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3A
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Associazione
Alpinistica Altarese
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Sezione
del Club Alpino
Italiano di Altare
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Il
Regolamento Sezionale
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(approvato
dal Consiglio Centrale del CAI Nazionale il 14 Aprile 1973)
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Ultima
revisione: Dicembre 2000: in attesa di approvazione
da parte della Commissione Legale del CAI Nazionale
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| I. - Costituzione Scopi e Mezzi |
| Art. 1 - La Sezione di Altare del Club Alpino Italiano è costituita in Altare in data 28 Novembre 1970 con la denominazione: |
| C.A.I Sezione "3A Associazione Alpinistica Altarese" - Altare |
| e sigla: |
| C.A.I. Sezione di Altare. |
| Fondata nel quadro degli scopi generali del CAI, si propone di promuovere la frequentazione, la conoscenza, e lo studio della montagna in tutti i suoi aspetti. |
| Art. 2 - Per il raggiungimento di detti scopi la Sezione provvede alla Sede Sociale, cura la biblioteca, l'archivio cartografico e bibliografico, costituisce possibilmente una dotazione di materiale alpinistico, organizza escursioni collettive estive ed invernali e favorisce quelle individuali; costruisce e tiene in efficienza rifugi, sentieri, segnavia ed ogni altra opera alpina; cura, anche associandosi con altre Sezioni, le pubblicazioni relative all' attività alpinistica sezionale; promuove iniziative scientifiche, culturali ed artistiche, e persegue quant'altro contemplato dall' Art.1 del Regolamento Generale. |
| II. - Soci |
| Art. 3 - I Soci sono: Onorari, Benemeriti, Ordinari, Famigliari e Giovani, secondo le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano. |
| I Soci sono tenuti al pagamento delle quote fissate annualmente dall'Assemblea per le diverse categorie. |
| Art. 4 - La domanda di ammissione a Socio, redatta su apposito modulo e controfirmata da almeno un Socio con anzianità superiore a due anni, e per i minorenni da chi esercita la patria potestà, deve essere presentata, accompagnata dalla tassa di iscrizione e dalla quota associativa annuale, al Consiglio Direttivo che delibera insindacabilmente, restituendo quanto versato in caso di mancato accoglimento, senza essere tenuto a dover rendere conto all'interessato dei motivi che hanno portato a questa decisione. |
| Art. 5 - Il Socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare lo Statuto, il Regolamento Generale del CAI e il Regolamento della Sezione, di quest'ultimo riceve copia all'atto dell' iscrizione. |
| Art. 6 - L'ammissione, in qualunque epoca dell' anno venga accordata, ha effetto dal principio dell' anno medesimo, a meno che non si tratti di domanda presentata nell' ultimo trimestre, nel qual caso ha effetto per l'anno successivo, salvo contraria richiesta del Socio. |
| Art. 7 - L'obbligazione del Socio si intende rinnovata di anno in anno, se il Socio non fa pervenire al Consiglio Direttivo entro il 30 Settembre le proprie dimissioni per iscritto, anche nel caso di passaggio ad altra Sezione. |
| Art. 8 - Il pagamento delle quote annuali deve essere fatto entro il primo trimestre di ogni anno; trascorso detto termine e rimasti senza esito, la richiesta a domicilio della quota ed un sollecito scritto, il Socio viene dichiarato moroso, cancellato dall'elenco e gli viene sospeso l'invio delle pubblicazioni. Può essere reintegrato col successivo pagamento entro l'anno senza diritto in tal caso alle pubblicazioni arretrate. |
| Art. 9 - I Soci della Sezione hanno diritto: |
| a) a partecipare alle Assemblee Sezionali, con diritto di voto se di età superiore agli anni 18 e con diritto di ricoprire cariche sociali se maggiorenni ed iscritti al CAI da almeno due anni; |
| b) a ricevere le pubblicazioni sociali a seconda delle rispettive categorie ed in conformità alle deliberazioni dei competenti organi sociali; |
| c) a frequentare la Sede Sociale, ad usare la biblioteca, i materiali e gli attrezzi in dotazione alla Sezione, il tutto secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo con appositi regolamenti; |
| d) a partecipare alle manifestazioni organizzate dalla Sezione osservando le disposizioni relative ed esonerando la Sezione da ogni responsabilità per infortuni che avessero a verificarsi in attività socialmente organizzate; |
| e) a usufruire dei rifugi della Sezione e, con parità di trattamento di quelli della Sede Centrale e delle altre Sezioni e Sottosezioni a norma dei relativi regolamenti; |
| f) a fregiarsi del distintivo sociale ed a riceverne uno speciale, se iscritti ininterrottamente da 25, 50 o 60 anni; |
| g) a proporre candidature al Consiglio Direttivo; |
| h) ad utilizzare il patrimonio sociale che è cosi' costituito: |
| - beni mobili ed immobili di proprietà dell' Associazione (Sede Sociale, attrezzature alpinistiche, biblioteca, cartografia e documentazioni varie); |
| - eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; |
| - qualsiasi altra disponibilità che venga destinata a favore dell' Associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi statutari. |
| Art. 10 - La qualità di Socio viene a cessare nei casi indicati dall'articolo 10 dello Statuto del CAI, con la conseguente perdita di ogni diritto. |
| III. - Amministrazione Sociale |
| Art. 11 - La Sezione è retta dalle deliberazioni dell' Assemblea Generale dei Soci, amministrata dal Consiglio Direttivo e rappresentata dal Presidente in conformità alle disposizioni del presente regolamento. |
| IV. - Assemblea Generale |
| Art. 12 - L'Assemblea dei Soci deve essere convocata ordinariamente almeno una volta l'anno entro il 31 Marzo, per l'approvazione dei bilanci, per la nomina dei membri del Consiglio, dei Revisori dei Conti e dei Delegati e per discutere ogni altro argomento posto all'ordine del giorno. |
| L'Assemblea dei Soci deve essere inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, oppure venga presentata motivata richiesta al Consiglio Direttivo sottoscritta dai Revisori dei Conti o da almeno 1/10 (un decimo) dei Soci della Sezione; nel qual caso l'Assemblea deve essere convocata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di regolare richiesta. |
| Art. 13 - Nell'Assemblea si proclamano i Soci iscritti da 25, 50 o 60 (venticinque, cinquanta o sessanta) anni di appartenenza e si discutono tutti gli altri argomenti portati all'ordine del giorno. |
| Art. 14 - Sono ammessi all'Assemblea Ordinaria gli argomenti che il Consiglio Direttivo ha inserito nell' ordine del giorno. |
| Art. 15 - La convocazione delle Assemblee viene fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci, su deliberazione del Consiglio Direttivo, mediante avviso contenente l'ordine del giorno da spedirsi ai Soci almeno dieci giorni prima dell' adunanza, da affiggersi nella Sede Sociale, e da inserirsi, in quanto possibile, nelle pubblicazioni sociali. Nel caso di nomine a cariche sociali, l'avviso porta i nomi degli uscenti. |
| Art. 16 - Le deliberazioni dell' Assemblea vengono prese per alzata di mano o per appello nominale o per votazione segreta, a seconda delle decisioni della maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto. |
| L'Assemblea Ordinaria dei Soci è valida in prima convocazione con la presenza di almeno il 50%+1 (cinquanta per cento più uno) dei Soci, ed in seconda convocazione, che può essere convocata mezz'ora dopo la prima, con qualsiasi numero di intervenuti, salvo i casi previsti dai successivi articoli 31 e 32. Le deliberazioni sono obbligatorie per gli assenti. Ogni Socio ha diritto ad un voto e può rappresentare per delega scritta un altro Socio ed uno solo. Le nomine alle cariche sociali si fanno con votazione segreta. A parità di voti viene eletto il Socio più anziano di iscrizione al CAI. |
| Art. 17 - L'Assemblea nomina di volta in volta il proprio Presidente. Il Presidente sceglie il Segretario e due Scrutatori, questi ultimi tra i Soci non ricoprenti cariche sociali. Gli scrutini vengono effettuati durante l'Assemblea in quanto possibile, oppure presso la Sede Sociale in seduta pubblica che deve essere convocata prima della chiusura dell'Assemblea. Il verbale dell' Assemblea è firmato dal Presidente e dal Segretario e gli scrutini anche dagli Scrutatori. |
| V. - Consiglio Direttivo |
| Art. 18 - Il Consiglio Direttivo dirige la Sezione e ne promuove le iniziative e le manifestazioni secondo i fini sociali, ne amministra il patrimonio anche per gli atti di amministrazione straordinaria, delibera l'ammissione di nuovi Soci, approva la costituzione delle Sottosezioni e dei gruppi, convoca le Assemblee e ne formula l'ordine del giorno, redige i bilanci, presenta annualmente la sua relazione morale ed economica all'Assemblea, cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari, e l'osservanza dello Statuto, del Regolamento Generale e del presente Regolamento Sezionale. |
| Art. 19 - Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell' Associazione e si compone di undici membri eletti dall' Assemblea tra i Soci. Nella sua prima riunione, il Consiglio Direttivo elegge a scrutinio segreto tra i suoi componenti: il Presidente, il Vice-Presidente ed il Tesoriere, nomina inoltre il Segretario, che può essere scelto anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo. In questo caso il Segretario non ha diritto di voto. |
| Art. 20 - I membri del Consiglio durano in carica tre anni e ad eccezione del Presidente, del Vice-Presidente, del Tesoriere e del Segretario, saranno rinnovati ogni anno per la quota in scadenza a rotazione. Il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere e il Segretario, scadono ogni tre anni. |
| I Consiglieri sono rieleggibili senza vincoli di interruzione mentre gli incarichi di cui sopra sono eleggibili per due soli mandati consecutivi, e potranno essere rieletti alle cariche sociali dopo almeno un anno di interruzione. Il Consiglio dichiara scaduti dalla carica quei componenti il Consiglio che senza giustificato motivo non siano intervenuti a tre sedute consecutive. |
| In caso di abbandono, per qualsiasi causa, di un componente il Consiglio, la sostituzione avviene secondo l'ordine in graduatoria dei non eletti nella stessa manifestazione elettorale. Qualora il Consiglio venga a ridursi alla metà dei suoi componenti dovrà essere convocata l'Assemblea per l'elezione dei mancanti. I nuovi eletti assumono l'anzianità di mandato dei sostituiti. In caso di dimissioni dell' intero Consiglio, a cura dei Revisori dei Conti dovrà essere convocata l'Assemblea Generale entro il termine di trenta giorni. |
| Art. 21 - Il Consigio è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, o a richiesta di tre Consiglieri, di regola una volta al mese mediante avviso da comunicarsi almeno due giorni prima della seduta, salvo i casi di urgenza. Le riunioni del Consiglio, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o dal Vice-Presidente e con la presenza di almeno cinque Consiglieri. |
| Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il voto può essere segreto se richiesto da un Consigliere. Il verbale della seduta è redatto dal Segretario e firmato da questi e dal Presidente. |
| Art. 22 - Il Presidente rappresenta anche legalmente la Sezione a tutti gli effetti, firma col Tesoriere i bilanci e i mandati di pagamento, provvede, coadiuvato dal Segretario, alla esecuzione delle deliberazioni consigliari e al coordinamento delle attività delle singole commissioni. In caso di impedimento è sostituito dal Vice-Presidente che ne fa le veci ad ogni effetto, ed in mancanza di questo, dal Consigliere più anziano di iscrizione alla Sezione. |
| VI. - Revisori dei Conti |
| Art. 23 - I Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea in numero di tre, durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi, a cui deve seguire un anno di interruzione. Essi hanno i compiti ed esercitano le funzioni previste dall' articolo 25 dello Statuto del CAI e possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo. |
| VII. - Delegati alla Sede Centrale |
| Art. 24 - I Delegati alla Sede Centrale rappresentano, col Presidente, la Sezione all' Assemblea dei Delegati. Essi sono nominati annualmente dall'Assemblea a norma delle disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale. La carica non è incompatibile con altre cariche sociali. |
| VIII. - Le Commissioni |
| Art. 25 - Il Consiglio Direttivo può procedere annualmente, tra i Consiglieri ed i Soci, alla nomina di speciali Commissioni aventi competenza tecnica tra i vari rami dell' attività sezionale, determinandone il numero dei componenti, le funzioni ed i poteri. Può altresi' chiamare singoli Soci per incarichi vari di collaborazione. |
| IX. - Sottosezioni |
| Art. 26 - La Sezione può, a norma dell'articolo 15 dello Statuto del CAI e con deliberazione del Consiglio Direttivo sottoposta all' approvazione della Sede Centrale, costituire delle Sottosezioni le quali devono osservare le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI, e quelle del presente Regolamento Sezionale. |
| Art. 27- La Sottosezione può essere autorizzata ad amministrare in modo autonomo il proprio patrimonio, sempre e comunque nei limiti dei bilanci preventivo e consuntivo sezionali, e deve comunicare annualmente alla Sezione il proprio bilancio. In caso di amministrazione autonoma una parte delle quote, in misura annualmente concordata, deve essere versata alla Sezione nel termine di cui all' articolo 8 del presente Regolamento. |
| Art. 28 - L'Assemblea dei Soci della Sottosezione deve essere convocata almeno una volta all' anno entro il 31 Marzo con preavviso al Consiglio Direttivo della Sezione il quale può delegare ad intervenire i propri rappresentanti. L'Assemblea nomina la Direzione che è presieduta da un Reggente e composta da non meno di quattro e da non oltre sei Consiglieri i cui nomi vengono comunicati alla Sezione. La Direzione amministra la Sottosezione e ne riferisce annualmente alla Sezione. Il Reggente partecipa, dietro invito, alle riuniomni del Consiglio Direttivo Sezionale con voto consultivo. |
| Art. 29 - In caso di scioglimento della Sottosezione a termine dell' articolo 40 dello Statuto del CAI le attività patrimoniali della stessa passano alla Sezione che le amministra per due anni in attesa di una eventuale ricostituzione, trascorso tale periodo vengono riassorbite dalla Sezione. |
| X. - Gruppi |
| Art. 30 - La Sezione può, con deliberazione del Consiglio Direttivo, autorizzare la costituzione di gruppi di Soci aventi particolare autonomia dal punto di vista tecnico ed organizzativo e ne determina la costituzione ed il funzionamento, in armonia con le disposizioni del presente Regolamento. |
| XI. - Modifiche al Regolamento |
| Art. 31 - Le modifiche al presente Regolamento devono essere deliberate da una Assemblea, valida in prima convocazione con l'intervento di almeno il 50%+1 (cinquanta per cento più uno) dei Soci ed in seconda convocazione che può essere convocata mezz'ora dopo la prima, con almeno il 10%+1 (dieci per cento più uno) dei Soci ed in entrambi i casi con la maggioranza dei due terzi dei votanti. |
| XII. - Scioglimento della Sezione |
| Art. 32 - La Sezione può essere sciolta nei casi e con le conseguenze previste dall'articolo 14 dello Statuto CAI secondo la normativa ivi descritta. |
| XIII. - Disposizioni generali |
| Art. 33 - I locali della Sede non possono essere concessi neppure temporaneamente a terzi se non previo consenso del Consiglio Direttivo, e nei casi di urgenza dalla Presidenza (in tal caso con conseguente ratifica da parte del Consiglio), nè vi si possono tenere manifestazioni che contrastino con le finalità del Sodalizio. |
| Art. 34 - Non sono ammesse iniziative personali in nome della Sezione ove non siano da questa autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti. Non sono ammesse iniziative o attività di singoli in concorrenza con quelle ufficiali programmate dalla Sezione e intenzionalmente rivolte a danno della stessa. |
| Art. 35 - Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento Sezionale, si applicano lo Statuto e il Regolamento Generale del CAI. |
| XIV. Disposizioni transitorie |
| Art. 36 - Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione dell' Assemblea dei Soci e la ratifica del Consiglio Centrale del CAI. Il Consiglio Direttivo Sezionale è autorizzato ad introdurvi le modifiche che siano chieste dal Consiglio Centrale in sede di ratifica. |