Dalla Costituzione della Repubblica Italiana
(pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 1947)


Art. 21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo d'ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

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Dalla Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 11

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

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Dalla Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 12

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

 

Articolo 121

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione [cfr. art. 117 c.1,3,4] e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione [cfr. artt. 75 c.1, 83 c.2, 122 c.5, 123 c.2, 126 c.2, 132, 138 c.2 ] e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere [cfr. art. 71 c.1].

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione [cfr. art. 118 c.1], conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

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Responsabilità penale del venditore

ROMA 26 FEB - Lo sapevate che, un venditore è sempre responsabile degli articoli da lui venduti, nei confronti del consumatore. Per i cittadini meno informati, questo articolo vuole informarvi che, sè un venditore disonesto si rifiuta di sostituire l'articolo difettoso, il cittadino ha il Diritto e Dovere di Querelare il venditore per truffa. Attenzione, ricordatevi di conservare sempre lo scontrino fiscale per dimostrare l'avvenuto acquisto.  

Di seguito la legge in materia che regola le vendite:

Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 24
Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della
vendita e delle garanzie di consumo

(G.U. n.57 del 8 marzo 2002 - Supplemento Ordinario n. 40)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ...

 

D.P.R. 24 maggio 1988, n.224
Attuazione della direttiva CEE n.85/374 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di
responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'art.15 della legge 16 aprile 1987, n.183 (G.U. n.146 del 23 giugno 1988, s.o.)

Vai al dettaglio del Decreto Legge

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Dalla Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 27

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato [cfr. art. 13 c.4].

Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

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Dalla Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

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BANDIERE DELLA PACE: UN DECRETO LO PERMETTE

ROMA 14 FEB - Nel ribadire l'adesione dell'Osservatorio sulla legalita' alla manifestazione sulla pace del 15 febbraio a Roma, il direttore dell'Osservatorio, Rita Guma, ha cosi' commentato la vicenda dei sindaci denunciati per aver esposto le bandiere iridate: "Occorre ricordare che l'art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica del 7 aprile 2000, n.121, che supera la normativa del 98 richiamata dal governo, afferma che l'esposizione delle bandiere all'esterno e all'interno delle sedi delle regioni e degli enti locali e' oggetto dell'autonomia normativa e regolamentare delle rispettive amministrazioni, anche se si sottende l'esistenza di apposite norme interne. "

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 Dal Senato della Repubblica Italiana:  Costituzione italiana

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Ultimo aggiornamento: 15-10-04.

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