
REGOLAMENTO
ART. 1 - COSTITUZIONE DELLA CAMERA ARBITRALE DI NUORO
1 - E' costituita con sede in Nuoro una Camera Arbitrale permanente denominata CAMERA ARBITRALE DI NUORO.
2 - La Camera, senza fini di lucro, promuove lo studio dei problemi tecnico-pratici dell'istituto arbitrale, cura l'aggiornamento dei propri associati e la diffusione della cultura arbitrale anche attraverso lo strumento della rete internet, inoltre sempre senza fini di lucro, svolge le funzioni indicate nel presente Regolamento per amministrare lo svolgimento, di arbitrati rituali, denominati "Arbitrati C.A.N." e, su richiesta delle parti, può anche amministrare lo svolgimento di arbitrati irrituali, arbitraggi, perizie contrattuali e tentativi di conciliazione. La Camera, su richiesta anche di una sola parte, può altresì esprimere pareri pro-veritate su quesiti ad essa rivolti.
ART. 2 - COMPOSIZIONE DELLA CAMERA ARBITRALE DI NUORO - SEDE
1 -La Camera arbitrale di Nuoro è composta da cinque membri, nominati dagli organi del "Associazione Sarda per lo Studio dell'Arbitrato" . Essi durano in carica un anno e sono rieleggibili.
2 - La carica di membro della Camera è gratuita.
3 - La Camera ha sede principale a Nuoro in Via Leonardo da Vinci, 40 presso l' Associazione Sarda per lo Studio dell'Arbitrato e sede diffusa presso lo Studio di ciascuno dei Professionisti Associati.
ART. 3 - FUNZIONAMENTO DELLA CAMERA ARBITRALE
1 - La Camera nomina tra i suoi membri il Presidente, che ne è il legale rappresentante, il Vice-Presidente ed il Segretario.
2 - La Camera è convocata ad iniziativa del Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice-Presidente ovvero a richiesta di due suoi membri.
3 - La Camera delibera con la presenza di almeno tre membri e delibera con la maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
4 - Il Segretario, coadiuvato da un ufficio di segreteria, cura l'adempimento di tutte le delibere della Camera ed assicura i servizi di segreteria.
II Segretario provvede anche all'attività di tesoreria.
ART. 4 - SEDE DEGLI ARBITRATI
La sede degli "Arbitrati C.A.N." è abitualmente la sede dell'Associazione Sarda per lo Studio dell'Arbitrato salvo quanto diversamente pattuito dagli arbitri o dalle parti, ovvero dagli organi della Camera.
ART. 5 - COMPETENZA DELLA CAMERA ARBITRALE DI NUORO
1 - La Camera è competente per tutte le controversie, previste da un compromesso o da una clausola compromissoria, che facciano riferimento all'"Arbitrato C.A.N." e che siano deferibili in arbitrato su tutto il territorio nazionale italiano.
2 - Su richiesta scritta delle parti, la Camera può prestare la propria opera anche quando non sussista clausola arbitrale ovvero quando tale clausola non faccia riferimento all'" Arbitrato C.A.N.", secondo quanto meglio previsto dagli artt. 6 e 7.
3 - Prima di dare corso all'arbitrato la Camera stabilisce, senza obbligo di motivazione, se prestare o meno la propria opera, dandone comunicazione scritta alle parti entro trenta giorni dal ricevimento del compromesso o della domanda di arbitrato.
ART. 6 - COMPROMESSO
1 -Le parti possono convenire di definire la risoluzione di una controversia fra di loro insorta mediante ricorso ad un "Arbitrato C.A.N.".
In tale ipotesi le parti devono redigere un documento conforme all'art. 807 c.p.c., in tanti originali, quante sono le parti stesse, più uno da depositare presso la Camera, che contenga tutti i requisiti previsti nell'art. 7, escluso quello indicato alla lettera (b), nonche' l'accettazione del presente Regolamento.
2 - II compromesso ed i relativi documenti devono essere inviati in originale più una copia, alla Camera e, in copia, agli arbitri.
ART. 7 - DOMANDA DI ARBITRATO
1 - Chiunque intenda ricorrere all'"Arbitrato C.A.N.", in presenza di una clausola compromissoria, deve far pervenire alla Camera domanda scritta, contenente:
a) nome delle parti e loro residenza (trattandosi di società, la ragione o denominazione sociale, la sede ed il nome dei legali rappresentanti);
b) testo della clausola arbitrale "C.A.N.", se esistente, ovvero dell'accordo fra le parti di accettazione dell'"Arbitrato C.A.N.", secondo il presente Regolamento, pur in presenza di diversa clausola arbitrale;
c) precisazione del tipo di arbitrato, del numero degli arbitri e dei loro nominativi, salvo quanto previsto nell'art. 11 in caso di disaccordo sulla nomina degli arbitri ovvero di loro mancata nomina;
d) esposizione dei fatti e dei quesiti da sottoporre agli arbitri nonchè indicazione del valore della controversia;
e) comunicazione dei nomi dei propri rappresentanti, precisandone i poteri, e dei propri difensori;
f) elezione di domicilio, ai fini del procedimento arbitrale;
g) indicazione degli estremi del versamento dei diritti previsti nell'art.10;
h) elenco dei documenti prodotti;
i) data e sottoscrizione.
2 - La domanda, completa della documentazione a corredo, deve essere comunicata in originale all'altra parte, in altro originale più una copia alla Camera ed in copia agli arbitri, se nominati.
ART. 8 - RISPOSTA ALLA DOMANDA; DOMANDA RICONVENZIONALE E REPLICA
1 - In presenza di una domanda di arbitrato, ai sensi del precedente art. 7 ed entro trenta giorni dal suo ricevimento, la parte convenuta deve inviare la risposta, completa della documentazione, in originale, all'altra parte, in altro originale più una copia alla Camera ed in copia agli arbitri, se nominati. La risposta deve contenere:
a) nome delle parti e loro residenza (trattandosi di società, la ragione o denominazione sociale, la sede ed il nome dei legali rappresentanti) ;
b) accettazione, ove necessaria, dell' "Arbitrato C.A.N." secondo il presente Regolamento;
c) precisazione del tipo di arbitrato, del numero degli arbitri e dei loro nominativi, salvo quanto previsto nell'art. 11, in caso di disaccordo sulla nomina degli arbitri ovvero di loro mancata nomina;
d) eventuali domande riconvenzionali con esposizione dei fatti e precisazione dei relativi quesiti da sottoporre agli arbitri nonchè indicazione del valore della controversia;
e) indicazione della data di comunicazione della domanda di arbitrato;
f) comunicazione dei nomi dei propri rappresentanti, precisandone i poteri, e dei propri difensori;
g) elezione di domicilio, ai fini del procedimento arbitrale;
h) indicazione degli estremi del versamento dei diritti previsti nell'art.10;
i) elenco dei documenti prodotti;
l) data e sottoscrizione.
2 - Entro trenta giorni dal ricevimento della risposta, contenente domanda riconvenzionale, la parte attrice può inviare una propria replica alla controparte ed altro originale più una copia alla Camera, oltre ad una copia agli arbitri, se nominati.
ART. 9 - COMUNICAZIONI
Le comunicazioni delle parti, della Camera arbitrale e degli arbitri sono eseguite validamente, se consegnate contro ricevuta o pervenute con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero effettuate per telegramma o telefax, entro i termini previsti dal presente Regolamento o stabiliti dagli arbitri.
ART. 10 - DEPOSITO DEI DIRITTI DELLA CAMERA ARBITRALE DI NUORO E QUOTA DELLE SPESE ED ONORARI DEGLI ARBITRI
1 - Contestualmente al deposito presso la Camera della domanda di arbitrato e della risposta ovvero del compromesso, ciascuna delle parti deve versare il diritto fisso di registrazione, nella misura stabilita annualmente dalla Camera stessa, nonchè una somma pari al 50% degli onorari prevedibili, se dovuti, per gIi arbitri, determinata dalla Camera sulla base dell'allegata tariffa.
2 - Qualora una delle parti non provveda ai versamenti previsti sub 1, su invito della Camera, può provvedervi l'altra parte.
3 - II mancato versamento delle somme tutte, sopra indicate, preclude I'intervento della Camera. anche per quanto concerne la nomina degli arbitri e lo svolgimento dell'arbitrato.
ART. 11 - NOMINA DEGLI ARBITRI
1 - "L'associazione Sarda per lo Studio dell'Arbitrato" forma almeno ogni anno un elenco di arbitri, che si impegnano a prestare la loro opera secondo il presente Regolamento. L'elenco è depositato presso la Camera.
2 - La Camera stabilisce annualmente il valore delle controversie da devolversi esclusivamente al giudizio di un arbitro unico, nonchè le controversie per la cui definizione I'opera dell'arbitro sarà prestata gratuitamente.
3 - Le parti nominano gli arbitri, scegliendoli anche fra persone non incluse nell'elenco previsto sub 1. Peraltro, in ogni caso I'arbitro unico ed il terzo arbitro debbono appartenere al detto elenco.
4 - Per le controversie non destinate alla decisione di un arbitro unico, qualora le parti intendano rimetterne la definizione ad un collegio arbitrale, questo sarà composto da tre arbitri, di cui due nominati dalle parti ed il terzo dai due arbitri di comune accordo, tra i nominativi inseriti nell'elenco sub 1.
5 - Qualora le parti non concordino nella nomina dell'arbitro unico ovvero i due arbitri da loro nominati non concordino sulla nomina del terzo arbitro, la nomina è fatta dal Presidente della Camera entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta a provvedervi inviatagli dalle parti o dagli arbitri nominati dalle parti.
6 - Qualora una delle parti non provveda alla nomina del proprio arbitro, su richiesta dell'altra parte, la Camera procede alla relativa nomina secondo le modalità sub 5. La scelta dell'arbitro è fatta fra i nominativi inclusi nell'elenco previsto sub 1.
7 - Qualora le parti non provvedano alla nomina di alcun arbitro e ne demandino la nomina alla Camera, questa procede alla relativa nomina secondo le modalità sub 5. La scelta degli arbitri è fatta fra i nominativi inclusi nell'elenco previsto sub 1.
8. Le nomine effettuate da organi della Camera avvengono con criteri di rotazione degli incarichi e di specificità delle competenze in relazione alla natura della controversia.
9. La camera arbitrale può anche essere nominata come arbitro collettivo e con funzioni di presidente di altri collegi arbitrali.. In tal caso la Camera opererà tramite un rappresentante della nominato secondo le modalità sub.5.
ART. 12 - ACCETTAZIONE DELL'ARBITRO
1 - Entro dieci giorni dalla comunicazione della nomina, l'arbitro deve comunicare alle parti ed alla Camera la propria accettazione, dichiarando che non sussistono impedimenti atti ad incidere sulla sua imparzialità in relazione alla decisione della controversia.
2 - La mancata accettazione nel termine suindicato ovvero qualunque immotivato rifiuto di accettazione dell'incarico comporteranno l'esclusione dell'arbitro dall'elenco previsto dall'art.11.
3 - L'arbitro, eventualmente nominato fra persone non incluse in detto elenco, all'atto dell'accettazione del suo incarico, dovrà anche accettare il presente Regolamento e l'allegata tariffa.
ART. 13 - PROCEDIMENTO ARBITRALE E LODO
1 - Gli arbitri istruiscono la causa con ogni mezzo appropriato per accelerarne la definizione, anche fissando termini, a pena di decadenza, per la formulazione definitiva dei quesiti e per la presentazione e richiesta delle prove.
2 - II termine per emettere il lodo rituale è di novanta giorni dall'accettazione dell'ultimo degli arbitri, salvo proroghe nelle forme consentite dalla legge, da comunicare alla Camera a cura delle parti.
3 - II termine per emettere decisioni in arbitrati irrituali o in altri procedimenti previsti dal presente Regolamento è di novanta giorni. Eventuali proroghe devono essere consentite dalle parti e da loro comunicate alla Camera.
4 - Il lodo arbitrale rituale è consegnato alle parti dagli arbitri, ai sensi dell'art. 825, 1 co., c.p.c. e contestualmente - in altro originale alla Camera con prova degli adempimenti di legge.
5 - Tutte le altre decisioni, rese secondo il presente Regolamento, devono essere depositate, in originale, presso il Segretario della Camera entro dieci giorni dalla sottoscrizione.
6 - Ogni decisione verte anche sulle spese di arbitrato, ivi compresi gli onorari, che sono dovuti in solido dalle parti nei confronti degli arbitri.
ART. 14 - ARBITRATI IRRITUALI, ARBITRAGGI, PERIZIE CONTRATTUALI, CONCILIAZIONI
1 - Le parti possono disporre la composizione di loro controversie in arbitrati irrituali, arbitraggi, perizie contrattuali e tentativi di conciliazione, facendone amministrare lo svolgimento alla Camera.
2 - Agli arbitrati irrituali, agli arbitraggi, alle perizie contrattuali ed ai tentativi di conciliazione si applicano, per quanto possibile, le disposizioni dei presente Regolamento.
3 - Gli arbitri, gli arbitratori, i periti ed i conciliatori sono nominati esclusivamente dalla Camera tra i nominativi inseriti nell'elenco previsto dall'art.11, e devono espletare le loro funzioni nel termine assegnato dalle parti o, in mancanza, stabilito dalla Camera.
4 - Se il tentativo di conciliazione fallisce, le parti possono ricorrere ad un arbitrato rituale od irrituale, sempre facendone amministrare lo svolgimento alla Camera.
5 - Colui che sia stato nominato arbitratore, perito o conciliatore in una vertenza, non può essere nominato arbitro nella stessa vertenza.
6 - Nulla di quanto sia stato fatto, detto o scritto, ai fini di una conciliazione, può essere dedotto o comunque utilizzato dalle parti nel procedimento arbitrale o dinanzi all'autorità giudiziaria.
ART. 15 - ESONERO DI RESPONSABILITA' DELLA CAMERA ARBITRALE
I servizi della Camera sono offerti ed accettati senza responsabilità da parte di questa e dei suoi organi ad eccezione degli arbitri designanti per la controversia e dell'eventuale segretario.
In caso di danno dovuto a colpa grave o dolo degli arbitri della controversia ne rispondono esclusivamente questi ultimi a norma di legge sulla responsabilità dei professionisti.
camera.arbitrale@tiscalinet.it