Statuto, Consiglio direttivo
Art 1 
Costituzione, denominazione e sede
Art 2
Scopi e attività
Art 3 
Risorse economiche
Art 4
Soci
Art 5 
Criteri d'ammissione ed esclusione dei soci
Art 6 
Doveri e diritti degli associati
Art 7
Organi dell'Associazione
Art 8
L'Assemblea
Art 9
Il comitato Direttivo
Art 10
Il Presidente
Art 11
Collegio dei probiviri
Art 12
Collegio dei revisori dei conti
Art 13
Norme finali
Art 14
Rinvio
  Consiglio Direttivo

STATUTO

Art.1
Costituzione, denominazione e sede

1) E' costituita l'Associazione denominata EURO CAMPER CLUB "L'AIRONE  & la CICOGNA" con sede in vicolo Tacchini 39/a 48100 Ravenna

2) L'Associazione non ha fini di lucro. Gli eventuali utili devono essere destinati interamente alta realizzazione delle finalità istituzionali dl cui al successivo art. 2.

3) La durata dell'Associazione è illimitata.

 

Art. 2
Scopi e attività

1) L'Associazione si prefigge dl promuovere la partecipazione di propri soci alla vita della comunità regionale, per attuare in particolare la conoscenza, la valorizzazione ed il rispetto del territorio. Inoltre la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali e territoriali. Per la realizzazione di ciò l'Associazione si propone:

- di promuovere, nel contesto sopra citato, momenti d'aggregazione come convegni, raduni, e ogni altra iniziativa volta alla tutela degli Interessi degli associati;

- di collaborare con gli Enti Locali nella ricerca e nello sviluppo di spazi adeguati al turismo sociale;

- di collaborare con attività di volontariato sociale.

2) Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione può avvalersi sia di prestazioni retribuite sia di prestazioni gratuite.

 

Art. 3
Risorse economiche

1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a) - quota associativa;

b) - contributi volontari degli aderenti e di privati;

c) - contributi da Stato, enti, Istituzioni pubbliche o Organismi internazionali;

d) - donazioni e lasciti testamentari;

e) - entrate patrimoniali;

f) - entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni o servizi agli associati o a terzi;

g) - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali.

2) Non possono essere distribuiti fra i soci, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, né distribuiti il fondo comune, riserve o capitali durante la vita dell'associazione o all'atto del suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

3) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre d'ogni anno.

4) Al termine d'ogni esercizio, il Comitato direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei Soci entro il mese di Marzo.

 

Art. 4
Soci

1) Il numero degli aderenti è illimitato.

2) Sono membri dell'Associazione i soci ordinari e famigliari e i soggetti, persone fisiche o entità collettive, che s'impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente Statuto.

3) E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

 

Art. 5
Criteri d'ammissione ed esclusione dei soci

1) L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

2) Il Comitato Direttivo cura L'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa

3) La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

4) Il Il recesso da parte del socio deve essere comunicato in forma scritta
all'Associazione almeno trenta giorni prima dello scadere dell'anno in corso

5) L'esclusione da socio avviene per:

                               a)  mancato versamento della quota associativa entro il 30 Giugno 
                               dell'anno successivo

b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione: in tal
caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per
iscritto al socio gli addebiti che allo stesso sono mossi, consentendone
facoltà di replica.

6) In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestate per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso sono mossi, consentendo facoltà dl replica

7) Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art.6
Doveri e diritti degli associati

1) I soci sono obbligati:

a) ad osservare il presente statuto, I regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

b) a mantenere sempre un comportamento, corretto verso l'Associazione;

c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo. Tale quota intrasmittibile e non soggetta a rivalutazione.

2) I soci hanno diritto:

a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

b) a, partecipare all'Assemblea con diritto di voto e, se di maggiore età, a partecipare all'assemblea ed al voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organismi direttivi dell'associazione;

c) ad accedere alle cariche associative.

3) I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

 

Art. 7
Organi dell'Associazione

                            1)Sono organi dell'Associazione:

                             a) I'Assemblea dei soci;

                             b) il Comitato Direttivo;

                             c) il Presidente.


                2) L'Associazione deve dotarsi del Collegio dei Sindaci Revisori e può
               dotarsi di un Collegio dei Probiviri.

        3) Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle            cariche spetta in ogni modo il rimborso delle spese sostenute.

 

Art. 8
L'Assemblea

1) L'Assemblea è composta di tutti i soci effettivi e/o famigliari in regola col pagamento delle rispettive quote associative e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega.

2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

a) approva il bilancio consuntivo;

b) nomina i componenti del Comitato direttivo ed eventualmente del Collegio dei revisori dei conti e del Collegio dei probiviri;

c)delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

d)delibera circa i ricorsi avverso l'esclusione da socio;

e) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato Direttivo.

3) L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del comitato direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso presidente, o il Comitato Direttivo, o un decimo dei soci ne ravvisino l'opportunità,

4) L'Assemblea straordinaria delibera, a maggioranza assoluta dei soci, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e, con il voto dei tre quarti degli associati, sullo scioglimento dell'Associazione.

5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato Direttivo o, in sua assenza, dal vice Presidente. In assenza di entrambi, da altro membro del Comitato Direttivo eletto dai presenti,

6) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso da recapitarsi almeno dieci giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto del termine di preavviso saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipino di persona o, per delega, tutti i soci.

7 ) L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, I'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

8) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

 

Art. 9
Il comitato Direttivo

1) Il Comitato Direttivo è formato da un numero di membri non Inferiore a cinque e non superiore a quindici, nominato dall`Assemblea dei soci fra i soci medesimi. I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati maggiorenni.

2) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Comitato decadano dall'incarico, il Comitato Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Comitato; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Comitato Direttivo può nominare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.

3) Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un vice Presidente e un Segretario ed un tesoriere.

4) AI Comitato Direttivo spetta di:

                               a) curare l'esecuzione della deliberazione dell'Assemblea;

                               b) predisporre il Bilancio consuntivo;

                               c) nominare il Presidente, il vice Presidente e il Segretario;

d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;

e) provvedere agli affari dl ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano aspettanti all'Assemblea dei soci, vi compresa la determinazione della quota annuale.

5) Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal vice Presidente e In assenza di entrambi, dal membro più anziano.

6) Il Comitato Direttivo è convocato di regola ogni tre mesi e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ameno un terzo dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

7) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario delta seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Comitato.

8) I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza; sono conservati agli atti.

9) Il Comitato Direttivo delibera l'esclusione dei soci. Gli Interessati hanno la possibilità di portare in assemblea le proprie ragioni.

10) Al Segretario Operativo spetta il compito di occuparsi dello svolgimento della vita associativa collaborando e coordinando le varie attività nonchè occuparsi della parte riguardante il tesseramento, gestione dell'archivio-Soci, tenuta dei libri sociali e deve operare in stretta collaborazione col Presidente e col Tesoriere.

 

Art.10
Il Presidente

1) Il Presidente, nominato dal Comitato Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea del soci.

2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vice Presidente o, in essenza, al membro più anziano.

3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

4) Il Presidente può nominare uno o più segretari operativi anche fra soci non facenti parte del Comitato

 

Alt 11
Collegio dei probiviri

1) Qualora l'assemblea ne decida l'istituzione, il Collegio dei Probiviri sarà composto di tre membri nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci stessi.

2) Il Collegio dei probiviri, di propria iniziativa o per richiesta scritta di un organo dell'Associazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli soci o dagli organi dell'Associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Comitato Direttivo o all'Assemblea.

3) Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie fra gli organi dell'Associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

Art. 12
Collegio dei revisori dei conti

1) Qualora l'assemblea ne decida l'istituzione, il Collegio dei Revisori dei conti sarà composto di tre membri nominati dall'Assemblea anche fra i non soci. Il Collegio nomina al proprio interno il Presidente.

2) Il Collegio dei revisori controlla l'amministrazione dell'Associazione e la corrispondenza del Bilancio delle scritture contabili. Partecipa senza diritto dl voto alle riunioni del Comitato Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul Bilancio consuntivo.

 

ART. 13
Nome finali

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sarà devoluto ad Associazioni locali dl volontariato sociale, salvo diverse disposizioni imposte dalla legge.

 

Art. 14
Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento ai Codice Civile e ad altre norme vigenti In materia d'Associazionismo.

 

IL PRESENTE STATUTO SOSTITUISCE IL PRECEDENTE A SEGUITO DELLE MODIFICHE APPROVATE DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA TENUTASI IN FAENZA IL 15 OTTOBRE 2006