STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE CULTURALE

CANTATE DOMINO

 

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

Si è costituita, a decorrere dal 29 luglio 1999 l'Associazione Culturale "Cantate Domino" (nel seguito denominata "Associazione") - La suddetta Associazione è di durata illimitata, con sede in Roma, Via Bosco degli Arvali n. 101.

 

ART. 2 - FINALITA' DELL' ASSOCIAZIONE

L'Associazione Culturale "Cantante Domino" è un'organizzazione non lucrativa con finalità di utilità sociale, è indipendente da ogni movimento politico e da ogni organizzazione sindacale e ha lo scopo di promuovere l'educazione musicale e la conoscenza della musica classica, sacra o profana, attraverso lo studio della musica e l'esecuzione di brani corali e/o solistici e/o strumentali.

L'Associazione inoltre:

Nel perseguimento del fine associativo l'Associazione potrà contrarre negozi giuridici e/o categorie di negozi giuridici di qualunque fattispecie contrattuale sia tipica sia atipica, nel rispetto delle leggi vigenti, ed esclusa ogni forma connessa con ipotesi di raccolta del risparmio con persone giuridiche, enti di diritto pubblico e privato, amministrazioni dello Stato siano a livello centrale che regionale, provinciale e comunale.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

 

ART. 3 - ISCRITTI ALL' ASSOCIAZIONE

L'adesione all'Associazione è completamente libera e volontaria. L'Associazione è composta da

 

Sono soci fondatori coloro i quali partecipano alla costituzione dell'Associazione.

Sono soci ordinari coloro i quali aderiscono all'Associazione secondo le modalità indicate nei successivi articoli.

Sono soci sostenitori coloro i quali partecipano alle attività dell'Associazione, dando impulso alle iniziative promosse dall'Associazione anche tramite contributi economici aggiuntivi.

Sono soci onorari coloro i quali svolgono o hanno svolto ruoli e servizi d’interesse generale e rilevanti per la vita e le finalità dell'Associazione.

I soci onorari vengono nominati dal Consiglio Direttivo, descritto nel seguito, sono dispensati dal pagamento delle quote associative ma partecipano con diritto di voto all'Assemblea generale dell'Associazione

La divisione degli aderenti nelle suindicate categorie non comporta differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

 

ART. 4 - ADESIONE ALL' ASSOCIAZIONE

Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo, anche in modo informale, con l'impegno di osservare il presente statuto. Nella domanda il richiedente indicherà in che veste intende aderire all’Associazione.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento entro il termine prescelto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'Assemblea dei soci di cui al successivo articolo 8.

All'atto dell'adesione all'Associazione i soci ordinari verseranno la quota di associazione fissata dal Consiglio Direttivo.

 

ART. 5 - PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde:

- in caso di decesso

- per dimissioni scritte che devono essere presentate entro il 30 giugno di ogni anno. Scaduto tale termine saranno obbligati al versamento annuale

- per morosità

- per indegnità

La morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo. L'indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei soci

 

ART. 6 - FINANZIAMENTI, QUOTE ASSOCIATIVE E PATRIMONIO

 

Il patrimonio dell'Associazione è costituito de beni che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici o privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione

Il finanziamento dell'Associazione avviene tramite:

- le quote associative;

- i contributi periodici versati dai soci ordinari;

- i contributi volontari ed elargizioni;

- eventuali contributi e sovvenzioni provenienti all’Associazione di qualsiasi persona e/o organismo, a qualunque titolo, secondo qualsiasi modalità e forma.

L'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo può deliberare il versamento di quote supplementari per far fronte ed esigenze specifiche.

 

ART. 7 - ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

 

Sono organi dell'Associazione:

L'Assemblea dei Soci;

Il Consiglio Direttivo;

Il Presidente;

Il Direttore Artistico;

Il Consiglio Artistico

Il Collegio dei Revisori dei Conti

 

ART. 8 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI DELL' ASSOCIAZIONE

 

L'assemblea dei soci dell'Associazione è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'Assemblea dei soci:

-provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti; del Direttore Artistico e, su proposta di quest'ultimo, il Consiglio Artistico;

- approva gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione proposti del Consiglio Direttivo;

- approva il Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;

- delibera eventuali modifiche al Regolamento, al presente Statuto e all'atto costitutivo secondo le modalità di cui all'art 21 II comma C.C.

- delibera sull’eventuale impiego degli avanzi di gestione nonché dei fondi dell'Associazione stessa;

- delibera lo scioglimento e la liquidazione della Associazione, con le modalità di cui all'art 21 III comma C.C.

- nomina e revoca gli amministratori e delibera sull'azione di responsabilità contro questi ultimi

L’assemblea si riunisce almeno due volte 1'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo oppure su convocazione del Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi soci; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. Ogni aderente all'Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega scritta.

La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'Associazione; ciascun delegato non può farsi portatore di più di tre deleghe.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo.

 

ART. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri compreso il Presidente.

I Membri del Consiglio Direttivo devono essere aderenti all'Associazione, durano in carica per due anni e sono rieleggibili.

Qualora per un qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

In caso di cessazione per un qualsiasi motivo di uno dei membri, egli viene sostituito dal Consiglio Direttivo mediante cooptazione di uno dei soci; il membro cooptato resta in carica fino alla prossima assemblea nel cui ordine del giorno deve essere indicata la sostituzione del membro cessato.

Al Consiglio Direttivo vengono attribuite le seguenti funzioni:

- la nomina, tra i componenti del consiglio, di un segretario e di un tesoriere;

- la gestione della Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;

- l'ammissione all'Associazione di nuovi aderenti; la fissazione della quota associativa;

- la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo;

- la definizione del programma di attività della Associazione

La definizione del programma connesso con la finalità dell'Associazione può essere demandata al Consiglio artistico di cui al successivo art 12.

 

Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre membri.

La data della riunione viene comunicata a cura del segretario del consiglio.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, è validamente costituito ed è atto a deliberare, qualora siano presenti almeno quattro membri del Consiglio stesso. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; 1' espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

 

ART. 10 - IL PRESIDENTE DELL' ASSOCIAZIONE

Al Presidente dell’Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte a terzi e anche in giudizio.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce l’attività compiuta, 1'ordinaria amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità e di urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

In caso di impedimento il Presidente dell'Associazione può essere temporaneamente sostituito dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

 

ART.11 - DIRETTORE ARTISTICO

Il Direttore Artistico:

- dirige il coro;

- seleziona i membri del Coro; individua la composizione del coro nelle manifestazioni

- presiede in Consiglio Artistico.

 

ART. 12 - CONSIGLIO ARTISTICO

Il Consiglio artistico è nominato dall'Assemblea ed è costituito da tre membri scelti tra i soci e dal Direttore Artistico.

La durata in carica e la rieleggibilità dei membri del Consiglio Artistico è la stessa dei membri del Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Artistico vengono scelti in base alle loro capacità tecnico musicali.

Compito del Consiglio Artistico è quello di:

- assistere il Consiglio Direttivo nelle decisioni di carattere tecnico musicale formulando proposte ed esprimendo pareri sui problemi che gli vengono sottoposti;

- individuare i brani da eseguire nelle manifestazioni alle quali il coro è chiamato a partecipare;

- esprimere parere sulle richieste di esibizioni pubbliche, sulle questioni di carattere musicale, sulla nomina e sulla revoca del Direttore Artistico;

- coadiuvare il Presidente dell'Associazione, anche su specifico incarico, nella gestione dei rapporti esterni sotto il profilo artistico;

- organizzare, previo consenso del Consiglio Direttivo la preparazione, aggiornamento od approfondimento musicale a favore dei membri dell'Associazione;

- predisporre un dettagliato progetto artistico e di esibizione nel quadro delle generali fissate dall'Assemblea.

 

ART. 13 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre soci.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di membro del Consiglio direttivo.

La durata in carica e la rieleggibilità dei Revisori dei Conti è la stessa dei Membri del Consiglio Direttivo. I Revisori dei Conti curano la tenuta del Libro delle Adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e, senza diritto di voto ma con diritto di parola, a quelle del Consiglio Direttivo, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci.

 

ART. 14 - IL TESORIERE

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

 

ART. 15 - IL SEGRETARIO

Il segretario cura gli aspetti operativi connessi al funzionamento dell'Associazione. In particolare:

- cura l'archivio dei brani in repertorio e provvede al reperimento degli spartiti da inserire;

- cura l'archivio dei soci dell'Associazione;

- su indicazione del Presidente effettua le convocazioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;

- redige i verbali delle assemblee dei soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo.

 

ART. 16 - BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all' approvazione dell’Assemblea.

 

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alla loro lettura.

La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

 

ART. 17 - AVANZI DI GESTIONE

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 18 - SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 1996 n 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

ART. 19 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo sulla nomina dell'arbitro sarà provveduto secondo le norme di legge.

 

ART. 20 LEGGE APPLICABILE

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto e nell'atto costitutivo si deve far riferimento alle norme in materia di Associazioni contenute nel C.C.

 

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