Statuto dell'associazione

TITOLO I - GENERALITÀ' - SOCI - INIZIATIVE.

Art. 1 - Sede - Denominazione - Ideali - Durata.

1.1. - Viene costituita, con sede in Catania, una libera e democratica associazione, apartitica, denominata "Calatini in Sicilia", che - senza fini di lucro - intende favorire l'amicizia tra i suoi soci e le comunità nelle quali sono inseriti e, nel contempo, rinsaldare i legami tra gli stessi e le comunità dalle quali provengono.

1.2 - "Calatini in Sicilia" vuole, pertanto, promuovere le relazioni sociali e la conservazione delle radici culturali dei suoi soci, nel contesto nel quale vivono.

1.3 - La durata dell'associazione è stabilita a tempo indeterminato. Essa può essere sciolta in qualsiasi momento, per decisione dell'Assemblea Generale dei Soci assunta con votazione dei quattro quinti dei presenti o di due terzi dei Soci.

Art. 2 - I soci

2.1 - "Calatini in Sicilia" è costituita sia da persone fisiche che da enti privati senza fini di lucro e con scopi sociali compatibili e non contrastanti con quelli dell'associazione, che liberamente si associano per contribuire al raggiungimento degli obiettivi.

2.2. - All'associazione possono aderire le persone fisiche che sono nati o hanno avuto residenza anagrafica per almeno cinque anni in uno dei seguenti comuni: CALTAGIRONE, CASTEL DI IUDICA, GRAMMICHELE, LICODIA EUBEA - MAZZARRONE, MILITELLO, MINEO, MIRABELLA IMBACCARI, PALAGONIA, RAMACCA, RADDUSA, S. CONO, S. MICHELE DI GANZERIA, VIZZINI e SCORDIA.

2.3. - Chi richiede l'adesione deve, nello stesso momento, dimostrare di essere in possesso, da almeno un anno, della residenza anagrafica in un comune diverso da quelli indicati nel precedente comma.

2.4 - Possono aderire anche i familiari di coloro che possiedono i requisiti per aderire, di cui nei precedenti commi, prescindendosi da che anch'essi li possiedano. Quali enti privati possono aderire solo associazioni con sede o uffici in un comune diverso da quelli elencati nel secondo comma, con finalità di promozione o valorizzazione della cultura e dell'economia del territorio calatino.

2.5. - I soci si distinguono in:

* Soci fondatori (presenti all'atto costitutivo)

* Soci ordinari (che versano la quota annuale che, di volta in volta, sarà stabilita dal competente organo collegiale)

* Soci sostenitori (che versano una quota di ammontare superiore a quello stabilito dall'organo collegiale competente).

2.6. - L'adesione, che deve pervenire alla sede dell'associazione, si intende data a tempo indeterminato, salvo recesso da esercitarsi entro il 31 ottobre, con efficacia dal 10 gennaio dell'anno successivo.

2.7 - Sulle domande di adesione decide il Comitato direttivo.

2.8 - Decade dalla qualità di socio, quello che non versa la quota sociale per due anni consecutivi o tiene comportamenti contrari al regolamento di disciplina.

2.9 - L'attività dei soci è resa in regime di "volontariato", in attuazione della vigente normativa regionale e nazionale, cui faranno riferimento i competenti Organi dell'associazione per la richiesta di iscrizione nel Registro Generale delle Organizzazioni di Volontariato, di cui alla Legge Regionale 7 giugno 1994, n. 22.

Art. 3 - Struttura - Iniziative.

3.1 - L'associazione intende raggiungere gli obiettivi strutturandosi come centro di opportunità formative, culturali, ricreative, di solidarietà e di occasioni spirituali, in grado di svolgere un proprio ruolo nelle comunità nelle quali sono inseriti suoi soci.

3.2 - Coerentemente, la stessa si propone di coinvolgere i propri soci attraverso la promozione di iniziative orientate a:

a) agevolare gli incontri, gli scambi e le comunicazioni tra essi stessi e questi e gli amici o parenti presso le comunità d'origine;

b) consentire ad essi di affrontare unitariamente i problemi dell'inserimento sociale stabile in comunità diverse da quelle originarie;

c) consentirne la partecipazione al dibattito sulle problematiche delle comunità originarie e sulle difficoltà nei rapporti (viabilità, trasporti, servizi anagrafici ecc...) tra queste e quelle nelle quali sono attualmente insediati;

d) agevolare la realizzazione, nelle comunità nelle quali essi sono inseriti, di proposte culturali ed economiche provenienti dalle loro comunità originarie.

3.3 - Per realizzare le iniziative orientate a quanto indicato nei paragrafi b) e c) del precedente comma, l'associazione potrà:

* promuovere studi, ricerche ed inchieste;

* compiere analisi finalizzate all'identificazione di soluzioni ed alla formulazione di proposte su singole questioni;

* intervenire con tutti i mezzi giuridicamente consentiti per la soluzione dei problemi;

* formulare proposte politiche, programmatiche, legislative ed amministrative, assumendo le iniziative conseguenti;

* confrontarsi con le istituzioni locali, in particolare con gli enti locali, dialogando con tutte le forze politiche e sociali;

* compiere quant'altro serva a raggiungere gli obiettivi.

3.4 - Al fine di consentire un accesso vantaggioso dei propri soci ai servizi editoriali ed informativi (culturali in genere) turistici e di ristorazione (commerciali in genere), "Calatini in Sicilia" potrà convenzionarsi con i fornitori degli stessi.

3.5 - Su richiesta di almeno 2/3 dei propri soci, l'associazione potrà anche organizzare alcuni dei servizi di cui nel precedente comma, ai quali potranno accedere esclusivamente i soci e quanti altri stabilirà il comitato direttivo in appositi regolamenti attuativi.

3.6 - L'associazione potrà dotarsi di una sede sociale, presso la quale:

* organizzare convegni, seminari di studio e conferenze, anche su temi generali non attinenti alle problematiche dell'inserimento o delle comunità d'origine.

* gestire un’emeroteca, un piano-bar ed una struttura espositiva permanente;

* gestire un collegamento telematico tra i suoi soci e gli stessi ai servizi resi loro direttamente dall'associazione o da altri, ad effetto di convenzioni stipulata da questa.

* gestire iniziative formative, educative e di aggiornamento culturale, anche in collaborazione o per conto di enti pubblici o utilizzando la vigente legislazione regionale, nazionale e comunitaria;

* realizzare iniziative finalizzate a diffondere l'insegnamento e la conoscenza delle lingue estere (inglese, francese, tedesco e spagnolo), dei Paesi facenti parte della U.E.;

3.7 - Per la rilevante importanza del capoluogo in cui ha sede l'associazione, essa assume, in Sicilia, la funzione di ruolo-guida e di coordinamento di quegli Organismi similari che, avvalendosi della stessa ragione sociale e avendo in comune il perseguimento degli stessi obiettivi e finalità, ne richiedano l'adesione.

TITOLO II - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.

Art. 4 - Organizzazione.

4.1 - Sono organi dell'associazione:

* il Presidente;

* l'Assemblea dei Soci;

* il Comitato direttivo;

* il Collegio dei Revisori dei Conti;

* il Collegio dei Probiviri.

Art. 5 - Il Presidente.

5.1 - Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci, dura in carica un anno e può essere riconfermato fino a due volte.

5.2 - Il Presidente:

* ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi e gli spetta la firma sociale;

* convoca e presiede il Comitato direttivo;

* convoca e presiede l'Assemblea dei soci.

Art. 6 - L'Assemblea.

6.1 - L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità allo statuto, obbligano tutti i soci stessi.

6.2 - Essa può essere convocata anche in località diverse dalla sede sociale.

Art. 7 - Segue: potere e modalità di convocazione.

7.1 - L'Assemblea generale è convocata dal Presidente.

7.2 - L'avviso di convocazione deve pervenire almeno quindici giorni prima.

7.3 - Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno, nonché il luogo, il giorno e l'ora per l'adunanza di seconda convocazione, nel caso la prima andasse deserta.

7.4 - La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta anche da non meno di un terzo dei soci e deve essere convocata, nei termini e nei modi statutari, entro trenta giorni dalla richiesta stessa.

Art. 8 - Segue: modalità di svolgimento e di deliberazione.

8.1 - Hanno diritto d'intervenire all'Assemblea i soci iscritti da almeno novanta giorni ed in regola con il pagamento delle quote sociali.

8.2 - Ogni socio ha un voto.

8.3 - L'Assemblea ordinaria delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza degli iscritti in regola; mentre in seconda convocazione, delibera validamente, qualunque sia il numero degli intervenuti, a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

8.4 - Per la nomina delle cariche sociali, la deliberazione è presa di norma a voto segreto ma è ammessa la votazione per acclamazione.

8.5 - All'Assemblea possono altresì partecipare, se regolarmente invitati, con voto consultivo, personalità politiche ed ecclesiali.

Art. 9 - Segue: presidenza e segreteria.

9.1 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente.

9.2 - In assenza, all'inizio dei lavori, l'Assemblea elegge tra i presenti un Presidente di Assemblea.

9.3 - Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario, anche non socio, salvo che il verbale debba essere redatto per legge da un notaio.

Art. 10 - Segue: poteri deliberativi.

10.1 - Spetta all'Assemblea:

* stabilire l'indirizzo generale dell'associazione su proposta del Comitato direttivo;

* determinare l'importo delle quote associative;

* approvare il conto consuntivo ed il bilancio preventivo; adottare, se necessario, un regolamento interno di funzionamento delle strutture dell'associazione.

* eleggere il Presidente, il Comitato direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

* approvare eventuali modifiche allo Statuto sociale, con la presenza di almeno due terzi degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 11 - Il Comitato direttivo: composizione e poteri.

11.1 - Il Comitato direttivo è formato da sette a tredici membri. Esso:

* assume, a maggioranza, tutte le decisioni di indirizzo operativo ed organizzativo;

* adotta le iniziative di attuazione delle determinazioni dell'Assemblea, alla quale sottopone gli schemi di conto consuntivo e di bilancio preventivo;

* decide le designazioni di rappresentanza esterna dell'associazione;

* amministra il patrimonio;

* è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'associazione, esclusi quelli che la legge e lo Statuto riservano agli altri organi sociali.

Art. 12 - Il Comitato direttivo e i Revisori dei Conti: durata in carica.

12.1 - Il Comitato direttivo ed i Revisori dei Conti durano in carica tre anni, salvo revoca da parte dell'Organo che li ha eletti.

Art. 13 - Il Collegio dei Revisori dei Conti.

13.1 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri effettivi, di cui uno con funzione di Presidente designato dall'Assemblea e due supplenti non soci.

13.2 - Spetta al Collegio dei Revisori esprimere il proprio parere sul Conto consuntivo e vigilare sulla regolarità contabile e dell'amministratore del patrimonio.

TITOLO III - FINANZIAMENTO.

Art. 14 - Entrate ed esercizio finanziario.

14.1 - il finanziamento dell'associazione è assicurato da:

* quote associative;

* contributi di Enti pubblici e privati;

* proventi patrimoniali;

* altri proventi.

14.2 - L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

14.3 - Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio o sei mesi, ove particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea approva il Conto Consuntivo.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 15 - Liquidazione.

15.1 - Addivenendosi in qualsiasi causa allo scioglimento dell'associazione, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione.

Art. 16 - Altre norme applicabili: rinvio.

16.1 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento, in quanto applicabili, alle norme del Codice Civile e delle leggi che trovano applicazione.

 

 

 

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