IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422 (legge
comunitaria 2000), ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato
B;
Vista la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle
garanzie dei beni di consumo;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2001;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 1° febbraio 2002;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche
comunitarie e delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Disciplina della vendita dei beni di consumo
1. Dopo il paragrafo 1 della sezione II del capo I
del titolo III del libro IV del codice civile e' inserito il seguente
paragrafo:
"1-bis. - Della vendita dei beni di consumo.
1519-bis (Ambito di applicazione e definizioni). - Il
presente paragrafo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e
delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di
vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonche'
quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati
alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.
Ai fini del presente paragrafo si intende per:
a) consumatore: qualsiasi persona fisica che, nei contratti di cui al comma
primo, agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale o
professionale eventualmente svolta;
b) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:
1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre
modalita' dalle autorita' giudiziarie, anche mediante delega ai notai;
2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume
delimitato o in quantita' determinata;
3) l'energia elettrica;
c) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che,
nell'esercizio della propria attivita' imprenditoriale o professionale,
utilizza i contratti di cui al comma primo;
d) produttore: il fabbricante di un bene di consumo, l'importatore del bene
di consumo nel territorio della Unione europea o qualsiasi altra persona che
si presenta come produttore apponendo sul bene di consumo il suo nome,
marchio o altro segno distintivo;
e) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di
un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi
supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o
intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda
alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa
pubblicita';
f) riparazione: nel caso di difetto di conformita', il ripristino del bene
di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita.
Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alla vendita di beni di
consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente
ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa.
1519-ter (Conformita' al contratto).
- Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al
contratto di vendita.
Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove
pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:
a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le
qualita' del bene che il venditore ha presentato al consumatore come
campione o modello;
c) presentano la qualita' e le prestazioni abituali di un bene dello stesso
tipo, che il consumatore puo' ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della
natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle
caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal
produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella
pubblicita' o sull'etichettatura;
d) sono altresi' idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia
stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della
conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti
concludenti.
Non vi e' difetto di conformita' se, al momento della conclusione del
contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva
ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformita' deriva da
istruzioni o materiali forniti dal consumatore.
Il venditore non e' vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma
secondo, lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che:
a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con
l'ordinaria diligenza;
b) la dichiarazione e' stata adeguatamente corretta entro il momento della
conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore;
c) la decisione di acquistare il bene di consumo non e' stata influenzata
dalla dichiarazione.
Il difetto di conformita' che deriva dall'imperfetta installazione del bene
di consumo e' equiparato al difetto di conformita' del bene quando
l'installazione e' compresa nel contratto di vendita ed e' stata effettuata
dal venditore o sotto la sua responsabilita'. Tale equiparazione si applica
anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal
consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una
carenza delle istruzioni di installazione.
1519-quater (Diritti del consumatore).
- Il venditore e' responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi
difetto di conformita' esistente al momento della consegna del bene.
In caso di difetto di conformita', il consumatore ha diritto al ripristino,
senza spese, della conformita' del bene mediante riparazione o sostituzione,
a norma dei commi terzo, quarto, quinto e sesto, ovvero ad una riduzione
adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi
settimo, ottavo e nono.
Il consumatore puo' chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene
o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio
richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto
all'altro.
Ai fini di cui al comma terzo e' da considerare eccessivamente oneroso uno
dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto
all'altro, tenendo conto:
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformita';
b) dell'entita' del difetto di conformita';
c) dell'eventualita' che il rimedio alternativo possa essere esperito senza
notevoli inconvenienti per il consumatore.
Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo
termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al
consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale
il consumatore ha acquistato il bene.
Le spese di cui ai commi secondo e terzo si riferiscono ai costi
indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con
riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e
per i materiali.
Il consumatore puo' richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del
prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti
situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente
onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del
bene entro il termine congruo di cui al comma sesto;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato
notevoli inconvenienti al consumatore.
Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene
conto dell'uso del bene.
Dopo la denuncia del difetto di conformita', il venditore puo' offrire al
consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
a) qualora il consumatore abbia gia' richiesto uno specifico rimedio, il
venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in
ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma sesto, salvo
accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia gia' richiesto uno specifico rimedio, il
consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro
rimedio ai sensi del presente articolo.
Un difetto di conformita' di lieve entita' per il quale non e' stato
possibile o e' eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o
della sostituzione, non da' diritto alla risoluzione del contratto.
1519-quinquies (Diritto di regresso).
- Il venditore finale, quando e' responsabile nei confronti del consumatore
a causa di un difetto di conformita' imputabile ad un'azione o ad
un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima
catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha
diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del
soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena
distributiva.
Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal
consumatore, puo' agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in
regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere
la reintegrazione di quanto prestato.
1519-sexies (Termini). - Il
venditore e' responsabile, a norma dell'articolo 1519-quater,
quando il difetto di conformita' si manifesta entro il termine di due anni
dalla consegna del bene.
Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 1519-quater,
comma secondo, se non denuncia al venditore il difetto di conformita' entro
il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia
non e' necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o
l'ha occultato.
Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformita' che si
manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero gia' a tale
data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con
la natura del difetto di conformita'.
L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal
venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla
consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del
contratto, puo' tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo
1519-quater, comma secondo, purche' il difetto di conformita' sia
stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del
termine di cui al periodo precedente.
1519-septies (Garanzia convenzionale).
- La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalita'
indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa
pubblicita'.
La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:
a) la specificazione che il consumatore e' titolare dei diritti previsti dal
presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali
diritti;
b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi
essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione
territoriale della garanzia, nonche' il nome o la ditta e il domicilio o la
sede di chi la offre.
A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per
iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile.
La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno
evidenti di quelli di eventuali altre lingue.
Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi secondo, terzo e
quarto rimane comunque valida e il consumatore puo' continuare ad
avvalersene ed esigerne l'applicazione.
1519-octies (Carattere imperativo delle
disposizioni). - E' nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al
venditore del difetto di conformita', volto ad escludere o limitare, anche
in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La
nullita' puo' essere fatta valere solo dal consumatore e puo' essere
rilevata d'ufficio dal giudice.
Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della
responsabilita' di cui all'articolo 1519-sexies, comma primo, ad un
periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno.
E' nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilita' al
contratto di una legislazione di un paese extracomunitario, abbia l'effetto
di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente
paragrafo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il
territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.
1519-nonies (Tutela in base ad altre
disposizioni). - Le disposizioni del presente paragrafo non escludono
ne' limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme
dell'ordinamento giuridico".
Art. 2.
Norme transitorie
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si
applicano alle vendite dei beni e ai contratti equiparati per i quali la
consegna al consumatore sia avvenuta anteriormente alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
2. Fino al 30 giugno 2002, le disposizioni di cui
all'articolo 1519-septies del codice civile, introdotto
dall'articolo 1 del presente decreto, non si applicano ai prodotti immessi
sul mercato prima della data di entrata in vigore del presente decreto.