'A.T.C. approva il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce e provvede ad inviarlo alla Provincia e alla Regione, corredato della relazione del Collegio dei revisori dei conti, entro i trenta giorni successivi. Esso provvede altresì ad approvare, entro il 28 febbraio di ogni anno, il rendiconto tecnico - finanziario relativo all'esercizio precedente, corredato dalla relazione del Collegio dei revisori, e ad inviarlo alla Provincia e alla Regione entro i trenta giorni successivi. Art. 55
2. L'esercizio venatorio nei confronti della fauna migratoria può essere esercitato in tutti gli A.T.C.. 3. L'opzione dell'ambito prescelto ha la durata di un anno e si intende rinnovata se entro il 31 maggio il cacciatore non fa pervenire richiesta di modifica dell'indicazione contenuta nel tesserino regionale. 4. Il Comitato direttivo dell'A.T.C. è tenuto a soddisfare le richieste di partecipazione del cacciatore, fino al limite di disponibilità indicato nel piano faunistico - venatorio regionale e sulla base delle priorità stabilite all'articolo 56, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, provvedendo a comunicare, nei quindici giorni successivi, le decisioni assunte all'interessato ed all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente. 5. Il Comitato direttivo dell'A.T.C. provvede all'iscrizione delle scelte compiute nel tesserino regionale di caccia. 6. La Regione trasmette ad ogni Comitato direttivo degli A.T.C. ed alle province l'elenco aggiornato dei cacciatori residenti ed ammessi nei territori di competenza. 7. Avverso il mancato accoglimento dell'istanza di opzione, il cacciatore può presentare ricorso alla Regione entro quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. 8. La Regione decide nei quindici giorni successivi al ricevimento del ricorso, adottando anche provvedimenti sostitutivi in caso di irregolarità o di abusi nel riconoscimento del diritto. Art. 56
2. In sede di prima applicazione della presente legge, la precedente iscrizione per almeno due anni in una associazione per le zone autogestite di caccia, istituite nel territorio del comprensorio faunistico omogeneo ai sensi degli articoli 51 e 73 della legge regionale n. 32 del 1978, dà diritto a partecipare all'A.T.C. ricomprendente, anche in parte, la zona autogestita. 3. Gli ulteriori posti che risultano disponibili, dopo aver accolto le scelte compiute dagli aventi diritto di cui ai commi precedenti, sono assegnati dal Comitato direttivo dell'A.T.C. ai cacciatori richiedenti secondo le seguenti priorità:
b) residenti nelle altre Province della Regione; c) residenti in altre Regioni. 4. In ogni A.T.C., il Comitato direttivo può ammettere, inoltre, tenendo conto delle priorità indicate nei precedenti commi e previo assenso della Regione, un numero di cacciatori superiori alla densità venatoria indicata dal piano faunistico - venatorio regionale, quando siano accertate modificazioni positive della popolazione faunistica o si sia manifestata l'esigenza di provvedere a specifici prelievi a tutela delle produzioni agricole. 5. Con il regolamento di attuazione della presente legge, saranno individuati i criteri sull'ordine di precedenza di cui bisogna tener conto ai fini dell'assegnazione dei cacciatori agli A.T.C. prescelti, avuto riguardo alle priorità individuate ai precedenti commi. Art. 57
2. L'addestramento dei cani è consentito al cacciatore nell'A.T.C. in cui ha facoltà di accesso. 3. Nell'A.T.C. il cacciatore ha il dovere di:
b) corrispondere la quota di partecipazione nei tempi stabiliti; c) rispettare le limitazioni dell'esercizio venatorio indicate nel programma venatorio predisposto dal Comitato direttivo. CAPO IV Art. 58
2. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, comunica l'accoglimento o il rifiuto della domanda all'interessato e all'A.T.C. competente per territorio, motivando la decisione assunta. L'Assessorato può accogliere la domanda se accerta che l'esercizio della caccia arreca danno all'attività agricola svolta nel fondo o contrasta con attività sociali ed ambientali opportunamente documentate. 3. Il divieto è segnalato mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitano in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata. La superficie dei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia entra a far parte della quota di territorio di cui all'articolo 22, comma 1. 4. Il proprietario o il conduttore di fondi chiusi, come individuati alla lettera s) dell'articolo 61, sono tenuti a notificare all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente e alla Provincia competente i dati relativi a tali aree. Gli stessi provvedono a delimitare i fondi con adeguate tabelle, esenti da tasse, da apporsi a proprio carico. 5. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno del divieto. 6. Ai proprietari o ai conduttori dei fondi utilizzati ai fini della gestione programmata della caccia è dovuto, dai Comitati direttivi degli A.T.C., un contributo le cui modalità di erogazione sono disciplinate dal regolamento di attuazione della presente legge, tenuto conto delle priorità, dei parametri e dei criteri individuati dal piano faunistico - venatorio regionale. Art. 59
2. Fa carico alla Regione il risarcimento dei danni provocati nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, nelle zone temporanee di ripopolamento e cattura e nelle zone pubbliche per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e ripopolamento. 3. Fa carico ai rispettivi titolari, o agli organismi preposti alla gestione, il risarcimento dei danni provocati nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, nelle aziende faunistico - venatorie, nelle aziende agri - turistico - venatorie, negli A.T.C. e nelle zone di addestramento per i cani e per le gare degli stessi. 4. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina le modalità per l'erogazione dei risarcimenti di cui al presente articolo, tenuto conto delle priorità, dei parametri e dei criteri individuati dal piano faunistico-venatorio regionale. TITOLO III CAPO
I Art. 60
Art. 61
b) lesercizio venatorio alla fauna stanziale negli ambiti territoriali di caccia in cui il cacciatore non sia stato ammesso; c) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali, salve eventuali deroghe disposte dalle leggi istitutive delle aree protette; d) l'esercizio venatorio nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e nelle zone temporanee di ripopolamento e cattura, nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, nonché nelle foreste demaniali istituite in oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura; e) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle recanti la scritta: "ZONA MILITARE - DIVIETO DI CACCIA" - "MONUMENTO . - DIVIETO DI CACCIA"; f) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di 150 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali; g) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro - silvo - pastorale; h) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;
l) cacciare sparando da veicoli a motore o da aeromobili; m) cacciare da veicoli a trazione meccanica da aeromobili e da natanti spinti a velocità superiore a 5 Km/h; n) cacciare a distanza inferiore a 150 metri da macchine operatrici agricole in funzione; o) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve; p) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume; q) detenere o commerciare esemplari di mammiferi, di uccelli, di rettili e anfibi catturati con mezzi non consentiti dalla presente legge; r) la caccia alla folaga, ai palmipedi e ai conigli selvatici col sistema della battuta; s) l'esercizio della caccia nei fondi chiusi da muro, rete metallica o altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,80 o da corsi e specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri; in detti fondi la cattura della fauna selvatica può essere effettuata a cura del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, su parere dell'Istituto regionale per la fauna selvatica, soltanto ai fini della protezione delle colture; la fauna selvatica stanziale catturata deve essere destinata al ripopolamento di altra località; t) cacciare o catturare qualsiasi specie di selvaggina da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole, salvi i casi previsti dall'articolo 6 della presente legge; u) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi, uccelli, anfibi e rettili appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'articolo 6, o nelle zone temporanee di ripopolamento e di cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale e nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente autorità di vigilanza; v) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 6; z) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono; aa) usare munizioni spezzate nella caccia agli ungulati, esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette, usare armi impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre; bb) l'uso di armi corte, di armi ad aria compressa e a gas; cc) l'uso di armi munite di silenziatore; dd) l'uso di mezzi elettrici, di lanterne e di insidie notturne; ee) l'uso del furetto; ff) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellagione; gg) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica, fatte salve le utilizzazioni per fini scientifici autorizzate dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente; hh) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimanti apposte ai sensi della presente legge a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale; ii) usare il parapendio, il deltaplano o veicoli similari nelle oasi di protezione faunistica e nelle zone a protezione speciale (ZPS) durante il periodo di riproduzione della fauna selvatica, in particolare delle specie incluse nell'allegato II della Convenzione di Berna; ll) disturbare con mezzi luminosi ed acustici la fauna selvatica, in particolare quella inclusa nell'allegato II della Convenzione di Berna e con particolare riguardo alla fascia costiera.
Art. 62
Art. 63
Art. 64
Art. 65
Art. 66
4. La fauna selvatica deve essere esibita agli agenti doganali insieme ai documenti citati. 5. Le disposizioni contenute nei commi precedenti non si applicano alla fauna selvatica immessa e abbattuta nelle aziende agri - turistico - venatorie e della quale sia documentata la provenienza, mediante una dichiarazione del titolare dell'azienda agri - turistico - venatoria. Art. 67
Art. 68
4. Tutti gli agenti incaricati della vigilanza sull'applicazione della presente legge sono tenuti d'ufficio, ovvero su richiesta di chiunque, a redigere immediatamente il verbale d'accertamento relativo all'infrazione e al danno. Art. 69
Art. 70
Art. 71
CAPO II Art. 72
b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, a quelle delle associazioni regionali presenti nel Comitato regionale faunistico o nei Comitati provinciali faunistici e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dellambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
b) un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole, scelto dall'Assessore sulla base di terne di nomi indicate dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative; c) un rappresentate delle associazioni venatorie, scelto dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente sulla base di terne di nomi indicate dalle associazioni venatorie riconosciute e maggiormente rappresentative. d) un rappresentante delle associazioni ambientalistiche e di tutela degli animali, scelto dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente sulla base di terne di nomi indicate dalle associazioni ambientalistiche e di tutela degli animali, riconosciute e maggiormente rappresentative. 4. Ai componenti la Commissione spetta il trattamento economico stabilito dalla legge regionale n. 22 del 1987 (cap. 02102). Art. 73
4. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o gli agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina dell'attività venatoria, il quale, nel caso di fauna viva provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla al competente Ufficio regionale in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura e alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, l'ente pubblico provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è stata contestata l'infrazione, ove si accerti successivamente che non sussiste; se, al contrario, l'illecito sussiste, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla Regione. Gli esemplari di rettili e anfibi morti vengono consegnati a cura dell'ente pubblico agli Istituti Universitari e di ricerca o a musei. 5. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli ufficiali o gli agenti danno atto in apposito verbale, nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati e quant'altro possa avere rilievo ai fini amministrativi. CAPO III Art. 74
4. Per le violazioni delle altre disposizioni della presente legge si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 31 della Legge n. 157 del 1992. 5. Per le residue violazioni della presente legge e non previste dall'articolo 31 della Legge n. 157 del 1992 è comminata una sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate in caso di recidiva. 6. Alle violazioni sanzionate in via amministrativa si applicano le disposizioni della Legge n. 689 del 1981 in quanto compatibili. 7. Qualora le aree di cui all'articolo 61, comma 1, lettere b), c), d), e), s) e quelle in genere nelle quali siano vigenti divieti o limitazioni di esercizio di attività venatorie, non siano delimitate, ovvero siano delimitate in modo difforme da quanto previsto dall'articolo 39, non sono applicabili sanzioni a carico di chi esercita la caccia essendosi introdotto in dette aree senza aver potuto constatare la vigenza del divieto o delle limitazioni a causa della segnalazione inadeguata. Art. 75
Art. 76
Art. 77
Art. 78
TITOLO IV Art.79
b) l'autorizzazione annuale all'esercizio venatorio, di cui all'articolo 45; c) l'istituzione, l'esercizio ed il rinnovo delle aziende faunistico-venatorie, di cui all'articolo 31; d) l'istituzione, l'esercizio ed il rinnovo delle aziende agri-turistico-venatorie, di cui all'articolo 31; e) l'istituzione, l'esercizio ed il rinnovo dei centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, di cui all'articolo 29; f) l'istituzione, l'esercizio e il rinnovo degli allevamenti di cui all'articolo 30, con esclusione di quelli amatoriali.
b) ai risarcimenti da corrispondersi ai proprietari o conduttori dei fondi per i danni, non altrimenti risarcibili, arrecati alla produzione agricola e zootecnica, ivi comprese le produzioni ittiche e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria; c) ai finanziamenti da erogarsi alle Province per i piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica, nonché per i piani di immissione. Art. 80
Art. 81
Art. 82
Art. 83
Art. 84
Art. 85
b) in una soprattassa del 20 per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta oltre il termine di cui alla precedente lettera a), ma prima dell'accertamento dell'infrazione. 4. Le sanzioni pecuniarie irrogate dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente per le violazioni previste dai precedenti commi sono riscosse dalla Tesoreria regionale ed il relativo provento è ripartito a norma della Legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive modificazioni, intendendosi sostituita la Regione all'erario agli effetti di detta legge. Art.
86
4. In caso di mancato pagamento nel termine assegnato, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, qualora in base agli atti raccolti ed alle deduzioni presentate accerti l'esistenza della violazione e la responsabilità dell'interessato, determina con provvedimento motivato sotto forma d'ordinanza l'ammontare della sanzione pecuniaria. 5. Il provvedimento è definitivo ed è notificato al trasgressore. 6. Per quanto non previsto dal presente articolo si osservano le disposizioni della Legge 7 gennaio 1929, n. 4. Art. 87
b) autorizzazione annuale all'esercizio venatorio
c) istituzione, esercizio e rinnovo di aziende faunistico - venatorie
d) istituzione, esercizio e rinnovo di aziende agri-turistico-venatorie
e) istituzione, esercizio e rinnovo di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e di allevamenti, con esclusione di quelli amatoriali
Art.88
Art. 89
TITOLO V Art. 90
Art. 91
Art. 92
Art. 93
b) posseggano un'efficiente e stabile organizzazione a carattere regionale; c) abbiano un numero di soci non inferiore a un ventesimo delle licenze di caccia rilasciate nella Regione; d) prevedano nei loro statuti la democratica elezione degli organi direttivi. Art. 94
Art.
96
4. L'Amministrazione regionale, anche prima dell'entrata in vigore del piano regionale faunistico - venatorio, può autorizzare con le modalità previste dagli articoli 31 e 34 della presente legge la istituzione di aziende agri - turistico - venatorie. La superficie delle aziende agri - turistico - venatorie istituite prima dell'entrata in vigore del piano regionale faunistico - venatorio non può essere superiore al 5 per cento del territorio agro - silvo - pastorale. Art.
97
4. Su richiesta delle assemblee degli associati, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del piano regionale faunistico venatorio, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente autorizza la trasformazione delle zone autogestite, di cui all'articolo 71 della legge regionale n. 32 del 1978, in aziende faunistico-venatorie, a condizione che siano rispettati i requisiti e le modalità previsti per tali aziende dalla presente legge e dal piano faunistico regionale. In caso di approvazione della trasformazione, la relativa autorizzazione ha validità decennale ai sensi del comma 2 dell'articolo 31. Art. 98 1. Le autorizzazioni per l'esercizio della caccia in Sardegna, di cui alla legge regionale n. 32 del 1978, conservano la loro validità fino al naturale termine di scadenza. 2. Il rilascio di nuove autorizzazioni per l'esercizio della caccia, o il rinnovo di quelle scadute a favore dei cacciatori non residenti in Sardegna, è sospeso fino all'attivazione degli ambiti territoriali di caccia previsti dal piano faunistico - venatorio regionale, con determinazione dell'indice di densità venatoria territoriale. Art. 99 1. I Comitati provinciali della caccia, operanti ai sensi dell'articolo 75 della legge regionale n. 32 del 1978, e le Commissioni per l'abilitazione all'esercizio della caccia, continuano a svolgere le proprie funzioni fino all'istituzione dei Comitati provinciali faunistici e delle Commissioni per l'abilitazione all'esercizio della caccia previsti nella presente legge. 2. Esauriti i compiti di cui al comma 1, il personale dell'Amministrazione regionale, già in servizio presso i Comitati provinciali della caccia, è assegnato in posizione di distacco alle rispettive Province nel cui territorio svolgono le proprie funzioni, quale supporto tecnico e amministrativo all'attività di programmazione e gestione faunistico - venatoria, fintanto che le Amministrazioni provinciali non provvederanno con proprio personale allo svolgimento dei compiti attribuiti dalla presente legge. 3. Il distacco è disposto con provvedimento dell'Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente. La spesa per il personale in posizione di distacco ai sensi del comma 2 è a carico dell'Amministrazione regionale. Art. 100 1. Il Comitato regionale faunistico, istituito ai sensi della legge regionale n. 32 del 1978, continua ad operare sino all'insediamento del nuovo Comitato con le attribuzioni previste dalla presente legge. Art. 101 1. L'Ufficio regionale per la fauna di cui alla legge regionale n. 32 del 1978, e successive modificazioni ed integrazioni è soppresso ed ogni sua funzione e dotazione di beni è trasferita all'Istituto regionale per la fauna selvatica. 2. L'Istituto regionale per la fauna selvatica ha sede presso l'attuale Ufficio regionale per la fauna. 1.L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, di concerto con l'Assessore del personale, provvede ad assegnare il personale di ruolo in servizio presso l'Ufficio regionale per la fauna ed il personale assunto con contratto privatistico già in servizio presso lo stesso Ufficio ad altre strutture dipendenti dallo stesso Assessorato. La posizione giuridica del personale resta immutata. Art. 102 1. Si considerano riconosciute agli effetti della presente legge le associazioni venatorie già riconosciute ed operanti ai sensi dell'articolo 70 della legge regionale n. 32 del 1978, a condizione che possiedano i requisiti richiesti dallarticolo 93 della presente legge. Art. 103 1. Nei confronti di coloro che detengono fauna selvatica o ai gestori, singoli o associati, di impianti di allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare o amatoriale, è concessa dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, previa istruttoria dei competenti uffici, sentito il Comitato regionale faunistico, un'autorizzazione provvisoria a detenere detti esemplari sino all'approvazione delle norme regolamentari che disciplinano la materia. Art. 104 1. Con il regolamento di attuazione della presente legge, che viene adottato contestualmente al piano faunistico-venatorio regionale, sono disciplinate, oltre quelle specificamente previste nella stessa legge, le seguenti attività: a) l'individuazione degli interventi e delle opere da sottoporre a preventiva valutazione di compatibilità ambientale nelle zone particolarmente protette e disciplina del relativo procedimento; b) l'allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare e amatoriale; c) l'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado. Art. 105 1. Chiunque detenga alla data di entrata in vigore della presente legge trofei di animali selvatici dei quali è vietata la cattura e l'uccisione, è tenuto a presentare denuncia, entro sessanta giorni, al Comune dove i trofei sono detenuti: chi non provvede alla denuncia è soggetto alle sanzioni previste dall'articolo 74. Art. 106 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 7.100.000.000 annui e fanno carico ai sottocitati capitoli del bilancio pluriennale 1996-1998 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni succesivi. 2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1996-1998 sono introdotte le seguenti variazioni: ENTRATA In aumento Cap. 11604 - (Nuova Istituzione) - 1.1.6. 1996 lire ----------------- Cap. 35009 - (Denominazione variata) - Cap. 35009/01 - (Nuova Istituzione) -3.5.0 1996 lire --------------- Cap. 35009/02 - (Nuova Istituzione) - 3.5.0. 1996 lire --------------- In diminuzione Cap. 35003 - 1996 lire ----------------- soppresso SPESA In diminuzione 05 - ASSESSORATO DIFESA AMBIENTE Cap. 05100 - 1996 lire --------------- Cap. 05101 - 1996 lire ----------------- Cap. 05104 - 1996 lire --------------- In aumento 02 - ASSESSORATO AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE Cap. 02016 - 1996 lire --------------- Cap. 02023 - 1996 lire ------------- Cap. 02093 - 1996 lire --------------- Cap. 02102 - 1996 lire ------------- 05 - ASSESSORATO DIFESA AMBIENTE Cap. 05102 - (Denominazione variata) - Cap. 05105 - (Denominazione variata) - Cap. 05107 - (Nuova Istituzione) - 2.1.2.1.0.3.10.14 - (06.04) 1996 lire --------------- Cap. 05107/01 - (Nuova Istituzione) -
2.1.1.5.3.2.10.14 - (06.04) 1996 lire ----------------- Cap. 05107/02 - (Nuova Istituzione) -
2.1.1.6.2.2.10.14 - (06-04) 1996 lire ----------------- Cap. 05107/03 - (Nuova Istituzione) - 1.1.1.8.3.1.01.01 - (01.05) 1996 lire ------------- Cap. 05107/04 - (Nuova Istituzione) -
1.1.1.8.2.1.01.01 - (01.05) 1996 lire ------------- Cap. 05107/05 - (Nuova Istituzione) - 1.1.1.4.2.2.10.14 - (06.04) 1996 lire --------------- Cap. 05107/06 - (Nuova Istituzione) -
2.1.2.1.0.3.10.14 - (06.04) 1996 lire --------------- Cap. 05107/07 - (Nuova Istituzione) -
2.1.1.6.2.2.10.14 (06.04) 1996 lire ------------- Cap. 05107/08 - (Nuova Istituzione) -
2.1.1.4.1.2.10.14 - (06.04) 1996 lire --------------- Cap. 05107/09 - 1996 lire --------------- Cap. 05107/10 - 1996 lire ----------------- 3. Il capitolo 05107/04 è iscritto nell'elenco n. 1 allegato alla legge di bilancio, il capitolo 05107/03 è iscritto nell'elenco n. 3 allegato alla stessa legge. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ALLEGATO Elenco delle specie di fauna selvatica particolarmente protetta ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della presente legge a) MAMMIFERI PRESENTI IN SARDEGNA E NELLE SUE ACQUE TERRITORIALI: tutte le specie di cetacei (Cetacea) tutte le specie di Pipistrelli (Chiroptera) Ghiro (Glis glis) Martora (Martes martes) Gatto selvatico (Felis silvestris) Foca monaca (Monachus monachus) Cervo sardo (Cervus elaphus corsicanus) Daino (Dama dama) Muflone (Ovis musimon) Capra selvatica (Capra Sp) limitatamente alle popolazioni presenti nelle isole di Tavolara e Molara b) UCCELLI NIDIFICANTI: Svasso maggiore (Podiceps cristatus) Berta maggiore (Calonectris diomedea) Berta minore (Puffinus puffinus) Uccello delle tempeste (Hydrobates pelagicus) Cormorano (Phalacrocorax carbo sinensis) Cormorano dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis desmarestii) Tarabuso (Botaurus stellaris) Tarabusino (Ixobrychus minutus) Nitticora (Nycticorax nycticorax) Sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides) Airone guardabuoi (Bubulcus ibis) Garzetta (Egretta garzetta) Airone rosso (Ardea purpurea) Mignattaio (Plegadis falcinellus) Fenicottero (Phoenicopterus ruber) Volpoca (Tadorna tadorna) Fistione turco (Netta rufina) Moretta tabaccata (Aythya nyroca) Nibbio reale (Milvus milvus) Grifone (Gyps fulvus) Falco di palude (Circus aeruginosus) Albanella minore (Circus pygargus) Sparviere (Accipiter nisus) Astore sardo (Accipiter gentilis arrigonii) Poiana (Buteo buteo) Aquila reale (Aquila chrysaetos) Aquila del Bonelli (Hieraaetus fasciatus) Gheppio (Falco tinnunculus) Grillaio (Falco naumanni) Lodolaio (Falco subbuteo) Falco della regina (Falco eleonorae) Pellegrino (Falco peregrinus) Schiribilla grigiata (Porzana pusilla) Pollo sultano (Porphyrio porphyrio) Gallina prataiola (Tetrax tetrax) Cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus) Avocetta (Recurvirostra avosetta) Occhione (Burhinus oedicnemus) Pernice di mare (Glareola pratincola) Pettegola (Tringa totanus) Gabbiano comune (Larus ridibundus) Gabbiano roseo (Larus genei) Gabbiano corso (Larus audouinii) Sterna zampenere (Gelochelidon nilotica) Sterna comune (Sterna hirundo) Fraticello (Sterna albifrons) Cuculo dal ciuffo (Clamator glandarius) Martin pescatore (Alcedo atthis) Ghiandaia marina (Coracias garrulus) Picchio rosso minore (Picoides minor) Calandra (Melanocorypha calandra) Rondine rossiccia (Hirundo daurica) Spioncello (Anthus spinoletta) Merlo acquaiolo (Cinclus cinclus) Culbianco (Oenanthe oenanthe) Codirossone (Monticola saxatilis) Cannareccione (Acrocephalus arundinaceus) Gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax) c) UCCELLI OSPITI NON NIDIFICANTI: Strolaga mezzana (Gavia arctica) Airone bianco maggiore (Egretta alba) Cicogna nera (Ciconia nigra) Cicogna bianca (Ciconia ciconia) Spatola (Platalea leucorodia) Falco 0pecchiaolo (Pernis apivorus) Nibbio bruno (Milvus migrans) Aquila di mare (Haliaetus albicilla) Gipeto (Gypaetus barbatus) Biancone (Circaetus gallicus) Albanella reale (Circus cyaneus) Aquila anatraia maggiore (Aquila clanga) Aquila minore (Aquila pennatus) Falco pescatore (Pandion haliaetus) Smeriglio (Falco columbarius) Sacro (Falco cherrug) Piviere dorato (Pluvialis apricaria) Croccolone (Gallinago media) Combattente (Philomachus pugnax) Piro piro boschereccio (Tringa glareola) Sterna maggiore (Sterna caspia) Beccapesc (Sterna sandvicensis) Mignattino piombato (Chlidonias hybridus) Mignattino alibianchi (Chlidonias leucopterus) Mignattino (Chlidonias niger) Gufo di palude (Asio flammeus) d) RETTILI PRESENTI IN SARDEGNA: Tartaruga marina comune (Caretta caretta) Dermochelide coreacea (Dermochelys coriacea) Tartaruga verde (Chelonia mydas) Testuggine d'acqua (Emys orbicularis) Testuggine comune (Testudo hermanni) Testuggine greca (Testudo grega) Testuggine marginata (Testudo marginata) Tarantolino (Phyllodactylus europaeus) Algiroide nano (Algyroides fitzingeri) Lucertola di Bedriaga (Archaeolacerta bedriagae) Lucertola tirrenica (Podarcis tiliguerta ranzii e podarcis tiliguerta toro) Colubro ferro di cavallo (Coluber hippocrepis) Saettone (Elaphe longissima) Biscia del collare (Natrix natrix cetti) Camaleonte (Chamaeleo chamaelon) e) ANFIBI RIPRODUCENTISI IN SARDEGNA: Euprotto sardo (Euproctus platycephalus) Geotritone dell'Iglesiente (Speleomantes genei) Geotritone imperiale (Speleomantes imperialis) Geotritone del Supramonte (Speleomantes supramontis) Geotritone del Monte Albo (Speleomantes flavus) Discoglosso sardo (Discoglossus sardus) Rana verde (Rana esculenta) Specie per le quali la Regione adotta provvedimenti prioritari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela dei loro habitat. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Data a Cagliari, addì 29 luglio 1998 Palomba |